Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 17/06/2025, n. 2599 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2599 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
R. G. N. 8070/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Bari, dott. Giuseppe Craca, nella presente controversia individuale di lavoro
tra
con l'assistenza e difesa Parte_1 dell'avv. Gianluca Miano e dell'avv. Gianluca Bucolo;
e
in persona del legale rapp.te con l'assistenza CP_1 e difesa dell'avv. Anna Faretra;
a seguito di trattazione scritta ha emesso la seguente sentenza:
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda non può essere accolta per le motivazioni di seguito esposte.
La parte ricorrente in epigrafe indicata, premesso di svolgere la propria attività lavorativa quale dipendente dell resistente dal 23.07.2007 con mansioni di CPS CP_2 infermiere ha lamentato che la mancata erogazione del servizio mensa da parte dell'azienda, a far data dall'1.01.2008 fino alla data del deposito del ricorso, nonché l'omessa erogazione, sempre da parte dell'azienda e nel medesimo periodo, delle modalità sostitutive della mensa, avrebbe comportato per sé un grave pregiudizio e quindi ha rassegnato le seguenti conclusioni:
<1) accertare e dichiarare, per tutti i motivi di cui in narrativa, il diritto del dott. ad Parte_1 usufruire del servizio mensa o all'erogazione di detto servizio anche attraverso modalità sostitutive a far data dal 1° gennaio 2008 a tutt'oggi;
2) accertare e dichiarare, per tutti i motivi di cui in narrativa, che l' in persona del Controparte_3 suo direttore generale pro tempore, non ha mai provveduto a garantire al dott. a far data dal Parte_1 1° gennaio 2008 ad oggi, il servizio mensa o l'erogazione
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3) per l'effetto condannare l' in Controparte_3 persona del suo direttore generale pro tempore, al pagamento della somma di euro 10.457,16, o quell'importo maggiore o minore che dovesse accertarsi in corso di causa anche mediante l'espletamento di una CTU, a titolo di risarcimento di tutti i danni patrimoniali subiti dal ricorrente a causa della mancata fruizione del servizio di mensa e della mancata erogazione di una somma a titolo di modalità sostitutiva della stessa per ogni giorno di effettivo servizio dal 1° gennaio 2008 ad oggi, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
4) con vittoria di spese, diritti ed onorari da distrarsi a favore dei sottoscritti procuratori anticipatari>>.
Costituitosi in giudizio, l'azienda ha resistito alla domanda eccependo la prescrizione dei diritti fatti valere, la mancata istituzione della mensa, l'insussistenza delle condizioni finanziarie per assicurare la mensa e i servizi sostitutivi e comunque il pagamento dei buoni pasto e ha chiesto, quindi, il rigetto integrale della domanda.
Nel merito occorre ricostruire la normativa di riferimento.
L'art. 29, rubricato “mensa”, del CCNL di Comparto del 20 settembre 2001, integrativo del CCNL del personale del Comparto Sanità stipulato il 7 aprile 1999 che analogamente disponeva, costituisce la fonte normativa pattizia che attualmente disciplina la possibilità per i dipendenti del Comparto Sanità di beneficiare dell'istituzione di una mensa aziendale, ovvero della predisposizione di un beneficio equivalente.
«1. Le aziende, in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili, possono istituire mense di servizio o, in alternativa, garantire l'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive.
2. Hanno diritto alla mensa tutti i dipendenti, ivi compresi quelli che prestano la propria attività in posizione di comando, nei giorni di effettiva presenza al lavoro, in relazione alla particolare articolazione dell'orario.
3. Il pasto va consumato al di fuori dell'orario di lavoro. Il tempo impiegato per il consumo del pasto è rilevato con i normali mezzi di controllo dell'orario e non deve essere superiore a trenta minuti.
4. Il costo del pasto determinato in sostituzione del servizio mensa non può superare L. 10.000. Il dipendente è tenuto a contribuire in ogni caso nella misura fissa di L.
2.000 per ogni pasto. Il pasto non è monetizzabile.
