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Sentenza 16 febbraio 2025
Sentenza 16 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 16/02/2025, n. 266 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 266 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 120/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ANCONA
SEZIONE PRIMA CIVILE
La Corte di Appello, in persona dei magistrati:
• dott. Gianmichele Marcelli Presidente;
• dott. Piergiorgio Palestini Consigliere;
• dott. Sergio Casarella Consigliere rel.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al n. r.g. 120/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CAPOGRASSI Parte_1 C.F._1
ALESSANDRO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIALE ALCIDE DE GASPERI N.98
63074 SAN BENEDETTO DEL TRONTOpresso il difensore avv. CAPOGRASSI ALESSANDRO
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. CAPOGRASSI Parte_2 C.F._2
ALESSANDRO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIALE ALCIDE DE GASPERI N.98
63074 SAN BENEDETTO DEL TRONTOpresso il difensore avv. CAPOGRASSI ALESSANDRO
APPELLANTE/I contro
pagina 1 di 16 (C.F. , con il patrocinio dell'avv. CAMAIONI ALFREDO CP_1 P.IVA_1
GIANLUCA e dell'avv. ROSETTI PIERPAOLO ( ) Indirizzo Telematico;
, C.F._3
elettivamente domiciliato in VIA GARIBALDI 6 63031 CASTEL DI LAMApresso il difensore avv. CAMAIONI ALFREDO GIANLUCA
APPELLATO/I
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 11/2023 dell'11 gennaio 2023 resa dal
Tribunale di Ascoli Piceno in materia di appalto privato.
CONCLUSIONI
All'udienza del 9 settembre 2024, svoltasi nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno concluso riportandosi alle seguenti conclusioni:
PER GLI APPELLANTI, E : Parte_1 Parte_2
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adìta, con sentenza da pronunciarsi nei confronti della
in riforma della sentenza n. 11/2023, emessa e pubblicata in data CP_1
11/01/2023 dal Tribunale Civile di Ascoli Piceno, nella persona del G.I. Dott.ssa Enza
Foti, nel procedimento di primo grado avente il n. R.G. n. 1382/2021 Rep. N. 34/2023 ed impugnata con il presente atto, contrariis reiectis:
1. Dichiarare la nullità del contratto non sottoscritto di compravendita di infissi tra la
e i Sig.ri e perché viziato da dolo CP_1 Parte_2 Parte_1
contrattuale;
2. Rigettare la domanda attorea di accertamento del recesso unilaterale anticipato dal contratto da parte degli odierni convenuti e, per l'effetto accertare e dichiarare il grave inadempimento contrattuale della nei confronti degli odierni Controparte_2
convenuti ed , rispetto agli accordi, non contrattualizzati, Parte_1 Parte_2
pagina 2 di 16 di fornitura, consegna e posa in opera degli infissi, porte e materiali ordinati per
l'immobile sito in Monteprandone in Via Dei Tigli n.28, in quanto il materiale ordinato, come detto, non era consegnato e messo in opera nei tempi concordati e, per l'effetto
3. rigettare anche la domanda di parte attrice in relazione alla richiesta di ottenere il pagamento dell'importo di Euro 16.944,72, a titolo di indennizzo, conseguente all'asserito recesso ingiustificato unilaterale dal contratto di appalto, poiché infondata in fatto ed in diritto, anche e soprattutto alla luce delle considerazioni di cui sopra;
4. rigettare, infine, la domanda di parte ricorrente in relazione alla richiesta di Euro
16.944,72, a titolo di risarcimento danni, poiché ingiustificata, anche alla luce delle considerazioni di cui sopra;
5. Il tutto con vittoria di spese, competenze, ed onorari del presente giudizio oltre IVA e
CPA, come per legge”.
PER L'APPELLATA, SE. FAP.
“Piaccia all'ecc.ma Corte di Appello, per tutte le deduzioni ed eccezioni svolte in primo grado, che qui debbono intendersi integralmente richiamate, riportate e trascritte, e per quelle dianzi dedotte, ogni contraria e diversa istanza, ragione o eccezione disattese o reiette:
1) in via preliminare nel merito rigettare la domanda di inibitoria ex adverso formulata ex art. 283 cpc, per tutti i motivi in fatto e in diritto esposti nella comparsa di costituzione e, comunque, in quanto mancante della contemporanea sussistenza del periculum in mora e del fumus boni iuris;
2) in via preliminare e pregiudiziale dichiarare inammissibile e/o improcedibile
l'odierno appello ai sensi dell'art. 342 cpc e dell'art. 348 bis cpc e, per l'effetto,
pagina 3 di 16 confermare, con ogni opportuna precisazione, la sentenza n. 11 dell'11.01.2023 pronunciata dal Tribunale di Ascoli Piceno;
3) nel merito in via principale respingere l'appello proposto perché infondato in fatto ed in diritto per le ragioni di cui alla comparsa di costituzione e, per l'effetto, confermare, con ogni opportuna precisazione, la sentenza n. 11 dell'11.01.2023 pronunciata dal Tribunale di Ascoli Piceno e dunque:
In via principale nel merito
a) accertare e dichiarare il recesso dei sigg.ri (C.f.: Parte_1 C.F._4
) nato a [...] il [...] e la sig.ra (C.f.:
[...] Parte_2 C.F._5
nata il [...] in [...] entrambi residenti in [...](A.P.)
[...]
(63076), alla Via dei Tigli n. 28, dal contratto di appalto dagli stessi sottoscritto con la
(P. I.V.A.: ), in persona del legale rappresentante sig. CP_1 P.IVA_1 CP_3
(C.f: , con sede in Colli del Tronto (A.P.) (63079), alla Via
[...] CodiceFiscale_6
dell'Artigianato n.1; e per l'effetto
b) condannare i sigg.ri (C.f.: ) nato a [...] il Parte_1 CodiceFiscale_4
10.03.1982 e la sig.ra (C.f.: nata il [...] in [...]_5
Canada entrambi residenti in [...], al pagamento ai sensi e per gli effetti dell'art.1671 c.c., alla (P. I.V.A.: CP_4
), in persona del legale rappresentante sig. (C.f: P.IVA_1 CP_3 [...]
