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Sentenza 26 ottobre 2025
Sentenza 26 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 26/10/2025, n. 1168 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1168 |
| Data del deposito : | 26 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Corte D'Appello di Catanzaro
Sezione Lavoro Privato
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:
1. dott.ssa Gabriella Portale Presidente
2. dott.ssa Barbara Fatale Consigliere rel.
3. dott. Antonio Cestone Consigliere
ha pronunciato, con motivazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa in grado di appello iscritta al numero 1010 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024 e vertente
TRA
, C.F. rappresentato e difeso dall'avv. Santo Parte_1 C.F._1
Ricetta, giusta procura in calce al ricorso di primo grado, presso il cui indirizzo di p.e.c. è elettivamente domiciliato appellante
E
(C.F. – P. IVA Controparte_1 P.IVA_1
) in persona del Presidente in carica legale rappresentante pro-tempore, P.IVA_2 rappresentato e difeso dagli avv. ti Umberto Ferrato, Gilda Avena e Francesco Muscari
Tomaioli, giusta procura generale alle liti per atto del notar di Roma del Persona_1
22/03/2024, n. 37875 di repertorio ed elettivamente domiciliato, unitamente ai costituiti procuratori, in Catanzaro, Via Milano 18, presso l'ufficio legale dell' CP_1
appellato
Avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Tribunale di Castrovillari. Accertamento tecnico preventivo in materia di invalidità civile
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante: << … in totale riforma della impugnata sentenza:- accogliere la domanda introduttiva e, per l'effetto, nominare un consulente tecnico d'ufficio onde disporre l'accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa dell'istante, invalido con totale e permanente inabilità lavorativa al 100% per la pensione di inabilità ex art. 12 Legge n. 118/1971, a far data della domanda in via amministrativa, trovandosi nelle condizioni da queste stabilite, o, in subordine, invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa dal 74% al 99% per l'assegno mensile di assistenza ex art. 13 L. 118/1971, trovandosi nelle condizioni da questa stabilite, con fissazione della data dell'inizio delle operazioni… Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa da distrarsi in favore del sottoscritto difensore >>;
per l'appellato: <<… dichiarare inammissibile e/o rigettare il ricorso promosso da parte appellante, confermando, per l'effetto, la sentenza impugnata. Con vittoria di spese e salvo ogni altro diritto. >>
FATTO E DIRITTO
§ 1
In premessa si rappresenta che la presente decisione viene assunta a seguito di scambio di note ex art. 127 ter c.p.c.
§2
La vicenda processuale è così sintetizzata nella sentenza gravata:
<ndr: ai sensi dell'art. 445 bis cpc) depositato in data 10.5.2022 e ritualmente notificato parte ricorrente indicata in epigrafe esponeva: - che presentava domanda alla Commissione Invalidi Civili per il riconoscimento dell'assegno-pensione di invalidità civile;
- che veniva sottoposto a visita medica dalla Commissione e veniva riconosciuto invalido al 35%; - che avverso il predetto provvedimento presentava l'odierno ricorso per accertamento tecnico preventivo… al fine di accertare il requisito sanitario per il riconoscimento del beneficio richiesto, con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa, oltre interessi legali o rivalutazione monetaria, con vittoria di spese. CP_ Si costituiva in giudizio l' ed eccepiva la decadenza del diritto e l'improponibilità del ricorso per mancata presentazione della domanda in sede amministrativa, nel merito ne contestava la fondatezza, chiedendone il rigetto con la vittoria delle spese di lite in mancanza di dichiarazione sostitutiva ex art. 152 disp. att. c.p.c.>>
§3
Il Tribunale dichiara inammissibile il ricorso perché <Il diritto all'assegno è subordinato alla sussistenza del requisito dell'età compresa tra i 18 e i 65 anni, del requisito medico-sanitario consistente in una diminuzione della capacità lavorativa in misura pari o superiore al 74%, dello stato di incollocamento al lavoro e della titolarità di reddito inferiore alla soglia fissata dalla legge. Orbene nel caso di specie non insiste agli atti di causa l'iscrizione alle liste degli invalidi civili ai sensi della L. 68/1999. Alla luce di quanto esposto il ricorso deve essere dichiarato improponibile>>
§4
Con il proposto appello, lamenta: I) violazione dell'art. 112 cpc per avere il Parte_1
Tribunale omesso di pronunciarsi sulla istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti il riconoscimento della pensione di inabilità
Pag. 2 di 4 nonostante la sussistenza dei requisiti legittimanti l'azione; II) VIOLAZIONE ED ERRATA
APPLICAZIONE DI LEGGE IN RELAZIONE ALL'ART. 13 LEGGE N. 118/1971 E DELL'ART. 12-TER,
COMMA 1, D.L. 21 OTTOBRE 2021, N. 146, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 17
DICEMBRE 2021, N. 215, IN ORDINE ALLA RITENUTA NECESSITÀ DELLA SUSSISTENZA DEL
REQUISITO DELLO STATO DI INCOLLOCAMENTO AL LAVORO, essendo sufficiente quello della inattività lavorativa
CP_ Costituitosi in giudizio, l' ha formulato le conclusioni sopra riportate.
