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Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Vicenza, sez. I, sentenza 28/01/2026, n. 66 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Vicenza |
| Numero : | 66 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 66/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VICENZA Sezione 1, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 14:00 in composizione monocratica:
PIPESCHI GIANNI, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 513/2025 depositato il 29/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - Indirizzo_1 VE
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Vicenza - Via Pontelandolfo 30 36100 Vicenza VI
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 124 2024 00102939 21 501 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2020 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 27/2026 depositato il
23/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Presenta ricorso Nominativo_1 avverso cartella di pagamento notificatagli nella sua qualità di presunta erede rispetto a Nominativo_2. L'oggetto della cartella è il pagamento di tasse automobilistiche relative all'anno 2020 per euro 568, comprensiva di sanzioni e di interessi.
La ricorrente evidenziava che Nominativo_2, il fratello, era deceduto il 1 luglio 2024, ma che la medesima non aveva mai accettato l'eredità. Al contrario depositava presso l'ufficio impositore autocertificazione da cui si attestava di non aver mai accettato l'eredità e di volervi rinunciare. Depositava, altresì, documentazione da cui risultava di aver ottenuto la fissazione di un appuntamento al Tribunale di Vicenza per formalizzare la rinuncia all'eredità fissato per il 26 gennaio 2026.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate, la quale chiedeva il rigetto dei motivi di ricorso. Specificava semplicemente di aver notificato la cartella di pagamento in ragione di dichiarazione di successione telematica che non evidenziava alcun atto di rinuncia, e declinando ulteriori responsabilità sull'ente di competenza.
Si costituiva anche la Resistente_1 la quale, innanzitutto, sottolineava che trattavasi di imposizione tributaria derivante dal pagamento di bolli, le cui notifiche erano state effettuate in maniera tempestiva e da cui non era seguito alcun ricorso rendendo la posizione definitiva. Si evidenziava, altresì, l'inammissibilità del ricorso per tardività nella parte in cui contestava nel merito l'imposizione tributaria in quanto divenuta definitiva.
Evidenziava conseguentemente che la pretesa non risultava neppure prescritta o decaduta.
Rimandava per altri aspetti alla competenza dell'ente esattore.
Il 23 gennaio 2026 il ricorso veniva trattenuto in decisione in camera di consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere accolto, con compensazione delle spese.
Appare, infatti, evidente dagli atti che l'atto impositivo sia stato notificato alla ricorrente nella sua presunta qualità di erede di Nominativo_2.
L'atto impositivo è stato notificato non sulla base di un avvenuta accettazione dell'eredità, ma sulla base della qualità di erede legittimo, allo stato non rinunciante.
Il soggetto chiamato all'eredità, come è noto, ha un termine di 10 anni per effettuare l'accettazione (480 c.
c.), così come ha la facoltà di rinunciare all'eredità o, in eventualità, accettare con il beneficio di inventario.
D'altra parte, il creditore ha la possibilità di stimolare, nel proprio interesse, l'accettazione dell'eredità tramite l'istituto dell'azione interrogatoria (481 c.c.).
Nel caso di specie legittimamente l'amministrazione finanziaria si è mossa nei confronti di colei che appariva essere la chiamata all'eredità non rinunciante.
Tuttavia, non risultando ad oggi accettata la eredità, neppure in forma tacita, Nominativo_1 non può essere chiamata a rispondere dei debiti facenti capo a Nominativo_2.
La medesima, al contrario, ha manifestato, seppur successivamente alla notifica dell'atto impositivo, la chiara volontà di rinunciare prendendo anche appuntamento presso il Tribunale di Vicenza allo stesso scopo.
Se da una parte, pertanto, l'amministrazione finanziaria si è mossa nell'ambito delle conoscenze che le erano disponibili al momento, dall'altra, ad oggi Nominativo_1 non è qualificabile come erede di Nominativo_2, e pertanto destinataria della riscossione dei debiti imputati al medesimo.
