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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Caltanissetta, sentenza 10/03/2025, n. 94 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Caltanissetta |
| Numero : | 94 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
Sezione Civile
Il Collegio, riunito in camera di consiglio e composto dai signori dr. Roberto Rezzonico Presidente dr. Emanuele De Gregorio Consigliere dr. Giovanni Battiato Giudice ausiliario relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n.309/2021 R.G. cont., concernente l'impugnazione della sentenza n.245/2021 resa dal Tribunale di
Caltanissetta il 4.5.2021 e depositata il 5.5.2021, avente ad oggetto contratto di gestione di apparecchiature di gioco
vertente tra
c.f. , in persona del suo legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante, difesa per procura in atti dall'avv. Antonino Minacapilli con domicilio digitale pec Email_1
- appellante - contro
c.f. , in Controparte_1 P.IVA_2 persona del legale rappresentante, difeso dall'avv. Giuseppe Maria Dacquì per procura in atti, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima in
Serradifalco via Alcide De Gasperi
- appellata -
1 CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 31.10.2024, disposta la sostituzione della stessa col deposito di note scritte ex art.127 ter c.p.c., attese le disposizioni che in tal modo consentono lo svolgimento delle udienze civili ove non richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori, le parti costituite hanno precisato le conclusioni come dai propri atti introduttivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto ingiuntivo n.490 del 18.10.2017, accogliendo ricorso del
5.10.2017 della il Tribunale di Caltanissetta. Parte_1
Ingiungeva alla il Controparte_1
pagamento della somma di € 17.299/70, oltre interessi e spese, quale saldo
“delle quote degli incassi maturati in virtù del servizio di gestione di numero 10
(dieci) macchine Slot AWP da divertimento e intrattenimento … come attestato
nella dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà redatta dal Dottore
Commercialista e Consulente Contabile della società Parte_1
con compiegata copia conforme degli estratti delle scritture contabili
[...]
della suddetta Società relative alla posizione creditoria verso la società
Controparte_1
La proponeva Controparte_1
tempestiva opposizione deducendo:
la nullità del decreto ingiuntivo per difetto di prova scritta, tale non potendo considerarsi la dichiarazione sostitutiva di notorietà redatta dal commercialista della ricorrente, costituente piuttosto solo una
2 dichiarazione proveniente dallo stesso creditore;
nel merito, l'insussistenza di prova del credito ingiunto;
indeterminatezza e carenza di prova dell'oggetto del contratto nonché
illiceità dello stesso posto che che in difetto di N.O. rilasciato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli è vietato l'utilizzo e il noleggio delle Slot AWP.
Si costituiva l'opposta che chiedeva il rigetto Parte_1
dell'opposizione, sostenendo di avere fornito alla controparte il servizio di gestione di numero 10 macchine Slot “AWP” presso la Sala Bingo
dell'opponente sita in Caltanissetta via Due Fontane 9, previo rilascio di nulla osta da parte dell'Amministrazione finanziaria e che la non CP_1
aveva provveduto all'integrale adempimento della propria obbligazione,
restando debitrice della somma ingiunta.
Contestava la carenza di prova scritta asserita dalla controparte ed elencava la documentazione che forniva la prova del credito azionato in sede monitoria.
All'esito dell'attività istruttoria, con sentenza n.245/2021 il Tribunale di
Caltanissetta statuiva come segue:
“1- revoca nei confronti di il decreto Controparte_2
ingiuntivo n. 490/2017 emesso in data 18.10.2017 ad istanza di
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore;
Parte_1
2- condanna parte opponente al pagamento in favore dell'opposta della
complessiva somma di € 7.012,74, maggiorata degli interessi legali dalla
domanda giudiziale al soddisfo, per le causali di cui in parte motiva;
3- compensa per 1/3 le spese del presente giudizio di opposizione e condanna
3 al pagamento della restante quota, Controparte_2
liquidata in complessivi € 1.825,34, oltre IVA, CPA e rimborso forfetario per
spese generali nella misura del 15% dei compensi.”
