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Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Matera, sentenza 27/01/2025, n. 1 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Matera |
| Numero : | 1 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Matera
Il Tribunale Ordinario di Matera, Sezione Concorsuale, composto dai magistrati
Dott. Riccardo GRECO -Presidente
Dott. Tiziana CARADONIO -Giudice rel.
Dott. Antonia QUARTARELLA -Giudice riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento unitario promosso da
, con sede legale in Ruvo di Parte_1
Puglia (BA) alla via Nelson Mandela, s.n.c. (C.F. e P. IVA ) in persona P.IVA_1
del legale rappresentante pro tempore, con l'avv. Anna Maria Iuso;
nei confronti di con sede legale in NZ JO (MT) Parte_2
alla via Torino, n.11 – frazione Recoleta (C.F. e P. IVA ) in persona del P.IVA_2
legale rappresentante pro tempore, con l'avv. Vincenzo Rago.
Letto il ricorso per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale depositato il 5/8/2024 nei confronti di Parte_2
esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;
sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;
ritenuta la competenza del Tribunale adito, atteso che parte resistente ha la sede nel circondario del medesimo Ufficio;
considerato che
la società debitrice è soggetta alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121 C.C.I.I., per quanto si dirà in seguito;
premesso che il creditore istante vanta un credito di euro 54.406,25 quale residuo per fatture insolute, oltre interessi, per fornitura di gasolio per autotrazione, comprovato oltre che dalle fatture in atti, anche da un atto transattivo sottoscritto dalle parti in data
13/01/2023 e versato in atti;
rilevato che la società debitrice, costituendosi in giudizio con memoria depositata in data 20/9/2024, non ha contestato la sussistenza del debito anzidetto, ma ha asserito genericamente la mancanza del presupposto soggettivo qualificandosi quale impresa minore;
ha, poi, contestato l'esistenza dello stato d'insolvenza, avendo provveduto a saldare parte della debitoria rinveniente dalle fatture prodotte dalla ricorrente in virtù del suddetto accordo transattivo ed essendo creditrice di ingenti somme di denaro per prestazioni eseguite, comprovate dalla documentazione prodotta;
lette le note, depositate in data 25/9/2024, con le quali la ricorrente ha reiterato l'istanza di apertura della liquidazione giudiziale asserendo la sussistenza dei presupposti soggettivi e oggettivi;
considerato che
all'udienza del 22/11/2024, parte ricorrente, non avendo avuto esito favorevole le trattative di bonario componimento, ha insistito per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, e la società debitrice si è riportata alla memoria difensiva di costituzione e ha chiesto un rinvio per documentare la creditoria vantata,
a suo dire esigibile e liquida perché fondata su titoli già esecutivi per cui pendono procedimenti di esecuzione forzata. All'esito, il giudice delegato ha rimesso la causa al
Collegio per la decisione;
considerato, quanto al presupposto soggettivo, che dal combinato disposto degli artt. 2
e 121 C.C.I.I. si evince che le disposizioni sulla liquidazione giudiziale si applicano agli imprenditori commerciali che non dimostrino il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lettera d) e che siano in stato di insolvenza, sicché non sono assoggettabili a liquidazione giudiziale le c.d. “imprese minori” ovvero quelle che dimostrino il possesso congiunto dei seguenti requisiti:
a) avere avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila;
b) avere realizzato, in qualunque modo risulti, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, ricavi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila;
c) avere un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila”; considerato, a tal proposito, che la società resistente rientra pacificamente nel novero degli imprenditori soggetti alla liquidazione giudiziale sulla scorta della documentazione acquisita agli atti, rientrando nei parametri dimensionali prescritti: in particolare, dall'ultimo bilancio depositato al Registro Imprese e prodotto da parte ricorrente, si evince, per l'esercizio 2022, il superamento delle predette soglie, registrandosi un attivo patrimoniale di euro 900.169,00, ricavi per euro 2.363.953,00 e debiti per euro 1.453.222,00; rilevato, quanto allo stato di insolvenza, che essa si realizza in presenza di una situazione d'impotenza, strutturale e non solo transitoria, a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni, a seguito del venire meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie alla relativa attività (Sez. 1 -, Sentenza n. 29913 del
20/11/2018). In particolare, secondo l'orientamento della Suprema Corte in punto di indici rilevatori dello stato di insolvenza: “l'insolvenza si identifica con uno stato di impotenza funzionale non transitoria a soddisfare le obbligazioni inerenti all'impresa
e si esprime, secondo una tipicità desumibile dai dati dell'esperienza economica, nell'incapacità di produrre beni o servizi con margine di redditività da destinare alla copertura delle esigenze di impresa (prima fra tutte l'estinzione dei debiti), nonché nell'impossibilità di ricorrere al credito a condizioni normali, senza rovinose decurtazioni del patrimonio (Cass. 27/3/2014 n. 7252, Cass. 28/7/1977 n. 3371).
