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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Biella, sentenza 15/04/2025, n. 95 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Biella |
| Numero : | 95 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Biella
La dott. Margherita Cerizza in funzione di giudice del lavoro ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa RG 91 / R.G. 2025 promossa da:
, con il patrocinio degli avv. Walter Miceli, Parte_1 C.F._1
Fabio Ganci, Nicola Zampieri, Giovanni Rinaldi, con elezione di domicilio in Biella, via De Marchi 4
A; contro
, in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, con il patrocinio delle dott. e con elezione Per_1 Persona_2
di domicilio in Biella, corso Pella 4 A;
Oggetto: retribuzione professionale docenti sulla base delle seguenti
MOTIVAZIONI
Fatto
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. del 13/02/2025 , chiedeva la Parte_1 corresponsione della “retribuzione professionale docenti” prevista ai sensi dell'art. 7 CCNL Scuola del 15 marzo 2001 e successive modifiche e integrazioni in relazione all'attività lavorativa prestata per il ministero resistente in forza di contratti di lavoro a tempo determinato, tutti di durata inferiore a quella dell'anno scolastico, oltre a interessi legali dalle singole scadenze al saldo, con vittoria di spese e distrazione delle stesse. Il ministero si costituiva nel presente procedimento, contestando il quantum dovuto. All'udienza del 15 aprile 2025 le parti discutevano la causa e la giudice si ritirava in camera di consiglio.
Diritto
L'esclusione della parte ricorrente dalla “retribuzione professionale docenti”, emolumento corrisposto dal resistente al personale assunto con contratti a tempo indeterminato o a tempo determinato, CP_1 ma di durata pari all'anno scolastico, costituisce un'ingiustificata discriminazione, in violazione dell'art. 4 della direttiva sul lavoro a tempo determinato 1999/70/CE del 28 giugno 1999, come interpretata dalla
Corte di Giustizia, e dell'art. 6 del relativo decreto legislativo di attuazione 368/2001 del 6 settembre
2001, posto che la prestazione lavorativa eseguita dalla parte ricorrente è identica a quella eseguita dai suoi colleghi di ruolo o comunque assunti per l'intero anno scolastico (cfr. a riguardo anche il contratto pagina 1 di 2 individuale di lavoro in atti). Si richiamano sul punto le ordinanze della Corte di Cassazione 20015/2018
e 6293/2020.
Risultando pacifico che la parte ricorrente ha lavorato nei periodi indicati senza tuttavia percepire la retribuzione professionale docenti, il ministero resistente dovrà corrisponderle tale emolumento, che secondo il calcolo del ministero resistente non contestato dalla docente ricorrente si quantifica in €
1.366,92 oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo ex art. 421 c.p.c.
Ex art. 91 c.p.c. il ministero resistente deve essere altresì condannato a corrispondere alla parte ricorrente le spese del presente procedimento, che, avuto riguardo ai criteri di cui al DM 55/2014 e in particolare alla natura documentale della controversia, si liquidano in € 1.030,00, oltre rimborso forfetario 15%, IVA
e CPA. Ex art. 93 c.p.c. deve essere infine disposta la distrazione delle spese in favore dei procuratori.
P.Q.M.
La giudice, definitivamente pronunciando, così decide:
Accerta il diritto di alla percezione della retribuzione professionale Parte_1 docenti in relazione al servizio prestato in forza dei contratti a tempo determinato stipulati con il
[...]
; Controparte_1
Condanna il a pagare a Controparte_1 [...]
la somma di € 1.366,92 oltre interessi legali dalla maturazione al saldo nonché a Parte_1 rimborsare alla parte ricorrente le spese di causa liquidate in € 1.030,00 oltre rimborso forfettario 15%,
IVA e CPA, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Biella, 15/04/2025 la giudice dott. Margherita Cerizza
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Biella
La dott. Margherita Cerizza in funzione di giudice del lavoro ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa RG 91 / R.G. 2025 promossa da:
, con il patrocinio degli avv. Walter Miceli, Parte_1 C.F._1
Fabio Ganci, Nicola Zampieri, Giovanni Rinaldi, con elezione di domicilio in Biella, via De Marchi 4
A; contro
, in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, con il patrocinio delle dott. e con elezione Per_1 Persona_2
di domicilio in Biella, corso Pella 4 A;
Oggetto: retribuzione professionale docenti sulla base delle seguenti
MOTIVAZIONI
Fatto
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. del 13/02/2025 , chiedeva la Parte_1 corresponsione della “retribuzione professionale docenti” prevista ai sensi dell'art. 7 CCNL Scuola del 15 marzo 2001 e successive modifiche e integrazioni in relazione all'attività lavorativa prestata per il ministero resistente in forza di contratti di lavoro a tempo determinato, tutti di durata inferiore a quella dell'anno scolastico, oltre a interessi legali dalle singole scadenze al saldo, con vittoria di spese e distrazione delle stesse. Il ministero si costituiva nel presente procedimento, contestando il quantum dovuto. All'udienza del 15 aprile 2025 le parti discutevano la causa e la giudice si ritirava in camera di consiglio.
Diritto
L'esclusione della parte ricorrente dalla “retribuzione professionale docenti”, emolumento corrisposto dal resistente al personale assunto con contratti a tempo indeterminato o a tempo determinato, CP_1 ma di durata pari all'anno scolastico, costituisce un'ingiustificata discriminazione, in violazione dell'art. 4 della direttiva sul lavoro a tempo determinato 1999/70/CE del 28 giugno 1999, come interpretata dalla
Corte di Giustizia, e dell'art. 6 del relativo decreto legislativo di attuazione 368/2001 del 6 settembre
2001, posto che la prestazione lavorativa eseguita dalla parte ricorrente è identica a quella eseguita dai suoi colleghi di ruolo o comunque assunti per l'intero anno scolastico (cfr. a riguardo anche il contratto pagina 1 di 2 individuale di lavoro in atti). Si richiamano sul punto le ordinanze della Corte di Cassazione 20015/2018
e 6293/2020.
Risultando pacifico che la parte ricorrente ha lavorato nei periodi indicati senza tuttavia percepire la retribuzione professionale docenti, il ministero resistente dovrà corrisponderle tale emolumento, che secondo il calcolo del ministero resistente non contestato dalla docente ricorrente si quantifica in €
1.366,92 oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo ex art. 421 c.p.c.
Ex art. 91 c.p.c. il ministero resistente deve essere altresì condannato a corrispondere alla parte ricorrente le spese del presente procedimento, che, avuto riguardo ai criteri di cui al DM 55/2014 e in particolare alla natura documentale della controversia, si liquidano in € 1.030,00, oltre rimborso forfetario 15%, IVA
e CPA. Ex art. 93 c.p.c. deve essere infine disposta la distrazione delle spese in favore dei procuratori.
P.Q.M.
La giudice, definitivamente pronunciando, così decide:
Accerta il diritto di alla percezione della retribuzione professionale Parte_1 docenti in relazione al servizio prestato in forza dei contratti a tempo determinato stipulati con il
[...]
; Controparte_1
Condanna il a pagare a Controparte_1 [...]
la somma di € 1.366,92 oltre interessi legali dalla maturazione al saldo nonché a Parte_1 rimborsare alla parte ricorrente le spese di causa liquidate in € 1.030,00 oltre rimborso forfettario 15%,
IVA e CPA, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Biella, 15/04/2025 la giudice dott. Margherita Cerizza
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