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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 14/11/2025, n. 399 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 399 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. V.G.1421/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Novara, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. Andrea Ghinetti PRESIDENTE Dott.ssa Rossella Incardona GIUDICE Dott.ssa Maria Amoruso GIUDICE REL. ED EST. ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. r.g. v.g. n. 1421 /2025 promossa da:
nata a [...] in data [...], (c.f. ), ed ivi Parte_1 C.F._1 residente in stp. Fregonara n.10 elettivamente domiciliata in Novara, via Mossotti n. 11 presso lo studio dell'avv. RUGGERONE GIULIA, dalla quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti;
- RICORRENTE -
E
, nato a [...] in data [...], (c.f. ), CP_1 C.F._2 residente in stp. Fregonara n.10 elettivamente domiciliato in Novara, via Mossotti n. 11 presso lo studio dell'avv. RUGGERONE GIULIA, dalla quale è rappresentato e difeso, giusta procura in atti;
- RICORRENTE -
e con l'intervento del Pubblico Ministero - INTERVENUTO-
avente ad oggetto: separazione consensuale
CONCLUSIONI DELLE PARTI Per i ricorrenti 1. dichiarare la separazione personale dei coniugi ed ordinando al Comune di Parte_1 CP_1
Novara di annotare l'emananda sentenza a margine de nio la comunione dei beni;
2. preso atto che i figli continueranno a vivere con la madre presso l'abitazione familiare, assegnarla alla signora con tutti gli arredi ivi contenuti;
Parte_1 3. disporre che il padre verserà alla madre, a titolo di concorso al mantenimento del figlio la somma Persona_1 mensile di € 700,00 da rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISTAT decorso un anno dal so e a titolo di concorso al mantenimento della figlia , la somma mensile di € 100,00 da rivalutarsi annualmente Per_2 secondo l'indice ISTAT decorso un anno dal deposito del ricorso, da corrispondersi a mezzo bonifico bancario entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese;
4. le spese per i figli e quelle straordinarie verranno ripartite in misura del 50% a carico di ogni genitore e regolate come segue (e se non disciplinato secondo i criteri dettati dal Protocollo di Intesa di Torino tra magistrati ed avvocati sulle spese per i figli del 15 marzo 2016):
- spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: tasse e assicurazioni scolastiche imposte da istituti ed università pubbliche, libri di testo, abbonamento trasporto pubblico;
- spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: un corso per attività extrascolastica sportiva o di istruzione all'anno e relativi accessori, spese di manutenzione bollo ed assicurazione relative ai mezzi di locomozione acquistati in accordo, ove non pagate direttamente dai figli;
- spese medico sanitarie che non richiedono il preventivo accordo: tutte le spese connotate dai caratteri della necessarietà o urgenza. Altresì non richiedono il preventivo accordo se svolti in SSNN i trattamenti sanitari e gli esami, nonché le visite specialistiche prescritte dal medico di base né i relativi ticket sanitari, oltre alle spese farmaceutiche purché prescritte;
- spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori: iscrizioni e rette di scuole private, rette ed eventuali spese alloggiative fuori sede, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto, attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività sportiva o agonistica ulteriore rispetto alla prima;
- spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSNN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture private, nonché tutte le spese relative ad esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia se effettuate presso istituti o professionisti privati. Con riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta all'altro (anche tramite messaggio), dovrà esprimere il proprio motivato dissenso entro un tempo massimo di cinque giorni;
in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il rimborso delle spese anticipate da un genitore dovrà avvenire entro quindici giorni dalla richiesta del soggetto anticipatario;
5. dare atto che la signora è proprietaria di autovettura Citroen C3 anno 2009 tg. DV246EF a lei intestata Pt_1 che rimarrà nella sua disp iena proprietà;
6. dare atto che i coniugi, contitolari di conto corrente n. 07499/0000/06121187 presso Intesa San Paolo, estingueranno il conto corrente il prima possibile (e comunque nel termine di 120 giorni dal deposito del ricorso) e suddivideranno al 50% il saldo alla data del 15 aprile 2025, ferma restando la necessità di mantenere un saldo di € 10.000 per le imminenti spese comuni. Alla data di estinzione, suddivideranno al 50% l'eventuale saldo residuo”.
