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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 03/06/2025, n. 1714 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1714 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6493/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOLA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Giudice,
preso atto dell'avvenuta comunicazione del decreto con il quale veniva assegnato alle parti termine, ex art. 127 ter c.p.c., per il deposito di note scritte;
rilevato che, nel termine assegnato, non sono state depositate note scritte ai fini della partecipazione all'udienza del 29/05/2025;
letto l'art. 348, 2° e 3° co., c.p.c.;
P.Q.M.
decide la causa pronunciando la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 6493/2024 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv.to Calabrese Antonio Parte_1
APPELLANTE
contro
Controparte_1
APPELLATA
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
L'appello va dichiarato improcedibile ai sensi dell'art. 348, 2° e 3° comma,
c.p.c.
Ed invero, l'appellante ritualmente costituitosi, non Parte_1
compariva alla prima udienza fissata per il 13/05/2025 e pertanto, in mancanza di comparizione anche dell'appellato, il Tribunale disponeva il rinvio ex art. 348, 2° comma, c.p.c. all'udienza del 29/05/2025, da trattarsi in via cartolare.
Nessuno compariva (in maniera figurata) neppure a tale udienza, nonostante la regolarità della comunicazione del rinvio all'appellante (unica parte costituita in giudizio). Per tale ragione, si ritiene che vada dichiarata l'improcedibilità
dell'appello ai sensi dell'art. 348 c.p.c.
In merito, occorre evidenziare che, a seguito della riforma introdotta con il d.lgs. 149/2022, il nuovo terzo comma dell'art. 348 c.p.c. dispone espressamente che “L'improcedibilità dell'appello è dichiarata con sentenza
[…]” e che, in linea generale, ogni declaratoria di improcedibilità o inammissibilità dell'appello, per il suo carattere definitivo e decisorio, deve contenere la pronunzia sulle spese di lite (v. Cass. Civ. 12636/2004); nel caso in esame, tuttavia, stante la contumacia dell'appellata, nulla va disposto in merito alle spese.
Occorre, infine, dare atto che ricorrono i presupposti, a norma all'art. 1 comma
17 della L. n. 228/2012, applicabile alle impugnazioni proposte a far data dal
1/1/2013, per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per l'impugnazione proposta.
P.Q.M.
2 Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sull'appello avverso la sentenza n. 2136/2024 resa dal Giudice di Pace di Nola,
così dispone:
- dichiara l'improcedibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 c.p.c.;
- nulla sulle spese di lite;
- dà atto della sussistenza, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del d.p.r.
n.115/2002 (TU Spese di Giustizia), dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il presente appello.
Nola, 03/06/2025
Il Giudice
(Dott.ssa Valeria Napolitano)
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOLA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Giudice,
preso atto dell'avvenuta comunicazione del decreto con il quale veniva assegnato alle parti termine, ex art. 127 ter c.p.c., per il deposito di note scritte;
rilevato che, nel termine assegnato, non sono state depositate note scritte ai fini della partecipazione all'udienza del 29/05/2025;
letto l'art. 348, 2° e 3° co., c.p.c.;
P.Q.M.
decide la causa pronunciando la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 6493/2024 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv.to Calabrese Antonio Parte_1
APPELLANTE
contro
Controparte_1
APPELLATA
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
L'appello va dichiarato improcedibile ai sensi dell'art. 348, 2° e 3° comma,
c.p.c.
Ed invero, l'appellante ritualmente costituitosi, non Parte_1
compariva alla prima udienza fissata per il 13/05/2025 e pertanto, in mancanza di comparizione anche dell'appellato, il Tribunale disponeva il rinvio ex art. 348, 2° comma, c.p.c. all'udienza del 29/05/2025, da trattarsi in via cartolare.
Nessuno compariva (in maniera figurata) neppure a tale udienza, nonostante la regolarità della comunicazione del rinvio all'appellante (unica parte costituita in giudizio). Per tale ragione, si ritiene che vada dichiarata l'improcedibilità
dell'appello ai sensi dell'art. 348 c.p.c.
In merito, occorre evidenziare che, a seguito della riforma introdotta con il d.lgs. 149/2022, il nuovo terzo comma dell'art. 348 c.p.c. dispone espressamente che “L'improcedibilità dell'appello è dichiarata con sentenza
[…]” e che, in linea generale, ogni declaratoria di improcedibilità o inammissibilità dell'appello, per il suo carattere definitivo e decisorio, deve contenere la pronunzia sulle spese di lite (v. Cass. Civ. 12636/2004); nel caso in esame, tuttavia, stante la contumacia dell'appellata, nulla va disposto in merito alle spese.
Occorre, infine, dare atto che ricorrono i presupposti, a norma all'art. 1 comma
17 della L. n. 228/2012, applicabile alle impugnazioni proposte a far data dal
1/1/2013, per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per l'impugnazione proposta.
P.Q.M.
2 Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sull'appello avverso la sentenza n. 2136/2024 resa dal Giudice di Pace di Nola,
così dispone:
- dichiara l'improcedibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 c.p.c.;
- nulla sulle spese di lite;
- dà atto della sussistenza, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del d.p.r.
n.115/2002 (TU Spese di Giustizia), dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il presente appello.
Nola, 03/06/2025
Il Giudice
(Dott.ssa Valeria Napolitano)
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