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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 22/07/2025, n. 1379 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1379 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
n. 1495/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
__________________
La Corte di Appello di Firenze, Sezione I Civile, riunita in Camera di Consiglio e composta dai Sig.ri Magistrati:
Dr.ssa Isabella MARIANI Presidente
Dr.ssa Alessandra GUERRIERI Consigliere
Dr. Vincenzo SAVOIA Consigliere rel.
nella causa in grado di appello, iscritta a ruolo il 10.09.2021, al n. 1495 del R.G. Affari
Contenziosi dell'anno 2021, avverso la sentenza non definitiva n. 1828 del Tribunale di
Firenze, emessa il 02.07.2021, nell'ambito del procedimento n. R.G. 6850/2010, promossa da c.f. ), in proprio e quale coerede di Parte_1 C.F._1 Persona_1
e rappresentato e difeso dagli Avv.ti Maurizio Rudalli (c.f. Parte_2
e Giannotto Ulivi (c.f. ) ed elettivamente C.F._2 C.F._3 domiciliato presso il loro studio in Firenze, via La Marmora n. 45, giusta procura in atti;
APPELLANTE contro
(c.f. ), in proprio e quale coerede di CP_1 C.F._4 Parte_2
rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Russo (c.f. ) ed
[...] C.F._5 elettivamente domiciliata in via telematica presso l'indirizzo pec dello stesso, giusta procura in atti;
APPELLATA contro
(c.f. e (c.f. CP_2 C.F._6 Controparte_3
), in proprio e quali coeredi di rappresentate e difese C.F._7 Parte_2
CO Di CO (c.f. ) ed elettivamente domiciliate presso il suo C.F._8 studio sito in Firenze, via della Colonna 19, giusta procura in atti;
APPELLATE (c.f. ), in qualità di unica erede di Controparte_4 C.F._9 CP_5
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Antonio Ossi (c.f. ) e
[...] C.F._10
Matteo Pescatori (c.f. ed elettivamente domiciliata in via telematica C.F._11 presso l'indirizzo pec del secondo, giusta procura in atti;
APPELLATA
La causa era posta in decisione sulla base delle seguenti CONCLUSIONI: per l'appellante, come da note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza del 18.02.2025 con le quali ha in parte modificato le conclusioni inizialmente rassegnate nell'atto d'appello: “I. SUL PUNTO UNO DELLE CONCLUSIONI NESSUNA MODIFICAZIONE In totale riforma del capo 2 del dispositivo della sentenza impugnata respingere le domande tese ad accertare la sussistenza di una donazione indiretta da parte di in favore di Persona_1 per l'acquisto dei beni immobili in comune di Greve in Chianti, Frazione Parte_1
Lamole, via Casole ed in accoglimento della domanda formulata in primo grado dall'odierno appellante accertare e riconoscere la sussistenza di una donazione indiretta in favore di da parte di della somma di 112.500.000 lire impiegata per Parte_2 Persona_1
l'acquisto diritto di abitazione sui beni predetti di cui lo stesso ha Parte_2 espressamente riconosciuto di aver goduto in modo continuativo;
II. SUL PUNTO DUE DELLE
CONCLUSIONI Dichiarare cessata la materia del contendere in conseguenza della costituzione di che ha riconosciuto la pretesa dell'appellante, spese Controparte_3 compensate sul punto specifico III. SUL PUNTO TRE DELLE CONCLUSIONI In ordine al capo
4 della sentenza impugnata dichiarare cessata la materia del contendere in conseguenza dell'accordo intervenuto tra appellante ed appellate in sede di mediazione come da copia verbale 11/6/2024 che si produce (doc. d). Spese compensate come da accordo citato- IV. In parziale riforma del capo 5 della sentenza impugnata ed in accoglimento delle domande formulate in primo grado dall'odierno appellante: IV a. NESSUNA MODIFICAZIONE Accertare la sussistenza di una donazione indiretta da parte di a favore di Persona_1 CP_1 della somma di 161.423.000 di Lire impiegati per l'acquisto del quartiere posto in
[...]
Firenze, Via Romana, 100 e del posto auto nel parcheggio di Piazza della Calza;
IV b. Sul punto IV b delle conclusioni Dichiarare cessata la materia del contendere per rinuncia alla domanda da parte dell'appellante accettata dall'appellata Sul punto con CP_2 compensazione di spese IV c. Dichiararsi cessata la materia del contendere per rinuncia al capo di impugnazione sul presupposto dell'intervenuto spoglio della società da parte di
a favore di una sua ditta individuale per l'esercizio della stessa attività. CP_1
Accettazione della rinuncia da parte di IV d. NESSUNA MODIFICAZIONE Controparte_3 accertare la donazione indiretta solo in favore di e ella CP_1 CP_2 Controparte_3 nuda proprietà del quartiere posto in Firenze Via Cavour, 104; IV e. NESSUNA MODIFICAZIONE accogliere nei termini di cui alle conclusioni formulate in primo grado la domanda con cui l'odierno appellante ha chiesto a ora agli eredi dello stesso) Parte_2 la restituzione del valore del diritto di abitazione sull'immobile ubicato in Greve in Chianti,
Località Casole”. per le appellate e come da note di trattazione scritta sostitutive CP_2 Controparte_3 dell'udienza del 18.02.2025: “1. in via preliminare, per effetto delle rinunce descritte al superiore paragrafo I, con riferimento al rapporto tra l'appellante principale e Parte_1 le resistenti e/o dichiarare cessata la materia del CP_2 Controparte_3 contendere con spese legali compensate con riguardo ai motivi d'appello principale identificati dai punti II, III, IV-B e IV-C nelle conclusioni rassegnate nell'atto introduttivo, con contestuale passaggio in giudicato dei relativi capi della sentenza di primo grado;
2. per
l'effetto, respingere i restanti motivi d'appello principale proposto da contro la Parte_1 sentenza non definitiva del Tribunale di Firenze 2 luglio 2021 n. 1828 resa nel processo iscritto al n. R.G. 6850/2010 e comunque le sue domande residue poste nell'atto introduttivo;
3. nella denegata ipotesi in cui la Corte d'Appello non ritenesse di pronunciare in accoglimento del punto n. 1, respingere tutti i motivi dell'appello principale proposto da contro la sentenza non definitiva del Tribunale di Firenze 2 luglio 2021 n. Parte_1
1828 resa nel processo iscritto al n. R.G. 6850/2010 e comunque tutte le sue domande residue poste nell'atto introduttivo;
4. confermare la sentenza una definitiva del Tribunale di
Firenze 2 luglio 2021 n. 1828 resa nel processo iscritto al n. R.G. 6850/2010 nel capo n. 3, nei limiti descritti al paragrafo IV della narrativa di cui alla comparsa di risposta”. per l'appellata come da comparsa di costituzione e risposta: “rigettare CP_1
l'appello proposto da - in accoglimento del proposto appello incidentale e in Parte_1 parziale riforma della sentenza impugnata n. 1858/21 del Tribunale di Firenze, condannare
a rendere il conto dei frutti prodotti dai cespiti ereditari di cui ha avuto il Parte_1 possesso, ivi compreso l'immobile di Firenze, Via del Proconsolo n. 6, e a restituire alla
anche tramite conguaglio in denaro, i frutti percetti oltre la misura proporzionale alla CP_6 sua quota, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla loro percezione al saldo.
- in ogni caso, con vittoria di spese, competenze e onorari di entrambi i gradi del giudizio. In via istruttoria: Si chiede ammettersi C.T.U. per accertare il valore locativo dell'unità immobiliare di via del Proconsolo n. 6 a Firenze, dal settembre 2000 al settembre 2006”.
- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO –
I. conveniva i figli , e dinnanzi Parte_2 Pt_1 CP_1 CP_3 CP_2 al Tribunale di Firenze per far accertare che il testamento della moglie defunta, Per_1
aveva leso la quota a lui riservata in qualità di coniuge sopravvissuto e per far
[...] determinare l'ammontare della quota spettante all'attore con riduzione delle disposizioni testamentarie e ricostruzione dell'asse ereditario, comprendendovi anche i 2/5 dell'immobile posto in Casole, ricevuto dal figlio con donazione indiretta Parte_1 della madre con atto del 26.02.1998.
Si costituiva nel giudizio di primo grado il quale, dopo avere riconosciuto Parte_1 che il padre era stato totalmente pretermesso dalla successione testamentaria, negava di avere ricevuto a titolo di donazione indiretta l'immobile posto in Casole, deducendo di avere pagato egli stesso il prezzo per l'acquisto dell'immobile salvo che per l'importo di lire
112.500.000, somma messa a disposizione dalla madre – la quale aveva acquistato con tale somma il diritto di abitazione sull'immobile – rispetto a un prezzo complessivo di 375 milioni di lire. Chiedeva pertanto il rigetto della domanda attrice avente ad oggetto l'accertamento della natura di donazione indiretta e allegava che le sorelle avevano ricevuto in vita numerose donazioni indirette e che, pertanto, delle stesse occorreva tener conto nella complessiva ricostruzione dell'asse ereditario.
e costituendosi, rilevavano che le disposizioni testamentarie CP_2 Controparte_3 erano lesive anche dei propri diritti, poiché l'attribuzione a degli immobili Parte_1 in Casole aveva leso la quota di riserva spettante ad esse convenute. Chiedevano quindi di calcolare il valore della massa ereditaria all'epoca dell'apertura della successione, con collazione delle donazioni dirette e imputazione del valore di quelle indirette, e successiva riduzione delle medesime nonché della disposizione testamentaria a favore di Pt_1 avente ad oggetto il compendio di Casole;
inoltre, previa chiamata in causa dei terzi
[...]
(comproprietario di una parte dei beni), chiedevano lo scioglimento della CP_5 comunione ereditaria;
infine, domandavano la condanna di a rendere il Parte_1 conto dei frutti prodotti dai cespiti ereditati di cui ha avuto il possesso – con particolare riferimento all'appartamento di via del Proconsolo a Firenze – e a restituire alla massa, anche tramite conguaglio in denaro, i frutti percepiti in misura non proporzionale alla sua quota.
Si costituiva altresì aderendo alla domanda attorea avente ad oggetto il CP_1 riconoscimento della qualità di erede in capo a e chiedendo che il fratello Parte_2
conferisse non solo la proprietà dei 2/5 del compendio di Greve in Chianti, località Pt_1
Casole, ma anche le somme relative ai canoni di locazione dell'immobile ubicato in via del
Proconsolo.
Si costituiva, infine, dichiarandosi disponibile ad acquistare eventuali CP_5 quote dei beni in comunione e chiedendo la sospensione dello scioglimento della comunione sui beni fino alla pronuncia di sentenza definitiva che identificasse gli eredi e le loro quote. Il Tribunale, con sentenza non definitiva pubblicata il 02.07.2021, così statuiva: “
1. accerta che è erede di in quanto coniuge sopravvissuto della defunta, Parte_2 Persona_1
e che il testamento olografo pubblicato al rogito del notaio di Firenze, recante Persona_2 data 7 maggio 2009, repertorio n. 40164, raccolta n. 10855, lede la quota riservata al medesimo;
2. accerta che costituisce donazione indiretta a favore di a somma Parte_1 di lire 168.750.000, pagata da per l'acquisto dell'immobile di Greve in Chianti, Persona_1
Frazione Lamole, via Casole, intestato a 3. accerta che costituisce donazione
Parte_1 diretta del denaro la somma di lire 67.140.560 versata da a Persona_1 Controparte_3 per la ristrutturazione dell'immobile di Firenze, viale Gramsci 19, nonché per spese condominiali straordinarie, e la somma di € 3.695,10 versatale dalla defunta per spese condominiali ordinarie;
4. dichiara inammissibile la domanda con la quale
Parte_1 ha chiesto la condanna di , e rendere il conto Pt_2 CP_3 CP_2 CP_1 dei frutti prodotti dai cespiti ereditari di cui hanno avuto il possesso e comunque la disponibilità, con particolare riferimento ai beni immobili posti in Casole e Bruxelles, e a restituire alla massa, anche tramite conguaglio in danaro, i frutti percetti in misura non proporzionale alla rispettiva quota;
5. rigetta le domande proposte da nel
Parte_1 presente giudizio dirette a far accertare la natura donativa di atti dispositivi della defunta, la domanda con la quale ha chiesto all'attore di restituire il valore del diritto
Parte_1 di abitazione sull'immobile ubicato in Greve in Chianti, località Casole, nonché le domande restitutorie formulate dalle convenute nei confronti di 6. rimette con separata
Parte_1 ordinanza la causa sul ruolo per l'esame delle altre questioni indicate in motivazione;
7. spese al definitivo”.
II. in proprio e quale coerede di e – deceduto Parte_1 Persona_1 Parte_2 il 13.08.2021 nelle more della notifica dell'appello - impugnava la sentenza dinanzi a questa Corte, sulla base dei seguenti motivi.
1) PRIMO MOTIVO
Criticava anzitutto la sentenza nella parte in cui qualificava come donazione indiretta a favore di il pagamento da parte di della somma di lire Parte_1 Persona_1
168.750.000 per l'acquisto dell'immobile di Casole, nonché nella parte in cui rigettava la domanda di restituzione del valore del diritto di abitazione su detto immobile avanzata dallo stesso (capi 2 e 5). Parte_1
Esponeva l'appellante che: nel 1998 i beni caduti in successione a e le sue Parte_2 sei sorelle furono divisi in tre lotti, di cui due di misura inferiore ed uno di misura più consistente;
i lotti più piccoli furono assegnati, uno per ciascuna, a due delle zie, mentre il terzo lotto fu assegnato in proprietà indivisa a e alle altre quattro zie, che, Parte_1 in seguito, cedettero contemporaneamente le loro quote (4/5) a Parte_1 Contestava la ricostruzione del defunto secondo cui detti 4/5 sarebbero Parte_2 stati acquistati da lui e dalla moglie e l'intestazione in capo a sarebbe Parte_1 fittizia, deducendo come la tesi fosse rimasta indimostrata.
Sottolineava che, al contrario, l'appellante aveva documentalmente provato il costo dell'investimento complessivamente pari a Lire 472.917.000 (prezzo degli immobili Lire
375.000.000, spese notarili per l'acquisto Lire 19.875.000, ristrutturazione necessaria Lire
78.042.000) il quale venne pagato soltanto formalmente, per Lire 168.750.000, con somme messe a disposizione dalla defunta Persona_1
Precisava tuttavia che: la somma di € 56.250.000 versata dalla madre, in realtà costituiva il rimborso delle 57.100.000 lire che l'appellante stesso le aveva anticipato in contanti pochi giorni prima per altro affare (ossia il pagamento di una parte occulta del corrispettivo dovuto sull'acquisto dell'abitazione della sorella sita in Firenze, viale Gramsci). CP_3
A sostegno della propria ricostruzione rilevava di aver prodotto la ricevuta Parte_1 manoscritta della madre rilasciata in data 13 febbraio 1998 (cfr. doc. 22), proprio il giorno di stipula del rogito, nonché la copia dei tre libretti emessi dalla Banca Federico Del Vecchio da cui aveva prelevato quella somma proprio nei giorni 12/13 febbraio 1998, a ridosso dell'atto (cfr. doc. 103, 104 e 105).
Lamentava che il Tribunale aveva ritenuto che “la dichiarazione con la quale la madre aveva ammesso di aver ricevuto dal figlio in data 13 febbraio 1998 la somma di 57.100.000 lire
(doc. 22 prodotto da non può di per sé costituire prova di un prestito contratto Parte_1 dalla madre con , in assenza di alcuna espressa indicazione in tale senso, ma vale Pt_1 soltanto a dimostrare la intervenuta ricezione della somma”.
Deduceva sul punto che, aldilà della finalità, la madre aveva comunque ricevuto da lui la somma di lire 57.100.000, dunque egli aveva maturato un credito che doveva essere detratto da quanto poi versato dalla madre quando, tredici giorni dopo, il 26.02.1998, ha acquistato dalle zie paterne i 4/5 dell'immobile di Casole.
In ogni caso, sottolineava parte appellante, l'unica somma effettivamente versata dalla madre per quell'acquisto era pari a lire 112.500.000, ma tale importo, a suo dire, costituiva il corrispettivo del diritto di abitazione sugli immobili acquistati.
Sul punto, il Tribunale aveva affermato: “manca qualsiasi riscontro probatorio delle deduzioni di parte convenuta, in relazione al fatto che tali somme sarebbero state in realtà pagate come corrispettivo del diritto di abitazione contestualmente acquistato dai coniugi sulla stessa casa: infatti, non essendovi stata alcuna formalizzazione del Persona_3 presunto diritto di abitazione, l'affermazione del convenuto sul punto risulta infondata.
Tuttavia, non vi è alcuna prova del dedotto diritto di abitazione, come supra rilevato al punto
2.1. Tale considerazione risulta sufficiente per far ritenere infondata la prospettazione di sul punto.” Parte_1 L'appellante deduceva che, seppur tale diritto non era stato formalizzato, contrariamente a quanto affermato dal Giudice di prime cure, risultava provato il suo pacifico, pieno e continuativo esercizio sui beni in questione da parte dei coniugi CP_7
Lamentava, infine, che il Tribunale aveva frainteso il contenuto del frammento di un manoscritto di deduceva, infatti, che nel testo del documento si leggeva: Persona_1
“Adesso dobbiamo venderla perché abbiamo nel frattempo comprato dalle 6 sorelle “la casa di famiglia” e non possiamo mantenere tutto …” e da tali parole non era possibile ricavare l'inciso “essi stessi” aggiunto fra parentesi dall'estensore della sentenza per individuare quali soggetti i soli coniugi potendo invece da una sua semplice CP_7 interpretazione letterale essere ricompreso in quella parola anche che, in Parte_1 effetti, aveva partecipato a quella compravendita.
Rilevava che, in ogni caso, il documento in questione non poteva smentire i riscontri oggettivi risultanti dagli atti, documenti e mezzi di pagamento tracciabili prodotti in giudizio.
