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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 04/06/2025, n. 619 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 619 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
In funzione di Giudice del Lavoro e nella persona del Giudice Onorario dott.ssa
Maria Cusenza all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2543 del ruolo generale delle cause di Lavoro per l'anno 2020 vertente tra
, C.F. , elettivamente domiciliata in Parte_1 CodiceFiscale_1
Termini Imerese, Corso Umberto e Margherita n. 61 presso lo studio dell'Avv.
Santo Lo Pinto che la rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
Cod. Controparte_1
Fisc. , in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1
elettivamente domiciliato in Palermo, Via Laurana n. 59, presso l'Avvocatura
Distrettuale dell' con la Dott.ssa Graziella De Lisi funzionaria designata ai CP_1
1 sensi del D.P.C.M. del 30/03/2007 e conseguente Provvedimento del Direttore
della Sede di Palermo con ordine di servizio n. 25 del 29/04/2024
RESISTENTE
O G G E T T O: riconoscimento indennità di accompagnamento-silenzio
assenso
CONCLUSIONI: come da note a trattazione scritta cui si rinvia
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
L'art. 45 co. 17 della L. 18/6/2009 n. 69, entrata in vigore il 4/7/2009, ha sostituito il n. 4) dell'art. 132 co. 2 c.p.c., prevedendo che la sentenza debba contenere “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”, mentre non è più necessaria l'esposizione dello svolgimento del processo.
Con ricorso depositato in data 13.11.2020 la ricorrente ha chiesto la condanna dell' al riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento e CP_1
dell'handicap grave di cui al verbale provvisorio della Commissione Medica
della ASP di Termini Imerese del 10.10.2019, divenuto definitivo per il c.d.
“silenzio assenso” ai sensi dell'art. 1 comma 7 della L. n. 295/1990, non avendo l' comunicato alla ricorrente la sospensione della procedura e avendo CP_1
disposto la visita diretta.
Eccepiva la ricorrente:
- che in data 29.08.2019 aveva presentato domanda diretta ad ottenere il pag. 2/7 riconoscimento per il diritto all'indennità di accompagnamento e dell'handicap grave;
- che era stata invitata a visita per il giorno 10.10.2019 presso la Commissione
Medica Integrata di Termini Imerese per l'accertamento delle invalidità civili ed in via informale le era stato comunicato il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e dell'handicap grave;
- che con lettera racc. n. 649711266142 del 18.02.2020 l' ha comunicato alla CP_1
ricorrente che la Commissione Medica dell' aveva disposto una ulteriore CP_1
visita diretta per il giorno 25.03.2020 rinviata al 30.07.2020;
- che con lettera racc. n. 689591573694 dell'01.08.2020 l' trasmetteva il CP_1
verbale definitivo attestante il riconoscimento del 100% per le difficoltà
persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti della sua età;
- che i verbali della visita del giorno 10.10.2019 presso la Commissione Medica
Integrata di Termini Imerese erano divenuti definitivi per il c.d. silenzio assenso e che la visita di verifica disposta dall' in data 30.07.2020 era illegittima e CP_1
nulla essendo trascorsi i sessanta giorni previsti dalla legge.
L' si costituiva in giudizio deducendo l'infondatezza della domanda CP_1
della quale chiedeva il rigetto. In particolare, eccepiva che nessuna indennità di accompagnamento era stata riconosciuta alla ricorrente dalla Commissione
Medica Integrata Invalidità Civile di Termini Imerese nella seduta del pag. 3/7 10.10.2019; rilevava, inoltre, che nella stessa seduta, la ricorrente veniva riconosciuta portatore di handicap grave ma che, in ogni caso, l'accertamento definitivo è effettuato dall' CP_1
In data 30.10.2023 si è svolta l'udienza nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c.
introdotto dal D.lgs. n. 149/2022 sostituita dal deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza e la causa veniva posta in decisione.
Il ricorso non è fondato.
Nelle controversie in materia di previdenza e assistenza obbligatoria, i verbali di visita redatti dalle Commissioni Mediche ai sensi dell'art. 147, comma 1, disp.
att. c.p.c., sono privi di qualsiasi efficacia vincolante, sostanziale e processuale,
dovendosi ritenere, anche alla luce dell'art. 1 della legge n. 295/1990 (nel testo applicabile “ratione temporis”) la natura non provvedimentale degli accertamenti sanitari, in quanto strumentali e preordinati all'adozione del provvedimento di attribuzione della prestazione, in corrispondenza di funzioni di certazione assegnate alle indicate commissioni.
