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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 30/09/2025, n. 2562 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2562 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
N. 2501/2018 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Prima Sezione Civile
In composizione monocratica e nella persona del Giudice, dott. Andrea Francesco Fab- bri, ha pronunziato la seguente:
SENTENZA ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile di secondo grado iscritta al n.
2501/2018 R.Gen.Aff.Cont. vertente
TRA
AVV. (C.F. ), procuratore di sé stes- Parte_1 C.F._1 so, elettivamente domiciliato in Acerra (NA), alla via Gigli, 2;
- ATTORE-
E
, in persona del suo legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso, CP_1 dall'avv. Jean Jacques Kerambrun, unitamente alla quale elettivamente domicilia in Na- poli, al viale Costituzione, isola B/3 del Centro Direzionale;
- CONVENUTO-
Oggetto: azione di inadempimento contrattuale/ risarcimento del danno.
Conclusioni: come da note scritte depositate ai fini della partecipazione alla udienza del
3/6/2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione ritualmente notificato ha proposto appello Parte_1 avverso la sentenza n. 4556/2017, pubblicata il 11.10.2017, con la quale il Giudice di
Pace di Nola, ha rigettato la domanda dell'odierno appellante per il risarcimento dei danni subiti, in seguito al grave inadempimento contrattuale della Controparte_2
A sostegno della domanda proposta in primo grado il aveva premesso di esse- Parte_1 re titolare dell'utenza telefonica 0818857220 e di aver aderito all'offerto Tim Smart vo-
1
ce al costo mensile di € 39,00; di aver ricevuto fattura mese di Agosto con la quale, ol- tre al costo dell'abbonamento mensile pari a € 39,00, la compagnia telefonica chiedeva il pagamento di € 30,00 una tantum, non dovuto, secondo la prospettiva attorea;
di ave- re, pertanto, diritto al risarcimento dei danni subiti a causa dell'inadempimento della
. CP_1
L'appellante ha impugnato la predetta sentenza, lamentando la nullità della stessa per l'erronea ricostruzione dei fatti, con richiesta di condanna della al pagamento CP_1 dei danni subiti, il tutto con vittoria di spese al procuratore antistatario.
2. Si è costituita la resistendo alla avversa impugnazione. Controparte_2
3. Acquisito il fascicolo di primo grado, in ragione della sua natura prettamente docu- mentale, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni. Successivamen- te, veniva rinviata ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., e sulle conclusioni rassegnate dai procuratori costituiti, viene decisa come da presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In via preliminare, va affermata la ammissibilità del gravame ai sensi dell' art. 113
c.p.c. Ed infatti, pur essendo il valore della controversia inferiore al limite di euro
1.100,00 (importo entro il quale il giudice di pace decide secondo equità ai sensi del comma 2 dell'art.113 c.p.c.), la controversia rientra tra quelle per le quali la stessa nor- ma prevede la decisione secondo diritto a prescindere dal valore della causa: le somme delle quali si chiede la restituzione, infatti, sono state corrisposte in esecuzione del con- tratto di fornitura di servizi telefonici, fattispecie negoziale ricompresa, pacificamente, nella previsione di cui all' art. 1342 c.c., trattandosi di contratti conclusi mediante la sottoscrizione da parte dell'utente di moduli o formulari predisposti dal soggetto eroga- tore per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali (in questo senso, con riferimento alla fattispecie, Corte di Cass., ord. n. 37471 del 2021).
1.1 Sempre in via preliminare, dato atto che va dato atto che l'appello è conforme ai re- quisiti previsti dall'art. 342 cpc in quanto, l'appellante ha indicato, per un verso, le parti del provvedimento impugnate circoscrivendo oggettivamente l'ambito del gravame, in maniera tale da rendere più immediata la verifica della formazione del giudicato in rela- zione a quelle parti della sentenza impugnata e per altro verso le modifiche richieste censurando la ricostruzione in fatto operata dal giudice di prime cure ed evidenziando gli errori in cui quest'ultimo sia incorso e prospettando conseguentemente la propria ri- costruzione fattuale.
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2. Venendo al merito, la domanda è parzialmente fondata.
