Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 24/03/2025, n. 86 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 86 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
V.G. n. 3020/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Alessandria, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Paolo Rampini Presidente
Dott. Marco Bonci Giudice Relatore
Dott.ssa Martina Bianchi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento recante il numero V.G. 3020/2024, in materia di divorzio congiunto ex art. 473- bis51 c.p.c. promosso da:
(C.F. , nata a [...], il [...], con gli Parte_1 C.F._1
Avv.ti Ivana Nervi e Gian Domenico Buffa
- ricorrente -
e
(C.F. , nato a [...] l'Abate, il 25.2.1954, con Controparte_1 C.F._2
gli Avv.ti Ivana Nervi e Gian Domenico Buffa
- ricorrente -
Parere favorevole del Pubblico Ministero in data 24.1.2025.
Condizioni congiunte: “- dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra di loro contratto in data 08.02.1975, matrimonio trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di
Sant'Angelo D'Alife al n. 1 p. II S.C. Anno 1975. - Ordinare al Comune di Sant'Angelo D'Alife di
1
Chiesa 3, di cui all'atto di compravendita notaio in data 10.06.2021 n.ro 88057 di Parte_2
repertorio e n.ro 15674 di raccolta trascritto a Acqui Terme il 18.6.2021 al n.ro reg. part. 2826/2349 di cui infra: alloggio composto da zona cucina/giorno e ripostiglio al piano terra, da zona notte, bagno e due ripostigli al piano primo, con scala interna di collegamento tra i piani.
Quanto descritto ha la seguente identificazione nel Catasto dei Fabbricati del Comune di OC
MA (AL), foglio 18- p.lla 390, sub 5 – Piazza della Chiesa 3 piano T-1, cat A3, cl. U, vani 3, sup. catastale mq 71 R.C. Euro 122,40. Dati riferiti alla planimetria depositata in catasto con dich.
Prot. n. AL0209251 in data 07.08.2009. Salvo altri o variati confini, indicazioni e dati di catasto.
La proprietà in oggetto comprende tutti i diritti, le accessioni, pertinenze e servitù inerenti all'immobile. Tutte le spese notarili resteranno ad esclusivo carico del IG . Il Controparte_1
relativo Rogito dovrà essere stipulato entro due mesi dalla data della sentenza di cessazione degli effettivi civili del matrimonio, termine essenziale. 2) Adempiuto a quanto pattuito al punto precedente i coniugi dichiarano di essere reciprocamente autosufficienti e, pertanto, rinunciano ad ogni pretesa di assegno divorzile. Prendere atto delle seguenti ulteriori pattuizioni: i coniugi dichiarano espressamente, ex art. 473 bis.51, 2° comma, c.p.c di esonerarsi reciprocamente dalla produzione dei documenti indicati nell'ultima parte della norma ora ricordata, impegnandosi a produrli a richiesta del Tribunale e producono i seguenti documenti: 1) copia estratto di matrimonio;
2) copia verbale di udienza 06.12.2027 e omologato con Decreto del Tribunale di
Alessandria dellì 20.12.2017; 3) copia certificato contestuale di residenza e stato di famiglia della sig.ra ; 4) copia certificato contestuale di residenza e stato di famiglia di Parte_1 CP_1
. 5) Copia ricorso sottoscritto dalle parti personalmente”.
[...]
MOTIVAZIONE
1. Con ricorso ex art. 473-bis51 c.p.c. depositato in data 19.12.2014, le parti hanno domandato il divorzio congiunto e hanno rappresentato che i due figli nati dalla loro unione sono entrambi maggiorenni ed economicamente autosufficienti.
2. All'udienza dell'11.3.2025, la IG.ra ha dichiarato: “vivo a OC MA, Parte_1
via 2 agosto, 1980, n. 4, la casa è mia. Vivo sola. In separazione, mio marito mi doveva Euro
2 200,00 mensili, per il mio mantenimento. Non me li ha mai dati. Sono in pensione, prendo circa Euro 700,00 mensili netti. Non ho altri redditi oltre a quello da pensione”. Il IG. ha dichiarato: “vivo a Tagliolo Monferrato, strada provinciale per Ovada, Controparte_1
Villa Rosta, n. 37. La casa è mia, vivo da solo. Prendo circa Euro 1.280,00 mensili netti di pensione, ho qualche appartamento in affitto, per circa Euro 1.000,00 mensili. Sono artigiano edile, lavoro ancora, lavoro solo per pagare le spese della mia attività, che deve rimanere aperta perché ho delle case costruite e invendute. Quando ci siamo separati, le ho dato una casa, in sede di divorzio ora donerò a mia moglie un altro appartamento, che è affittato”.