La ricorrente eccepisce che una volta trasmesso dalla ASL alla competente
Commissione Medica periferica il verbale che aveva accertato la sussistenza del requisito sanitario, senza che l' avesse chiesto, nel termine di 60 giorni dalla CP_1
trasmissione di detto verbale, la sospensione dello stesso, l'accertamento fosse diventato definitivo in quanto, in base all'art. 1, comma 7, L n 295/1990, si era pag. 4/7 formato il silenzio assenso sulla domanda presentata.
Parte ricorrente ritiene perentorio il termine di 60 giorni di cui all'art 1, comma
7, L n 295/1990, che determina, se non interrotto dalla richiesta di sospensione da parte dell' la definitività dell'accertamento del requisito sanitario. Ed CP_1
ancora, deduce parte ricorrente che, non avendo l'Ente disposto la sospensione nel termine di 60 giorni, l'accertamento contenuto nel verbale doveva considerarsi definitivo per cui chiedeva il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento.
La Cassazione intervenuta sul punto con l'ordinanza n. 13789/2021 ha ritenuto che l'affermazione secondo cui il termine di 60 giorni di cui all'art 1, comma 7, L
295/1990, sia perentorio, per cui decorso inutilmente tale termine senza che l' abbia sospeso il verbale, questo diverrebbe definitivo, non trova CP_1
riscontro nella norma citata ed anzi tale interpretazione si porrebbe in contrasto con la disposizione di cui al DPR 698/1994 che fissa la durata del procedimento per l'accertamento dello stato sanitario in nove mesi, e non già in 60 giorni, pur prevedendo detta disposizione il permanere della possibilità per l di CP_1
sospendere l'accertamento in base alla previgente normativa.
La Corte ha, inoltre, richiamato:
- l'art 20, ultima parte comma 1, L. 102/2009, in tema di contrasto alle frodi in materia di invalidità civile, secondo cui “in ogni caso l'accertamento definitivo è
pag. 5/7 effettuato dall' con la conseguenza che non risulta neppure CP_1
concettualmente compatibile con una durata di soli 60 giorni, valutata la finalità
della norma di cui alla L. n. 102 citata, tesa al contrasto delle frodi;
- l'art. 147 disp. att. c.p.c. secondo cui nelle controversie in materia di previdenza e di assistenza sono privi di qualsiasi efficacia vincolante sostanziale e processuale le collegiali mediche permanendo quindi in, capo all' il potere di modificare un giudizio precedentemente espresso dalla CP_1
collegiale.
In applicazione dei suesposti principi in caso di mancato rispetto dei tempi non
è possibile accedere all'istituto del silenzio assenso.
Posti tali principi, invero, nella fattispecie in esame, dall'esame del verbale di visita presso la Commissione Medica Integrata per la Invalidità Civile di
Termini Imerese del 10.10.2019 si rileva che la ricorrente era stata riconosciuta invalida ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età, grave 100%, senza alcun diritto all'indennità di accompagnamento, contrariamente a quanto sostenuto in ricorso.
L' ha fornito prova documentale in ordine al dedotto mancato CP_1
riconoscimento dell'indennità di accompagnamento alla ricorrente da parte della Commissione Medica Integrata Invalidità Civile di Termini Imerese nella seduta del 10.10.2019. Pertanto, è incontrovertibile che in via amministrativa pag. 6/7 non è stato riconosciuto il possesso in capo alla ricorrente dei requisiti sanitari per il diritto all'indennità di accompagnamento.
Da qui il rigetto del ricorso.
Considerato che la parte ricorrente ha formulato la dichiarazione relativa al reddito prevista dall'art. 152 disp. att. c.p.c., come modificato dall'art. 42,
comma 11 D.L. n. 269/2003 conv. in Legge n. 326/2003, sussistendo le condizioni previste dall'art. 152 disp. att. c.p.c., le spese di lite vengono interamente compensate,
PQM
Il Tribunale di Termini Imerese, in funzione di Giudice del Lavoro,
definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, eccezione o difesa,
- rigetta il ricorso;
- compensa fra le parti le spese di lite.
