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Sentenza 25 febbraio 2026
Sentenza 25 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. IX, sentenza 25/02/2026, n. 3264 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 3264 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 3264/2026
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 9, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
PANARIELLO CIRO, Giudice monocratico in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 20528/2025 depositato il 26/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via G. Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020250000773024 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2499/2026 depositato il 10/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato e depositato, Ricorrente_1, rappresentata e difesa come in atti, impugna la cartella di pagamento n. 10020250000773024, notificata in data 26.08.2025 di euro 233,06 e relativa a tassa automobilistica anno 2019, deducendone l'illegittimità per mancata notifica dell'avviso di accertamento, prescrizione del credito, nonché per vizi di motivazione e chiarezza dell'atto.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate – Riscossione eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva in relazione ai vizi sostanziali e contestando la maturazione della prescrizione, invocando la sospensione dei termini per normativa emergenziale Covid-19, producendo estratto di ruolo e documentazione a sostegno
La Regione Campania, pur evocata in giudizio, non risulta essersi costituita.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e viene accolto.
Preliminarmente, osserva che la controversia ha ad oggetto tributi regionali ed è correttamente devoluta alla giurisdizione della Corte di Giustizia Tributaria, ai sensi del D.Lgs. n. 546/1992.
In merito alla eccezione di legittimazione passiva sollevata dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione la stessa è fondata solo parzialmente in quanto è principio consolidato che l'Agente della riscossione sia legittimato passivo per i vizi propri della cartella, mentre per i vizi attinenti al rapporto impositivo è legittimato l'ente creditore. Tuttavia, nel caso di specie, la Regione Campania non ha fornito prova della rituale notifica dell'avviso di accertamento, circostanza che incide sulla stessa esistenza del titolo posto a base della riscossione.
Dalla documentazione in atti, infatti, emerge che nella cartella viene indicato un avviso di accertamento n.
964039680810, asseritamente notificato l'08.09.2022 ma, tuttavia, non essendo stata prodotta in giudizio alcuna relata di notifica dell'avviso, la mera indicazione in cartella non è idonea a dimostrare l'avvenuta conoscenza legale dell'atto da parte della contribuente.
Secondo costante giurisprudenza di legittimità, l'onere della prova della notifica dell'atto presupposto grava sull'Amministrazione; in mancanza, la cartella è illegittima per inesistenza del titolo esecutivo.
Anche la doglianza circa la prescrizione del credito è meritevole di accoglimento in quanto, essendo la tassa automobilistica soggetta a prescrizione triennale, la stessa si è verificata nel caso di specie il tributo
è relativo all'anno 2019 e il termine ordinario di prescrizione è il 31.12.2022. La sospensione dei termini per normativa emergenziale Covid-19 non può operare in assenza di un valido atto interruttivo, che nella specie non risulta provato. Pertanto, in mancanza di prova della notifica dell'avviso di accertamento, la prescrizione deve ritenersi maturata, essendo la cartella notificata solo in data 26.08.2025.
Infine, circa i vizi di motivazione della cartella, la stessa, pur formalmente conforme al modello ministeriale, non consente al contribuente di ricostruire l'iter logico-giuridico della pretesa, in assenza dell'atto presupposto e del dettaglio delle sanzioni applicate.
Ciò comporta violazione dell'art. 3 L. 241/1990, dell'art. 7 dello Statuto del Contribuente e del diritto di difesa ex art. 24 Cost.
Il ricorso è fondato e deve essere accolto e la cartella di pagamento n. 10020250000773024/000 viene annullata. Le spese vengono compensate in ragione dell'eccezione sul piano formale considerato che l'imposta era comunque dovuta.
P.Q.M.
Il Giudice monocratico accoglie il ricorso e compensa le spese di lite tra le parti.
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 9, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
PANARIELLO CIRO, Giudice monocratico in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 20528/2025 depositato il 26/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via G. Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020250000773024 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2499/2026 depositato il 10/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato e depositato, Ricorrente_1, rappresentata e difesa come in atti, impugna la cartella di pagamento n. 10020250000773024, notificata in data 26.08.2025 di euro 233,06 e relativa a tassa automobilistica anno 2019, deducendone l'illegittimità per mancata notifica dell'avviso di accertamento, prescrizione del credito, nonché per vizi di motivazione e chiarezza dell'atto.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate – Riscossione eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva in relazione ai vizi sostanziali e contestando la maturazione della prescrizione, invocando la sospensione dei termini per normativa emergenziale Covid-19, producendo estratto di ruolo e documentazione a sostegno
La Regione Campania, pur evocata in giudizio, non risulta essersi costituita.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e viene accolto.
Preliminarmente, osserva che la controversia ha ad oggetto tributi regionali ed è correttamente devoluta alla giurisdizione della Corte di Giustizia Tributaria, ai sensi del D.Lgs. n. 546/1992.
In merito alla eccezione di legittimazione passiva sollevata dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione la stessa è fondata solo parzialmente in quanto è principio consolidato che l'Agente della riscossione sia legittimato passivo per i vizi propri della cartella, mentre per i vizi attinenti al rapporto impositivo è legittimato l'ente creditore. Tuttavia, nel caso di specie, la Regione Campania non ha fornito prova della rituale notifica dell'avviso di accertamento, circostanza che incide sulla stessa esistenza del titolo posto a base della riscossione.
Dalla documentazione in atti, infatti, emerge che nella cartella viene indicato un avviso di accertamento n.
964039680810, asseritamente notificato l'08.09.2022 ma, tuttavia, non essendo stata prodotta in giudizio alcuna relata di notifica dell'avviso, la mera indicazione in cartella non è idonea a dimostrare l'avvenuta conoscenza legale dell'atto da parte della contribuente.
Secondo costante giurisprudenza di legittimità, l'onere della prova della notifica dell'atto presupposto grava sull'Amministrazione; in mancanza, la cartella è illegittima per inesistenza del titolo esecutivo.
Anche la doglianza circa la prescrizione del credito è meritevole di accoglimento in quanto, essendo la tassa automobilistica soggetta a prescrizione triennale, la stessa si è verificata nel caso di specie il tributo
è relativo all'anno 2019 e il termine ordinario di prescrizione è il 31.12.2022. La sospensione dei termini per normativa emergenziale Covid-19 non può operare in assenza di un valido atto interruttivo, che nella specie non risulta provato. Pertanto, in mancanza di prova della notifica dell'avviso di accertamento, la prescrizione deve ritenersi maturata, essendo la cartella notificata solo in data 26.08.2025.
Infine, circa i vizi di motivazione della cartella, la stessa, pur formalmente conforme al modello ministeriale, non consente al contribuente di ricostruire l'iter logico-giuridico della pretesa, in assenza dell'atto presupposto e del dettaglio delle sanzioni applicate.
Ciò comporta violazione dell'art. 3 L. 241/1990, dell'art. 7 dello Statuto del Contribuente e del diritto di difesa ex art. 24 Cost.
Il ricorso è fondato e deve essere accolto e la cartella di pagamento n. 10020250000773024/000 viene annullata. Le spese vengono compensate in ragione dell'eccezione sul piano formale considerato che l'imposta era comunque dovuta.
P.Q.M.
Il Giudice monocratico accoglie il ricorso e compensa le spese di lite tra le parti.