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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 11/11/2025, n. 710 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 710 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1201/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di CUNEO
Il giudice monocratico in funzione di giudice del lavoro nella persona della Dott.ssa Natalia Fiorello ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da:
difesa e rappresentata da avv. Luciana Dagna per procura in atti Parte_1
RICORRENTE
Contro
- C.F. , con Sede Controparte_1 P.IVA_1
in Roma, in persona del Presidente e legale Rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dal funzionario dipendenti , a ciò designato con O. d. S. del Direttore di Sede n. Controparte_2
2025/2700/20000005 del 18/02/2025, depositato presso la Cancelleria dell'intestato Tribunale ed elettivamente domiciliato in Cuneo, presso la Sede provinciale dell' . CP_1
RESISTENTE ad oggetto: Accertamento Tecnico Preventivo ex art. 445 bis c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Rilevato che ha chiesto ai sensi dell'art 445 bis cpc accertarsi il suo diritto Parte_1 all'erogazione della indennità di accompagnamento
Rilevato che nel corso del procedimento , dopo essersi costituita resistendo al ricorso, ha dato atto CP_1 che il medico responsabile su autorizzazione della Responsabile dell'Unità Operativa, Pt_2 CP_1
a riforma di precedente valutazione, ha ritenuto la ricorrente, con verbale che produceva “INVALIDO ultrasessantacinquenne con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita (L. 508/88), ritenendo erogabile la indennità di accompagnamento con decorrenza posticipata, a far data dal 22.9.25”
pagina 1 di 2 Rilevato che la ricorrente ha aderito alla indicata decorrenza, chiedendo anch'essa la cessazione della materia del contendere, con le spese a carico del convenuto,
Rilevato che la materia del contendere è effettivamente cessata e che occorre quindi revocare la nomina del ctu ,
Considerato che il riconoscimento da parte di del diritto a percepire la indennità di CP_1
accompagnamento è successivo alla notifica del ricorso e pertanto va comunque condannata al CP_1
pagamento delle spese di lite liquidate come in dispositivo ai sensi del DM 147/22
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
Dichiara cessata la materia del contendere, revocando la nomina del perito
Condanna al pagamento in favore della ricorrente delle spese processuali liquidate in euro CP_1
890,00 oltre accessori e rimborsi di legge incluso CU se versato , con distrazione in favore del procuratore antistario
Cuneo, 11 novembre 2025
Il Giudice dott. Natalia Fiorello
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di CUNEO
Il giudice monocratico in funzione di giudice del lavoro nella persona della Dott.ssa Natalia Fiorello ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da:
difesa e rappresentata da avv. Luciana Dagna per procura in atti Parte_1
RICORRENTE
Contro
- C.F. , con Sede Controparte_1 P.IVA_1
in Roma, in persona del Presidente e legale Rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dal funzionario dipendenti , a ciò designato con O. d. S. del Direttore di Sede n. Controparte_2
2025/2700/20000005 del 18/02/2025, depositato presso la Cancelleria dell'intestato Tribunale ed elettivamente domiciliato in Cuneo, presso la Sede provinciale dell' . CP_1
RESISTENTE ad oggetto: Accertamento Tecnico Preventivo ex art. 445 bis c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Rilevato che ha chiesto ai sensi dell'art 445 bis cpc accertarsi il suo diritto Parte_1 all'erogazione della indennità di accompagnamento
Rilevato che nel corso del procedimento , dopo essersi costituita resistendo al ricorso, ha dato atto CP_1 che il medico responsabile su autorizzazione della Responsabile dell'Unità Operativa, Pt_2 CP_1
a riforma di precedente valutazione, ha ritenuto la ricorrente, con verbale che produceva “INVALIDO ultrasessantacinquenne con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita (L. 508/88), ritenendo erogabile la indennità di accompagnamento con decorrenza posticipata, a far data dal 22.9.25”
pagina 1 di 2 Rilevato che la ricorrente ha aderito alla indicata decorrenza, chiedendo anch'essa la cessazione della materia del contendere, con le spese a carico del convenuto,
Rilevato che la materia del contendere è effettivamente cessata e che occorre quindi revocare la nomina del ctu ,
Considerato che il riconoscimento da parte di del diritto a percepire la indennità di CP_1
accompagnamento è successivo alla notifica del ricorso e pertanto va comunque condannata al CP_1
pagamento delle spese di lite liquidate come in dispositivo ai sensi del DM 147/22
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
Dichiara cessata la materia del contendere, revocando la nomina del perito
Condanna al pagamento in favore della ricorrente delle spese processuali liquidate in euro CP_1
890,00 oltre accessori e rimborsi di legge incluso CU se versato , con distrazione in favore del procuratore antistario
Cuneo, 11 novembre 2025
Il Giudice dott. Natalia Fiorello
pagina 2 di 2