Propone appello per i motivi appresso riassunti: Parte_1
ERRONEA STATUIZIONE SULLA INEFFICACIA DELLE RISULTANZE CONTABILI CERTIFICATE DA
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA', ATTESTANTE IL CREDITO DI EURO 17.299,70
RISULTANTE DALLE SCRITTURE CONTABILI
Il Tribunale ha ritenuto l'insussistenza delle condizioni di cui all'art.633 c.p.c. per emettere il decreto ingiuntivo, violando il chiaro disposto dell'art.634 co.2 c.p.c., alla luce della intervenuta abrogazione dell'obbligo della bollatura e della vidimazione introdotta dall'art.8 L. 383/2001, che ha novellato l'art.2215 c.c.
Nella fattispecie, il decreto ingiuntivo è stato basato sulle risultanze delle scritture contabili della creditrice,
certificate con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà del 3.10.2017 dal commercialista dr. CP_3
che, in qualità di depositario delle scritture contabili della Società, ha attestato che “il totale dei
[...]
superiori crediti iscritti sulle partite contabili dei libri contabili della società Europnissa Giochi srl ammonta a
Euro 17.299,70 (4685,11 + 5601,85 + 3212,74 + 3800,00)”.
Il Tribunale ha pertanto disatteso i principi sull'efficacia probatoria della contabilità in relazione ai crediti nei rapporti tra imprenditori, e segnatamente:
- l'art.2709 c.c., secondo cui “I libri e le altre scritture contabili delle imprese soggette a registrazione fanno prova contro l'imprenditore. Tuttavia chi vuol trarne vantaggio non può scinderne il contenuto”;
- l'art. 2710 c.c., secondo cui “I libri bollati e vidimati nelle forme di legge, quando sono regolarmente tenuti possono fare prova tra imprenditori per i rapporti inerenti all'esercizio dell'impresa”.
ERRONEA STATUIZIONE DI DISCONOSCIMENTO DI UNA PARTE DEL CREDITO AZIONATO
Il Tribunale ha correttamente ritenuto provata la sussistenza del rapporto, ma ha erroneamente statuito sul quantum, nonostante le partite di credito disattese fossero basate su estratti conto esattamente analoghi agli
4 altri invece dichiarati idonei alla prova del credito,
Infatti, contraddittoriamente, il primo Giudice ha:
- ritenuto provato il credito di euro 3.800,00 annotato nel libro giornale in data 1.4.2017;
- ritenuto provato il credito di euro 3.212,74 annotato nel libro giornale in data 18.3.2017;
- ritenuto non provato il credito di euro 4.685,11 annotato nel libro giornale in data 2.2.2017;
- ritenuto non provato il credito di euro 5.601,85 annotato nel libro giornale in data 1.3.2017.
disconoscendo le due ultime partite di credito esclusivamente per la mancata escussione del teste attoreo e disattendendo l'efficacia probatoria delle scritture contabili della società opposta, Testimone_1
si è qui costituita Controparte_4
chiedendo il rigetto del gravame.
Disposta la trattazione scritta ex art.127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 31.10.2024, le parti depositano proprie note concludendo come dai rispettivi atti introduttivi, quindi la causa viene trattenuta in decisione, concessi i termini per le difese finali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
Nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, il giudice deve pronunciarsi sul merito della domanda anche sulla base di nuove prove offerte dal creditore, integranti quelle allegate nel ricorso monitorio, rimanendo irrilevanti eventuali vizi di quest'ultimo, che possono spiegare rilevanza solo sul regolamento delle spese di quella fase, poiché nel caso in cui l'opponente risulti vittorioso in ordine alla dedotta illegittimità della procedura monitoria, ma resti soccombente nel merito, potrà essere condannato alle spese del giudizio di opposizione, ma non anche di quelle della fase sommaria.
5 Nel caso di specie, il decreto ingiuntivo è stato emesso sulla base dell'estratto autentico delle scritture contabili, ai sensi del disposto dell'art.634 co.2 c.p.c.
ratione temporis vigente.
