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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 30/09/2025, n. 3195 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3195 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1. dr.ssa Anna Carla Catalano - Presidente
2. dr.ssa Maristella Agostinacchio - Consigliere rel.
3. dr.ssa Francesca Romana Amarelli - Consigliere
riunita in camera di consiglio, all'esito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e della successiva camera di consiglio, ha pronunciato il giorno 9 giugno 2025 in grado di appello la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n° 3139/2022 R.G. sez. lav. vertente
TRA
, nata a [...] il [...] – C.F. Parte_1
– e residente in [...], C.F._1 rappresentata e difesa dagli avv.ti Giuseppe Di Matteo (c.f. e Antonio C.F._2
D'Addio (c.f. ed elettivamente domiciliata presso il loro studio legale sito in C.F._3
Portico di Caserta (CE) alla Via San Giovanni vico II n. 14, giusta procura in calce alla memoria difensiva di cui al giudizio recante R.G. 1692/2021 presso il Tribunale di S. Maria C.V. – sezione lavoro e previdenza - , i quali hanno dichiarato di voler ricevere le comunicazioni e gli avvisi all'indirizzo p.e.c. Email_1
APPELLANTE
E
in persona del suo Presidente pro Controparte_1
–tempore, per la carica domiciliato in Roma e, agli effetti della presente procedura per elezione in CP_ Napoli Direzione Metropolitana di Napoli – Ufficio Legale presso gli Avvocati Erminio Capasso dal quale è rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente all'Avv. Itala De Benedictis e all'Avv. Luca Cuzzupoli (l quale si dichiara disponibile a ricevere le comunicazioni relative al presente giudizio al numero di fax 0823 425 613 e/o all'indirizzo di PEC
1 t )che lo rappresenta e difende giusta procura generale Email_2 alle liti per notar di Roma del 22.03.2024 (rep. 37875/7313) Per_1
APPELLATO
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere n.
2309/2022 pubblicata il 5.10.2022
FATTO E DIRITTO
Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere accoglieva CP_ l'opposizione proposta dall avverso il decreto n° 132/2021 con il quale era stato ingiunto all il pagamento della somma di € 6.815,41 a titolo di ratei della pensione di Parte_2 invalidità civile n. 07193475 ricalcolata dall per il periodo dal 01/2017 al 11/2019. CP_1
Il giudice di prime cure, preso atto della contestazione sollevata dall in merito al CP_1 requisito reddituale attraverso la deduzione dell'esistenza di un indebito derivante dal superamento della soglia prevista dalla legge, sottolineava come per il periodo oggetto del decreto ingiuntivo opposto (emesso in relazione agli anni 2018 e 2019 sulla base del modello TE08 del 24.10.2019) la parte opposta non avesse fornito la prova del requisito economico. Sulla scorta di tale argomento, quindi, accoglieva l'opposizione al decreto ingiuntivo, respingendo la domanda di pagamento.
Con ricorso depositato il 14.12.2022 ha proposto appello avverso tale Parte_1 sentenza ed ha eccepito che il Giudice di primo grado non avrebbe valutato che il modello TE08 del 24.10.2019 sulla base del quale veniva chiesto ed ottenuto il decreto ingiuntivo opposto costituiva una ricognizione del debito ex art. 1988; ha dedotto la tardività dell'eccezione di compensazione sollevata ed applicata dall con riferimento al superamento Parte_2 dei limiti reddituali per la prestazione assistenziale degli anni 2014, 2015 e 2016, invocando quanto previsto dall'art. 13 legge 412/2991 .
Integrato nuovamente il contraddittorio, si è costituito in giudizio l'Istituto in epigrafe che ha contestato la fondatezza del gravame di cui ha invocato il rigetto.
Nelle more del procedimento è stata disposta la trattazione cartolare del procedimento, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con sostituzione da ultimo dell'udienza del giorno 9.06.2025. Quindi, acquisite le note di trattazione e riservata la causa in decisione, all'esito della camera di consiglio il giudizio è stato definito nei termini di seguito espressi.
Osserva la Corte che l'appello è fondato e deve essere accolto per i motivi di seguito esposti.
