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Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 28/07/2025, n. 2355 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2355 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3506/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Prima Civile così composta:
dr. DO AR Presidente
dr. Alessandra Arceri Consigliere dr. LA EL Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al R.G. n. 3506/2023, promossa in grado di appello
DA
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, elettivamente domiciliati in Nerviano (MI), via Casati n. 5, presso lo C.F._2 studio dell'avv. BE CA, che li rappresenta e difende come da delega in atti;
appellanti
CONTRO
gia' quale Controparte_1 Controparte_2
mandataria di C.F. ), elettivamente domiciliata in Milano, Controparte_3 P.IVA_1 via Gabrio Serbelloni n. 4, presso lo studio dell'avv. Giovanni Simone, che la rappresenta e difende come da delega in atti;
appellata
pagina 1 di 14 Avente a oggetto: contratto di mutuo
Sulle seguenti conclusioni
Per e Parte_1 Parte_2
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, così giudicare
– In via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della Sentenza del Tribunale di Milano n. 4749/2023 pubbl. il
06/06/2023 RG n. 46828/2021, mai notificata, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano:
In via principale: previo accertamento che il contratto di mutuo ipotecario n. 5833188 del 29.10.2008 Notaio
Dott.ssa Rep. 25146, Racc. 16916 è usuraio per superamento del tasso-soglia Persona_1
di riferimento, dichiarare la nullità totale e/o parziale del medesimo contratto di mutuo e/o la nullità della pattuizione degli interessi come regolata alle clausole ex artt. 2, 2bis, 4 , e per l'effetto e in applicazione dell'art. 1815, 2 comma c.c. dichiarare che il contratto di mutuo de quo debba ritenersi a titolo gratuito , conseguentemente rideterminare l'esatto dare-avere tra le parti dell'odierno giudizio, imputando i pagamenti effettuati tempo per tempo dall'opponente a deconto del solo capitale prestato ed affermare che la parte mutuataria/opponente è obbligata alla restituzione del solo residuo capitale prestato alle scadenze pattuite nell'originario piano di ammortamento come ricalcolato , previa espunzione , rata per rata , della quota di interessi e di ogni vietato effetto anatocistico e , per l'effetto, condannare l'opposta alla restituzione in favore dell'opponente delle somme da questo eventualmente corrisposte in eccedenza rispetto al capitale erogato;
b) previo accertamento della nullità del contratto di mutuo e/o della clausole di pattuizioni degli interessi per la mancata allegazione del documento di sintesi, dichiarare che non sono dovuti gli interessi pattuiti, rimanendo obbligato il mutuatario/opponente alla sola restituzione del debito residuo in linea capitale o , in subordine, ricalcolati gli interessi dovuti al tasso legale, in luogo del tasso convenzionale previsto nel contratto e, per l'effetto, condannare l'opposta alla restituzione in pagina 2 di 14 favore dell'opponente delle somme da questo eventualmente corrisposte in eccedenza rispetto al capitale erogato;
c) per effetto delle domande di cui ai punti a e b delle conclusioni revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo n. 17567/2021 Rg. 32251/2021 del Tribunale di Milano;
In ogni caso : anche nell'ipotesi di rigetto della domanda principale, limitatamente alla garante previa dichiarazione della nullità e/o inefficacia e/o invalidità delle clausole di cui Parte_2 all'art. 12 e) del contratto di mutuo per il loro carattere vessatorio e contrario al codice del consumo e normativa antitrust, accertare e dichiarare, per i motivi in atto, che l'opposta ai sensi dell'art. 1957 c.c. è decaduta dal diritto di pretendere il pagamento nei confronti della garante di quanto portato dal contratto di mutuo azionato con il decreto opposto, dichiarando che la garante
è liberata dall'obbligazione fideiussoria e nulla sarà da lei dovuto a favore Parte_2 dell'opposta e, per l'effetto, conseguentemente revocare e/o annullare nei suoi confronti il decreto ingiuntivo n. 17567/2021 Rg. 32251/2021 del Tribunale di Milano.
Con vittoria di spese e compensi di cui si chiede la distrazione ex art. 93 c.p.c. a favore dell'Avv.
BE CA per entrambi i gradi di giudizio.
a) In via istruttoria: si insiste affinchè la Corte di Appello ordini all'opposta ai sensi degli artt. 210 e 212 ss c.p.c. la produzione in giudizio del rendiconto annuale dei movimenti contabili, il documento di sintesi e le contabili di ogni singola rata del mutuo pagata dall'opponente, il tutto riferito al mutuo ipotecario n. 5833188 per il periodo dalla stipula del contratto di finanziamento fino alla sua risoluzione. Si chiede che la Corte, dopo il deposito dei documenti di cui sopra da parte dell'opposta, disponga la CTU al fine di verificare il rispetto del limite del tasso soglia di usura anche sopravvenuta nel contratto di finanziamento ipotecario de quo, nonché l'applicazione di eventuale anatocismo e , infine , per verificare il rapporto di dare-avere tra le parti in conseguenza dell'azzeramento degli interessi per l'accertata usura”.
Per Controparte_1
“Voglia l'On.le Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa e respinta, previa acquisizione del fascicolo d'ufficio di primo grado Rg. 46828/2021 e Rg.46828-1/2021, così giudicare:
pagina 3 di 14 nel merito:
- respingere il presente appello e, per l'effetto, confermare integralmente la Sentenza n.
4749/23, emessa dal Tribunale di Milano in data 07.06.2023.
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali di causa dei due gradi di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. e proponevano opposizione al decreto ingiuntivo n. Parte_1 Parte_2
17567/2021, emesso provvisoriamente esecutivo dal Tribunale di Milano in data
20.09.2021, con il quale venivano ingiunti, quali mutuatario e garante in relazione al contratto di mutuo ipotecario stipulato in data 29.10.2008, al pagamento di €. 144.226,99, oltre interessi e spese di procedura.
2. Gli opponenti articolavano i seguenti principali motivi di opposizione:
a) la nullità totale e/o parziale del contratto di mutuo per applicazione di interessi usurari ed anatocistici, con conseguente gratuità del contratto ai sensi dell'art. 1815 c.c.;
b) la nullità del mutuo per l'omessa allegazione del documento di sintesi e il mancato invio delle comunicazioni periodiche;
c) l'omessa consegna dei documenti bancari e degli estratti di conto corrente, così da non poter avere contezza dei versamenti eseguiti;
d) la nullità del contratto di mutuo per violazione dell'art. 117 T.U.B. e della Delibera C.I.C.R. del
Par 04.03.2003, per l'omessa indicazione dell' ;
e) la decadenza della banca ex art. 1957 c.c. dall'azione contro il garante Parte_2
Su tali basi, gli opponenti concludevano per la revoca del decreto ingiuntivo opposto e la declaratoria di gratuità del mutuo, oltre che per il ricalcolo della somma da restituire, chiedendo di imputare quanto già corrisposto a capitale;
instavano, infine, per la dichiarazione di nullità della clausola n. 12 e) della fideiussione (id est: la clausola di deroga all'art. 1957 c.c.) e, per l'effetto,
per la declaratoria di intervenuta decadenza della banca ai sensi della disposizione indicata.
