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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 12/06/2025, n. 700 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 700 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PAVIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
VERBALE DI UDIENZA
Nella causa n. 657/2023 R. G.
FRA
AR
CONTRO
Controparte_1
Oggi 12.6.2025, alle ore 16,00, innanzi alla Dott.ssa. Mariangela Liuzzo, a seguito dell'odierno rinvio, sono comparsi, da remoto:
Per la parte opponente, nessuno
Per parte opposta, nessuno
Il Giudice dà lettura delle motivazioni e della sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., allegata al presente verbale.
Del che è verbale ad ore 16,15
Il Giudice On.
Dott.ssa Mariangela Liuzzo REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice On. Dott.ssa Mariangela Liuzzo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281sexies c.p.c. nella causa civile di I Grado iscritta al n. 657/2023 R.G. promossa da:
Avv. , C.F. , in proprio, presso il cui AR C.F._1 studio in Pavia - C.so Cavour, 8 - elettivamente domicilia,
OPPONENTE
CONTRO
, C. F. rappresentata da Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
(nuova denominazione di come da delibera dell'Assemblea Straordinaria CP_3
5.3.2019, autenticata dal notaio - n. 14941 di Repertorio e n. 10098 di Raccolta), Per_1
C. F. , P.IVA , in forza di procura 14.1.2019, autenticata dal P.IVA_2 P.IVA_3 notaio - rep. n. 61655, Racc. 11965 - in persona del Procuratore Dott.ssa Persona_2
, in forza di procura 19.10.2022, autenticata dal notaio - CP_4 Persona_3 rep.n.77770/29100 - rappresentata e difesa, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Simona Pisani, presso il cui studio in Pavia - C.so Cavour,
17 - elettivamente domicilia;
OPPOSTA
CONCLUSIONI
PER PARTE OPPONENTE
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Pavia Giudice designando, ogni contraria o diversa istanza, eccezione e deduzione reietta, previe le declaratorie del caso
IN VIA PRELIMINARE E PREGIUDIZIALE: Sospendere l'esecutività del titolo e dell'atto di precetto notificato addì 11 gennaio 2023 per carenza di legittimazione attiva di
Controparte_1
NEL MERITO: Accertare e dichiarare il difetto di titolarità del rapporto dal lato attivo in capo alla società opposta mancando la prova della cessione effettiva del debito.
Accertare e dichiarare la mancanza di idonea procura a rappresentare e difendere
[...] da parte di CP_1 CP_2 IN VIA ISTRUTTORIA: Si chiede sin d'ora la produzione ex art. 210 cpc del contratto di cessione originario per valutare se il singolo credito ceduto integri i requisiti e rientri in tutti i criteri indicati nell'estratto di cessione.
Con il favore delle spese e delle competenze del presente giudizio.
PER PARTE OPPOSTA
- in via preliminare:
- Respingersi l'istanza di difetto di legittimazione attiva della cessionaria, in quanto implicitamente riconosciuta oltreché infondata in quanto provata;
- dichiararsi conseguentemente l'incontestata legittimazione processuale e la corretta titolarità del credito in capo alla cessionaria Controparte_1
- Respingersi l'istanza di sospensione dell'efficacia e validità del titolo esecutivo e del precetto in quanto infondata;
Respingersi l'istanza concernente la mancanza di idonea procura da parte di
[...]
a in quanto documentalmente provata;
CP_1 CP_2
- nel merito:
Respingersi i motivi di opposizione ex adverso formulati in quanto infondati in fatto e in diritto e per l'effetto dichiarare la validità ed efficacia del titolo esecutivo azionato, la relativa pretesa creditoria e la legittimità dell'azione esecutiva intrapresa;
- stante le mancate contestazioni sul quantum intimato a precetto, condannare AR
, in forza del titolo esecutivo azionato, a pagare a
[...] Controparte_1
l'incontestata somma portata dall'atto di precetto, pari ad euro 72.313,79, oltre a interessi di mora successivi e spese;
- in via istruttoria:
- ci si oppone all'istanza di esibizione del contratto di cessione, trattandosi di documento già prodotto.
Con vittoria di spese.
FATTO E DIRITTO
Con Atto di citazione in opposizione a precetto ex art. 615 c.p.c., con istanza di sospensione del titolo, l'Avv. , adduceva che: AR
- l'11.1.2023 le era stato notificato un atto di precetto, unitamente alla sentenza n. 540/2011 emessa dal Tribunale di Pavia, cui era stata apposta la formula esecutiva, ove erano individuate e quali soggetti creditori;
Controparte_5 Controparte_6
- nel corso degli anni, non le era mai pervenuta alcuna richiesta e la titolarità del credito richiedeva un esame della legittimazione ad agire e della titolarità del rapporto attivo.