Sulla scorta di quanto dedotto, chiedeva la riforma dei capi 2 e 5 della Parte_1 sentenza impugnata, con riconoscimento che non vi era stata donazione indiretta a suo favore, avendo lui personalmente proceduto all'acquisto della proprietà dei beni di Casole, che l'importo versato da per l'acquisto dei medesimi beni - ovvero la somma Persona_1 di Lire 112.500.00 - era il corrispettivo dell'acquisto del diritto di abitazione, con accrescimento a favore del marito, sui beni stessi e che, pertanto, quel diritto doveva essere ricompreso tra le liberalità elargite da in favore del marito Persona_1 Parte_2 con conseguente collazione.
2) SECONDO MOTIVO
Con il secondo motivo d'appello lamentava che nel dispositivo della Parte_1 sentenza veniva accertata soltanto la donazione diretta effettuata in favore Persona_1 di rappresentata dalla dazione di lire 67.140.560 per la ristrutturazione Controparte_3
e spese straordinarie dell'immobile di Firenze, viale Gramsci 19, e dalla somma di €
3.695,10 per spese condominiali ordinarie, ma non altresì la donazione indiretta di lire
114.126.000 sempre effettuata dalla de cuius in favore della figlia per l'acquisto CP_3 di detto immobile.
L'appellante chiedeva pertanto la riforma ovvero l'integrazione/correzione del capo 3 della sentenza nei termini di cui alle pagg. 20/21 della sentenza.
3) TERZO MOTIVO
Parte appellante insisteva nel ritenere tempestive le seguenti precisazioni della propria domanda di primo grado: “…. condannare , e Pt_2 CP_3 CP_2 CP_1
a rendere il conto dei frutti prodotti dai cespiti ereditari di cui hanno avuto il possesso e comunque la disponibilità con particolare riferimento ai beni immobili posti in Casole e Bruxelles e restituire alla massa anche tramite conguaglio in danaro i frutti percetti in misura non proporzionale alla rispettiva quota oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla percezione al saldo”.
Deduceva, infatti, che, se oggetto del giudizio era quello di ricostruire l'intero patrimonio comprensivo del relictum e del donatum, si sarebbero dovute prendere in considerazione tutte le liberalità elargite da incluse quelle derivanti dal godimento dei beni Persona_1 di Casole e di Bruxelles e, pertanto, non poteva considerarsi tardiva la suindicata precisazione delle conclusioni.
4) QUARTO MOTIVO
Con il quarto motivo, l'appellante contestava il punto 5 della sentenza, sostenendo di aver dimostrato che la sorella aveva ricevuto una donazione indiretta dalla CP_1 madre per l'acquisto e la ristrutturazione di un appartamento in via Romana 100 a
Firenze e per l'acquisto di un posto auto in piazza della Calza.
Secondo la ricostruzione dei fatti dell'appellante:
- l'appartamento fu acquistato all'asta nel 1996 da ma con fondi CP_1 provenienti dalla madre (per lire 117.000.00), dal fratello (per lire Per_1 Pt_1
52.700.000) e da un amico di famiglia, (per lire 124.700.000) da CP_8
CP_8
- il contributo dell'amico di famiglia fu garantito attraverso la sottoscrizione di un contratto preliminare, a mezzo del quale si impegnava a cedere la CP_1 quota del 50% del quartiere che avrebbe acquistato all'asta giudiziaria allo stesso il quale le avrebbe versato l'importo di 124.700.00 lire, da utilizzare per il CP_8 versamento del saldo del prezzo della provvisoria aggiudicazione;
- inizialmente l'acquisto era a scopo speculativo, ma poi decise di andarci a CP_1 vivere e, per ottenere la piena proprietà, dovette riscattare la quota di CP_8 operazione finanziata in gran parte dalla madre;
- il contratto preliminare con il avuta la sua disponibilità in tal senso, fu CP_8 consensualmente risolto in data 5 maggio 1998 previa pattuizione di un indennizzo di Lire 170.000.000, di cui lire 5.000.000 vennero pagate da lire Parte_2
10.000.000 da e lire 155.000.000 da con tre assegni Parte_1 Persona_1 circolari per complessive Lire 150.000.000 e uno bancario di Lire 5.000.000 tutti tratti sul suo c/c n. 10249 presso l'Agenzia 16 della Cassa di Risparmio di Firenze
(Doc. 13);
- aveva versato a l'ulteriore importo di Lire 21.250.000 a Parte_1 CP_1 mezzo di assegni (Doc. 15) per l'acquisto di un posto auto nell'adiacente parcheggio in corso di realizzazione in Piazza della Calza, nonché Lire 31.473.000 in contanti, necessari alla sorella per pagare parte dei lavori di ristrutturazione (Doc. 16); - in conclusione, per effettuare il predetto investimento furono messe a disposizione di risorse finanziarie complessivamente pari a Lire 392.423.000, di CP_1 cui Lire 272.000.000 da parte della Signora Lire 115.423.000 da Persona_1 parte di e Lire 5.000.000 da parte del padre Parte_1 Parte_2
In ordine all'importo di Lire 115.423.000 corrisposto da lo stesso precisava Parte_1 che, 70.000.000 Lire vennero imputate dalla sorella come prezzo per la cessione della quota di nuda proprietà dell'appartamento di Via Cavour, 104, in Firenze (Doc. 101), mentre la differenza di 45.423.000 lire, gli fu rimborsata da che portò così il proprio Persona_1 intervento finanziario per questa operazione a Lire 317.423.000.
Alla luce di ciò, criticava la conclusione del Tribunale secondo cui sarebbe documentato soltanto il versamento complessivo di lire 117 milioni da parte di Persona_1
Secondo l'appellante, il Tribunale aveva erroneamente sostenuto che non Parte_1 aveva dimostrato la provenienza dal c/c della de cuius degli assegni per Lire 155.000.000
(doc. 12 e 13), nonostante gli estratti conto fossero in realtà agli atti, essendo stati prodotti come documento 19 dalla difesa di e con la 2° memoria ex art. CP_2 Controparte_3
183 c.p.c.
In secondo luogo, lamentava che il giudice di prime cure aveva messo in dubbio la riconducibilità dell'assegno di lire cinque milioni (doc. 13) all'operazione in questione, solo perché lo stesso era privo di data. L'assegno, spiegava l'appellante, era intestato ad CP_8
e l'importo era quello necessario a completare la somma di lire 20.000.000 a
[...] quest'ultimo dovuta alla scadenza del 31.12.98 come terza rata prevista nella scrittura privata (doc. 10) sottoscritta da ai fini di risolvere il preliminare di vendita CP_1
(doc. 6); inoltre, dall'estratto conto presente in atti (doc. 19 e CP_9 CP_2 CP_3
anche il suddetto assegno n. 230.603.384-11 (doc. 13) risultava addebitato in data
[...]
14/01/1999, poco dopo il termine di scadenza della terza rata fissata nella scrittura risolutiva del preliminare al 31/12/1998, sul c/c n. 10249 intestato alla de cuius.
In terzo luogo, lamentava che il primo giudice aveva ritenuto non provati gli ulteriori versamenti per Lire 45.423.000 erogati da in favore della sorella Parte_1 CP_1
e che la madre gli aveva poi rimborsato per liberare la figlia da quella obbligazione.
Specificava che, invece, la prova della somma corrisposta in contanti da Parte_1 era data proprio da che, con mail del 18/02/2008, trasmessa alla sorella CP_1
dava conto di aver complessivamente ricevuto dal fratello CP_2 Parte_3
“114.000.000 ca” e non il solo importo di Lire 83.950.000 portato dagli assegni.
Infatti, ribadiva l'appellante, egli aveva messo a disposizione della sorella per CP_1
l'acquisto del quartiere e del posto auto la somma di Lire 115.423.000 (che ha CP_1 riconosciuto per € 114.000.000 circa – cfr. Doc. 16) di cui 70.000.000 quale pagamento della quota (1/4) di nuda proprietà del quartiere di via Cavour, 104, e Lire 45.423.000, successivamente restituite a dalla madre come parte del prezzo pagato per Pt_1
l'acquisto dell'abitazione di via del Proconsolo 6 a Firenze.
In altre parole, rilevava che, a differenza di quanto ritenuto dal primo Giudice, oltre che ammesso dall'attore con la 1° memoria ex art. 183 c.p.c., era stato documentalmente provato che avesse ricevuto dalla madre per l'acquisto dell'appartamento CP_1 di Via Romana e del relativo posto auto la somma complessiva di Lire 317.423.000, da cui detrarre la somma di lire 160.000.000 che ha restituito alla madre, CP_1 cosicché la quota immobiliare riconducibile alla parte di prezzo per l'acquisto del quartiere di via Romana 100 e del posto auto in piazza della Calza versato dalla è stata pari Per_1
a Lire 157.423.000.
Sulla base di tali presupposti chiedeva la riforma della sentenza impugnata nel senso di ritenere la totale e piena fondatezza della domanda spiegata dall'appellante.
5) QUINTO MOTIVO
Lamentava l'appellante che il Tribunale non aveva accolto la domanda volta a far accertare, nel ricostituire l'asse ereditario, l'intervenuta donazione indiretta a favore di CP_2 della quota societaria pari al 50% nella società E.T.A. S.r.l..
6) MOTIVO CP_10 criticava il rigetto della richiesta di accertare la natura fiduciaria ovvero la Parte_1 simulazione della costituzione della società semplice “ Controparte_11
, in realtà riferibile ai coniugi e con conseguente
[...] Parte_2 Persona_1 richiesta di imputazione del 50% del valore della società, oggetto di donazione indiretta fatta in vita dalla madre alle figlie e CP_1 CP_3
7) SETTIMO MOTIVO
Con l'ultimo motivo l'appellante criticava il ragionamento del giudice di prime cure secondo cui:
- non avrebbe contestato tempestivamente l'asserzione delle sorelle Parte_1 secondo cui il conto corrente a lui intestato presso Citybank n. 200281 fosse alimentato da risorse paterne, ossia che si trattasse di un conto di cui era effettivo titolare il padre e che solo formalmente era stato intestato al figlio, troppo giovane per avere redditi tali da giustificare le risultanze di quel conto;
- la circostanza troverebbe conferma nel fatto che su quel conto era stato emesso un assegno per 73.418.780 di Lire a firma di e che vi erano transitate Parte_2 somme versate da parte di terzi (i 50 milioni del Dott. ; Parte_4
- avrebbe ammesso di aver utilizzato quei fondi senza aver dimostrato, Parte_1 come affermato, di aver ripristinato la provvista.
Deduceva, sul punto, che, di fronte alla pacifica risultanza dell'intestazione del conto e della regolare gestione operativa in capo ad un determinato soggetto, chi contesta che quel conto sia nella titolarità dell'intestatario aveva l'onere di dimostrarlo e non il titolare del conto stesso;
inoltre, lo stesso NG. non aveva rivendicato la titolarità di Parte_2 quel conto intestato al figlio, contraddicendo espressamente l'assunto delle figlie.
Escludeva, pertanto, la tardività o mancata contestazione che il proprio conto corrente fosse alimentato da risorse paterne, come rilevato in sentenza.
Specificava, ad ogni modo, che la copia dell'assegno tratto dal suo conto e firmato dal padre
- il quale, effettivamente, disponeva della delega ad operare sullo stesso - non aveva alcuna valenza ai fini dimostrare una diversa titolarità delle somme depositate sul c/c.
Deduceva il che la circostanza secondo cui da quel conto sarebbe transitato un Pt_1 assegno di lire 50 milioni emesso da era vera, ma, differentemente da Persona_4 quanto sostenuto dalle sorelle, quest'ultimo aveva effettuato il prestito a favore della de cuius e dello zio dell'appellante, e non di Inoltre, CP_5 Parte_2 aggiungeva, la somma non era stata prestata allo scopo di pagare la caparra dovuta per l'acquisto della casa di via Cavour a Firenze, essendo piuttosto destinata ad estinguere un contenzioso tributario afferente alla società, I Cipressini S.r.l., riconducibile alla madre ed allo zio CP_5
L'appellante esponeva che, nonostante la destinazione, aveva temporaneamente utilizzato quell'importo per pagare la caparra dell'immobile di via Cavour e che aveva altresì dato prova di aver poi personalmente ricostituito quella provvista (doc. 98, 99 e 100) per destinarla allo scopo per cui l'aveva ricevuta (aveva infatti pagato il debito fiscale per lire
46.751.400 in data 3 agosto 1989, con un assegno circolare prelevato dal proprio conto corrente); criticava che il Tribunale aveva erroneamente ritenuto sfornita di prova tale versione.
Insisteva pertanto affinché la Corte accertasse la donazione indiretta della nuda proprietà del quartiere posto in Firenze Via Cavour, 104, solo in favore di e CP_1 CP_2
Controparte_3
III. In data 17 maggio 2023 si costituiva in giudizio in proprio e in CP_1 qualità di coerede di e deducendo quanto segue. Persona_1 Parte_2
1. La domanda di rendiconto formulata nei confronti dei coeredi in relazione all'occupazione di taluni cespiti ereditari, siti in Casole e in Bruxelles.
L'appellata riteneva il motivo inammissibile perché privo di specificità, non essendovi alcun ragionamento giuridico che dovrebbe indurre ad una riforma del capo della sentenza. Ad ogni modo sosteneva che il Tribunale aveva correttamente ritenuto tardiva e quindi inammissibile la domanda di rendiconto, in quanto introdotta da solo in Parte_1 sede di precisazione delle conclusioni.
2. La domanda di accertamento di una donazione indiretta pretesamente eseguita dalla de cuius in favore di avente ad oggetto la dazione CP_1 dell'importo di lire 161.423.000 utilizzata per l'acquisto di unità immobiliare sita in Firenze, via Romana n. 100, e di un posto auto in Piazza della Calza.
Sul quarto motivo d'appello, deduceva l'appellata che in occasione dell'acquisto dei cespiti di Via Romana, venne aiutata dalla de cuius; tuttavia, la prospettazione di Parte_1 sul punto non era corretta.
Infatti, deduceva l'appellante non aveva valorizzato il doc. 2 prodotto dalla CP_1 stessa (all. E) con cui lo stesso aveva riepilogato e ricostruito i pagamenti Parte_1 eseguiti dalla madre in favore di quantificandoli in sole lire 57.680.000. CP_1
Sottolineava come da tale documento risultasse che avrebbe ricevuto CP_1 finanziamenti per complessive lire 186.853.00, di cui lire 129.173.000 da parte di Pt_1
e solo lire 57.680.000 da parte di
[...] Persona_1
Deduceva che le allegazioni avversarie si scontravano con il fatto incontestato che CP_1 aveva comunque restituito alla madre lire 160.000.000, con assegni tratti sul c/c
[...] personale (v. i docc. 3, 4 e 5 - qui all. F).
Sottolineava che l'appellante non era in grado di sconfessare quanto statuito dal Tribunale in ordine: a) alla carenza probatoria dell'allegata donazione di una somma in contanti per lire 45.423.000 dalla de cuius in favore della figlia b) alla irrilevanza, ai fini della CP_1 domanda, della semplice produzione di un assegno della de cuius in favore di CP_8
alla luce della natura propria degli assegni, quali titoli astratti e privi di causa.
[...]
Riteneva quindi che sul punto l'appello era sfornito di un adeguato supporto probatorio che consentisse di sostenere che gli importi di cui ai menzionati assegni circolari costituissero oggetto della dedotta donazione indiretta.
Aggiungeva peraltro che era delegato ad operare sul c/c della mamma (si Parte_1
v. la delega: doc. prodotto dalla banca a seguito di ordine di esibizione giudiziale qui riprodotto per estratto quale all. G), così che la richiesta di emissione dei circolari non può neppure con sicurezza ascriversi a volontà della de cuius, ben potendo trattarsi di attività posta in essere dal delegato all'insaputa della madre, titolare del c/c.
3. La domanda di accertamento di una donazione indiretta da parte della de cuius del 50% delle quote intestate a e nella società agricola CP_1 Controparte_3
I Fabbri s.s.
L'appellata riteneva infondato il motivo d'appello e, prima ancora, inammissibile per aspecificità e per violazione del divieto di nova in appello. Sottolineava, infatti, che l'appellante aveva modificato le proprie domande rispetto al giudizio dinanzi al Tribunale, ove aveva chiesto che fosse dichiarata e accertata l'intestazione fiduciaria del 50% delle quote intestate nella società agricola I Fabbri s.s. a e e non CP_1 Controparte_3 una donazione indiretta delle stesse, come in sede di impugnazione.
4. La domanda con cui si è chiesto l'accertamento di una donazione indiretta da parte della de cuius alle figlie , e in relazione CP_2 CP_3 CP_1 all'acquisto della nuda proprietà dell'unità immobiliare sita in Firenze, viale
Cavour n. 104.
L'appellata contestava la ricostruzione di OB grassi secondo cui l'unità immobiliare di via Cavour n. 104 è stata acquistata per l'usufrutto dai genitori e per la nuda proprietà dai quattro figli ( , , e , ma il quarto di nuda proprietà in CP_2 Pt_1 CP_3 CP_1 favore delle sorelle – che successivamente hanno ceduto la propria quota di nuda proprietà al fratello con atti di compravendita - sarebbe oggetto di donazione indiretta da parte della de cuius.
Sul punto sosteneva la correttezza del Tribunale – confermata da un manoscritto della de cuius – secondo cui la soluzione “più plausibile e più logica” era quella per cui non vi sarebbe stata ragione per i genitori di differenziare la posizione dei figli, dispensando da ogni onere di pagamento del prezzo le sole figlie e facendo invece pagare il prezzo del quarto di nuda proprietà al solo . Pt_1
Rilevava che l'appellante non poteva aver acquistato con denaro proprio la quota di nuda proprietà: avendo conseguito la laurea in Economia e Commercio nel 1988 Parte_1 ed essendo diventato dottore commercialista nel 1991, era improbabile che nel 1989 disponesse di un reddito sufficiente a consentirgli l'acquisto effettivo di ¼ della nuda proprietà.
