Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 24/01/2025, n. 162 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 162 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 1709/2023 R.G.TRIB.;
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, Seconda Sezione Civile in composizione monocratica, in persona del giudice
Alberto Munno in funzione di giudice del gravame nei giudizi di appello proposti avverso le sentenze del giudice di pace, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta il 07 marzo 2023 nel ruolo generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine 1709 dell'anno 2023
T R A
( ),nato il [...]a [...] ove risiede alla via Parte_1 C.F._1
Madonna della Pietà n° 13, elettivamente domiciliato in Maruggio alla via Virgilio n° 33 presso lo studio dell'avv.Salvatore Taurino dal quale è rappresentato e difeso come da documentazione in atti;
Appellante
C O N T R O
, C.F. , in persona del Presidente Pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Mirella Trisolini e presso il di lei studio elettivamente domiciliato in alla Via Anfiteatro n. 4 come da documentazione in atti;
CP_1
Appellato
Ove all'udienza del 16 giugno 2023 , tenutasi con modalità telematico-cartolare ai sensi dell'art. 127ter cpc, il giudizio era rinviato alla udienza telematico-cartolare ex art. 127ter cpc del 20 dicembre
1
Svolgimento del processo
Con l'atto introduttivo evocava innanzi al Giudice di Pace di la convenuta Parte_1 CP_1
chiedendone la condanna al pagamento in proprio favore della somma di euro Controparte_1
1019,40 a titolo di risarcimento del danno assertivamente sofferto il 06 marzo 2019 allorquando, mentre conduceva un'autovettura di sua proprietà lungo la ex S.S. 174000 s'imbatteva in una buca ubicata sul fondo stradale che provocava danni al veicolo.
Costituitasi con comparsa di risposta, la chiedeva il rigetto della domanda per Controparte_1
infondatezza e, in via subordinata, l'accertamento del concorso di colpa dell'attore conducente.
Con sentenza n. 2310/2022 emessa in data 05 settembre 2022 all'esito del giudizio vertito sotto il numero 2037/2020, il Giudice di Pace di così stabiliva: CP_1
“1) rigetta la domanda perché infondata in fatto ed in diritto;
2) compensa le spese e competenze di lite.”
Così argomentava il GdP la propria decisione:
“In fatto occorre rilevare che l'insidia risulta posizionata al centro della carreggiata percorsa dall'attore che non ha lamentato alcuna mancanza di illuminazione….”
“A fronte di tali evidenze si può concludere che la causa efficiente della caduta non è stata la mancata manutenzione della strada, ma unicamente l'imprudenza e la mancata accortezza dimostrata dall'attore che si è volontariamente posto in una posizione di pericolo…..”
“Sussistono giusti motivi per compensare le spese e competenze di lite.”
Avverso la predetta sentenza proponeva appello rassegnando le seguenti Parte_1
conclusioni:
“Voglia il Tribunale adito, contrariis rejectis e per le ragioni sopra esposte:
nel merito, in riforma e/o annullamento della sentenza n° 2310/22 del 5.9.2022 del Giudice di Pace
2 di , accogliere la domanda di risarcimento avanzata dal sig. rigettando CP_1 Parte_1
conseguentemente le eccezioni dedotte nel giudizio di primo grado dall'odierna appellata, per i
motivi sopra esposti, con vittoria di spese di lite di entrambi i gradi del giudizio e con riserva di
ulteriormente modificare, dedurre, eccepire, capitolare prove, indicare testimoni, produrre documentazione in seguito alle difese di parte avversa.”
Così argomentava l'appellante le proprie richieste: 1) error in iudicando nella valutazione dei presupposti di cui agli artt. 2697 cc e 116 cpc e 2051 cc;
2) error in iudicando per inversione dell'onere della prova.
Si costituiva con comparsa di risposta la rassegnando le seguenti conclusioni: CP_1 CP_1
“1) Dichiarare l'improcedibilità dell'appello per tutte le ragioni di cui alla narrativa;
2) Rigettare l'appello siccome improcedibile, inammissibile ed infondato in fatto e diritto, con la
conferma della sentenza n. 2310- 2022, di cui al giudizio iscritto al n.rg. 20237-2020 del Giudice di
Pace di;
CP_1
3) Condannare l'appellante alle spese del doppio grado di giudizio.”