Ciò posto, l'opponente eccepiva:
- la carenza di legittimazione attiva in capo a e, conseguentemente Controparte_1
a e poiché agiva per ottenere un CP_7 CP_8 Controparte_1 pagamento facente capo a quale procuratore di Intesa San Controparte_5
Paolo S.p.A., come risulta dalla sentenza n. 540/201, sebbene non si fosse mai surrogata a posto che la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale Controparte_5 dell'avvenuta cessione esonera la cessionaria dalla notificazione al debitore ceduto ma non dalla prova dell'esistenza della cessione stessa, come sancito da Cass., Sez. III, 13.9.2018
n. 22268, sicchè la mera allegazione della copia della Gazzetta Ufficiale non poteva ritenersi sufficiente provare l'avvenuta cessione di quello specifico credito, anche con conseguente intervenuta prescrizione del credito ai sensi e per gli effetti dell'art. 2943 c.c.;
- la mancanza di idonea procura, poiché nella procura generale rilasciata da CP_9 all'Avv. Simona Pisani non vi era riferimento alla rappresentanza di
[...] [...]
non apparendo sufficiente l'aver prodotto una procura anteriore al verbale di CP_1 assemblea straordinaria del 2019 e richiamando il ruolo di capogruppo.
Ciò premesso, l'opponente, svolta, in via preliminare e pregiudiziale, l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo e dell'atto di precetto, concludeva affinchè, nel merito, fosse accertato e dichiarato il difetto di titolarità del rapporto dal lato attivo in capo alla società opposta mancando la prova della cessione effettiva del debito, accertandosi anche la mancanza di idonea procura a rappresentare e difendere
[...] da parte di CP_1 Controparte_2
Si costituiva rappresentata da premettendo che: Controparte_1 CP_2
- con contratto di cessione di rapporti giuridici in blocco stipulato il 6.12.2005, ex artt. 1 e
4 della L. 130/1999 e 58 TUB, le aveva ceduto pro-soluto, con effetto Controparte_6 economico a far data dal 5.12.2005, i crediti di propria titolarità, aventi le caratteristiche indicate nell'atto di cessione, specificate nell'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
300 del 27.12.2005 - Parte II - Foglio delle Inserzioni dell' “Avviso di cessione di crediti pro soluto”, con conseguente effetto di cui all'art. 1264 c.c.;
- unitamente ai crediti (per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni e quant'altro) di cui sopra erano state trasferite, senza bisogno di alcuna formalità o annotazione, le garanzie ipotecarie, le altre garanzie reali e personali, i privilegi (inclusi i privilegi processuali) e le cause di prelazione che assistevano i predetti crediti ceduti, gli accessori, e più in generale, ogni diritto, ragione e pretesa, azione e/o eccezione, facoltà e prerogativa, comunque, inerenti agli stessi;
- fra i crediti ceduti era ricompreso quello infra specificato e per il quale la creditrice intende agire esecutivamente;
- con verbale di assemblea straordinaria, iscritto il 25.6.2019 presso la C.C.I.A.A. di
Verona, notaio aveva modificato la propria denominazione Per_1 CP_3 sociale in rimanendo invariati codice fiscale e partita iva;
CP_2 - aveva mantenuto invariato il ruolo di capogruppo quotata e di società CP_2 specializzata nel recupero dei crediti, munita di licenza ai sensi dell'art.115 TULPS.
Ciò premesso, l'opposta, con riferimento alle eccezioni avversarie, osservava che:
- il 16.3.2004 di seguito per atto di fusione in Controparte_6 Controparte_10 data 28.12.2006, a rogito notaio n. 109563/17118 rep., a mezzo del procuratore Per_4
aveva depositato un decreto ingiuntivo di pagamento, nei confronti di Parte_2 AR
, per la complessiva somma di 89.322,84 €, derivante dal residuo finanziamento
[...]
e da scoperto di conto corrente;
- detto decreto, emesso il 23.3.2004, era stato opposto ed, eseguita l'istruttoria, il credito rideterminato, con sentenza di condanna dell'11.7.2011, in 53.133,73 €, oltre interessi legali dal 23.3.2004 al saldo ed oltre a spese legali;
- stante l'omesso pagamento, il 21.3.2012, divenuta cessionaria del Controparte_1 credito, era interveniva nella procedura esecutiva immobiliare n.11/2011 R.G.E., radicata nei confronti della debitrice Avv. , azionando detto credito in via chirografaria, Pt_1 rimasto insoddisfatto, all'esito dell'approvazione, in data 23.7.2015, del progetto di distribuzione.
Quanto ai motivi di opposizione dedotti nel presente giudizio, l'opposta rilevava che:
- il credito azionato in precetto non era stato contestato, sotto il profilo del quantum da parte opponente, sicchè l'importo doveva ritenersi definitivamente confermato;
- l'eccezione di carenza di legittimazione attiva in capo alla cessionaria del credito,
[...] era del tutto destituita di fondamento, posto che l'attuale opposta, era già CP_1 intervenuta nell'esecuzione immobiliare n. 11/2011 R.G.E., quale cessionaria del credito e nessuna obiezione era stata sollevata in proposito, così con 'riconoscimento implicito', principio di diritto su cui si è espresso il Giudice di Legittimità, con la sentenza n.