2.1 Pacifica tra le parti è la sussistenza del rapporto contrattuale di somministrazione re- lativo al servizio di telefonia per l'utenza intestata all'appellante. ha, Parte_1 inoltre, provato il pagamento di € 39,00 relativo alla fattura RT04122090, la quale indi- ca la maggior somma di euro 71,74 dovuta al contributo di € 30,00 richiesto dalla con- venuta a titolo di pagamento una tantum. La , invece, non ha dato prova CP_1 dell'invio delle condizioni contrattuali all'odierno appellante.
Sul punto va osservato che alla condotta del professionista che non garantisce al consu- matore una adeguata conoscenza dei tratti salienti dell'accordo su supporto cartaceo o altro supporto duraturo consegue un palese squilibrio di informazioni fra le parti ed a svantaggio del contraente debole, in violazione del combinato disposto dell'art .1337
c.c. e 51 Cod. Cons.
Il D.Lgs. 206/05 statuisce che nei contratti a distanza stipulati fra un professionista ed un consumatore non presenti contemporaneamente nello stesso luogo (art. 51 comma 6 del Codice del Consumo) è necessario l'invio al consumatore di tutte le informazioni contrattuali, compresi ovviamente i prezzi e le condizioni applicati.
Nel caso di specie, è incontrovertibile il mancato invio al consumatore delle condizioni contrattuali che prevedono il pagamento del costo una tantum di euro 30,00.
Dunque, alla luce degli enunciati principi, non poteva ritenersi dovuto il contributo di
30 che è stato posto dalla convenuta quale giustificazione della sospensione del servizio
(art 1460 c.c.).
2. Tanto detto, quanto alla circostanza relativa al distacco dei servizi telefonici;
essa ri- sulta confermata anche dalla testimonianza resa in primo grado da Testimone_1
dell'appellante, la quale ha riferito che a seguito del sollecito di pagamento il
[...] Pt_2
veniva rassicurato dagli operatori della , i quali gli dicevano di non tener
[...] CP_1 conto dello stesso. Ma successivamente, attraverso l'intervento di un tecnico,
l'appellante si rendeva conto della sospensione del servizio telefonico, ripristinato re- pentinamente a seguito di reclami telefonici e scritti;
medesimo episodio verificatosi in altre tre occasioni.
Ciò posto, nella fattispecie de qua, trova applicazione l'art. 4 della delibera
73/11/CONS, il quale prevede che “Nel caso di sospensione o cessazione amministrati- va di uno o più servizi avvenuta senza che ve ne fossero i presupposti, ovvero in assenza del previsto preavviso, gli operatori sono tenuti a corrispondere un indennizzo, per cia- scun servizio non accessorio, pari ad euro 7,50 per ogni giorno di sospensione”, si per-
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viene, dunque, al riconoscimento in favore dell'appellante dell'indennizzo pari ad €
225,00 ( ovvero 112,50 per la sospensione del servizio adsl e € 115,50 per il servizio voce); si osservi, sul punto, che la si è limitata a dedurre unicamente sulla cir- CP_1 costanza della legittimità della sospensione, non contestando di aver effettivamente so- speso i servizi per il tempo indicato dall'attore.
2.1 Spetta, inoltre, all'appellante la restituzione della somma di € 19,50 – importo non contestato dalla neppure nella sua entità – a titolo di restituzione dei ca- CP_1 noni corrisposti per un servizio non usufruito, nonché la somma di € 1,80 quale indenni- tà da ritardato pagamento e la somma di € 25,00 per l'intervento tecnico, provato attra- verso l'escussione del teste e non arbitrario posto che si è reso necessario a seguito di rassicurazioni degli addetti della che avevano assicurato che sarebbe stato an- CP_1 nullato il sollecito e che quindi non si sarebbe addivenuti all'interruzione del servizio
(vedi testimonianza in atti). Non può essere, invece, riconosciuta la somma di € 17,10 relativo al servizio Mediaset premium non usufruito, in quanto parte appellante, in pri- mo grado, avrebbe dovuto provare di aver effettivamente pagato la somma relativa all'abbonamento di cui ha chiesto la restituzione (sul punto si osserva che, trattandosi di fatto estraneo alla sfera di conoscenza del convenuto, non può operare il principio di non contestazione). Tale soluzione, del resto, è conforme all'ordinario criterio di riparto dell'onere della prova in materia di ripetizione dell'indebito, secondo cui l'attore è tenu- to a dimostrare l'avvenuto pagamento di somme non dovute (cfr. Cassazione civile sez.