3. Con sentenza n. 4749/2023, pubblicata il 06/06/2023, il Tribunale di Milano così disponeva:
“rigetta l'opposizione proposta da e da e, per l'effetto, Parte_1 Parte_2
pagina 4 di 14 - conferma il decreto ingiuntivo n. 17567/2021 emesso in data 20.9.2021 dal Tribunale di Milano,
che viene dichiarato definitivamente esecutivo;
- condanna e a rimborsare, in solido, alla società Parte_1 Parte_2 [...] le spese di giudizio che si liquidano nell'importo di euro 12.000,00 per compenso, oltre CP_3 al rimborso spese forfettarie e agli accessori di legge”.
3.A. Il Tribunale di Milano così motivava il rigetto dell'opposizione.
aa) quanto all'usura, si osservava quanto segue: “Le parti, all'art. 2 del contratto di mutuo ipotecario (v. doc. n. 1 opponente), hanno convenuto il T.A.N. pari a 6,20%; pertanto, lo stesso
non è usurario perché il tasso - soglia di riferimento del periodo risulta pari al 9,45%.
Considerato che il predetto Decreto ministeriale all'art. 3 comma 4 stabilisce che la maggiorazione contrattuale media per i casi di ritardato pagamento è pari a 2,1, ne consegue che nella fattispecie in esame il tasso soglia per gli interessi moratori è pari al 12,60% (così
determinato: 6,30 + 2,1 = 8,40, aumentato poi della metà).
Poiché nel contratto le parti hanno stabilito all'art. 4 che il tasso di mora per il ritardato pagamento è pari al tasso corrispettivo con l'aggiunta di un punto percentuale, nel caso di specie lo stesso al momento della pattuizione era pari 7,20%; pertanto, era inferiore al predetto tasso soglia degli interessi moratori, anche addirittura senza la maggiorazione del 2,1”.
Inoltre, “… Al fine della verifica del superamento del tasso-soglia, anzitutto non si può effettuare la sommatoria degli interessi corrispettivi e degli interessi moratori (v. in tal senso da ultimo Cass.
n. 27442/18, implicitamente, e Cass. S.U. n. 19597/2020); del resto, le Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull'usura emanate dalla Banca d'Italia escludono dal calcolo del tasso, tra l'altro, gli interessi di mora e gli oneri assimilabili contrattualmente previsti per il caso di inadempimento di un obbligo, come invece ritengono erroneamente gli opponenti …”.
bb) – cc) - dd) Ancora, si riteneva come fosse“priva di pregio l'eccezione inerente al mancato invio delle comunicazioni periodiche, atteso che le domande proposte hanno ad oggetto il
contratto di mutuo che le parti hanno sottoscritto e non un contratto di conto corrente o di apertura di credito in conto corrente”.
pagina 5 di 14 ee) Infine, si concludeva come segue: “È infondata, del pari, l'eccezione di nullità della fideiussione de qua per violazione della normativa antitrust in quanto conforme al modello predisposto dall'ABI e, pertanto, lesiva della concorrenza come ritenuto dal provvedimento della
Banca d'Italia n. 55 del 2.5.2005 ed invero la fideiussione sottoscritta è una fideiussione specifica
e non una fideiussione omnibus, alle quali soltanto si riferisce il citato accertamento dell'Autorità antitrust”.
4. e hanno proposto appello avverso la sentenza n. 4749/2023, Parte_1 Parte_2
di cui chiedono la riforma, per i motivi così rubricati:
I° Motivo “Violazione di legge in merito all'interpretazione del TUB e della disciplina della
Banca d'Italia sulla trasparenza, CAPO [A] IMPUGNATO”;
II° Motivo “Violazione di legge in merito all'interpretazione della normativa applicabile all'usura contrattuale e alla sua determinazione – CAPO [B] IMPUGNATO”;
III° Motivo “Violazione di legge in merito all'interpretazione dell'art. 117 TUB e della disciplina
Delibera CICR 04.03.2003 relativamente all'obbligo di allegazione del documento di sintesi,
CAPO [C] IMPUGNATO”;
IV° Motivo “Violazione di legge circa l'interpretazione e applicazione della disciplina della nullità delle fideiussioni conformi allo schema ABI (provv. 55/2005 della Banca d'Italia), CAPO
[D] IMPUGNATO”;
V° Motivo “Violazione di legge circa l'applicazione e interpretazione dell'art. 1957 c.c. in rapporto con la normativa a tutela del consumatore, CAPO [E] IMPUGNATO”.
5. a socio unico si è costituita nel presente giudizio tramite la mandataria Controparte_3
, e ha concluso per il rigetto dell'appello. Controparte_1
6. Con ordinanza resa in data 17 aprile 2024, veniva respinta l'istanza proposta dagli appellanti ex art. 283 c.p.c.
7. All'udienza del 9 luglio 2025, i procuratori delle parti discutevano ex art. 350 bis c.p.c. la causa, che veniva decisa nella camera di consiglio in pari data.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 6 di 14 I. Con il primo motivo, la sentenza di primo grado viene impugnata per avere erroneamente interpretato la disciplina del testo unico bancario e le istruzioni di Banca D'Italia - laddove, ai fini di trasparenza, prevedono l'invio delle condizioni contrattuali e di comunicazioni periodiche, onde informare il cliente sull'andamento del rapporto - e per non avere valutato l'incidenza, sul contratto, dell'omesso invio di tale documentazione.
La Corte ritiene che la doglianza in esame sia infondata, per le seguenti principali considerazioni.
Sotto un primo profilo, si osserva che, quand'anche la documentazione indicata non fosse stata consegnata a tali parti, così come dalle medesime prospettato, ciò non assurga a causa di “nullità del contratto di mutuo”, potendo tali omissioni avere rilevanza sotto il diverso profilo dell'inadempimento della Banca, in quanto relative alla (diversa) fase esecutiva del rapporto e non al momento genetico dello stesso.
Trattasi, peraltro, di domanda che non è oggetto del thema decidendum.
In ogni caso, questa Corte rileva che il (solo) “titolo” azionato dalla Banca, in sede monitoria, sia il
“contratto di mutuo ipotecario fondiario” stipulato in data 29.10.2008, n. 25146 rep. e n. 16916 racc. (doc. n. 10.6 fasc. monitorio) e non anche il rapporto di conto corrente n. 1079 – rapporto contrattuale che risulta estraneo alla domanda di adempimento come proposta.
Quanto a quest'ultimo, si rileva come l'allora opposta, quale attrice in senso sostanziale, abbia adeguatamente documentato il “titolo” (negoziale) e la somma chiesta in pagamento, avendo prodotto il contratto indicato, il piano di ammortamento e gli estratti del c/c n. 1079, sul quale venivano addebitate le rate da restituire.
