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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 12/02/2025, n. 270 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 270 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. 3809/2024
TRIBUNALE DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Annachiara Di Paolo Presidente
Dott. Davide Visconti Giudice Relatore
Dott. Generoso Valitutti Giudice
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nel procedimento per reclamo iscritto al n. r.g. 3809/2024 promosso da: rappresentata e difesa dagli Avv.ti Gennaro Ferrecchia e Parte_1
Massimiliano Silvestri, giusta procura in atti
RECLAMANTE contro
Controparte_1
RESISTENTE NON COSTITUITO nonché
Controparte_2
RESISTENTE NON COSTITUITA
Oggetto: Reclamo ex art. 630, comma 3 c.p.c.
Conclusioni: come in atti
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 17/10/2024 ha Parte_1 tempestivamente impugnato l'ordinanza del 02/10/2024 con cui il giudice dell'esecuzione ha dichiarato l'inefficacia del pignoramento presso terzi e l'estinzione della procedura esecutiva n. RGE 31/2024 per tardiva notifica dell'avviso nei confronti del debitore di avvenuta iscrizione a ruolo e tardivo deposito dell'avviso di avvenuta iscrizione a ruolo ex art. 543, commi 5 e 6, c.p.c., chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “RICORRE all'On.le Collegio adito affinché - in accoglimento dei sopra esposti motivi e per quanto ritenuto di giustizia – Voglia, con sentenza: revocare
l'ordinanza di inefficacia della procedura esecutiva presso terzi iscritta al n. 31/2024
R.G.E. emessa dal G.E. Dr. Vincenzo De Franceschi in data 02.10.2024”.
In particolare, ha dedotto che “Questa difesa rappresenta di aver depositato nel fascicolo della procedura esecutiva de qua gli avvisi di iscrizione a ruolo ex art. 543, comma 5,
c.p.c. regolarmente notificati al debitore esecutato, a mezzo del servizio postale, in data
08.02.2024 e al terzo pignorato, a mezzo pec, in data 30.01.2024. Pertanto, l'odierna creditrice ha provveduto, in data antecedente alla data di udienza di citazione, a richiedere la notifica dell'avviso di iscrizione a ruolo ex art. 543 c.p.c. al debitore esecutato;
tuttavia, solo a seguito della ricezione della cartolina di irreperibilità, il sottoscritto procuratore provvedeva a notificare il medesimo avviso, prima a mani, ai sensi dell'art. 140 c.p.c. e, di poi, a seguito dell'esito negativo anche di tale notifica, ai sensi dell'art. 143 c.p.c., mediante il deposito dell'avviso nella casa comunale. Pertanto, la notifica al debitore esecutato, seppur regolarmente e tempestivamente notificata dal debitore in data antecedente all'udienza di citazione, si perfezionava, tuttavia, solo a seguito di tale udienza, ovverosia in data 17.04.2024, per causa non imputabile all'odierna creditrice… sia il sia il Sig. venivano Controparte_2 CP_1 resi edotti dell'espropriazione presso terzi in cui venivano coinvolti, per la quale veniva addirittura differita la comparizione delle parti al 02.10.2024, consentendo alle parti di esperire il legittimo diritto di difesa… avendo notificato gli avvisi Parte_1
di iscrizione a ruolo (in data 30.01.2024 al terzo ed in data 08.02.2024 al debitore) entro la data di citazione indicata nell'atto di pignoramento (23.02.2024) e depositato telematicamente gli stessi (in data 23.04.2024) entro l'udienza di comparizione delle parti, differita dal Tribunale di Potenza (02.10.2024)”.
Non si sono costituiti né (debitore esecutato) né la Controparte_1 [...]
(terzo pignorato). Controparte_2
2 Il reclamo è infondato.
Va evidenziato che risulta dalla documentazione in atti quanto segue.
Nella procedura di pignoramento presso terzi n. 31/2024 nell'atto di pignoramento era stata indicata l'udienza del 23/02/2024; la notifica dell'avviso nei confronti del terzo si è perfezionata in data antecedente (ovvero il 30/01/2024); tale avviso è stato depositato nel fascicolo telematico in data 27/02/2024; la notifica dell'avviso al debitore si è perfezionata in data 17/04/2024 ed è stato depositato nel fascicolo telematico in data
23/04/2024.