Tuttavia, prescindendo dal venir meno della necessità che le scritture contabili siano bollate e vidimate (ai sensi dell'art.2215 c.c., novellato dall'art.8 Legge
n.383/2001 che ne ha fatto venir meno l'obbligo di bollatura), secondo il citato art.634 co.2 c.p.c. costituiscono prova scritta “Per i crediti relativi a …
prestazioni di servizi fatte da imprenditori che esercitano un'attività
commerciale … gli estratti autentici delle scritture contabili di cui agli articoli
2214 e seguenti del codice civile … quando siano tenute con l'osservanza
delle norme stabilite per tali scritture”, mentre la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà allegata dalla creditrice al ricorso monitorio, si limita ad attestare “che gli allegati A-B-C-D-E-F sono estratti dalle scritture contabili”,
senza comprendere l'ulteriore dichiarazione che siano tenute con l'osservanza delle norme stabilite per tali scritture, richiesta al fine di attribuire la particolare rilevanza probatoria alla contabilità ordinata e conforme a legge, indicativa della affidabilità.
Inoltre, quale circostanza dirimente, quanto prodotto in sede di ricorso monitorio (“allegati A-B-C-D-E-F … estratti dalle scritture contabili”), consiste in semplici stampati di dare-avere identificati in testa ad ogni documento dalla parola “conteggi”, senza indicazione di numerazione di pagina del libro giornale dell'impresa da cui sarebbero estratti, né riferimento cronologico rispetto ad un supposto elenco di tutte le operazioni riportate nel libro della contabilità, comprovando non trattarsi di “estratti autentici delle scritture
6 contabili di cui agli articoli 2214 e seguenti del codice civile … tenute con
l'osservanza delle norme stabilite per tali scritture”.
In conclusione, non vengono integrati i requisiti previsti dall'art.634 co.2 c.p.c.
per la pronuncia dell'ingiunzione di pagamento.
Passando al merito della domanda, la pretesa creditoria di
[...]
scaturisce da un contratto concluso in forma orale, in forza del Parte_1
quale la società opponente Controparte_1
a fronte del servizio di gestione di 10 macchinette Slot “AWP” fornito
[...]
dalla società opposta presso la propria “sala bingo” sita in Caltanissetta via due Fontane 9, avrebbe dovuto versare un corrispettivo.
Sono agli atti le licenze rilasciate dal Questore della Provincia di Caltanissetta
in favore di nato a [...] l'[...], quale Parte_2
legale rappresentante della società per Parte_1
“apparecchi e congegni automatici ed elettronici da gioco nell'esercizio sala
per il gioco del Bingo sito in Caltanissetta via delle Due Fontane n.9, viste le
copie dei Nulla Osta … rilasciati dal Ministero dell'Economia e Finanze –
Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato”, nonché la comunicazione del della società opponente del 28.7.2017 che si limita a contestare la sussistenza del debito, senza negare il rapporto in essere, a fronte della missiva del 24.7.2017 a mezzo la quale l'opposta denunciava “il mancato
pagamento delle quote degli incassi maturati … in relazione al servizio fornito
a n.10 macchine AWP dal 29.12.2016 al 18 marzo 2017”.
Tuttavia, con riferimento alle ragioni di credito vantate dall'opposta e fatte oggetto specifico di gravame:
7 - euro 4.685,11 (…), come comprovato da n.1 estratto di conteggio della
società da cui risultano “Incasso” - “Vincita” – Parte_1
“Incasso Lordo” – “Incasso Sala Bingo” – “Incasso Gestore” derivanti dalla
gestione delle 10 Slot “AWP” della società Controparte_2
per il periodo dal 29 Dicembre 2016 al 2 Febbraio 2017;
[...]