2 Occorre premettere che oggetto della domanda in esame è il credito per la riliquidazione dei ratei di pensione di invalidità civile che l ha riconosciuto in sede amministrativa (in forza del CP_1
Modello TE08 emesso dallo stesso a seguito di domanda di ricostituzione della pensione di CP_1 invalidità civile n° 07193475 per il periodo dal 01.01.2018 al 30.11.2019). In sede giudiziaria l CP_1 ha contestato il credito sollevando un'eccezione di compensazione impropria che non è incompatibile con la contestazione del credito stesso dato il tenore della stessa. Invero, nel caso in esame, l opponente, nel proporre opposizione al decreto ingiuntivo, ha richiamato la propria CP_1 relazione amministrativa allegata al fascicolo ed ha dedotto che “ il credito vantato dalla richiedente non è dovuto. A carico della stessa risultano due indebiti (RI 14671849 di €2.374,14 e RI n.
16036170 di € 8776,99). Il RI n. 16036170 è scaturito da un ricalcolo effettuato in data odierna in quanto è emerso che in fase di prima liquidazione della pensione 08/2014 in AP 70 del 09/08/2015 non erano stati dichiarati redditi da fabbricati anno 2014, 2015. Pertanto, la prestazione è risultata indebita per gli anni 2014-2015-2016. Con rateo a pensionato si è provveduto a recuperare parzialmente gli indebiti (residuo € 4336,13). In sostanza nel 2016 veniva liquidata alla opposta una prestazione assistenziale di invalidità civile con decorrenza da 08/2014 e di fatto riscossa fino a 11/2018, risultata poi essere non spettante per superamento del limite reddituale per non avere indicato l'assistita nel modello Ap70 i redditi da fabbricati. Come emerge dal modello AP70 allegato l'assistita non dichiarava i redditi da fabbricato, come invece emergono dalle dichiarazioni dei redditi allegate anni 2015, 2016 e 2017, nonché dalla certificazione allegata dei dati catastali. La prestazione assistenziale veniva quindi erogata con decorrenza dal 08/2014 e fino al 11/2018, come emerge dalle stampe allegate. Con la rata di
08/2016 venivano erogati anche gli arretrati dal 2014. Successivamente veniva aperto un primo indebito nel 2018, allegato, per € 3.108,05 per il periodo dal 01/2018 al 11/2018, con un recupero parziale di € 733,91 ed un residuo di € 2.172,44. Successivamente è stato aperto un secondo indebito nel 2021, allegato, per gli anni 2014, 2015 e 2016 per € 8.776,99, con la somma complessiva a titolo di debito di € 10.949,43. Pertanto il credito portato nel TE08 posto a fondamento dell'opposto decreto ingiuntivo per € 6.815,41 non può essere erogato ma viene posto in compensazione con il maggior debito di € 10.949,43, con un residuo ancora da recuperare pari ad € 4.134,02. Si precisa che, essendo stata bloccata l'erogazione della prestazione assistenziale per superamento del limite reddituale e per omessa presentazione di nuova domanda, non è stato possibile recuperare l'indebito sulle rate in pagamento. Per quanto motivo al modello TE08, posto a fondamento della presente richiesta monitoria, non seguiva alcun pagamento. E NULLA SPETTA ALLA ODIERNA OPPOSTA..”:
La trascrizione del contenuto dell'atto di opposizione evidenza come l abbia negato la CP_1 sussistenza dei presupposti per la concessione della prestazione, dichiarando di avere sospeso l'erogazione della prestazione a far tempo dal 2018.