La Corte, acquisito il fascicolo di primo grado, a seguito del deposito delle note scritte, allo scadere del termine fissato con decreto del 2 ottobre 2025, ai sensi dell'art. 127 ter, comma secondo c.p.c., decide nei termini che seguono.
§5
Va dichiarata l'inammissibilità dell'appello.
Occorre premettere che <In materia di accertamento tecnico preventivo obbligatorio, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., il provvedimento di diniego (rigetto o inammissibilità) dell'istanza, emesso senza espletare la consulenza tecnica, non è ricorribile ex art. 111, comma 7, Cost., in quanto il provvedimento in questione non incide con effetto di giudicato sulla situazione giuridica soggettiva sostanziale - attesa la possibilità per l'interessato di proporre una nuova istanza, al sopravvenire di nuovi elementi di fatto o di diritto - ed è comunque idoneo a soddisfare la condizione di procedibilità di cui all'art. 445 bis, comma 2, c.p.c., sicché il ricorrente è legittimato a procedere secondo le forme ordinarie per l'accertamento del diritto>>
(cfr. Cass. Sez. L, Ordinanza n. 10753 del 04/04/2022); <<In materia di accertamento tecnico preventivo obbligatorio ex art. 445-bis c.p.c., non è ricorribile per cassazione ex art. 111 Cost.
l'ordinanza di inammissibilità del ricorso per difetto dei relativi presupposti, trattandosi di provvedimento che non incide con effetto di giudicato sulla situazione soggettiva sostanziale - attesa la possibilità per l'interessato di promuovere il giudizio di merito - ed è comunque idoneo
a soddisfare la condizione di procedibilità di cui al secondo comma del menzionato art. 445-bis, essendo il procedimento sommario già giunto a conclusione. (Fattispecie relativa a ricorso proposto ex art. 445-bis c.p.c. per l'accertamento del requisito sanitario per il godimento dell'indennità di accompagnamento, a seguito di revoca della prestazione, dichiarato inammissibile per la mancanza di preventiva nuova domanda amministrativa)>> (Cass.
Sez. L, Ordinanza n. 14684 del 31/05/2025).
In sostanza, il mancato espletamento della ctu cui è finalizzata l'azione ex art. 445 bis cpc non impedisce la proposizione del giudizio di merito, ché la condizione di improcedibilità prevista dall'art. cit. è rimossa con la semplice proposizione di ricorso per atp, a prescindere dal suo esito;
in altri termini, siccome la pronuncia sui requisiti diversi da quello sanitario non fa stato, la questione va affrontata nell'apposito giudizio di merito.
In virtù del contenuto della dichiarazione resa ai sensi dell'art. 152 bis cpc, allegata al ricorso in appello, il sig. può essere ammesso al beneficio dell'esenzione dal pagamento delle Pt_1 spese di lite ivi contemplato.
Pag. 3 di 4
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , con Parte_1 ricorso in data 24 settembre 2024, avverso la sentenza del Tribunale di Castrovillari, giudice del lavoro, n. 1633/2024, resa in data 13 settembre 2024, così provvede:
1. dichiara l'inammissibilità dell'appello;
2. compensa tra le parti le spese del grado di lite;
3. dà atto della sussistenza, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della L. 24 dicembre 2012, n. 228, dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione dallo stesso proposta, a norma del comma 1-bis del medesimo art. 13, salva la verifica del requisito soggettivo di esenzione.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio della Corte di appello, Sezione lavoro, 26 ottobre 2025
Il Consigliere estensore
Dr.ssa Barbara Fatale
Il Presidente
Dr.ssa Gabriella Portale
Pag. 4 di 4
In nome del Popolo Italiano
Corte D'Appello di Catanzaro
Sezione Lavoro Privato
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:
1. dott.ssa Gabriella Portale Presidente
2. dott.ssa Barbara Fatale Consigliere rel.