All'udienza a trattazione scritta del 02/10/2024 il G.E., rilevato che, non solo l'avviso al debitore è stato notificato in data successiva a quella fissata per la prima udienza nell'atto di pignoramento, ma che entrambi gli avvisi sono stati depositati in data successiva al
23/02/2024, ha dichiarato l'inefficacia del pignoramento e l'estinzione della procedura.
Afferma il reclamante che il G.E. non avrebbe dovuto dichiarare l'estinzione poiché la notifica al debitore esecutato, seppur regolarmente e tempestivamente notificata dal creditore in data antecedente all'udienza di citazione, si perfezionava, tuttavia, solo a seguito di tale udienza, ovverosia in data 17.04.2024, per causa non imputabile all'odierna creditrice, e, in ogni caso, avendo la stessa notificato gli avvisi di iscrizione a ruolo (in data 30.01.2024 al terzo ed in data 08.02.2024 al debitore) entro la data di citazione indicata nell'atto di pignoramento (23.02.2024) e depositato telematicamente gli stessi
(in data 23.04.2024) entro l'udienza di comparizione delle parti, differita dal Tribunale di
Potenza (02.10.2024).
Tale tesi non è condivisibile.
L'art. 543, comma 5, c.p.c. prevede quanto segue: “Il creditore, entro la data dell'udienza di comparizione indicata nell'atto di pignoramento, notifica al debitore e al terzo l'avviso di avvenuta iscrizione a ruolo con indicazione del numero di ruolo della procedura e deposita l'avviso notificato nel fascicolo dell'esecuzione. La mancata notifica dell'avviso
o il suo mancato deposito nel fascicolo dell'esecuzione determina l'inefficacia del pignoramento”.
È comune nella giurisprudenza di merito (Trib. Ferrara, 6.11.2022; Trib. Caltanissetta,
7.1.2023; Trib. Napoli Nord, 18.5.2023; Trib. Napoli Nord, 7.12.2023) il convincimento che laddove si allude alla “udienza di comparizione indicata nell'atto di pignoramento” ci si riferisca (appunto) alla data indicata nell'atto di citazione (che è la forma dell'atto introduttivo del procedimento per espropriazione presso terzi di crediti) e non a quella individuata a seguito di suo eventuale rinvio d'ufficio (come nel caso presente).
3 Argomentare diversamente – oltre a confliggere con il dato letterale – significherebbe assegnare alla disposizione una incidenza diversa in ragione di elementi che non dipendono dal contegno delle parti, quali il maggiore o minore carico dell'Ufficio giudiziario, circostanza da cui dipende, come è noto, un più o meno ampio “differimento” delle udienze indicate in citazione.
Altrettanto comune è il convincimento che, trattandosi di termine perentorio,
l'adempimento debba essere completato entro tale data, non rilevando in questo frangente il principio della “scissione degli effetti della notifica”.
La natura perentoria del termine si evince dalla ratio dell'istituto, che è quella di rendere avvertito il terzo, prima della udienza indicata in citazione, che si è effettivamente proceduto alla iscrizione a ruolo del procedimento e questo per evitare la immobilizzazione di somme in virtù di un pignoramento poi non iscritto a ruolo;
ciò detto, appare evidente che l'adempimento in questione deve essere compiutamente eseguito entro la suddetta data, con il perfezionamento della notifica al terzo ed al debitore non oltre tale momento.
In dottrina, si è sostenuto che la natura perentoria del termine in esame discende non tanto dalla previsione di una conseguenza lato sensu sanzionatoria (l'inefficacia del pignoramento) quanto dalla “struttura di fondo del sistema introdotto e, in particolar modo, [de]l fatto che la data dell'udienza indicata dal creditore rappresenta un limite temporale automatico per l'operatività degli obblighi di custodia del terzo”.
La disposizione opera la equiparazione quoad effectum dell'omessa notifica nel termine e dell'omesso deposito degli atti nel fascicolo dell'esecuzione.
La costruzione dell'attività in questione come “attività di impulso” della procedura porta a ritenere che la relativa omissione (o l'intempestivo compimento) ben possa (di per sé) determinare l'inefficacia del pignoramento.
Nel caso oggetto di reclamo, non solo l'avviso al debitore è stato notificato in data successiva a quella fissata per la prima udienza nell'atto di pignoramento, ma entrambi gli avvisi sono stati depositati in data successiva al termine di legge.
Il Collegio non condivide altresì la tesi secondo cui il deposito dell'avviso entro l'udienza
“effettiva” di comparizione delle parti non determinerebbe l'inefficacia, purché la relativa notifica sia stata tempestiva avuto riguardo alla data indicata in citazione, in base ad una lettura “costituzionalmente orientata” dell'art. 543, comma 5, c.p.c.