II. Con il secondo motivo, la sentenza di primo grado viene impugnata laddove ha esaminato la sola “usura originaria” e non anche “l'usura sopravvenuta” del contratto di mutuo, argomentandosi, sul punto come segue:
“L'usura contestata non è solo quella originaria, ma anche quella sopravvenuta computata sull'effettiva rata pagata dagli opponenti alla banca che non si componeva – probabilmente - del solo capitale e interesse, bensì di altre voci che sommate formavano la rata e che andavano verificate dal Tribunale”.
pagina 7 di 14 Gli appellanti rilevano, altresì, che la contestazione così proposta non possa essere più specifica, in quanto la Banca ha omesso di consegnare gli estratti di conto corrente, oltre che le comunicazioni periodiche delle condizioni economiche applicate.
Infine, i medesimi si dolgono del fatto che, nonostante la produzione, nel corso del giudizio di primo grado, degli estratti di conto corrente, la documentazione risulti, comunque, non completa – mancando le condizioni economiche applicate – e così non potendosi accertare l'effettiva rata di mutuo addebitata ai medesimi.
Quindi, gli appellanti reiterano l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. relativamente al “rendiconto annuale dei movimenti contabili, al documento di sintesi e di tutte le contabili di ogni rata mensile del mutuo ipotecario n. 5833188 per il periodo della stipula del contratto di finanziamento fino alla sua risoluzione” – già formulato in primo grado e non ammesso.
Ciò premesso, la Corte ritiene che la censura in esame non sia fondata, per le seguenti principali considerazioni.
II.A. Innanzi tutto, la stessa appare genericamente formulata, in quanto non risulta chiaro se e in che termini l'ipotizzata “rata effettiva” del mutuo diverga da quella pattuita e per quali ragioni e, soprattutto, se comporti il superamento del tasso - soglia.
Inoltre, la richiesta di ordine di esibizione appare, anch'essa, generica, in quanto non indica quali siano i documenti che sarebbero idonei a dare prova di tali circostanze e, dunque – così come già rilevato dal primo Giudice, senza che gli appellanti abbiano fornito gli opportuni chiarimenti – si risolve in una richiesta meramente esplorativa.
Infine, si osserva come la stessa prospettazione dell'usura sopravvenuta – di per sé – non risulti, neppure in astratto, suscettibile di accoglimento (richiamandosi, sul punto, l'orientamento consolidato di SS.UU. Civili n. 24675 del 2017, a mente del quale, allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, in corso di rapporto, la soglia di usura, come determinata dalle disposizioni di cui alla Legge 108/1996 e successive modifiche, non si verifica la nullità o l'inefficacia della relativa pattuizione, “né la pretesa del mutuante, di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato, può essere qualificata, per il solo fatto del
pagina 8 di 14 sopraggiunto superamento di detta soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto”. In termini, Cass. Civ., I, 25 novembre 2024, n. 30253).
III. Con il terzo motivo, gli appellanti si dolgono della statuizione impugnata nella parte in cui non ha accertato la nullità del contratto di mutuo, in conseguenza dell'omessa indicazione dell'indice sintetico di costo (ISC).
Osserva la Corte come la doglianza non si confronti con l'ampio orientamento della Corte di legittimità, oltre che di questa stessa Corte d'appello, in base al quale l'omessa indicazione Par dell' non è causa di “nullità del contratto”, in quanto non si tratta di un “tasso di interesse” ex art. 117 TUB (la cui sola omissione è colpita da “nullità”), ma di un parametro informativo e di trasparenza sul costo complessivo del finanziamento, espresso in termini percentuali, anche ai fini dell'eventuale comparazione, da parte del cliente, con altre proposte contrattuali.
Si richiama, sul punto, il principio di diritto ribadito, di recente, da Cass. Civ., I, con ordinanza 25
giugno 2025, n. 17166:
“[…] l'indice sintetico di costo (ISC), qualificabile anche quale tasso annuo effettivo globale
(TAEG), è un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi e altre condizioni, la mancata indicazione per iscritto dei quali è sanzionata con la nullità,
seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 del d.lgs. 385 del 1993 (Cass. n. 4597/2023;
Cass. n. 39169/2021). Si verte nella sostanza in tema di documenti di sintesi, il quale assolve ad
una funzione meramente informativa senza rientrare nel contenuto strutturale del contratto stesso
(Cass. n. 14000/2021)”.
Oltre a ciò, si osserva come sia erronea la stessa prospettazione degli appellanti nella parte in cui afferma che il contratto di mutuo oggetto di controversia non indichi l' – atteso che l'art. 2 Pt_3
bis prevede quanto segue:
“… L'indice Sintetico di Costo (I.S.C.), comprensivo degli interessi e degli oneri che concorrono
a determinare il costo effettivo dell'operazione, dei quali la “parte mutuataria” dichiara di aver preso atto alla presentazione della domanda di finanziamento, calcolato conformemente alla disciplina del TASSI EFFETTIVO GLOBALE (T.A.E.G.), ai sensi dell'art. 122 del D.Lgs. 1°
pagina 9 di 14 settembre 1993 n. 385 e relative disposizioni di attuazione, è pari al 6,412% (sei virgola quattrocentododici per cento) …”.
La doglianza, pertanto, non tiene adeguatamente conto del documento contrattuale e, per le ragioni esposte, viene respinta.
IV. Con il quarto motivo, la sentenza di primo grado viene impugnata nella parte in cui ha affermato che la decisione di Banca d'Italia, n. 55/2005, non è applicabile alle fideiussioni specifiche, in quanto – prospetta l'appellante – i principi ivi affermati hanno portata generale.
Ciò premesso, questa Corte ritiene che la doglianza, così come proposta, sia infondata.
IV.A. In primo luogo, occorre evidenziare come l'accertamento di Banca d'Italia n. 55/2005 abbia avuto a oggetto il solo schema contrattuale elaborato dall' per le “fideiussioni omnibus”, CP_4
senza estendersi al settore delle fideiussioni rilasciate a garanzia di specifiche operazioni bancarie
(cfr. in particolare il punto 9 del provvedimento ove si precisa che “[l]'istruttoria riguarda lo schema contrattuale relativo alla “fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie”, che disciplina la prestazione della garanzia fornita da un soggetto (fideiussore) a beneficio di qualunque obbligazione, presente e futura, del debitore di una banca”; cfr. anche i punti 13, 27 e ss., 35, 42, 43 e ss., 53, 59, 72 e ss., 78 e ss., 86).
Peraltro, la stessa parte dispositiva del provvedimento, alla lettera a), così recita:
“gli articoli 2, 6 e 8 dello schema contrattuale predisposto dall'ABI per la fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie (fideiussione omnibus) contengono disposizioni che, nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme, sono in contrasto con l'articolo 2, comma 2, lettera a), della legge n. 287/90”.
IV.B. Oltre a ciò, questa Corte osserva che la decisione dell'Autorità di Vigilanza e, quindi,
l'accertata violazione dell'art. 2 Legge 287/1990 e succ. modifiche cit. richiede, quale presupposto,
l'applicazione uniforme e contestuale, nel mercato rilevante (il territorio nazionale), delle tre clausole ritenute nulle ad esito di articolata istruttoria.