Ribadiva che il conto corrente bancario 200281/27 presso IT era solo formalmente intestato a in quanto a quel tempo residente all'estero per Parte_1 Parte_2 lavoro, delegava al figlio alcune incombenze: lo stesso assegno di L. 73.418.780 era stato sottoscritto direttamente da e nei giorni immediatamente precedenti su Parte_2 quel conto fu versato sempre da un assegno di L. 50.000.000. Parte_2
5. La domanda con cui si è chiesto l'accertamento di una donazione indiretta da parte della de cuius al proprio coniuge della somma di lire Parte_2
112.500.000 impiegata per l'acquisto del diritto di abitazione spettante all'ora defunto sull'immobile sito in Casole di Greve in Chianti Parte_2 si opponeva altresì alla domanda di accertamento della donazione CP_1 indiretta che la de cuius avrebbe eseguito in favore del coniuge avente ad Parte_2 oggetto il diritto di abitazione degli immobili siti in Greve in Chianti, loc. Casole.
Riteneva che il motivo fosse inammissibile perché incomprensibile, non essendo dato di capire per quali ragioni l'appellante chiedeva la riforma della decisione assunta dal
Tribunale, sulla base di una serie di collegamenti con la diversa vicenda relativa all'accertamento di una donazione indiretta ricevuta, invece, dall'appellante stesso dei 2/5 dell'immobile in Casole. Sottolineava in ogni caso che la domanda dell'appellante era infondata perché incentrata sulla donazione di un preteso diritto di abitazione che neppure esisteva, non essendo mai stato costituito.
6. La domanda volta alla riforma del capo della sentenza che ha accertato la sussistenza di una donazione indiretta operata dalla de cuius in suo favore in relazione all'avvenuto acquisto della quota di comproprietà indivisa per 2/5 dell'unità immobiliare sita in via Casole di Greve in Chianti, fraz. Lamole.
Deduceva che il defunto nel promuovere il giudizio di CP_1 Parte_2 primo grado per ottenere la tutela dei propri diritti pretermessi, aveva altresì chiesto di far accertare che il figlio aveva beneficiato di una donazione indiretta della madre per Pt_1
l'acquisto di 2/5 di comproprietà indivisa di un immobile sito in Casole.
Riteneva che l'assunto fosse comprovato dal manoscritto della de cuius con cui la stessa confermava che l'immobile in oggetto, originariamente in comunione tra l'attore (per ¼) e le sue sorelle (per i 4/5), fu fatto oggetto di divisione nel 1998 e, in sede divisionale, le quote delle sorelle di vennero attribuite a pur essendo stato Parte_2 Parte_1 pagato il relativo prezzo dai coniugi CP_7
Sosteneva dunque la correttezza della sentenza che aveva accertato la corrispondenza al vero delle deduzioni attoree.
Ritenendo che l'appellante contestava la limpida ricostruzione del Tribunale invocando una serie di ulteriori rapporti di debito/credito con la madre privi, tuttavia, di efficacia probatoria, chiedeva il rigetto del motivo e conferma della sentenza sul punto.
7. Appello incidentale proponeva altresì appello incidentale avverso il capo della sentenza che CP_1 aveva respinto la domanda volta ad ottenere il rendiconto da circa i frutti Parte_1 percepiti o percipiendi per l'unità immobiliare sita in Firenze, via del Proconsolo n. 6.
Specificava, infatti, che l'appellante principale aveva la nuda proprietà di tale bene, mentre la madre, pur essendone usufruttuaria, non aveva mai percepito alcunché dall'immobile in oggetto da Parte_1
Esponeva che aveva ammesso di aver abitato l'immobile dal settembre 2000 Parte_1 al settembre 2006 (cfr. pag. 22 della 2°memoria ex art. 183, 6° co., c.p.c. di , Parte_1 pur essendo mero nudo proprietario di esso;
da ciò derivava che, quanto meno per tale periodo, egli aveva goduto del bene senza un contratto di locazione e senza aver corrisposto alcunché alla madre a titolo di canone locativo, o di indennità di occupazione.
L'appellante incidentale, quale erede di chiedeva dunque che tale donazione Persona_1 indiretta in favore del fratello fosse oggetto di collazione. Pt_1
Deduceva che il Tribunale aveva erroneamente rigettato la domanda, ritenendo non provata alcuna locazione a terzi dell'immobile e quindi la percezione di frutti su cui rendere il conto. In particolare, sosteneva che l'errore del primo giudice era stato quello di ritenere che la domanda postulasse l'esistenza di contratti di locazione conclusi dal nudo proprietario con soggetti terzi, dal momento che, invece, oggetto della domanda era la pronuncia dell'obbligo di collazione di di quanto beneficiato a titolo di Parte_1 donazione indiretta dalla madre, per aver potuto abitare una unità immobiliare, che la stessa aveva in usufrutto, senza aver, tuttavia, corrisposto alcunché all'usufruttuaria, e ciò per spirito di liberalità della madre nei confronti del nudo proprietario e detentore dell'immobile.
In via incidentale concludeva quindi per la riforma della sentenza impugnata nel senso di condannare a rendere il conto dei frutti prodotti dai cespiti ereditari di cui Parte_1 ha avuto il possesso, ivi compreso l'immobile di Firenze, Via del Proconsolo n. 6, e a restituire alla massa, anche tramite conguaglio in denaro, i frutti percetti oltre la misura proporzionale alla sua quota, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, dalla loro percezione al saldo.
IV. In data 28 novembre 2023 il procuratore di parte appellante dava notizia del decesso
(avvenuto il 20.10.2023) della parte appellata chiedeva pertanto che CP_5 venisse dato atto della intervenuta interruzione del processo e che la Corte fissasse l'udienza per la riassunzione nei confronti degli aventi diritto ex art. 303 c.p.c.
VI. In data 2 dicembre 2023 si costituivano in giudizio e in CP_2 Controparte_3 proprio e quali coeredi di deducendo quanto segue. Parte_2
1. Sul quinto motivo d'appello (relativo alle quote della società E.T.A.)
Le appellate contestavano la tesi di secondo cui la cessione in favore di Parte_1
Delle quote societarie del dr. e dall'arch. sarebbe riferibile CP_2 CP_12 CP_13
a reale dominus della società, e dunque quest'ultimo, con tale operazione, Parte_2 avrebbe posto in essere un atto dispositivo in violazione del regime di comunione legale, con la conseguente natura di donazione indiretta da parte della defunta avente ad oggetto il 50% delle quote della predetta società.
Deducevano, infatti, che l'appellante non aveva prodotto alcuna controdichiarazione scritta, necessaria per dimostrare la simulazione;
inoltre, i testimoni ( e Testimone_1
) avevano escluso il coinvolgimento di nella costituzione della Tes_2 Parte_2 società.
2. Sul secondo motivo (relativo all'appartamento di viale Gramsci 19)
Deducevano le appellate che, nonostante avesse riconosciuto di aver Controparte_3 ricevuto in donazione lire 114.126,000 per l'acquisto dell'appartamento in via Gramsci, in effetti nel dispositivo del Tribunale era stata accertata solo la donazione diretta di lire
67.140.560, 19.024.380 e 3.695,10, versatele dalla defunta madre per la ristrutturazione dell'immobile e spese condominiali straordinarie e ordinarie. Rilevavano quindi le appellate che ogni ulteriore importo che aveva inteso Parte_1 sentir riconoscere come donazione indiretta a relativamente Controparte_3 all'appartamento in viale Gramsci era fuoriuscito dal perimetro del processo e, sul punto, si era formato giudicato per mancata impugnazione.
3. Sul primo motivo (relativo all'immobile di Casole)
Quanto al primo motivo, le appellate aderivano alla ricostruzione della vicenda effettuata da in primo grado, secondo cui lui e la moglie erano i veri acquirenti, ma Parte_2 intestavano le quote al figlio;
deducevano quindi che il compendio doveva conseguentemente considerarsi caduto in successione per la metà.
Sottolineavano che, anche se fosse risultato reale acquirente dell'immobile Parte_1 di Casole, il negozio avrebbe comunque dovuto essere ricondotto entro i limiti del prezzo donato dalla madre: la donazione da parte di quest'ultima era documentalmente provata dai prelievi effettuati sul conto corrente della stessa.
Sostenendo che il Tribunale aveva correttamente ritenuta come avvenuta la corresponsione di parte del prezzo da parte della madre alla luce degli assegni provenienti dal conto di quest'ultima e direttamente versati alle venditrici dell'immobile e sottolineando che il manoscritto che scrisse ai figli doveva essere interpretato nel senso Persona_1 che erano stati i coniugi, e solo loro, ad aver acquistato l'immobile di Casole, essendo i figli, incluso , destinatari della dichiarazione, chiedevano la conferma della Pt_1 sentenza sul punto.
4. Sul terzo motivo (il rendiconto)
Deducevano le appellanti che la domanda di condanna a rendere il conto dei frutti ereditari avanzata da in primo grado poteva essere connessa a quella di ricostruzione Parte_1 del relictum e del donatum, doveva essere ma nel rispetto di certe preclusioni processuali;
nel caso di specie, la stessa, come correttamente ritenuto dal giudice di prime cure, era tardiva perché rinvenibile per la prima volta nel foglio di precisazione delle conclusioni, e dunque inammissibile.
Quanto alla domanda di rendiconto avanzata in primo grado dalle sorelle rigettata Pt_1 dal Tribunale, affermava di non voler proporre appello incidentale, essendo il capo già stato impugnato da CP_1
5. Sul sesto motivo (riguardante l' Parte_5 chiedeva al tribunale di dichiarare la natura fiduciaria o simulata della Parte_1 costituzione della società semplice le cui quote sarebbero Parte_5 appartenute ai genitori, con conseguente imputazione della quota del 50%.
Sul punto le appellate escludevano sia la simulazione che l'intestazione fiduciaria.
Con particolare riferimento a quest'ultima ipotesi, sottolineavano che il conferimento al fiduciario dell'obbligo di ritrasferimento esclude qualsiasi intento liberale del fiduciante verso il fiduciario, dunque, nel momento in cui aveva affermato che le Parte_1 sorelle erano interposte dai genitori avrebbe escluso la liberalità nelle operazioni in contestazione, rendendo impossibile configurare una donazione indiretta delle quote in loro favore.
Neppure poteva ritenersi sussistente una simulazione, in quanto non Parte_1 avendo proposto alcuna domanda di riduzione, avrebbe potuto provarla solo esclusivamente producendo la controdichiarazione firmata da tutti i soggetti coinvolti;
inoltre, dalle testimonianze rese, sottolineavano le appellate, non era emerso alcun elemento da cui desumere che la costituzione della fosse riferibile Parte_5 ai genitori.
6. Sul settimo motivo (relativo a via Cavour)
Contestavano e la ricostruzione dell'appellante secondo cui la CP_2 Controparte_3 madre avrebbe donato indirettamente a ciascuna delle figlie una quota pari ad ¼ della nuda proprietà di un appartamento posto in Firenze, via Cavour 104, mentre Pt_1 avrebbe personalmente acquistato il suo quarto per poi acquistare le quote dalle
[...] sorelle e, a seguito della rinuncia all'usufrutto da parte del padre, divenire l'unico pieno proprietario dell'immobile.
Le appellate fornivano una diversa versione dei fatti, secondo cui decideva Parte_2 di acquistare l'immobile per andarvi ad abitare ma, d'accordo con la moglie che rischiava il coinvolgimento nel fallimento di una società, decise di intestare la nuda proprietà ai quattro figli: il manoscritto di dimostrava proprio che l'appartamento era Persona_1 stato acquistato con i denari dei genitori e intestato fiduciariamente ai quattro figli, senza alcuna differenziazione.
Sottolineavano che all'epoca (1988) si era laureato da poco e non aveva Parte_1 ancora un reddito per acquistare ¼ della nuda proprietà.
Specificavano che:
- l'assegno di lire 73.418.780 tratto dal conto 200281/27 presso IT era solo formalmente intestato a (il padre, al tempo residente all'estero, aveva Parte_1 delegato al figlio alcune incombenze) ma comunque sottoscritto dal padre;
nello stesso conto, pochi giorni prima della firma di detto assegno, vennero versate
50.000.000 lire, somma prestata da a per Persona_4 Parte_2
l'acquisto del suddetto immobile, come emerso dalla testimonianza resa dal all'udienza del 19.02.2013; Parte_4
- la restante somma di 321.000.000, oltre IVA, necessaria per l'acquisto dell'appartamento, venne pagata da facendo ricorso ad un Parte_2 finanziamento ipotecario di lire 350.000.000, le cui rate furono dallo stesso pagate
(docc. 15 e 16); - la successiva cessione delle quote a avvenne senza corrispettivo, Parte_1 fatta allo scopo di porre fine alle lamentele dello stesso che si sentiva defraudato dai presunti favori dei genitori alle sorelle (su viale Gramsci per su via CP_3
Romana per Susanna, sulla ETA per ). CP_2
Sostenevano che la vicenda risultava dunque neutra ai fini del presente giudizio, atteso che, ove accolta la ricostruzione di tutti i fratelli vennero beneficiati da una Parte_1 identica donazione indiretta.
Chiedevano che la sentenza venisse confermata sul punto.
VI. Interrotto il processo con ordinanza del 12.12.2023, parte appellante presentava ricorso per riassunzione del processo, reiterando richiesta di fissazione d'udienza per la riassunzione nei confronti degli aventi diritto ex art. 303 c.p.c.; con decreto del 06.02.2024, veniva dunque fissata la prosecuzione del giudizio al 4 febbraio 2025, udienza in seguito rinviata al 18 febbraio 2025 e trattata mediante scambio e deposito di note scritte ex art
127 ter c.p.c..
VII. Il 25.10.2024 si costituiva in giudizio nella sua qualità di Controparte_4 unica erede di a sua volta unica erede del defunto al Persona_5 CP_5 solo fine di evitare una sospensione del giudizio di appello avverso la sentenza parziale del
Tribunale di Firenze, avendo interesse a vederlo definito nel minor tempo possibile, così da ottenere una pronunzia definitiva nel giudizio di primo grado ancora pendente.
VIII. e così come si costituivano nel giudizio CP_2 Controparte_3 CP_1 riassunto, richiamando le difese istanze e conclusioni già svolte.
VIX. In sede di note scritte, parte appellante modificava le conclusioni esposte nell'appello nei termini che seguono: “I. SUL PUNTO UNO DELLE CONCLUSIONI NESSUNA
MODIFICAZIONE In totale riforma del capo 2 del dispositivo della sentenza impugnata respingere le domande tese ad accertare la sussistenza di una donazione indiretta da parte di in favore di per l'acquisto dei beni immobili in comune di Persona_1 Parte_1
Greve in Chianti, Frazione Lamole, via Casole ed in accoglimento della domanda formulata in primo grado dall'odierno appellante accertare e riconoscere la sussistenza di una donazione indiretta in favore di da parte di della somma di Parte_2 Persona_1
112.500.000 lire impiegata per l'acquisto diritto di abitazione sui beni predetti di cui lo stesso ha espressamente riconosciuto di aver goduto in modo continuativo;
II. SUL Parte_2
PUNTO DUE DELLE CONCLUSIONI Dichiarare cessata la materia del contendere in conseguenza della costituzione di che ha riconosciuto la pretesa Controparte_3 dell'appellante, spese compensate sul punto specifico III. SUL PUNTO TRE DELLE
CONCLUSIONI In ordine al capo 4 della sentenza impugnata dichiarare cessata la materia del contendere in conseguenza dell'accordo intervenuto tra appellante ed appellate in sede di mediazione come da copia verbale 11/6/2024 che si produce (doc. d). Spese compensate come da accordo citato IV. In parziale riforma del capo 5 della sentenza impugnata ed in accoglimento delle domande formulate in primo grado dall'odierno appellante: IV a.
NESSUNA MODIFICAZIONE Accertare la sussistenza di una donazione indiretta da parte di
a favore di della somma di 161.423.000 di Lire impiegati per Persona_1 CP_1
l'acquisto del quartiere posto in Firenze, Via Romana, 100 e del posto auto nel parcheggio di
Piazza della Calza;
IV b. Sul punto IV b delle conclusioni Dichiarare cessata la materia del contendere per rinuncia alla domanda da parte dell'appellante accettata dall'appellata
Sul punto con compensazione di spese IV c. Dichiararsi cessata la materia CP_2 del contendere per rinuncia al capo di impugnazione sul presupposto dell'intervenuto spoglio della società da parte di favore di una sua ditta individuale per l'esercizio CP_1 della stessa attività. Accettazione della rinuncia da parte di IV d. Controparte_3
NESSUNA MODIFICAZIONE accertare la donazione indiretta solo in favore di CP_1
e della nuda proprietà del quartiere posto in Firenze Via Cavour, CP_2 Controparte_3
104; IV e. NESSUNA MODIFICAZIONE accogliere nei termini di cui alle conclusioni formulate in primo grado la domanda con cui l'odierno appellante ha chiesto a (ora agli Parte_2 eredi dello stesso) la restituzione del valore del diritto di abitazione sull'immobile ubicato in
Greve in Chianti, Località Casole”.
X. Con ordinanza del 19.02.2025, emessa all'esito dell'udienza cartolare del 18.02.2025, la Corte tratteneva la causa in decisione, con assegnazione alle parti del termine ridotto di
60 giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di 20 giorni successivi per il deposito delle memorie di replica.
- MOTIVI DELLA DECISIONE –
Preliminarmente, deve darsi atto della dichiarazione di parte appellante di non voler insistere nelle domande avanzate con il secondo, terzo, quinto e sesto motivo di appello.
Con particolare riferimento al punto 4 del dispositivo della sentenza, impugnato con la seconda censura, chiesto che sia dichiarata cessazione della materia del Parte_1 contendere sulla base dell'accordo che i fratelli hanno raggiunto il 16.06.2024 in Pt_1 sede di mediazione.
Sul punto, appaiono prive di rilievo le contestazioni dell'appellata secondo CP_1 la quale il suddetto accordo conciliativo non riguarderebbe la domanda di rendiconto presentata da nel presente giudizio e, pertanto, sarebbe infondata la Parte_1 pretesa di considerare cessata la relativa materia del contendere.