4116/2016, laddove ha statuito che. 'la cessionaria è tenuta a fornire prova documentale della propria legittimazione, a meno che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta, astenendosi dal sollevare qualsiasi eccezione in proposito';
- la cessione del credito a doveva ritenersi comunque documentata, Controparte_1 come affermato dalla giurisprudenza anche di legittimità citata, oltre che attraverso la pubblicazione del relativo avviso nella citata Gazzetta Ufficiale, con efficacia ai sensi dell'art. 1264 c.c. e dispensa dall'onere di eseguire l'annotazione della cessione a margine dell'iscrizione ipotecaria ex art. 2843 c.c., anche in forza degli atti di intimazione del cessionario od, ancora, mediante la produzione in giudizio della dichiarazione espressa della cedente Intesa San Paolo, in questo caso, resa in data 8.3.2023;
- parimenti, infondata doveva considerarsi anche l'eccezione di carenza di legittimazione attiva di posto che la parte creditrice aveva conferito, con atto 14.1.2019 a CP_2 rogito notaio , n. 61655/11965 rep., procura a per agire, in nome Per_2 CP_3 e per conto della mandante, nel compimento di tutti gli atti ivi menzionati, con poteri sostanziali e processuali, indi, con verbale di assemblea straordinaria, iscritto il 25.6.2019 presso la C.C.I.A.A. di Verona, notaio aveva Persona_5 CP_3 modificato la propria denominazione sociale in invariati codice fiscale e CP_2 partita IVA, e, con atto a rogito notaio , n. 73460/22392 rep., Persona_6 CP_3 aveva conferito procura generale al sottoscritto legale e, con atto a rogito notaio
[...]
19.10.2022, n. 77770/29100 rep., aveva conferito procura ai Persona_7 CP_2 propri procuratori.
Tutto ciò premesso, l'opposta concludeva affinchè, in via preliminare, fosse respinta l'istanza di difetto di legittimazione attiva della cessionaria, anche corretta la titolarità del credito in capo alla cessionaria respingendosi le istanze di Controparte_1 sospensione dell'efficacia e validità del titolo esecutivo e del precetto e di mancanza di idonea procura da parte di nel merito: affinchè Controparte_11 fossero respinti i motivi di opposizione ex adverso formulati, in quanto infondati in fatto e in diritto, dichiarandosi la validità ed efficacia del titolo esecutivo azionato e fondata la relativa pretesa creditoria, anche nel quantum, e la legittimità dell'azione esecutiva intrapresa.
Nel corso del giudizio, all'esito di alcuni rinvii, richiesti dalla parte opponente, questa rinunciava, all'udienza del 24.4.2024, all'istanza di sospensiva.
Indi, sempre l'opponente proponeva un accordo bonario, in via stragiudiziale, rispettato solo parzialmente, circostanza che induceva l'opposta a depositare il foglio di precisazione delle conclusioni.
All'udienza odierna le parti hanno precisato le conclusioni come trascritte in epigrafe e, mentre l'opponente ha confermato di non aver depositato nulla oltre all'atto introduttivo del presente giudizio, l'opposta si è riportata anche alle note conclusive autorizzate.
Così fissato il tema decidendum, osserva, preliminarmente, questo giudice che, la parte opponente ha contestato la legittimazione attiva della parte creditrice, eccezione che deve essere risolta alla luce dei più recenti arresti della giurisprudenza di legittimità sul punto.
Pertanto, deve darsi atto che, anche recentemente, la Corte di Cassazione ha così statuito:
'Come più volte affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, la cessione dei crediti bancari in blocco deve essere provata attraverso la produzione del contratto di cessione, non essendo da solo sufficiente l'estratto ex art. 58 TUB. In tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato d.lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente
(Cass., 22/06/2023, n. 17944; Cass., 13/06/2019, n. 15884; Cass., 16/04/2021, n. 10200;
Cass., 05/11/2020, n. 24798; Cass., 02/03/2016, n. 4116). Non è infatti sufficiente la produzione dell'avviso ex art. 58 TUB pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, in quanto l'unico effetto di tale pubblicazione è quello di esentare il cessionario dalla notifica della cessione al debitore ceduto, ma non anche la prova dell'avvenuta cessione, che presuppone che
l'avviso anzidetto, per poter fungere da prova dell'avvenuta cessione, contenga tutti gli elementi necessari a identificare con precisione il credito, in modo tale da poter affermare con certezza la sua inclusione nella cessione (Cass., 20/07/2023, n. 21821).' (con. Cass.,
Sez. III, 6.2.2024 n. 3405).
Alla luce di tale orientamento deve darsi atto che, la parte opposta, gravata dal relativo onere della prova, ha prodotto:
- il contratto di cessione dei crediti, tra l'altro con (doc. 1), in data Controparte_6
6.12.2005, compreso l'allegato D, alla cui pag.1 è espressamente indicato quello oggetto di causa;
- la pubblicazione dell'avviso della descritta cessione, nella G.U., Parte II n. 300 del
27.12.2005 (doc. 2), ai sensi dell'art 1264 c.c.;
- la dichiarazione della cedente a conferma dell'intervenuta cessione del CP_10 credito a favore dell'attuale opposta.