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5. Sono disapplicati gli articoli 33 del decreto del Presidente della Repubblica 270/1987, e 68, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 384/1990».
Tale disposizione è stata poi modificata, nei commi 1 e 4, dall'art. 4 del CCNL del 31 luglio 2009 (biennio economico 2008-2009) nei seguenti termini:
«1. Le aziende, in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili, possono istituire mense di servizio o, in alternativa, garantire l'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive. In ogni caso l'organizzazione e la gestione dei suddetti servizi rientrano nell'autonomia gestionale delle aziende, mentre resta ferma fa competenza del CCNL nella definizione delle regole in merito alla fruibilità e all'esercizio del diritto di mensa da parte dei lavoratori
[…]
4. Le Regioni, sulla base di rilevazioni relative al costo della vita nei diversi ambiti regionali e al contesto socio-sanitario di riferimento, possono fornire alle aziende indicazioni in merito alla valorizzazione – nel quadro delle risorse disponibili – dei servizi di mensa nel rispetto della partecipazione economica del dipendente finora prevista. Nel caso di erogazione dell'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive, queste ultime non possono comunque avere un valore economico inferiore a quello in atto ed il dipendente è tenuto a contribuire nella misura di un quinto del costo unitario del pasto. Il pasto non è monetizzabile».
La normativa contrattuale testé esaminata espressamente dispone la disapplicazione degli artt. 33 del decreto del Presidente della Repubblica n. 270/1987 e 68, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 384/1990, i quali prevedevano il diritto alla mensa per tutti i dipendenti.
Ne consegue, come già affermato dalla Corte di Appello di Bari, Sez. Lav., con la sentenza n. 2289/2019, resa in una fattispecie analoga ed in sintonia con i principi affermati dalla ON (con le sentenze del 2 ottobre 2012 n. 16736 e dell'8 novembre 2013 n. 25192 richiamate nel suddetto precedente), “che la normativa collettiva nazionale non ha costituito nell'immediato alcun diritto a favore dei dipendenti, né quanto all'istituzione del servizio mensa, né quanto alle possibili modalità sostitutive di fruizione, essendo rimessa ogni determinazione al riguardo alle aziende sanitarie datrici, compatibilmente con le risorse disponibili”.
La S.C., infatti, ha ritenuto che, con la formula adottata dall'art. 29 CCNL del 2001, le parti sociali abbiano optato per l'insussistenza di un diritto/dovere al servizio mensa,
3 ovvero alla fruizione dello stesso con modalità sostitutive (buoni pasto), espressamente prevedendo, peraltro, l'abrogazione sia dell'art.33, primo comma, d.p.r. n. 270 del 1987, sia del secondo comma dell'art.68 d.p.r. n. 384 del 1990.
Cass. 16736/12 sul punto ha precisato: “Lo conferma altresì la disposta disapplicazione (cfr. comma 5) del d.p.r. n. 270 del 1987, art.33, che attribuiva direttamente ed immediatamente il diritto al servizio mensa, senza alcun rinvio a determinazioni ulteriori. Sarebbe stato quindi necessario che il diritto venisse previsto in sede di contrattazione decentrata…”.
Cass. 25192/2013 ha ribadito che è condivisibile l'“interpretazione dell'art.29 del CCNL 20.9.2001, in relazione al quale questa Corte ha avuto modo di precisare che in tema di servizio sostitutivo di mensa, il detto articolo, nel prevedere il potere delle aziende, "in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili", di "istituire mense di servizio o, in alternativa, di garantire l'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive", non ha costituito nell'immediato alcun diritto a favore dei dipendenti, né quanto all'istituzione del servizio, né alle modalità sostitutive, essendo rimessa la relativa determinazione alle aziende, compatibilmente con le risorse disponibili”.