L'accertamento di una simile condizione si avvale dell'esistenza di fatti esteriori - quali inadempimenti o altre circostanze, con valore meramente indiziario e da apprezzarsi caso per caso - idonei a manifestare quello stato (Cass. 8/8/2013 n. 19027)” (da ultimo in tal senso Cass. civ. Sez. I, Ord., 11-03-2019, n. 6978); ritenuto, nel caso di specie, lo stato di insolvenza della società debitrice adeguatamente provato dall'inidoneità a dare regolare soddisfazione delle proprie obbligazioni alla luce della pluralità, natura ed entità complessiva degli inadempimenti dei quali si è avuta contezza all'esito dell'istruttoria: debiti verso l'Agenzia delle Entrate per euro
86.959,00 e verso per euro 41.335,53 (di cui euro 9.741,07 a titolo di omessi CP_1
contributi e sanzioni nei confronti dei lavoratori dipendenti, euro 1.645,41 per omessi versamenti alla Gestione Separata ed euro 29.949,05 per omesso pagamento CP_1
Gestione committenti di co.co.co e co.co.pro affidati al ruolo CP_2
), iscrizione al registro informatico dei protesti, mancato versamento
[...]
integrale del capitale sociale deliberato e sottoscritto (cfr. visura camerale in atti), circostanza per cui l'ultimo bilancio depositato (bilancio chiuso al 31/12/2022) è stato chiuso con una perdita di esercizio per euro 257.801,00 e inadempimento dell'obbligazione concernente il credito azionato dall'odierno ricorrente;
rilevato che la società resistente ha assunto di essere ancora solvibile in ragione della sussistenza di crediti da riscuotere derivanti da fatture e decreti ingiuntivi dettagliatamente indicati nella memoria di costituzione;
considerato che
all'udienza del 22/11/2024 la società resistente ha dichiarato che in forza dei titoli esecutivi posseduti pendono procedimenti di esecuzione forzata ma senza fornire alcuna documentazione a riguardo;
premesso che la giurisprudenza definisce lo stato di insolvenza, altresì, con la mancanza di liquidità corrente derivante dai redditi di attività d'impresa che comporta l'impedimento per l'imprenditore di adempiere regolarmente e tempestivamente alle proprie obbligazioni;
cosicché, nell'effettuare questo tipo di indagine, il giudice deve prendere in considerazione i beni in possesso del debitore e i crediti che questi ha verso altri soggetti, non solo in funzione della loro reale esistenza, ma anche, e soprattutto, in funzione della loro possibilità e rapidità di realizzo in disponibilità liquide o mezzi equivalenti;
ritenuto che
appare evidente che, in considerazione degli enunciati principi e trattandosi di crediti derivanti da fatture e decreti ingiuntivi, la società resistente non disponga delle pronte risorse per poter soddisfare le obbligazioni contratte con la propria operatività sul mercato e che, pertanto, lo stato d'insolvenza è comprovato, nel caso di specie, altresì, dall'assenza di liquidità; ritenuto peraltro che l'assenza di liquidità non può ritenersi transeunte, in quanto non
è stata provata da parte resistente la pendenza delle procedure esecutive che si asserisce essere state intraprese in forza dei decreti ingiuntivi dedotti in giudizio, né comprovata la solvibilità dei debitori e, in ogni caso, il conseguimento certo in congruo termine di somme idonee a soddisfare il credito di parte ricorrente e gli altri debiti erariali risultanti dall'istruttoria;
considerato che
sulla base della formulazione attuale dell'art. 49 comma 5 CCII, non si può far luogo a dichiarazione di liquidazione giudiziale se l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria sia complessivamente inferiore ad € 30.000,00; rilevato che per accertare il superamento della condizione ostativa alla dichiarazione di apertura di liquidazione giudiziale prevista dall'art. 49 comma 5 CCII, non deve aversi riguardo al solo credito vantato dalla parte istante per la dichiarazione di liquidazione giudiziale, ma alla prova, comunque acquisita nel corso dell'istruttoria, dell'esistenza di una esposizione debitoria complessiva superiore ad € 30.000,00 (Sez.