A dette produzioni documentali comprovanti la titolarità della pretesa creditoria, in alcun modo contestate dalla parte opponente ai sensi dell'art. 115 c.p.c., così da doversi ritenere pacifiche in causa, devono aggiungersi due ulteriore considerazioni.
Sotto il primo profilo, infatti, deve darsi atto che la medesima parte creditrice era già intervenuta nella procedura espropriativa immobiliare n. 11/2011 R.G.E. Im., promossa avanti il Tribunale di Pavia, radicata nei confronti della medesima debitrice, definito con l'approvazione, in data 23.7.2015, del progetto di distribuzione, senza alcuna contestazione da parte dell'attuale opponente, così con riconoscimento implicito della titolarità del credito azionato.
Sotto il secondo profilo, deve darsi atto che nel corso del presente giudizio, come anche oggi è stato dato atto a verbale, l'opponente ha corrisposto, a titolo di pagamento parziale, una somma non trascurabile, condotta che non può che ricondurre ad ulteriore riconoscimento della titolarità del credito azionato in precetto in capo all'attuale parte opposta.
Risolta la questione inerente alla titolarità del credito in capo all'opposta, deve darsi atto che, seppur velatamente, nell'atto introduttivo, l'opponente ha sostenuto la tesi dell'intervenuta prescrizione, asserendo di non aver ricevuto alcuna richiesta di pagamento a far data dal deposito della sentenza n. 540/2011. La circostanza è destituita di fondamento, atteso che la parte opposta ha provato che, in forza del medesimo titolo esecutivo azionato nel precetto opposto in questa sede, era già intervenuta nella procedura esecutiva immobiliare n. 11/2011 R.G.E. Im., promossa avanti il Tribunale di Pavia, radicata nei confronti della medesima debitrice, definito con l'approvazione, in data 23.7.2015, del progetto di distribuzione, sicchè, per l'effetto, deve darsi ingresso al principio di diritto in forza del quale: Nell'espropriazione forzata, il ricorso per intervento, recante istanza di partecipazione alla distribuzione della somma ricavata, è equiparabile alla 'domanda proposta nel corso di un giudizio' idonea, ex art.
2943 c.c., ad interrompere la prescrizione dal giorno del deposito del ricorso ed a sospenderne il corso sino all'approvazione del progetto di distribuzione del ricavato della vendita. (Cass. Sent. n. 26929 del 19.12.2014, conforme, Sent. n. 20614, del 24.07.2024).
Quanto all'ultimo motivo dedotto dall'opponente, inerente l'asserita mancanza di idonea procura a rappresentare e difendere da parte di la CP_1 CP_1 CP_2 parte opposta ha dato prova che:
- ha conferito, il 14.1.2019 (doc. 11), con atto rogato dal notaio Controparte_1
, n. 61655/11965 rep, procura a ad agire in nome e per conto Per_2 CP_3 della mandante nel compimento di tutti gli atti ivi menzionati, con poteri sostanziali e processuali;
- con verbale di assemblea straordinaria, iscritto presso la C.C.I.A.A. di Verona, in data
25.06.2019, a modificato solo la propria denominazione sociale in CP_3 CP_2
invariati codice fiscale e partita iva (doc. 3);
[...]
- con atto a rogito notaio in data 19.01.017, n. 73460/22392 rep. ha Per_6 CP_3 conferito procura generale al legale che ha rappresentato la parte creditrice nel presente giudizio (doc. 12);
- con atto rogato dal notaio il 19.10.2022, n. 77770/29100 rep. (doc. 13). Persona_3 ha conferito procura ai propri procuratori. CP_2
Da ultimo deve osservarsi che l'opponente nulla ha eccepito circa il quantum della somma intimata, importo che, così, deve ritenersi incontestato, salvo il fatto che, nel caso dell'eventuale recupero coattivo, dovrà tenersi conto delle somme che, pacificamente già corrisposte.
Alla luce delle motivazioni che precedono, pertanto, ritenuto che alcuna delle contestazioni della parte opponente ha trovato riscontro, ne va dichiarata la soccombenza con conseguente condanna alla refusione delle spese processuali, liquidate in conformità al
D.M. 55/14, per le fasi effettivamente esperite ed in relazione al valore ed alla complessità del giudizio, liquidate in favore della parte opposta.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa od assorbita, così dispone:
- rigetta l'opposizione;
- condanna, altresì, la parte opponente a rimborsare alla parte opposta le spese di lite, che si liquidano, in € 5.810,00 per compensi, oltre rimborso forfettario, CPA e IVA, questa se dovuta.
Sentenza resa ex art. 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione a verbale dell'odierna udienza.
Pavia, 12.6.2025
Il Giudice On.
