Articolo 1 della Legge 3 novembre 1971, n. 950
Articolo 2
Versione
10 dicembre 1971
Art. 1.

E' autorizzata a favore del Comitato consultivo internazionale del cotone (ICAC) la concessione di un contributo annuo di lire 3.900.000 per il periodo dal 1 luglio 1965 al 30 giugno 1967.
A partire dal 1 luglio 1967 a favore del predetto comitato e' autorizzata la concessione di un contributo annuo di lire 4.315.000.
Entrata in vigore il 10 dicembre 1971