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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 27/10/2025, n. 648 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 648 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 1662/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PISTOIA
Il Tribunale di Pistoia, riunito in Camera di Consiglio e composto dai signori magistrati: dott. ST LE Presidente dott.ssa Elena Piccinni Giudice dott. AN ZO Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al numero 1662/2025 del registro generale, avente ad oggetto la rettificazione di attribuzione di sesso vertente tra:
C.F. , nato a [...] Parte_1 C.F._1
l'11.05.1998, residente in [...]2, rappresentata e difesa dall'avv.ta Fulvia Casagrande ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Bologna, piazza dei Martiri nn. 1943-1945, giusta procura in atti
RICORRENTE
e
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI PISTOIA
CONVENUTA
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. (identificata nel prosieguo della presente sentenza con Parte_1 genere femminile) ha chiesto di “accertare e dichiarare il sesso femminile dell'odierno
1 attore come questione pregiudiziale di merito” e disporre la rettifica degli atti dello
Stato civile con l'attribuzione del sesso “femminile” in luogo di quello “maschile” originariamente indicato e del nome “ ” in luogo di “ ”. Persona_1 Parte_1
A fondamento della domanda la ricorrente ha esposto di avere evidenziato fin dall'infanzia una psicosessualità femminile, di aver intrapreso una terapia ormonale volta alla modificazione dei caratteri secondari.
Parte ricorrente ha precisato di non essere coniugata e di non avere prole.
La Procura della Repubblica in sede, alla quale è stato notificato l'atto introduttivo e il decreto di fissazione di udienza, nulla ha opposto all'accoglimento dell'istanza
All'udienza del 23.10.2025, nessuno è comparso per il Pubblico Ministero .
Parte ricorrente, comparsa personalmente, ha insistito per l'accoglimento del ricorso.
Il giudice delegato ha trattenuto la causa in decisione, riservandosi di riferire al
Collegio, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 473-bis.22 c.p.c.
2. La domanda è fondata e merita accoglimento.
Dall'esame della documentazione medica prodotta (docc. n. 3,4 e 5 fasc. ricorrente) risulta quanto segue.
Parte ricorrente si è sottoposta ad una valutazione psicodiagnostica presso il Brain
Center Firenze all'esito della quale, con relazione datata 19.8.2021 (cfr. doc. 3 fasc. ric.), è stato accertato che: “sulla base del colloquio clinico e delle valutazioni psicometriche si pone diagnosi di Disforia di Genere”; non è stata rilevata “la presenza di altri disturbi psichiatrici tali da inficiare la diagnosi di disforia di genere”; “la paziente afferma di vivere stabilmente in un ruolo femminile da circa due anni con gli amici, mentre in ambito familiare non le viene completamente riconosciuto un ruolo femminile”; “dal punto di vista psicopatologico appare motivata la richiesta di intra prendere una terapia ormonale femminilizzante che andrebbe ad attenuare la discrepanza tra l'identità di genere e il sesso fenotipico”; “si ritiene altresì necessario iniziare una psicoterapia di sostegno per aiutarla ad affermare i propri bisogni in ambito familiare”.
Dalla valutazione psicologica è emersa dunque una stabile identità di genere completamente femminile, di tipo binario, associata ad un forte desiderio di avvicinare le caratteristiche del proprio corpo alla propria identità di genere.
La ricorrente si è presentata all'udienza del 23.10.2025 in abiti e con fattezze femminili e ha manifestato di aver acquisito fin dai tempi dell'infanzia la consapevolezza di identificarsi con il genere femminile.
2 La ricorrente esprime invero una consapevole, effettiva e irreversibile volontà di essere riconosciuta quale appartenente al genere femminile, nel cui ambito peraltro si riconosce e si integra da diversi anni secondo un percorso che prosegue senza incertezze, con la costante assunzione di farmaci e i periodici colloqui con gli specialisti.
La domanda di rettificazione dei dati anagrafici deve quindi essere accolta al fine di assicurare la piena tutela dei diritti fondamentali della personalità della ricorrente e, in particolare, della sua salute psico -fisica.
3. Spese irripetibili in considerazione della natura del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
a) ordina con riguardo a C.F. , nato a Parte_1 C.F._1
Pistoia l'11.05.1998 e residente in [...], via Bonaccorso da Montemagno,
n.48/2, la rettifica degli atti di stato civile in riferimento al sesso (da maschile a femminile) e al nome (da “ ” a “ ”) con tutti gli adempimenti Parte_1 Persona_1 susseguenti ai sensi della legge 164 del 1982;
b) irripetibili le spese del presente giudizio.