Dott.ssa Mariangela Liuzzo
SEZIONE PRIMA CIVILE
VERBALE DI UDIENZA
Nella causa n. 657/2023 R. G.
FRA
AR
CONTRO
Controparte_1
Oggi 12.6.2025, alle ore 16,00, innanzi alla Dott.ssa. Mariangela Liuzzo, a seguito dell'odierno rinvio, sono comparsi, da remoto:
Per la parte opponente, nessuno
Per parte opposta, nessuno
Il Giudice dà lettura delle motivazioni e della sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., allegata al presente verbale.
Del che è verbale ad ore 16,15
Il Giudice On.
Dott.ssa Mariangela Liuzzo REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice On. Dott.ssa Mariangela Liuzzo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281sexies c.p.c. nella causa civile di I Grado iscritta al n. 657/2023 R.G. promossa da:
Avv. , C.F. , in proprio, presso il cui AR C.F._1 studio in Pavia - C.so Cavour, 8 - elettivamente domicilia,
OPPONENTE
CONTRO
, C. F. rappresentata da Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
(nuova denominazione di come da delibera dell'Assemblea Straordinaria CP_3
5.3.2019, autenticata dal notaio - n. 14941 di Repertorio e n. 10098 di Raccolta), Per_1
C. F. , P.IVA , in forza di procura 14.1.2019, autenticata dal P.IVA_2 P.IVA_3 notaio - rep. n. 61655, Racc. 11965 - in persona del Procuratore Dott.ssa Persona_2
, in forza di procura 19.10.2022, autenticata dal notaio - CP_4 Persona_3 rep.n.77770/29100 - rappresentata e difesa, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Simona Pisani, presso il cui studio in Pavia - C.so Cavour,
17 - elettivamente domicilia;
OPPOSTA
CONCLUSIONI
PER PARTE OPPONENTE
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Pavia Giudice designando, ogni contraria o diversa istanza, eccezione e deduzione reietta, previe le declaratorie del caso
IN VIA PRELIMINARE E PREGIUDIZIALE: Sospendere l'esecutività del titolo e dell'atto di precetto notificato addì 11 gennaio 2023 per carenza di legittimazione attiva di
Controparte_1
NEL MERITO: Accertare e dichiarare il difetto di titolarità del rapporto dal lato attivo in capo alla società opposta mancando la prova della cessione effettiva del debito.
Accertare e dichiarare la mancanza di idonea procura a rappresentare e difendere
[...] da parte di CP_1 CP_2 IN VIA ISTRUTTORIA: Si chiede sin d'ora la produzione ex art. 210 cpc del contratto di cessione originario per valutare se il singolo credito ceduto integri i requisiti e rientri in tutti i criteri indicati nell'estratto di cessione.
Con il favore delle spese e delle competenze del presente giudizio.
PER PARTE OPPOSTA
- in via preliminare:
- Respingersi l'istanza di difetto di legittimazione attiva della cessionaria, in quanto implicitamente riconosciuta oltreché infondata in quanto provata;
- dichiararsi conseguentemente l'incontestata legittimazione processuale e la corretta titolarità del credito in capo alla cessionaria Controparte_1
- Respingersi l'istanza di sospensione dell'efficacia e validità del titolo esecutivo e del precetto in quanto infondata;
Respingersi l'istanza concernente la mancanza di idonea procura da parte di
[...]
a in quanto documentalmente provata;
CP_1 CP_2
- nel merito:
Respingersi i motivi di opposizione ex adverso formulati in quanto infondati in fatto e in diritto e per l'effetto dichiarare la validità ed efficacia del titolo esecutivo azionato, la relativa pretesa creditoria e la legittimità dell'azione esecutiva intrapresa;
- stante le mancate contestazioni sul quantum intimato a precetto, condannare AR
, in forza del titolo esecutivo azionato, a pagare a
[...] Controparte_1
l'incontestata somma portata dall'atto di precetto, pari ad euro 72.313,79, oltre a interessi di mora successivi e spese;
- in via istruttoria:
- ci si oppone all'istanza di esibizione del contratto di cessione, trattandosi di documento già prodotto.
Con vittoria di spese.
FATTO E DIRITTO
Con Atto di citazione in opposizione a precetto ex art. 615 c.p.c., con istanza di sospensione del titolo, l'Avv. , adduceva che: AR
- l'11.1.2023 le era stato notificato un atto di precetto, unitamente alla sentenza n. 540/2011 emessa dal Tribunale di Pavia, cui era stata apposta la formula esecutiva, ove erano individuate e quali soggetti creditori;
Controparte_5 Controparte_6
- nel corso degli anni, non le era mai pervenuta alcuna richiesta e la titolarità del credito richiedeva un esame della legittimazione ad agire e della titolarità del rapporto attivo.