Il ricorso, pertanto, deve essere accolto con compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico accoglie il ricorso. Spese compensate.
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VICENZA Sezione 1, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 14:00 in composizione monocratica:
PIPESCHI GIANNI, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 513/2025 depositato il 29/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - Indirizzo_1 VE
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Vicenza - Via Pontelandolfo 30 36100 Vicenza VI
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 124 2024 00102939 21 501 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2020 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 27/2026 depositato il
23/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Presenta ricorso Nominativo_1 avverso cartella di pagamento notificatagli nella sua qualità di presunta erede rispetto a Nominativo_2. L'oggetto della cartella è il pagamento di tasse automobilistiche relative all'anno 2020 per euro 568, comprensiva di sanzioni e di interessi.
La ricorrente evidenziava che Nominativo_2, il fratello, era deceduto il 1 luglio 2024, ma che la medesima non aveva mai accettato l'eredità. Al contrario depositava presso l'ufficio impositore autocertificazione da cui si attestava di non aver mai accettato l'eredità e di volervi rinunciare. Depositava, altresì, documentazione da cui risultava di aver ottenuto la fissazione di un appuntamento al Tribunale di Vicenza per formalizzare la rinuncia all'eredità fissato per il 26 gennaio 2026.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate, la quale chiedeva il rigetto dei motivi di ricorso. Specificava semplicemente di aver notificato la cartella di pagamento in ragione di dichiarazione di successione telematica che non evidenziava alcun atto di rinuncia, e declinando ulteriori responsabilità sull'ente di competenza.
Si costituiva anche la Resistente_1 la quale, innanzitutto, sottolineava che trattavasi di imposizione tributaria derivante dal pagamento di bolli, le cui notifiche erano state effettuate in maniera tempestiva e da cui non era seguito alcun ricorso rendendo la posizione definitiva. Si evidenziava, altresì, l'inammissibilità del ricorso per tardività nella parte in cui contestava nel merito l'imposizione tributaria in quanto divenuta definitiva.
Evidenziava conseguentemente che la pretesa non risultava neppure prescritta o decaduta.
Rimandava per altri aspetti alla competenza dell'ente esattore.
Il 23 gennaio 2026 il ricorso veniva trattenuto in decisione in camera di consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere accolto, con compensazione delle spese.
Appare, infatti, evidente dagli atti che l'atto impositivo sia stato notificato alla ricorrente nella sua presunta qualità di erede di Nominativo_2.
L'atto impositivo è stato notificato non sulla base di un avvenuta accettazione dell'eredità, ma sulla base della qualità di erede legittimo, allo stato non rinunciante.
Il soggetto chiamato all'eredità, come è noto, ha un termine di 10 anni per effettuare l'accettazione (480 c.
c.), così come ha la facoltà di rinunciare all'eredità o, in eventualità, accettare con il beneficio di inventario.
D'altra parte, il creditore ha la possibilità di stimolare, nel proprio interesse, l'accettazione dell'eredità tramite l'istituto dell'azione interrogatoria (481 c.c.).
Nel caso di specie legittimamente l'amministrazione finanziaria si è mossa nei confronti di colei che appariva essere la chiamata all'eredità non rinunciante.
Tuttavia, non risultando ad oggi accettata la eredità, neppure in forma tacita, Nominativo_1 non può essere chiamata a rispondere dei debiti facenti capo a Nominativo_2.
La medesima, al contrario, ha manifestato, seppur successivamente alla notifica dell'atto impositivo, la chiara volontà di rinunciare prendendo anche appuntamento presso il Tribunale di Vicenza allo stesso scopo.
Se da una parte, pertanto, l'amministrazione finanziaria si è mossa nell'ambito delle conoscenze che le erano disponibili al momento, dall'altra, ad oggi Nominativo_1 non è qualificabile come erede di Nominativo_2, e pertanto destinataria della riscossione dei debiti imputati al medesimo.
Il ricorso, pertanto, deve essere accolto con compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico accoglie il ricorso. Spese compensate.