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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 04/11/2025, n. 4666 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 4666 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1496/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA sezione prima civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa GI AO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.
nella causa civile iscritta al ruolo generale n. 1496/2025 promossa da
(c.f. ) in qualità di procuratore di Parte_1 C.F._1 Parte_2
(c.f. ), ed
[...] C.F._2 Parte_3
( ) con il patrocinio dell'avv. PEVERADA MAURIZIO CodiceFiscale_3 presso il cui studio sono elettivamente domiciliate ricorrenti contro
(c.f./p. i.v.a. e LA LE, (c.f. CP_1 C.F._4
, C.F._5 resistenti contumaci
Oggetto: occupazione sine titulo
Conclusioni Parte ricorrente con note depositate per l'udienza in trattazione scritta del 23.10.2025, ha chiesto:
“rilevata la tempestiva notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza direttamente a mani delle controparti (come da Doc. n. 12 depositato con separata nota di deposito), chiede dichiararsi la contumacia delle signore LA
1 LE e , nonché l'accoglimento del ricorso al quale si riporta CP_1 integralmente.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Richiamati gli atti e i verbali di causa, si esporrà di seguito una concisa motivazione in fatto e in diritto alla luce dei principi secondo cui “ai fini dell'adeguata motivazione della sentenza, secondo le indicazioni desumibili dal combinato disposto dagli artt. 132, secondo comma, n. 4, 115 e 116 cod. proc. civ.,
è necessario che il raggiunto convincimento del giudice risulti da un esame logico e coerente di quelle che, tra le prospettazioni delle parti e le emergenze istruttorie, siano state ritenute di per sé sole idonee e sufficienti a giustificarlo, mentre non si deve dar conto dell'esito dell'esame di tutte le prove prospettate o comunque acquisite” (Cass. Civ., Sez. II, 4.3.2011, n. 5241. Cfr. altresì Cass. Civ., Sez. II,
12.4.2011, ord. n. 8294).
2. Con ricorso in data 13.02.2025, i ricorrenti hanno agito nei confronti di
[...]
e LA LE premettendo che: CP_1
- è proprietaria dell'immobile sito nel Comune di Desenzano del Parte_2
Garda (BS), Frazione San Martino dellal Battaglia, Via Del Pilandro n. 18, int. 4, meglio identificato al NCEU del predetto Comune al foglio 55, Part. 255;
- l'immobile era oggetto del contratto di locazione sottoscritto in data 01/11/2012 tra la signora e la signora , la cui efficacia è cessata il Parte_3 Parte_2
31 ottobre 2024;
- avendo facoltà di sub-affittare l'Immobile per periodi brevi, la signora Pt_3 consegnava l'immobile alla signor con l'intesa della successiva CP_1 sottoscrizione del contratto di locazione prodotto che avrebbe dovuto avere durata dal 01/09/2022 al 28/02/2024;
- la signora , nonostante la detenzione dell'immobile, occupato assieme CP_1 alle figlie LA LE e , e nonostante il pagamento di alcuni Persona_1 canoni di locazione sino al novembre 2023, si rifiutava di sottoscrivere il contratto
2 di locazione:
-a nulla sono valsi i solleciti e la procedura di mediazione esperita dalla signora alla quale la signora non ha partecipato;
Pt_3 CP_1
- da ultimo, in sede di accertamento della residenza delle resistenti per radicare il presente ricorso, le ricorrenti hanno scoperto che, nonostante la PEC inviata in data 16/09/2024, a mezzo della quale la signora si opponeva avvisando il Pt_3
Comune di Desenzano del Garda dell'illegittima occupazione dell'immobile, quest'ultimo iscriveva ugualmente la residenza delle resistenti, nonostante l'assenza del titolo idoneo;
- ad oggi, quindi, la proprietaria dell'Immobile si vede costretta ad agire, in uno con la ex conduttrice , per il rilascio dello stesso. Pt_3
Tanto premesso, i ricorrenti hanno chiesto che, accertato e dichiarato che le resistenti occupano senza titolo l'immobile in questione, le si condannino a rilasciarlo libero e sgombero da sé persone e cose nonché al risarcimento, ex art. 2043 c.c. dei danni derivanti sia dal mancato godimento dello stesso, che da ogni ulteriore spesa sostenuta a causa della illegittima occupazione.
Nella contumacia delle resistenti, in assenza di istanze istruttorie da parte dei ricorrenti, la causa, assunta in decisione all'udienza in trattazione scritta del
23.10.2025, viene decisa come da motivazione che segue.
3. In via preliminare, va dichiarata la contumacia di e LA CP_1
LE, le quali, sebbene ritualmente notiziate del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione di udienza, non si sono costituite in giudizio.
4. In assenza di specificazione in ordine alla tipologia di ricorso e al rito prescelto, non vertendo la materia che ci occupa in tema di locazioni, reputa la scrivente di dover inquadrare l'atto introduttivo del presente giudizio nell'ambito della previsione normativa dell'art. 281 decies c.p.c.