Quindi, le previgenti disposizioni di legge, nel concorso dei requisiti della effettività della prestazione lavorativa e della peculiare durata e dislocazione temporale della stessa, attribuivano a tutti i dipendenti un vero e proprio diritto soggettivo alla mensa, la cui mancata attuazione in concreto esponeva l'amministrazione al risarcimento;
tanto che la giurisprudenza di legittimità aveva più volte confermato le pronunce di accoglimento della domanda dei lavoratori avente come oggetto il ristoro economico previsto in alternativa.
Con la scelta letterale del termine “possono” e con la valida abrogazione delle suddette norme di legge, le parti sociali stipulanti i CCNL del 2001 e del 2004, nel regime sopravvenuto del lavoro pubblico contrattualizzato, hanno, invece, volontariamente imboccato la diversa via di lasciare all'amministrazione un ampio margine di valutazione, sia per i dirigenti, sia per gli altri dipendenti del comparto della sanità pubblica, senza la previsione di una posizione soggettiva tutelabile in capo agli addetti e con l'effetto di procurare una soluzione di continuità rispetto al passato.
Tale ricostruzione, in termini di facoltà e non di obbligo a carico del datore di lavoro, è stata confermata anche di
4 recente da Cass. 25622/2023, secondo cui “la disposizione contrattuale citata indica immediatamente che non viene direttamente costituito alcun diritto a favore dei dipendenti, né quanto all'istituzione del servizio, né alle modalità sostitutive, essendo rimessa la relativa determinazione alle aziende, compatibilmente con le risorse disponibili (v. Cass. n. 16736/2012); lo conferma, del resto, la disposta disapplicazione (cfr. comma 5) del d.P.R. n. 270 del 1987, art.33 che attribuiva direttamente ed immediatamente il diritto al servizio mensa, senza alcun rinvio a determinazioni ulteriori”.
Nell'ambito di tale ricostruzione normativa va letta la vicenda oggetto di causa.
L'articolo 29 del CCNL del 20 settembre 2001 prevede che l'istituzione di mense di servizio o, in alternativa, l'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive debba avvenire da parte delle aziende “in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili”.
Ciò significa che l'azienda non avrebbe potuto - e non potrebbe - prescindere dalla copertura finanziaria del servizio o delle modalità sostitutive;
tale aspetto, che limita fortemente la possibilità di riconoscere il servizio mensa, è di fondamentale importanza e si inserisce nell'ambito di ulteriori disposizioni normative aventi ad oggetto la copertura di spesa nel pubblico impiego.
La Corte di Appello di Bari, Sez. Lav., già nel precedente del 2019 di cui innanzi ha osservato (con motivazione condivisibile) che “con particolare riguardo al canone della compatibilità con le risorse economiche disponibili – che nell'assetto della disciplina collettiva nazionale, come si è visto, concorre a condizionare vuoi l'istituzione della mensa vuoi le modalità sostitutive di erogazione del servizio – si rileva, inoltre, che un tale enunciato normativo non può considerarsi direttamente produttivo di un diritto soggettivo pieno e tutelabile in capo ai lavoratori. Basta considerare al riguardo che, diversamente opinando, il sindacato da parte del giudice, adito dai dipendenti di un'azienda sanitaria locale che non avesse istituito il servizio mensa né avesse previsto i buoni pasto, dovrebbe estendersi ad aspetti di macrogestione e di impiego delle risorse economiche pubbliche, cioè a profili Part immanenti al modo di essere del , sottratti per definizione al controllo giudiziario, siccome riservati alla potestà organizzativa”.
L'esigenza del rispetto dei vincoli di bilancio e la necessità della copertura finanziaria è esplicitata anche nel D. Lgs. n. 165/2001, che disciplina la contrattazione collettiva nel lavoro privatizzato alle dipendenze delle
5 pubbliche amministrazioni. Il T.U. non solo prevede che la contrattazione integrativa debba muoversi entro le regole previste dalla contrattazione nazionale (artt. 40, 3° co., e 43, 5° co.), ma stabilisce, all'art. 40 bis introdotto dal D.Lgs. n. 150/2009, che è la contrattazione nazionale a definire l'entità delle risorse finanziarie disponibili per la contrattazione integrativa, prevedendo, al fine di garantire anche in sede decentrata il contenimento della spesa pubblica nei limiti dei vincoli di bilancio, stringenti meccanismi di controllo, di pubblicità e di monitoraggio della contrattazione integrativa.