, con sede in Colli del Tronto (A.P.) (63079), alla Via dell'Artigianato n.1, C.F._6
della somma di € 16.944,72=, o di quella maggiore o minore somma che verrà accertata in corso di causa, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali;
In via subordinata nel merito
pagina 4 di 16 nella denegata ipotesi che il comportamento dei convenuti non venga qualificato come recesso dal contratto di appalto:
c) accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale dei sigg.ri (C.f.: Parte_1
) nato a [...] il [...] e la sig.ra (C.f.: CodiceFiscale_4 Parte_2 [...]
nata il [...] in [...] entrambi residenti in [...]C.F._5
(A.P.) (63076), alla Via dei Tigli n. 28, dal contratto di appalto dagli stessi sottoscritto con la (P. I.V.A.: ), in persona del legale rappresentante sig. CP_4 P.IVA_1
(C.f: , con sede in Colli del Tronto (A.P.) (63079), alla CP_3 CodiceFiscale_6
Via dell'Artigianato n.1; e per l'effetto condannare i sigg.ri (C.f.: Parte_1 [...]
) nato a [...] il [...] e la sig.ra (C.f.: C.F._4 Parte_2 [...]
nata il [...] in [...] entrambi residenti in [...](A.P.) C.F._5
(63076), alla Via dei Tigli n. 28, al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dalla
(P. I.V.A.: ), in persona del legale rappresentante sig. CP_4 P.IVA_1 CP_3
(C.f: , con sede in Colli del Tronto (A.P.) (63079), alla Via
[...] CodiceFiscale_6
dell'Artigianato n.1, pari ad € 16.944,72=, o di quella maggiore o minore somma che verrà accertata in corso di causa, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali;
in ogni caso con vittoria di spese e competenze”
d) In ogni caso con vittoria di spese e competenze di lite.
4) in ogni caso condannare gli appellanti, in solido tra di loro, alla rifusione delle spese ed onorari del doppio grado di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con atto di citazione depositato in data 26 luglio 2021 SE. FAP. conveniva in CP_1
giudizio innanzi al Tribunale di Ascoli Piceno e Parte_1 Parte_2
concludendo affinchè, accertato il recesso dei convenuti dal contratto di appalto pagina 5 di 16 stipulato con l'attrice, fossero condannati in solido tra loro al pagamento in favore di quest'ultima dell'indennizzo di cui all'art. 1671 c.c. pari ad euro 16.944,72, o altro di giustizia, oppure, in subordine, ritenutone l'inadempimento, fossero condannati al risarcimento del danno in pari misura.
A tal fine l'attrice . FAP. esponeva che nella primavera 2019 i convenuti CP_1
commissionavano la fornitura e la posa in opera degli infissi indicati in citazione, giusto preventivo n. P193 del 30 settembre 2019, per l'importo di euro 23.193,00 (oltre IVA), da installare presso l'immobile di proprietà in Monteprandone, in via dei Tigli, n. 28; che nel periodo ottobre/novembre 2019 aveva proceduto alla consegna dei telai ed aveva ottenuto il pagamento dell'anticipo di euro 2.600,00 il 7 ottobre 2019, come da fattura n. 136 del 3 ottobre 2019; che, iniziata l'esecuzione dell'opera, i committenti richiedevano di eliminare il portone blindato e le zanzariere, sicchè il corrispettivo già preventivato si riduceva a complessivi euro 18.793,00 oltre IVA;
che all'inizio del 2020 i convenuti per motivi personali partivano per il Kenia e il convenuto comunicava Pt_1
che al loro rientro avrebbero deciso colore e finitura degli infissi;
che, vista la concomitante crisi nell'approvvigionamento delle materie prime a causa della pandemia, aveva sollecitato i convenuti a comunicare le proprie scelte;
che solo in data
3 novembre 2020 il committente comunicava a mezzo messaggio whatsapp le Pt_1
proprie decisioni (“deciso, dovrebbe essere 1001. Finitura opaca. Appena posso vengo a riportare le mazzette, intanto puoi ordinarlo, grazie”); che aveva quindi provveduto all'acquisto delle materie prime per il costo di euro 8.411,48, ricevute a dicembre 2021, ed a gennaio 2021 aveva completato le finestre, chiedendo più volte ai committenti di scegliere le maniglie, in modo da procedere al montaggio;
che, a fronte dei continui silenzi, con lettera raccomandata del 4 marzo 2021 inviava formale diffida per il montaggio, richiesta poi reiterata con lettere a firma dei propri Legali;
che dopo un pagina 6 di 16 riscontro da parte del Legale dei convenuti, che contestava un inadempimento lieve auspicando la soluzione bonaria della vicenda, i convenuti montavano altri infissi lasciando presso l'attrice quelli già realizzati ed ormai inutilizzabili sul mercato.