Di conseguenza, l'assenza di accertamento alcuno, in relazione alle fideiussioni specifiche, esclude di poter estendere il perimetro applicativo di tale decisione a queste ultime.
pagina 10 di 14 Infine, si osserva che l'accessorietà della fideiussione specifica a un singolo rapporto obbligatorio e non a un numero indeterminato di rapporti escluda – anche per tale ragione – la rilevanza di tale decisione alla fattispecie in esame (in tale senso, si richiama l'interpretazione di Cass. Civ., III, ordinanza 19 aprile 2024, n. 10689; Cass. Civ. I, ordinanza 25 novembre 2024, n. 30383).
V. Con il quinto motivo, gli appellanti prospettano l'erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto non essere vessatoria la clausola 12e) del contratto di mutuo ipotecario (in base alla quale “i diritti della banca restano integri sino all'estinzione del debito principale con conseguente diritto della banca di procedere contro il fideiussore senza il rispetto del termine decadenziale previsto dall'art. 1957 c.c. che si intende derogato”) - sebbene sia un Parte_2
“consumatore”.
Ciò premesso, la Corte ritiene che la doglianza sia infondata.
V.A. Si premette che il Tribunale di Milano ha respinto la questione così proposta, evidenziando due principali ordini di ragioni:
- da un lato, il fatto che, così come ritenuto dalla Corte di Cassazione (richiamando, sul punto,
Cass. Civ. n. 15237/2017), “le clausole inserite in un contratto stipulato per atto pubblico o in forma pubblica amministrativa, ancorché si conformino alle condizioni poste da uno dei contraenti, non possono considerarsi come “predisposte” dal contraente medesimo ai sensi dell'art. 1341 c.c. e, pertanto, pur se vessatorie, non richiedono approvazione specifica per iscritto, in quanto la particolare forma contrattuale rivestita dall'accordo esclude la necessità di una specifica approvazione siffatta” (così, pg. 8 sentenza);
- dall'altro, ritenendo che la stipulazione del contratto di finanziamento per cui è causa con la forma dell'atto pubblico redatto dal Notaio soddisfi il requisito della “trattativa individuale”, di cui all''art. 34, comma 4, Codice del Consumo.
V.B. Orbene, ritiene questa Corte che la valutazione del primo Giudice sia meritevole di conferma,
per le seguenti principali ragioni.
Innanzi tutto, si osserva che – secondo i principi generali – nelle controversie fra il consumatore ed il professionista – spetti, al primo, l'onere di allegazione e prova che il contratto è stato predisposto dal secondo ovvero su esclusiva indicazione di quest'ultimo, laddove – come nel caso in esame –
pagina 11 di 14 venga in rilievo un contratto stipulato non mediante moduli o formulari, ma con atto pubblico;
spetta al professionista, invece, superare la presunzione di vessatorietà, ex art. 34, comma 5°,
Codice del Consumo, dando prova che le clausole – che si presumono vessatorie ex art. 33 Codice del Consumo – siano state oggetto di trattativa individuale “seria ed effettiva” (così, Cass. Civ.,
III., ordinanza n. 24262 del 26 settembre 2008, in relazione alla clausola di deroga alla competenza territoriale ex art. 33, 2° comma, lett. u) Codice citato).
Nel caso in esame, si osserva come l'onere di allegazione e prova delle modalità di conclusione del contratto di mutuo e, in particolare, se e in che termini la clausola oggetto di contestazione (sub art.
“12 e”) sia stata predisposta dalla Banca, non sia stato assolto dal consumatore.
Il difetto di una pur minima indicazione in ordine agli elementi costitutivi della fattispecie – che non si riscontra né in appello, né negli atti di primo grado, ove la parte si limitava a evidenziare di essere un “consumatore”, non allegando, né documentando, alcunché in ordine alla fase prodromica alla conclusione del contratto – fonda il rigetto della censura così genericamente proposta.
V.C. In ogni caso, quand'anche si ritenesse fondata la dedotta nullità di tale clausola contrattuale – ai sensi dell'art. 33, comma 2°, lett. t) d.lgs. 205/2005, in base al quale “si presumono vessatorie sino a prova contraria le clausole che hanno per oggetto, o per effetto di: […] t) sancire a carico del consumatore … limitazioni alla facoltà di proporre eccezioni …” – la Banca non risulterebbe, comunque, incorsa in alcuna decadenza ex art. 1957 c.c.
Invero, la fideiussione sottoscritta da prevedeva, all'art. 12 lett. g), che “nessuna Parte_2 eccezione può essere opposta dalla “parte fideiubente” riguardo al momento in cui la “Banca” esercita la sua facoltà di recedere dai rapporti con il debitore”.
Quindi, la previsione di tale clausola e del conseguente impegno del fideiubente all'immediato pagamento, una volta esercitato il diritto di recesso da parte della Banca, implica che – onde impedire la decadenza ex art. 1957 c.c. – sia sufficiente la sola intimazione stragiudiziale di pagamento (in tale senso, si rimanda a Cass. Civ. n. 29535/2024; n. 22346/2017; n. 13078/2008).
Nel caso di specie, la Banca ha documentato di avere inviato, anche alla garante (oltre che al debitore principale), la raccomandata del 21.6.2018, ricevuta il 2.7.2018, con cui si chiedeva il pagina 12 di 14 pagamento del saldo del mutuo ipotecario stipulato il 18.11.2018, nella misura pari a euro
145.969,71, comprensiva degli interessi calcolati al 21.06.2018 (così, doc. n. 9 fasc. appello
. Controparte_3
Tale richiesta di pagamento ha impedito la decadenza del creditore ex art. 1957 c.c.
Per tali principali considerazioni, la censura in esame viene respinta.
VI. Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in base al d.m. 55/2014, modificato dal d.m. 147/2012, applicati i parametri medi in ragione del valore della controversia, delle questioni trattate e dell'attività difensiva profusa (che comprende la fase di trattazione).
Si dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 e successive modifiche, che sussistono i presupposti per il pagamento, da parte di e di un Parte_1 Parte_2 ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello versato per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni diversa domanda ed eccezione, così dispone:
- respinge l'appello proposto da e nei confronti di Parte_1 Parte_2 [...]