6 - 1, Ordinanza n. 26926 del 14/11/2017 principio espresso nella vigenza della legge fallimentare, applicabile alla fattispecie in esame, stante la riproduzione della stessa disposizione normativa nel nuovo codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza); rilevato che l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria e rilevabili dagli accertamenti disposti d'ufficio presso l' e Agenzia CP_1
delle Entrate, unitamente all'esposizione debitoria nei confronti dell'istante ricorrente, supera grandemente la soglia di cui all'art. 49, co. 5, C.C.I.I.; ritenuto, pertanto, che ricorra la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale visti i dati di attivo patrimoniale, ricavi e debiti che scaturiscono dal bilancio depositati dalla società, non avendo dimostrato la resistente la sussistenza dei requisiti dimensionali di impresa minore ai sensi dell'art 2, comma 1 lett. d) C.C.I.I.; tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358
CCI; visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 C.C.I.I., dichiara
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di Parte_2
con sede legale in NZ JO (MT) alla via Torino, n.11 –
[...]
frazione Recoleta (C.F. e P. IVA , rea n. 90827), in persona del legale P.IVA_2
rappresentante pro tempore;
nomina la dott.ssa Tiziana Caradonio Giudice Delegato per la procedura;
nomina
l'avv. Adelaide Gagliardi, con studio in Matera, Curatore, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice, ordina al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
stabilisce il giorno 9/5/2025, ore 12,00, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al
Giudice Delegato;
assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, C.C.I.I.; segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della debitrice;
dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, C.C.I.I.
Così deciso in Matera nella camera di consiglio del 22/1/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Tiziana Caradonio Riccardo Greco
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Matera
Il Tribunale Ordinario di Matera, Sezione Concorsuale, composto dai magistrati
Dott. Riccardo GRECO -Presidente
Dott. Tiziana CARADONIO -Giudice rel.
Dott. Antonia QUARTARELLA -Giudice riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento unitario promosso da
, con sede legale in Ruvo di Parte_1
Puglia (BA) alla via Nelson Mandela, s.n.c. (C.F. e P. IVA ) in persona P.IVA_1
del legale rappresentante pro tempore, con l'avv. Anna Maria Iuso;
nei confronti di con sede legale in NZ JO (MT) Parte_2
alla via Torino, n.11 – frazione Recoleta (C.F. e P. IVA ) in persona del P.IVA_2
legale rappresentante pro tempore, con l'avv. Vincenzo Rago.