Si costituivano con comparsa depositata in data 10 gennaio 2022 e Parte_1
che concludevano per il rigetto delle avverse domande. Parte_2
A tal fine allegavano essenzialmente che erano stati concordati sin dall'inizio precisi tempi di consegna perché era stato rappresentato al che l'installazione degli CP_3
infissi era condizione necessaria per poter eseguire tutti i lavori programmati all'interno dell'immobile in costruzione;
che dopo la prima esecuzione del contratto con installazione dei telai, nel mese di ottobre 2019, il Sig. e la si CP_3 CP_1
eclissavano non davano seguito agli impegni assunti, rimanendo del tutto sordi alle sollecitazioni ed inviti alla consegna dei telai e degli infissi;
che lo stesso CP_3
contattato più volte telefonicamente, prometteva e rassicurava ogni volta i convenuti che avrebbe portato gli infissi adducendo, di volta in volta, scuse e giustificazioni per la mancata posa in opera del materiale, ma la consegna non arrivava mai;
che le altre imprese, incaricate di diverse lavorazioni, non potevano procedere con i lavori, in assenza degli infissi, anzi, i muratori e pittori avevano dovuto intonacare di nuovo e ritinteggiare alcuni ambienti interni dell'immobile danneggiati dalla pioggia entrata all'interno a causa della mancanza degli infissi;
che, contemporaneamente, venivano a conoscenza che la aveva concluso altri contratti di fornitura per altri CP_1
cantieri più importanti e tale circostanza spiegava il motivo di tanti ritardi;
che le tempistiche riportate dalla stessa parte attrice, dimostravano il grave inadempimento della stessa: se il rapporto contrattuale era iniziato a primavera del 2019 ed il primo bonifico era stato effettuato dai convenuti a luglio del 2019, a marzo del 2021 quando pagina 7 di 16 erano incominciati gli scambi epistolari e le diffide dei rispettivi legali delle parti, l'unico dato certo era che a distanza di circa due anni dall'ordine e dal primo pagamento, gli infissi, neanche in parte, non erano ancora stati consegnati e istallati e questa era la incontrovertibile prova del grave ed inescusabile inadempimento della CP_1
che li aveva costretti a rivolgersi ad altri fornitori;
che non rispondeva al vero, pertanto, che non avevano fornito da subito, cioè sin dalla predisposizione del preventivo lavori, tutti i dettagli e caratteristiche degli infissi e porte ordinate;
che non rispondeva al vero che il Sig. oteva constatare la presenza degli infissi e porte pronte da consegnare Pt_1
presso il deposito della soc. che l'odierno convenuto, nel mese di gennaio CP_1
2021, recatosi presso il deposito/fabbrica della società in località Colli del Tronto, su richiesta del sig. per la firma del contratto, per visionare, prima della firma, gli CP_3
infissi pronti per la consegna, vedeva solo alcune barre di alluminio, presumibilmente degli infissi ordinati, che avrebbero potuto essere destinate anche ad altri infissi per altri clienti;
che, di fronte all'ennesima delusione rispetto alle proprie legittime aspettative, rifiutava la firma del contratto proposto dall'ormai gravemente inadempiente sig. CP_3
Con la sentenza n. 11/2023 dell'11 gennaio 2023 il Tribunale di Ascoli Piceno accoglieva la domanda e, accertato il recesso unilaterale dei committenti ex art. 1671 c.c., li condannava al pagamento, in favore della parte attrice, della somma di euro 12.000,00, al netto dell'acconto già corrisposto, oltre interessi e rivalutazione, regolando le spese.
ed impugnavano la predetta sentenza innanzi alla Corte Parte_1 Parte_2
di Appello di Ancona per i motivi che saranno a breve illustrati e si costituiva l'appellata
. FAP. CP_1
pagina 8 di 16 All'udienza del 10 settembre 2024 la causa veniva riservata alla decisione del Collegio, con termini di legge per conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La sentenza impugnata.
Con la sentenza n. 11/2023 dell'11 gennaio 2023, il Tribunale ha in sintesi osservato e ritenuto che:
• non era contestato che gli odierni convenuti, nel mese di settembre del 2019, avevano commissionato la fornitura e posa in opera alla degli infissi CP_1
meglio identificati in atti, che, a seguito di successivi accordi, era stata ridimensionata – in quanto venivano esclusi il portone blindato e le zanzariere – con conseguente riduzione del corrispettivo;
• infatti, i convenuti non avevano disconosciuto il prezzo pattuito per la fornitura pari ad euro 18.793,00 oltre iva;
e ciò era tanto vero che gli stessi convenuti, nell'autunno del 2019, corrispondevano alla a fronte della posa in CP_1
opera dei controtelai, un acconto pari ad euro 2600,00 (iva compresa);
• da alcun documento presente in atti risultava, poi, che tra le parti vi fosse un preciso accordo in ordine al termine di consegna e posa in opera della fornitura, termine che (peraltro) le parti convenute nemmeno specificavano nel corso del giudizio;
• ciò che invece risultava documentalmente provato (tramite un messaggio telefonico non contestato dalle parti convenute) era che nel mese Parte_1
di novembre del 2020 comunicava alla il colore scelto per gli infissi;
ne CP_1
discendeva che fino al mese di novembre del 2020 la non avrebbe CP_1
potuto in alcun modo provvedere a mettere in produzione la fornitura, che,
pagina 9 di 16 certamente, era pronta i primi giorni del mese di marzo 2021 come testimoniava la missiva inviata dalla ai convenuti, ove questi ultimi erano inviati a CP_1
permettere alla ditta di posare in opera gli infissi pronti “da due mesi”;
• nella medesima missiva, la scriveva altresì “rimaniamo in attesa di una CP_1
vostra comunicazione per la data del montaggio”. A tale invito i convenuti non davano alcun riscontro se non - dopo un ulteriore sollecito inviato per mezzo dei legali - con una missiva di fine aprile ove si prospettava, per la prima volta (e quando la realizzazione della fornitura era ormai completata e in attesa di essere posata in opera) un generico inadempimento della non meglio definito;
CP_1
• poiché alcun termine (men che meno essenziale) era stato pattuito tra le parti per la posa in opera degli infissi e considerato che, come noto, il 2020 era stato un anno assai peculiare, caratterizzato (oltre che da due mesi di totale chiusura di tutte le attività produttive) dalla notoria difficoltà di approvvigionamento, da parte dei fornitori, delle materie prime, in alcun modo il comportamento dell'attrice che - a fronte della conferma dell'ordine nel novembre del 2020 da parte del committente - si dichiarava pronta, già da due mesi, a posare in opera la fornitura i primi giorni del mese di marzo del 2021 (a tutto voler concedere), poteva essere inquadrato nell'alveo di un inadempimento;
• ciò anche tenuto conto del comportamento, certamente non inquadrabile nel novero dei comportamenti caratterizzati dalla buona fede, del tutto silente del committente che, fino alla fine del mese di aprile del 2021, non riscontrava in alcun modo l'invito del debitore ad eseguire la prestazione convenuta:
• pertanto, la volontà del committente di recedere dal contratto poteva certamente essere ricondotta al recesso legale di cui all'art. 1671 c.c. che pagina 10 di 16 esponeva il committente all'obbligo di indennizzare l'appaltatore delle perdite subite;
• l'indennizzo dovuto all'appaltatore assumeva quindi natura risarcitoria e riguardava sia il danno emergente (vale a dire la diminuzione patrimoniale dell'appaltatore per le spese sostenute e i lavori eseguiti), sia il lucro cessante
(vale a dire il mancato guadagno dell'appaltatore);
• l'appaltatore aveva fornito in giudizio la prova di aver già ordinato (sin dai primi di dicembre del 2020) i materiali al fine di portare a compimento la fornitura di infissi producendo le fatture e i documenti di trasporto relativi ai materiali necessari per assemblare gli stessi (cfr. doc. 5) e i relativi pagamenti (cfrr. Doc. 6);
• erano documenti non specificamente contestati da parte dei convenuti;
• era equo determinare l'indennizzo – pure parametrato al prezzo pattuito – in complessivi euro 12.000,00 iva compresa ed al netto dell'acconto già corrisposto, somma da rivalutarsi ad oggi (a decorrere dal mese del recesso) in base agli indici
Istat e sulla stessa dovevano essere calcolati gli interessi anno per anno fino al giorno della sentenza e poi corrisposti gli interessi legali a decorrere dalla data odierna fino all'effettivo soddisfo.