II, 27/11/2018, n. 30713). L'appellante, invero, ha prodotto, come prova del danno, uni- camente le fatture emesse da , contenenti la specifica indicazione dei Controparte_3 costi a lui addebitati e non la documentazione comprovante gli effettivi pagamenti effet- tuati.
In conclusione, va riconosciuta all'appellante la somma di € 46,30.
3. Spetta, inoltre, all'appellante la somma di € 234,00 a titolo di indennizzo ex art. 11 delibera 73/2011/CONS, il quale stabilisce che: “Se l'operatore non fornisce risposta al reclamo entro i termini stabiliti dalla carta dei servizi o dalle delibere dell'Autorità, è tenuto a corrispondere al cliente un indennizzo pari ad euro 1,00 per ogni giorno di ri- tardo, fino ad un massimo di euro 300,00”.
Invero, è stata inadempiente per le mancate risposte ai reclami, in quanto, CP_1 contrariamente da come sostenuto dal giudice di primo grado, i solleciti inviati dall'appellata non possono considerarsi come risposte agli stessi, infatti anche in rigetto del reclamo, la risposta deve avvenire per iscritto e deve essere adeguatamente motiva-
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ta e indicare gli accertamenti compiuti e in ogni caso il termine per la definizione non può essere superiore a quarantacinque giorni.
Dunque, la risulta inadempiente a decorrere dal primo reclamo inviato in data CP_1
14.09.2015 per un totale di 234 giorni e deve corrispondere un indennizzo pari ad €
234,00 (1,00 € per ciascun giorno).
4. Va, altresì, rigettata la richiesta di risarcimento dei danni non patrimoniali, nonché di danno esistenziale.
Come è noto le SS.UU., con quattro contestuali sentenze di contenuto identico (nn.
26972, 26973, 26974 e 26975 in data 11-11-2008), hanno di recente proceduto ad una rilettura in chiave costituzionale del disposto dell'art.2059 c.c., ritenuto principio infor- matore del diritto, come tale vincolante anche nel giudizio di equità, da leggersi - non già come disciplina di un'autonoma fattispecie di illecito, produttiva di danno non pa- trimoniale, distinta da quella di cui all'art.2043 c.c. - bensì come norma che regola i li- miti e le condizioni di risarcibilità dei pregiudizi non patrimoniali (intesa come catego- ria omnicomprensiva, all'interno della quale non è possibile individuare, se non con funzione meramente descrittiva, ulteriori sottocategorie), sul presupposto dell'esistenza di tutti gli elementi costitutivi dell'illecito richiesti dall'art. 2043 c.c., e cioè: la condotta illecita, l'ingiusta lesione di interessi tutelati dall'ordinamento, il nesso causale tra la prima e la seconda, la sussistenza di un concreto pregiudizio patito dal titolare dell'inte- resse leso. In tale prospettiva la peculiarità del danno non patrimoniale viene individuata nella sua tipicità, avuto riguardo alla natura dell'art. 2059 cit., quale norma di rinvio ai casi previsti dalla legge (e, quindi, ai fatti costituenti reato o agli altri fatti illeciti rico- nosciuti dal legislatore ordinario produttivi di tale tipo di danno) ovvero ai diritti costi- tuzionali inviolabili, presieduti dalla tutela minima risarcitoria, con la precisazione, in quest'ultimo caso, che la rilevanza costituzionale deve riguardare l'interesse leso e non il pregiudizio conseguenzialmente sofferto e che la risarcibilità del pregiudizio non patri- moniale presuppone, altresì, che la lesione sia grave (e, cioè, superi la soglia minima di tollerabilità, imposto dai doveri di solidarietà sociale) e che il danno non sia futile (vale a dire che non consista in meri disagi o fastidi o sia addirittura meramente immaginario)
(cass. n.26972/2008; cass. 8307/2009).