3. dott. Antonio Cestone Consigliere
ha pronunciato, con motivazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa in grado di appello iscritta al numero 1010 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024 e vertente
TRA
, C.F. rappresentato e difeso dall'avv. Santo Parte_1 C.F._1
Ricetta, giusta procura in calce al ricorso di primo grado, presso il cui indirizzo di p.e.c. è elettivamente domiciliato appellante
E
(C.F. – P. IVA Controparte_1 P.IVA_1
) in persona del Presidente in carica legale rappresentante pro-tempore, P.IVA_2 rappresentato e difeso dagli avv. ti Umberto Ferrato, Gilda Avena e Francesco Muscari
Tomaioli, giusta procura generale alle liti per atto del notar di Roma del Persona_1
22/03/2024, n. 37875 di repertorio ed elettivamente domiciliato, unitamente ai costituiti procuratori, in Catanzaro, Via Milano 18, presso l'ufficio legale dell' CP_1
appellato
Avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Tribunale di Castrovillari. Accertamento tecnico preventivo in materia di invalidità civile
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante: << … in totale riforma della impugnata sentenza:- accogliere la domanda introduttiva e, per l'effetto, nominare un consulente tecnico d'ufficio onde disporre l'accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa dell'istante, invalido con totale e permanente inabilità lavorativa al 100% per la pensione di inabilità ex art. 12 Legge n. 118/1971, a far data della domanda in via amministrativa, trovandosi nelle condizioni da queste stabilite, o, in subordine, invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa dal 74% al 99% per l'assegno mensile di assistenza ex art. 13 L. 118/1971, trovandosi nelle condizioni da questa stabilite, con fissazione della data dell'inizio delle operazioni… Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa da distrarsi in favore del sottoscritto difensore >>;
per l'appellato: <<… dichiarare inammissibile e/o rigettare il ricorso promosso da parte appellante, confermando, per l'effetto, la sentenza impugnata. Con vittoria di spese e salvo ogni altro diritto. >>
FATTO E DIRITTO
§ 1
In premessa si rappresenta che la presente decisione viene assunta a seguito di scambio di note ex art. 127 ter c.p.c.
§2
La vicenda processuale è così sintetizzata nella sentenza gravata:
<ndr: ai sensi dell'art. 445 bis cpc) depositato in data 10.5.2022 e ritualmente notificato parte ricorrente indicata in epigrafe esponeva: - che presentava domanda alla Commissione Invalidi Civili per il riconoscimento dell'assegno-pensione di invalidità civile;
- che veniva sottoposto a visita medica dalla Commissione e veniva riconosciuto invalido al 35%; - che avverso il predetto provvedimento presentava l'odierno ricorso per accertamento tecnico preventivo… al fine di accertare il requisito sanitario per il riconoscimento del beneficio richiesto, con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa, oltre interessi legali o rivalutazione monetaria, con vittoria di spese. CP_ Si costituiva in giudizio l' ed eccepiva la decadenza del diritto e l'improponibilità del ricorso per mancata presentazione della domanda in sede amministrativa, nel merito ne contestava la fondatezza, chiedendone il rigetto con la vittoria delle spese di lite in mancanza di dichiarazione sostitutiva ex art. 152 disp. att. c.p.c.>>
§3
Il Tribunale dichiara inammissibile il ricorso perché <Il diritto all'assegno è subordinato alla sussistenza del requisito dell'età compresa tra i 18 e i 65 anni, del requisito medico-sanitario consistente in una diminuzione della capacità lavorativa in misura pari o superiore al 74%, dello stato di incollocamento al lavoro e della titolarità di reddito inferiore alla soglia fissata dalla legge. Orbene nel caso di specie non insiste agli atti di causa l'iscrizione alle liste degli invalidi civili ai sensi della L. 68/1999. Alla luce di quanto esposto il ricorso deve essere dichiarato improponibile>>
§4
Con il proposto appello, lamenta: I) violazione dell'art. 112 cpc per avere il Parte_1
Tribunale omesso di pronunciarsi sulla istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti il riconoscimento della pensione di inabilità
Pag. 2 di 4 nonostante la sussistenza dei requisiti legittimanti l'azione; II) VIOLAZIONE ED ERRATA
APPLICAZIONE DI LEGGE IN RELAZIONE ALL'ART. 13 LEGGE N. 118/1971 E DELL'ART. 12-TER,
COMMA 1, D.L. 21 OTTOBRE 2021, N. 146, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 17
DICEMBRE 2021, N. 215, IN ORDINE ALLA RITENUTA NECESSITÀ DELLA SUSSISTENZA DEL
REQUISITO DELLO STATO DI INCOLLOCAMENTO AL LAVORO, essendo sufficiente quello della inattività lavorativa
CP_ Costituitosi in giudizio, l' ha formulato le conclusioni sopra riportate.
