Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. II, sentenza 20/02/2026, n. 1204
CGT1
Sentenza 20 febbraio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Accolto
    Prescrizione del debito

    La Corte ha ritenuto fondata la tesi della prescrizione quinquennale, assimilando il diritto camerale a un'obbligazione periodica. Ha considerato la scadenza originaria del pagamento entro il 30.6.2018, la proroga di 542 giorni dovuta alla sospensione per emergenza Covid-19 (DL n. 18/2020), fissando la scadenza effettiva al 23.12.2024. Poiché la cartella è stata notificata il 1.7.2025, il debito è estinto per prescrizione. La Corte ha altresì annullato l'atto impugnato, non potendo accogliere la richiesta di cessazione della materia del contendere dell'agente della riscossione in assenza di prova dell'avvenuto annullamento del provvedimento.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. II, sentenza 20/02/2026, n. 1204
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria
    Numero : 1204
    Data del deposito : 20 febbraio 2026

    Testo completo