Ciò precisato non meritevole di tutela risarcitoria è la richiesta di € 100 a titolo di danni non patrimoniali, comprensivo del danno esistenziale, posto che l'attore non indica i pregiudizi specifici di cui chiede il ristoro.
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Nel caso in esame, inoltre, non si verte in un'ipotesi di danno non patrimoniale prevista dal legislatore ordinario, risultando, piuttosto, la ritenuta lesione del «diritto alla tran- quillità» insuscettibile di essere monetizzata, siccome inquadrabile in quegli sconvolgi- menti quotidianità «consistenti in disagi, fastidi, disappunti, ansie ed in ogni altro di in- soddisfazione» per i quali non è previsto alcun tipo di risarcimento (cass. Civ.
8307/2009).
L'appellante, tra l'altro, neppure chiarisce quali siano i danni subiti e né fornisce ele- menti di prova in relazione agli stessi.
La domanda relativa al risarcimento dei danni non patrimoniali va, dunque, respinta.
5. Dall'inadempimento della discende la sola corresponsione degli interessi. CP_1
Nei debiti di valore, infatti, la prestazione non ha oggetto una somma liquida o agevol- mente liquidabile, perché per individuare l'obbligazione che il debitore deve adempiere
è necessaria un'operazione di conversione in moneta del valore di un bene diverso dal denaro, riconoscendo al creditore il cumulo della rivalutazione monetaria e degli inte- ressi compensativi.
Nel caso di specie, invece, la prestazione dovuta dalla compagnia telefonica costituisce un debito di valuta in quanto l'importo dell'indennizzo previsto dalle delibere è determi- nabile mediante una mera operazione aritmetica, e comunque determinato nella soglia massima prevista.
Nulla, quindi, è dovuto a titolo di “rivalutazione monetaria” come richiesta in quanto il creditore di un'obbligazione di valuta, il quale intenda ottenere il ristoro del pregiudizio da svalutazione monetaria, ha l'onere di domandare il risarcimento del "maggior danno" ai sensi dell'art. 1224, secondo comma, c.c. e non può limitarsi a domandare semplice- mente la condanna del debitore al pagamento del capitale e della rivalutazione, non es- sendo quest'ultima una conseguenza automatica del ritardato adempimento delle obbli- gazioni di valuta (Cass. Civ., Sez. Un., 23 marzo 2015, n. 5743; Cass. Sez. Un.
25.7.1994 n. 6938).
6. Il parziale accoglimento dell'appello impone ai sensi dell'art. 336 c.p.c. una nuova regolamentazione delle spese di lite in relazione ad entrambe le fasi del giudizio, assor- bendo il motivo di appello in relazione alle spese.
Le stesse seguono la soccombenza della parte appellata (art. 91 c.p.c.), che deve essere condannata a pagare quelle sostenute dall'appellante nella misura di cui in dispositivo, determinata in applicazione dei parametri previsti dal D.M. 55/2014, nella versione ra- tione temporis vigente, per lo scaglione di fino ad € 1.100,00 (così individuato in base al
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valore della domanda), esclusa la non espletata fase istruttoria, per il procedimento in- nanzi al Tribunale.
Vanno poi distratte in favore del procuratore di parte appellante, avv. Vincenzo Sicilia- no, il quale dichiarandosi antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c., ha implicitamente am- messo di aver anticipato le spese e di non aver riscosso gli onorari.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, Prima Sezione civile, in composizione monocratica, definitivamen- te pronunciando così provvede:
1. Accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, riforma parzialmente la sentenza di primo grado, condanna in persona del suo legale Controparte_2 rapp.te p.t., al pagamento, in favore dell'appellante della somma di € 505,30, a titolo risarcitorio, oltre interessi;
2. condanna in persona del suo legale rapp.te p.t., a rifondere Controparte_2 in favore dell'Avv. , le spese del giudizio, liquidate quanto al Parte_1 primo grado in euro 23,00 per esborsi e in euro 330,00 per compenso professio- nale, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, iva e cpa come per legge, e quanto alla presente fase del giudizio, in euro 91,50 per esborsi ed euro
462,00 per compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, c.p.a.
e iva se dovuta come per legge;
Così deciso in Nola, il 30/9/2025
Il Giudice
(dott. Andrea Francesco Fabbri)
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Prima Sezione Civile
In composizione monocratica e nella persona del Giudice, dott. Andrea Francesco Fab- bri, ha pronunziato la seguente:
SENTENZA ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile di secondo grado iscritta al n.