Così deciso in Pistoia, nella Camera di Consiglio del 23 ottobre 2025
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
AN ZO ST LE
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PISTOIA
Il Tribunale di Pistoia, riunito in Camera di Consiglio e composto dai signori magistrati: dott. ST LE Presidente dott.ssa Elena Piccinni Giudice dott. AN ZO Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al numero 1662/2025 del registro generale, avente ad oggetto la rettificazione di attribuzione di sesso vertente tra:
C.F. , nato a [...] Parte_1 C.F._1
l'11.05.1998, residente in [...]2, rappresentata e difesa dall'avv.ta Fulvia Casagrande ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Bologna, piazza dei Martiri nn. 1943-1945, giusta procura in atti
RICORRENTE
e
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI PISTOIA
CONVENUTA
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. (identificata nel prosieguo della presente sentenza con Parte_1 genere femminile) ha chiesto di “accertare e dichiarare il sesso femminile dell'odierno
1 attore come questione pregiudiziale di merito” e disporre la rettifica degli atti dello
Stato civile con l'attribuzione del sesso “femminile” in luogo di quello “maschile” originariamente indicato e del nome “ ” in luogo di “ ”. Persona_1 Parte_1
A fondamento della domanda la ricorrente ha esposto di avere evidenziato fin dall'infanzia una psicosessualità femminile, di aver intrapreso una terapia ormonale volta alla modificazione dei caratteri secondari.
Parte ricorrente ha precisato di non essere coniugata e di non avere prole.
La Procura della Repubblica in sede, alla quale è stato notificato l'atto introduttivo e il decreto di fissazione di udienza, nulla ha opposto all'accoglimento dell'istanza
All'udienza del 23.10.2025, nessuno è comparso per il Pubblico Ministero .
Parte ricorrente, comparsa personalmente, ha insistito per l'accoglimento del ricorso.
Il giudice delegato ha trattenuto la causa in decisione, riservandosi di riferire al
Collegio, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 473-bis.22 c.p.c.
2. La domanda è fondata e merita accoglimento.
Dall'esame della documentazione medica prodotta (docc. n. 3,4 e 5 fasc. ricorrente) risulta quanto segue.
Parte ricorrente si è sottoposta ad una valutazione psicodiagnostica presso il Brain
Center Firenze all'esito della quale, con relazione datata 19.8.2021 (cfr. doc. 3 fasc. ric.), è stato accertato che: “sulla base del colloquio clinico e delle valutazioni psicometriche si pone diagnosi di Disforia di Genere”; non è stata rilevata “la presenza di altri disturbi psichiatrici tali da inficiare la diagnosi di disforia di genere”; “la paziente afferma di vivere stabilmente in un ruolo femminile da circa due anni con gli amici, mentre in ambito familiare non le viene completamente riconosciuto un ruolo femminile”; “dal punto di vista psicopatologico appare motivata la richiesta di intra prendere una terapia ormonale femminilizzante che andrebbe ad attenuare la discrepanza tra l'identità di genere e il sesso fenotipico”; “si ritiene altresì necessario iniziare una psicoterapia di sostegno per aiutarla ad affermare i propri bisogni in ambito familiare”.
Dalla valutazione psicologica è emersa dunque una stabile identità di genere completamente femminile, di tipo binario, associata ad un forte desiderio di avvicinare le caratteristiche del proprio corpo alla propria identità di genere.
La ricorrente si è presentata all'udienza del 23.10.2025 in abiti e con fattezze femminili e ha manifestato di aver acquisito fin dai tempi dell'infanzia la consapevolezza di identificarsi con il genere femminile.
2 La ricorrente esprime invero una consapevole, effettiva e irreversibile volontà di essere riconosciuta quale appartenente al genere femminile, nel cui ambito peraltro si riconosce e si integra da diversi anni secondo un percorso che prosegue senza incertezze, con la costante assunzione di farmaci e i periodici colloqui con gli specialisti.
La domanda di rettificazione dei dati anagrafici deve quindi essere accolta al fine di assicurare la piena tutela dei diritti fondamentali della personalità della ricorrente e, in particolare, della sua salute psico -fisica.
3. Spese irripetibili in considerazione della natura del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
a) ordina con riguardo a C.F. , nato a Parte_1 C.F._1
Pistoia l'11.05.1998 e residente in [...], via Bonaccorso da Montemagno,
n.48/2, la rettifica degli atti di stato civile in riferimento al sesso (da maschile a femminile) e al nome (da “ ” a “ ”) con tutti gli adempimenti Parte_1 Persona_1 susseguenti ai sensi della legge 164 del 1982;
b) irripetibili le spese del presente giudizio.
Così deciso in Pistoia, nella Camera di Consiglio del 23 ottobre 2025
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
AN ZO ST LE
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