I motivi di appello
2. Arbitraria ed erronea valutazione delle risultanze probatorie e errata valutazione dei fatti di causa. Anche in violazione ed omessa applicazione dell'art. 1439 c.c. in relazione all'art. 1429 c.c. derivante dalla omessa valutazione di circostanze di fatto rilevanti.
pagina 11 di 16
3. Violazione del diritto alla prova ex art. 1342 c.p.c., per avere il Giudice di primo grado ingiustamente negato alla parte convenuta in primo grado, odierna parte appellante, l'ammissione dei mezzi istruttori ritualmente richiesti sebbene decisivi.
I due motivi possono essere trattati congiuntamente per l'unicità della logica su cui si fondano.
Contestano gli appellanti che il primo giudice avrebbe reso una motivazione meramente adesiva alla tesi di controparte senza aver dato loro la possibilità di dimostrare circostanze utili al giudizio, tanto che “nell'ordinanza di ammissione dei mezzi istruttori, il Giudice si è limitato a definire irrilevanti tutte le prove offerte dalle parti convenute in primo grado odierne parti appellanti.
Con il massimo rispetto per l'Ill.ma Corte adita, si potrebbe definire il giudizio in corso il giudizio sul WhatsApp, infatti, a ber vedere, tutta la costruzione probatoria dell'odierna parte appellata, si basa sul messaggio WhatsApp del 03.11.2021, che, contrariamente a quanto affermato dal Giudice di prime cure, non è vero che non sia stato contestato. Da subito le odierne parti appellanti hanno chiarito che si è trattato di un malizioso espediente commerciale da parte della in quanto, in sede di preventivo, CP_1
tutto era stato chiarito e specificato, anche il colore degli infissi da fornire, e fu il CP_3
con condotta contrattualmente dolosa, per precostituendosi un espediente ed una giustificazione per il macroscopico inadempimento in termini di ritardo nei tempi di consegna, e per far passare gli odierni appellanti a loro volta come inadempienti quando inadempiente non erano, che confondendo l'odierno appellante Parte_1
fece venire allo stesso di dubbi sulla scelta iniziale del colore degli infissi, in realtà già espressamente indicata nel preventivo del 2019 ma che il a distanza di un anno e Pt_1
mezzo non poteva ricordare”.
pagina 12 di 16 I motivi sono manifestamente infondati e devono essere respinti.
Le circostanze oggetto dei capitoli di prova articolati in seconda memoria ex art. 183
c.p.c. – lungi dal potersi ritenere decisive - sono state correttamente valutate come irrilevanti dal primo giudice per l'assoluta genericità che le inficia.
In particolare, è d'immediata evidenza che le stesse sono prive di una precisa collocazione spazio-temporale, così come è evidente che esse non sono riferite ad alcuna delle circostanze valorizzate dal giudice dal primo giudice, ad es. la pattuizione di un termine di consegna specifica degli infissi (essenziale o meno non importa),
l'effettiva completezza dell'ordine iniziale, avuto riguardo anche al colore e ad ogni altro elemento necessario per mettere l'appaltatore in condizione di approntare un prodotto finito e pronto per l'installazione.
Va infatti osservato – con riferimento ai capitoli di prova indicati nella predetta memoria – che essi omettono del tutto ogni considerazione circa il momento genetico del rapporto e dunque il contenuto effettivo dell'iniziale pattuizione;
risultano genericamente riferiti a telefonate cui il teste avrebbe assistito tra marzo e dicembre
2020, con cui avrebbe lamentato il ritardo nelle consegne di;
nessuna Pt_1 CP_1
circostanza è poi articolata con riferimento al fatto che avrebbe, in un'epoca Pt_1
imprecisata, “comunicato verbalmente e personalmente al i non voler procedere CP_3
nell'acquisto degli infissi a seguito del suo grave ed inescusabile inadempimento sui tempi di consegna inizialmente concordati”.
