Ordinanza cautelare 30 aprile 2021
Sentenza breve 5 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, ordinanza cautelare 30/04/2021, n. 188 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 188 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 30/04/2021
N. 00359/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 359 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Davide Fent e Alberto Dal Bello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia, domiciliata in Venezia, piazza San Marco, 63;
nei confronti
-OMISSIS-, non costituito in giudizio;
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia,
- del-OMISSIS-, a firma del -OMISSIS-, con cui la -OMISSIS- ha vietato ai sensi dell'art. 39 del T.U.L.P.S. al signor -OMISSIS- di detenere armi, munizioni e materie esplodenti;
- del conseguente provvedimento del -OMISSIS-, con cui il -OMISSIS- ha revocato al ricorrente la licenza di porto di fucile;
e di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente a quelli impugnati.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti impugnati, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 aprile 2021, tenutasi da remoto, il dott. Filippo Dallari;
Considerato:
- che, in ragione della gravità del fatto ascritto al ricorrente in basa alla denuncia, in una logica preventiva e cautelare, i provvedimenti impugnati non presentano evidenti vizi logici;
- che ciò non esclude una successiva rivalutazione della situazione anche alla luce degli eventuali sviluppi delle indagini in merito alla vicenda;
- che, anche in considerazione del necessario bilanciamento degli interessi coinvolti (ordine e sicurezza pubblica, da un lato, e interesse all’esercizio di un’attività ricreativa, dall’altro lato), la domanda cautelare non è assistita dal necessario requisito del periculum in mora ;
- che pertanto allo stato non sussistono i presupposti per l’accoglimento della domanda cautelare;
- che sussistono le condizioni per compensare le spese.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima) respinge la domanda cautelare.
Spese compensate.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 28 aprile 2021, tenutasi da remoto in modalità videoconferenza, con l'intervento dei magistrati:
Maddalena Filippi, Presidente
Stefano Mielli, Consigliere
Filippo Dallari, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Filippo Dallari | Maddalena Filippi |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.