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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 16/10/2025, n. 2263 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2263 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di RR Annunziata
Il Tribunale di RR Annunziata – Prima sezione civile – riunito in Camera di Consiglio, composto dai magistrati: dott.ssa Marianna Lopiano presidente dott.ssa Maria Rosaria Barbato giudice dott.ssa Raffaella Cappiello giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA Nella causa civile iscritta al n. 1270/2023 R.G., avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili EL matrimonioe vertente
TRA
, nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1
), rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall' Avv. C.F._1
AN OT (C.F. presso il cui studio elettivamente C.F._2 domicilia in RR EL GR (NA) alla Via Alcide de Gasperi n. 135/a
RICORRENTE
E
, nata a [...] il [...] (C.F. Controparte_1
), rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. C.F._3
UA ST (C.F. ) presso il cui studio elettivamente C.F._4 domicilia in RR Annunziata (NA) alla Via Tagliamonte n. 2
RESISTENTE
NONCHÈ
Il P.M. presso il Tribunale di RR Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE Conclusioni: Al termine ELl'udienza EL 17.03.2025 i difensori ELle parti si riportavano alle rispettive difese e richieste e chiedevano riservarsi la causa in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 25.02.2023, chiedeva Parte_1 pronunziarsi la cessazione degli effetti civili EL matrimonio concordatario contratto con in RR EL GR (NA) in data Controparte_1
30.07.2001 (atto n. 264, parte II, serie A, anno 2001). Dall'unione ELle parti nascevano 3 figli: (14.07.2000), (26.07.2008) e Persona_1 Per_2 Per_3
(26.07.2008). A sostegno ELla domanda parte ricorrente deduceva che con sentenza n. 1131 ELl'08.05.2019 – passata in cosa giudicata come da attestazione di cancelleria depositata dal ricorrente in allegato alle note di trattazione EL 26.04.2024 - il Tribunale aveva pronunciato la separazione personale dei coniugi affidando i figli minori e ad entrambi i genitori con collocazione privilegiata Per_2 Per_3 presso la madre cui veniva assegnata la casa coniugale sita in RR EL GR (NA) alla Via Lamaria n. 134 ed obbligo EL padre di concorrere al mantenimento dei figli minori e ELla figlia maggiorenne ma non economicamente autosufficiente corrispondendo a l'assegno mensile di euro 750,00 Controparte_1
(euro 250,00 per ciascun figlio) oltre al 50% ELle spese straordinarie. In particolare, nel ricorso introduttivo, il eccepiva il peggioramento ELla Parte_1 propria condizione economica ed il contestuale miglioramento di quella ELla moglie essendo quest'ultima stata assunta con contratto di lavoro a tempo indeterminato ed avendo la stessa acquistato due appartamenti con relative pertinenze all'interno di una villetta tri-familiare sita in RR EL GR. Il ricorrente deduceva altresì che la figlia maggiorenne era divenuta Persona_1 economicamente indipendente ed infatti aveva acquistato il terzo appartamento ELla villetta tri-familiare di cui sopra. Infine, il rilevava la volontà EL Parte_1 figlio minore di convivere con il padre ed i nonni paterni. Dunque, sulla Per_2 scorta ELle circostanze evidenziate, concludeva chiedendo Parte_1 la modifica ELle condizioni di cui alla separazione ed in particolare: di pronunciare la cessazione degli effetti civili EL matrimonio;
di revocare l'assegnazione ELla casa coniugale di sua proprietà, sita in RR EL GR (NA) alla Via Lamaria 134, ed assegnata all'atto ELla separazione alla resistente essendosi quest'ultima trasferita unitamente ai figli in altra abitazione;
di revocare il mantenimento ELla figlia maggiorenne per aver Persona_1 raggiunto la stessa piena autosufficienza economica;