Quello che, poi, in questa sede viene ritenuto dagli appellanti un mero espediente commerciale contrario a buona fede (cioè il messaggio whatsapp del 3 novembre 2021)
è in realtà un documento che confligge con tutta la ricostruzione degli appellanti e ne compromette irrimediabilmente il fondamento.
pagina 13 di 16 Non è credibile che, dopo aver trascorso – in pratica – l'intero anno 2020 (da marzo a dicembre) a sollecitare telefonicamente l'appaltatore per la consegna degli infissi, senza peraltro documentare alcuna iniziativa (ma affidandosi solo alla prova per testi), nonostante l'intero cantiere fosse bloccato (così sostengono gli appellanti), Pt_1
risponda ad un messaggio di novembre 2020 (in pratica, dopo un anno dall'ordine)
“Deciso, dovrebbe essere 1001. Finitura opaca. Appena posso vengo a riportare le mazzette, intanto puoi ordinarlo, grazie”; cioè senza lamentare alcunchè e senza fare quello che, in ragione di un'attesa così lunga ed ingiustificata imputabile all'appaltatore, sarebbe stato legittimo fare, cioè rifiutare la prosecuzione del rapporto e non indicare alcuna scelta;
se davvero fosse stato concordato un termine nell'interesse del committente che stava eseguendo all'interno del proprio immobile lavori che erano – quantomeno – condizionati dall'installazione degli infissi, non si giustifica la scelta di provocare l'ulteriore adempimento da parte dell'appaltatore dopo averlo per quasi un anno inutilmente invocato.
Non può essere pertanto condivisa l'affermazione degli appellanti secondo cui “a fronte dell'urgenza rappresentata da Subito al nel 2019, se gli odierni appellanti CP_3
avessero saputo che lo stesso non avrebbe potuto consegnare gli infissi prima di un anno e mezzo, a causa della mole di lavoro che impegnava ed avrebbe impegnato la
certamente non avrebbero neanche discusso il preventivo con la . FAP. CP_1
.”; come già ritenuto dal primo giudice, non vi è alcuna prova che all'appaltatore CP_1
sia stata rappresentata o con lo stesso sia stata concordata l'urgenza della consegna, così come i committenti non possono lamentare di non aver conosciuto i reali tempi di consegna, perché il supposto ritardo, una volta verificatosi, li legittimava ex se ad ogni iniziativa utile ad interrompere il rapporto.
pagina 14 di 16 E' poi inammissibile quanto sostengono ora gli appellanti – per la prima volta in appello
– di aver concordato sin dall'inizio il colore degli infissi, sicchè quello del messaggio sarebbe un mero espediente dell'appaltatore.
In realtà, giovi rammentare che tanto in comparsa di costituzione, quanto in prima memoria ex art. 183 c.p.c. i convenuti/ odierni appellanti omettono ogni riferimento al contenuto del messaggio in questione, tanto che il primo giudice lo ha ritenuto sostanzialmente non contestato. Non si comprende infatti la condotta di un committente che pur avendo concordato sin dall'inizio ogni profilo dell'opera
(compreso il colore RAL 9010), omette ogni contestazione documentabile in merito alla gravità del ritardo e ritira delle mazzette di colori su cui basa la scelta della “finitura opaca” che comunica all'appaltatore, tanto da autorizzarlo a fare il relativo ordinativo.
Non vale a confortare la tesi del mero espediente da parte dell'appaltatore,
l'osservazione degli appellanti secondo cui “nel preventivo dettagliatissimo, colore incluso, guarda caso mancava indicata la data di consegna, sebbene fosse stata la prima preoccupazione degli odierni appellanti che si sono fidati degli accordi verbali. E non può non riconoscersi che l'acquisto fosse urgente se da subito era pagato un cospicuo acconto. Chi pagherebbe prima, sapendo di dover attendere così tanto?
Queste le circostanze non valutate dal Giudice di prime cure”. Infatti, proprio l'omessa previsione esplicita di un termine essenziale di consegna, al pari dell'autorizzazione all'ordine comunicata ben un anno dopo, rendono non condivisibile la tesi secondo cui sarebbe stata prospettata e raccomandata l'urgenza.
Non può essere neppure obliterato che sono gli stessi appellanti a dedurre che, ancora a gennaio 2021, persisteva un loro interesse all'adempimento dell'appaltatore visto pagina 15 di 16 che sostengono che ancorchè disperato, si sarebbe recato in quel mese presso Pt_1
l'officina per vedere se gli infissi fossero finalmente pronti. CP_1
I restanti motivi sono assorbiti nelle considerazioni sin qui espresse.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
PQM
La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n.
120/2023, ogni diversa domanda, istanza o eccezione respinta, così provvede:
• rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza impugnata;
• condanna gli appellanti, in solido tra loro, al pagamento delle spese del presente grado di giudizio in favore di parte appellata che liquida in complessivi euro
3.500,00 per compenso (di cui euro 1.100,00 per fase studio, euro 1.000,00 per fase introduttiva ed il resto per fase decisionale), oltre rimborso spese generali,
IVA e CPA come per legge;
• sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo.
Ancona, 13 febbraio 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Sergio Casarella dott. Gianmichele Marcelli
pagina 16 di 16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ANCONA
SEZIONE PRIMA CIVILE
La Corte di Appello, in persona dei magistrati:
• dott. Gianmichele Marcelli Presidente;
• dott. Piergiorgio Palestini Consigliere;
• dott. Sergio Casarella Consigliere rel.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al n. r.g. 120/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CAPOGRASSI Parte_1 C.F._1
ALESSANDRO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIALE ALCIDE DE GASPERI N.98
63074 SAN BENEDETTO DEL TRONTOpresso il difensore avv. CAPOGRASSI ALESSANDRO
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. CAPOGRASSI Parte_2 C.F._2
ALESSANDRO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIALE ALCIDE DE GASPERI N.98
63074 SAN BENEDETTO DEL TRONTOpresso il difensore avv. CAPOGRASSI ALESSANDRO
APPELLANTE/I contro
pagina 1 di 16 (C.F. , con il patrocinio dell'avv. CAMAIONI ALFREDO CP_1 P.IVA_1
GIANLUCA e dell'avv. ROSETTI PIERPAOLO ( ) Indirizzo Telematico;
, C.F._3
elettivamente domiciliato in VIA GARIBALDI 6 63031 CASTEL DI LAMApresso il difensore avv. CAMAIONI ALFREDO GIANLUCA
APPELLATO/I
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 11/2023 dell'11 gennaio 2023 resa dal
Tribunale di Ascoli Piceno in materia di appalto privato.
