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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Arezzo, sentenza 23/07/2025, n. 465 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Arezzo |
| Numero : | 465 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
n. 674/2025 r.g.
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI AREZZO in composizione monocratica, in persona del giudice del lavoro, dott. Giorgio
Rispoli, all'esito della trattazione scritta del presente giudizio, a seguito della lettura delle note scritte autorizzate
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 674/2025 r.g. promossa da
(c.f. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. GILBERTO GAGLIARDI, giusta procura in calce all'atto di citazione elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. GILBERTO
GAGLIARDI
RICORRENTE nei confronti di
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv. PIERGIANNI GUALTIERI, giusta mandato a margine della comparsa di risposta ed elettivamente domiciliato presso il difensore avv.
PIERGIANNI GUALTIERI
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da rispettivi scritti difensivi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO (art. 132 comma II n. 4 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla l. 69/09 del 18.6.2009)
Con ricorso depositato in data 22.5.2025, Parte_1
ricorre nei confronti di avverso Controparte_1
l'intimazione di pagamento n. 00720259001369026000 notificatagli in data 2.5.2025 per un importo pari ad € 71.704,56, esponendo che propone opposizione avverso l'intimazione di pagamento, per ragioni di competenza, limitatamente alle somme portate dagli avvisi di addebito indicati nell'atto impugnato, per la somma complessiva di € 45.743,11; che eccepisce l'invalidità
e/o inesistenza delle notifiche degli avvisi di addebito presupposti all'atto impugnato, deducendone la mancata notifica o irregolare notifica e per l'effetto eccepisce la prescrizione dei predetti atti.
Sulla scia di tali apporti conclude come da proprio atto introduttivo.
Si costituisce ritualmente l' Controparte_1
chiedendo la reiezione della pretesa ex adverso formulata,
[...]
infondata in fatto e in diritto, in particolare eccepisce la carenza di legittimazione passiva di CP_2
Istruita in via esclusivamente documentale, la causa viene decisa nell'odierna camera di consiglio, previa trattazione scritta mediante scambio di note fra le parti.
Il ricorso è infondato e deve essere respinto.
Ritiene il giudicante di condividere l'eccezione sollevata da parte resistente con riferimento alla carenza di legittimità passiva di CP_2
Infatti, in tema di riscossione dei crediti previdenziali, ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999, nell'ipotesi di opposizione tardiva recuperatoria avverso l'iscrizione a ruolo, al fine di far valere l'inesistenza del credito portato dalle cartelle/avvisi per omessa notificazione, anche per il maturare della prescrizione, la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, quale unico titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio, sicché, in caso di proposizione nei confronti del solo concessionario, non trovando applicazione i meccanismi di cui all'art. 107 o 102 c.p.c., ne consegue il rigetto del ricorso per carenza di legittimazione passiva in capo al concessionario medesimo, quale mero destinatario del pagamento ex art. 1188 c.c. (SS.UU. Cassazione Civile,
Sentenza n. 7514 del 08/03/2022).
2 Dunque, solo l'ente impositore di ZO avrebbe potuto CP_3
contraddire alle eccezioni ex adverso formulate se fosse stato correttamente evocato in giudizio dal ricorrente.
È certo che l'intimazione di pagamento, in quanto atto emesso dall'Agente della riscossione, debba essere impugnato nei confronti di quest'ultimo, il quale però risponde esclusivamente dei vizi a sé ascrivibili.
Quando invece, come nel caso di specie, vengono sollevate eccezioni ascrivibili esclusivamente all'operato dell'ente impositore ( ), la Controparte_4
legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, quale unico titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio.
Alla luce di quanto prospettato, il ricorso deve essere respinto.
Considerazioni squisitamente solidaristiche, nonché il rilievo soltanto processuale della presente decisione, giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite fra le parti.
P.Q.M.
L'intestato Tribunale, definitivamente decidendo in ordine alla controversia in epigrafe:
1. RESPINGE il ricorso;
2. COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti.
Sentenza resa all'esito della trattazione scritta del presente giudizio, a seguito della lettura delle note scritte autorizzate.