di confermare il regime di affido congiunto dei figli minori e , ma di rideterminare il Per_2 Per_3 collocamento di stabilendo che lo stesso fosse prevalentemente collocato Per_2 col padre presso la casa di proprietà EL medesimo sita in RR EL GR (NA) alla Via Lamaria 134; di porre a proprio carico un assegno mensile di euro 250,00 per il mantenimento ELla figlia minore in quanto convivente con la madre Per_3
e, contestualmente, porre a carico ELla resistente un assegno mensile di euro 250,00 per il mantenimento EL figlio minore in quanto collocato presso Per_2 il padre;
di porre a carico di entrambi i genitori le spese straordinarie per i figli minori nella misura EL 50% cadauno;
di condannare parte resistente al pagamento di spese e di competenze EL presente giudizio. Si costituiva in giudizio, in data 25.09.2023, aderendo Controparte_1 alla domanda di cessazione degli effetti civili EL matrimonio ma chiedendo l'integrale conferma ELle condizioni di cui alla separazione essendo le presunte migliorie ELla propria condizione economica state vanificate dal suo successivo licenziamento. Nel corso ELl'udienza presidenziale EL 26.09.2023, esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, venivano adottati i necessari provvedimenti provvisori ed urgenti e dunque: veniva revocata l'assegnazione alla resistente ELla casa coniugale sita in RR EL GR alla via Lamaria n. 134 essendosi quest'ultima trasferita unitamente ad i figli in altro appartamento;
veniva ridotto ad euro 100,00 il mantenimento dovuto da per la figlia Parte_1 maggiorenne e ad euro 200,00 quello dovuto per i figli minori Persona_1
e ; venivano confermate le condizioni di cui alla separazione Per_2 Per_3 sull'affidamento, la collocazione presso la madre (modificando solo la parte in cui si prevede il collocamento nella casa coniugale di via Lamaria stabilendo il collocamento presso la madre in RR EL GR alla via Boccea 14 R) e sul diritto di visita dei figli minorenni. All'udienza EL 29.01.2024, sostituita dallo scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., il giudice istruttore, preso atto ELla richiesta di parte ricorrente di pronuncia di sentenza parziale di solo status, rinviava la causa all'udienza EL 19.02.2024, poi successivamente rinviata al 04.03.2024, per la precisazione ELle conclusioni in ordine alla sola questione di status. Con ordinanza ELl'11.04.2024 il Collegio, rilevato che non vi era prova in atti ELl'avvenuto passaggio in giudicato ELla sentenza di separazione n. 1131/2019 EL 08.05.2019, rimetteva la causa sul ruolo EL giudice istruttore per l'udienza EL 29.04.2024 al fine di provvedere a detta acquisizione documentale. Con note di trattazione scritta depositate in sostituzione ELla predetta udienza, le parti nuovamente si riportavano alle proprie difese e richieste ed instavano per la pronuncia di sentenza sulla sola questione di status, dichiarando di rinunciare alla concessione dei termini di cui all'art 190 c.p.c.; il ricorrente, in allegato alle note depositate, produceva certificazione di cancelleria attestante il passaggio in giudicato ELla sentenza di separazione. Il giudice istruttore, pertanto, con ordinanza EL 30.04.2024, preso atto ELle richieste ELle parti, rimetteva la causa in decisione al collegio senza termini, previa acquisizione EL parere EL PM il quale, in data 24.05.2024, concludeva per la pronuncia di divorzio. Con sentenza parziale e non definitiva n. 1786 EL 12.06.2024 pubblicata in data 17.06.2024, questo Tribunale, ricorrendo la ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) L. 898/1970, così come modificata dall'art. 1 ELla legge 6 maggio 2015 n. 55, e dunque essendo decorsi oltre 12 mesi dalla comparizione dei coniugi all'udienza EL 03.02.2016 innanzi al Presidente EL Tribunale di RR Annunziata nel procedimento di separazione giudiziale, pronunciava la sola cessazione degli effetti civili EL matrimonio concordatario contratto da e Parte_1
in data 30.07.2001 in RR EL GR. Controparte_1