CONCLUSIONI
All'udienza del 9 settembre 2024, svoltasi nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno concluso riportandosi alle seguenti conclusioni:
PER GLI APPELLANTI, E : Parte_1 Parte_2
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adìta, con sentenza da pronunciarsi nei confronti della
in riforma della sentenza n. 11/2023, emessa e pubblicata in data CP_1
11/01/2023 dal Tribunale Civile di Ascoli Piceno, nella persona del G.I. Dott.ssa Enza
Foti, nel procedimento di primo grado avente il n. R.G. n. 1382/2021 Rep. N. 34/2023 ed impugnata con il presente atto, contrariis reiectis:
1. Dichiarare la nullità del contratto non sottoscritto di compravendita di infissi tra la
e i Sig.ri e perché viziato da dolo CP_1 Parte_2 Parte_1
contrattuale;
2. Rigettare la domanda attorea di accertamento del recesso unilaterale anticipato dal contratto da parte degli odierni convenuti e, per l'effetto accertare e dichiarare il grave inadempimento contrattuale della nei confronti degli odierni Controparte_2
convenuti ed , rispetto agli accordi, non contrattualizzati, Parte_1 Parte_2
pagina 2 di 16 di fornitura, consegna e posa in opera degli infissi, porte e materiali ordinati per
l'immobile sito in Monteprandone in Via Dei Tigli n.28, in quanto il materiale ordinato, come detto, non era consegnato e messo in opera nei tempi concordati e, per l'effetto
3. rigettare anche la domanda di parte attrice in relazione alla richiesta di ottenere il pagamento dell'importo di Euro 16.944,72, a titolo di indennizzo, conseguente all'asserito recesso ingiustificato unilaterale dal contratto di appalto, poiché infondata in fatto ed in diritto, anche e soprattutto alla luce delle considerazioni di cui sopra;
4. rigettare, infine, la domanda di parte ricorrente in relazione alla richiesta di Euro
16.944,72, a titolo di risarcimento danni, poiché ingiustificata, anche alla luce delle considerazioni di cui sopra;
5. Il tutto con vittoria di spese, competenze, ed onorari del presente giudizio oltre IVA e
CPA, come per legge”.
PER L'APPELLATA, SE. FAP.
“Piaccia all'ecc.ma Corte di Appello, per tutte le deduzioni ed eccezioni svolte in primo grado, che qui debbono intendersi integralmente richiamate, riportate e trascritte, e per quelle dianzi dedotte, ogni contraria e diversa istanza, ragione o eccezione disattese o reiette:
1) in via preliminare nel merito rigettare la domanda di inibitoria ex adverso formulata ex art. 283 cpc, per tutti i motivi in fatto e in diritto esposti nella comparsa di costituzione e, comunque, in quanto mancante della contemporanea sussistenza del periculum in mora e del fumus boni iuris;
2) in via preliminare e pregiudiziale dichiarare inammissibile e/o improcedibile
l'odierno appello ai sensi dell'art. 342 cpc e dell'art. 348 bis cpc e, per l'effetto,
pagina 3 di 16 confermare, con ogni opportuna precisazione, la sentenza n. 11 dell'11.01.2023 pronunciata dal Tribunale di Ascoli Piceno;
3) nel merito in via principale respingere l'appello proposto perché infondato in fatto ed in diritto per le ragioni di cui alla comparsa di costituzione e, per l'effetto, confermare, con ogni opportuna precisazione, la sentenza n. 11 dell'11.01.2023 pronunciata dal Tribunale di Ascoli Piceno e dunque:
In via principale nel merito
a) accertare e dichiarare il recesso dei sigg.ri (C.f.: Parte_1 C.F._4
) nato a [...] il [...] e la sig.ra (C.f.:
[...] Parte_2 C.F._5
nata il [...] in [...] entrambi residenti in [...](A.P.)
[...]
(63076), alla Via dei Tigli n. 28, dal contratto di appalto dagli stessi sottoscritto con la
(P. I.V.A.: ), in persona del legale rappresentante sig. CP_1 P.IVA_1 CP_3
(C.f: , con sede in Colli del Tronto (A.P.) (63079), alla Via
[...] CodiceFiscale_6
dell'Artigianato n.1; e per l'effetto
b) condannare i sigg.ri (C.f.: ) nato a [...] il Parte_1 CodiceFiscale_4
10.03.1982 e la sig.ra (C.f.: nata il [...] in [...]_5
Canada entrambi residenti in [...], al pagamento ai sensi e per gli effetti dell'art.1671 c.c., alla (P. I.V.A.: CP_4
), in persona del legale rappresentante sig. (C.f: P.IVA_1 CP_3 [...]
, con sede in Colli del Tronto (A.P.) (63079), alla Via dell'Artigianato n.1, C.F._6
della somma di € 16.944,72=, o di quella maggiore o minore somma che verrà accertata in corso di causa, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali;
In via subordinata nel merito
pagina 4 di 16 nella denegata ipotesi che il comportamento dei convenuti non venga qualificato come recesso dal contratto di appalto:
c) accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale dei sigg.ri (C.f.: Parte_1
) nato a [...] il [...] e la sig.ra (C.f.: CodiceFiscale_4 Parte_2 [...]
nata il [...] in [...] entrambi residenti in [...]C.F._5
(A.P.) (63076), alla Via dei Tigli n. 28, dal contratto di appalto dagli stessi sottoscritto con la (P. I.V.A.: ), in persona del legale rappresentante sig. CP_4 P.IVA_1
(C.f: , con sede in Colli del Tronto (A.P.) (63079), alla CP_3 CodiceFiscale_6
Via dell'Artigianato n.1; e per l'effetto condannare i sigg.ri (C.f.: Parte_1 [...]