La Corte, acquisito il fascicolo di primo grado, a seguito del deposito delle note scritte, allo scadere del termine fissato con decreto del 2 ottobre 2025, ai sensi dell'art. 127 ter, comma secondo c.p.c., decide nei termini che seguono.
§5
Va dichiarata l'inammissibilità dell'appello.
Occorre premettere che <In materia di accertamento tecnico preventivo obbligatorio, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., il provvedimento di diniego (rigetto o inammissibilità) dell'istanza, emesso senza espletare la consulenza tecnica, non è ricorribile ex art. 111, comma 7, Cost., in quanto il provvedimento in questione non incide con effetto di giudicato sulla situazione giuridica soggettiva sostanziale - attesa la possibilità per l'interessato di proporre una nuova istanza, al sopravvenire di nuovi elementi di fatto o di diritto - ed è comunque idoneo a soddisfare la condizione di procedibilità di cui all'art. 445 bis, comma 2, c.p.c., sicché il ricorrente è legittimato a procedere secondo le forme ordinarie per l'accertamento del diritto>>
(cfr. Cass. Sez. L, Ordinanza n. 10753 del 04/04/2022); <<In materia di accertamento tecnico preventivo obbligatorio ex art. 445-bis c.p.c., non è ricorribile per cassazione ex art. 111 Cost.
l'ordinanza di inammissibilità del ricorso per difetto dei relativi presupposti, trattandosi di provvedimento che non incide con effetto di giudicato sulla situazione soggettiva sostanziale - attesa la possibilità per l'interessato di promuovere il giudizio di merito - ed è comunque idoneo
a soddisfare la condizione di procedibilità di cui al secondo comma del menzionato art. 445-bis, essendo il procedimento sommario già giunto a conclusione. (Fattispecie relativa a ricorso proposto ex art. 445-bis c.p.c. per l'accertamento del requisito sanitario per il godimento dell'indennità di accompagnamento, a seguito di revoca della prestazione, dichiarato inammissibile per la mancanza di preventiva nuova domanda amministrativa)>> (Cass.
Sez. L, Ordinanza n. 14684 del 31/05/2025).
In sostanza, il mancato espletamento della ctu cui è finalizzata l'azione ex art. 445 bis cpc non impedisce la proposizione del giudizio di merito, ché la condizione di improcedibilità prevista dall'art. cit. è rimossa con la semplice proposizione di ricorso per atp, a prescindere dal suo esito;
in altri termini, siccome la pronuncia sui requisiti diversi da quello sanitario non fa stato, la questione va affrontata nell'apposito giudizio di merito.
In virtù del contenuto della dichiarazione resa ai sensi dell'art. 152 bis cpc, allegata al ricorso in appello, il sig. può essere ammesso al beneficio dell'esenzione dal pagamento delle Pt_1 spese di lite ivi contemplato.
Pag. 3 di 4
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , con Parte_1 ricorso in data 24 settembre 2024, avverso la sentenza del Tribunale di Castrovillari, giudice del lavoro, n. 1633/2024, resa in data 13 settembre 2024, così provvede:
1. dichiara l'inammissibilità dell'appello;
2. compensa tra le parti le spese del grado di lite;
3. dà atto della sussistenza, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della L. 24 dicembre 2012, n. 228, dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione dallo stesso proposta, a norma del comma 1-bis del medesimo art. 13, salva la verifica del requisito soggettivo di esenzione.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio della Corte di appello, Sezione lavoro, 26 ottobre 2025
Il Consigliere estensore
Dr.ssa Barbara Fatale
Il Presidente
Dr.ssa Gabriella Portale
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