Il collegio ordinava altresì la trasmissione ELla suddetta sentenza a cura ELla cancelleria, in copia autentica, all'ufficiale di stato civile EL comune di RR EL GR per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 3 e 10 l. 898/70 e 125 n. 6, 133 n. 2 e 88 n. 7 ord. stato civile e, con separata ordinanza, disponeva la prosecuzione EL giudizio per la statuizione sulle questioni accessorie non ancora mature per la decisione con concessione dei termini di cui all'art. 183 comma VI c.p.c. Durante la fase istruttoria veniva acquisita documentazione attestante la posizione economico-reddituale ELle parti in causa e nel corso ELl'udienza EL 17.03.2025 veniva escussa la teste mentre la Testimone_1 resistente rendeva dichiarazioni in ordine al mutuo contratto per l'acquisto ELla villetta di Via Boccea. Al termine ELl'udienza i difensori ELle parti insistevano nelle proprie difese e richieste e, dunque, il giudice istruttore riservava la causa in decisione al collegio con concessione dei termini di cui all'art 190 c.p.c., previa acquisizione EL parere EL PM. Quest'ultimo, in data 9.06.2025 concludeva per la pronuncia ELla cessazione degli effetti civili EL matrimonio con conferma dei provvedimenti adottati all'udienza EL 27.09.2023. Osserva preliminarmente il Tribunale che, essendo stata già pronunciata la cessazione degli effetti civili EL matrimonio concordatario contratto dai coniugi con sentenza non definitiva n. 1786 EL 12.06.2024 pubblicata in data 17.06.2024, in questa sede, il collegio è chiamato a statuire esclusivamente sulle questioni di carattere accessorio inerenti principalmente al quantum dovuto da per il mantenimento ELla prole. Parte_1
Difatti, nulla deve essere disposto in ordine alla casa coniugale di proprietà EL ricorrente ed ubicata in RR EL GR alla Via Lamaria n. 134 in quanto, già all'udienza EL 26.09.2023, era stata disposta la revoca ELl'assegnazione ELla stessa a avendo quest'ultima dichiarato di essersi Controparte_1 trasferita unitamente ai figli in un appartamento di sua proprietà sito in RR EL GR alla Via Boccea n. 14 R. Sul punto la Suprema Corte ha di recente chiarito che il trasferimento EL genitore assegnatario e dei figli presso altro immobile esclude che l'immobile originariamente adibito a casa coniugale possa ancora rappresentare l'habitat domestico dei minori ovvero il centro dei loro affetti ed interessi. (Cass. civ. Sez. I ord. 10 Giugno 2024 n. 16050). Dunque la revoca ELl'assegnazione, nel caso in cui il genitore assegnatario non abbia più la propria abitazione “effettiva” nell'immobile già adibito a casa coniugale, si fonda sui principi generali sanciti dall'art. 337-sexies comma I c.c. secondo cui: “il diritto al godimento ELla casa familiare da parte EL genitore assegnatario viene meno nel caso in cui non abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa familiare o conviva more uxorio o contragga nuovo matrimonio”. Quanto poi al regime di affido, collocazione e diritto di visita dei figli minori ELla coppia, e , essi vanno disciplinati come in dispositivo Per_2 Per_3 confermando quanto già statuito in sede di separazione con la sola precisazione che gli stessi vengono collocati prevalentemente presso la madre in RR EL GR non più alla Via Lamaria n. 134 (ex casa coniugale) ma alla Via Boccea n. 14 R ove attualmente la resistente abita unitamente ad i tre figli. Infatti, il che nell'atto introduttivo aveva richiesto il collocamento prevalente Parte_1 presso di sé EL figlio , ha espressamente rinunciato a tale domanda nel Per_2 corso ELl'udienza EL 26.09.2024. Con riguardo ai profili patrimoniali, deve essere posto in capo al padre l'obbligo di versare un congruo assegno quale contributo al mantenimento dei figli minori e . Per_2 Per_3
Va, invero, precisato che in merito all'obbligo di mantenere i figli minori, e quelli maggiorenni conviventi non economicamente indipendenti, l'art. 337 ter c.c., co. 4, prevede che ciascuno dei genitori provveda al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando: 1) le attuali esigenze EL figlio;