Letto il ricorso per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale depositato il 5/8/2024 nei confronti di Parte_2
esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;
sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;
ritenuta la competenza del Tribunale adito, atteso che parte resistente ha la sede nel circondario del medesimo Ufficio;
considerato che
la società debitrice è soggetta alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121 C.C.I.I., per quanto si dirà in seguito;
premesso che il creditore istante vanta un credito di euro 54.406,25 quale residuo per fatture insolute, oltre interessi, per fornitura di gasolio per autotrazione, comprovato oltre che dalle fatture in atti, anche da un atto transattivo sottoscritto dalle parti in data
13/01/2023 e versato in atti;
rilevato che la società debitrice, costituendosi in giudizio con memoria depositata in data 20/9/2024, non ha contestato la sussistenza del debito anzidetto, ma ha asserito genericamente la mancanza del presupposto soggettivo qualificandosi quale impresa minore;
ha, poi, contestato l'esistenza dello stato d'insolvenza, avendo provveduto a saldare parte della debitoria rinveniente dalle fatture prodotte dalla ricorrente in virtù del suddetto accordo transattivo ed essendo creditrice di ingenti somme di denaro per prestazioni eseguite, comprovate dalla documentazione prodotta;
lette le note, depositate in data 25/9/2024, con le quali la ricorrente ha reiterato l'istanza di apertura della liquidazione giudiziale asserendo la sussistenza dei presupposti soggettivi e oggettivi;
considerato che
all'udienza del 22/11/2024, parte ricorrente, non avendo avuto esito favorevole le trattative di bonario componimento, ha insistito per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, e la società debitrice si è riportata alla memoria difensiva di costituzione e ha chiesto un rinvio per documentare la creditoria vantata,
a suo dire esigibile e liquida perché fondata su titoli già esecutivi per cui pendono procedimenti di esecuzione forzata. All'esito, il giudice delegato ha rimesso la causa al
Collegio per la decisione;
considerato, quanto al presupposto soggettivo, che dal combinato disposto degli artt. 2
e 121 C.C.I.I. si evince che le disposizioni sulla liquidazione giudiziale si applicano agli imprenditori commerciali che non dimostrino il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lettera d) e che siano in stato di insolvenza, sicché non sono assoggettabili a liquidazione giudiziale le c.d. “imprese minori” ovvero quelle che dimostrino il possesso congiunto dei seguenti requisiti:
a) avere avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila;
b) avere realizzato, in qualunque modo risulti, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, ricavi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila;
c) avere un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila”; considerato, a tal proposito, che la società resistente rientra pacificamente nel novero degli imprenditori soggetti alla liquidazione giudiziale sulla scorta della documentazione acquisita agli atti, rientrando nei parametri dimensionali prescritti: in particolare, dall'ultimo bilancio depositato al Registro Imprese e prodotto da parte ricorrente, si evince, per l'esercizio 2022, il superamento delle predette soglie, registrandosi un attivo patrimoniale di euro 900.169,00, ricavi per euro 2.363.953,00 e debiti per euro 1.453.222,00; rilevato, quanto allo stato di insolvenza, che essa si realizza in presenza di una situazione d'impotenza, strutturale e non solo transitoria, a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni, a seguito del venire meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie alla relativa attività (Sez. 1 -, Sentenza n. 29913 del
20/11/2018). In particolare, secondo l'orientamento della Suprema Corte in punto di indici rilevatori dello stato di insolvenza: “l'insolvenza si identifica con uno stato di impotenza funzionale non transitoria a soddisfare le obbligazioni inerenti all'impresa
e si esprime, secondo una tipicità desumibile dai dati dell'esperienza economica, nell'incapacità di produrre beni o servizi con margine di redditività da destinare alla copertura delle esigenze di impresa (prima fra tutte l'estinzione dei debiti), nonché nell'impossibilità di ricorrere al credito a condizioni normali, senza rovinose decurtazioni del patrimonio (Cass. 27/3/2014 n. 7252, Cass. 28/7/1977 n. 3371).
L'accertamento di una simile condizione si avvale dell'esistenza di fatti esteriori - quali inadempimenti o altre circostanze, con valore meramente indiziario e da apprezzarsi caso per caso - idonei a manifestare quello stato (Cass. 8/8/2013 n. 19027)” (da ultimo in tal senso Cass. civ. Sez. I, Ord., 11-03-2019, n. 6978); ritenuto, nel caso di specie, lo stato di insolvenza della società debitrice adeguatamente provato dall'inidoneità a dare regolare soddisfazione delle proprie obbligazioni alla luce della pluralità, natura ed entità complessiva degli inadempimenti dei quali si è avuta contezza all'esito dell'istruttoria: debiti verso l'Agenzia delle Entrate per euro
86.959,00 e verso per euro 41.335,53 (di cui euro 9.741,07 a titolo di omessi CP_1
contributi e sanzioni nei confronti dei lavoratori dipendenti, euro 1.645,41 per omessi versamenti alla Gestione Separata ed euro 29.949,05 per omesso pagamento CP_1
Gestione committenti di co.co.co e co.co.pro affidati al ruolo CP_2
), iscrizione al registro informatico dei protesti, mancato versamento
[...]