, quale mandataria di e, per l'effetto, conferma la Controparte_1 Controparte_3
sentenza n. 4749/2023 pubblicata dal Tribunale di Milano in data 6 giugno 2023;
- condanna e in solido fra loro, alla rifusione delle Parte_1 Parte_2
ulteriori spese del grado, che liquida in euro 14.317,00, oltre spese generali nella misura del 15%, Iva e cpa come per legge;
- dichiara, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 e successive modifiche, che sussistono i presupposti per il pagamento, da parte di e Parte_1 Pt_2
di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello versato per
[...]
l'impugnazione.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 9 luglio 2025
pagina 13 di 14 Il Consigliere estensore
LA EL
Il Presidente
DO AR
pagina 14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Prima Civile così composta:
dr. DO AR Presidente
dr. Alessandra Arceri Consigliere dr. LA EL Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al R.G. n. 3506/2023, promossa in grado di appello
DA
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, elettivamente domiciliati in Nerviano (MI), via Casati n. 5, presso lo C.F._2 studio dell'avv. BE CA, che li rappresenta e difende come da delega in atti;
appellanti
CONTRO
gia' quale Controparte_1 Controparte_2
mandataria di C.F. ), elettivamente domiciliata in Milano, Controparte_3 P.IVA_1 via Gabrio Serbelloni n. 4, presso lo studio dell'avv. Giovanni Simone, che la rappresenta e difende come da delega in atti;
appellata
pagina 1 di 14 Avente a oggetto: contratto di mutuo
Sulle seguenti conclusioni
Per e Parte_1 Parte_2
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, così giudicare
– In via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della Sentenza del Tribunale di Milano n. 4749/2023 pubbl. il
06/06/2023 RG n. 46828/2021, mai notificata, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano:
In via principale: previo accertamento che il contratto di mutuo ipotecario n. 5833188 del 29.10.2008 Notaio
Dott.ssa Rep. 25146, Racc. 16916 è usuraio per superamento del tasso-soglia Persona_1
di riferimento, dichiarare la nullità totale e/o parziale del medesimo contratto di mutuo e/o la nullità della pattuizione degli interessi come regolata alle clausole ex artt. 2, 2bis, 4 , e per l'effetto e in applicazione dell'art. 1815, 2 comma c.c. dichiarare che il contratto di mutuo de quo debba ritenersi a titolo gratuito , conseguentemente rideterminare l'esatto dare-avere tra le parti dell'odierno giudizio, imputando i pagamenti effettuati tempo per tempo dall'opponente a deconto del solo capitale prestato ed affermare che la parte mutuataria/opponente è obbligata alla restituzione del solo residuo capitale prestato alle scadenze pattuite nell'originario piano di ammortamento come ricalcolato , previa espunzione , rata per rata , della quota di interessi e di ogni vietato effetto anatocistico e , per l'effetto, condannare l'opposta alla restituzione in favore dell'opponente delle somme da questo eventualmente corrisposte in eccedenza rispetto al capitale erogato;
b) previo accertamento della nullità del contratto di mutuo e/o della clausole di pattuizioni degli interessi per la mancata allegazione del documento di sintesi, dichiarare che non sono dovuti gli interessi pattuiti, rimanendo obbligato il mutuatario/opponente alla sola restituzione del debito residuo in linea capitale o , in subordine, ricalcolati gli interessi dovuti al tasso legale, in luogo del tasso convenzionale previsto nel contratto e, per l'effetto, condannare l'opposta alla restituzione in pagina 2 di 14 favore dell'opponente delle somme da questo eventualmente corrisposte in eccedenza rispetto al capitale erogato;
c) per effetto delle domande di cui ai punti a e b delle conclusioni revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo n. 17567/2021 Rg. 32251/2021 del Tribunale di Milano;
In ogni caso : anche nell'ipotesi di rigetto della domanda principale, limitatamente alla garante previa dichiarazione della nullità e/o inefficacia e/o invalidità delle clausole di cui Parte_2 all'art. 12 e) del contratto di mutuo per il loro carattere vessatorio e contrario al codice del consumo e normativa antitrust, accertare e dichiarare, per i motivi in atto, che l'opposta ai sensi dell'art. 1957 c.c. è decaduta dal diritto di pretendere il pagamento nei confronti della garante di quanto portato dal contratto di mutuo azionato con il decreto opposto, dichiarando che la garante
è liberata dall'obbligazione fideiussoria e nulla sarà da lei dovuto a favore Parte_2 dell'opposta e, per l'effetto, conseguentemente revocare e/o annullare nei suoi confronti il decreto ingiuntivo n. 17567/2021 Rg. 32251/2021 del Tribunale di Milano.
Con vittoria di spese e compensi di cui si chiede la distrazione ex art. 93 c.p.c. a favore dell'Avv.
BE CA per entrambi i gradi di giudizio.
a) In via istruttoria: si insiste affinchè la Corte di Appello ordini all'opposta ai sensi degli artt. 210 e 212 ss c.p.c. la produzione in giudizio del rendiconto annuale dei movimenti contabili, il documento di sintesi e le contabili di ogni singola rata del mutuo pagata dall'opponente, il tutto riferito al mutuo ipotecario n. 5833188 per il periodo dalla stipula del contratto di finanziamento fino alla sua risoluzione. Si chiede che la Corte, dopo il deposito dei documenti di cui sopra da parte dell'opposta, disponga la CTU al fine di verificare il rispetto del limite del tasso soglia di usura anche sopravvenuta nel contratto di finanziamento ipotecario de quo, nonché l'applicazione di eventuale anatocismo e , infine , per verificare il rapporto di dare-avere tra le parti in conseguenza dell'azzeramento degli interessi per l'accertata usura”.
Per Controparte_1
“Voglia l'On.le Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa e respinta, previa acquisizione del fascicolo d'ufficio di primo grado Rg. 46828/2021 e Rg.46828-1/2021, così giudicare:
pagina 3 di 14 nel merito:
- respingere il presente appello e, per l'effetto, confermare integralmente la Sentenza n.
4749/23, emessa dal Tribunale di Milano in data 07.06.2023.
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali di causa dei due gradi di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. e proponevano opposizione al decreto ingiuntivo n. Parte_1 Parte_2
17567/2021, emesso provvisoriamente esecutivo dal Tribunale di Milano in data
20.09.2021, con il quale venivano ingiunti, quali mutuatario e garante in relazione al contratto di mutuo ipotecario stipulato in data 29.10.2008, al pagamento di €. 144.226,99, oltre interessi e spese di procedura.
2. Gli opponenti articolavano i seguenti principali motivi di opposizione:
a) la nullità totale e/o parziale del contratto di mutuo per applicazione di interessi usurari ed anatocistici, con conseguente gratuità del contratto ai sensi dell'art. 1815 c.c.;
b) la nullità del mutuo per l'omessa allegazione del documento di sintesi e il mancato invio delle comunicazioni periodiche;
c) l'omessa consegna dei documenti bancari e degli estratti di conto corrente, così da non poter avere contezza dei versamenti eseguiti;
d) la nullità del contratto di mutuo per violazione dell'art. 117 T.U.B. e della Delibera C.I.C.R. del
Par 04.03.2003, per l'omessa indicazione dell' ;
e) la decadenza della banca ex art. 1957 c.c. dall'azione contro il garante Parte_2
Su tali basi, gli opponenti concludevano per la revoca del decreto ingiuntivo opposto e la declaratoria di gratuità del mutuo, oltre che per il ricalcolo della somma da restituire, chiedendo di imputare quanto già corrisposto a capitale;
instavano, infine, per la dichiarazione di nullità della clausola n. 12 e) della fideiussione (id est: la clausola di deroga all'art. 1957 c.c.) e, per l'effetto,
per la declaratoria di intervenuta decadenza della banca ai sensi della disposizione indicata.