ZO, 23/07/2025
Il giudice
Giorgio Rispoli
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REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI AREZZO in composizione monocratica, in persona del giudice del lavoro, dott. Giorgio
Rispoli, all'esito della trattazione scritta del presente giudizio, a seguito della lettura delle note scritte autorizzate
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 674/2025 r.g. promossa da
(c.f. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. GILBERTO GAGLIARDI, giusta procura in calce all'atto di citazione elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. GILBERTO
GAGLIARDI
RICORRENTE nei confronti di
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv. PIERGIANNI GUALTIERI, giusta mandato a margine della comparsa di risposta ed elettivamente domiciliato presso il difensore avv.
PIERGIANNI GUALTIERI
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da rispettivi scritti difensivi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO (art. 132 comma II n. 4 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla l. 69/09 del 18.6.2009)
Con ricorso depositato in data 22.5.2025, Parte_1
ricorre nei confronti di avverso Controparte_1
l'intimazione di pagamento n. 00720259001369026000 notificatagli in data 2.5.2025 per un importo pari ad € 71.704,56, esponendo che propone opposizione avverso l'intimazione di pagamento, per ragioni di competenza, limitatamente alle somme portate dagli avvisi di addebito indicati nell'atto impugnato, per la somma complessiva di € 45.743,11; che eccepisce l'invalidità
e/o inesistenza delle notifiche degli avvisi di addebito presupposti all'atto impugnato, deducendone la mancata notifica o irregolare notifica e per l'effetto eccepisce la prescrizione dei predetti atti.
Sulla scia di tali apporti conclude come da proprio atto introduttivo.
Si costituisce ritualmente l' Controparte_1
chiedendo la reiezione della pretesa ex adverso formulata,
[...]
infondata in fatto e in diritto, in particolare eccepisce la carenza di legittimazione passiva di CP_2
Istruita in via esclusivamente documentale, la causa viene decisa nell'odierna camera di consiglio, previa trattazione scritta mediante scambio di note fra le parti.
Il ricorso è infondato e deve essere respinto.
Ritiene il giudicante di condividere l'eccezione sollevata da parte resistente con riferimento alla carenza di legittimità passiva di CP_2
Infatti, in tema di riscossione dei crediti previdenziali, ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999, nell'ipotesi di opposizione tardiva recuperatoria avverso l'iscrizione a ruolo, al fine di far valere l'inesistenza del credito portato dalle cartelle/avvisi per omessa notificazione, anche per il maturare della prescrizione, la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, quale unico titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio, sicché, in caso di proposizione nei confronti del solo concessionario, non trovando applicazione i meccanismi di cui all'art. 107 o 102 c.p.c., ne consegue il rigetto del ricorso per carenza di legittimazione passiva in capo al concessionario medesimo, quale mero destinatario del pagamento ex art. 1188 c.c. (SS.UU. Cassazione Civile,
Sentenza n. 7514 del 08/03/2022).
2 Dunque, solo l'ente impositore di ZO avrebbe potuto CP_3
contraddire alle eccezioni ex adverso formulate se fosse stato correttamente evocato in giudizio dal ricorrente.
È certo che l'intimazione di pagamento, in quanto atto emesso dall'Agente della riscossione, debba essere impugnato nei confronti di quest'ultimo, il quale però risponde esclusivamente dei vizi a sé ascrivibili.
Quando invece, come nel caso di specie, vengono sollevate eccezioni ascrivibili esclusivamente all'operato dell'ente impositore ( ), la Controparte_4
legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, quale unico titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio.
Alla luce di quanto prospettato, il ricorso deve essere respinto.
Considerazioni squisitamente solidaristiche, nonché il rilievo soltanto processuale della presente decisione, giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite fra le parti.
P.Q.M.
L'intestato Tribunale, definitivamente decidendo in ordine alla controversia in epigrafe:
1. RESPINGE il ricorso;
2. COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti.
Sentenza resa all'esito della trattazione scritta del presente giudizio, a seguito della lettura delle note scritte autorizzate.
ZO, 23/07/2025
Il giudice
Giorgio Rispoli
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