Ciò posto, la domanda dei ricorrenti deve essere qualificata alla luce di consolidato e condivisibile principio in forza del quale il Giudice ha il
3 potere/dovere di qualificare giuridicamente la domanda sulla scorta delle concrete allegazioni svolte dalle parti, eventualmente anche prescindendo o disattendendo la qualificazione prescelta da queste, con il solo limite di non alterare il “petitum” o la “causa petendi” (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 5153 del 21/2/2019,Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 13945 del 03/08/2012).
Si osservi come, in materia di occupazione senza titolo, la domanda di restituzione possa trovare fondamento nella dedotta cessazione di un rapporto negoziale di natura obbligatoria intercorrente tra le parti (che legittimava l'altrui detenzione dell'immobile in questione) a causa di vizi genetici dell'accordo contrattuale o per difetti strutturali dello stesso, che ne comportino la nullità o l'annullabilità, ovvero a causa di sopravvenuti disfunzioni causali del medesimo accordo, che ne comportino la risoluzione per inadempimento o per impossibilità sopravvenuta, ovvero, ancora, per la naturale cessazione dell'efficacia del rapporto stesso per il decorso del termine di durata o per recesso.
La domanda di rilascio, tuttavia, potrebbe anche del tutto prescindere dalla deduzione, ab origine, di un rapporto di natura negoziale instauratosi tra le parti, per basarsi esclusivamente sulla dedotta altrui detenzione o possesso privo di alcun titolo giuridico giustificativo, inesistente ab origine o successivamente caducato.
Nel primo caso l'azione di restituzione esercitata ha natura prettamente personale ed è caratterizzata dalla relatività, nel secondo caso, invece, essa non può che essere inquadrata nell'azione reale di rivendica, dato che “non è azione di restituzione ma di rivendicazione quella con cui l'attore chieda di dichiarare abusiva ed illegittima l'occupazione di un immobile di sua proprietà da parte del convenuto con conseguente condanna dello stesso al rilascio del bene ed al risarcimento dei danni da essa derivanti, senza ricollegare la propria pretesa al venir meno di un negozio giuridico, che avesse giustificato la consegna della cosa e la relazione di fatto sussistente tra questa ed il medesimo convenuto” (Cass. SS.UU. 28 marzo
2014 n. 7305).
Nella specie, i ricorrenti hanno sostenuto che la detenzione dell'immobile da parte
4 delle resistenti ha avuto inizio in assenza di un titolo, ossia sulla scorta dell'impegno alla stipula con l'ex conduttrice di un futuro contratto di locazione al quale, tuttavia, non si è mai dato seguito.
Si è in presenza, dunque, non di un'azione personale di restituzione, bensì di una domanda di rivendica ai sensi dell'art. 948 c.c., poiché il suo fondamento risiede non in un rapporto obbligatorio personale inter partes, ma nel diritto di proprietà tutelato erga omnes, del quale occorre quindi che venga data la piena dimostrazione, mediante la probatio diabolica, ossia all'onere di dimostrare il titolo di acquisto della proprietà risalendo a chi abbia acquistato a titolo originario
Diversamente si giungerebbe ad una sostanziale vanificazione della stessa previsione legislativa dell'azione di rivendicazione, il cui campo di applicazione resterebbe praticamente azzerato, se si potesse esercitare un'azione personale di restituzione nei confronti del detentore sine titulo.
I ricorrenti non hanno assolto a detto onere invero limitandosi ad allegare il diritto di proprietà in capo a , richiamando giurisprudenza secondo cui Parte_2 nell'azione di restituzione, fondata sull'inesistenza, ovvero sul sopravvenuto venir meno, di un titolo alla detenzione del bene da parte di chi attualmente ne disponga per averlo ricevuto da colui che glielo richiede, “l'attore non ha l'onere di fornire la prova del suo diritto di proprietà, bensì, può limitarsi ad allegare
l'insussistenza ab origine, oppure il successivo venir meno - per invalidità, inefficacia, decorso del termine di durata, esercizio della facoltà di recesso - del titolo giuridico legittimante la detenzione del bene da parte convenuto, che perciò è obbligato a restituirlo” (Cass. Sez. II 27/01/2009, n. 1929).
Trattasi, evidentemente, di principi non condivisibili per i motivi sopra esposti e comunque contrastanti con il successivo arresto delle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione di cui alla richiamata sentenza n. 7305/2014.
Consegue il rigetto della domanda di rilascio, rimanendo in essa assorbita quella risarcitoria.
5. Nulla va disposto sulle spese attesa la contumacia delle resistenti e la
5 soccombenza dei ricorrenti.
P.Q.M.
Il Tribunale, respinta e/o assorbita ogni altra istanza, difesa ed eccezione così decide:
-rigetta il ricorso;
-nulla in punto di spese.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Brescia, lì 4 novembre 2025
Il Giudice
GI AO
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