Infatti, l'art. 40, 3° co. quinquies – pure introdotto dal D.Lgs. n. 150/2009 – risolve il conflitto tra contratto collettivo nazionale e contratto decentrato con la sanzione della nullità delle clausole difformi, sancendo l'inderogabilità, anche in melius, del contratto collettivo nazionale da parte del contratto integrativo dovuta a ragioni di ordine pubblico inerenti al corretto uso delle risorse della parte pubblica nel suo complesso.
Si rammenta altresì che con la L. 28 dicembre 2001 n. 448, art. 17 (disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2002) è stato reso ancora più stringente il controllo sulle spese previste dalla contrattazione decentrata (cfr. Cass., n. 25622/2023 cit.).
Anche la legislazione regionale, con la L. n. 1 del 2008, art. 7, risulta in linea con la normativa nazionale in tema di copertura della spesa nel pubblico impiego e si pone come condizione ostativa al riconoscimento del diritto vantato nell'odierna controversia.
Difatti, l'art. 7 della L.R. n. 1/2008 (successivo al 2001), rubricato “Condizioni per il riconoscimento del diritto alla mensa”, prevede quanto segue:
«1. L'istituzione del servizio mensa o, in alternativa, l'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive (buoni pasto) è consentita esclusivamente nei casi e con le modalità di cui all'articolo 29 del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) integrativo del comparto sanità del 20 settembre 2001 e all'articolo 24 del CCNL integrativo di entrambe le aree dirigenziali dell'8 giugno 2000.
2. Il riconoscimento del diritto è sotteso, fra l'altro, alla sussistenza di due condizioni essenziali:
a) particolare articolazione dell'orario di lavoro;
b) compatibilità con le risorse finanziarie disponibili, assicurate dall'equilibrio economico di bilancio.
3. In assenza delle condizioni di cui ai commi 1 e 2 è fatto assoluto divieto di attivare il servizio».
6 La norma, dunque, non solo richiama espressamente i requisiti già contenuti nell'art. 29 dell'Accordo del 20 settembre 2001 integrativo del CCNL del 7 aprile 1999 per l'eventuale istituzione del servizio mensa - e, segnatamente, “la compatibilità con le risorse finanziarie disponibili” - ma specifica che tali risorse devono essere assicurate dalla sussistenza dell'equilibrio economico di bilancio.
Ne consegue che solo le aziende sanitarie che non si trovino in situazioni di disavanzo possono prendere in considerazione la possibilità di istituire il servizio mensa, ovvero forme succedanee di fruizione del relativo beneficio, pena la violazione della norma in esame, liddove esplicitamente pone il divieto di attivare il servizio di cui si controverte in assenza delle condizioni indicate ai punti a) e b) del comma 2; non senza rimarcare che trattasi di divieto assoluto, tant'è che l'ultimo comma dell'art. 7 cit. lo prevede espressamente (“In assenza delle condizioni di cui ai commi 1 e 2 è fatto assoluto divieto di attivare il servizio”).
Va evidenziato, inoltre, che la compatibilità con le risorse finanziarie disponibili, richiesta dalla norma regionale, deve sussistere non solo con riferimento al momento dell'istituzione del servizio mensa, ma anche successivamente.
Ne deriva la nullità delle clausole della contrattazione collettiva integrativa difformi che prescindono da tale verifica di compatibilità; e tanto anche nel caso in cui la pubblica amministrazione abbia recepito in proprie delibere dette clausole (cfr. Cass. n. 5679 del 2022, secondo cui
“anche una delibera di recepimento di quell'Accordo…se fondata su un Accordo Integrativo invalido, sarebbe a propria volta illegittima e dovrebbe essere disapplicata … (tra le molte, v. Cass. 4 maggio 2021, n. 11645; Cass. 15 giugno 2018, n. 15902)”).