2501/2018 R.Gen.Aff.Cont. vertente
TRA
AVV. (C.F. ), procuratore di sé stes- Parte_1 C.F._1 so, elettivamente domiciliato in Acerra (NA), alla via Gigli, 2;
- ATTORE-
E
, in persona del suo legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso, CP_1 dall'avv. Jean Jacques Kerambrun, unitamente alla quale elettivamente domicilia in Na- poli, al viale Costituzione, isola B/3 del Centro Direzionale;
- CONVENUTO-
Oggetto: azione di inadempimento contrattuale/ risarcimento del danno.
Conclusioni: come da note scritte depositate ai fini della partecipazione alla udienza del
3/6/2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione ritualmente notificato ha proposto appello Parte_1 avverso la sentenza n. 4556/2017, pubblicata il 11.10.2017, con la quale il Giudice di
Pace di Nola, ha rigettato la domanda dell'odierno appellante per il risarcimento dei danni subiti, in seguito al grave inadempimento contrattuale della Controparte_2
A sostegno della domanda proposta in primo grado il aveva premesso di esse- Parte_1 re titolare dell'utenza telefonica 0818857220 e di aver aderito all'offerto Tim Smart vo-
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ce al costo mensile di € 39,00; di aver ricevuto fattura mese di Agosto con la quale, ol- tre al costo dell'abbonamento mensile pari a € 39,00, la compagnia telefonica chiedeva il pagamento di € 30,00 una tantum, non dovuto, secondo la prospettiva attorea;
di ave- re, pertanto, diritto al risarcimento dei danni subiti a causa dell'inadempimento della
. CP_1
L'appellante ha impugnato la predetta sentenza, lamentando la nullità della stessa per l'erronea ricostruzione dei fatti, con richiesta di condanna della al pagamento CP_1 dei danni subiti, il tutto con vittoria di spese al procuratore antistatario.
2. Si è costituita la resistendo alla avversa impugnazione. Controparte_2
3. Acquisito il fascicolo di primo grado, in ragione della sua natura prettamente docu- mentale, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni. Successivamen- te, veniva rinviata ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., e sulle conclusioni rassegnate dai procuratori costituiti, viene decisa come da presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In via preliminare, va affermata la ammissibilità del gravame ai sensi dell' art. 113
c.p.c. Ed infatti, pur essendo il valore della controversia inferiore al limite di euro
1.100,00 (importo entro il quale il giudice di pace decide secondo equità ai sensi del comma 2 dell'art.113 c.p.c.), la controversia rientra tra quelle per le quali la stessa nor- ma prevede la decisione secondo diritto a prescindere dal valore della causa: le somme delle quali si chiede la restituzione, infatti, sono state corrisposte in esecuzione del con- tratto di fornitura di servizi telefonici, fattispecie negoziale ricompresa, pacificamente, nella previsione di cui all' art. 1342 c.c., trattandosi di contratti conclusi mediante la sottoscrizione da parte dell'utente di moduli o formulari predisposti dal soggetto eroga- tore per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali (in questo senso, con riferimento alla fattispecie, Corte di Cass., ord. n. 37471 del 2021).
1.1 Sempre in via preliminare, dato atto che va dato atto che l'appello è conforme ai re- quisiti previsti dall'art. 342 cpc in quanto, l'appellante ha indicato, per un verso, le parti del provvedimento impugnate circoscrivendo oggettivamente l'ambito del gravame, in maniera tale da rendere più immediata la verifica della formazione del giudicato in rela- zione a quelle parti della sentenza impugnata e per altro verso le modifiche richieste censurando la ricostruzione in fatto operata dal giudice di prime cure ed evidenziando gli errori in cui quest'ultimo sia incorso e prospettando conseguentemente la propria ri- costruzione fattuale.
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2. Venendo al merito, la domanda è parzialmente fondata.
