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Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 06/05/2025, n. 2091 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2091 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 06/05/2025 innanzi al Giudice Dott.ssa Antonella Di Maio, chiamato il procedimento iscritto al n. 7819/2024 RGL, promosso da
Parte_1 contro
CP_1
alle ore 10.05 sono presenti l'avv. Lipari in sostituzione dell'avv. CLEMENZA
NICOLÒ per parte ricorrente nonché l'avv. CIANCIMINO ROSARIA per la parte resistente
I procuratori concludono riportandosi alle difese e domande di cui ai rispettivi atti e chiedono che la causa venga decisa
Il Giudice Onorario si ritira in camera di consiglio
****
Successivamente, alle ore 15.30 all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO in funzione di giudice del lavoro e in persona del Giudice Onorario dott.ssa Antonella Di
Maio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7819 /2024 del Ruolo Generale Lavoro
TRA
, con l'avv. CLEMENZA NICOLÒ Parte_1
- ricorrente -
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_2
tempore, con l'avv. CIANCIMINO ROSARIA
- resistente -
Oggetto: reddito di cittadinanza – ripetizione dell'indebito
Avente il seguente
D I S P O S I T I V O
Il Giudice Onorario, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore dell' quantificate in CP_1
euro 1.200,00 oltre oneri accessori come per legge.
NONCHE' DEI SEGUENTI MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 22/05/2024, la parte ricorrente impugnava il provvedimento CP_1
del 03.05.2024 con il quale gli veniva comunicato un indebito di euro 5.500,00 in conseguenza della revoca/decadenza del reddito di cittadinanza per avere accertato la non veridicità del nucleo dichiarato in DSU ai sensi dell'Art. 3 del DPCM 159/2013, chiedendo di
“ritenere e dichiarare non dovuta dal ricorrente la somma di € 5.500,00 da novembre 2021
a settembre 2022 nei confronti dell' , con condanna dell' al pagamento delle CP_1 CP_2 spese di lite.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, resisteva in giudizio il convenuto, contestando la fondatezza del ricorso e, pertanto, chiedendone il rigetto.
Senza alcuna istruttoria, autorizzate le note conclusive, discussa dalle parti, all'udienza odierna la causa è stata decisa come in dispositivo.
***
Il ricorso non può essere accolto.
Alla base della richiesta di restituzione delle somme erogate a titolo di reddito di cittadinanza, l'Istituto deduce la revoca della prestazione per accertata non veridicità del nucleo dichiarato in DSU ai sensi dell'art. 3 del DPCM 159/2013 (art. 3 n. 5 “Il figlio maggiorenne non convivente con i genitori e a loro carico ai fini IRPEF, nel caso non sia coniugato e non abbia figli, fa parte del nucleo familiare dei genitori. Nel caso i genitori appartengano a nuclei familiari distinti, il figlio maggiorenne, se a carico di entrambi, fa parte del nucleo familiare di uno dei genitori, da lui identificato”.
E così, sulla scorta di tale norma e dell'art. 4 del DPR 223/1989, Il figlio maggiorenne non convivente con i genitori fa parte del nucleo familiare dei genitori esclusivamente quando è di età inferiore a 26 anni, è nella condizione di essere a loro carico a fini IRPEF, non è coniugato e non ha figli.
Fanno quindi parte di un nucleo diverso i figli maggiorenni, non conviventi con i genitori, che siano o di età maggiore o uguale a 26 anni, o non a loro carico ai fini IRPEF o, ancora, coniugato e/o con figli.
Dovendosi inoltre osservare che, il figlio è considerato fiscalmente a carico (ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche) se il suo reddito non supera 4 mila euro annui, quando la sua età non è superiore a 24 anni o non supera 2.840,51 euro annui, se la sua età
è superiore a 24 anni.
Richiamando tali norme, l'art. 2 lettera b del DL 4/2019, convertito in L. 26/2019 sancisce che: “il figlio maggiorenne non convivente con i genitori fa parte del nucleo familiare dei genitori esclusivamente quando e' di eta' inferiore a 26 anni, e' nella condizione di essere a loro carico a fini IRPEF, non e' coniugato e non ha figli”.
Dacché il nucleo monocomponente (già normativamente previsto dal DPR 223/1989) può risultare legittimamente costituito allorquando ricorra una condizione che di diritto risolva il rapporto (revoca della responsabilità genitoriale per i figli maggiorenni di età inferiore ai
26 anni, allontanamento dalla residenza familiare, estraneità al nucleo accertata dalle amministrazioni competenti (autorità giudiziaria/ servizi sociali).
Non ha quindi rilevanza, ai fini della definizione di nucleo familiare, l'abitazione in un diverso immobile e anche in un diverso Comune, quanto viceversa l'autosufficienza economica e il distacco dal nucleo per fatti gravi, precisi e circostanziati.
Ciò posto va rilevato che l'art. 7 n. 6 del prefato D.L. 4/2019, dispone la decadenza del beneficio allorquando la dichiarazione nella DSU risulti mendace o comunque non rispondente ai limiti imposti dalla legge.
Nulla deduce e/o chiede di provare la parte ricorrente in merito all'autosufficienza economica.
Il ricorso pertanto non può quindi essere accolto.
