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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Oristano, sentenza 04/06/2025, n. 235 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Oristano |
| Numero : | 235 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ORISTANO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
dott.ssa Consuelo Mighela Presidente
dott. Nicolò Sesta Giudice
dott. Gabriele Bordiga Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n.483 del ruolo generale degli affari civili contenziosi per l'anno 2024, promosso da:
, C.F. , nata a [...], il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in VIA LUCANIA, 8 in GHILARZA, presso lo studio dell'Avv. CARTA
ROSANNA che la rappresenta e difende per procura speciale in calce al ricorso
Ricorrente
contro
C.F. , nato a [...], il [...], elettivamente CP_1 C.F._2 domiciliato in VIA ORISTANO N.121 in DONIGALA FENUGHEDU - ORISTANO, presso lo studio dell'Avv. che lo rappresenta e difende per procura speciale in calce Parte_2 alla comparsa
Resistente
e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO
Intervenuto per legge
La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle seguenti conclusioni:
Nell'interesse delle parti:
“- pronuncia della separazione tra i coniugi;
- impegno della ricorrente a consentire che sia il resistente a utilizzare in via esclusiva la casa coniugale, fermo il proprio diritto a liberamente prelevare i beni di sua necessità per la vita
Pagina 1 quotidiana;
- assegno di mantenimento a carico del resistente di euro 300,00 mensili da versare a partire dal mese di dicembre 2024 in favore della ricorrente entro il giorno cinque di ogni mese nel conto corrente n. 95719048 intestato alla ricorrente (IBAN: GB65 MONZ 0400 0395 7190 48 - BIC:
MONZGB2L);
- rinuncia alla domanda di addebito da parte del resistente;
- spese di lite compensate”.
Nell'interesse del Pubblico Ministero:
“esaminati gli atti del procedimento in oggetto, conclude chiedendo che il Tribunale voglia disporre in conformità alle condizioni accettate da e ”. Parte_1 CP_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 07.06.2024 ha chiesto al Tribunale la pronuncia Parte_1
della separazione tra ella e il marito nonché un assegno per il proprio mantenimento pari CP_1
a 300,00 euro mensili da porre a carico del marito, a fronte dell'assegnazione al medesimo della casa coniugale.
I coniugi hanno contratto matrimonio in TRINO il 13.10.1985 (atto n. 33, Parte II, Serie A, Anno
1985).
Dall'unione coniugale è nata la figlia il 15.01.1987, a Vercelli, maggiorenne, Persona_1
economicamente autosufficiente e attualmente residente in [...].
La ricorrente, a sostegno delle proprie domande, ha dedotto che:
CP_
- la convivenza con il sig. era sempre stata conflittuale, sin dall'inizio, a causa di incompatibilità caratteriali che facevano insorgere frequenti i litigi tra i coniugi, principalmente derivanti da differenze di opinione circa la gestione economica delle risorse familiari, che ella intendeva destinare a supportare la figlia mentre il marito si rifiutava di aiutarla economicamente;
CP_
- da ultimo, la figlia aveva chiesto al padre, un piccolo anticipo per acquistare una abitazione e il nonostante in passato avesse deciso con la moglie di mettere da parte i soldi della buonuscita per future esigenze della loro unica figlia, aveva disatteso questo proposito;
- in seguito, ella si era trasferita in Scozia, presso l'abitazione della figlia;
- la casa coniugale sita in Ghilarza, Via Monsignor Zucca n. 74, era di proprietà di entrambi in quanto acquistata in comunione dei beni;
Pagina 2 CP_
- ella percepiva da maggio 2022 una pensione di inabilità civile pari a 333,33 euro, mentre il pensionato dell'Arma dei Carabinieri, percepiva mensilmente all'incirca 2.100,00 euro.
Si è costituito il resistente, il quale non si è opposto alla domanda di separazione ma ha richiesto di pronunciare l'addebito della stessa a carico della sig.ra stante l'abbandono improvviso del Parte_1
tetto coniugale da questa asseritamente posto in essere: conseguentemente, egli ha richiesto di dichiarare che nulla fosse dovuto da parte sua a titolo di mantenimento in favore della moglie, anche perché la stessa risultava oramai economicamente indipendente.
CP_ Il in particolare, ha eccepito che:
- era la sig.ra a gestire il danaro familiare avendo libero accesso al conto comune, mentre Parte_1
egli si era dimostrato da sempre collaborativo, tant'è che tutte le spese di famiglia, ivi comprese quelle per gli studi della figlia, erano sempre gravate sul suo stipendio/pensione;
- la convivenza con la moglie era stata pacifica fin quando la l'8 marzo 2024, a seguito Parte_1
del suo rifiuto alla richiesta della figlia di ricevere 15.000,00 euro dai genitori da destinare all'acquisto di una casa, aveva - senza alcun preavviso - abbandonato il tetto coniugale per trasferirsi, dapprima, per qualche giorno, presso i fratelli a Trino Vercellese e, in seguito, in Scozia, senza mai informarlo sulla sua reale volontà di separarsi;
- la era tutt'ora titolare di una pensione di inabilità civile ed inoltre si era stabilita nel Parte_1
Regno Unito dove aveva trovato una collocazione lavorativa;
- egli, nonostante percepisse in effetti una pensione di circa 2.000,00 euro, si trovava gravato da ingenti spese sanitarie dovendosi sottoporre a un importante intervento chirurgico alla gamba
(necessario a seguito di grave incidente di caccia verificatosi il 23 novembre 2021), il cui costo ammontava intorno ai 25.000,00 euro, oltre alle ulteriori spese dovute per garantirsi un'assistenza durante il recupero (dovendo restare un anno e mezzo sulla sedia a rotelle) e la fisioterapia.