Ciò posto, l'opponente eccepiva:
- la carenza di legittimazione attiva in capo a e, conseguentemente Controparte_1
a e poiché agiva per ottenere un CP_7 CP_8 Controparte_1 pagamento facente capo a quale procuratore di Intesa San Controparte_5
Paolo S.p.A., come risulta dalla sentenza n. 540/201, sebbene non si fosse mai surrogata a posto che la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale Controparte_5 dell'avvenuta cessione esonera la cessionaria dalla notificazione al debitore ceduto ma non dalla prova dell'esistenza della cessione stessa, come sancito da Cass., Sez. III, 13.9.2018
n. 22268, sicchè la mera allegazione della copia della Gazzetta Ufficiale non poteva ritenersi sufficiente provare l'avvenuta cessione di quello specifico credito, anche con conseguente intervenuta prescrizione del credito ai sensi e per gli effetti dell'art. 2943 c.c.;
- la mancanza di idonea procura, poiché nella procura generale rilasciata da CP_9 all'Avv. Simona Pisani non vi era riferimento alla rappresentanza di
[...] [...]
non apparendo sufficiente l'aver prodotto una procura anteriore al verbale di CP_1 assemblea straordinaria del 2019 e richiamando il ruolo di capogruppo.
Ciò premesso, l'opponente, svolta, in via preliminare e pregiudiziale, l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo e dell'atto di precetto, concludeva affinchè, nel merito, fosse accertato e dichiarato il difetto di titolarità del rapporto dal lato attivo in capo alla società opposta mancando la prova della cessione effettiva del debito, accertandosi anche la mancanza di idonea procura a rappresentare e difendere
[...] da parte di CP_1 Controparte_2
Si costituiva rappresentata da premettendo che: Controparte_1 CP_2
- con contratto di cessione di rapporti giuridici in blocco stipulato il 6.12.2005, ex artt. 1 e
4 della L. 130/1999 e 58 TUB, le aveva ceduto pro-soluto, con effetto Controparte_6 economico a far data dal 5.12.2005, i crediti di propria titolarità, aventi le caratteristiche indicate nell'atto di cessione, specificate nell'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
300 del 27.12.2005 - Parte II - Foglio delle Inserzioni dell' “Avviso di cessione di crediti pro soluto”, con conseguente effetto di cui all'art. 1264 c.c.;
- unitamente ai crediti (per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni e quant'altro) di cui sopra erano state trasferite, senza bisogno di alcuna formalità o annotazione, le garanzie ipotecarie, le altre garanzie reali e personali, i privilegi (inclusi i privilegi processuali) e le cause di prelazione che assistevano i predetti crediti ceduti, gli accessori, e più in generale, ogni diritto, ragione e pretesa, azione e/o eccezione, facoltà e prerogativa, comunque, inerenti agli stessi;
- fra i crediti ceduti era ricompreso quello infra specificato e per il quale la creditrice intende agire esecutivamente;
- con verbale di assemblea straordinaria, iscritto il 25.6.2019 presso la C.C.I.A.A. di
Verona, notaio aveva modificato la propria denominazione Per_1 CP_3 sociale in rimanendo invariati codice fiscale e partita iva;
CP_2 - aveva mantenuto invariato il ruolo di capogruppo quotata e di società CP_2 specializzata nel recupero dei crediti, munita di licenza ai sensi dell'art.115 TULPS.
Ciò premesso, l'opposta, con riferimento alle eccezioni avversarie, osservava che:
- il 16.3.2004 di seguito per atto di fusione in Controparte_6 Controparte_10 data 28.12.2006, a rogito notaio n. 109563/17118 rep., a mezzo del procuratore Per_4
aveva depositato un decreto ingiuntivo di pagamento, nei confronti di Parte_2 AR
, per la complessiva somma di 89.322,84 €, derivante dal residuo finanziamento
[...]
e da scoperto di conto corrente;
- detto decreto, emesso il 23.3.2004, era stato opposto ed, eseguita l'istruttoria, il credito rideterminato, con sentenza di condanna dell'11.7.2011, in 53.133,73 €, oltre interessi legali dal 23.3.2004 al saldo ed oltre a spese legali;
- stante l'omesso pagamento, il 21.3.2012, divenuta cessionaria del Controparte_1 credito, era interveniva nella procedura esecutiva immobiliare n.11/2011 R.G.E., radicata nei confronti della debitrice Avv. , azionando detto credito in via chirografaria, Pt_1 rimasto insoddisfatto, all'esito dell'approvazione, in data 23.7.2015, del progetto di distribuzione.
Quanto ai motivi di opposizione dedotti nel presente giudizio, l'opposta rilevava che:
- il credito azionato in precetto non era stato contestato, sotto il profilo del quantum da parte opponente, sicchè l'importo doveva ritenersi definitivamente confermato;
- l'eccezione di carenza di legittimazione attiva in capo alla cessionaria del credito,
[...] era del tutto destituita di fondamento, posto che l'attuale opposta, era già CP_1 intervenuta nell'esecuzione immobiliare n. 11/2011 R.G.E., quale cessionaria del credito e nessuna obiezione era stata sollevata in proposito, così con 'riconoscimento implicito', principio di diritto su cui si è espresso il Giudice di Legittimità, con la sentenza n.