Così deciso in Termini Imerese in data 4 giugno 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Maria Cusenza
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice Dott.ssa Maria Cusenza, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia del 21/2/2011 n. 44.
pag. 7/7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
In funzione di Giudice del Lavoro e nella persona del Giudice Onorario dott.ssa
Maria Cusenza all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2543 del ruolo generale delle cause di Lavoro per l'anno 2020 vertente tra
, C.F. , elettivamente domiciliata in Parte_1 CodiceFiscale_1
Termini Imerese, Corso Umberto e Margherita n. 61 presso lo studio dell'Avv.
Santo Lo Pinto che la rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
Cod. Controparte_1
Fisc. , in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1
elettivamente domiciliato in Palermo, Via Laurana n. 59, presso l'Avvocatura
Distrettuale dell' con la Dott.ssa Graziella De Lisi funzionaria designata ai CP_1
1 sensi del D.P.C.M. del 30/03/2007 e conseguente Provvedimento del Direttore
della Sede di Palermo con ordine di servizio n. 25 del 29/04/2024
RESISTENTE
O G G E T T O: riconoscimento indennità di accompagnamento-silenzio
assenso
CONCLUSIONI: come da note a trattazione scritta cui si rinvia
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
L'art. 45 co. 17 della L. 18/6/2009 n. 69, entrata in vigore il 4/7/2009, ha sostituito il n. 4) dell'art. 132 co. 2 c.p.c., prevedendo che la sentenza debba contenere “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”, mentre non è più necessaria l'esposizione dello svolgimento del processo.
Con ricorso depositato in data 13.11.2020 la ricorrente ha chiesto la condanna dell' al riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento e CP_1
dell'handicap grave di cui al verbale provvisorio della Commissione Medica
della ASP di Termini Imerese del 10.10.2019, divenuto definitivo per il c.d.
“silenzio assenso” ai sensi dell'art. 1 comma 7 della L. n. 295/1990, non avendo l' comunicato alla ricorrente la sospensione della procedura e avendo CP_1
disposto la visita diretta.
Eccepiva la ricorrente:
- che in data 29.08.2019 aveva presentato domanda diretta ad ottenere il pag. 2/7 riconoscimento per il diritto all'indennità di accompagnamento e dell'handicap grave;
- che era stata invitata a visita per il giorno 10.10.2019 presso la Commissione
Medica Integrata di Termini Imerese per l'accertamento delle invalidità civili ed in via informale le era stato comunicato il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e dell'handicap grave;
- che con lettera racc. n. 649711266142 del 18.02.2020 l' ha comunicato alla CP_1
ricorrente che la Commissione Medica dell' aveva disposto una ulteriore CP_1
visita diretta per il giorno 25.03.2020 rinviata al 30.07.2020;
- che con lettera racc. n. 689591573694 dell'01.08.2020 l' trasmetteva il CP_1
verbale definitivo attestante il riconoscimento del 100% per le difficoltà
persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti della sua età;
- che i verbali della visita del giorno 10.10.2019 presso la Commissione Medica
Integrata di Termini Imerese erano divenuti definitivi per il c.d. silenzio assenso e che la visita di verifica disposta dall' in data 30.07.2020 era illegittima e CP_1
nulla essendo trascorsi i sessanta giorni previsti dalla legge.
L' si costituiva in giudizio deducendo l'infondatezza della domanda CP_1
della quale chiedeva il rigetto. In particolare, eccepiva che nessuna indennità di accompagnamento era stata riconosciuta alla ricorrente dalla Commissione
Medica Integrata Invalidità Civile di Termini Imerese nella seduta del pag. 3/7 10.10.2019; rilevava, inoltre, che nella stessa seduta, la ricorrente veniva riconosciuta portatore di handicap grave ma che, in ogni caso, l'accertamento definitivo è effettuato dall' CP_1
In data 30.10.2023 si è svolta l'udienza nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c.
introdotto dal D.lgs. n. 149/2022 sostituita dal deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza e la causa veniva posta in decisione.
Il ricorso non è fondato.
Nelle controversie in materia di previdenza e assistenza obbligatoria, i verbali di visita redatti dalle Commissioni Mediche ai sensi dell'art. 147, comma 1, disp.
att. c.p.c., sono privi di qualsiasi efficacia vincolante, sostanziale e processuale,
dovendosi ritenere, anche alla luce dell'art. 1 della legge n. 295/1990 (nel testo applicabile “ratione temporis”) la natura non provvedimentale degli accertamenti sanitari, in quanto strumentali e preordinati all'adozione del provvedimento di attribuzione della prestazione, in corrispondenza di funzioni di certazione assegnate alle indicate commissioni.
