CASS
Sentenza 16 gennaio 2023
Sentenza 16 gennaio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 16/01/2023, n. 1011 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1011 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 19413/2018 R.G. proposto da: SANEM 2000 SRL IN LIQUIDAZIONE (già SANEM 2000 SRL), in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliato in Roma Via Archimede, 120, presso lo studio dell’avvocato VIPSANIA ANDREICICH che la rappresenta e difende -ricorrente- Contro AGENZIA DELLE ENTRATE, persona del Direttore, elettivamente domiciliato in Roma Via Dei Portoghesi 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che la rappresenta e difende -Controricorrente ricorrente incidentale- avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG.del LAZIO n. 7862/2017 depositata il 20/12/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 01/12/2022 dal Consigliere RITA RUSSO. Udito il PROCURATORE GENERALE che conclude per l’accoglimento del ricorso. Civile Sent. Sez. 5 Num. 1011 Anno 2023 Presidente: CHINDEMI DOMENICO Relatore: RUSSO RITA ELVIRA ANNA Data pubblicazione: 16/01/2023 2 di 9 FATTI DI CAUSA La società ha proposto ricorso avverso l’avviso di accertamento riguardante il classamento, ai sensi dell’art. 1 comma 335 della legge n. 311/2004, degli immobili di sua proprietà siti in Roma, nel quartiere Trieste- Salaria. Il ricorso è stato respinto in primo grado. La società ha proposto appello e la Commissione regionale del Lazio dopo avere ritenuto gli avvisi adeguatamente motivati, ha affermato che il passaggio dalla classe 2 alla classe 6 per uno degli immobili (al foglio 576 part. 463 sub. 512) appare “davvero eccessivo” e quindi ha disposto che l'Agenzia per determini la rendita catastale in senso più coerente. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la società affidandosi a sette motivi. Si è costituita l’Agenzia della entrate resistendo e proponendo ricorso incidentale. Il Procuratore generale ha concluso per l’accoglimento del primo motivo di ricorso, con assorbimento degli altri. La causa è stata trattata alla udienza pubblica del 1 dicembre 2022, in camera di consiglio, in base alla disciplina (successivamente prorogata) dettata dal sopravvenuto art. 23, comma 8-bis, del decreto-legge n. 137 del 2020, inserito dalla legge di conversione n. 176 del 2020, senza l’intervento in presenza fisica del Procuratore Generale e dei difensori delle parti, non avendo nessuno degli interessati fatto richiesta di discussione orale. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.- Con il primo motivo del ricorso si lamenta ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c. la violazione e falsa applicazione dell'articolo 1 comma 335 della legge n. 311 del 2004. La ricorrente deduce che il giudice d’appello ha errato a ritenere l’avviso adeguatamente motivato in ragione della indicazione dello scostamento tra il valore di mercato 3 di 9 e il valore catastale superiore al 35%, in relazione alla rivalutazione della microzona (Trieste –Salario). Di contro, osserva la ricorrente, l’avviso di accertamento contiene solo delle generiche formule di stile, non individualizzanti, trattandosi di una sorta di revisione automatica sorretta da frasi generiche e standardizzate prive di riferimenti specifici ai singoli immobili oggetto di revisione. 2.- Con il secondo motivo del ricorso si lamenta ai sensi dell’art. 360 n. 5 c.p.c. l’omesso esame di fatto decisivo vale a dire delle effettive caratteristiche degli immobili in questione, come comprovate da perizia tecnica e documenti in atti;
con il terzo motivo del ricorso si lamenta ai sensi dell’art 360 n. 3 c.p.c. la violazione e falsa applicazione del DPR n. 1142 del 1949 in relazione all’obbligo di classificare gli immobili tenendo conto della “unità tipo”; con il quarto motivo si lamenta ai sensi dell’art 360 n.4 c.p.c. la nullità della sentenza per violazione dell'art. 118 disp. att. e dell’art 111 Cost. nonché dell’art 6 Cedu per motivazione apparente, in quanto il giudice d’appello non ha esplicitato le ragioni per le quali ha ritenuto applicabile la classe catastale 4; con il quinto motivo del ricorso si lamenta ai sensi dell’art 360 n. 4 c.p.c. la nullità della sentenza per violazione dell'art. 1 comma 2 del D.lgs. n. 546 del 1992 e dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronunzia su alcuni motivi d’appello e sulle istanze istruttorie della società; con il sesto motivo del ricorso si lamenta ai sensi dell’art.360 n. 3 c.p.c. la violazione dell'art. 1 comma 335 della legge n. 311 del 2004 per mancanza dei presupposti applicativi della norma nella fattispecie;
con il settimo motivo di ricorso si lamenta ai sensi dell’art 360 n.