4 Rilevato che, per le ragioni dette, l'attività in questione va qualificata, a tutti gli effetti, come attività di impulso (necessaria ai fini della conservazione degli effetti del pignoramento):
a) il creditore deve compiere la stessa entro il termine perentorio all'uopo previsto;
b) in caso di impossibilità non imputabile, deve invocare l'applicazione dell'art. 153, comma 2, c.p.c. (cosa, nella specie, non avvenuta);
c) la lettura “costituzionalmente orientata” (che deve consistere nella “eliminazione” di un significato della norma confliggente con le disposizioni costituzionali, facendo salvo il significato ad esse conforme) qui si risolverebbe, a ben vedere, nella riduzione teleologica della disposizione, ossia nella relativa “disapplicazione” con riferimento a un caso (quello dell'omesso deposito nei termini) che, secondo il chiaro tenore letterale della disposizione, è equiparato sotto il profilo effettuale, a quello della omessa o tardiva notifica dell'avviso;
d) potrebbe al più ipotizzarsi la “irragionevolezza” della equiparazione tra omessa o tardiva notifica ed omesso o tardivo deposito dell'avviso (con riferimento all'art. 3 Cost.);
e tuttavia, ad avviso del Tribunale, una simile prospettazione non è possibile nel caso specifico, posto che in altri luoghi del Codice di rito è “sanzionata” con l'inefficacia l'ipotesi del (mero) mancato deposito di atti nel fascicolo dell'esecuzione, ragion per cui mancherebbe un adeguato tertium comparationis per ritenere che, nel caso specifico,
l'equiparazione effettuale suddetta si ponga in violazione dell'art. 3 Cost.
Pertanto, il reclamo va rigettato.
Il Collegio, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/02 (introdotto dall'art. 1 comma 17 della legge n. 228/12) dà atto che, poiché l'impugnazione è stata respinta integralmente, la reclamante è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Nulla per le spese.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta il reclamo;
2) nulla per le spese;
3) ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater DPR 30/05/2002 n. 115 dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del reclamante soccombente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
5 Così deciso in Potenza, in camera di consiglio l'11/02/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Davide Visconti Dott.ssa Annachiara Di Paolo
6
TRIBUNALE DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Annachiara Di Paolo Presidente
Dott. Davide Visconti Giudice Relatore
Dott. Generoso Valitutti Giudice
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nel procedimento per reclamo iscritto al n. r.g. 3809/2024 promosso da: rappresentata e difesa dagli Avv.ti Gennaro Ferrecchia e Parte_1
Massimiliano Silvestri, giusta procura in atti
RECLAMANTE contro
Controparte_1
RESISTENTE NON COSTITUITO nonché
Controparte_2
RESISTENTE NON COSTITUITA
Oggetto: Reclamo ex art. 630, comma 3 c.p.c.
Conclusioni: come in atti
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 17/10/2024 ha Parte_1 tempestivamente impugnato l'ordinanza del 02/10/2024 con cui il giudice dell'esecuzione ha dichiarato l'inefficacia del pignoramento presso terzi e l'estinzione della procedura esecutiva n. RGE 31/2024 per tardiva notifica dell'avviso nei confronti del debitore di avvenuta iscrizione a ruolo e tardivo deposito dell'avviso di avvenuta iscrizione a ruolo ex art. 543, commi 5 e 6, c.p.c., chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “RICORRE all'On.le Collegio adito affinché - in accoglimento dei sopra esposti motivi e per quanto ritenuto di giustizia – Voglia, con sentenza: revocare
l'ordinanza di inefficacia della procedura esecutiva presso terzi iscritta al n. 31/2024
R.G.E. emessa dal G.E. Dr. Vincenzo De Franceschi in data 02.10.2024”.