2.1 Pacifica tra le parti è la sussistenza del rapporto contrattuale di somministrazione re- lativo al servizio di telefonia per l'utenza intestata all'appellante. ha, Parte_1 inoltre, provato il pagamento di € 39,00 relativo alla fattura RT04122090, la quale indi- ca la maggior somma di euro 71,74 dovuta al contributo di € 30,00 richiesto dalla con- venuta a titolo di pagamento una tantum. La , invece, non ha dato prova CP_1 dell'invio delle condizioni contrattuali all'odierno appellante.
Sul punto va osservato che alla condotta del professionista che non garantisce al consu- matore una adeguata conoscenza dei tratti salienti dell'accordo su supporto cartaceo o altro supporto duraturo consegue un palese squilibrio di informazioni fra le parti ed a svantaggio del contraente debole, in violazione del combinato disposto dell'art .1337
c.c. e 51 Cod. Cons.
Il D.Lgs. 206/05 statuisce che nei contratti a distanza stipulati fra un professionista ed un consumatore non presenti contemporaneamente nello stesso luogo (art. 51 comma 6 del Codice del Consumo) è necessario l'invio al consumatore di tutte le informazioni contrattuali, compresi ovviamente i prezzi e le condizioni applicati.
Nel caso di specie, è incontrovertibile il mancato invio al consumatore delle condizioni contrattuali che prevedono il pagamento del costo una tantum di euro 30,00.
Dunque, alla luce degli enunciati principi, non poteva ritenersi dovuto il contributo di
30 che è stato posto dalla convenuta quale giustificazione della sospensione del servizio
(art 1460 c.c.).
2. Tanto detto, quanto alla circostanza relativa al distacco dei servizi telefonici;
essa ri- sulta confermata anche dalla testimonianza resa in primo grado da Testimone_1
dell'appellante, la quale ha riferito che a seguito del sollecito di pagamento il
[...] Pt_2
veniva rassicurato dagli operatori della , i quali gli dicevano di non tener
[...] CP_1 conto dello stesso. Ma successivamente, attraverso l'intervento di un tecnico,
l'appellante si rendeva conto della sospensione del servizio telefonico, ripristinato re- pentinamente a seguito di reclami telefonici e scritti;
medesimo episodio verificatosi in altre tre occasioni.
Ciò posto, nella fattispecie de qua, trova applicazione l'art. 4 della delibera
73/11/CONS, il quale prevede che “Nel caso di sospensione o cessazione amministrati- va di uno o più servizi avvenuta senza che ve ne fossero i presupposti, ovvero in assenza del previsto preavviso, gli operatori sono tenuti a corrispondere un indennizzo, per cia- scun servizio non accessorio, pari ad euro 7,50 per ogni giorno di sospensione”, si per-
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viene, dunque, al riconoscimento in favore dell'appellante dell'indennizzo pari ad €
225,00 ( ovvero 112,50 per la sospensione del servizio adsl e € 115,50 per il servizio voce); si osservi, sul punto, che la si è limitata a dedurre unicamente sulla cir- CP_1 costanza della legittimità della sospensione, non contestando di aver effettivamente so- speso i servizi per il tempo indicato dall'attore.
2.1 Spetta, inoltre, all'appellante la restituzione della somma di € 19,50 – importo non contestato dalla neppure nella sua entità – a titolo di restituzione dei ca- CP_1 noni corrisposti per un servizio non usufruito, nonché la somma di € 1,80 quale indenni- tà da ritardato pagamento e la somma di € 25,00 per l'intervento tecnico, provato attra- verso l'escussione del teste e non arbitrario posto che si è reso necessario a seguito di rassicurazioni degli addetti della che avevano assicurato che sarebbe stato an- CP_1 nullato il sollecito e che quindi non si sarebbe addivenuti all'interruzione del servizio
(vedi testimonianza in atti). Non può essere, invece, riconosciuta la somma di € 17,10 relativo al servizio Mediaset premium non usufruito, in quanto parte appellante, in pri- mo grado, avrebbe dovuto provare di aver effettivamente pagato la somma relativa all'abbonamento di cui ha chiesto la restituzione (sul punto si osserva che, trattandosi di fatto estraneo alla sfera di conoscenza del convenuto, non può operare il principio di non contestazione). Tale soluzione, del resto, è conforme all'ordinario criterio di riparto dell'onere della prova in materia di ripetizione dell'indebito, secondo cui l'attore è tenu- to a dimostrare l'avvenuto pagamento di somme non dovute (cfr. Cassazione civile sez.