) nato a [...] il [...] e la sig.ra (C.f.: C.F._4 Parte_2 [...]
nata il [...] in [...] entrambi residenti in [...](A.P.) C.F._5
(63076), alla Via dei Tigli n. 28, al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dalla
(P. I.V.A.: ), in persona del legale rappresentante sig. CP_4 P.IVA_1 CP_3
(C.f: , con sede in Colli del Tronto (A.P.) (63079), alla Via
[...] CodiceFiscale_6
dell'Artigianato n.1, pari ad € 16.944,72=, o di quella maggiore o minore somma che verrà accertata in corso di causa, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali;
in ogni caso con vittoria di spese e competenze”
d) In ogni caso con vittoria di spese e competenze di lite.
4) in ogni caso condannare gli appellanti, in solido tra di loro, alla rifusione delle spese ed onorari del doppio grado di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con atto di citazione depositato in data 26 luglio 2021 SE. FAP. conveniva in CP_1
giudizio innanzi al Tribunale di Ascoli Piceno e Parte_1 Parte_2
concludendo affinchè, accertato il recesso dei convenuti dal contratto di appalto pagina 5 di 16 stipulato con l'attrice, fossero condannati in solido tra loro al pagamento in favore di quest'ultima dell'indennizzo di cui all'art. 1671 c.c. pari ad euro 16.944,72, o altro di giustizia, oppure, in subordine, ritenutone l'inadempimento, fossero condannati al risarcimento del danno in pari misura.
A tal fine l'attrice . FAP. esponeva che nella primavera 2019 i convenuti CP_1
commissionavano la fornitura e la posa in opera degli infissi indicati in citazione, giusto preventivo n. P193 del 30 settembre 2019, per l'importo di euro 23.193,00 (oltre IVA), da installare presso l'immobile di proprietà in Monteprandone, in via dei Tigli, n. 28; che nel periodo ottobre/novembre 2019 aveva proceduto alla consegna dei telai ed aveva ottenuto il pagamento dell'anticipo di euro 2.600,00 il 7 ottobre 2019, come da fattura n. 136 del 3 ottobre 2019; che, iniziata l'esecuzione dell'opera, i committenti richiedevano di eliminare il portone blindato e le zanzariere, sicchè il corrispettivo già preventivato si riduceva a complessivi euro 18.793,00 oltre IVA;
che all'inizio del 2020 i convenuti per motivi personali partivano per il Kenia e il convenuto comunicava Pt_1
che al loro rientro avrebbero deciso colore e finitura degli infissi;
che, vista la concomitante crisi nell'approvvigionamento delle materie prime a causa della pandemia, aveva sollecitato i convenuti a comunicare le proprie scelte;
che solo in data
3 novembre 2020 il committente comunicava a mezzo messaggio whatsapp le Pt_1
proprie decisioni (“deciso, dovrebbe essere 1001. Finitura opaca. Appena posso vengo a riportare le mazzette, intanto puoi ordinarlo, grazie”); che aveva quindi provveduto all'acquisto delle materie prime per il costo di euro 8.411,48, ricevute a dicembre 2021, ed a gennaio 2021 aveva completato le finestre, chiedendo più volte ai committenti di scegliere le maniglie, in modo da procedere al montaggio;
che, a fronte dei continui silenzi, con lettera raccomandata del 4 marzo 2021 inviava formale diffida per il montaggio, richiesta poi reiterata con lettere a firma dei propri Legali;
che dopo un pagina 6 di 16 riscontro da parte del Legale dei convenuti, che contestava un inadempimento lieve auspicando la soluzione bonaria della vicenda, i convenuti montavano altri infissi lasciando presso l'attrice quelli già realizzati ed ormai inutilizzabili sul mercato.
Si costituivano con comparsa depositata in data 10 gennaio 2022 e Parte_1
che concludevano per il rigetto delle avverse domande. Parte_2
A tal fine allegavano essenzialmente che erano stati concordati sin dall'inizio precisi tempi di consegna perché era stato rappresentato al che l'installazione degli CP_3
infissi era condizione necessaria per poter eseguire tutti i lavori programmati all'interno dell'immobile in costruzione;
che dopo la prima esecuzione del contratto con installazione dei telai, nel mese di ottobre 2019, il Sig. e la si CP_3 CP_1
eclissavano non davano seguito agli impegni assunti, rimanendo del tutto sordi alle sollecitazioni ed inviti alla consegna dei telai e degli infissi;
che lo stesso CP_3
contattato più volte telefonicamente, prometteva e rassicurava ogni volta i convenuti che avrebbe portato gli infissi adducendo, di volta in volta, scuse e giustificazioni per la mancata posa in opera del materiale, ma la consegna non arrivava mai;
che le altre imprese, incaricate di diverse lavorazioni, non potevano procedere con i lavori, in assenza degli infissi, anzi, i muratori e pittori avevano dovuto intonacare di nuovo e ritinteggiare alcuni ambienti interni dell'immobile danneggiati dalla pioggia entrata all'interno a causa della mancanza degli infissi;
che, contemporaneamente, venivano a conoscenza che la aveva concluso altri contratti di fornitura per altri CP_1
cantieri più importanti e tale circostanza spiegava il motivo di tanti ritardi;
che le tempistiche riportate dalla stessa parte attrice, dimostravano il grave inadempimento della stessa: se il rapporto contrattuale era iniziato a primavera del 2019 ed il primo bonifico era stato effettuato dai convenuti a luglio del 2019, a marzo del 2021 quando pagina 7 di 16 erano incominciati gli scambi epistolari e le diffide dei rispettivi legali delle parti, l'unico dato certo era che a distanza di circa due anni dall'ordine e dal primo pagamento, gli infissi, neanche in parte, non erano ancora stati consegnati e istallati e questa era la incontrovertibile prova del grave ed inescusabile inadempimento della CP_1
che li aveva costretti a rivolgersi ad altri fornitori;
che non rispondeva al vero, pertanto, che non avevano fornito da subito, cioè sin dalla predisposizione del preventivo lavori, tutti i dettagli e caratteristiche degli infissi e porte ordinate;
che non rispondeva al vero che il Sig. oteva constatare la presenza degli infissi e porte pronte da consegnare Pt_1
presso il deposito della soc. che l'odierno convenuto, nel mese di gennaio CP_1
2021, recatosi presso il deposito/fabbrica della società in località Colli del Tronto, su richiesta del sig. per la firma del contratto, per visionare, prima della firma, gli CP_3
infissi pronti per la consegna, vedeva solo alcune barre di alluminio, presumibilmente degli infissi ordinati, che avrebbero potuto essere destinate anche ad altri infissi per altri clienti;
che, di fronte all'ennesima delusione rispetto alle proprie legittime aspettative, rifiutava la firma del contratto proposto dall'ormai gravemente inadempiente sig. CP_3
Con la sentenza n. 11/2023 dell'11 gennaio 2023 il Tribunale di Ascoli Piceno accoglieva la domanda e, accertato il recesso unilaterale dei committenti ex art. 1671 c.c., li condannava al pagamento, in favore della parte attrice, della somma di euro 12.000,00, al netto dell'acconto già corrisposto, oltre interessi e rivalutazione, regolando le spese.