In particolare, ha dedotto che “Questa difesa rappresenta di aver depositato nel fascicolo della procedura esecutiva de qua gli avvisi di iscrizione a ruolo ex art. 543, comma 5,
c.p.c. regolarmente notificati al debitore esecutato, a mezzo del servizio postale, in data
08.02.2024 e al terzo pignorato, a mezzo pec, in data 30.01.2024. Pertanto, l'odierna creditrice ha provveduto, in data antecedente alla data di udienza di citazione, a richiedere la notifica dell'avviso di iscrizione a ruolo ex art. 543 c.p.c. al debitore esecutato;
tuttavia, solo a seguito della ricezione della cartolina di irreperibilità, il sottoscritto procuratore provvedeva a notificare il medesimo avviso, prima a mani, ai sensi dell'art. 140 c.p.c. e, di poi, a seguito dell'esito negativo anche di tale notifica, ai sensi dell'art. 143 c.p.c., mediante il deposito dell'avviso nella casa comunale. Pertanto, la notifica al debitore esecutato, seppur regolarmente e tempestivamente notificata dal debitore in data antecedente all'udienza di citazione, si perfezionava, tuttavia, solo a seguito di tale udienza, ovverosia in data 17.04.2024, per causa non imputabile all'odierna creditrice… sia il sia il Sig. venivano Controparte_2 CP_1 resi edotti dell'espropriazione presso terzi in cui venivano coinvolti, per la quale veniva addirittura differita la comparizione delle parti al 02.10.2024, consentendo alle parti di esperire il legittimo diritto di difesa… avendo notificato gli avvisi Parte_1
di iscrizione a ruolo (in data 30.01.2024 al terzo ed in data 08.02.2024 al debitore) entro la data di citazione indicata nell'atto di pignoramento (23.02.2024) e depositato telematicamente gli stessi (in data 23.04.2024) entro l'udienza di comparizione delle parti, differita dal Tribunale di Potenza (02.10.2024)”.
Non si sono costituiti né (debitore esecutato) né la Controparte_1 [...]
(terzo pignorato). Controparte_2
2 Il reclamo è infondato.
Va evidenziato che risulta dalla documentazione in atti quanto segue.
Nella procedura di pignoramento presso terzi n. 31/2024 nell'atto di pignoramento era stata indicata l'udienza del 23/02/2024; la notifica dell'avviso nei confronti del terzo si è perfezionata in data antecedente (ovvero il 30/01/2024); tale avviso è stato depositato nel fascicolo telematico in data 27/02/2024; la notifica dell'avviso al debitore si è perfezionata in data 17/04/2024 ed è stato depositato nel fascicolo telematico in data
23/04/2024.
All'udienza a trattazione scritta del 02/10/2024 il G.E., rilevato che, non solo l'avviso al debitore è stato notificato in data successiva a quella fissata per la prima udienza nell'atto di pignoramento, ma che entrambi gli avvisi sono stati depositati in data successiva al
23/02/2024, ha dichiarato l'inefficacia del pignoramento e l'estinzione della procedura.
Afferma il reclamante che il G.E. non avrebbe dovuto dichiarare l'estinzione poiché la notifica al debitore esecutato, seppur regolarmente e tempestivamente notificata dal creditore in data antecedente all'udienza di citazione, si perfezionava, tuttavia, solo a seguito di tale udienza, ovverosia in data 17.04.2024, per causa non imputabile all'odierna creditrice, e, in ogni caso, avendo la stessa notificato gli avvisi di iscrizione a ruolo (in data 30.01.2024 al terzo ed in data 08.02.2024 al debitore) entro la data di citazione indicata nell'atto di pignoramento (23.02.2024) e depositato telematicamente gli stessi
(in data 23.04.2024) entro l'udienza di comparizione delle parti, differita dal Tribunale di
Potenza (02.10.2024).
Tale tesi non è condivisibile.
L'art. 543, comma 5, c.p.c. prevede quanto segue: “Il creditore, entro la data dell'udienza di comparizione indicata nell'atto di pignoramento, notifica al debitore e al terzo l'avviso di avvenuta iscrizione a ruolo con indicazione del numero di ruolo della procedura e deposita l'avviso notificato nel fascicolo dell'esecuzione. La mancata notifica dell'avviso
o il suo mancato deposito nel fascicolo dell'esecuzione determina l'inefficacia del pignoramento”.
È comune nella giurisprudenza di merito (Trib. Ferrara, 6.11.2022; Trib. Caltanissetta,
7.1.2023; Trib. Napoli Nord, 18.5.2023; Trib. Napoli Nord, 7.12.2023) il convincimento che laddove si allude alla “udienza di comparizione indicata nell'atto di pignoramento” ci si riferisca (appunto) alla data indicata nell'atto di citazione (che è la forma dell'atto introduttivo del procedimento per espropriazione presso terzi di crediti) e non a quella individuata a seguito di suo eventuale rinvio d'ufficio (come nel caso presente).