La ricorrente eccepisce che una volta trasmesso dalla ASL alla competente
Commissione Medica periferica il verbale che aveva accertato la sussistenza del requisito sanitario, senza che l' avesse chiesto, nel termine di 60 giorni dalla CP_1
trasmissione di detto verbale, la sospensione dello stesso, l'accertamento fosse diventato definitivo in quanto, in base all'art. 1, comma 7, L n 295/1990, si era pag. 4/7 formato il silenzio assenso sulla domanda presentata.
Parte ricorrente ritiene perentorio il termine di 60 giorni di cui all'art 1, comma
7, L n 295/1990, che determina, se non interrotto dalla richiesta di sospensione da parte dell' la definitività dell'accertamento del requisito sanitario. Ed CP_1
ancora, deduce parte ricorrente che, non avendo l'Ente disposto la sospensione nel termine di 60 giorni, l'accertamento contenuto nel verbale doveva considerarsi definitivo per cui chiedeva il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento.
La Cassazione intervenuta sul punto con l'ordinanza n. 13789/2021 ha ritenuto che l'affermazione secondo cui il termine di 60 giorni di cui all'art 1, comma 7, L
295/1990, sia perentorio, per cui decorso inutilmente tale termine senza che l' abbia sospeso il verbale, questo diverrebbe definitivo, non trova CP_1
riscontro nella norma citata ed anzi tale interpretazione si porrebbe in contrasto con la disposizione di cui al DPR 698/1994 che fissa la durata del procedimento per l'accertamento dello stato sanitario in nove mesi, e non già in 60 giorni, pur prevedendo detta disposizione il permanere della possibilità per l di CP_1
sospendere l'accertamento in base alla previgente normativa.
La Corte ha, inoltre, richiamato:
- l'art 20, ultima parte comma 1, L. 102/2009, in tema di contrasto alle frodi in materia di invalidità civile, secondo cui “in ogni caso l'accertamento definitivo è
pag. 5/7 effettuato dall' con la conseguenza che non risulta neppure CP_1
concettualmente compatibile con una durata di soli 60 giorni, valutata la finalità
della norma di cui alla L. n. 102 citata, tesa al contrasto delle frodi;
- l'art. 147 disp. att. c.p.c. secondo cui nelle controversie in materia di previdenza e di assistenza sono privi di qualsiasi efficacia vincolante sostanziale e processuale le collegiali mediche permanendo quindi in, capo all' il potere di modificare un giudizio precedentemente espresso dalla CP_1
collegiale.
In applicazione dei suesposti principi in caso di mancato rispetto dei tempi non
è possibile accedere all'istituto del silenzio assenso.
Posti tali principi, invero, nella fattispecie in esame, dall'esame del verbale di visita presso la Commissione Medica Integrata per la Invalidità Civile di
Termini Imerese del 10.10.2019 si rileva che la ricorrente era stata riconosciuta invalida ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età, grave 100%, senza alcun diritto all'indennità di accompagnamento, contrariamente a quanto sostenuto in ricorso.
L' ha fornito prova documentale in ordine al dedotto mancato CP_1
riconoscimento dell'indennità di accompagnamento alla ricorrente da parte della Commissione Medica Integrata Invalidità Civile di Termini Imerese nella seduta del 10.10.2019. Pertanto, è incontrovertibile che in via amministrativa pag. 6/7 non è stato riconosciuto il possesso in capo alla ricorrente dei requisiti sanitari per il diritto all'indennità di accompagnamento.
Da qui il rigetto del ricorso.
Considerato che la parte ricorrente ha formulato la dichiarazione relativa al reddito prevista dall'art. 152 disp. att. c.p.c., come modificato dall'art. 42,
comma 11 D.L. n. 269/2003 conv. in Legge n. 326/2003, sussistendo le condizioni previste dall'art. 152 disp. att. c.p.c., le spese di lite vengono interamente compensate,
PQM
Il Tribunale di Termini Imerese, in funzione di Giudice del Lavoro,
definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, eccezione o difesa,
- rigetta il ricorso;
- compensa fra le parti le spese di lite.
Così deciso in Termini Imerese in data 4 giugno 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Maria Cusenza
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice Dott.ssa Maria Cusenza, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia del 21/2/2011 n. 44.
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