3. c.p.c. la violazione dell'art. 9 del DPR 138 del 1998, non avendo l’Agenzia rispettato la procedura del classamento. 4 di 9 3.- Con il motivo di ricorso incidentale, l’Agenzia delle entrate lamenta ai sensi dell’art 360 n. 4 c.p.c. la violazione dell’art. 36 del D.lgs. n. 546 del 1992 poiché il giudice d’appello, sulla base di un giudizio meramente equitativo, ha ritenuto che per uno degli immobili la variazione del classamento fosse “eccessiva” senza esplicitarne la ragione. 4.- Il primo motivo del ricorso principale è fondato. Il giudice d’appello cade in errore laddove ha ritenuto che, trattandosi di accatastamento ex art 1, comma 335 cit., fossero agevolmente superabili le contestazioni della parte sul difetto di motivazione e che gli avvisi fossero stati sufficientemente motivati perché contengono il riferimento allo scostamento superiore al 35% del rapporto tra valore di mercato e valore catastale nella microzona e con il richiamo alla posizione dell'unità immobiliare, all'interno della zona censuaria e della microzona. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, consolidatasi nel tempo, il classamento per microzone sensi dell'art. 1, comma 335, impone un onere di specifica motivazione ben più incisivo di questi generici riferimenti non individualizzanti, ma adattabili a una molteplicità di immobili presenti nella microzona (Cass. n. 30658/2019; Cass. n. 14931/2020; Cass. n. 1543/2020; Cass. 26218/20201). Quando si tratta di un mutamento di rendita inquadrabile nella revisione del classamento delle unità immobiliari private site in microzone comunali ai sensi del citato comma 335, infatti, la ragione giustificativa non è la mera evoluzione del mercato immobiliare, nè la mera richiesta del Comune, bensì l'accertamento di una modifica nel valore degli immobili presenti nella microzona, attraverso le procedure previste dal successivo comma 339 ed elaborate con la 5 di 9 determina direttoriale del 16 febbraio 2005 (G.U. n. 40 del 18 febbraio 2005), cui sono allegate linee guida definite con il concorso delle autonomie locali. Ciò che rileva, ai fini che qui interessano, è il maggior incremento del valore medio di mercato di quella zona rispetto all’incremento del valore medio di mercato degli immobili nell’intero territorio comunale. Per effettuare tale valutazione comparativa degli incrementi di valore, la norma utilizza come termine di partenza il valore della rendita catastale, sulla base dell’implicito presupposto che essa sia stata determinata a suo tempo, per tutti gli immobili, in misura equivalente al rispettivo valore di mercato o comunque ad una pari quota di esso. In tal modo, la revisione di cui al comma 335 è funzionale alla presa in considerazione, a fini di perequazione e riallineamento, degli incrementi di valore di mercato interessanti l’intera microzona – e quindi, indirettamente, le unità immobiliari in essa comprese - e non anche a correggere eventuali errori di valutazione in sede di determinazione originaria della rendita catastale relativa alla singola unità immobiliare e neppure ad aggiornare il classamento di esse in dipendenza di migliorie edilizie ad esse apportate. Ne consegue che se l’amministrazione intende procedere alla revisione del classamento ai sensi dell’articolo 1, comma 335, dovrà seguire un iter scomponibile, sul piano funzionale, in due fasi. Nella prima l'amministrazione – su cui grava sempre l’onere di dedurre e provare la causa petendi giustificativa dell'accertamento - ha l’onere di accertare, e preliminarmente, di specificare in modo chiaro, preciso e analitico, e quindi di provare i presupposti di fatto che legittimano nel caso di specie la c.d. riclassificazione di massa. Nella 6 di 9 seconda fase l’amministrazione ha l’onere di dedurre e provare i parametri, i fattori determinativi ed i criteri per l’applicazione della riclassificazione alla singola unità immobiliare ( Cass.31592/2019). La Corte costituzionale, con la sentenza n. 249 del 2017, nel respingere la eccezione di legittimità costituzionale avverso il peculiare strumento introdotto dal comma 335 del articolo 1 della legge 311 del 2004, afferma che l’obbligo della motivazione in considerazione del carattere "diffuso" dell'operazione, deve essere assolto in maniera rigorosa in modo tale da porre il contribuente in condizione di conoscere le concrete ragioni che giustificano il provvedimento. In particolare la Consulta ha osservato che «È bene ricordare, peraltro, che la natura e le modalità dell’operazione enfatizzano l’obbligo di motivazione in merito agli elementi che hanno, in concreto, interessato una determinata microzona, così incidendo sul diverso classamento della singola unità immobiliare;