Aldilà della ragione sottesa alla richiesta di cessazione della materia del contendere, la volontà del è evidentemente quella di rinunciare alla domanda in questione, Pt_1 espressione della facoltà della parte di modificare le domande e le conclusioni precedentemente formulate in giudizio, senza che ciò abbia incidenza in punto di spese, poiché in caso di rinunzia a singoli capi della domanda, le spese di lite vanno comunque liquidate secondo il criterio della soccombenza virtuale (cfr. Cass. sent. n. 3734
10.04.1998, Cass. sent. n. 01439 del 04.02.2002).
A tal proposito, secondo l'orientamento della giurisprudenza prevalente, condiviso da questa Corte d'Appello: “la rinunzia alla domanda non richiede formule sacramentali e può essere anche tacita e va riconosciuta quando vi sia incompatibilità assoluta tra il comportamento dell'attore e la volontà di proseguire nella domanda proposta;
detta rinuncia si configura, tra l'altro, nella dichiarazione di non voler insistere nelle domande proposte e determina, indipendentemente dall'accettazione della controparte
(richiesta, invece, per la rinuncia agli atti del giudizio), l'estinzione dell'azione e la cessazione della materia del contendere, la quale va dichiarata anche d'ufficio (cfr. Sez. 2 -, Ordinanza
n. 19845 del 23/07/2019 (Rv. 654975 - 01)”.
Preso dunque atto delle suddette rinunce, dev'essere dichiarata la cessazione della materia del contendere relativamente ai capi 3, 4, e 5 (quest'ultimo limitatamente al rigetto delle domande di accertamento di donazione indiretta delle quote della società E.T.A. e delle quote della Società Semplice “ ) del dispositivo Controparte_11 della sentenza impugnati e conseguente passaggio in giudicato degli stessi.
Con riferimento alle residue censure si rileva quanto segue.
Il primo motivo d'appello, con cui insiste nell'affermare che la madre Parte_1 Per_1 non gli avrebbe donato la propria quota di 2/5 dell'immobile di Casole, è infondato.
[...]
Parte appellante sostiene di aver dimostrato come il pagamento in favore delle venditrici, par a lire 56.250.000 – avvenuto mediante tre assegni bancari di lire 18.750.000 ciascuno tratti sul conto corrente n. 10249 della (cfr. doc. 26) - costituirebbe, in realtà, il Per_1 rimborso di un prestito contratto dalla madre con il figlio al fine di ottenere la disponibilità di somme per l'acquisto di altro appartamento, sito in Firenze, viale Gramsci, che sarebbe poi stato donato alla figlia CP_3
A tal proposito, il giudice di prime cure ha correttamente esplicato come la dichiarazione con la quale ha ammesso di aver ricevuto dal figlio la somma di 57.100.000 Persona_1 di lire non provasse il prestito contratto dalla madre con , stante l'assenza di alcuna Pt_1 espressa indicazione in tal senso.
In effetti, dalla dichiarazione in questione (allegata quale doc. 22 all'atto di appello) non emerge altro che in data 13 febbraio 1998 ha ricevuto detto importo in Persona_1 contanti.
Non vi sono dunque sufficienti elementi per affermare che la successiva emissione degli assegni, complessivamente pari a 56.250.000 lire, da parte della per l'acquisto delle Per_1 quote dell'immobile di Casole sia avvenuta a titolo di restituzione dell'importo (peraltro superiore) precedentemente ricevuto dal figlio.
Non è neppure condivisibile la tesi secondo cui il pagamento di lire 112.500.000, effettuato dalla madre alle sorelle del marito in data 01.09.1998 con quattro assegni circolari (allegati quale doc. 28), è stato effettuato a titolo di corrispettivo del diritto di abitazione contestualmente acquistato dai coniugi - sulla stessa casa. Pt_1 Per_1
Sul punto, parte appellante deduce che la sentenza è errata, attesa la non contestazione del fatto dall'ormai defunto Parte_2
In realtà, in primo grado parte attrice aveva riconosciuto come pacifica la circostanza di cui al capitolo 1 di prova per interrogatorio formale richiesto dall'allora convenuto Pt_1
ma ciò che quest'ultimo intendeva domandare era se “fin dal 1998, data di divisione
[...] del compendio ereditario tra e le sorelle lo stesso ing. e la Parte_2 Pt_1 Pt_6
hanno costantemente ed ininterrottamente utilizzato come casa di campagna la Villa
[...]
DI Casole, avendone piena disponibilità e che non ha abitato nel predetto Parte_1 immobile” (cfr. memoria 183, comma VI, n. 1, c.p.c. di primo grado di . Parte_1
Dunque, ciò che ha confermato l'attore è soltanto il godimento dell'immobile da parte dei coniugi rilevando, oltretutto, che tale circostanza dimostrerebbe che il CP_7 pagamento dello stralcio avvenne ad opera loro, i quali mantennero la disponibilità del bene, che fu però intestato direttamente a (cfr. memoria 183, comma VI, n. Parte_1
3, c.p.c. di primo grado di . Parte_2
In altre parole, i coniugi hanno avuto il godimento dell'immobile di Casole ma non risulta in alcun modo provato, né ammesso a suo tempo da che per lo stesso Controparte_14 fosse stato pattuito un corrispettivo di 112.500.00 lire o, prima ancora, che sarebbe stato a titolo oneroso.
Da quanto sopra deriva che ha dunque effettivamente versato la complessiva Persona_1 somma di lire 168.750.000 per l'acquisto dell'immobile di Casole.
A ciò si aggiunga che l'interpretazione del manoscritto della fornita dall'appellante Per_1 non trova avallo né nella lettera né nella ratio del testo: la frase “abbiamo nel frattempo comprato dalle 6 sorelle la casa di famiglia” vede inequivocabilmente come soggetti i coniugi risultando assieme alle sorelle, destinatario della lettera CP_7 Parte_1 con la quale la madre intendeva precisare ai figli le proprie volontà.
Il motivo d'appello va pertanto rigettato, con conseguente conferma della sentenza nella parte in cui riconosce come donazione indiretta a favore di la somma di lire Parte_1
168.750.000, pagata da per l'acquisto dell'immobile di Greve in Chianti, Persona_1
Frazione Lamole, via Casole, intestato a Parte_1
Dev'essere inoltre confermata la sentenza nella parte in cui rigetta la domanda di restituzione del valore del diritto di abitazione su detto immobile. Il quarto motivo d'appello, con cui sostiene l'erroneità della sentenza nella Parte_1 parte in cui non ha riconosciuto la donazione indiretta in favore di per CP_1
l'acquisto dell'appartamento in via Romana 100 a Firenze, risulta in parte fondato.
In effetti, dalla documentazione prodotta, risulta senz'altro il versamento da parte di Per_1 di lire 117 milioni, di cui 17 milioni pagati tramite assegno circolare in data 3
[...] maggio 1996 (cfr. doc. 3 atto di appello), a titolo di deposito cauzionale, e 100 milioni pagati tramite assegno in data 26 giugno 1996 (cfr. doc. 8 atto di appello), entrambi tratti sul conto della defunta n. 10249.
Inoltre, come evidenziato dall'appellante, il Tribunale ha erroneamente sostenuto una carenza probatoria con riferimento al pagamento di 155 milioni di lire da parte della Per_1 in favore di quale corrispettivo pattuito (cfr. doc. 10 atto di appello) per la CP_8 risoluzione del contratto preliminare da quest'ultimo stipulato con (cfr. CP_1 doc. 6 atto di appello).
Invero, non solo sono stati prodotti i tre assegni circolari di lire 50 milioni ciascuno (cfr. doc. 13 atto di appello), due datati 5 maggio e uno 7 luglio 1998, tutti intestati ad CP_8
ma è stata altresì dimostrata la provenienza degli stessi dal c/c della de cuius.
[...]
Gli estratti del conto corrente n. 10249, relativi agli anni 1998-1999, differentemente da quanto affermato in sentenza, risultano agli atti (allegati quale doc. 19 alla 2° memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c., di e e dal loro esame emerge CP_2 Controparte_3 inequivocabilmente che:
- in data 5 maggio 1998 è stato richiesto un assegno circolare per 100.000.000 lire;
- in data 7 luglio 1998 è stato richiesto un assegno circolare per 50.000.000 lire.
Quanto al versamento degli ulteriori 5 milioni di lire al si osserva che, il relativo CP_8 assegno bancario (cfr. doc. 13 atto di appello), benché privo di data e pertanto nullo – anche se valevole nei rapporti diretti tra traente e prenditore come promessa di pagamento ai sensi dell'art. 1988 c.c. (cfr. Cass. civ., 06.07.2021, n. 19051) – è riconducibile al conto corrente n. 10249 di dall'esame dell'estratto conto 10249, l'assegno n. CP_15
230.603.384-11 è stato addebitato in data 14 gennaio 1999, poco dopo il termine di scadenza della terza rata fissata nella scrittura risolutiva del preliminare al 31.12.1998.
Appare pertanto comprovato che ha contribuito all'acquisto dell'immobile, Persona_1 dapprima, in sede d'asta, tramite il versamento di 117 milioni di lire, in seguito, per l'acquisto della quota del 50% del tramite il versamento di ulteriori 155 milioni di CP_8 lire.
È invece privo di qualsivoglia sostegno probatorio l'assunto dell'appellante secondo cui avrebbe donato indirettamente alla figlia l'ulteriore somma di lire Persona_1 CP_1 45.423.000, rimborsandola a dopo che lo stesso aveva contribuito Parte_1 all'acquisto dell'immobile.
In conclusione, si deve riconoscere che ha sostenuto un esborso pari a CP_15
272.000.000 di lire per l'acquisto dell'immobile in oggetto.
Premesso quanto sopra, si rileva che risulta adeguatamente documentato (cfr. documenti nn. 3, 4 e 5 allegati alla comparsa di risposta di , nonché pacificamente CP_1 riconosciuto da parte appellante, che la stessa a provveduto a rimborsare CP_1 alla madre la somma di lire 160.000.000, di cui lire 150.000.000 mediante assegno datato
18 agosto 1998, tratto sul proprio conto corrente n. 114276 presso la Banca Federico del
Vecchio, e lire 10.000.000 mediante assegno del 12 maggio 1998, sottoscritto da Pt_1 in forza della delega conferitagli per operare sul conto intestato a
[...] CP_1
Alla luce di quanto esposto, si ritiene parzialmente fondata la tesi sostenuta da Pt_1 irca l'esistenza della donazione indiretta effettuata dalla madre in favore della figlia
[...]
avente ad oggetto una quota dell'appartamento sito in Firenze, via Romana n. CP_1
100, la cui entità deve essere tuttavia ricalcolata in lire 112.000.000.
Il settimo motivo d'appello risulta infondato e, pertanto, anch'esso non meritevole di accoglimento.
Secondo l'assunto dell'appellante, egli avrebbe personalmente acquistato la quota di 1/4 dell'immobile sito in via Cavour n. 104, corrispondendo la caparra confirmatoria e le spese per la cancellazione dell'iscrizione ipotecaria, per un importo complessivo pari a Lire
73.418.780. Le sorelle, invece, avrebbero ricevuto le rispettive quote dell'immobile a titolo gratuito, in forza di una donazione effettuata dai genitori, avente ad oggetto la nuda proprietà di detto immobile. Successivamente, le medesime avrebbero ceduto tali quote al fratello, ricevendo da quest'ultimo, a titolo di corrispettivo, la somma di Lire 70.000.000 ciascuna.
Tuttavia, la documentazione versata in atti depone in senso contrario.
L'assegno dell'importo di Lire 73.418.780 (cfr. doc. 13, comparsa di risposta di e CP_2
risulta sottoscritto da È plausibile ritenere che il conto Controparte_3 Parte_2 corrente dal quale è stato tratto l'assegno fosse solo formalmente intestato a Pt_1
il quale, all'epoca dei fatti (maggio 1989), si era appena laureato (ottenendo
[...]
l'abilitazione alla professione di commercialista solo nel 1991, cfr. doc. 12, comparsa di risposta), e non disponeva, dunque, di un reddito sufficiente per sostenere l'acquisto della quota di 1/4 della nuda proprietà.
Dall'estratto del conto n. 200281/27 presso IT emerge, inoltre, che in data 12 maggio 1989 – coincidente con la stipula del preliminare di compravendita (cfr. doc. 89, atto di appello) – furono accreditati sul medesimo conto un assegno di Lire 50.000.000 e un versamento in contanti pari a Lire 27.364.510 (cfr. doc. 91, atto di appello), evidentemente finalizzati alla conclusione dell'affare.
Alla luce della lettera sottoscritta da (cfr. doc. 14, comparsa di risposta Persona_4 di e e della testimonianza da lui resa nell'udienza di primo grado CP_2 Controparte_3 del 19 febbraio 2013, si evince con chiarezza che: la somma di Lire 50.000.000 fu da lui prestata a proprio per l'acquisto dell'immobile; poiché si Parte_2 Parte_2 trovava frequentemente all'estero per motivi di lavoro, egli indicò al di Parte_4 interfacciarsi con il figlio per ogni adempimento relativo al prestito;
negli anni Pt_1 successivi, il ottenne la restituzione dell'importo erogato da parte di Parte_4 Parte_2
e dalla moglie.
[...]
A fronte di tali evidenze, le deduzioni di non appaiono sostenibili. In Parte_1 particolare, non vi è alcuna prova che la ricezione della somma dal fosse Parte_4 finalizzata ad estinguere un debito fiscale (derivante dal contenzioso tributario afferente alla società I Cipressini S.r.l.) e che, una volta utilizzati i 50 milioni ricevuti, Parte_1 abbia reintegrato la provvista sul suo conto (dai documenti 98 e 99 allegati dall'appellante emerge che sono stati versati esclusivamente 6.000.000 e 8.604.000 lire) per poi effettivamente pagare, in data 3 agosto 1989, il debito fiscale con assegno di lire
46.751.400.
Alla luce delle considerazioni che precedono, deve ritenersi corretta la statuizione del primo giudice nella parte in cui, rilevata la sostanziale parità di trattamento tra i quattro fratelli beneficiari dell'atto dispositivo, ha rigettato la domanda attorea proposta da Pt_1
volta a ottenere l'accertamento di una donazione indiretta in favore esclusivo di
[...]
avente ad oggetto la nuda proprietà dell'unità Controparte_16 Controparte_3 immobiliare sita in Firenze, Via Cavour n. 104.
Infine, dev'essere rigettato anche l'appello incidentale di CP_1
Quest'ultima ha domandato la riforma della sentenza, criticandola poiché il giudice di prime cure avrebbe mal interpretato le sue richieste di primo grado, avendo la stessa domandato la restituzione dei frutti, non tanto poiché l'aveva locato a terzi, Parte_1 ma alla luce del fatto che lo stesso aveva goduto dell'immobile, abitandovi, senza sostenere alcun canone o comunque un indennizzo parametrato al valore locativo commerciale dell'unità immobiliare, in ciò risolvendosi l'atto di liberalità della madre usufruttuaria nei confronti del figlio.
La censura non appare fondata. Infatti, in primo grado, sul presupposto che Pt_1 aveva acquistato la nuda proprietà dell'immobile posto in Firenze, Via del
[...]
Proconsolo n. 6, e che ne era stata costituita usufruttuaria, sostenendo che Persona_1 il fratello “ebbe ad incassare i canoni di locazione, percepiti e trattenuti direttamente dal Sig. , chiedeva la restituzione alla massa anche tramite Parte_1 CP_1 conguaglio in denaro i frutti percetti oltre la misura proporzionale alla sua quota, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla loro percezione al saldo (cfr. comparsa di costituzione di primo grado di del 28.12.2010). CP_1
A fronte di tale domanda, nella propria comparsa di costituzione, ha Parte_1 allegato il fatto di aver destinato l'immobile a propria abitazione, negando che lo stesso fosse mai stato messo a reddito.
Ebbene, solo con la terza memoria ex art. 183, comma VI, c.p.c. dopo CP_1 aver espressamente indicato di voler mutare i termini della pretesa poiché “Dal tenore dei capitoli di prova dal n. 11 al n. 14 (pag. 25 memoria 183 n. 2 c.p.c. si evince Parte_1 che in effetti il suddetto appartamento sarebbe stato adibito da ad abitazione Parte_1 propria e della propria famiglia” precisava che, in considerazione di quanto sopra, il comparente avrebbe dovuto restituire, anziché i frutti percepiti, il valore locativo dell'immobile in questione da determinarsi con una specifico incarico da affidarsi al CTU. ha dunque precisato la domanda oltre l'ultimo momento utile per farlo, CP_1 ossia entro la memoria ex art 183, comma VI, n. 1 c.p.c. (cfr. Cassazione civile sez. I,
21/01/2025, n. 1470).
Considerata la tardività della suddetta richiesta, il giudice di prime cure ha correttamente respinto la domanda originaria di alla luce della mancata prova, cui erano CP_1 onerate le sorelle di un'eventuale locazione a terzi dell'immobile. Pt_1
In ossequio al principio per cui il giudice di appello, quando riforma totalmente o parzialmente la sentenza di primo grado, dispone d'ufficio una nuova regolamentazione delle spese di lite, quale conseguenza della pronuncia di merito, e attesa la reciproca soccombenza di tutte le parti processuali, si ritiene opportuna la compensazione delle spese di lite per i due gradi di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, ogni altra domanda reietta, definitivamente decidendo nel procedimento instaurato da nei confronti di , Parte_1 CP_1
, e Controparte_3 CP_2 Controparte_4
1. in parziale accoglimento dell'appello principale:
- dichiara cessata la materia del contendere con riferimento ai punti 3, 4, e 5
(quest'ultimo limitatamente alle domande di accertamento di donazione indiretta delle quote della società E.T.A. e delle quote della Società Semplice “ CP_11
e ) della sentenza impugnati;
[...] Controparte_3 - accerta che costituisce donazione indiretta a favore di a somma CP_1 di lire 112.000.000, pagata da per l'acquisto dell'immobile sito in Persona_1
Firenze, via Romana n. 100;
2. rigetta l'appello incidentale proposto da CP_1
3. conferma per il resto la sentenza impugnata;
4. compensa integralmente tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Firenze, lì 21.07.2025
Il Cons. Est.
