Ordinanza collegiale 4 giugno 2025
Sentenza 5 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. IV, sentenza 05/03/2026, n. 4174 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 4174 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04174/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00039/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 39 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Società Autostrade Valdostane S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Marco Annoni, Arturo Cancrini, CE Marone, Luca Raffaello Perfetti, CE Vagnucci, Leonardo Frattesi, con domicilio eletto presso lo studio Arturo Cancrini in Roma, piazza San Bernardo n. 101;
contro
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
dell’illegittimità del silenzio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministero dell’Economica e delle Finanze relativo al procedimento per l’aggiornamento del piano economico finanziario della concessione autostradale della Tratta A5 Quincinetto-Aosta e Raccordo A5 – S.S. n. 27 del Gran San Bernardo per il quinquennio regolatorio 2019 – 2023 e per il quinquennio regolatorio 2024 – 2028;
per la condanna:
del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ad adottare, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, entro e non oltre 30 giorni ex art. 117, comma 2, c.p.a. il provvedimento di conclusione del procedimento di aggiornamento del piano economico finanziario della concessione autostradale della Tratta A5 Quincinetto-Aosta e Raccordo A5 – S.S. n. 27 del Gran San Bernardo per il quinquennio regolatorio 2019 – 2023 e per il quinquennio regolatorio 2024 – 2028;
con contestuale nomina
del commissario ad acta ex art. 117, comma 3, cpa per l’adozione del provvedimento conclusivo del procedimento di cui sopra per il caso in cui lo stesso non venisse adottato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, nel termine assegnato.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dalla Società Autostrade Valdostane S.p.A.il 12\5\2025:
per l’annullamento
(i) del provvedimento prot. 5478 in data 24 febbraio 2025 a firma del Direttore Generale della Direzione generale per le autostrade e la vigilanza sui contratti concessori autostradali presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti recante “rigetto delle proposte di aggiornamento del PEF presentate” dalla Società Autostrade Valdostane S.p.A. per l’aggiornamento del piano economico finanziario di Concessione relativo ai periodi regolatori 2019 – 2023 e 2024 – 2028;
(ii) di ogni ulteriore atto a questo annesso, connesso, presupposto e/o consequenziale
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 febbraio 2026 il dott. IU SO;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Rilevato che con atto depositato in data 27 giugno 2025, la società ricorrente ha rinunciato al ricorso e ai successivi motivi aggiunti, notificando il relativo atto di rinuncia alle amministrazioni resistenti;
Osservato che detta rinuncia al ricorso è stata formalizzata nel rispetto della previsione del comma 3 dell’art. 84 c.p.a., in quanto notificata almeno dieci giorni prima della presente udienza;
Considerato, dunque, che al Collegio non resta che dar atto dell’elisione dell’interesse alla definizione del merito del presente giudizio e dichiararlo estinto per rinuncia, con compensazione delle spese legali, ricorrendone giusti motivi.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso introduttivo e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, dà atto della rinuncia e, per l’effetto, dichiara estinto il giudizio.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
CE ME, Presidente
IU SO, Primo Referendario, Estensore
Giulia La Malfa, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IU SO | CE ME |
IL SEGRETARIO