3 A fronte di tale contestazione era, quindi, onere della parte opposta dedurre e provare l'esistenza dei presupposti per la concessione della prestazione. Occorre rammentare infatti che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si caratterizza per essere uno sviluppo, anche se meramente eventuale, della fase monitoria, e devolve al giudice il completo esame del rapporto giuridico controverso, con la conseguenza che l'oggetto di tale giudizio non è affatto limitato al controllo di validità o merito del decreto ingiuntivo, ma involge il merito e, cioè, la fondatezza della pretesa azionata dal creditore fin dal ricorso. L'opponente finisce con il rivestire soltanto formalmente il ruolo di attore, mentre, in concreto, risulta e rimane convenuto rispetto alla pretesa azionata dalla sua controparte sin dal momento della presentazione del ricorso. Pertanto, l'onere probatorio resta ripartito secondo le regole generali di cui all'art. 2697 c.c., ed incombe al creditore opposto la prova piena del credito azionato, tenendo conto delle difese svolte dalle parti. In particolare, in conformità di quanto statuito dalla Suprema Corte, il creditore che agisca per l'adempimento deve soltanto provare la fonte -negoziale o legale - del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento ovvero l'eventuale fatto modificativo (cfr. ex multis Cass.Sez.Un. n.
13533/2001).
Ebbene, nel caso in esame nel costituirsi tempestivamente nel giudizio di Parte_1 opposizione a decreto ingiuntivo ha dedotto di avere sempre rispettato il limite reddituale, fatta eccezione per l'anno 2014.
In effetti, dalla documentazione allegata dallo stesso istituto emerge che solo nel 2014 il reddito complessivo dell'appellante era pari ad euro 17.285,00 (cfr. dichiarazione reddituale anno 2015) e superava la soglia di legge (euro 16.449,85). Per gli anni 2015 e 2016, invece, le dichiarazioni allegate attestano un reddito complessivo, rispettivamente, di euro 15.937,00 (anno 2015, come da dichiarazione 2016) ed euro 16.397,00 (anno 2016, dichiarazione 2017) inferiori al limite di euro
16.532,10 valevole per entrambi gli anni.
Quanto agli anni 2017, 2018 e 2019 ha prodotto in questa sede la certificazione Parte_1 reddituale che comprova il possesso di redditi ampiamente inferiori alla soglia prevista per la prestazione rivendicata (per tutti gli anni il reddito non supera i diecimila euro, cfr. attestazione dell'Agenzia delle Entrate allegata).
Per quel che attiene l'utilizzabilità del documento depositato in sede di gravame è appena il caso di osservare che nel costituirsi nel giudizio di primo grado la parte odierna appellante indicò i limiti di reddito vigenti anno per anno e dedusse di non aver mai superato gli stessi, eccezion fatta per l'anno 2014.
4 Ha quindi fornito un principio di prova, rappresentato dalle dichiarazioni dei redditi relative ai tre anni (confermato dalla documentazione allegata dall ). CP_1
Sicchè, stanti le allegazioni difensive e la presenza di una “pista probatoria”, ben può essere ammessa la documentazione depositata in sede di gravame che attesta la sussistenza del requisito reddituale e comprova l'infondatezza dell'eccezione di compensazione impropria formulata dall . CP_1
Pertanto, sussistendo il requisito previsto ex lege, in riforma della sentenza gravata, deve essere riconosciuto il diritto dell'appellante a percepire la somma di € 6.815,41 a titolo di ratei della prestazione assistenziale per il periodo dal 01/2017 al 11/2019. Invero, la compensazione impropria per l'anno 2014 non può allo stato essere effettuata non essendo stati svolti conteggi specifici da parte dell (che non ha spiegato una domanda subordinata per la parziale CP_1 compensazione).
Le spese del doppio grado seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, con distrazione in favore dei procuratori che si sono dichiarati antistatari.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando sul gravame proposto dall in data CP_1
28.11.2022, così provvede:
-accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza gravata accoglie la domanda proposta da con il ricorso monitorio e condanna l al pagamento in favore Parte_1 CP_1 dell'appellante dell'importo di euro di € 6.815,41 a titolo di ratei della prestazione assistenziale per il periodo dal 01/2017 al 11/2019, oltre accessori dal dì del dovuto al saldo;
-condanna l al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio che liquida in CP_1 complessivi euro 2.697,00 per il primo grado ed euro 2.906,00 per il grado di appello, oltre IVA e
CPA e rimborso forfettario delle spese generali, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Così deciso in Napoli il 9 giugno 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dr.ssa Maristella Agostinacchio Dr.ssa Anna Carla Catalano
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1. dr.ssa Anna Carla Catalano - Presidente
2. dr.ssa Maristella Agostinacchio - Consigliere rel.