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore. Orbene, nel caso di specie, tenuto conto ELl'età adolescenziale dei minori (di anni 16) e ELle crescenti esigenze dei medesimi, preso atto di quanto dedotto dalla resistente la quale ha dichiarato di essere stata licenziata e di percepire l'indennità di disoccupazione di euro 450,00 mensili, rilevato che il ricorrente non ha dato prova ELla lamentata contrazione reddituale patita in seguito alla separazione risultando il suo reddito imponibile pressoché invariato ( euro 29.384,00 nel 2018 ed euro 29.836,00 nel 2020), considerato inoltre che lo stesso ha conseguito la disponibilità ELl'immobile di sua proprietà prima adibito a casa coniugale, il collegio reputa equo determinare in euro 500,00 mensili (euro 250,00 per ciascun figlio) il quantum dovuto da per Parte_1 mantenimento dei figli minori, e , da rivalutare annualmente Per_2 Per_3 secondo gli indici Istat come per legge, oltre al 50% ELle spese straordinarie. Passando ad esaminare la controversa questione inerente al mantenimento ELla figlia maggiorenne , è opportuno sottolineare che, secondo Persona_1 consolidata giurisprudenza, l'obbligo dei genitori di concorrere tra loro al mantenimento dei figli secondo le regole ELl'art. 148 c.c., non cessa ipso facto con il raggiungimento ELla loro maggiore età, ma continua invariato sino a quando i genitori o il genitore interessato alla pronuncia ELla cessazione ELl'obbligo di mantenimento non diano la prova che il figlio ha raggiunto l'indipendenza economica, oppure finché non diano la prova che il figlio è stato da loro posto nelle concrete condizioni per poter essere economicamente autosufficiente, quand'anche poi non ne abbia tratto profitto per sua colpa (tre le numerose, cfr. Cass. Civ., Sez. I, n. 8049/2022). Difatti, secondo la Suprema Corte, ai fini EL riconoscimento ELl'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente, il giudice di merito è tenuto a valutare caso per caso, e con criteri di rigore proporzionalmente crescenti in rapporto all'età dei beneficiari, le circostanze che giustificano il permanere di detto obbligo, fermo restando che tale obbligo non può essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, poiché il diritto EL figlio si giustifica nei limiti EL perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione, nel rispetto ELle sue capacità, inclinazioni e (purché compatibili con le condizioni economiche dei genitori) aspirazioni (da ultimo, Cass. civ., sez. I, n. 358/2023, che richiama Cass. n. 17183/2020). Tanto premesso in diritto, nella fattispecie oggetto di causa ci si trova al cospetto di una giovane ragazza di 24 anni che già da cinque si è oramai inserita nel mondo EL lavoro, con contratti che, sebbene a tempo determinato, si sono susseguiti con una certa regolarità nel corso EL tempo. Ed infatti Per_1
Consiglia, come dalla stessa dichiarato all'udienza EL 17.03.2025 e comprovato dal suo estratto conto previdenziale in atti, nel 2019 ha lavorato part-time per un mese come dipendente ELla Tecnorete con una retribuzione di € 281,00 ma già a decorrere dal 15 maggio 2021 e sino al 31 gennaio 2022, ha svolto attività di segreteria per una ditta edile con una retribuzione complessiva di € 12.075,00 e da ultimo, nel 2024 ha lavorato part-time in un bar (dal 13 febbraio al 31 ottobre, con una retribuzione complessiva di € 6.479,00) ed oggi è disoccupata ed in cerca in nuovo impiego, percependo l'indennità NASPI. Orbene, appare evidente che negli ultimi anni la giovane abbia lavorato in settori molto diversi tra loro e con contratti a tempo determinato, sebbene quasi senza soluzione di continuità e con una retribuzione adeguata ( pari a circa € 1.000,00 mensili), percependo nei periodi di disoccupazione l'indennità NASPI e potendo quindi godere di un reddito sostanzialmente stabile. Sul punto preme, invero, rilevare come l'orientamento espresso dalla Suprema Corte, suffragata dalla giurisprudenza di merito, sia nel senso