A sostegno di tali richieste deduceva: 1) l'insussistenza dei presupposti normativi richiesti per l'applicabilità dell'art. 2051 cc;
2) l'insussistenza di un esonero dell'attore dall'onere di provare l'esistenza del nesso di causalità in punto di fatto prima di richiedere l'applicazione in diritto delle disposizioni dettate dall'art. 2051 cc;
3) l'infondatezza della domanda rassegnata in prime cure, essendo richieste per l'affermazione della responsabilità della P.A. non solo la prova di una fonte di pericolo ma anche e soprattutto della sua imprevedibilità ed inevitabilità.
Motivi della decisione
I.- Dalla narrativa dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado si apprende che il fatto si sarebbe verificato alle ore 00,30 del 06 marzo 2019 e che la buca, oltre a non essere segnalata, sarebbe stata piena d'acqua e, di conseguenza, non visibile.
Le fotografie dei luoghi prodotte dall'attore nel giudizio di primo grado evidenziano un tratto stradale
3 sottoposto a limite di velocità di 50 km orari, come da segnaletica verticale infissa a pochi metri dalla buca effigiata.
Poiché il fatto sarebbe accaduto in piena notte ( ore 00,30 del 06 marzo 2019) e, di conseguenza, in assenza di visibilità naturale e, parrebbe, anche di illuminazione pubblica, atteso che dalle fotografie prodotte non si evincono tralicci e pali di sostegno delle luminarie, la velocità prudenziale richiesta dalle condizioni dei luoghi sarebbe dovuta essere anche inferiore al predetto limite massimo, in applicazione dei criteri dettati dagli artt. 141 e 142 del C.d.S..
Viaggiando nel rispetto di tali disposizioni normative e con i proiettori di profondità o i fari anabbaglianti in azione, sarebbe stato agevole scorgere la buca ed evitarla, atteso che dalle fotografie prodotte appare di notevoli dimensioni e facilmente individuabile dall'utente della strada prudente ed accorto oltre che rispettoso delle norme di legge.
Nella narrativa in atto di citazione si allega la circostanza che la buca fosse colma d'acqua, ma l'esistenza di precipitazioni in atto non sembra risultare da alcun atto.
Il sig. non ha prodotto una attestazione della Polizia Municipale sulle condizioni Pt_1
metereologiche esistenti la notte tra il 05 ed il 06 marzo 2019 nel territorio del Comune di Avetrana
(Ta), e neppure un estratto rilasciato dagli Enti appositi che sono facilmente consultabili dal quisque de populo accedendo nei siti INTERNET.
A fortiori non sembra esistere un verbale di intervento della Polizia Locale che abbia descritto lo stato dei luoghi e la presenza della buca colma d'acqua, circostanza fattuale costitutiva della invisibilità
della insidia e, pertanto, della stessa configurabilità di una ipotesi di responsabilità per insidia e/o trabbocchetto, rimanendo assoggettata all'onere della prova gravante sull'attore ai sensi dell'art. 2697
cc.
Inoltre il sig. ben avrebbe potuto effigiare lo stato dei luoghi con una fotografia realizzata Pt_1
col proprio smartphone nella immediatezza del fatto ed evidenziare lo stato di allagamento del tratto stradale.
II.- In conclusione non vi sono prove sufficienti dell'esistenza di una asperità costituente una vera e
4 propria insidia o trabocchetto in quanto non visibile e non evitabile con l'impiego della ordinaria diligenza richiesta all'utente della strada demaniale.
Ne consegue il rigetto dell'appello proposto da , con condanna dell'appellante a Parte_1
rifondere spese e competenze di lite in favore dell'appellata secondo la regola di cui all'art. 91 cpc.
III.- Inammissibile la richiesta della di conseguire il pagamento delle spese del Controparte_1
primo grado di giudizio, non avendo proposto appello incidentale avverso la relativa statuizione della sentenza.
P.Q.M.
a) rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 2310/2022 emessa in data Parte_1
05 settembre 2022 all'esito del giudizio vertito sotto il numero 2037/2020 dal Giudice di Pace di
; CP_1
b) condanna l'appellante a rifondere spese e competenze del giudizio di appello in favore della
, liquidandole in euro 350,00 per compensi professionali, oltre accessori come Controparte_1
per legge, oltre spese di registrazione della sentenza;
c) dichiara inammissibile la richiesta dell'appellata di conseguire la condanna alla rifusione delle spese del giudizio di primo grado, non avendo la deducente proposto l'appello incidentale avverso la statuizione della sentenza.
In caso di diffusione del presente provvedimento, si omettano le generalità ed i dati identificativi ai sensi dell' art. 52 del D.Lvo 196/2003;
Così deciso in Monopoli in data 06 gennaio 2025;
Il giudice dott.Alberto Munno
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2024 e con successiva ordinanza integrativa emessa in data 17 luglio 2024 era disposta