obbligo che, proprio in considerazione del carattere “diffuso” dell’operazione, deve essere assolto in maniera rigorosa in modo tale da porre il contribuente in condizione di conoscere le concrete ragioni che giustificano il provvedimento». Di conseguenza, non può ritenersi congruamente motivato il provvedimento di riclassamento che faccia esclusivamente riferimento in termini sintetici, e quindi generici, al rapporto tra il valore di mercato ed il valore catastale nella microzona considerata rispetto all'analogo rapporto sussistente nell'insieme delle microzone comunali, e al relativo scostamento ed ai provvedimenti amministrativi a fondamento del riclassamento, senza specificare le fonti, i modi e i criteri con cui questi dati sono stati ricavati ed elaborati. Viceversa, l’atto deve contenere l’indicazione: a)degli 7 di 9 elementi che hanno in concreto interessato una determinata microzona;
b) di come essi incidano sul diverso classamento della singola unità immobiliare. Inoltre è importante che sia specificata la data alla quale fa riferimento la rilevazione della media dei valori medi catastali e la data della rilevazione della media dei valori di mercato. Senza una piena coincidenza delle date di rilevazione, le comparazioni tra zona e zona ipotizzate dalla norma perdono di significato e non dimostrano la capacità contributiva all’attualità. Sussiste quindi la necessità che nell’avviso di accertamento l’obbligo motivazionale sia assolto in modo rigoroso, con la precisazione delle ragioni che hanno indotto l’Amministrazione a modificare d’ufficio il classamento originario e non già facendo richiamo agli astratti presupposti normativi che hanno giustificato l’avvio della procedura (Cass. 16368/2018; Cass. n. 361/2019). L’amministrazione comunale è tenuta ad indicare in modo dettagliato quali siano stati gli interventi e le trasformazioni urbane che hanno portato l’area alla riqualificazione non essendo sufficiente far richiamo ad espressioni di stile del tutto avulse dalla situazione concreta (cfr. Cass. n. 3156/2015). 5.- In definitiva, il contribuente, assoggettato all’iniziativa dell’ente, rivolta a modificare un quadro già stabilizzato di definizione della capacità contributiva, deve essere posto in condizione di poter compiutamente controllare e se del caso contestare - sul piano giuridico oltre che sul piano fattuale - la sussistenza dei presupposti per l’applicazione della revisione del classamento di cui al comma 335 dell’art. 1 della legge n. 311/2004. Ciò comporta un obbligo di motivazione che non può ritenersi assolto quando il provvedimento 8 di 9 è motivato solo con riferimento al rapporto tra il valore di mercato ed il valore catastale nella microzona considerata rispetto all'analogo rapporto sussistente nell'insieme delle microzone comunali, e al relativo scostamento. Deve di contro porsi attenzione a fattori individualizzanti e segnatamente devono essere considerate, insieme al fattore posizionale, le caratteristiche edilizie del fabbricato di cui all'art. 8, comma 7, d.P.R. n. 138 del 1998, assumendo pertanto specifica rilevanza in sede di motivazione dell'atto, nella quale, una volta giustificato il presupposto della revisione, fondato sul valore medio di mercato dell'intera microzona, vanno spiegate le ragioni in forza delle quali si è prodotta una ricaduta (ed in quali termini di classamento e di rendita catastale) sulla specifica unità immobiliare oggetto di riclassamento. Questa Corte ha pertanto affermato che il nuovo classamento adottato ai sensi dell'art. 1, comma 335, della l. n. 311 del 2004, soddisfa l'obbligo di motivazione se, oltre a contenere il riferimento ai parametri di legge generali, quali il significativo scostamento del rapporto tra il valore di mercato ed il valore catastale rispetto all'analogo rapporto sussistente nell'insieme delle microzone comunali, ed ai provvedimenti amministrativi su cui si fonda, consente al contribuente di evincere gli elementi, che