Le parti sono comparse innanzi al Giudice delegato all'udienza del 02.12.2024; il Giudice, a seguito di audizione delle parti e interlocuzione con le stesse, ha formulato una proposta conciliativa, accettata dalle parti stesse, che di seguito si riporta:
“- pronuncia della separazione tra i coniugi;
- impegno della ricorrente a consentire che sia il resistente a utilizzare in via esclusiva la casa coniugale, fermo il proprio diritto a liberamente prelevare i beni di sua necessità per la vita quotidiana;
Pagina 3 - assegno di mantenimento a carico del resistente di euro 300,00 mensili da versare a partire dal mese di dicembre 2024 in favore della ricorrente entro il giorno cinque di ogni mese nel conto corrente n. 95719048 intestato alla ricorrente (IBAN: GB65 MONZ 0400 0395 7190 48 - BIC:
; C.F._3
- rinuncia alla domanda di addebito da parte del resistente;
- spese di lite compensate”.
Conseguentemente, non è stata ritenuta necessaria l'adozione di provvedimenti temporanei e urgenti.
Ai sensi dell'art. 473-bis.22, ult. co., c.p.c., pertanto, sono state fatte precisare le conclusioni, è stata ordinata la discussione orale della causa nella stessa udienza e, all'esito della formulazione di conclusioni conformi come sopra riportate, la causa è stata trattenuta in decisione, con riserva di riferire al Collegio.
Innanzitutto, la domanda di separazione personale deve essere accolta, in quanto fondata.
Emerge, infatti, dalle risultanze processuali, ed in specie dal tenore degli atti di parte e dal fallimento del tentativo di conciliazione, il venir meno tra i coniugi del reciproco affetto e di qualsiasi intesa, sicché la prosecuzione della convivenza sarebbe per loro intollerabile.
Deve pertanto pronunciarsi la separazione personale tra e Parte_1 CP_1
Devono, inoltre, essere integralmente recepite dal Collegio le condizioni stabilite dalle parti in quanto eque e conformi agli interessi degli stessi coniugi.
In particolare, nulla deve osservarsi con riguardo alla figlia, stante il raggiungimento della maggiore età e della sua pacifica autonomia economica.
Per quanto concerne la domanda di addebito della separazione, la stessa è stata oggetto di espressa rinuncia da parte del resistente, di talché alcuna statuizione deve essere assunta.
CP_ Il Tribunale prende atto, inoltre, della concessione in uso esclusivo della casa coniugale al sig. : trattasi di questione rimessa alla libera disponibilità delle parti nella gestione dei loro interessi patrimoniali, in assenza di possibilità di provvedere a una formale assegnazione non sussistendo esigenze di tutela di prole ancora dipendente dai genitori.
CP_ Infine, le parti hanno convenuto un assegno di separazione di 300,00 euro mensili a carico del per il mantenimento della moglie, il quale si reputa congruo e proporzionato, stante lo squilibrio economico delle parti.
Pagina 4 Invero, parte resistente percepisce una pensione netta di euro 25.941,00 annuali (corrispondenti a euro 2.161,75 divisi su 12 mensilità), come si evince dall'ultima dichiarazione dei redditi versata in atti (730/2024), mentre parte ricorrente ha dato atto di essere attualmente priva di occupazione, di non percepire più la pensione di invalidità da giugno 2024 (prod. 11.10.2024) e di starsi adoperando per la ricerca di un lavoro in Scozia, essendo allo stato totalmente a carico del nucleo familiare della figlia: non sussistono in atti prove contrarie rispetto a quanto da ella riferito.
Tale squilibrio economico, il quale giustifica sotto il profilo assistenziale il riconoscimento dell'assegno di mantenimento. Invero, per l'insorgenza (l'an) del diritto a percepire tale assegno (oltre alla non addebitabilità della separazione) è necessario che il richiedente sia privo di adeguati redditi propri, funzionali a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, e che sussista una disparità economica tra i due coniugi. Entrambi i requisiti paiono senz'altro sussistenti alla luce di quanto riferito circa le condizioni delle parti, anche alla luce della pacifica circostanza per cui durante
CP_ la vita matrimoniale l'unico soggetto percettore di reddito è stato il
Tenuto conto dell'accordo raggiunto, le spese del giudizio devono essere interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente decidendo:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi , nata a [...], Parte_1 il 21/07/1967 e nato a [...], il [...], mandando al competente CP_1
Ufficio dello Stato Civile per l'annotazione della presente sentenza (atto n. 33, parte II, serie A, anno
1985 - Comune di TRINO).
Sull'accordo delle parti:
2. prende atto dell'impegno della ricorrente a consentire che sia il resistente a utilizzare in via esclusiva la casa coniugale, fermo il proprio diritto a liberamente prelevare i beni di sua necessità per la vita quotidiana;
3. dispone che provveda al pagamento, in favore di , dell'assegno di CP_1 Parte_1 mantenimento di euro 300,00 mensili da versare a partire dal mese di dicembre 2024 entro il giorno cinque di ogni mese nel conto corrente n. 95719048 intestato alla ricorrente (IBAN: GB65 MONZ
0400 0395 7190 48 - BIC: MONZGB2L);
4. prende atto della rinuncia alla domanda di addebito da parte del resistente.
Compensa le spese del giudizio tra le parti.
Così deciso in Oristano, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, in data 4/6/2025.
Il Giudice estensore La Presidente
Pagina 5 Dott. Gabriele Bordiga
Pagina 6
Dott.ssa Consuelo Mighela