In altri termini, quand'anche l'azienda, reputando valido l'obbligo assunto in sede di contrattazione decentrata, applicasse i contenuti e ritenesse il beneficio previsto esteso a chiunque presti servizio in determinate fasce orarie in un arco temporale illimitato, fino al punto di garantire anche forme alternative e/o risarcitorie derivanti dall'asserita impossibilità di godere della mensa, si esporrebbe alla violazione degli obblighi assunti con i contratti collettivi nazionali o integrativi, applicando clausole di un contratto decentrato in contrasto con quello nazionale o con norme imperative di legge che
“sono nulle e devono essere disapplicate”.
A fronte della perentorietà del disposto della legislazione nazionale e regionale, alcun diritto alla mensa o alle
7 modalità sostitutive può essere affermato laddove l'azienda abbia provveduto all'istituzione della stessa o delle modalità sostitutive in via unilaterale (a prescindere dalla contrattazione decentrata) in assenza del suddetto costante controllo di compatibilità con le risorse finanziarie disponibili onde assicurare dall'equilibrio economico di bilancio.
Ancora, la S.C., nella sentenza 21 febbraio 2022 n. 5679, in ordine alle clausole dei contratti collettivi integrativi riconosciute incompatibili con i vincoli di bilancio in base al controllo annuale, ha affermato che:
“In tema di pubblico impiego contrattualizzato, ai sensi del combinato disposto degli artt. 40, comma 3, 40 bis, comma 3, e 48 del d.lgs. n. 165 del 2001, nella formulazione anteriore alle modifiche apportate dal d.lgs. n. 150 del 2009, sono nulle le clausole dei contratti collettivi integrativi riconosciute incompatibili con i vincoli di bilancio in base al controllo annualmente demandato al collegio dei revisori dei conti ovvero, laddove tale organo non sia previsto, dai nuclei di valutazione o dai servizi di controllo interno ai sensi del d.lgs. n.286 del 1999”.
Secondo la ON, “tale impostazione normativa, riportando nell'insieme la compatibilità finanziaria ad un requisito di legittimazione della P.A. rispetto alla sottoscrizione del Contratto Integrativo impedisce di ritenere la mancanza della corrispondente verifica come mero vizio endoprocedimentale ed anzi comporta, ai sensi dell'art.40, comma 3 ultimo inciso, l'invalidità per contrasto con centrali regole procedurali stabilite dal CCNL, in una lettura congiunta delle disposizioni appena richiamate. Sostanzialmente in questo senso, con riferimento ad altro comparto ma al medesimo assetto normativo e ad analoga previsione del CCNL, per quanto in un caso in cui il parere vi era stato ed era stato negativo, questa S.C. si è peraltro già espressa (Cass. 7 novembre 2018, n. 28452)”.
E', in ogni caso, evidente che l'eventuale sussistenza delle condizioni finanziarie che hanno determinato le parti sociali ad istituire la mensa o ad assicurare le relative modalità sostitutive devono fare i conti con la necessità di compiere anno per anno la verifica della sussistenza di situazioni compatibili con il mantenimento di tale servizio, essendo imprescindibile una valutazione economica dei costi aziendali rapportata ai vincoli di bilancio ed alle modifiche che detto bilancio subisce nel tempo.
La normativa in tema di oneri finanziari e di copertura delle spese nel pubblico impiego deve ovviamente correlarsi con l'effettivo accertamento della presenza o meno di risorse finanziarie, tenendo conto che detto accertamento
8 va eseguito in concreto e verificato nel tempo, non solo in sede di attivazione del servizio, ma anche dopo, non potendosi escludere che possano sopraggiungere disavanzi di bilancio anche in un tempo successivo.