non possono prescindere da quelli indicati dall'art. 8 del d.P.R. n. 138 del 1998 (quali la qualità urbana del contesto nel quale l'immobile è inserito, la qualità ambientale della zona di mercato in cui l'unità è situata, le caratteristiche edilizie del fabbricato e della singola unità immobiliare), che, in concreto, hanno inciso sul diverso classamento, ponendolo in condizione di conoscere "ex ante" le ragioni specifiche 9 di 9 che giustificano il singolo provvedimento di cui è destinatario, seppure inserito in una operazione di riclassificazione a carattere diffuso (Cass. n. 25201 del 24/08/2022; Cass. n. 31112 del 28/11/2019; Cass. n. 19810 del 23/07/2019) 6.- A questi principi non si è attenuto il giudice d’appello nel valutare la adeguatezza della motivazione dell’avviso di accertamento. Ne consegue, in accoglimento del primo motivo del ricorso, assorbiti gli altri e assorbito anche il ricorso incidentale, la cassazione della sentenza impugnata e non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, può decidersi il merito, accogliendo l'originario ricorso della contribuente. Quanto alle spese di giudizio, la contribuente è vittoriosa, ma il progressivo consolidamento della giurisprudenza in materia giustifica la integrale compensazione delle spese dei gradi di merito e del grado di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo del ricorso assorbiti gli altri, ed assorbito anche il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito, accoglie l’originario ricorso dei contribuenti. Compensa le spese dell’intero procedimento. Così deciso in Roma, il 01/12/2022.
con il terzo motivo del ricorso si lamenta ai sensi dell’art 360 n. 3 c.p.c. la violazione e falsa applicazione del DPR n. 1142 del 1949 in relazione all’obbligo di classificare gli immobili tenendo conto della “unità tipo”; con il quarto motivo si lamenta ai sensi dell’art 360 n.4 c.p.c. la nullità della sentenza per violazione dell'art. 118 disp. att. e dell’art 111 Cost. nonché dell’art 6 Cedu per motivazione apparente, in quanto il giudice d’appello non ha esplicitato le ragioni per le quali ha ritenuto applicabile la classe catastale 4; con il quinto motivo del ricorso si lamenta ai sensi dell’art 360 n. 4 c.p.c. la nullità della sentenza per violazione dell'art. 1 comma 2 del D.lgs. n. 546 del 1992 e dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronunzia su alcuni motivi d’appello e sulle istanze istruttorie della società; con il sesto motivo del ricorso si lamenta ai sensi dell’art.360 n. 3 c.p.c. la violazione dell'art. 1 comma 335 della legge n. 311 del 2004 per mancanza dei presupposti applicativi della norma nella fattispecie;
con il settimo motivo di ricorso si lamenta ai sensi dell’art 360 n.
3. c.p.c. la violazione dell'art. 9 del DPR 138 del 1998, non avendo l’Agenzia rispettato la procedura del classamento. 4 di 9 3.- Con il motivo di ricorso incidentale, l’Agenzia delle entrate lamenta ai sensi dell’art 360 n. 4 c.p.c. la violazione dell’art. 36 del D.lgs. n. 546 del 1992 poiché il giudice d’appello, sulla base di un giudizio meramente equitativo, ha ritenuto che per uno degli immobili la variazione del classamento fosse “eccessiva” senza esplicitarne la ragione. 4.- Il primo motivo del ricorso principale è fondato. Il giudice d’appello cade in errore laddove ha ritenuto che, trattandosi di accatastamento ex art 1, comma 335 cit., fossero agevolmente superabili le contestazioni della parte sul difetto di motivazione e che gli avvisi fossero stati sufficientemente motivati perché contengono il riferimento allo scostamento superiore al 35% del rapporto tra valore di mercato e valore catastale nella microzona e con il richiamo alla posizione dell'unità immobiliare, all'interno della zona censuaria e della microzona. