TAR Ancona, sez. I, sentenza 05/02/2026, n. 143
TAR
Ordinanza presidenziale 29 marzo 2025
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TAR
Sentenza 5 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Illegittimità per violazione art. 134 TUEL (immediata eseguibilità)

    La giurisprudenza ha chiarito che l'eventuale difetto di motivazione del requisito dell'urgenza di una delibera non determina l'illegittimità dell'intero provvedimento, ma solo il differimento dei suoi effetti giuridici a far data dal termine di dieci giorni dalla sua pubblicazione. Anche se la delibera non fosse stata dichiarata immediatamente eseguibile, sarebbe diventata esecutiva dopo il decimo giorno successivo alla sua pubblicazione, prima della sottoscrizione della transazione.

  • Rigettato
    Illegittimità per violazione art. 134 TUEL (immediata eseguibilità)

    La Corte ha ritenuto che la violazione lamentata è priva di efficacia invalidante, poiché l'eventuale insussistenza dei presupposti per la dichiarazione di immediata eseguibilità della delibera ex art. 134, comma 4, t.u.e.l. non attiene alla legittimità della delibera medesima ma alla sua efficacia, la quale si produce in ogni caso, con effetto retroattivo, a decorrere dal decimo giorno successivo alla pubblicazione. Pertanto, anche in assenza di una dichiarazione di immediata eseguibilità, la delibera sarebbe divenuta esecutiva prima della stipula della transazione.

  • Rigettato
    Vizi di legittimità (violazione norme su prelazione, difetto istruttoria/motivazione, eccesso di potere)

    L'esercizio del diritto di prelazione artistica e la rinuncia ad esso hanno natura discrezionale. Il sindacato del Giudice Amministrativo è limitato al controllo di logicità, coerenza e ragionevolezza, escludendo la valutazione di opportunità e convenienza. Le motivazioni addotte dal Comune per rinunciare alla prelazione (lungo lasso di tempo trascorso, alea dei giudizi pendenti, cattive condizioni dell'immobile e ingenti costi di ripristino) sono considerate congrue e giustificano la revoca del precedente intendimento di esercitare la prelazione, rientrando nella discrezionalità amministrativa.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Ancona, sez. I, sentenza 05/02/2026, n. 143
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Ancona
    Numero : 143
    Data del deposito : 5 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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