3. dr.ssa Francesca Romana Amarelli - Consigliere
riunita in camera di consiglio, all'esito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e della successiva camera di consiglio, ha pronunciato il giorno 9 giugno 2025 in grado di appello la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n° 3139/2022 R.G. sez. lav. vertente
TRA
, nata a [...] il [...] – C.F. Parte_1
– e residente in [...], C.F._1 rappresentata e difesa dagli avv.ti Giuseppe Di Matteo (c.f. e Antonio C.F._2
D'Addio (c.f. ed elettivamente domiciliata presso il loro studio legale sito in C.F._3
Portico di Caserta (CE) alla Via San Giovanni vico II n. 14, giusta procura in calce alla memoria difensiva di cui al giudizio recante R.G. 1692/2021 presso il Tribunale di S. Maria C.V. – sezione lavoro e previdenza - , i quali hanno dichiarato di voler ricevere le comunicazioni e gli avvisi all'indirizzo p.e.c. Email_1
APPELLANTE
E
in persona del suo Presidente pro Controparte_1
–tempore, per la carica domiciliato in Roma e, agli effetti della presente procedura per elezione in CP_ Napoli Direzione Metropolitana di Napoli – Ufficio Legale presso gli Avvocati Erminio Capasso dal quale è rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente all'Avv. Itala De Benedictis e all'Avv. Luca Cuzzupoli (l quale si dichiara disponibile a ricevere le comunicazioni relative al presente giudizio al numero di fax 0823 425 613 e/o all'indirizzo di PEC
1 t )che lo rappresenta e difende giusta procura generale Email_2 alle liti per notar di Roma del 22.03.2024 (rep. 37875/7313) Per_1
APPELLATO
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere n.
2309/2022 pubblicata il 5.10.2022
FATTO E DIRITTO
Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere accoglieva CP_ l'opposizione proposta dall avverso il decreto n° 132/2021 con il quale era stato ingiunto all il pagamento della somma di € 6.815,41 a titolo di ratei della pensione di Parte_2 invalidità civile n. 07193475 ricalcolata dall per il periodo dal 01/2017 al 11/2019. CP_1
Il giudice di prime cure, preso atto della contestazione sollevata dall in merito al CP_1 requisito reddituale attraverso la deduzione dell'esistenza di un indebito derivante dal superamento della soglia prevista dalla legge, sottolineava come per il periodo oggetto del decreto ingiuntivo opposto (emesso in relazione agli anni 2018 e 2019 sulla base del modello TE08 del 24.10.2019) la parte opposta non avesse fornito la prova del requisito economico. Sulla scorta di tale argomento, quindi, accoglieva l'opposizione al decreto ingiuntivo, respingendo la domanda di pagamento.
Con ricorso depositato il 14.12.2022 ha proposto appello avverso tale Parte_1 sentenza ed ha eccepito che il Giudice di primo grado non avrebbe valutato che il modello TE08 del 24.10.2019 sulla base del quale veniva chiesto ed ottenuto il decreto ingiuntivo opposto costituiva una ricognizione del debito ex art. 1988; ha dedotto la tardività dell'eccezione di compensazione sollevata ed applicata dall con riferimento al superamento Parte_2 dei limiti reddituali per la prestazione assistenziale degli anni 2014, 2015 e 2016, invocando quanto previsto dall'art. 13 legge 412/2991 .
Integrato nuovamente il contraddittorio, si è costituito in giudizio l'Istituto in epigrafe che ha contestato la fondatezza del gravame di cui ha invocato il rigetto.
Nelle more del procedimento è stata disposta la trattazione cartolare del procedimento, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con sostituzione da ultimo dell'udienza del giorno 9.06.2025. Quindi, acquisite le note di trattazione e riservata la causa in decisione, all'esito della camera di consiglio il giudizio è stato definito nei termini di seguito espressi.
Osserva la Corte che l'appello è fondato e deve essere accolto per i motivi di seguito esposti.