II, 27/11/2018, n. 30713). L'appellante, invero, ha prodotto, come prova del danno, uni- camente le fatture emesse da , contenenti la specifica indicazione dei Controparte_3 costi a lui addebitati e non la documentazione comprovante gli effettivi pagamenti effet- tuati.
In conclusione, va riconosciuta all'appellante la somma di € 46,30.
3. Spetta, inoltre, all'appellante la somma di € 234,00 a titolo di indennizzo ex art. 11 delibera 73/2011/CONS, il quale stabilisce che: “Se l'operatore non fornisce risposta al reclamo entro i termini stabiliti dalla carta dei servizi o dalle delibere dell'Autorità, è tenuto a corrispondere al cliente un indennizzo pari ad euro 1,00 per ogni giorno di ri- tardo, fino ad un massimo di euro 300,00”.
Invero, è stata inadempiente per le mancate risposte ai reclami, in quanto, CP_1 contrariamente da come sostenuto dal giudice di primo grado, i solleciti inviati dall'appellata non possono considerarsi come risposte agli stessi, infatti anche in rigetto del reclamo, la risposta deve avvenire per iscritto e deve essere adeguatamente motiva-
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ta e indicare gli accertamenti compiuti e in ogni caso il termine per la definizione non può essere superiore a quarantacinque giorni.
Dunque, la risulta inadempiente a decorrere dal primo reclamo inviato in data CP_1
14.09.2015 per un totale di 234 giorni e deve corrispondere un indennizzo pari ad €
234,00 (1,00 € per ciascun giorno).
4. Va, altresì, rigettata la richiesta di risarcimento dei danni non patrimoniali, nonché di danno esistenziale.
Come è noto le SS.UU., con quattro contestuali sentenze di contenuto identico (nn.
26972, 26973, 26974 e 26975 in data 11-11-2008), hanno di recente proceduto ad una rilettura in chiave costituzionale del disposto dell'art.2059 c.c., ritenuto principio infor- matore del diritto, come tale vincolante anche nel giudizio di equità, da leggersi - non già come disciplina di un'autonoma fattispecie di illecito, produttiva di danno non pa- trimoniale, distinta da quella di cui all'art.2043 c.c. - bensì come norma che regola i li- miti e le condizioni di risarcibilità dei pregiudizi non patrimoniali (intesa come catego- ria omnicomprensiva, all'interno della quale non è possibile individuare, se non con funzione meramente descrittiva, ulteriori sottocategorie), sul presupposto dell'esistenza di tutti gli elementi costitutivi dell'illecito richiesti dall'art. 2043 c.c., e cioè: la condotta illecita, l'ingiusta lesione di interessi tutelati dall'ordinamento, il nesso causale tra la prima e la seconda, la sussistenza di un concreto pregiudizio patito dal titolare dell'inte- resse leso. In tale prospettiva la peculiarità del danno non patrimoniale viene individuata nella sua tipicità, avuto riguardo alla natura dell'art. 2059 cit., quale norma di rinvio ai casi previsti dalla legge (e, quindi, ai fatti costituenti reato o agli altri fatti illeciti rico- nosciuti dal legislatore ordinario produttivi di tale tipo di danno) ovvero ai diritti costi- tuzionali inviolabili, presieduti dalla tutela minima risarcitoria, con la precisazione, in quest'ultimo caso, che la rilevanza costituzionale deve riguardare l'interesse leso e non il pregiudizio conseguenzialmente sofferto e che la risarcibilità del pregiudizio non patri- moniale presuppone, altresì, che la lesione sia grave (e, cioè, superi la soglia minima di tollerabilità, imposto dai doveri di solidarietà sociale) e che il danno non sia futile (vale a dire che non consista in meri disagi o fastidi o sia addirittura meramente immaginario)
(cass. n.26972/2008; cass. 8307/2009).