Vincenzo Savoia Il Presidente
Dr.ssa Isabella Mariani
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
__________________
La Corte di Appello di Firenze, Sezione I Civile, riunita in Camera di Consiglio e composta dai Sig.ri Magistrati:
Dr.ssa Isabella MARIANI Presidente
Dr.ssa Alessandra GUERRIERI Consigliere
Dr. Vincenzo SAVOIA Consigliere rel.
nella causa in grado di appello, iscritta a ruolo il 10.09.2021, al n. 1495 del R.G. Affari
Contenziosi dell'anno 2021, avverso la sentenza non definitiva n. 1828 del Tribunale di
Firenze, emessa il 02.07.2021, nell'ambito del procedimento n. R.G. 6850/2010, promossa da c.f. ), in proprio e quale coerede di Parte_1 C.F._1 Persona_1
e rappresentato e difeso dagli Avv.ti Maurizio Rudalli (c.f. Parte_2
e Giannotto Ulivi (c.f. ) ed elettivamente C.F._2 C.F._3 domiciliato presso il loro studio in Firenze, via La Marmora n. 45, giusta procura in atti;
APPELLANTE contro
(c.f. ), in proprio e quale coerede di CP_1 C.F._4 Parte_2
rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Russo (c.f. ) ed
[...] C.F._5 elettivamente domiciliata in via telematica presso l'indirizzo pec dello stesso, giusta procura in atti;
APPELLATA contro
(c.f. e (c.f. CP_2 C.F._6 Controparte_3
), in proprio e quali coeredi di rappresentate e difese C.F._7 Parte_2
CO Di CO (c.f. ) ed elettivamente domiciliate presso il suo C.F._8 studio sito in Firenze, via della Colonna 19, giusta procura in atti;
APPELLATE (c.f. ), in qualità di unica erede di Controparte_4 C.F._9 CP_5
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Antonio Ossi (c.f. ) e
[...] C.F._10
Matteo Pescatori (c.f. ed elettivamente domiciliata in via telematica C.F._11 presso l'indirizzo pec del secondo, giusta procura in atti;
APPELLATA
La causa era posta in decisione sulla base delle seguenti CONCLUSIONI: per l'appellante, come da note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza del 18.02.2025 con le quali ha in parte modificato le conclusioni inizialmente rassegnate nell'atto d'appello: “I. SUL PUNTO UNO DELLE CONCLUSIONI NESSUNA MODIFICAZIONE In totale riforma del capo 2 del dispositivo della sentenza impugnata respingere le domande tese ad accertare la sussistenza di una donazione indiretta da parte di in favore di Persona_1 per l'acquisto dei beni immobili in comune di Greve in Chianti, Frazione Parte_1
Lamole, via Casole ed in accoglimento della domanda formulata in primo grado dall'odierno appellante accertare e riconoscere la sussistenza di una donazione indiretta in favore di da parte di della somma di 112.500.000 lire impiegata per Parte_2 Persona_1
l'acquisto diritto di abitazione sui beni predetti di cui lo stesso ha Parte_2 espressamente riconosciuto di aver goduto in modo continuativo;
II. SUL PUNTO DUE DELLE
CONCLUSIONI Dichiarare cessata la materia del contendere in conseguenza della costituzione di che ha riconosciuto la pretesa dell'appellante, spese Controparte_3 compensate sul punto specifico III. SUL PUNTO TRE DELLE CONCLUSIONI In ordine al capo
4 della sentenza impugnata dichiarare cessata la materia del contendere in conseguenza dell'accordo intervenuto tra appellante ed appellate in sede di mediazione come da copia verbale 11/6/2024 che si produce (doc. d). Spese compensate come da accordo citato- IV. In parziale riforma del capo 5 della sentenza impugnata ed in accoglimento delle domande formulate in primo grado dall'odierno appellante: IV a. NESSUNA MODIFICAZIONE Accertare la sussistenza di una donazione indiretta da parte di a favore di Persona_1 CP_1 della somma di 161.423.000 di Lire impiegati per l'acquisto del quartiere posto in
[...]
Firenze, Via Romana, 100 e del posto auto nel parcheggio di Piazza della Calza;
IV b. Sul punto IV b delle conclusioni Dichiarare cessata la materia del contendere per rinuncia alla domanda da parte dell'appellante accettata dall'appellata Sul punto con CP_2 compensazione di spese IV c. Dichiararsi cessata la materia del contendere per rinuncia al capo di impugnazione sul presupposto dell'intervenuto spoglio della società da parte di
a favore di una sua ditta individuale per l'esercizio della stessa attività. CP_1
Accettazione della rinuncia da parte di IV d. NESSUNA MODIFICAZIONE Controparte_3 accertare la donazione indiretta solo in favore di e ella CP_1 CP_2 Controparte_3 nuda proprietà del quartiere posto in Firenze Via Cavour, 104; IV e. NESSUNA MODIFICAZIONE accogliere nei termini di cui alle conclusioni formulate in primo grado la domanda con cui l'odierno appellante ha chiesto a ora agli eredi dello stesso) Parte_2 la restituzione del valore del diritto di abitazione sull'immobile ubicato in Greve in Chianti,
Località Casole”. per le appellate e come da note di trattazione scritta sostitutive CP_2 Controparte_3 dell'udienza del 18.02.2025: “1. in via preliminare, per effetto delle rinunce descritte al superiore paragrafo I, con riferimento al rapporto tra l'appellante principale e Parte_1 le resistenti e/o dichiarare cessata la materia del CP_2 Controparte_3 contendere con spese legali compensate con riguardo ai motivi d'appello principale identificati dai punti II, III, IV-B e IV-C nelle conclusioni rassegnate nell'atto introduttivo, con contestuale passaggio in giudicato dei relativi capi della sentenza di primo grado;
2. per
l'effetto, respingere i restanti motivi d'appello principale proposto da contro la Parte_1 sentenza non definitiva del Tribunale di Firenze 2 luglio 2021 n. 1828 resa nel processo iscritto al n. R.G. 6850/2010 e comunque le sue domande residue poste nell'atto introduttivo;
3. nella denegata ipotesi in cui la Corte d'Appello non ritenesse di pronunciare in accoglimento del punto n. 1, respingere tutti i motivi dell'appello principale proposto da contro la sentenza non definitiva del Tribunale di Firenze 2 luglio 2021 n. Parte_1
1828 resa nel processo iscritto al n. R.G. 6850/2010 e comunque tutte le sue domande residue poste nell'atto introduttivo;
4. confermare la sentenza una definitiva del Tribunale di
Firenze 2 luglio 2021 n. 1828 resa nel processo iscritto al n. R.G. 6850/2010 nel capo n. 3, nei limiti descritti al paragrafo IV della narrativa di cui alla comparsa di risposta”. per l'appellata come da comparsa di costituzione e risposta: “rigettare CP_1
l'appello proposto da - in accoglimento del proposto appello incidentale e in Parte_1 parziale riforma della sentenza impugnata n. 1858/21 del Tribunale di Firenze, condannare
a rendere il conto dei frutti prodotti dai cespiti ereditari di cui ha avuto il Parte_1 possesso, ivi compreso l'immobile di Firenze, Via del Proconsolo n. 6, e a restituire alla
anche tramite conguaglio in denaro, i frutti percetti oltre la misura proporzionale alla CP_6 sua quota, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla loro percezione al saldo.
- in ogni caso, con vittoria di spese, competenze e onorari di entrambi i gradi del giudizio. In via istruttoria: Si chiede ammettersi C.T.U. per accertare il valore locativo dell'unità immobiliare di via del Proconsolo n. 6 a Firenze, dal settembre 2000 al settembre 2006”.
- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO –
I. conveniva i figli , e dinnanzi Parte_2 Pt_1 CP_1 CP_3 CP_2 al Tribunale di Firenze per far accertare che il testamento della moglie defunta, Per_1
aveva leso la quota a lui riservata in qualità di coniuge sopravvissuto e per far
[...] determinare l'ammontare della quota spettante all'attore con riduzione delle disposizioni testamentarie e ricostruzione dell'asse ereditario, comprendendovi anche i 2/5 dell'immobile posto in Casole, ricevuto dal figlio con donazione indiretta Parte_1 della madre con atto del 26.02.1998.
Si costituiva nel giudizio di primo grado il quale, dopo avere riconosciuto Parte_1 che il padre era stato totalmente pretermesso dalla successione testamentaria, negava di avere ricevuto a titolo di donazione indiretta l'immobile posto in Casole, deducendo di avere pagato egli stesso il prezzo per l'acquisto dell'immobile salvo che per l'importo di lire
112.500.000, somma messa a disposizione dalla madre – la quale aveva acquistato con tale somma il diritto di abitazione sull'immobile – rispetto a un prezzo complessivo di 375 milioni di lire. Chiedeva pertanto il rigetto della domanda attrice avente ad oggetto l'accertamento della natura di donazione indiretta e allegava che le sorelle avevano ricevuto in vita numerose donazioni indirette e che, pertanto, delle stesse occorreva tener conto nella complessiva ricostruzione dell'asse ereditario.
e costituendosi, rilevavano che le disposizioni testamentarie CP_2 Controparte_3 erano lesive anche dei propri diritti, poiché l'attribuzione a degli immobili Parte_1 in Casole aveva leso la quota di riserva spettante ad esse convenute. Chiedevano quindi di calcolare il valore della massa ereditaria all'epoca dell'apertura della successione, con collazione delle donazioni dirette e imputazione del valore di quelle indirette, e successiva riduzione delle medesime nonché della disposizione testamentaria a favore di Pt_1 avente ad oggetto il compendio di Casole;
inoltre, previa chiamata in causa dei terzi
[...]
(comproprietario di una parte dei beni), chiedevano lo scioglimento della CP_5 comunione ereditaria;
infine, domandavano la condanna di a rendere il Parte_1 conto dei frutti prodotti dai cespiti ereditati di cui ha avuto il possesso – con particolare riferimento all'appartamento di via del Proconsolo a Firenze – e a restituire alla massa, anche tramite conguaglio in denaro, i frutti percepiti in misura non proporzionale alla sua quota.
Si costituiva altresì aderendo alla domanda attorea avente ad oggetto il CP_1 riconoscimento della qualità di erede in capo a e chiedendo che il fratello Parte_2
conferisse non solo la proprietà dei 2/5 del compendio di Greve in Chianti, località Pt_1
Casole, ma anche le somme relative ai canoni di locazione dell'immobile ubicato in via del
Proconsolo.
Si costituiva, infine, dichiarandosi disponibile ad acquistare eventuali CP_5 quote dei beni in comunione e chiedendo la sospensione dello scioglimento della comunione sui beni fino alla pronuncia di sentenza definitiva che identificasse gli eredi e le loro quote. Il Tribunale, con sentenza non definitiva pubblicata il 02.07.2021, così statuiva: “
1. accerta che è erede di in quanto coniuge sopravvissuto della defunta, Parte_2 Persona_1
e che il testamento olografo pubblicato al rogito del notaio di Firenze, recante Persona_2 data 7 maggio 2009, repertorio n. 40164, raccolta n. 10855, lede la quota riservata al medesimo;
2. accerta che costituisce donazione indiretta a favore di a somma Parte_1 di lire 168.750.000, pagata da per l'acquisto dell'immobile di Greve in Chianti, Persona_1
Frazione Lamole, via Casole, intestato a 3. accerta che costituisce donazione
Parte_1 diretta del denaro la somma di lire 67.140.560 versata da a Persona_1 Controparte_3 per la ristrutturazione dell'immobile di Firenze, viale Gramsci 19, nonché per spese condominiali straordinarie, e la somma di € 3.695,10 versatale dalla defunta per spese condominiali ordinarie;
4. dichiara inammissibile la domanda con la quale
Parte_1 ha chiesto la condanna di , e rendere il conto Pt_2 CP_3 CP_2 CP_1 dei frutti prodotti dai cespiti ereditari di cui hanno avuto il possesso e comunque la disponibilità, con particolare riferimento ai beni immobili posti in Casole e Bruxelles, e a restituire alla massa, anche tramite conguaglio in danaro, i frutti percetti in misura non proporzionale alla rispettiva quota;
5. rigetta le domande proposte da nel
Parte_1 presente giudizio dirette a far accertare la natura donativa di atti dispositivi della defunta, la domanda con la quale ha chiesto all'attore di restituire il valore del diritto
Parte_1 di abitazione sull'immobile ubicato in Greve in Chianti, località Casole, nonché le domande restitutorie formulate dalle convenute nei confronti di 6. rimette con separata
Parte_1 ordinanza la causa sul ruolo per l'esame delle altre questioni indicate in motivazione;
7. spese al definitivo”.
II. in proprio e quale coerede di e – deceduto Parte_1 Persona_1 Parte_2 il 13.08.2021 nelle more della notifica dell'appello - impugnava la sentenza dinanzi a questa Corte, sulla base dei seguenti motivi.
1) PRIMO MOTIVO
Criticava anzitutto la sentenza nella parte in cui qualificava come donazione indiretta a favore di il pagamento da parte di della somma di lire Parte_1 Persona_1
168.750.000 per l'acquisto dell'immobile di Casole, nonché nella parte in cui rigettava la domanda di restituzione del valore del diritto di abitazione su detto immobile avanzata dallo stesso (capi 2 e 5). Parte_1
Esponeva l'appellante che: nel 1998 i beni caduti in successione a e le sue Parte_2 sei sorelle furono divisi in tre lotti, di cui due di misura inferiore ed uno di misura più consistente;
i lotti più piccoli furono assegnati, uno per ciascuna, a due delle zie, mentre il terzo lotto fu assegnato in proprietà indivisa a e alle altre quattro zie, che, Parte_1 in seguito, cedettero contemporaneamente le loro quote (4/5) a Parte_1 Contestava la ricostruzione del defunto secondo cui detti 4/5 sarebbero Parte_2 stati acquistati da lui e dalla moglie e l'intestazione in capo a sarebbe Parte_1 fittizia, deducendo come la tesi fosse rimasta indimostrata.
Sottolineava che, al contrario, l'appellante aveva documentalmente provato il costo dell'investimento complessivamente pari a Lire 472.917.000 (prezzo degli immobili Lire
375.000.000, spese notarili per l'acquisto Lire 19.875.000, ristrutturazione necessaria Lire
78.042.000) il quale venne pagato soltanto formalmente, per Lire 168.750.000, con somme messe a disposizione dalla defunta Persona_1
Precisava tuttavia che: la somma di € 56.250.000 versata dalla madre, in realtà costituiva il rimborso delle 57.100.000 lire che l'appellante stesso le aveva anticipato in contanti pochi giorni prima per altro affare (ossia il pagamento di una parte occulta del corrispettivo dovuto sull'acquisto dell'abitazione della sorella sita in Firenze, viale Gramsci). CP_3
A sostegno della propria ricostruzione rilevava di aver prodotto la ricevuta Parte_1 manoscritta della madre rilasciata in data 13 febbraio 1998 (cfr. doc. 22), proprio il giorno di stipula del rogito, nonché la copia dei tre libretti emessi dalla Banca Federico Del Vecchio da cui aveva prelevato quella somma proprio nei giorni 12/13 febbraio 1998, a ridosso dell'atto (cfr. doc. 103, 104 e 105).
Lamentava che il Tribunale aveva ritenuto che “la dichiarazione con la quale la madre aveva ammesso di aver ricevuto dal figlio in data 13 febbraio 1998 la somma di 57.100.000 lire
(doc. 22 prodotto da non può di per sé costituire prova di un prestito contratto Parte_1 dalla madre con , in assenza di alcuna espressa indicazione in tale senso, ma vale Pt_1 soltanto a dimostrare la intervenuta ricezione della somma”.
Deduceva sul punto che, aldilà della finalità, la madre aveva comunque ricevuto da lui la somma di lire 57.100.000, dunque egli aveva maturato un credito che doveva essere detratto da quanto poi versato dalla madre quando, tredici giorni dopo, il 26.02.1998, ha acquistato dalle zie paterne i 4/5 dell'immobile di Casole.
In ogni caso, sottolineava parte appellante, l'unica somma effettivamente versata dalla madre per quell'acquisto era pari a lire 112.500.000, ma tale importo, a suo dire, costituiva il corrispettivo del diritto di abitazione sugli immobili acquistati.
Sul punto, il Tribunale aveva affermato: “manca qualsiasi riscontro probatorio delle deduzioni di parte convenuta, in relazione al fatto che tali somme sarebbero state in realtà pagate come corrispettivo del diritto di abitazione contestualmente acquistato dai coniugi sulla stessa casa: infatti, non essendovi stata alcuna formalizzazione del Persona_3 presunto diritto di abitazione, l'affermazione del convenuto sul punto risulta infondata.
Tuttavia, non vi è alcuna prova del dedotto diritto di abitazione, come supra rilevato al punto
2.1. Tale considerazione risulta sufficiente per far ritenere infondata la prospettazione di sul punto.” Parte_1 L'appellante deduceva che, seppur tale diritto non era stato formalizzato, contrariamente a quanto affermato dal Giudice di prime cure, risultava provato il suo pacifico, pieno e continuativo esercizio sui beni in questione da parte dei coniugi CP_7
Lamentava, infine, che il Tribunale aveva frainteso il contenuto del frammento di un manoscritto di deduceva, infatti, che nel testo del documento si leggeva: Persona_1
“Adesso dobbiamo venderla perché abbiamo nel frattempo comprato dalle 6 sorelle “la casa di famiglia” e non possiamo mantenere tutto …” e da tali parole non era possibile ricavare l'inciso “essi stessi” aggiunto fra parentesi dall'estensore della sentenza per individuare quali soggetti i soli coniugi potendo invece da una sua semplice CP_7 interpretazione letterale essere ricompreso in quella parola anche che, in Parte_1 effetti, aveva partecipato a quella compravendita.
Rilevava che, in ogni caso, il documento in questione non poteva smentire i riscontri oggettivi risultanti dagli atti, documenti e mezzi di pagamento tracciabili prodotti in giudizio.