2 Occorre premettere che oggetto della domanda in esame è il credito per la riliquidazione dei ratei di pensione di invalidità civile che l ha riconosciuto in sede amministrativa (in forza del CP_1
Modello TE08 emesso dallo stesso a seguito di domanda di ricostituzione della pensione di CP_1 invalidità civile n° 07193475 per il periodo dal 01.01.2018 al 30.11.2019). In sede giudiziaria l CP_1 ha contestato il credito sollevando un'eccezione di compensazione impropria che non è incompatibile con la contestazione del credito stesso dato il tenore della stessa. Invero, nel caso in esame, l opponente, nel proporre opposizione al decreto ingiuntivo, ha richiamato la propria CP_1 relazione amministrativa allegata al fascicolo ed ha dedotto che “ il credito vantato dalla richiedente non è dovuto. A carico della stessa risultano due indebiti (RI 14671849 di €2.374,14 e RI n.
16036170 di € 8776,99). Il RI n. 16036170 è scaturito da un ricalcolo effettuato in data odierna in quanto è emerso che in fase di prima liquidazione della pensione 08/2014 in AP 70 del 09/08/2015 non erano stati dichiarati redditi da fabbricati anno 2014, 2015. Pertanto, la prestazione è risultata indebita per gli anni 2014-2015-2016. Con rateo a pensionato si è provveduto a recuperare parzialmente gli indebiti (residuo € 4336,13). In sostanza nel 2016 veniva liquidata alla opposta una prestazione assistenziale di invalidità civile con decorrenza da 08/2014 e di fatto riscossa fino a 11/2018, risultata poi essere non spettante per superamento del limite reddituale per non avere indicato l'assistita nel modello Ap70 i redditi da fabbricati. Come emerge dal modello AP70 allegato l'assistita non dichiarava i redditi da fabbricato, come invece emergono dalle dichiarazioni dei redditi allegate anni 2015, 2016 e 2017, nonché dalla certificazione allegata dei dati catastali. La prestazione assistenziale veniva quindi erogata con decorrenza dal 08/2014 e fino al 11/2018, come emerge dalle stampe allegate. Con la rata di
08/2016 venivano erogati anche gli arretrati dal 2014. Successivamente veniva aperto un primo indebito nel 2018, allegato, per € 3.108,05 per il periodo dal 01/2018 al 11/2018, con un recupero parziale di € 733,91 ed un residuo di € 2.172,44. Successivamente è stato aperto un secondo indebito nel 2021, allegato, per gli anni 2014, 2015 e 2016 per € 8.776,99, con la somma complessiva a titolo di debito di € 10.949,43. Pertanto il credito portato nel TE08 posto a fondamento dell'opposto decreto ingiuntivo per € 6.815,41 non può essere erogato ma viene posto in compensazione con il maggior debito di € 10.949,43, con un residuo ancora da recuperare pari ad € 4.134,02. Si precisa che, essendo stata bloccata l'erogazione della prestazione assistenziale per superamento del limite reddituale e per omessa presentazione di nuova domanda, non è stato possibile recuperare l'indebito sulle rate in pagamento. Per quanto motivo al modello TE08, posto a fondamento della presente richiesta monitoria, non seguiva alcun pagamento. E NULLA SPETTA ALLA ODIERNA OPPOSTA..”:
La trascrizione del contenuto dell'atto di opposizione evidenza come l abbia negato la CP_1 sussistenza dei presupposti per la concessione della prestazione, dichiarando di avere sospeso l'erogazione della prestazione a far tempo dal 2018.