3. Con sentenza n. 4749/2023, pubblicata il 06/06/2023, il Tribunale di Milano così disponeva:
“rigetta l'opposizione proposta da e da e, per l'effetto, Parte_1 Parte_2
pagina 4 di 14 - conferma il decreto ingiuntivo n. 17567/2021 emesso in data 20.9.2021 dal Tribunale di Milano,
che viene dichiarato definitivamente esecutivo;
- condanna e a rimborsare, in solido, alla società Parte_1 Parte_2 [...] le spese di giudizio che si liquidano nell'importo di euro 12.000,00 per compenso, oltre CP_3 al rimborso spese forfettarie e agli accessori di legge”.
3.A. Il Tribunale di Milano così motivava il rigetto dell'opposizione.
aa) quanto all'usura, si osservava quanto segue: “Le parti, all'art. 2 del contratto di mutuo ipotecario (v. doc. n. 1 opponente), hanno convenuto il T.A.N. pari a 6,20%; pertanto, lo stesso
non è usurario perché il tasso - soglia di riferimento del periodo risulta pari al 9,45%.
Considerato che il predetto Decreto ministeriale all'art. 3 comma 4 stabilisce che la maggiorazione contrattuale media per i casi di ritardato pagamento è pari a 2,1, ne consegue che nella fattispecie in esame il tasso soglia per gli interessi moratori è pari al 12,60% (così
determinato: 6,30 + 2,1 = 8,40, aumentato poi della metà).
Poiché nel contratto le parti hanno stabilito all'art. 4 che il tasso di mora per il ritardato pagamento è pari al tasso corrispettivo con l'aggiunta di un punto percentuale, nel caso di specie lo stesso al momento della pattuizione era pari 7,20%; pertanto, era inferiore al predetto tasso soglia degli interessi moratori, anche addirittura senza la maggiorazione del 2,1”.
Inoltre, “… Al fine della verifica del superamento del tasso-soglia, anzitutto non si può effettuare la sommatoria degli interessi corrispettivi e degli interessi moratori (v. in tal senso da ultimo Cass.
n. 27442/18, implicitamente, e Cass. S.U. n. 19597/2020); del resto, le Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull'usura emanate dalla Banca d'Italia escludono dal calcolo del tasso, tra l'altro, gli interessi di mora e gli oneri assimilabili contrattualmente previsti per il caso di inadempimento di un obbligo, come invece ritengono erroneamente gli opponenti …”.
bb) – cc) - dd) Ancora, si riteneva come fosse“priva di pregio l'eccezione inerente al mancato invio delle comunicazioni periodiche, atteso che le domande proposte hanno ad oggetto il
contratto di mutuo che le parti hanno sottoscritto e non un contratto di conto corrente o di apertura di credito in conto corrente”.
pagina 5 di 14 ee) Infine, si concludeva come segue: “È infondata, del pari, l'eccezione di nullità della fideiussione de qua per violazione della normativa antitrust in quanto conforme al modello predisposto dall'ABI e, pertanto, lesiva della concorrenza come ritenuto dal provvedimento della
Banca d'Italia n. 55 del 2.5.2005 ed invero la fideiussione sottoscritta è una fideiussione specifica
e non una fideiussione omnibus, alle quali soltanto si riferisce il citato accertamento dell'Autorità antitrust”.
4. e hanno proposto appello avverso la sentenza n. 4749/2023, Parte_1 Parte_2
di cui chiedono la riforma, per i motivi così rubricati:
I° Motivo “Violazione di legge in merito all'interpretazione del TUB e della disciplina della
Banca d'Italia sulla trasparenza, CAPO [A] IMPUGNATO”;
II° Motivo “Violazione di legge in merito all'interpretazione della normativa applicabile all'usura contrattuale e alla sua determinazione – CAPO [B] IMPUGNATO”;
III° Motivo “Violazione di legge in merito all'interpretazione dell'art. 117 TUB e della disciplina
Delibera CICR 04.03.2003 relativamente all'obbligo di allegazione del documento di sintesi,
CAPO [C] IMPUGNATO”;
IV° Motivo “Violazione di legge circa l'interpretazione e applicazione della disciplina della nullità delle fideiussioni conformi allo schema ABI (provv. 55/2005 della Banca d'Italia), CAPO
[D] IMPUGNATO”;
V° Motivo “Violazione di legge circa l'applicazione e interpretazione dell'art. 1957 c.c. in rapporto con la normativa a tutela del consumatore, CAPO [E] IMPUGNATO”.
5. a socio unico si è costituita nel presente giudizio tramite la mandataria Controparte_3
, e ha concluso per il rigetto dell'appello. Controparte_1
6. Con ordinanza resa in data 17 aprile 2024, veniva respinta l'istanza proposta dagli appellanti ex art. 283 c.p.c.
7. All'udienza del 9 luglio 2025, i procuratori delle parti discutevano ex art. 350 bis c.p.c. la causa, che veniva decisa nella camera di consiglio in pari data.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 6 di 14 I. Con il primo motivo, la sentenza di primo grado viene impugnata per avere erroneamente interpretato la disciplina del testo unico bancario e le istruzioni di Banca D'Italia - laddove, ai fini di trasparenza, prevedono l'invio delle condizioni contrattuali e di comunicazioni periodiche, onde informare il cliente sull'andamento del rapporto - e per non avere valutato l'incidenza, sul contratto, dell'omesso invio di tale documentazione.
La Corte ritiene che la doglianza in esame sia infondata, per le seguenti principali considerazioni.
Sotto un primo profilo, si osserva che, quand'anche la documentazione indicata non fosse stata consegnata a tali parti, così come dalle medesime prospettato, ciò non assurga a causa di “nullità del contratto di mutuo”, potendo tali omissioni avere rilevanza sotto il diverso profilo dell'inadempimento della Banca, in quanto relative alla (diversa) fase esecutiva del rapporto e non al momento genetico dello stesso.
Trattasi, peraltro, di domanda che non è oggetto del thema decidendum.
In ogni caso, questa Corte rileva che il (solo) “titolo” azionato dalla Banca, in sede monitoria, sia il
“contratto di mutuo ipotecario fondiario” stipulato in data 29.10.2008, n. 25146 rep. e n. 16916 racc. (doc. n. 10.6 fasc. monitorio) e non anche il rapporto di conto corrente n. 1079 – rapporto contrattuale che risulta estraneo alla domanda di adempimento come proposta.
Quanto a quest'ultimo, si rileva come l'allora opposta, quale attrice in senso sostanziale, abbia adeguatamente documentato il “titolo” (negoziale) e la somma chiesta in pagamento, avendo prodotto il contratto indicato, il piano di ammortamento e gli estratti del c/c n. 1079, sul quale venivano addebitate le rate da restituire.