Sulla scorta di quanto dedotto, chiedeva la riforma dei capi 2 e 5 della Parte_1 sentenza impugnata, con riconoscimento che non vi era stata donazione indiretta a suo favore, avendo lui personalmente proceduto all'acquisto della proprietà dei beni di Casole, che l'importo versato da per l'acquisto dei medesimi beni - ovvero la somma Persona_1 di Lire 112.500.00 - era il corrispettivo dell'acquisto del diritto di abitazione, con accrescimento a favore del marito, sui beni stessi e che, pertanto, quel diritto doveva essere ricompreso tra le liberalità elargite da in favore del marito Persona_1 Parte_2 con conseguente collazione.
2) SECONDO MOTIVO
Con il secondo motivo d'appello lamentava che nel dispositivo della Parte_1 sentenza veniva accertata soltanto la donazione diretta effettuata in favore Persona_1 di rappresentata dalla dazione di lire 67.140.560 per la ristrutturazione Controparte_3
e spese straordinarie dell'immobile di Firenze, viale Gramsci 19, e dalla somma di €
3.695,10 per spese condominiali ordinarie, ma non altresì la donazione indiretta di lire
114.126.000 sempre effettuata dalla de cuius in favore della figlia per l'acquisto CP_3 di detto immobile.
L'appellante chiedeva pertanto la riforma ovvero l'integrazione/correzione del capo 3 della sentenza nei termini di cui alle pagg. 20/21 della sentenza.
3) TERZO MOTIVO
Parte appellante insisteva nel ritenere tempestive le seguenti precisazioni della propria domanda di primo grado: “…. condannare , e Pt_2 CP_3 CP_2 CP_1
a rendere il conto dei frutti prodotti dai cespiti ereditari di cui hanno avuto il possesso e comunque la disponibilità con particolare riferimento ai beni immobili posti in Casole e Bruxelles e restituire alla massa anche tramite conguaglio in danaro i frutti percetti in misura non proporzionale alla rispettiva quota oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla percezione al saldo”.
Deduceva, infatti, che, se oggetto del giudizio era quello di ricostruire l'intero patrimonio comprensivo del relictum e del donatum, si sarebbero dovute prendere in considerazione tutte le liberalità elargite da incluse quelle derivanti dal godimento dei beni Persona_1 di Casole e di Bruxelles e, pertanto, non poteva considerarsi tardiva la suindicata precisazione delle conclusioni.
4) QUARTO MOTIVO
Con il quarto motivo, l'appellante contestava il punto 5 della sentenza, sostenendo di aver dimostrato che la sorella aveva ricevuto una donazione indiretta dalla CP_1 madre per l'acquisto e la ristrutturazione di un appartamento in via Romana 100 a
Firenze e per l'acquisto di un posto auto in piazza della Calza.
Secondo la ricostruzione dei fatti dell'appellante:
- l'appartamento fu acquistato all'asta nel 1996 da ma con fondi CP_1 provenienti dalla madre (per lire 117.000.00), dal fratello (per lire Per_1 Pt_1
52.700.000) e da un amico di famiglia, (per lire 124.700.000) da CP_8
CP_8
- il contributo dell'amico di famiglia fu garantito attraverso la sottoscrizione di un contratto preliminare, a mezzo del quale si impegnava a cedere la CP_1 quota del 50% del quartiere che avrebbe acquistato all'asta giudiziaria allo stesso il quale le avrebbe versato l'importo di 124.700.00 lire, da utilizzare per il CP_8 versamento del saldo del prezzo della provvisoria aggiudicazione;
- inizialmente l'acquisto era a scopo speculativo, ma poi decise di andarci a CP_1 vivere e, per ottenere la piena proprietà, dovette riscattare la quota di CP_8 operazione finanziata in gran parte dalla madre;
- il contratto preliminare con il avuta la sua disponibilità in tal senso, fu CP_8 consensualmente risolto in data 5 maggio 1998 previa pattuizione di un indennizzo di Lire 170.000.000, di cui lire 5.000.000 vennero pagate da lire Parte_2
10.000.000 da e lire 155.000.000 da con tre assegni Parte_1 Persona_1 circolari per complessive Lire 150.000.000 e uno bancario di Lire 5.000.000 tutti tratti sul suo c/c n. 10249 presso l'Agenzia 16 della Cassa di Risparmio di Firenze
(Doc. 13);
- aveva versato a l'ulteriore importo di Lire 21.250.000 a Parte_1 CP_1 mezzo di assegni (Doc. 15) per l'acquisto di un posto auto nell'adiacente parcheggio in corso di realizzazione in Piazza della Calza, nonché Lire 31.473.000 in contanti, necessari alla sorella per pagare parte dei lavori di ristrutturazione (Doc. 16); - in conclusione, per effettuare il predetto investimento furono messe a disposizione di risorse finanziarie complessivamente pari a Lire 392.423.000, di CP_1 cui Lire 272.000.000 da parte della Signora Lire 115.423.000 da Persona_1 parte di e Lire 5.000.000 da parte del padre Parte_1 Parte_2
In ordine all'importo di Lire 115.423.000 corrisposto da lo stesso precisava Parte_1 che, 70.000.000 Lire vennero imputate dalla sorella come prezzo per la cessione della quota di nuda proprietà dell'appartamento di Via Cavour, 104, in Firenze (Doc. 101), mentre la differenza di 45.423.000 lire, gli fu rimborsata da che portò così il proprio Persona_1 intervento finanziario per questa operazione a Lire 317.423.000.
Alla luce di ciò, criticava la conclusione del Tribunale secondo cui sarebbe documentato soltanto il versamento complessivo di lire 117 milioni da parte di Persona_1
Secondo l'appellante, il Tribunale aveva erroneamente sostenuto che non Parte_1 aveva dimostrato la provenienza dal c/c della de cuius degli assegni per Lire 155.000.000
(doc. 12 e 13), nonostante gli estratti conto fossero in realtà agli atti, essendo stati prodotti come documento 19 dalla difesa di e con la 2° memoria ex art. CP_2 Controparte_3
183 c.p.c.
In secondo luogo, lamentava che il giudice di prime cure aveva messo in dubbio la riconducibilità dell'assegno di lire cinque milioni (doc. 13) all'operazione in questione, solo perché lo stesso era privo di data. L'assegno, spiegava l'appellante, era intestato ad CP_8
e l'importo era quello necessario a completare la somma di lire 20.000.000 a
[...] quest'ultimo dovuta alla scadenza del 31.12.98 come terza rata prevista nella scrittura privata (doc. 10) sottoscritta da ai fini di risolvere il preliminare di vendita CP_1
(doc. 6); inoltre, dall'estratto conto presente in atti (doc. 19 e CP_9 CP_2 CP_3
anche il suddetto assegno n. 230.603.384-11 (doc. 13) risultava addebitato in data
[...]
14/01/1999, poco dopo il termine di scadenza della terza rata fissata nella scrittura risolutiva del preliminare al 31/12/1998, sul c/c n. 10249 intestato alla de cuius.
In terzo luogo, lamentava che il primo giudice aveva ritenuto non provati gli ulteriori versamenti per Lire 45.423.000 erogati da in favore della sorella Parte_1 CP_1
e che la madre gli aveva poi rimborsato per liberare la figlia da quella obbligazione.
Specificava che, invece, la prova della somma corrisposta in contanti da Parte_1 era data proprio da che, con mail del 18/02/2008, trasmessa alla sorella CP_1
dava conto di aver complessivamente ricevuto dal fratello CP_2 Parte_3
“114.000.000 ca” e non il solo importo di Lire 83.950.000 portato dagli assegni.
Infatti, ribadiva l'appellante, egli aveva messo a disposizione della sorella per CP_1
l'acquisto del quartiere e del posto auto la somma di Lire 115.423.000 (che ha CP_1 riconosciuto per € 114.000.000 circa – cfr. Doc. 16) di cui 70.000.000 quale pagamento della quota (1/4) di nuda proprietà del quartiere di via Cavour, 104, e Lire 45.423.000, successivamente restituite a dalla madre come parte del prezzo pagato per Pt_1
l'acquisto dell'abitazione di via del Proconsolo 6 a Firenze.
In altre parole, rilevava che, a differenza di quanto ritenuto dal primo Giudice, oltre che ammesso dall'attore con la 1° memoria ex art. 183 c.p.c., era stato documentalmente provato che avesse ricevuto dalla madre per l'acquisto dell'appartamento CP_1 di Via Romana e del relativo posto auto la somma complessiva di Lire 317.423.000, da cui detrarre la somma di lire 160.000.000 che ha restituito alla madre, CP_1 cosicché la quota immobiliare riconducibile alla parte di prezzo per l'acquisto del quartiere di via Romana 100 e del posto auto in piazza della Calza versato dalla è stata pari Per_1
a Lire 157.423.000.
Sulla base di tali presupposti chiedeva la riforma della sentenza impugnata nel senso di ritenere la totale e piena fondatezza della domanda spiegata dall'appellante.
5) QUINTO MOTIVO
Lamentava l'appellante che il Tribunale non aveva accolto la domanda volta a far accertare, nel ricostituire l'asse ereditario, l'intervenuta donazione indiretta a favore di CP_2 della quota societaria pari al 50% nella società E.T.A. S.r.l..
6) MOTIVO CP_10 criticava il rigetto della richiesta di accertare la natura fiduciaria ovvero la Parte_1 simulazione della costituzione della società semplice “ Controparte_11
, in realtà riferibile ai coniugi e con conseguente
[...] Parte_2 Persona_1 richiesta di imputazione del 50% del valore della società, oggetto di donazione indiretta fatta in vita dalla madre alle figlie e CP_1 CP_3
7) SETTIMO MOTIVO
Con l'ultimo motivo l'appellante criticava il ragionamento del giudice di prime cure secondo cui:
- non avrebbe contestato tempestivamente l'asserzione delle sorelle Parte_1 secondo cui il conto corrente a lui intestato presso Citybank n. 200281 fosse alimentato da risorse paterne, ossia che si trattasse di un conto di cui era effettivo titolare il padre e che solo formalmente era stato intestato al figlio, troppo giovane per avere redditi tali da giustificare le risultanze di quel conto;
- la circostanza troverebbe conferma nel fatto che su quel conto era stato emesso un assegno per 73.418.780 di Lire a firma di e che vi erano transitate Parte_2 somme versate da parte di terzi (i 50 milioni del Dott. ; Parte_4
- avrebbe ammesso di aver utilizzato quei fondi senza aver dimostrato, Parte_1 come affermato, di aver ripristinato la provvista.
Deduceva, sul punto, che, di fronte alla pacifica risultanza dell'intestazione del conto e della regolare gestione operativa in capo ad un determinato soggetto, chi contesta che quel conto sia nella titolarità dell'intestatario aveva l'onere di dimostrarlo e non il titolare del conto stesso;
inoltre, lo stesso NG. non aveva rivendicato la titolarità di Parte_2 quel conto intestato al figlio, contraddicendo espressamente l'assunto delle figlie.
Escludeva, pertanto, la tardività o mancata contestazione che il proprio conto corrente fosse alimentato da risorse paterne, come rilevato in sentenza.
Specificava, ad ogni modo, che la copia dell'assegno tratto dal suo conto e firmato dal padre
- il quale, effettivamente, disponeva della delega ad operare sullo stesso - non aveva alcuna valenza ai fini dimostrare una diversa titolarità delle somme depositate sul c/c.
Deduceva il che la circostanza secondo cui da quel conto sarebbe transitato un Pt_1 assegno di lire 50 milioni emesso da era vera, ma, differentemente da Persona_4 quanto sostenuto dalle sorelle, quest'ultimo aveva effettuato il prestito a favore della de cuius e dello zio dell'appellante, e non di Inoltre, CP_5 Parte_2 aggiungeva, la somma non era stata prestata allo scopo di pagare la caparra dovuta per l'acquisto della casa di via Cavour a Firenze, essendo piuttosto destinata ad estinguere un contenzioso tributario afferente alla società, I Cipressini S.r.l., riconducibile alla madre ed allo zio CP_5
L'appellante esponeva che, nonostante la destinazione, aveva temporaneamente utilizzato quell'importo per pagare la caparra dell'immobile di via Cavour e che aveva altresì dato prova di aver poi personalmente ricostituito quella provvista (doc. 98, 99 e 100) per destinarla allo scopo per cui l'aveva ricevuta (aveva infatti pagato il debito fiscale per lire
46.751.400 in data 3 agosto 1989, con un assegno circolare prelevato dal proprio conto corrente); criticava che il Tribunale aveva erroneamente ritenuto sfornita di prova tale versione.
Insisteva pertanto affinché la Corte accertasse la donazione indiretta della nuda proprietà del quartiere posto in Firenze Via Cavour, 104, solo in favore di e CP_1 CP_2
Controparte_3
III. In data 17 maggio 2023 si costituiva in giudizio in proprio e in CP_1 qualità di coerede di e deducendo quanto segue. Persona_1 Parte_2
1. La domanda di rendiconto formulata nei confronti dei coeredi in relazione all'occupazione di taluni cespiti ereditari, siti in Casole e in Bruxelles.
L'appellata riteneva il motivo inammissibile perché privo di specificità, non essendovi alcun ragionamento giuridico che dovrebbe indurre ad una riforma del capo della sentenza. Ad ogni modo sosteneva che il Tribunale aveva correttamente ritenuto tardiva e quindi inammissibile la domanda di rendiconto, in quanto introdotta da solo in Parte_1 sede di precisazione delle conclusioni.
2. La domanda di accertamento di una donazione indiretta pretesamente eseguita dalla de cuius in favore di avente ad oggetto la dazione CP_1 dell'importo di lire 161.423.000 utilizzata per l'acquisto di unità immobiliare sita in Firenze, via Romana n. 100, e di un posto auto in Piazza della Calza.
Sul quarto motivo d'appello, deduceva l'appellata che in occasione dell'acquisto dei cespiti di Via Romana, venne aiutata dalla de cuius; tuttavia, la prospettazione di Parte_1 sul punto non era corretta.
Infatti, deduceva l'appellante non aveva valorizzato il doc. 2 prodotto dalla CP_1 stessa (all. E) con cui lo stesso aveva riepilogato e ricostruito i pagamenti Parte_1 eseguiti dalla madre in favore di quantificandoli in sole lire 57.680.000. CP_1
Sottolineava come da tale documento risultasse che avrebbe ricevuto CP_1 finanziamenti per complessive lire 186.853.00, di cui lire 129.173.000 da parte di Pt_1
e solo lire 57.680.000 da parte di
[...] Persona_1
Deduceva che le allegazioni avversarie si scontravano con il fatto incontestato che CP_1 aveva comunque restituito alla madre lire 160.000.000, con assegni tratti sul c/c
[...] personale (v. i docc. 3, 4 e 5 - qui all. F).
Sottolineava che l'appellante non era in grado di sconfessare quanto statuito dal Tribunale in ordine: a) alla carenza probatoria dell'allegata donazione di una somma in contanti per lire 45.423.000 dalla de cuius in favore della figlia b) alla irrilevanza, ai fini della CP_1 domanda, della semplice produzione di un assegno della de cuius in favore di CP_8
alla luce della natura propria degli assegni, quali titoli astratti e privi di causa.
[...]
Riteneva quindi che sul punto l'appello era sfornito di un adeguato supporto probatorio che consentisse di sostenere che gli importi di cui ai menzionati assegni circolari costituissero oggetto della dedotta donazione indiretta.
Aggiungeva peraltro che era delegato ad operare sul c/c della mamma (si Parte_1
v. la delega: doc. prodotto dalla banca a seguito di ordine di esibizione giudiziale qui riprodotto per estratto quale all. G), così che la richiesta di emissione dei circolari non può neppure con sicurezza ascriversi a volontà della de cuius, ben potendo trattarsi di attività posta in essere dal delegato all'insaputa della madre, titolare del c/c.
3. La domanda di accertamento di una donazione indiretta da parte della de cuius del 50% delle quote intestate a e nella società agricola CP_1 Controparte_3
I Fabbri s.s.
L'appellata riteneva infondato il motivo d'appello e, prima ancora, inammissibile per aspecificità e per violazione del divieto di nova in appello. Sottolineava, infatti, che l'appellante aveva modificato le proprie domande rispetto al giudizio dinanzi al Tribunale, ove aveva chiesto che fosse dichiarata e accertata l'intestazione fiduciaria del 50% delle quote intestate nella società agricola I Fabbri s.s. a e e non CP_1 Controparte_3 una donazione indiretta delle stesse, come in sede di impugnazione.
4. La domanda con cui si è chiesto l'accertamento di una donazione indiretta da parte della de cuius alle figlie , e in relazione CP_2 CP_3 CP_1 all'acquisto della nuda proprietà dell'unità immobiliare sita in Firenze, viale
Cavour n. 104.
L'appellata contestava la ricostruzione di OB grassi secondo cui l'unità immobiliare di via Cavour n. 104 è stata acquistata per l'usufrutto dai genitori e per la nuda proprietà dai quattro figli ( , , e , ma il quarto di nuda proprietà in CP_2 Pt_1 CP_3 CP_1 favore delle sorelle – che successivamente hanno ceduto la propria quota di nuda proprietà al fratello con atti di compravendita - sarebbe oggetto di donazione indiretta da parte della de cuius.
Sul punto sosteneva la correttezza del Tribunale – confermata da un manoscritto della de cuius – secondo cui la soluzione “più plausibile e più logica” era quella per cui non vi sarebbe stata ragione per i genitori di differenziare la posizione dei figli, dispensando da ogni onere di pagamento del prezzo le sole figlie e facendo invece pagare il prezzo del quarto di nuda proprietà al solo . Pt_1
Rilevava che l'appellante non poteva aver acquistato con denaro proprio la quota di nuda proprietà: avendo conseguito la laurea in Economia e Commercio nel 1988 Parte_1 ed essendo diventato dottore commercialista nel 1991, era improbabile che nel 1989 disponesse di un reddito sufficiente a consentirgli l'acquisto effettivo di ¼ della nuda proprietà.