di ritenere che “in tema di contributo al mantenimento EL figlio maggiorenne da parte EL genitore separato non convivente, lo svolgimento di un'attività retribuita, ancorché prestata in esecuzione di contratto di lavoro a tempo determinato, può costituire un elemento rappresentativo ELla capacità EL figlio di procurarsi un'adeguata fonte di reddito, e quindi ELla raggiunta autosufficienza economica, che esclude la reviviscenza ELl'obbligo di mantenimento da parte EL genitore a seguito ELla cessazione EL rapporto di lavoro, fermo restando che non ogni attività lavorativa a tempo determinato è idonea a dimostrare il raggiungimento ELla menzionata autosufficienza economica, che può essere esclusa dalla breve durata EL rapporto
o dalla ridotta misura ELla retribuzione.” (v. Cass. Sez. 1 , Ordinanza n. 40282 EL 15/12/2021). Va peraltro evidenziato che ha nelle more acquistato anche un Persona_1 appartamento, contraendo a tal fine un mutuo bancario, ritraendo dallo stesso un reddito mensile da locazione, sebbene tale importo venga impiegato, secondo quanto dichiarato dalla ragazza, per far fronte al pagamento dei ratei mensili di rimborso. Tali circostanze denotano senza dubbio una capacità economica ELla ragazza che consentono di ritenere che la stessa abbia senz'altro raggiunto una sua autonomia reddituale. Ne consegue, in ragione di quanto sopra rappresentato, che va disposta la revoca ELl'assegno di mantenimento posto a carico EL ed in favore ELla Parte_1 figlia , oramai maggiorenne, in ragione ELla raggiunta Persona_1 indipendenza economica. Infine, avuto riguardo alla natura ELla lite ed all'esito complessivo ELla stessa, ricorrono i presupposti di cui all'art. 92 comma 2 c.p.c., per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese EL giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di RR Annunziata, I sezione Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei Parte_1 confronti di così provvede: Controparte_1
1) affida i figli minori, e , ad entrambi i genitori con residenza Per_2 Per_3 privilegiata presso la madre in RR EL GR (NA) alla Via Boccea n. 14 R;
2) dispone che potrà vedere e tenere con sé i figli Parte_1
e con le proprie esigenze lavorative e Per_2 Per_3 tenuto conto ELle volontà e degli impegni dei minori stessi:
- due pomeriggi a settimana dalle ore 16.00 alle ore 20.00 da individuarsi, in caso di disaccordo tra le parti, nel martedì e nel giovedì;
- il primo ed il terzo fine settimana EL mese dalle ore 09.00 EL sabato alle 20.00 ELla domenica;
- per 15 giorni continuativi durante il periodo estivo da concordare con la;
CP_1
- durante le festività natalizie, in alternanza con la madre, nei giorni dal 23 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio;
durante le festività pasquali, sempre in alternanza con la madre, la domenica di Pasqua o il lunedì in Albis;
3) pone a carico di l'obbligo di corrispondere a Parte_1
e il 5 di ogni mese, la somma Controparte_1 mensile di euro 500,00 quale contributo per il mantenimento dei figli minori e (euro 250,00 per ciascun figlio), con adeguamento Per_2 Per_3 annuale secondo l'indice Istat di variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai;
4) revoca l'obbligo posto a carico di di corrispondere a Parte_1
, entr ni mese, la somma Controparte_1 mensile di euro 100,00 quale contributo per il mantenimento ELla figlia , in quanto oramai maggiorenne ed economicamente Persona_1 autosufficiente;
5) pone a carico di ciascun genitore il 50% ELle spese straordinarie per i figli e purché previamente concordate, mentre le sole spese Per_2 Per_3 straordinarie obbligatorie sostenute da un genitore devono essere rimborsate per la metà dall'altro genitore indipendentemente dal previo accordo;
6) compensa per intero tra le parti le spese processuali.
Così deciso in RR Annunziata, nella camera di consiglio EL 16 luglio 2025
Il giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Raffaella Cappiello dott.ssa Marianna Lopiano