4116/2016, laddove ha statuito che. 'la cessionaria è tenuta a fornire prova documentale della propria legittimazione, a meno che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta, astenendosi dal sollevare qualsiasi eccezione in proposito';
- la cessione del credito a doveva ritenersi comunque documentata, Controparte_1 come affermato dalla giurisprudenza anche di legittimità citata, oltre che attraverso la pubblicazione del relativo avviso nella citata Gazzetta Ufficiale, con efficacia ai sensi dell'art. 1264 c.c. e dispensa dall'onere di eseguire l'annotazione della cessione a margine dell'iscrizione ipotecaria ex art. 2843 c.c., anche in forza degli atti di intimazione del cessionario od, ancora, mediante la produzione in giudizio della dichiarazione espressa della cedente Intesa San Paolo, in questo caso, resa in data 8.3.2023;
- parimenti, infondata doveva considerarsi anche l'eccezione di carenza di legittimazione attiva di posto che la parte creditrice aveva conferito, con atto 14.1.2019 a CP_2 rogito notaio , n. 61655/11965 rep., procura a per agire, in nome Per_2 CP_3 e per conto della mandante, nel compimento di tutti gli atti ivi menzionati, con poteri sostanziali e processuali, indi, con verbale di assemblea straordinaria, iscritto il 25.6.2019 presso la C.C.I.A.A. di Verona, notaio aveva Persona_5 CP_3 modificato la propria denominazione sociale in invariati codice fiscale e CP_2 partita IVA, e, con atto a rogito notaio , n. 73460/22392 rep., Persona_6 CP_3 aveva conferito procura generale al sottoscritto legale e, con atto a rogito notaio
[...]
19.10.2022, n. 77770/29100 rep., aveva conferito procura ai Persona_7 CP_2 propri procuratori.
Tutto ciò premesso, l'opposta concludeva affinchè, in via preliminare, fosse respinta l'istanza di difetto di legittimazione attiva della cessionaria, anche corretta la titolarità del credito in capo alla cessionaria respingendosi le istanze di Controparte_1 sospensione dell'efficacia e validità del titolo esecutivo e del precetto e di mancanza di idonea procura da parte di nel merito: affinchè Controparte_11 fossero respinti i motivi di opposizione ex adverso formulati, in quanto infondati in fatto e in diritto, dichiarandosi la validità ed efficacia del titolo esecutivo azionato e fondata la relativa pretesa creditoria, anche nel quantum, e la legittimità dell'azione esecutiva intrapresa.
Nel corso del giudizio, all'esito di alcuni rinvii, richiesti dalla parte opponente, questa rinunciava, all'udienza del 24.4.2024, all'istanza di sospensiva.
Indi, sempre l'opponente proponeva un accordo bonario, in via stragiudiziale, rispettato solo parzialmente, circostanza che induceva l'opposta a depositare il foglio di precisazione delle conclusioni.
All'udienza odierna le parti hanno precisato le conclusioni come trascritte in epigrafe e, mentre l'opponente ha confermato di non aver depositato nulla oltre all'atto introduttivo del presente giudizio, l'opposta si è riportata anche alle note conclusive autorizzate.
Così fissato il tema decidendum, osserva, preliminarmente, questo giudice che, la parte opponente ha contestato la legittimazione attiva della parte creditrice, eccezione che deve essere risolta alla luce dei più recenti arresti della giurisprudenza di legittimità sul punto.
Pertanto, deve darsi atto che, anche recentemente, la Corte di Cassazione ha così statuito:
'Come più volte affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, la cessione dei crediti bancari in blocco deve essere provata attraverso la produzione del contratto di cessione, non essendo da solo sufficiente l'estratto ex art. 58 TUB. In tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato d.lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente
(Cass., 22/06/2023, n. 17944; Cass., 13/06/2019, n. 15884; Cass., 16/04/2021, n. 10200;
Cass., 05/11/2020, n. 24798; Cass., 02/03/2016, n. 4116). Non è infatti sufficiente la produzione dell'avviso ex art. 58 TUB pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, in quanto l'unico effetto di tale pubblicazione è quello di esentare il cessionario dalla notifica della cessione al debitore ceduto, ma non anche la prova dell'avvenuta cessione, che presuppone che
l'avviso anzidetto, per poter fungere da prova dell'avvenuta cessione, contenga tutti gli elementi necessari a identificare con precisione il credito, in modo tale da poter affermare con certezza la sua inclusione nella cessione (Cass., 20/07/2023, n. 21821).' (con. Cass.,
Sez. III, 6.2.2024 n. 3405).
Alla luce di tale orientamento deve darsi atto che, la parte opposta, gravata dal relativo onere della prova, ha prodotto:
- il contratto di cessione dei crediti, tra l'altro con (doc. 1), in data Controparte_6
6.12.2005, compreso l'allegato D, alla cui pag.1 è espressamente indicato quello oggetto di causa;
- la pubblicazione dell'avviso della descritta cessione, nella G.U., Parte II n. 300 del
27.12.2005 (doc. 2), ai sensi dell'art 1264 c.c.;
- la dichiarazione della cedente a conferma dell'intervenuta cessione del CP_10 credito a favore dell'attuale opposta.