All'esito, la causa è stata rimessa al Collegio, che qui decide, nei termini che seguono.
3. La domanda diretta ad ottenere lo scioglimento del matrimonio deve essere accolta, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), L. 898/1970. In particolare, l'udienza presidenziale nel giudizio di separazione personale è stata celebrata in data 6.12.2027, mentre il ricorso nel presente giudizio è stato depositato in data 19.12.2024; non è intervenuta riconciliazione tra i coniugi ed entrambi i coniugi hanno domandato lo scioglimento del matrimonio.
4. Le condizioni congiunte devono essere omologate non risultando, alla luce della sommaria istruttoria prevista dalla legge, contrarie a norme imperative.
5. Le spese di lite devono essere integralmente compensate tra le parti, trattandosi di domanda congiunta.
P.Q.M.
il Tribunale di Alessandria, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede:
- dichiara lo scioglimento del matrimonio dei coniugi, IG.ri e Controparte_1 Pt_1
, i quali hanno celebrato matrimonio, in Francia, l'8.2.1975;
[...]
- omologa ex art. 473-bis51 c.p.c. le seguenti condizioni congiunte: “- dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra di loro contratto in data 08.02.1975, matrimonio trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di Sant'Angelo D'Alife al n. 1 p. II S.C.
Anno 1975. - Ordinare al Comune di Sant'Angelo D'Alife di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio. - Dichiarare compensate le spese legali. Omologare le seguenti condizioni: 1) a definizione di tutti i rapporti economici derivanti dal matrimonio quale prestazione funzionale ed indispensabile per la risoluzione della crisi coniugale, il sig. si impegna a trasferire al coniuge sig.ra la proprietà Controparte_1 Parte_1
3 dell'intera quota in suo capo dell'immobile sito in OC MA piazza 2 agosto 1980 civico 3 e così descritto: - In Comune di OC MA piazza 2 agosto 1980 civico 3, già
Piazza della Chiesa 3, di cui all'atto di compravendita notaio in data Parte_2
10.06.2021 n.ro 88057 di repertorio e n.ro 15674 di raccolta trascritto a Acqui Terme il
18.6.2021 al n.ro reg. part. 2826/2349 di cui infra: alloggio composto da zona cucina/giorno e ripostiglio al piano terra, da zona notte, bagno e due ripostigli al piano primo, con scala interna di collegamento tra i piani. Quanto descritto ha la seguente identificazione nel
Catasto dei Fabbricati del Comune di OC MA (AL), foglio 18- p.lla 390, sub 5 –
Piazza della Chiesa 3 piano T-1, cat A3, cl. U, vani 3, sup. catastale mq 71 R.C. Euro 122,40.
Dati riferiti alla planimetria depositata in catasto con dich. Prot. n. AL0209251 in data
07.08.2009. Salvo altri o variati confini, indicazioni e dati di catasto. La proprietà in oggetto comprende tutti i diritti, le accessioni, pertinenze e servitù inerenti all'immobile. Tutte le spese notarili resteranno ad esclusivo carico del IG . Il relativo Rogito Controparte_1
dovrà essere stipulato entro due mesi dalla data della sentenza di cessazione degli effettivi civili del matrimonio, termine essenziale. 2) Adempiuto a quanto pattuito al punto precedente i coniugi dichiarano di essere reciprocamente autosufficienti e, pertanto, rinunciano ad ogni pretesa di assegno divorzile. Prendere atto delle seguenti ulteriori pattuizioni: i coniugi dichiarano espressamente, ex art. 473 bis.51, 2° comma, c.p.c di esonerarsi reciprocamente dalla produzione dei documenti indicati nell'ultima parte della norma ora ricordata, impegnandosi a produrli a richiesta del Tribunale e producono i seguenti documenti: 1) copia estratto di matrimonio;
2) copia verbale di udienza 06.12.2027 e omologato con
Decreto del Tribunale di Alessandria dellì 20.12.2017; 3) copia certificato contestuale di residenza e stato di famiglia della sig.ra ; 4) copia certificato contestuale di Parte_1
residenza e stato di famiglia di . 5) Copia ricorso sottoscritto dalle parti Controparte_1 personalmente”;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge.
Così deciso in Alessandria, il 18 marzo 2025
Il Giudice Il Presidente
(Dott. Marco Bonci) (Dott. Paolo Rampini)
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