3 A fronte di tale contestazione era, quindi, onere della parte opposta dedurre e provare l'esistenza dei presupposti per la concessione della prestazione. Occorre rammentare infatti che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si caratterizza per essere uno sviluppo, anche se meramente eventuale, della fase monitoria, e devolve al giudice il completo esame del rapporto giuridico controverso, con la conseguenza che l'oggetto di tale giudizio non è affatto limitato al controllo di validità o merito del decreto ingiuntivo, ma involge il merito e, cioè, la fondatezza della pretesa azionata dal creditore fin dal ricorso. L'opponente finisce con il rivestire soltanto formalmente il ruolo di attore, mentre, in concreto, risulta e rimane convenuto rispetto alla pretesa azionata dalla sua controparte sin dal momento della presentazione del ricorso. Pertanto, l'onere probatorio resta ripartito secondo le regole generali di cui all'art. 2697 c.c., ed incombe al creditore opposto la prova piena del credito azionato, tenendo conto delle difese svolte dalle parti. In particolare, in conformità di quanto statuito dalla Suprema Corte, il creditore che agisca per l'adempimento deve soltanto provare la fonte -negoziale o legale - del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento ovvero l'eventuale fatto modificativo (cfr. ex multis Cass.Sez.Un. n.
13533/2001).
Ebbene, nel caso in esame nel costituirsi tempestivamente nel giudizio di Parte_1 opposizione a decreto ingiuntivo ha dedotto di avere sempre rispettato il limite reddituale, fatta eccezione per l'anno 2014.
In effetti, dalla documentazione allegata dallo stesso istituto emerge che solo nel 2014 il reddito complessivo dell'appellante era pari ad euro 17.285,00 (cfr. dichiarazione reddituale anno 2015) e superava la soglia di legge (euro 16.449,85). Per gli anni 2015 e 2016, invece, le dichiarazioni allegate attestano un reddito complessivo, rispettivamente, di euro 15.937,00 (anno 2015, come da dichiarazione 2016) ed euro 16.397,00 (anno 2016, dichiarazione 2017) inferiori al limite di euro
16.532,10 valevole per entrambi gli anni.
Quanto agli anni 2017, 2018 e 2019 ha prodotto in questa sede la certificazione Parte_1 reddituale che comprova il possesso di redditi ampiamente inferiori alla soglia prevista per la prestazione rivendicata (per tutti gli anni il reddito non supera i diecimila euro, cfr. attestazione dell'Agenzia delle Entrate allegata).
Per quel che attiene l'utilizzabilità del documento depositato in sede di gravame è appena il caso di osservare che nel costituirsi nel giudizio di primo grado la parte odierna appellante indicò i limiti di reddito vigenti anno per anno e dedusse di non aver mai superato gli stessi, eccezion fatta per l'anno 2014.
4 Ha quindi fornito un principio di prova, rappresentato dalle dichiarazioni dei redditi relative ai tre anni (confermato dalla documentazione allegata dall ). CP_1
Sicchè, stanti le allegazioni difensive e la presenza di una “pista probatoria”, ben può essere ammessa la documentazione depositata in sede di gravame che attesta la sussistenza del requisito reddituale e comprova l'infondatezza dell'eccezione di compensazione impropria formulata dall . CP_1
Pertanto, sussistendo il requisito previsto ex lege, in riforma della sentenza gravata, deve essere riconosciuto il diritto dell'appellante a percepire la somma di € 6.815,41 a titolo di ratei della prestazione assistenziale per il periodo dal 01/2017 al 11/2019. Invero, la compensazione impropria per l'anno 2014 non può allo stato essere effettuata non essendo stati svolti conteggi specifici da parte dell (che non ha spiegato una domanda subordinata per la parziale CP_1 compensazione).
Le spese del doppio grado seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, con distrazione in favore dei procuratori che si sono dichiarati antistatari.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando sul gravame proposto dall in data CP_1
28.11.2022, così provvede:
-accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza gravata accoglie la domanda proposta da con il ricorso monitorio e condanna l al pagamento in favore Parte_1 CP_1 dell'appellante dell'importo di euro di € 6.815,41 a titolo di ratei della prestazione assistenziale per il periodo dal 01/2017 al 11/2019, oltre accessori dal dì del dovuto al saldo;
-condanna l al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio che liquida in CP_1 complessivi euro 2.697,00 per il primo grado ed euro 2.906,00 per il grado di appello, oltre IVA e
CPA e rimborso forfettario delle spese generali, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Così deciso in Napoli il 9 giugno 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dr.ssa Maristella Agostinacchio Dr.ssa Anna Carla Catalano
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