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, consolidatasi nel tempo, il classamento per microzone sensi dell'art. 1, comma 335, impone un onere di specifica motivazione ben più incisivo di questi generici riferimenti non individualizzanti, ma adattabili a una molteplicità di immobili presenti nella microzona (Cass. n. 30658/2019; Cass. n. 14931/2020; Cass. n. 1543/2020; Cass. 26218/20201). Quando si tratta di un mutamento di rendita inquadrabile nella revisione del classamento delle unità immobiliari private site in microzone comunali ai sensi del citato comma 335, infatti, la ragione giustificativa non è la mera evoluzione del mercato immobiliare, nè la mera richiesta del Comune, bensì l'accertamento di una modifica nel valore degli immobili presenti nella microzona, attraverso le procedure previste dal successivo comma 339 ed elaborate con la 5 di 9 determina direttoriale del 16 febbraio 2005 (G.U. n. 40 del 18 febbraio 2005), cui sono allegate linee guida definite con il concorso delle autonomie locali. Ciò che rileva, ai fini che qui interessano, è il maggior incremento del valore medio di mercato di quella zona rispetto all’incremento del valore medio di mercato degli immobili nell’intero territorio comunale. Per effettuare tale valutazione comparativa degli incrementi di valore, la norma utilizza come termine di partenza il valore della rendita catastale, sulla base dell’implicito presupposto che essa sia stata determinata a suo tempo, per tutti gli immobili, in misura equivalente al rispettivo valore di mercato o comunque ad una pari quota di esso. In tal modo, la revisione di cui al comma 335 è funzionale alla presa in considerazione, a fini di perequazione e riallineamento, degli incrementi di valore di mercato interessanti l’intera microzona – e quindi, indirettamente, le unità immobiliari in essa comprese - e non anche a correggere eventuali errori di valutazione in sede di determinazione originaria della rendita catastale relativa alla singola unità immobiliare e neppure ad aggiornare il classamento di esse in dipendenza di migliorie edilizie ad esse apportate. Ne consegue che se l’amministrazione intende procedere alla revisione del classamento ai sensi dell’articolo 1, comma 335, dovrà seguire un iter scomponibile, sul piano funzionale, in due fasi. Nella prima l'amministrazione – su cui grava sempre l’onere di dedurre e provare la causa petendi giustificativa dell'accertamento - ha l’onere di accertare, e preliminarmente, di specificare in modo chiaro, preciso e analitico, e quindi di provare i presupposti di fatto che legittimano nel caso di specie la c.d. riclassificazione di massa. Nella 6 di 9 seconda fase l’amministrazione ha l’onere di dedurre e provare i parametri, i fattori determinativi ed i criteri per l’applicazione della riclassificazione alla singola unità immobiliare ( Cass.31592/2019). La Corte costituzionale, con la sentenza n. 249 del 2017, nel respingere la eccezione di legittimità costituzionale avverso il peculiare strumento introdotto dal comma 335 del articolo 1 della legge 311 del 2004, afferma che l’obbligo della motivazione in considerazione del carattere "diffuso" dell'operazione, deve essere assolto in maniera rigorosa in modo tale da porre il contribuente in condizione di conoscere le concrete ragioni che giustificano il provvedimento. In particolare la Consulta ha osservato che «È bene ricordare, peraltro, che la natura e le modalità dell’operazione enfatizzano l’obbligo di motivazione in merito agli elementi che hanno, in concreto, interessato una determinata microzona, così incidendo sul diverso classamento della singola unità immobiliare;
obbligo che, proprio in considerazione del carattere “diffuso” dell’operazione, deve essere assolto in maniera rigorosa in modo tale da porre il contribuente in condizione di conoscere le concrete ragioni che giustificano il provvedimento». Di conseguenza, non può ritenersi congruamente motivato il provvedimento di riclassamento che faccia esclusivamente riferimento in termini sintetici, e quindi generici, al rapporto tra il valore di mercato ed il valore catastale nella microzona considerata rispetto all'analogo rapporto sussistente nell'insieme delle microzone comunali, e al relativo scostamento ed ai provvedimenti amministrativi a fondamento del riclassamento, senza specificare le fonti, i modi e i criteri con cui questi dati sono stati ricavati ed elaborati. Viceversa, l’atto deve contenere l’indicazione: a)degli 7 di 9 elementi che hanno in concreto interessato una determinata microzona;