Spese di lite come in parte dispositiva.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo il 06.05.2025
Il Giudice Onorario
Antonella Di Maio
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 06/05/2025 innanzi al Giudice Dott.ssa Antonella Di Maio, chiamato il procedimento iscritto al n. 7819/2024 RGL, promosso da
Parte_1 contro
CP_1
alle ore 10.05 sono presenti l'avv. Lipari in sostituzione dell'avv. CLEMENZA
NICOLÒ per parte ricorrente nonché l'avv. CIANCIMINO ROSARIA per la parte resistente
I procuratori concludono riportandosi alle difese e domande di cui ai rispettivi atti e chiedono che la causa venga decisa
Il Giudice Onorario si ritira in camera di consiglio
****
Successivamente, alle ore 15.30 all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO in funzione di giudice del lavoro e in persona del Giudice Onorario dott.ssa Antonella Di
Maio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7819 /2024 del Ruolo Generale Lavoro
TRA
, con l'avv. CLEMENZA NICOLÒ Parte_1
- ricorrente -
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_2
tempore, con l'avv. CIANCIMINO ROSARIA
- resistente -
Oggetto: reddito di cittadinanza – ripetizione dell'indebito
Avente il seguente
D I S P O S I T I V O
Il Giudice Onorario, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore dell' quantificate in CP_1
euro 1.200,00 oltre oneri accessori come per legge.
NONCHE' DEI SEGUENTI MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 22/05/2024, la parte ricorrente impugnava il provvedimento CP_1
del 03.05.2024 con il quale gli veniva comunicato un indebito di euro 5.500,00 in conseguenza della revoca/decadenza del reddito di cittadinanza per avere accertato la non veridicità del nucleo dichiarato in DSU ai sensi dell'Art. 3 del DPCM 159/2013, chiedendo di
“ritenere e dichiarare non dovuta dal ricorrente la somma di € 5.500,00 da novembre 2021
a settembre 2022 nei confronti dell' , con condanna dell' al pagamento delle CP_1 CP_2 spese di lite.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, resisteva in giudizio il convenuto, contestando la fondatezza del ricorso e, pertanto, chiedendone il rigetto.
Senza alcuna istruttoria, autorizzate le note conclusive, discussa dalle parti, all'udienza odierna la causa è stata decisa come in dispositivo.
***
Il ricorso non può essere accolto.
Alla base della richiesta di restituzione delle somme erogate a titolo di reddito di cittadinanza, l'Istituto deduce la revoca della prestazione per accertata non veridicità del nucleo dichiarato in DSU ai sensi dell'art. 3 del DPCM 159/2013 (art. 3 n. 5 “Il figlio maggiorenne non convivente con i genitori e a loro carico ai fini IRPEF, nel caso non sia coniugato e non abbia figli, fa parte del nucleo familiare dei genitori. Nel caso i genitori appartengano a nuclei familiari distinti, il figlio maggiorenne, se a carico di entrambi, fa parte del nucleo familiare di uno dei genitori, da lui identificato”.
E così, sulla scorta di tale norma e dell'art. 4 del DPR 223/1989, Il figlio maggiorenne non convivente con i genitori fa parte del nucleo familiare dei genitori esclusivamente quando è di età inferiore a 26 anni, è nella condizione di essere a loro carico a fini IRPEF, non è coniugato e non ha figli.
Fanno quindi parte di un nucleo diverso i figli maggiorenni, non conviventi con i genitori, che siano o di età maggiore o uguale a 26 anni, o non a loro carico ai fini IRPEF o, ancora, coniugato e/o con figli.
Dovendosi inoltre osservare che, il figlio è considerato fiscalmente a carico (ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche) se il suo reddito non supera 4 mila euro annui, quando la sua età non è superiore a 24 anni o non supera 2.840,51 euro annui, se la sua età
è superiore a 24 anni.
Richiamando tali norme, l'art. 2 lettera b del DL 4/2019, convertito in L. 26/2019 sancisce che: “il figlio maggiorenne non convivente con i genitori fa parte del nucleo familiare dei genitori esclusivamente quando e' di eta' inferiore a 26 anni, e' nella condizione di essere a loro carico a fini IRPEF, non e' coniugato e non ha figli”.
Dacché il nucleo monocomponente (già normativamente previsto dal DPR 223/1989) può risultare legittimamente costituito allorquando ricorra una condizione che di diritto risolva il rapporto (revoca della responsabilità genitoriale per i figli maggiorenni di età inferiore ai
26 anni, allontanamento dalla residenza familiare, estraneità al nucleo accertata dalle amministrazioni competenti (autorità giudiziaria/ servizi sociali).
Non ha quindi rilevanza, ai fini della definizione di nucleo familiare, l'abitazione in un diverso immobile e anche in un diverso Comune, quanto viceversa l'autosufficienza economica e il distacco dal nucleo per fatti gravi, precisi e circostanziati.
Ciò posto va rilevato che l'art. 7 n. 6 del prefato D.L. 4/2019, dispone la decadenza del beneficio allorquando la dichiarazione nella DSU risulti mendace o comunque non rispondente ai limiti imposti dalla legge.
Nulla deduce e/o chiede di provare la parte ricorrente in merito all'autosufficienza economica.
Il ricorso pertanto non può quindi essere accolto.
Spese di lite come in parte dispositiva.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo il 06.05.2025
Il Giudice Onorario
Antonella Di Maio