3 Argomentare diversamente – oltre a confliggere con il dato letterale – significherebbe assegnare alla disposizione una incidenza diversa in ragione di elementi che non dipendono dal contegno delle parti, quali il maggiore o minore carico dell'Ufficio giudiziario, circostanza da cui dipende, come è noto, un più o meno ampio “differimento” delle udienze indicate in citazione.
Altrettanto comune è il convincimento che, trattandosi di termine perentorio,
l'adempimento debba essere completato entro tale data, non rilevando in questo frangente il principio della “scissione degli effetti della notifica”.
La natura perentoria del termine si evince dalla ratio dell'istituto, che è quella di rendere avvertito il terzo, prima della udienza indicata in citazione, che si è effettivamente proceduto alla iscrizione a ruolo del procedimento e questo per evitare la immobilizzazione di somme in virtù di un pignoramento poi non iscritto a ruolo;
ciò detto, appare evidente che l'adempimento in questione deve essere compiutamente eseguito entro la suddetta data, con il perfezionamento della notifica al terzo ed al debitore non oltre tale momento.
In dottrina, si è sostenuto che la natura perentoria del termine in esame discende non tanto dalla previsione di una conseguenza lato sensu sanzionatoria (l'inefficacia del pignoramento) quanto dalla “struttura di fondo del sistema introdotto e, in particolar modo, [de]l fatto che la data dell'udienza indicata dal creditore rappresenta un limite temporale automatico per l'operatività degli obblighi di custodia del terzo”.
La disposizione opera la equiparazione quoad effectum dell'omessa notifica nel termine e dell'omesso deposito degli atti nel fascicolo dell'esecuzione.
La costruzione dell'attività in questione come “attività di impulso” della procedura porta a ritenere che la relativa omissione (o l'intempestivo compimento) ben possa (di per sé) determinare l'inefficacia del pignoramento.
Nel caso oggetto di reclamo, non solo l'avviso al debitore è stato notificato in data successiva a quella fissata per la prima udienza nell'atto di pignoramento, ma entrambi gli avvisi sono stati depositati in data successiva al termine di legge.
Il Collegio non condivide altresì la tesi secondo cui il deposito dell'avviso entro l'udienza
“effettiva” di comparizione delle parti non determinerebbe l'inefficacia, purché la relativa notifica sia stata tempestiva avuto riguardo alla data indicata in citazione, in base ad una lettura “costituzionalmente orientata” dell'art. 543, comma 5, c.p.c.
4 Rilevato che, per le ragioni dette, l'attività in questione va qualificata, a tutti gli effetti, come attività di impulso (necessaria ai fini della conservazione degli effetti del pignoramento):
a) il creditore deve compiere la stessa entro il termine perentorio all'uopo previsto;
b) in caso di impossibilità non imputabile, deve invocare l'applicazione dell'art. 153, comma 2, c.p.c. (cosa, nella specie, non avvenuta);
c) la lettura “costituzionalmente orientata” (che deve consistere nella “eliminazione” di un significato della norma confliggente con le disposizioni costituzionali, facendo salvo il significato ad esse conforme) qui si risolverebbe, a ben vedere, nella riduzione teleologica della disposizione, ossia nella relativa “disapplicazione” con riferimento a un caso (quello dell'omesso deposito nei termini) che, secondo il chiaro tenore letterale della disposizione, è equiparato sotto il profilo effettuale, a quello della omessa o tardiva notifica dell'avviso;
d) potrebbe al più ipotizzarsi la “irragionevolezza” della equiparazione tra omessa o tardiva notifica ed omesso o tardivo deposito dell'avviso (con riferimento all'art. 3 Cost.);
e tuttavia, ad avviso del Tribunale, una simile prospettazione non è possibile nel caso specifico, posto che in altri luoghi del Codice di rito è “sanzionata” con l'inefficacia l'ipotesi del (mero) mancato deposito di atti nel fascicolo dell'esecuzione, ragion per cui mancherebbe un adeguato tertium comparationis per ritenere che, nel caso specifico,
l'equiparazione effettuale suddetta si ponga in violazione dell'art. 3 Cost.
Pertanto, il reclamo va rigettato.
Il Collegio, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/02 (introdotto dall'art. 1 comma 17 della legge n. 228/12) dà atto che, poiché l'impugnazione è stata respinta integralmente, la reclamante è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Nulla per le spese.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta il reclamo;
2) nulla per le spese;
3) ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater DPR 30/05/2002 n. 115 dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del reclamante soccombente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
5 Così deciso in Potenza, in camera di consiglio l'11/02/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Davide Visconti Dott.ssa Annachiara Di Paolo
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