A dette produzioni documentali comprovanti la titolarità della pretesa creditoria, in alcun modo contestate dalla parte opponente ai sensi dell'art. 115 c.p.c., così da doversi ritenere pacifiche in causa, devono aggiungersi due ulteriore considerazioni.
Sotto il primo profilo, infatti, deve darsi atto che la medesima parte creditrice era già intervenuta nella procedura espropriativa immobiliare n. 11/2011 R.G.E. Im., promossa avanti il Tribunale di Pavia, radicata nei confronti della medesima debitrice, definito con l'approvazione, in data 23.7.2015, del progetto di distribuzione, senza alcuna contestazione da parte dell'attuale opponente, così con riconoscimento implicito della titolarità del credito azionato.
Sotto il secondo profilo, deve darsi atto che nel corso del presente giudizio, come anche oggi è stato dato atto a verbale, l'opponente ha corrisposto, a titolo di pagamento parziale, una somma non trascurabile, condotta che non può che ricondurre ad ulteriore riconoscimento della titolarità del credito azionato in precetto in capo all'attuale parte opposta.
Risolta la questione inerente alla titolarità del credito in capo all'opposta, deve darsi atto che, seppur velatamente, nell'atto introduttivo, l'opponente ha sostenuto la tesi dell'intervenuta prescrizione, asserendo di non aver ricevuto alcuna richiesta di pagamento a far data dal deposito della sentenza n. 540/2011. La circostanza è destituita di fondamento, atteso che la parte opposta ha provato che, in forza del medesimo titolo esecutivo azionato nel precetto opposto in questa sede, era già intervenuta nella procedura esecutiva immobiliare n. 11/2011 R.G.E. Im., promossa avanti il Tribunale di Pavia, radicata nei confronti della medesima debitrice, definito con l'approvazione, in data 23.7.2015, del progetto di distribuzione, sicchè, per l'effetto, deve darsi ingresso al principio di diritto in forza del quale: Nell'espropriazione forzata, il ricorso per intervento, recante istanza di partecipazione alla distribuzione della somma ricavata, è equiparabile alla 'domanda proposta nel corso di un giudizio' idonea, ex art.
2943 c.c., ad interrompere la prescrizione dal giorno del deposito del ricorso ed a sospenderne il corso sino all'approvazione del progetto di distribuzione del ricavato della vendita. (Cass. Sent. n. 26929 del 19.12.2014, conforme, Sent. n. 20614, del 24.07.2024).
Quanto all'ultimo motivo dedotto dall'opponente, inerente l'asserita mancanza di idonea procura a rappresentare e difendere da parte di la CP_1 CP_1 CP_2 parte opposta ha dato prova che:
- ha conferito, il 14.1.2019 (doc. 11), con atto rogato dal notaio Controparte_1
, n. 61655/11965 rep, procura a ad agire in nome e per conto Per_2 CP_3 della mandante nel compimento di tutti gli atti ivi menzionati, con poteri sostanziali e processuali;
- con verbale di assemblea straordinaria, iscritto presso la C.C.I.A.A. di Verona, in data
25.06.2019, a modificato solo la propria denominazione sociale in CP_3 CP_2
invariati codice fiscale e partita iva (doc. 3);
[...]
- con atto a rogito notaio in data 19.01.017, n. 73460/22392 rep. ha Per_6 CP_3 conferito procura generale al legale che ha rappresentato la parte creditrice nel presente giudizio (doc. 12);
- con atto rogato dal notaio il 19.10.2022, n. 77770/29100 rep. (doc. 13). Persona_3 ha conferito procura ai propri procuratori. CP_2
Da ultimo deve osservarsi che l'opponente nulla ha eccepito circa il quantum della somma intimata, importo che, così, deve ritenersi incontestato, salvo il fatto che, nel caso dell'eventuale recupero coattivo, dovrà tenersi conto delle somme che, pacificamente già corrisposte.
Alla luce delle motivazioni che precedono, pertanto, ritenuto che alcuna delle contestazioni della parte opponente ha trovato riscontro, ne va dichiarata la soccombenza con conseguente condanna alla refusione delle spese processuali, liquidate in conformità al
D.M. 55/14, per le fasi effettivamente esperite ed in relazione al valore ed alla complessità del giudizio, liquidate in favore della parte opposta.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa od assorbita, così dispone:
- rigetta l'opposizione;
- condanna, altresì, la parte opponente a rimborsare alla parte opposta le spese di lite, che si liquidano, in € 5.810,00 per compensi, oltre rimborso forfettario, CPA e IVA, questa se dovuta.
Sentenza resa ex art. 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione a verbale dell'odierna udienza.
Pavia, 12.6.2025
Il Giudice On.
Dott.ssa Mariangela Liuzzo