- euro 5.601,85 (…), come comprovato da n.1 estratto di conteggio della
società da cui risultano “Incasso” - “Vincita” – Parte_1
“Incasso Lordo” – “Incasso Sala Bingo” – “Incasso Gestore” derivanti dalla
gestione delle 10 Slot “AWP” della società Controparte_2
per il periodo dal 3 Febbraio 2017 all'1 Marzo 2017”
[...]
l'opposta ha allegato solo due documenti autoprodotti denominati “conteggi”,
recanti rispettivamente le date del 2.2.2017 e dell'1.3.2017, che non possono costituire prova in favore della stessa né determinare inversione dell'onere probatorio, a fronte della espressa contestazione dell'opponente nell'an e nel quantum della pretesa, in coerenza alla corretta applicazione del disposto dell'art.2697 c.c.
Secondo l'appellante il primo giudice avrebbe “erroneamente statuito sul
quantum, nonostante le partite di credito disattese fossero basate su estratti
conto esattamente analoghi agli altri invece dichiarati idonei alla prova del
credito”, accertato con effetto di giudicato, stante la mancata impugnazione da parte dell'opponente. L'assunto non può essere condiviso, perché,
diversamente da quanto opinato da parte appellante, il Tribunale ha invece valorizzato altri elementi probatori argomentando che “la prova può dirsi
raggiunta con riferimento alla somma di € 3.800,00 perché risultante dalla
8 scrittura privata con riconoscimento del debito datata 6 Novembre 2015,
sottoscritta da , nella sua qualità di Amministratore e Legale Controparte_1
Rappresentante della società debitrice CP_1 [...]
la cui sottoscrizione non è stata disconosciuta;
nonché Controparte_2
con riguardo alle somme risultanti dall'estratto di conteggio del 18.3.2017 pari
ad €3.212,74 atteso che, come detto, il teste ha confermato che Tes_2
aveva presenziato alle operazioni di conteggio e aveva ricevuto Controparte_1
una copia dell'estratto di conteggio senza sollevare alcuna contestazione (cfr.
verbale di udienza del 27.3.2019 <<quando ho fatto il conteggio era presente>
sig. e non c'è stata alcuna discussione>>); né sul punto nulla è stato CP_1
dedotto dall'opponente.
Quanto invece agli altri due estratti di conteggio prodotti, rispettivamente del
2.2.2017 (all. n. 3) e dell'1.3.2017 (all. n. 4), nessuna ulteriore prova è stata
acquisita al processo…”
E' dunque piuttosto evidente come il Tribunale non abbia affatto valutato in modo difforme elementi di prova identici, ma ha differenziato il suo giudizio in punto di efficacia probatoria in quanto due conteggi hanno trovato ulteriori e credibili conferme (ricognizione di debito e prova testimoniale), mentre gli altri ne sono rimasti privi.
Di qui il rigetto del gravame.
In applicazione del principio della soccombenza ex art.91 c.p.c., l'appellante deve essere condannata anche al pagamento delle spese del procedimento,
da liquidarsi secondo il D.M. n.147/2022 riferito allo scaglione inerente il valore della causa da € 5.201/00 ad € 26.000/00, sulla base dei parametri minimi,
9 considerata l'importanza delle questioni giuridiche e fattuali trattate, la difficoltà
e il pregio dell'attività svolta.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Caltanissetta, Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile in grado di appello iscritta al n.309/2021 R.G.
cont., conferma la sentenza n.245/2021 resa dal Tribunale di Caltanissetta il
4.5.2021 e depositata il 5.5.2021.
Condanna l'appellante al pagamento delle spese Parte_1
del grado alla società in Controparte_2
persona del legale rappresentante, che liquida in complessive € 1.984/00 oltre
15% per rimborso forfetario spese, C.P.A. e I.V.A. se dovuti.
Ai sensi dell'art.13 co.1 quater D.P.R. n.115/02, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo pari a quello dovuto a titolo di contributo unificato per la stessa impugnazione, in capo all'appellante.
Così deciso in Caltanissetta, nella camera di consiglio del 30 gennaio 2025.
Il Giudice ausiliario relatore Il Presidente
(dr. Giovanni Battiato) (dr. Roberto Rezzonico)
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