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Sentenza 20 febbraio 2026
Sentenza 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. II, sentenza 20/02/2026, n. 1204 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 1204 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1204/2026
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 2, riunita in udienza il
09/02/2026 alle ore 16:00 in composizione monocratica:
ZZ EP, Giudice monocratico in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6037/2025 depositato il 29/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Camera Di Commercio Reggio Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420220032844105001 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 540/2026 depositato il
16/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto ritualmente notificato alla controparte e depositato il 29.10.2025, Ricorrente_1 proponeva ricorso avverso la cartella di pagamento descritta in epigrafe emessa da Agenzia Entrate Riscossione, notificata in data 1.7.2025, riguardante diritti camerali per l'anno 2018, per un valore di causa di €. 232,23.
Parte ricorrente eccepiva la prescrizione del debito, deducendo quanto segue:” Il credito portato dalla cartella impugnata, come indicato in premessa, trae origine dal diritto annuale camerale dovuto per l'anno 2018 dalla società Società_1 SaS. Trattandosi di obbligazione di carattere periodico, trova applicazione l'art. 2948, n. 4, c.c., che prevede la prescrizione quinquennale, come da granitica giurisprudenza di legittimità sul tema
(Cass., 21 luglio 2022, n. 22897; Cass., SS.UU., 17 novembre 2016, n. 23397). Ne discende che l'Amministrazione avrebbe dovuto e potuto esercitare la propria pretesa entro il 30 giugno 2023”.
L'Agenzia Entrate Riscossione si costituiva, riconoscendo la fondatezza delle ragioni del ricorrente e chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere , con compensazione delle spese di lite.
Si costituiva la Camera di Commercio di Reggio Calabria, che chiedeva il rigetto del ricorso, asserendo che il termine di prescrizione avrebbe durata decennale e non quinquennale.
All'odierna udienza, celebrata come da verbale, la causa veniva mandata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Non può essere accolta la tesi secondo la quale il debito in questione sarebbe soggetto a prescrizione decennale. Sul punto è consolidata la giurisprudenza di legittimità. (cfr., per tutte, Cassazione, sentenza n.
22897 del 21.7.2022:”…il diritto camerale è, dunque assimilabile a quei tributi aventi cadenza periodica, ogni anno o in termini più brevi configurandosi alla stregua di un'obbligazione periodica o di durata, per la quale trova applicazione l'art. 2948 n. 4 c.c., il quale prevede la prescrizione quinquennale”).
Pertanto, dal momento che nella specie il pagamento dei diritti camerali avrebbe dovuto essere effettuato entro il 30.6.2018, il termine di prescrizione sarebbe ordinariamente spirato in data 30.6.2023. Detto termine risulta essere stato prorogato di 542 giorni in forza della sospensione disposta dall'art. 68 del DL n. 18/2020 in materia di emergenza sanitaria da Covid-19, pertanto la scadenza , nel caso di specie, risulta essere quella del 23.12.2024. Poiché l'atto impugnato fu notificato il 1.7.2025, il debito in esame risulta estinto per prescrizione.
Agenzia delle Entrate Riscossione, pur riconoscendo la fondatezza del ricorso, non ha provato di avere posto nel nulla il provvedimento impugnato, che dunque deve essere annullato in questa sede. Pertanto non può essere accolta la richiesta della medesima parte resistente tendente ad ottenere declaratoria di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
Coerentemente con le superiori argomentazioni, il ricorso deve essere accolto e l'atto impugnato deve essere annullato.
Le spese devono essere compensate fra le parti.
P.Q.M.
Pronunciando sul ricorso proposto da Ricorrente_1 avverso la cartella di pagamento descritta in epigrafe emessa da Agenzia Entrate Riscossione, accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato. Spese compensate.
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 2, riunita in udienza il
09/02/2026 alle ore 16:00 in composizione monocratica:
ZZ EP, Giudice monocratico in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6037/2025 depositato il 29/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Camera Di Commercio Reggio Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420220032844105001 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 540/2026 depositato il
16/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto ritualmente notificato alla controparte e depositato il 29.10.2025, Ricorrente_1 proponeva ricorso avverso la cartella di pagamento descritta in epigrafe emessa da Agenzia Entrate Riscossione, notificata in data 1.7.2025, riguardante diritti camerali per l'anno 2018, per un valore di causa di €. 232,23.
Parte ricorrente eccepiva la prescrizione del debito, deducendo quanto segue:” Il credito portato dalla cartella impugnata, come indicato in premessa, trae origine dal diritto annuale camerale dovuto per l'anno 2018 dalla società Società_1 SaS. Trattandosi di obbligazione di carattere periodico, trova applicazione l'art. 2948, n. 4, c.c., che prevede la prescrizione quinquennale, come da granitica giurisprudenza di legittimità sul tema
(Cass., 21 luglio 2022, n. 22897; Cass., SS.UU., 17 novembre 2016, n. 23397). Ne discende che l'Amministrazione avrebbe dovuto e potuto esercitare la propria pretesa entro il 30 giugno 2023”.
L'Agenzia Entrate Riscossione si costituiva, riconoscendo la fondatezza delle ragioni del ricorrente e chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere , con compensazione delle spese di lite.
Si costituiva la Camera di Commercio di Reggio Calabria, che chiedeva il rigetto del ricorso, asserendo che il termine di prescrizione avrebbe durata decennale e non quinquennale.
All'odierna udienza, celebrata come da verbale, la causa veniva mandata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Non può essere accolta la tesi secondo la quale il debito in questione sarebbe soggetto a prescrizione decennale. Sul punto è consolidata la giurisprudenza di legittimità. (cfr., per tutte, Cassazione, sentenza n.
22897 del 21.7.2022:”…il diritto camerale è, dunque assimilabile a quei tributi aventi cadenza periodica, ogni anno o in termini più brevi configurandosi alla stregua di un'obbligazione periodica o di durata, per la quale trova applicazione l'art. 2948 n. 4 c.c., il quale prevede la prescrizione quinquennale”).
Pertanto, dal momento che nella specie il pagamento dei diritti camerali avrebbe dovuto essere effettuato entro il 30.6.2018, il termine di prescrizione sarebbe ordinariamente spirato in data 30.6.2023. Detto termine risulta essere stato prorogato di 542 giorni in forza della sospensione disposta dall'art. 68 del DL n. 18/2020 in materia di emergenza sanitaria da Covid-19, pertanto la scadenza , nel caso di specie, risulta essere quella del 23.12.2024. Poiché l'atto impugnato fu notificato il 1.7.2025, il debito in esame risulta estinto per prescrizione.
Agenzia delle Entrate Riscossione, pur riconoscendo la fondatezza del ricorso, non ha provato di avere posto nel nulla il provvedimento impugnato, che dunque deve essere annullato in questa sede. Pertanto non può essere accolta la richiesta della medesima parte resistente tendente ad ottenere declaratoria di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
Coerentemente con le superiori argomentazioni, il ricorso deve essere accolto e l'atto impugnato deve essere annullato.
Le spese devono essere compensate fra le parti.
P.Q.M.
Pronunciando sul ricorso proposto da Ricorrente_1 avverso la cartella di pagamento descritta in epigrafe emessa da Agenzia Entrate Riscossione, accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato. Spese compensate.