Ribadiva che il conto corrente bancario 200281/27 presso IT era solo formalmente intestato a in quanto a quel tempo residente all'estero per Parte_1 Parte_2 lavoro, delegava al figlio alcune incombenze: lo stesso assegno di L. 73.418.780 era stato sottoscritto direttamente da e nei giorni immediatamente precedenti su Parte_2 quel conto fu versato sempre da un assegno di L. 50.000.000. Parte_2
5. La domanda con cui si è chiesto l'accertamento di una donazione indiretta da parte della de cuius al proprio coniuge della somma di lire Parte_2
112.500.000 impiegata per l'acquisto del diritto di abitazione spettante all'ora defunto sull'immobile sito in Casole di Greve in Chianti Parte_2 si opponeva altresì alla domanda di accertamento della donazione CP_1 indiretta che la de cuius avrebbe eseguito in favore del coniuge avente ad Parte_2 oggetto il diritto di abitazione degli immobili siti in Greve in Chianti, loc. Casole.
Riteneva che il motivo fosse inammissibile perché incomprensibile, non essendo dato di capire per quali ragioni l'appellante chiedeva la riforma della decisione assunta dal
Tribunale, sulla base di una serie di collegamenti con la diversa vicenda relativa all'accertamento di una donazione indiretta ricevuta, invece, dall'appellante stesso dei 2/5 dell'immobile in Casole. Sottolineava in ogni caso che la domanda dell'appellante era infondata perché incentrata sulla donazione di un preteso diritto di abitazione che neppure esisteva, non essendo mai stato costituito.
6. La domanda volta alla riforma del capo della sentenza che ha accertato la sussistenza di una donazione indiretta operata dalla de cuius in suo favore in relazione all'avvenuto acquisto della quota di comproprietà indivisa per 2/5 dell'unità immobiliare sita in via Casole di Greve in Chianti, fraz. Lamole.
Deduceva che il defunto nel promuovere il giudizio di CP_1 Parte_2 primo grado per ottenere la tutela dei propri diritti pretermessi, aveva altresì chiesto di far accertare che il figlio aveva beneficiato di una donazione indiretta della madre per Pt_1
l'acquisto di 2/5 di comproprietà indivisa di un immobile sito in Casole.
Riteneva che l'assunto fosse comprovato dal manoscritto della de cuius con cui la stessa confermava che l'immobile in oggetto, originariamente in comunione tra l'attore (per ¼) e le sue sorelle (per i 4/5), fu fatto oggetto di divisione nel 1998 e, in sede divisionale, le quote delle sorelle di vennero attribuite a pur essendo stato Parte_2 Parte_1 pagato il relativo prezzo dai coniugi CP_7
Sosteneva dunque la correttezza della sentenza che aveva accertato la corrispondenza al vero delle deduzioni attoree.
Ritenendo che l'appellante contestava la limpida ricostruzione del Tribunale invocando una serie di ulteriori rapporti di debito/credito con la madre privi, tuttavia, di efficacia probatoria, chiedeva il rigetto del motivo e conferma della sentenza sul punto.
7. Appello incidentale proponeva altresì appello incidentale avverso il capo della sentenza che CP_1 aveva respinto la domanda volta ad ottenere il rendiconto da circa i frutti Parte_1 percepiti o percipiendi per l'unità immobiliare sita in Firenze, via del Proconsolo n. 6.
Specificava, infatti, che l'appellante principale aveva la nuda proprietà di tale bene, mentre la madre, pur essendone usufruttuaria, non aveva mai percepito alcunché dall'immobile in oggetto da Parte_1
Esponeva che aveva ammesso di aver abitato l'immobile dal settembre 2000 Parte_1 al settembre 2006 (cfr. pag. 22 della 2°memoria ex art. 183, 6° co., c.p.c. di , Parte_1 pur essendo mero nudo proprietario di esso;
da ciò derivava che, quanto meno per tale periodo, egli aveva goduto del bene senza un contratto di locazione e senza aver corrisposto alcunché alla madre a titolo di canone locativo, o di indennità di occupazione.
L'appellante incidentale, quale erede di chiedeva dunque che tale donazione Persona_1 indiretta in favore del fratello fosse oggetto di collazione. Pt_1
Deduceva che il Tribunale aveva erroneamente rigettato la domanda, ritenendo non provata alcuna locazione a terzi dell'immobile e quindi la percezione di frutti su cui rendere il conto. In particolare, sosteneva che l'errore del primo giudice era stato quello di ritenere che la domanda postulasse l'esistenza di contratti di locazione conclusi dal nudo proprietario con soggetti terzi, dal momento che, invece, oggetto della domanda era la pronuncia dell'obbligo di collazione di di quanto beneficiato a titolo di Parte_1 donazione indiretta dalla madre, per aver potuto abitare una unità immobiliare, che la stessa aveva in usufrutto, senza aver, tuttavia, corrisposto alcunché all'usufruttuaria, e ciò per spirito di liberalità della madre nei confronti del nudo proprietario e detentore dell'immobile.
In via incidentale concludeva quindi per la riforma della sentenza impugnata nel senso di condannare a rendere il conto dei frutti prodotti dai cespiti ereditari di cui Parte_1 ha avuto il possesso, ivi compreso l'immobile di Firenze, Via del Proconsolo n. 6, e a restituire alla massa, anche tramite conguaglio in denaro, i frutti percetti oltre la misura proporzionale alla sua quota, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, dalla loro percezione al saldo.
IV. In data 28 novembre 2023 il procuratore di parte appellante dava notizia del decesso
(avvenuto il 20.10.2023) della parte appellata chiedeva pertanto che CP_5 venisse dato atto della intervenuta interruzione del processo e che la Corte fissasse l'udienza per la riassunzione nei confronti degli aventi diritto ex art. 303 c.p.c.
VI. In data 2 dicembre 2023 si costituivano in giudizio e in CP_2 Controparte_3 proprio e quali coeredi di deducendo quanto segue. Parte_2
1. Sul quinto motivo d'appello (relativo alle quote della società E.T.A.)
Le appellate contestavano la tesi di secondo cui la cessione in favore di Parte_1
Delle quote societarie del dr. e dall'arch. sarebbe riferibile CP_2 CP_12 CP_13
a reale dominus della società, e dunque quest'ultimo, con tale operazione, Parte_2 avrebbe posto in essere un atto dispositivo in violazione del regime di comunione legale, con la conseguente natura di donazione indiretta da parte della defunta avente ad oggetto il 50% delle quote della predetta società.
Deducevano, infatti, che l'appellante non aveva prodotto alcuna controdichiarazione scritta, necessaria per dimostrare la simulazione;
inoltre, i testimoni ( e Testimone_1
) avevano escluso il coinvolgimento di nella costituzione della Tes_2 Parte_2 società.
2. Sul secondo motivo (relativo all'appartamento di viale Gramsci 19)
Deducevano le appellate che, nonostante avesse riconosciuto di aver Controparte_3 ricevuto in donazione lire 114.126,000 per l'acquisto dell'appartamento in via Gramsci, in effetti nel dispositivo del Tribunale era stata accertata solo la donazione diretta di lire
67.140.560, 19.024.380 e 3.695,10, versatele dalla defunta madre per la ristrutturazione dell'immobile e spese condominiali straordinarie e ordinarie. Rilevavano quindi le appellate che ogni ulteriore importo che aveva inteso Parte_1 sentir riconoscere come donazione indiretta a relativamente Controparte_3 all'appartamento in viale Gramsci era fuoriuscito dal perimetro del processo e, sul punto, si era formato giudicato per mancata impugnazione.
3. Sul primo motivo (relativo all'immobile di Casole)
Quanto al primo motivo, le appellate aderivano alla ricostruzione della vicenda effettuata da in primo grado, secondo cui lui e la moglie erano i veri acquirenti, ma Parte_2 intestavano le quote al figlio;
deducevano quindi che il compendio doveva conseguentemente considerarsi caduto in successione per la metà.
Sottolineavano che, anche se fosse risultato reale acquirente dell'immobile Parte_1 di Casole, il negozio avrebbe comunque dovuto essere ricondotto entro i limiti del prezzo donato dalla madre: la donazione da parte di quest'ultima era documentalmente provata dai prelievi effettuati sul conto corrente della stessa.
Sostenendo che il Tribunale aveva correttamente ritenuta come avvenuta la corresponsione di parte del prezzo da parte della madre alla luce degli assegni provenienti dal conto di quest'ultima e direttamente versati alle venditrici dell'immobile e sottolineando che il manoscritto che scrisse ai figli doveva essere interpretato nel senso Persona_1 che erano stati i coniugi, e solo loro, ad aver acquistato l'immobile di Casole, essendo i figli, incluso , destinatari della dichiarazione, chiedevano la conferma della Pt_1 sentenza sul punto.
4. Sul terzo motivo (il rendiconto)
Deducevano le appellanti che la domanda di condanna a rendere il conto dei frutti ereditari avanzata da in primo grado poteva essere connessa a quella di ricostruzione Parte_1 del relictum e del donatum, doveva essere ma nel rispetto di certe preclusioni processuali;
nel caso di specie, la stessa, come correttamente ritenuto dal giudice di prime cure, era tardiva perché rinvenibile per la prima volta nel foglio di precisazione delle conclusioni, e dunque inammissibile.
Quanto alla domanda di rendiconto avanzata in primo grado dalle sorelle rigettata Pt_1 dal Tribunale, affermava di non voler proporre appello incidentale, essendo il capo già stato impugnato da CP_1
5. Sul sesto motivo (riguardante l' Parte_5 chiedeva al tribunale di dichiarare la natura fiduciaria o simulata della Parte_1 costituzione della società semplice le cui quote sarebbero Parte_5 appartenute ai genitori, con conseguente imputazione della quota del 50%.
Sul punto le appellate escludevano sia la simulazione che l'intestazione fiduciaria.
Con particolare riferimento a quest'ultima ipotesi, sottolineavano che il conferimento al fiduciario dell'obbligo di ritrasferimento esclude qualsiasi intento liberale del fiduciante verso il fiduciario, dunque, nel momento in cui aveva affermato che le Parte_1 sorelle erano interposte dai genitori avrebbe escluso la liberalità nelle operazioni in contestazione, rendendo impossibile configurare una donazione indiretta delle quote in loro favore.
Neppure poteva ritenersi sussistente una simulazione, in quanto non Parte_1 avendo proposto alcuna domanda di riduzione, avrebbe potuto provarla solo esclusivamente producendo la controdichiarazione firmata da tutti i soggetti coinvolti;
inoltre, dalle testimonianze rese, sottolineavano le appellate, non era emerso alcun elemento da cui desumere che la costituzione della fosse riferibile Parte_5 ai genitori.
6. Sul settimo motivo (relativo a via Cavour)
Contestavano e la ricostruzione dell'appellante secondo cui la CP_2 Controparte_3 madre avrebbe donato indirettamente a ciascuna delle figlie una quota pari ad ¼ della nuda proprietà di un appartamento posto in Firenze, via Cavour 104, mentre Pt_1 avrebbe personalmente acquistato il suo quarto per poi acquistare le quote dalle
[...] sorelle e, a seguito della rinuncia all'usufrutto da parte del padre, divenire l'unico pieno proprietario dell'immobile.
Le appellate fornivano una diversa versione dei fatti, secondo cui decideva Parte_2 di acquistare l'immobile per andarvi ad abitare ma, d'accordo con la moglie che rischiava il coinvolgimento nel fallimento di una società, decise di intestare la nuda proprietà ai quattro figli: il manoscritto di dimostrava proprio che l'appartamento era Persona_1 stato acquistato con i denari dei genitori e intestato fiduciariamente ai quattro figli, senza alcuna differenziazione.
Sottolineavano che all'epoca (1988) si era laureato da poco e non aveva Parte_1 ancora un reddito per acquistare ¼ della nuda proprietà.
Specificavano che:
- l'assegno di lire 73.418.780 tratto dal conto 200281/27 presso IT era solo formalmente intestato a (il padre, al tempo residente all'estero, aveva Parte_1 delegato al figlio alcune incombenze) ma comunque sottoscritto dal padre;
nello stesso conto, pochi giorni prima della firma di detto assegno, vennero versate
50.000.000 lire, somma prestata da a per Persona_4 Parte_2
l'acquisto del suddetto immobile, come emerso dalla testimonianza resa dal all'udienza del 19.02.2013; Parte_4
- la restante somma di 321.000.000, oltre IVA, necessaria per l'acquisto dell'appartamento, venne pagata da facendo ricorso ad un Parte_2 finanziamento ipotecario di lire 350.000.000, le cui rate furono dallo stesso pagate
(docc. 15 e 16); - la successiva cessione delle quote a avvenne senza corrispettivo, Parte_1 fatta allo scopo di porre fine alle lamentele dello stesso che si sentiva defraudato dai presunti favori dei genitori alle sorelle (su viale Gramsci per su via CP_3
Romana per Susanna, sulla ETA per ). CP_2
Sostenevano che la vicenda risultava dunque neutra ai fini del presente giudizio, atteso che, ove accolta la ricostruzione di tutti i fratelli vennero beneficiati da una Parte_1 identica donazione indiretta.
Chiedevano che la sentenza venisse confermata sul punto.
VI. Interrotto il processo con ordinanza del 12.12.2023, parte appellante presentava ricorso per riassunzione del processo, reiterando richiesta di fissazione d'udienza per la riassunzione nei confronti degli aventi diritto ex art. 303 c.p.c.; con decreto del 06.02.2024, veniva dunque fissata la prosecuzione del giudizio al 4 febbraio 2025, udienza in seguito rinviata al 18 febbraio 2025 e trattata mediante scambio e deposito di note scritte ex art
127 ter c.p.c..
VII. Il 25.10.2024 si costituiva in giudizio nella sua qualità di Controparte_4 unica erede di a sua volta unica erede del defunto al Persona_5 CP_5 solo fine di evitare una sospensione del giudizio di appello avverso la sentenza parziale del
Tribunale di Firenze, avendo interesse a vederlo definito nel minor tempo possibile, così da ottenere una pronunzia definitiva nel giudizio di primo grado ancora pendente.
VIII. e così come si costituivano nel giudizio CP_2 Controparte_3 CP_1 riassunto, richiamando le difese istanze e conclusioni già svolte.
VIX. In sede di note scritte, parte appellante modificava le conclusioni esposte nell'appello nei termini che seguono: “I. SUL PUNTO UNO DELLE CONCLUSIONI NESSUNA
MODIFICAZIONE In totale riforma del capo 2 del dispositivo della sentenza impugnata respingere le domande tese ad accertare la sussistenza di una donazione indiretta da parte di in favore di per l'acquisto dei beni immobili in comune di Persona_1 Parte_1
Greve in Chianti, Frazione Lamole, via Casole ed in accoglimento della domanda formulata in primo grado dall'odierno appellante accertare e riconoscere la sussistenza di una donazione indiretta in favore di da parte di della somma di Parte_2 Persona_1
112.500.000 lire impiegata per l'acquisto diritto di abitazione sui beni predetti di cui lo stesso ha espressamente riconosciuto di aver goduto in modo continuativo;
II. SUL Parte_2
PUNTO DUE DELLE CONCLUSIONI Dichiarare cessata la materia del contendere in conseguenza della costituzione di che ha riconosciuto la pretesa Controparte_3 dell'appellante, spese compensate sul punto specifico III. SUL PUNTO TRE DELLE
CONCLUSIONI In ordine al capo 4 della sentenza impugnata dichiarare cessata la materia del contendere in conseguenza dell'accordo intervenuto tra appellante ed appellate in sede di mediazione come da copia verbale 11/6/2024 che si produce (doc. d). Spese compensate come da accordo citato IV. In parziale riforma del capo 5 della sentenza impugnata ed in accoglimento delle domande formulate in primo grado dall'odierno appellante: IV a.
NESSUNA MODIFICAZIONE Accertare la sussistenza di una donazione indiretta da parte di
a favore di della somma di 161.423.000 di Lire impiegati per Persona_1 CP_1
l'acquisto del quartiere posto in Firenze, Via Romana, 100 e del posto auto nel parcheggio di
Piazza della Calza;
IV b. Sul punto IV b delle conclusioni Dichiarare cessata la materia del contendere per rinuncia alla domanda da parte dell'appellante accettata dall'appellata
Sul punto con compensazione di spese IV c. Dichiararsi cessata la materia CP_2 del contendere per rinuncia al capo di impugnazione sul presupposto dell'intervenuto spoglio della società da parte di favore di una sua ditta individuale per l'esercizio CP_1 della stessa attività. Accettazione della rinuncia da parte di IV d. Controparte_3
NESSUNA MODIFICAZIONE accertare la donazione indiretta solo in favore di CP_1
e della nuda proprietà del quartiere posto in Firenze Via Cavour, CP_2 Controparte_3
104; IV e. NESSUNA MODIFICAZIONE accogliere nei termini di cui alle conclusioni formulate in primo grado la domanda con cui l'odierno appellante ha chiesto a (ora agli Parte_2 eredi dello stesso) la restituzione del valore del diritto di abitazione sull'immobile ubicato in
Greve in Chianti, Località Casole”.
X. Con ordinanza del 19.02.2025, emessa all'esito dell'udienza cartolare del 18.02.2025, la Corte tratteneva la causa in decisione, con assegnazione alle parti del termine ridotto di
60 giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di 20 giorni successivi per il deposito delle memorie di replica.
- MOTIVI DELLA DECISIONE –
Preliminarmente, deve darsi atto della dichiarazione di parte appellante di non voler insistere nelle domande avanzate con il secondo, terzo, quinto e sesto motivo di appello.
Con particolare riferimento al punto 4 del dispositivo della sentenza, impugnato con la seconda censura, chiesto che sia dichiarata cessazione della materia del Parte_1 contendere sulla base dell'accordo che i fratelli hanno raggiunto il 16.06.2024 in Pt_1 sede di mediazione.
Sul punto, appaiono prive di rilievo le contestazioni dell'appellata secondo CP_1 la quale il suddetto accordo conciliativo non riguarderebbe la domanda di rendiconto presentata da nel presente giudizio e, pertanto, sarebbe infondata la Parte_1 pretesa di considerare cessata la relativa materia del contendere.