b) di come essi incidano sul diverso classamento della singola unità immobiliare. Inoltre è importante che sia specificata la data alla quale fa riferimento la rilevazione della media dei valori medi catastali e la data della rilevazione della media dei valori di mercato. Senza una piena coincidenza delle date di rilevazione, le comparazioni tra zona e zona ipotizzate dalla norma perdono di significato e non dimostrano la capacità contributiva all’attualità. Sussiste quindi la necessità che nell’avviso di accertamento l’obbligo motivazionale sia assolto in modo rigoroso, con la precisazione delle ragioni che hanno indotto l’Amministrazione a modificare d’ufficio il classamento originario e non già facendo richiamo agli astratti presupposti normativi che hanno giustificato l’avvio della procedura (Cass. 16368/2018; Cass. n. 361/2019). L’amministrazione comunale è tenuta ad indicare in modo dettagliato quali siano stati gli interventi e le trasformazioni urbane che hanno portato l’area alla riqualificazione non essendo sufficiente far richiamo ad espressioni di stile del tutto avulse dalla situazione concreta (cfr. Cass. n. 3156/2015). 5.- In definitiva, il contribuente, assoggettato all’iniziativa dell’ente, rivolta a modificare un quadro già stabilizzato di definizione della capacità contributiva, deve essere posto in condizione di poter compiutamente controllare e se del caso contestare - sul piano giuridico oltre che sul piano fattuale - la sussistenza dei presupposti per l’applicazione della revisione del classamento di cui al comma 335 dell’art. 1 della legge n. 311/2004. Ciò comporta un obbligo di motivazione che non può ritenersi assolto quando il provvedimento 8 di 9 è motivato solo con riferimento al rapporto tra il valore di mercato ed il valore catastale nella microzona considerata rispetto all'analogo rapporto sussistente nell'insieme delle microzone comunali, e al relativo scostamento. Deve di contro porsi attenzione a fattori individualizzanti e segnatamente devono essere considerate, insieme al fattore posizionale, le caratteristiche edilizie del fabbricato di cui all'art. 8, comma 7, d.P.R. n. 138 del 1998, assumendo pertanto specifica rilevanza in sede di motivazione dell'atto, nella quale, una volta giustificato il presupposto della revisione, fondato sul valore medio di mercato dell'intera microzona, vanno spiegate le ragioni in forza delle quali si è prodotta una ricaduta (ed in quali termini di classamento e di rendita catastale) sulla specifica unità immobiliare oggetto di riclassamento. Questa Corte ha pertanto affermato che il nuovo classamento adottato ai sensi dell'art. 1, comma 335, della l. n. 311 del 2004, soddisfa l'obbligo di motivazione se, oltre a contenere il riferimento ai parametri di legge generali, quali il significativo scostamento del rapporto tra il valore di mercato ed il valore catastale rispetto all'analogo rapporto sussistente nell'insieme delle microzone comunali, ed ai provvedimenti amministrativi su cui si fonda, consente al contribuente di evincere gli elementi, che non possono prescindere da quelli indicati dall'art. 8 del d.P.R. n. 138 del 1998 (quali la qualità urbana del contesto nel quale l'immobile è inserito, la qualità ambientale della zona di mercato in cui l'unità è situata, le caratteristiche edilizie del fabbricato e della singola unità immobiliare), che, in concreto, hanno inciso sul diverso classamento, ponendolo in condizione di conoscere "ex ante" le ragioni specifiche 9 di 9 che giustificano il singolo provvedimento di cui è destinatario, seppure inserito in una operazione di riclassificazione a carattere diffuso (Cass. n. 25201 del 24/08/2022; Cass. n. 31112 del 28/11/2019; Cass. n. 19810 del 23/07/2019) 6.- A questi principi non si è attenuto il giudice d’appello nel valutare la adeguatezza della motivazione dell’avviso di accertamento. Ne consegue, in accoglimento del primo motivo del ricorso, assorbiti gli altri e assorbito anche il ricorso incidentale, la cassazione della sentenza impugnata e non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, può decidersi il merito, accogliendo l'originario ricorso della contribuente. Quanto alle spese di giudizio, la contribuente è vittoriosa, ma il progressivo consolidamento della giurisprudenza in materia giustifica la integrale compensazione delle spese dei gradi di merito e del grado di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo del ricorso assorbiti gli altri, ed assorbito anche il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito, accoglie l’originario ricorso dei contribuenti. Compensa le spese dell’intero procedimento. Così deciso in Roma, il 01/12/2022.