Le superiori considerazioni risultano, peraltro, avallate dalla più recente giurisprudenza di legittimità, e, in particolare, da Cass. 25622/2023, secondo cui:
- l'art. 29 del C.C.N.L. “indica immediatamente che non viene direttamente costituito alcun diritto a favore dei dipendenti, né quanto all'istituzione del servizio, né alle modalità sostitutive, essendo rimessa la relativa determinazione alle aziende, compatibilmente con le risorse disponibili (v. Cass. n. 16736/2012); lo conferma, del resto, la disposta disapplicazione (cfr. comma 5) del D.P.R. n. 270 del 1987, art. 33 che attribuiva direttamente ed immediatamente il diritto al servizio mensa, senza alcun rinvio a determinazioni ulteriori”;
- la citata disposizione, così come modificata nei commi 1 e 4 dall'art. 4 del c.c.n.l. del 31 luglio 2009 (biennio economico 2008/2009), prevede che: “le aziende, in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili, possono istituire mense di servizio o, in alternativa, garantire l'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive. In ogni caso l'organizzazione e la gestione dei suddetti servizi, rientrano nell'autonomia gestionale delle aziende, mentre resta ferma la competenza del c.c.n.l. nella definizione delle regole in merito alla fruibilità e all'esercizio del diritto di mensa da parte dei lavoratori”, così confermando la sussistenza di una facoltà – e non già di un obbligo – a carico dell' ; Controparte_3
- ad ogni modo, anche l'istituzione del servizio mensa deve avvenire in ossequio alle previsioni dell'art. 40, comma 3, d.lgs. n. 165 del 2001, che impedisce alle pubbliche amministrazioni di sottoscrivere in sede decentrata contratti integrativi che implicano l'assunzione di oneri non previsti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale.
In tale contesto, la ON, nel richiamare le previsioni dell'art. 8 d.lgs. 66/2003, rilevando che
“l'attribuzione del buono pasto (…) presuppone, come regola generale, solo che il lavoratore, osservando un orario di lavoro giornaliero di almeno sei ore, abbia diritto ad un intervallo non lavorato, pervenendo in tal modo alla conclusione per cui la "particolare articolazione
9 dell'orario di lavoro" di cui all'art. 29 del c.c.n.l. del Comparto sanità del 20 settembre 2001, comportano il diritto alla fruizione della pausa di lavoro, a prescindere che la stessa avvenga in fasce orarie normalmente destinate alla consumazione del pasto o che il pasto potesse essere consumato prima dell'inizio del turno”, non sembra aver inteso in alcun modo suffragare la tesi giuridica sostenuta dal lavoratore, secondo cui il diritto alla mensa spetterebbe ex se, solo in virtù dell'effettuazione di turni lavorativi superiori alle 6 ore;
e ciò in quanto il presupposto logico-giuridico – come innanzi chiarito e come reso evidente dalle articolate premesse dell'iter motivazionale – per l'attribuzione del diritto resta pur sempre l'effettiva istituzione del servizio e, a monte, “la disponibilità delle risorse” economico-finanziarie.
Nello stesso senso sono interpretabili le più recenti pronunce della S.C. (cfr. Cass. 21440/2024; 21484/2024; ma v. già prima Cass. 32113/2022, sulla scia di Cass. 5547/2021), incentrate sull'art. 8 del d.lgs. 66/2003, in tema di diritto alla pausa ed alla consumazione del pasto nel caso di turni di lavoro eccedenti le sei ore, che non hanno operato alcuna espressa revisione del quadro dei consolidati principi generali suesposti, esprimendosi, non a caso, in fattispecie di previa pacifica istituzione del servizio mensa da parte dell' datrice di Controparte_3 lavoro, e, dunque, per quanto detto, eterogenee rispetto a quella che ci occupa.
Ciò posto, in relazione al frangente temporale compreso tra il gennaio 2008 ed il 31.12.2017 deve essere osservato che non vi è alcuna traccia sia dell'istituzione del servizio mensa sia dell'istituzione di modalità sostitutive della mensa da parte dell'azienda sicché la domanda è certamente infondata.