Per il P.M.
“Visto, il Pubblico Ministero conclude per l'accoglimento del ricorso”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio concordatario in Novara, in data Parte_1 CP_1
23.04.1995 con atto trascritto nei registri dello stato civile del predetto comune al n. 40, Parte II, Serie A, anno 1995. Dall'unione matrimoniale sono nati i figli: (02.10.1995) e (14.01.2002) entrambi Per_2 Persona_1 maggiorenni ma non economicamente indipendenti. La domanda di separazione personale dei coniugi, proposta congiuntamente ex art. 473-bis.51 c.p.c., merita accoglimento, ricorrendo i presupposti di cui agli artt. 150 c.c. e 158 c.c. Con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione della comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice Relatore all'udienza fissata per il 22.10.2025 le parti hanno confermato la volontà di non riconciliarsi e il Giudice relatore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione. Le condizioni della separazione e gli ulteriori accordi diretti a regolare i rapporti patrimoniali delle parti non appaiono contrari a norme imperative o di ordine pubblico e risultano rispondenti agli interessi della prole maggiorenne. L'accordo raggiunto giustifica la compensazione integrale delle spese di lite. La presente sentenza dovrà essere comunicata all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, Sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta congiuntamente da e , con l'intervento del Pubblico Ministero, Parte_1 CP_1 così provvede:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi , nata a NOVARA (NO) in [...]_1
11/06/1967 e , nato a [...] in data [...]; CP_1
2. omologa le condizioni della separazione inerenti alla prole maggiorenne e ai rapporti economici, che devono intendersi qui trascritte, e provvede in conformità ad esse;
3. prende atto degli ulteriori accordi diretti a regolare i rapporti patrimoniali delle parti;
4. compensa integralmente le spese di lite;
5. dispone che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente per l'annotazione prescritta dall'art. 69 del d.P.R. n. 396 del 2000. Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di NOVARA in data 30/10/2025
IL PRESIDENTE Dott. Andrea Ghinetti IL GIUDICE REL. ED EST. Dott.ssa Maria Amoruso
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Novara, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. Andrea Ghinetti PRESIDENTE Dott.ssa Rossella Incardona GIUDICE Dott.ssa Maria Amoruso GIUDICE REL. ED EST. ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. r.g. v.g. n. 1421 /2025 promossa da:
nata a [...] in data [...], (c.f. ), ed ivi Parte_1 C.F._1 residente in stp. Fregonara n.10 elettivamente domiciliata in Novara, via Mossotti n. 11 presso lo studio dell'avv. RUGGERONE GIULIA, dalla quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti;
- RICORRENTE -
E
, nato a [...] in data [...], (c.f. ), CP_1 C.F._2 residente in stp. Fregonara n.10 elettivamente domiciliato in Novara, via Mossotti n. 11 presso lo studio dell'avv. RUGGERONE GIULIA, dalla quale è rappresentato e difeso, giusta procura in atti;
- RICORRENTE -
e con l'intervento del Pubblico Ministero - INTERVENUTO-
avente ad oggetto: separazione consensuale
CONCLUSIONI DELLE PARTI Per i ricorrenti 1. dichiarare la separazione personale dei coniugi ed ordinando al Comune di Parte_1 CP_1
Novara di annotare l'emananda sentenza a margine de nio la comunione dei beni;
2. preso atto che i figli continueranno a vivere con la madre presso l'abitazione familiare, assegnarla alla signora con tutti gli arredi ivi contenuti;
Parte_1 3. disporre che il padre verserà alla madre, a titolo di concorso al mantenimento del figlio la somma Persona_1 mensile di € 700,00 da rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISTAT decorso un anno dal so e a titolo di concorso al mantenimento della figlia , la somma mensile di € 100,00 da rivalutarsi annualmente Per_2 secondo l'indice ISTAT decorso un anno dal deposito del ricorso, da corrispondersi a mezzo bonifico bancario entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese;
4. le spese per i figli e quelle straordinarie verranno ripartite in misura del 50% a carico di ogni genitore e regolate come segue (e se non disciplinato secondo i criteri dettati dal Protocollo di Intesa di Torino tra magistrati ed avvocati sulle spese per i figli del 15 marzo 2016):
- spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: tasse e assicurazioni scolastiche imposte da istituti ed università pubbliche, libri di testo, abbonamento trasporto pubblico;
- spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: un corso per attività extrascolastica sportiva o di istruzione all'anno e relativi accessori, spese di manutenzione bollo ed assicurazione relative ai mezzi di locomozione acquistati in accordo, ove non pagate direttamente dai figli;
- spese medico sanitarie che non richiedono il preventivo accordo: tutte le spese connotate dai caratteri della necessarietà o urgenza. Altresì non richiedono il preventivo accordo se svolti in SSNN i trattamenti sanitari e gli esami, nonché le visite specialistiche prescritte dal medico di base né i relativi ticket sanitari, oltre alle spese farmaceutiche purché prescritte;
- spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori: iscrizioni e rette di scuole private, rette ed eventuali spese alloggiative fuori sede, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto, attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività sportiva o agonistica ulteriore rispetto alla prima;
- spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSNN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture private, nonché tutte le spese relative ad esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia se effettuate presso istituti o professionisti privati. Con riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta all'altro (anche tramite messaggio), dovrà esprimere il proprio motivato dissenso entro un tempo massimo di cinque giorni;
in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il rimborso delle spese anticipate da un genitore dovrà avvenire entro quindici giorni dalla richiesta del soggetto anticipatario;
5. dare atto che la signora è proprietaria di autovettura Citroen C3 anno 2009 tg. DV246EF a lei intestata Pt_1 che rimarrà nella sua disp iena proprietà;
6. dare atto che i coniugi, contitolari di conto corrente n. 07499/0000/06121187 presso Intesa San Paolo, estingueranno il conto corrente il prima possibile (e comunque nel termine di 120 giorni dal deposito del ricorso) e suddivideranno al 50% il saldo alla data del 15 aprile 2025, ferma restando la necessità di mantenere un saldo di € 10.000 per le imminenti spese comuni. Alla data di estinzione, suddivideranno al 50% l'eventuale saldo residuo”.
Per il P.M.
“Visto, il Pubblico Ministero conclude per l'accoglimento del ricorso”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio concordatario in Novara, in data Parte_1 CP_1
23.04.1995 con atto trascritto nei registri dello stato civile del predetto comune al n. 40, Parte II, Serie A, anno 1995. Dall'unione matrimoniale sono nati i figli: (02.10.1995) e (14.01.2002) entrambi Per_2 Persona_1 maggiorenni ma non economicamente indipendenti. La domanda di separazione personale dei coniugi, proposta congiuntamente ex art. 473-bis.51 c.p.c., merita accoglimento, ricorrendo i presupposti di cui agli artt. 150 c.c. e 158 c.c. Con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione della comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice Relatore all'udienza fissata per il 22.10.2025 le parti hanno confermato la volontà di non riconciliarsi e il Giudice relatore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione. Le condizioni della separazione e gli ulteriori accordi diretti a regolare i rapporti patrimoniali delle parti non appaiono contrari a norme imperative o di ordine pubblico e risultano rispondenti agli interessi della prole maggiorenne. L'accordo raggiunto giustifica la compensazione integrale delle spese di lite. La presente sentenza dovrà essere comunicata all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, Sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta congiuntamente da e , con l'intervento del Pubblico Ministero, Parte_1 CP_1 così provvede:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi , nata a NOVARA (NO) in [...]_1
11/06/1967 e , nato a [...] in data [...]; CP_1
2. omologa le condizioni della separazione inerenti alla prole maggiorenne e ai rapporti economici, che devono intendersi qui trascritte, e provvede in conformità ad esse;
3. prende atto degli ulteriori accordi diretti a regolare i rapporti patrimoniali delle parti;
4. compensa integralmente le spese di lite;
5. dispone che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente per l'annotazione prescritta dall'art. 69 del d.P.R. n. 396 del 2000. Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di NOVARA in data 30/10/2025
IL PRESIDENTE Dott. Andrea Ghinetti IL GIUDICE REL. ED EST. Dott.ssa Maria Amoruso