integrale del capitale sociale deliberato e sottoscritto (cfr. visura camerale in atti), circostanza per cui l'ultimo bilancio depositato (bilancio chiuso al 31/12/2022) è stato chiuso con una perdita di esercizio per euro 257.801,00 e inadempimento dell'obbligazione concernente il credito azionato dall'odierno ricorrente;
rilevato che la società resistente ha assunto di essere ancora solvibile in ragione della sussistenza di crediti da riscuotere derivanti da fatture e decreti ingiuntivi dettagliatamente indicati nella memoria di costituzione;
considerato che
all'udienza del 22/11/2024 la società resistente ha dichiarato che in forza dei titoli esecutivi posseduti pendono procedimenti di esecuzione forzata ma senza fornire alcuna documentazione a riguardo;
premesso che la giurisprudenza definisce lo stato di insolvenza, altresì, con la mancanza di liquidità corrente derivante dai redditi di attività d'impresa che comporta l'impedimento per l'imprenditore di adempiere regolarmente e tempestivamente alle proprie obbligazioni;
cosicché, nell'effettuare questo tipo di indagine, il giudice deve prendere in considerazione i beni in possesso del debitore e i crediti che questi ha verso altri soggetti, non solo in funzione della loro reale esistenza, ma anche, e soprattutto, in funzione della loro possibilità e rapidità di realizzo in disponibilità liquide o mezzi equivalenti;
ritenuto che
appare evidente che, in considerazione degli enunciati principi e trattandosi di crediti derivanti da fatture e decreti ingiuntivi, la società resistente non disponga delle pronte risorse per poter soddisfare le obbligazioni contratte con la propria operatività sul mercato e che, pertanto, lo stato d'insolvenza è comprovato, nel caso di specie, altresì, dall'assenza di liquidità; ritenuto peraltro che l'assenza di liquidità non può ritenersi transeunte, in quanto non
è stata provata da parte resistente la pendenza delle procedure esecutive che si asserisce essere state intraprese in forza dei decreti ingiuntivi dedotti in giudizio, né comprovata la solvibilità dei debitori e, in ogni caso, il conseguimento certo in congruo termine di somme idonee a soddisfare il credito di parte ricorrente e gli altri debiti erariali risultanti dall'istruttoria;
considerato che
sulla base della formulazione attuale dell'art. 49 comma 5 CCII, non si può far luogo a dichiarazione di liquidazione giudiziale se l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria sia complessivamente inferiore ad € 30.000,00; rilevato che per accertare il superamento della condizione ostativa alla dichiarazione di apertura di liquidazione giudiziale prevista dall'art. 49 comma 5 CCII, non deve aversi riguardo al solo credito vantato dalla parte istante per la dichiarazione di liquidazione giudiziale, ma alla prova, comunque acquisita nel corso dell'istruttoria, dell'esistenza di una esposizione debitoria complessiva superiore ad € 30.000,00 (Sez.
6 - 1, Ordinanza n. 26926 del 14/11/2017 principio espresso nella vigenza della legge fallimentare, applicabile alla fattispecie in esame, stante la riproduzione della stessa disposizione normativa nel nuovo codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza); rilevato che l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria e rilevabili dagli accertamenti disposti d'ufficio presso l' e Agenzia CP_1
delle Entrate, unitamente all'esposizione debitoria nei confronti dell'istante ricorrente, supera grandemente la soglia di cui all'art. 49, co. 5, C.C.I.I.; ritenuto, pertanto, che ricorra la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale visti i dati di attivo patrimoniale, ricavi e debiti che scaturiscono dal bilancio depositati dalla società, non avendo dimostrato la resistente la sussistenza dei requisiti dimensionali di impresa minore ai sensi dell'art 2, comma 1 lett. d) C.C.I.I.; tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358
CCI; visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 C.C.I.I., dichiara
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di Parte_2
con sede legale in NZ JO (MT) alla via Torino, n.11 –
[...]
frazione Recoleta (C.F. e P. IVA , rea n. 90827), in persona del legale P.IVA_2
rappresentante pro tempore;
nomina la dott.ssa Tiziana Caradonio Giudice Delegato per la procedura;
nomina
l'avv. Adelaide Gagliardi, con studio in Matera, Curatore, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice, ordina al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
stabilisce il giorno 9/5/2025, ore 12,00, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al
Giudice Delegato;
assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, C.C.I.I.; segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della debitrice;
dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, C.C.I.I.
Così deciso in Matera nella camera di consiglio del 22/1/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Tiziana Caradonio Riccardo Greco