Ciò precisato non meritevole di tutela risarcitoria è la richiesta di € 100 a titolo di danni non patrimoniali, comprensivo del danno esistenziale, posto che l'attore non indica i pregiudizi specifici di cui chiede il ristoro.
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Nel caso in esame, inoltre, non si verte in un'ipotesi di danno non patrimoniale prevista dal legislatore ordinario, risultando, piuttosto, la ritenuta lesione del «diritto alla tran- quillità» insuscettibile di essere monetizzata, siccome inquadrabile in quegli sconvolgi- menti quotidianità «consistenti in disagi, fastidi, disappunti, ansie ed in ogni altro di in- soddisfazione» per i quali non è previsto alcun tipo di risarcimento (cass. Civ.
8307/2009).
L'appellante, tra l'altro, neppure chiarisce quali siano i danni subiti e né fornisce ele- menti di prova in relazione agli stessi.
La domanda relativa al risarcimento dei danni non patrimoniali va, dunque, respinta.
5. Dall'inadempimento della discende la sola corresponsione degli interessi. CP_1
Nei debiti di valore, infatti, la prestazione non ha oggetto una somma liquida o agevol- mente liquidabile, perché per individuare l'obbligazione che il debitore deve adempiere
è necessaria un'operazione di conversione in moneta del valore di un bene diverso dal denaro, riconoscendo al creditore il cumulo della rivalutazione monetaria e degli inte- ressi compensativi.
Nel caso di specie, invece, la prestazione dovuta dalla compagnia telefonica costituisce un debito di valuta in quanto l'importo dell'indennizzo previsto dalle delibere è determi- nabile mediante una mera operazione aritmetica, e comunque determinato nella soglia massima prevista.
Nulla, quindi, è dovuto a titolo di “rivalutazione monetaria” come richiesta in quanto il creditore di un'obbligazione di valuta, il quale intenda ottenere il ristoro del pregiudizio da svalutazione monetaria, ha l'onere di domandare il risarcimento del "maggior danno" ai sensi dell'art. 1224, secondo comma, c.c. e non può limitarsi a domandare semplice- mente la condanna del debitore al pagamento del capitale e della rivalutazione, non es- sendo quest'ultima una conseguenza automatica del ritardato adempimento delle obbli- gazioni di valuta (Cass. Civ., Sez. Un., 23 marzo 2015, n. 5743; Cass. Sez. Un.
25.7.1994 n. 6938).
6. Il parziale accoglimento dell'appello impone ai sensi dell'art. 336 c.p.c. una nuova regolamentazione delle spese di lite in relazione ad entrambe le fasi del giudizio, assor- bendo il motivo di appello in relazione alle spese.
Le stesse seguono la soccombenza della parte appellata (art. 91 c.p.c.), che deve essere condannata a pagare quelle sostenute dall'appellante nella misura di cui in dispositivo, determinata in applicazione dei parametri previsti dal D.M. 55/2014, nella versione ra- tione temporis vigente, per lo scaglione di fino ad € 1.100,00 (così individuato in base al
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valore della domanda), esclusa la non espletata fase istruttoria, per il procedimento in- nanzi al Tribunale.
Vanno poi distratte in favore del procuratore di parte appellante, avv. Vincenzo Sicilia- no, il quale dichiarandosi antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c., ha implicitamente am- messo di aver anticipato le spese e di non aver riscosso gli onorari.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, Prima Sezione civile, in composizione monocratica, definitivamen- te pronunciando così provvede:
1. Accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, riforma parzialmente la sentenza di primo grado, condanna in persona del suo legale Controparte_2 rapp.te p.t., al pagamento, in favore dell'appellante della somma di € 505,30, a titolo risarcitorio, oltre interessi;
2. condanna in persona del suo legale rapp.te p.t., a rifondere Controparte_2 in favore dell'Avv. , le spese del giudizio, liquidate quanto al Parte_1 primo grado in euro 23,00 per esborsi e in euro 330,00 per compenso professio- nale, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, iva e cpa come per legge, e quanto alla presente fase del giudizio, in euro 91,50 per esborsi ed euro
462,00 per compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, c.p.a.
e iva se dovuta come per legge;
Così deciso in Nola, il 30/9/2025
Il Giudice
(dott. Andrea Francesco Fabbri)
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