II. Con il secondo motivo, la sentenza di primo grado viene impugnata laddove ha esaminato la sola “usura originaria” e non anche “l'usura sopravvenuta” del contratto di mutuo, argomentandosi, sul punto come segue:
“L'usura contestata non è solo quella originaria, ma anche quella sopravvenuta computata sull'effettiva rata pagata dagli opponenti alla banca che non si componeva – probabilmente - del solo capitale e interesse, bensì di altre voci che sommate formavano la rata e che andavano verificate dal Tribunale”.
pagina 7 di 14 Gli appellanti rilevano, altresì, che la contestazione così proposta non possa essere più specifica, in quanto la Banca ha omesso di consegnare gli estratti di conto corrente, oltre che le comunicazioni periodiche delle condizioni economiche applicate.
Infine, i medesimi si dolgono del fatto che, nonostante la produzione, nel corso del giudizio di primo grado, degli estratti di conto corrente, la documentazione risulti, comunque, non completa – mancando le condizioni economiche applicate – e così non potendosi accertare l'effettiva rata di mutuo addebitata ai medesimi.
Quindi, gli appellanti reiterano l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. relativamente al “rendiconto annuale dei movimenti contabili, al documento di sintesi e di tutte le contabili di ogni rata mensile del mutuo ipotecario n. 5833188 per il periodo della stipula del contratto di finanziamento fino alla sua risoluzione” – già formulato in primo grado e non ammesso.
Ciò premesso, la Corte ritiene che la censura in esame non sia fondata, per le seguenti principali considerazioni.
II.A. Innanzi tutto, la stessa appare genericamente formulata, in quanto non risulta chiaro se e in che termini l'ipotizzata “rata effettiva” del mutuo diverga da quella pattuita e per quali ragioni e, soprattutto, se comporti il superamento del tasso - soglia.
Inoltre, la richiesta di ordine di esibizione appare, anch'essa, generica, in quanto non indica quali siano i documenti che sarebbero idonei a dare prova di tali circostanze e, dunque – così come già rilevato dal primo Giudice, senza che gli appellanti abbiano fornito gli opportuni chiarimenti – si risolve in una richiesta meramente esplorativa.
Infine, si osserva come la stessa prospettazione dell'usura sopravvenuta – di per sé – non risulti, neppure in astratto, suscettibile di accoglimento (richiamandosi, sul punto, l'orientamento consolidato di SS.UU. Civili n. 24675 del 2017, a mente del quale, allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, in corso di rapporto, la soglia di usura, come determinata dalle disposizioni di cui alla Legge 108/1996 e successive modifiche, non si verifica la nullità o l'inefficacia della relativa pattuizione, “né la pretesa del mutuante, di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato, può essere qualificata, per il solo fatto del
pagina 8 di 14 sopraggiunto superamento di detta soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto”. In termini, Cass. Civ., I, 25 novembre 2024, n. 30253).
III. Con il terzo motivo, gli appellanti si dolgono della statuizione impugnata nella parte in cui non ha accertato la nullità del contratto di mutuo, in conseguenza dell'omessa indicazione dell'indice sintetico di costo (ISC).
Osserva la Corte come la doglianza non si confronti con l'ampio orientamento della Corte di legittimità, oltre che di questa stessa Corte d'appello, in base al quale l'omessa indicazione Par dell' non è causa di “nullità del contratto”, in quanto non si tratta di un “tasso di interesse” ex art. 117 TUB (la cui sola omissione è colpita da “nullità”), ma di un parametro informativo e di trasparenza sul costo complessivo del finanziamento, espresso in termini percentuali, anche ai fini dell'eventuale comparazione, da parte del cliente, con altre proposte contrattuali.
Si richiama, sul punto, il principio di diritto ribadito, di recente, da Cass. Civ., I, con ordinanza 25
giugno 2025, n. 17166:
“[…] l'indice sintetico di costo (ISC), qualificabile anche quale tasso annuo effettivo globale
(TAEG), è un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi e altre condizioni, la mancata indicazione per iscritto dei quali è sanzionata con la nullità,
seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 del d.lgs. 385 del 1993 (Cass. n. 4597/2023;
Cass. n. 39169/2021). Si verte nella sostanza in tema di documenti di sintesi, il quale assolve ad
una funzione meramente informativa senza rientrare nel contenuto strutturale del contratto stesso
(Cass. n. 14000/2021)”.
Oltre a ciò, si osserva come sia erronea la stessa prospettazione degli appellanti nella parte in cui afferma che il contratto di mutuo oggetto di controversia non indichi l' – atteso che l'art. 2 Pt_3
bis prevede quanto segue:
“… L'indice Sintetico di Costo (I.S.C.), comprensivo degli interessi e degli oneri che concorrono
a determinare il costo effettivo dell'operazione, dei quali la “parte mutuataria” dichiara di aver preso atto alla presentazione della domanda di finanziamento, calcolato conformemente alla disciplina del TASSI EFFETTIVO GLOBALE (T.A.E.G.), ai sensi dell'art. 122 del D.Lgs. 1°
pagina 9 di 14 settembre 1993 n. 385 e relative disposizioni di attuazione, è pari al 6,412% (sei virgola quattrocentododici per cento) …”.
La doglianza, pertanto, non tiene adeguatamente conto del documento contrattuale e, per le ragioni esposte, viene respinta.
IV. Con il quarto motivo, la sentenza di primo grado viene impugnata nella parte in cui ha affermato che la decisione di Banca d'Italia, n. 55/2005, non è applicabile alle fideiussioni specifiche, in quanto – prospetta l'appellante – i principi ivi affermati hanno portata generale.
Ciò premesso, questa Corte ritiene che la doglianza, così come proposta, sia infondata.
IV.A. In primo luogo, occorre evidenziare come l'accertamento di Banca d'Italia n. 55/2005 abbia avuto a oggetto il solo schema contrattuale elaborato dall' per le “fideiussioni omnibus”, CP_4
senza estendersi al settore delle fideiussioni rilasciate a garanzia di specifiche operazioni bancarie
(cfr. in particolare il punto 9 del provvedimento ove si precisa che “[l]'istruttoria riguarda lo schema contrattuale relativo alla “fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie”, che disciplina la prestazione della garanzia fornita da un soggetto (fideiussore) a beneficio di qualunque obbligazione, presente e futura, del debitore di una banca”; cfr. anche i punti 13, 27 e ss., 35, 42, 43 e ss., 53, 59, 72 e ss., 78 e ss., 86).
Peraltro, la stessa parte dispositiva del provvedimento, alla lettera a), così recita:
“gli articoli 2, 6 e 8 dello schema contrattuale predisposto dall'ABI per la fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie (fideiussione omnibus) contengono disposizioni che, nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme, sono in contrasto con l'articolo 2, comma 2, lettera a), della legge n. 287/90”.
IV.B. Oltre a ciò, questa Corte osserva che la decisione dell'Autorità di Vigilanza e, quindi,
l'accertata violazione dell'art. 2 Legge 287/1990 e succ. modifiche cit. richiede, quale presupposto,
l'applicazione uniforme e contestuale, nel mercato rilevante (il territorio nazionale), delle tre clausole ritenute nulle ad esito di articolata istruttoria.