In relazione al frangente successivo all'1.01.2018 va poi osservato che con deliberazione del direttore generale n. 2326 del 14.12.2017: 1) è stato approvato “il Regolamento per l'erogazione del servizio modalità sostitutiva mensa aziendale ai dipendenti del Personale di comparto”; 2) è stato attribuito, con decorrenza dal 01.01.2018, il buono pasto sostitutivo ai dipendenti a tempo indeterminato e determinato secondo le modalità previste dal precitato regolamento;
3) si è stabilito che, vista la prima fase di prima applicazione, l' si riservava, decorsi sei CP_3 mesi, di verificare la compatibilità economica-finanziaria a seguito dell'adozione del regolamento.
Orbene, il precitato “Regolamento per l'erogazione del servizio modalità sostitutiva mensa aziendale ai dipendenti del Personale di comparto” ha stabilito che:
10 1) in attesa della materiale istituzione del servizio mensa, i soggetti aventi diritto alla modalità sostitutiva alla mensa o al buono sostitutivo sono, tra l'altro, i dipendenti a tempo indeterminato e determinato (art. 2, lett. a);
2) ha diritto alla modalità sostitutiva alla mensa o al buono sostitutivo il personale nei giorni di effettiva presenza continuativa in relazione alla particolare articolazione dell'orario e secondo i seguenti casi e limitazioni: a) il personale turnista h12 e h24 nell'arco di tempo e nella fascia oraria compresa tra le h. 13:30 e le h. 15:30; b) il personale operante su un unico turno, con rientro pomeridiano, limitatamente a tale giorno di rientro;
inoltre, nel caso di svolgimento di lavoro straordinario, debitamente autorizzato, per un minimo di due ore e comunque nel limite massimo fissato all'art. 4, lett. b);
3) il valore del buono pasto sostitutivo è fissato in € 5,29, pari al valore nominale spendibile;
4) il regolamento avrebbe potuto essere posto in esecuzione previa verifica da parte del Collegio Sindacale secondo quanto previsto dagli artt. 40 e 40 bis del D.Lgs 165/2001 in materia di controlli sulla spesa riveniente dalla contrattazione integrativa. A fronte di tali atti si deve comunque evidenziare che non è stato documentato alcun controllo in merito alla disponibilità delle risorse finanziarie per l'assicurazione dei servizi sostitutivi della mensa (ivi compresi i buoni pasto) sia prima della precitata deliberazione del direttore generale n. 2326 del 14.12.2017 (di approvazione del regolamento per l'erogazione del servizio modalità sostitutiva mensa aziendale ai dipendenti del Personale di comparto) sia successivamente.
Ancora, non vi è alcuna traccia della previa positiva verifica da parte del collegio sindacale secondo quanto previsto dagli artt. 40 e 40 bis del D.Lgs 165/2001 in materia di controlli sulla spesa riveniente dalla contrattazione integrativa invece richiamata dal suddetto regolamento.
Gli indefettibili elementi appena evidenziati non possono essere ragionevolmente ritenuti sussistenti sulla base della mera considerazione che, all'interno dei cartellini di presenza successivi al gennaio 2018, alla sezione
“riepilogo voci” si faccia menzione dei buoni pasto spettanti al ricorrente.
In ragione di tanto la domanda è anche infondata in relazione al frangente temporale successivo all'1.01.2018.
La evidenziata insussistenza di sufficienti risultanze istruttorie in merito allo svolgimento dei controlli finanziari sulla attuabilità delle modalità alternative
11 alla mensa in relazione al periodo successivo al gennaio 2018 giustifica la compensazione per ½ delle spese di lite che, nella restante quota liquidata in ragione del valore della controversia, sono poste a carico del ricorrente secondo prevalente soccombenza.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulle domande proposte, così provvede:
- rigetta integralmente la domanda;
- compensa per 1/2 le spese di lite e condanna la parte ricorrente alla corresponsione della restante quota che liquida complessivamente in Euro 1054,50 oltre pagamento delle spese generali al 15%, I.V.A. e C.p.a. come per legge.
Bari, 17.06.2025 Il Giudice del Lavoro
(dott. Giuseppe Craca)
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