Aldilà della ragione sottesa alla richiesta di cessazione della materia del contendere, la volontà del è evidentemente quella di rinunciare alla domanda in questione, Pt_1 espressione della facoltà della parte di modificare le domande e le conclusioni precedentemente formulate in giudizio, senza che ciò abbia incidenza in punto di spese, poiché in caso di rinunzia a singoli capi della domanda, le spese di lite vanno comunque liquidate secondo il criterio della soccombenza virtuale (cfr. Cass. sent. n. 3734
10.04.1998, Cass. sent. n. 01439 del 04.02.2002).
A tal proposito, secondo l'orientamento della giurisprudenza prevalente, condiviso da questa Corte d'Appello: “la rinunzia alla domanda non richiede formule sacramentali e può essere anche tacita e va riconosciuta quando vi sia incompatibilità assoluta tra il comportamento dell'attore e la volontà di proseguire nella domanda proposta;
detta rinuncia si configura, tra l'altro, nella dichiarazione di non voler insistere nelle domande proposte e determina, indipendentemente dall'accettazione della controparte
(richiesta, invece, per la rinuncia agli atti del giudizio), l'estinzione dell'azione e la cessazione della materia del contendere, la quale va dichiarata anche d'ufficio (cfr. Sez. 2 -, Ordinanza
n. 19845 del 23/07/2019 (Rv. 654975 - 01)”.
Preso dunque atto delle suddette rinunce, dev'essere dichiarata la cessazione della materia del contendere relativamente ai capi 3, 4, e 5 (quest'ultimo limitatamente al rigetto delle domande di accertamento di donazione indiretta delle quote della società E.T.A. e delle quote della Società Semplice “ ) del dispositivo Controparte_11 della sentenza impugnati e conseguente passaggio in giudicato degli stessi.
Con riferimento alle residue censure si rileva quanto segue.
Il primo motivo d'appello, con cui insiste nell'affermare che la madre Parte_1 Per_1 non gli avrebbe donato la propria quota di 2/5 dell'immobile di Casole, è infondato.
[...]
Parte appellante sostiene di aver dimostrato come il pagamento in favore delle venditrici, par a lire 56.250.000 – avvenuto mediante tre assegni bancari di lire 18.750.000 ciascuno tratti sul conto corrente n. 10249 della (cfr. doc. 26) - costituirebbe, in realtà, il Per_1 rimborso di un prestito contratto dalla madre con il figlio al fine di ottenere la disponibilità di somme per l'acquisto di altro appartamento, sito in Firenze, viale Gramsci, che sarebbe poi stato donato alla figlia CP_3
A tal proposito, il giudice di prime cure ha correttamente esplicato come la dichiarazione con la quale ha ammesso di aver ricevuto dal figlio la somma di 57.100.000 Persona_1 di lire non provasse il prestito contratto dalla madre con , stante l'assenza di alcuna Pt_1 espressa indicazione in tal senso.
In effetti, dalla dichiarazione in questione (allegata quale doc. 22 all'atto di appello) non emerge altro che in data 13 febbraio 1998 ha ricevuto detto importo in Persona_1 contanti.
Non vi sono dunque sufficienti elementi per affermare che la successiva emissione degli assegni, complessivamente pari a 56.250.000 lire, da parte della per l'acquisto delle Per_1 quote dell'immobile di Casole sia avvenuta a titolo di restituzione dell'importo (peraltro superiore) precedentemente ricevuto dal figlio.
Non è neppure condivisibile la tesi secondo cui il pagamento di lire 112.500.000, effettuato dalla madre alle sorelle del marito in data 01.09.1998 con quattro assegni circolari (allegati quale doc. 28), è stato effettuato a titolo di corrispettivo del diritto di abitazione contestualmente acquistato dai coniugi - sulla stessa casa. Pt_1 Per_1
Sul punto, parte appellante deduce che la sentenza è errata, attesa la non contestazione del fatto dall'ormai defunto Parte_2
In realtà, in primo grado parte attrice aveva riconosciuto come pacifica la circostanza di cui al capitolo 1 di prova per interrogatorio formale richiesto dall'allora convenuto Pt_1
ma ciò che quest'ultimo intendeva domandare era se “fin dal 1998, data di divisione
[...] del compendio ereditario tra e le sorelle lo stesso ing. e la Parte_2 Pt_1 Pt_6
hanno costantemente ed ininterrottamente utilizzato come casa di campagna la Villa
[...]
DI Casole, avendone piena disponibilità e che non ha abitato nel predetto Parte_1 immobile” (cfr. memoria 183, comma VI, n. 1, c.p.c. di primo grado di . Parte_1
Dunque, ciò che ha confermato l'attore è soltanto il godimento dell'immobile da parte dei coniugi rilevando, oltretutto, che tale circostanza dimostrerebbe che il CP_7 pagamento dello stralcio avvenne ad opera loro, i quali mantennero la disponibilità del bene, che fu però intestato direttamente a (cfr. memoria 183, comma VI, n. Parte_1
3, c.p.c. di primo grado di . Parte_2
In altre parole, i coniugi hanno avuto il godimento dell'immobile di Casole ma non risulta in alcun modo provato, né ammesso a suo tempo da che per lo stesso Controparte_14 fosse stato pattuito un corrispettivo di 112.500.00 lire o, prima ancora, che sarebbe stato a titolo oneroso.
Da quanto sopra deriva che ha dunque effettivamente versato la complessiva Persona_1 somma di lire 168.750.000 per l'acquisto dell'immobile di Casole.
A ciò si aggiunga che l'interpretazione del manoscritto della fornita dall'appellante Per_1 non trova avallo né nella lettera né nella ratio del testo: la frase “abbiamo nel frattempo comprato dalle 6 sorelle la casa di famiglia” vede inequivocabilmente come soggetti i coniugi risultando assieme alle sorelle, destinatario della lettera CP_7 Parte_1 con la quale la madre intendeva precisare ai figli le proprie volontà.
Il motivo d'appello va pertanto rigettato, con conseguente conferma della sentenza nella parte in cui riconosce come donazione indiretta a favore di la somma di lire Parte_1
168.750.000, pagata da per l'acquisto dell'immobile di Greve in Chianti, Persona_1
Frazione Lamole, via Casole, intestato a Parte_1
Dev'essere inoltre confermata la sentenza nella parte in cui rigetta la domanda di restituzione del valore del diritto di abitazione su detto immobile. Il quarto motivo d'appello, con cui sostiene l'erroneità della sentenza nella Parte_1 parte in cui non ha riconosciuto la donazione indiretta in favore di per CP_1
l'acquisto dell'appartamento in via Romana 100 a Firenze, risulta in parte fondato.
In effetti, dalla documentazione prodotta, risulta senz'altro il versamento da parte di Per_1 di lire 117 milioni, di cui 17 milioni pagati tramite assegno circolare in data 3
[...] maggio 1996 (cfr. doc. 3 atto di appello), a titolo di deposito cauzionale, e 100 milioni pagati tramite assegno in data 26 giugno 1996 (cfr. doc. 8 atto di appello), entrambi tratti sul conto della defunta n. 10249.
Inoltre, come evidenziato dall'appellante, il Tribunale ha erroneamente sostenuto una carenza probatoria con riferimento al pagamento di 155 milioni di lire da parte della Per_1 in favore di quale corrispettivo pattuito (cfr. doc. 10 atto di appello) per la CP_8 risoluzione del contratto preliminare da quest'ultimo stipulato con (cfr. CP_1 doc. 6 atto di appello).
Invero, non solo sono stati prodotti i tre assegni circolari di lire 50 milioni ciascuno (cfr. doc. 13 atto di appello), due datati 5 maggio e uno 7 luglio 1998, tutti intestati ad CP_8
ma è stata altresì dimostrata la provenienza degli stessi dal c/c della de cuius.
[...]
Gli estratti del conto corrente n. 10249, relativi agli anni 1998-1999, differentemente da quanto affermato in sentenza, risultano agli atti (allegati quale doc. 19 alla 2° memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c., di e e dal loro esame emerge CP_2 Controparte_3 inequivocabilmente che:
- in data 5 maggio 1998 è stato richiesto un assegno circolare per 100.000.000 lire;
- in data 7 luglio 1998 è stato richiesto un assegno circolare per 50.000.000 lire.
Quanto al versamento degli ulteriori 5 milioni di lire al si osserva che, il relativo CP_8 assegno bancario (cfr. doc. 13 atto di appello), benché privo di data e pertanto nullo – anche se valevole nei rapporti diretti tra traente e prenditore come promessa di pagamento ai sensi dell'art. 1988 c.c. (cfr. Cass. civ., 06.07.2021, n. 19051) – è riconducibile al conto corrente n. 10249 di dall'esame dell'estratto conto 10249, l'assegno n. CP_15
230.603.384-11 è stato addebitato in data 14 gennaio 1999, poco dopo il termine di scadenza della terza rata fissata nella scrittura risolutiva del preliminare al 31.12.1998.
Appare pertanto comprovato che ha contribuito all'acquisto dell'immobile, Persona_1 dapprima, in sede d'asta, tramite il versamento di 117 milioni di lire, in seguito, per l'acquisto della quota del 50% del tramite il versamento di ulteriori 155 milioni di CP_8 lire.
È invece privo di qualsivoglia sostegno probatorio l'assunto dell'appellante secondo cui avrebbe donato indirettamente alla figlia l'ulteriore somma di lire Persona_1 CP_1 45.423.000, rimborsandola a dopo che lo stesso aveva contribuito Parte_1 all'acquisto dell'immobile.
In conclusione, si deve riconoscere che ha sostenuto un esborso pari a CP_15
272.000.000 di lire per l'acquisto dell'immobile in oggetto.
Premesso quanto sopra, si rileva che risulta adeguatamente documentato (cfr. documenti nn. 3, 4 e 5 allegati alla comparsa di risposta di , nonché pacificamente CP_1 riconosciuto da parte appellante, che la stessa a provveduto a rimborsare CP_1 alla madre la somma di lire 160.000.000, di cui lire 150.000.000 mediante assegno datato
18 agosto 1998, tratto sul proprio conto corrente n. 114276 presso la Banca Federico del
Vecchio, e lire 10.000.000 mediante assegno del 12 maggio 1998, sottoscritto da Pt_1 in forza della delega conferitagli per operare sul conto intestato a
[...] CP_1
Alla luce di quanto esposto, si ritiene parzialmente fondata la tesi sostenuta da Pt_1 irca l'esistenza della donazione indiretta effettuata dalla madre in favore della figlia
[...]
avente ad oggetto una quota dell'appartamento sito in Firenze, via Romana n. CP_1
100, la cui entità deve essere tuttavia ricalcolata in lire 112.000.000.
Il settimo motivo d'appello risulta infondato e, pertanto, anch'esso non meritevole di accoglimento.
Secondo l'assunto dell'appellante, egli avrebbe personalmente acquistato la quota di 1/4 dell'immobile sito in via Cavour n. 104, corrispondendo la caparra confirmatoria e le spese per la cancellazione dell'iscrizione ipotecaria, per un importo complessivo pari a Lire
73.418.780. Le sorelle, invece, avrebbero ricevuto le rispettive quote dell'immobile a titolo gratuito, in forza di una donazione effettuata dai genitori, avente ad oggetto la nuda proprietà di detto immobile. Successivamente, le medesime avrebbero ceduto tali quote al fratello, ricevendo da quest'ultimo, a titolo di corrispettivo, la somma di Lire 70.000.000 ciascuna.
Tuttavia, la documentazione versata in atti depone in senso contrario.
L'assegno dell'importo di Lire 73.418.780 (cfr. doc. 13, comparsa di risposta di e CP_2
risulta sottoscritto da È plausibile ritenere che il conto Controparte_3 Parte_2 corrente dal quale è stato tratto l'assegno fosse solo formalmente intestato a Pt_1
il quale, all'epoca dei fatti (maggio 1989), si era appena laureato (ottenendo
[...]
l'abilitazione alla professione di commercialista solo nel 1991, cfr. doc. 12, comparsa di risposta), e non disponeva, dunque, di un reddito sufficiente per sostenere l'acquisto della quota di 1/4 della nuda proprietà.
Dall'estratto del conto n. 200281/27 presso IT emerge, inoltre, che in data 12 maggio 1989 – coincidente con la stipula del preliminare di compravendita (cfr. doc. 89, atto di appello) – furono accreditati sul medesimo conto un assegno di Lire 50.000.000 e un versamento in contanti pari a Lire 27.364.510 (cfr. doc. 91, atto di appello), evidentemente finalizzati alla conclusione dell'affare.
Alla luce della lettera sottoscritta da (cfr. doc. 14, comparsa di risposta Persona_4 di e e della testimonianza da lui resa nell'udienza di primo grado CP_2 Controparte_3 del 19 febbraio 2013, si evince con chiarezza che: la somma di Lire 50.000.000 fu da lui prestata a proprio per l'acquisto dell'immobile; poiché si Parte_2 Parte_2 trovava frequentemente all'estero per motivi di lavoro, egli indicò al di Parte_4 interfacciarsi con il figlio per ogni adempimento relativo al prestito;
negli anni Pt_1 successivi, il ottenne la restituzione dell'importo erogato da parte di Parte_4 Parte_2
e dalla moglie.
[...]
A fronte di tali evidenze, le deduzioni di non appaiono sostenibili. In Parte_1 particolare, non vi è alcuna prova che la ricezione della somma dal fosse Parte_4 finalizzata ad estinguere un debito fiscale (derivante dal contenzioso tributario afferente alla società I Cipressini S.r.l.) e che, una volta utilizzati i 50 milioni ricevuti, Parte_1 abbia reintegrato la provvista sul suo conto (dai documenti 98 e 99 allegati dall'appellante emerge che sono stati versati esclusivamente 6.000.000 e 8.604.000 lire) per poi effettivamente pagare, in data 3 agosto 1989, il debito fiscale con assegno di lire
46.751.400.
Alla luce delle considerazioni che precedono, deve ritenersi corretta la statuizione del primo giudice nella parte in cui, rilevata la sostanziale parità di trattamento tra i quattro fratelli beneficiari dell'atto dispositivo, ha rigettato la domanda attorea proposta da Pt_1
volta a ottenere l'accertamento di una donazione indiretta in favore esclusivo di
[...]
avente ad oggetto la nuda proprietà dell'unità Controparte_16 Controparte_3 immobiliare sita in Firenze, Via Cavour n. 104.
Infine, dev'essere rigettato anche l'appello incidentale di CP_1
Quest'ultima ha domandato la riforma della sentenza, criticandola poiché il giudice di prime cure avrebbe mal interpretato le sue richieste di primo grado, avendo la stessa domandato la restituzione dei frutti, non tanto poiché l'aveva locato a terzi, Parte_1 ma alla luce del fatto che lo stesso aveva goduto dell'immobile, abitandovi, senza sostenere alcun canone o comunque un indennizzo parametrato al valore locativo commerciale dell'unità immobiliare, in ciò risolvendosi l'atto di liberalità della madre usufruttuaria nei confronti del figlio.
La censura non appare fondata. Infatti, in primo grado, sul presupposto che Pt_1 aveva acquistato la nuda proprietà dell'immobile posto in Firenze, Via del
[...]
Proconsolo n. 6, e che ne era stata costituita usufruttuaria, sostenendo che Persona_1 il fratello “ebbe ad incassare i canoni di locazione, percepiti e trattenuti direttamente dal Sig. , chiedeva la restituzione alla massa anche tramite Parte_1 CP_1 conguaglio in denaro i frutti percetti oltre la misura proporzionale alla sua quota, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla loro percezione al saldo (cfr. comparsa di costituzione di primo grado di del 28.12.2010). CP_1
A fronte di tale domanda, nella propria comparsa di costituzione, ha Parte_1 allegato il fatto di aver destinato l'immobile a propria abitazione, negando che lo stesso fosse mai stato messo a reddito.
Ebbene, solo con la terza memoria ex art. 183, comma VI, c.p.c. dopo CP_1 aver espressamente indicato di voler mutare i termini della pretesa poiché “Dal tenore dei capitoli di prova dal n. 11 al n. 14 (pag. 25 memoria 183 n. 2 c.p.c. si evince Parte_1 che in effetti il suddetto appartamento sarebbe stato adibito da ad abitazione Parte_1 propria e della propria famiglia” precisava che, in considerazione di quanto sopra, il comparente avrebbe dovuto restituire, anziché i frutti percepiti, il valore locativo dell'immobile in questione da determinarsi con una specifico incarico da affidarsi al CTU. ha dunque precisato la domanda oltre l'ultimo momento utile per farlo, CP_1 ossia entro la memoria ex art 183, comma VI, n. 1 c.p.c. (cfr. Cassazione civile sez. I,
21/01/2025, n. 1470).
Considerata la tardività della suddetta richiesta, il giudice di prime cure ha correttamente respinto la domanda originaria di alla luce della mancata prova, cui erano CP_1 onerate le sorelle di un'eventuale locazione a terzi dell'immobile. Pt_1
In ossequio al principio per cui il giudice di appello, quando riforma totalmente o parzialmente la sentenza di primo grado, dispone d'ufficio una nuova regolamentazione delle spese di lite, quale conseguenza della pronuncia di merito, e attesa la reciproca soccombenza di tutte le parti processuali, si ritiene opportuna la compensazione delle spese di lite per i due gradi di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, ogni altra domanda reietta, definitivamente decidendo nel procedimento instaurato da nei confronti di , Parte_1 CP_1
, e Controparte_3 CP_2 Controparte_4
1. in parziale accoglimento dell'appello principale:
- dichiara cessata la materia del contendere con riferimento ai punti 3, 4, e 5
(quest'ultimo limitatamente alle domande di accertamento di donazione indiretta delle quote della società E.T.A. e delle quote della Società Semplice “ CP_11
e ) della sentenza impugnati;
[...] Controparte_3 - accerta che costituisce donazione indiretta a favore di a somma CP_1 di lire 112.000.000, pagata da per l'acquisto dell'immobile sito in Persona_1
Firenze, via Romana n. 100;
2. rigetta l'appello incidentale proposto da CP_1
3. conferma per il resto la sentenza impugnata;
4. compensa integralmente tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Firenze, lì 21.07.2025
Il Cons. Est.
Vincenzo Savoia Il Presidente
Dr.ssa Isabella Mariani