Di conseguenza, l'assenza di accertamento alcuno, in relazione alle fideiussioni specifiche, esclude di poter estendere il perimetro applicativo di tale decisione a queste ultime.
pagina 10 di 14 Infine, si osserva che l'accessorietà della fideiussione specifica a un singolo rapporto obbligatorio e non a un numero indeterminato di rapporti escluda – anche per tale ragione – la rilevanza di tale decisione alla fattispecie in esame (in tale senso, si richiama l'interpretazione di Cass. Civ., III, ordinanza 19 aprile 2024, n. 10689; Cass. Civ. I, ordinanza 25 novembre 2024, n. 30383).
V. Con il quinto motivo, gli appellanti prospettano l'erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto non essere vessatoria la clausola 12e) del contratto di mutuo ipotecario (in base alla quale “i diritti della banca restano integri sino all'estinzione del debito principale con conseguente diritto della banca di procedere contro il fideiussore senza il rispetto del termine decadenziale previsto dall'art. 1957 c.c. che si intende derogato”) - sebbene sia un Parte_2
“consumatore”.
Ciò premesso, la Corte ritiene che la doglianza sia infondata.
V.A. Si premette che il Tribunale di Milano ha respinto la questione così proposta, evidenziando due principali ordini di ragioni:
- da un lato, il fatto che, così come ritenuto dalla Corte di Cassazione (richiamando, sul punto,
Cass. Civ. n. 15237/2017), “le clausole inserite in un contratto stipulato per atto pubblico o in forma pubblica amministrativa, ancorché si conformino alle condizioni poste da uno dei contraenti, non possono considerarsi come “predisposte” dal contraente medesimo ai sensi dell'art. 1341 c.c. e, pertanto, pur se vessatorie, non richiedono approvazione specifica per iscritto, in quanto la particolare forma contrattuale rivestita dall'accordo esclude la necessità di una specifica approvazione siffatta” (così, pg. 8 sentenza);
- dall'altro, ritenendo che la stipulazione del contratto di finanziamento per cui è causa con la forma dell'atto pubblico redatto dal Notaio soddisfi il requisito della “trattativa individuale”, di cui all''art. 34, comma 4, Codice del Consumo.
V.B. Orbene, ritiene questa Corte che la valutazione del primo Giudice sia meritevole di conferma,
per le seguenti principali ragioni.
Innanzi tutto, si osserva che – secondo i principi generali – nelle controversie fra il consumatore ed il professionista – spetti, al primo, l'onere di allegazione e prova che il contratto è stato predisposto dal secondo ovvero su esclusiva indicazione di quest'ultimo, laddove – come nel caso in esame –
pagina 11 di 14 venga in rilievo un contratto stipulato non mediante moduli o formulari, ma con atto pubblico;
spetta al professionista, invece, superare la presunzione di vessatorietà, ex art. 34, comma 5°,
Codice del Consumo, dando prova che le clausole – che si presumono vessatorie ex art. 33 Codice del Consumo – siano state oggetto di trattativa individuale “seria ed effettiva” (così, Cass. Civ.,
III., ordinanza n. 24262 del 26 settembre 2008, in relazione alla clausola di deroga alla competenza territoriale ex art. 33, 2° comma, lett. u) Codice citato).
Nel caso in esame, si osserva come l'onere di allegazione e prova delle modalità di conclusione del contratto di mutuo e, in particolare, se e in che termini la clausola oggetto di contestazione (sub art.
“12 e”) sia stata predisposta dalla Banca, non sia stato assolto dal consumatore.
Il difetto di una pur minima indicazione in ordine agli elementi costitutivi della fattispecie – che non si riscontra né in appello, né negli atti di primo grado, ove la parte si limitava a evidenziare di essere un “consumatore”, non allegando, né documentando, alcunché in ordine alla fase prodromica alla conclusione del contratto – fonda il rigetto della censura così genericamente proposta.
V.C. In ogni caso, quand'anche si ritenesse fondata la dedotta nullità di tale clausola contrattuale – ai sensi dell'art. 33, comma 2°, lett. t) d.lgs. 205/2005, in base al quale “si presumono vessatorie sino a prova contraria le clausole che hanno per oggetto, o per effetto di: […] t) sancire a carico del consumatore … limitazioni alla facoltà di proporre eccezioni …” – la Banca non risulterebbe, comunque, incorsa in alcuna decadenza ex art. 1957 c.c.
Invero, la fideiussione sottoscritta da prevedeva, all'art. 12 lett. g), che “nessuna Parte_2 eccezione può essere opposta dalla “parte fideiubente” riguardo al momento in cui la “Banca” esercita la sua facoltà di recedere dai rapporti con il debitore”.
Quindi, la previsione di tale clausola e del conseguente impegno del fideiubente all'immediato pagamento, una volta esercitato il diritto di recesso da parte della Banca, implica che – onde impedire la decadenza ex art. 1957 c.c. – sia sufficiente la sola intimazione stragiudiziale di pagamento (in tale senso, si rimanda a Cass. Civ. n. 29535/2024; n. 22346/2017; n. 13078/2008).
Nel caso di specie, la Banca ha documentato di avere inviato, anche alla garante (oltre che al debitore principale), la raccomandata del 21.6.2018, ricevuta il 2.7.2018, con cui si chiedeva il pagina 12 di 14 pagamento del saldo del mutuo ipotecario stipulato il 18.11.2018, nella misura pari a euro
145.969,71, comprensiva degli interessi calcolati al 21.06.2018 (così, doc. n. 9 fasc. appello
. Controparte_3
Tale richiesta di pagamento ha impedito la decadenza del creditore ex art. 1957 c.c.
Per tali principali considerazioni, la censura in esame viene respinta.
VI. Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in base al d.m. 55/2014, modificato dal d.m. 147/2012, applicati i parametri medi in ragione del valore della controversia, delle questioni trattate e dell'attività difensiva profusa (che comprende la fase di trattazione).
Si dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 e successive modifiche, che sussistono i presupposti per il pagamento, da parte di e di un Parte_1 Parte_2 ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello versato per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni diversa domanda ed eccezione, così dispone:
- respinge l'appello proposto da e nei confronti di Parte_1 Parte_2 [...]
, quale mandataria di e, per l'effetto, conferma la Controparte_1 Controparte_3
sentenza n. 4749/2023 pubblicata dal Tribunale di Milano in data 6 giugno 2023;
- condanna e in solido fra loro, alla rifusione delle Parte_1 Parte_2
ulteriori spese del grado, che liquida in euro 14.317,00, oltre spese generali nella misura del 15%, Iva e cpa come per legge;
- dichiara, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 e successive modifiche, che sussistono i presupposti per il pagamento, da parte di e Parte_1 Pt_2
di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello versato per
[...]
l'impugnazione.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 9 luglio 2025
pagina 13 di 14 Il Consigliere estensore
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Il Presidente
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