ed impugnavano la predetta sentenza innanzi alla Corte Parte_1 Parte_2
di Appello di Ancona per i motivi che saranno a breve illustrati e si costituiva l'appellata
. FAP. CP_1
pagina 8 di 16 All'udienza del 10 settembre 2024 la causa veniva riservata alla decisione del Collegio, con termini di legge per conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La sentenza impugnata.
Con la sentenza n. 11/2023 dell'11 gennaio 2023, il Tribunale ha in sintesi osservato e ritenuto che:
• non era contestato che gli odierni convenuti, nel mese di settembre del 2019, avevano commissionato la fornitura e posa in opera alla degli infissi CP_1
meglio identificati in atti, che, a seguito di successivi accordi, era stata ridimensionata – in quanto venivano esclusi il portone blindato e le zanzariere – con conseguente riduzione del corrispettivo;
• infatti, i convenuti non avevano disconosciuto il prezzo pattuito per la fornitura pari ad euro 18.793,00 oltre iva;
e ciò era tanto vero che gli stessi convenuti, nell'autunno del 2019, corrispondevano alla a fronte della posa in CP_1
opera dei controtelai, un acconto pari ad euro 2600,00 (iva compresa);
• da alcun documento presente in atti risultava, poi, che tra le parti vi fosse un preciso accordo in ordine al termine di consegna e posa in opera della fornitura, termine che (peraltro) le parti convenute nemmeno specificavano nel corso del giudizio;
• ciò che invece risultava documentalmente provato (tramite un messaggio telefonico non contestato dalle parti convenute) era che nel mese Parte_1
di novembre del 2020 comunicava alla il colore scelto per gli infissi;
ne CP_1
discendeva che fino al mese di novembre del 2020 la non avrebbe CP_1
potuto in alcun modo provvedere a mettere in produzione la fornitura, che,
pagina 9 di 16 certamente, era pronta i primi giorni del mese di marzo 2021 come testimoniava la missiva inviata dalla ai convenuti, ove questi ultimi erano inviati a CP_1
permettere alla ditta di posare in opera gli infissi pronti “da due mesi”;
• nella medesima missiva, la scriveva altresì “rimaniamo in attesa di una CP_1
vostra comunicazione per la data del montaggio”. A tale invito i convenuti non davano alcun riscontro se non - dopo un ulteriore sollecito inviato per mezzo dei legali - con una missiva di fine aprile ove si prospettava, per la prima volta (e quando la realizzazione della fornitura era ormai completata e in attesa di essere posata in opera) un generico inadempimento della non meglio definito;
CP_1
• poiché alcun termine (men che meno essenziale) era stato pattuito tra le parti per la posa in opera degli infissi e considerato che, come noto, il 2020 era stato un anno assai peculiare, caratterizzato (oltre che da due mesi di totale chiusura di tutte le attività produttive) dalla notoria difficoltà di approvvigionamento, da parte dei fornitori, delle materie prime, in alcun modo il comportamento dell'attrice che - a fronte della conferma dell'ordine nel novembre del 2020 da parte del committente - si dichiarava pronta, già da due mesi, a posare in opera la fornitura i primi giorni del mese di marzo del 2021 (a tutto voler concedere), poteva essere inquadrato nell'alveo di un inadempimento;
• ciò anche tenuto conto del comportamento, certamente non inquadrabile nel novero dei comportamenti caratterizzati dalla buona fede, del tutto silente del committente che, fino alla fine del mese di aprile del 2021, non riscontrava in alcun modo l'invito del debitore ad eseguire la prestazione convenuta:
• pertanto, la volontà del committente di recedere dal contratto poteva certamente essere ricondotta al recesso legale di cui all'art. 1671 c.c. che pagina 10 di 16 esponeva il committente all'obbligo di indennizzare l'appaltatore delle perdite subite;
• l'indennizzo dovuto all'appaltatore assumeva quindi natura risarcitoria e riguardava sia il danno emergente (vale a dire la diminuzione patrimoniale dell'appaltatore per le spese sostenute e i lavori eseguiti), sia il lucro cessante
(vale a dire il mancato guadagno dell'appaltatore);
• l'appaltatore aveva fornito in giudizio la prova di aver già ordinato (sin dai primi di dicembre del 2020) i materiali al fine di portare a compimento la fornitura di infissi producendo le fatture e i documenti di trasporto relativi ai materiali necessari per assemblare gli stessi (cfr. doc. 5) e i relativi pagamenti (cfrr. Doc. 6);
• erano documenti non specificamente contestati da parte dei convenuti;
• era equo determinare l'indennizzo – pure parametrato al prezzo pattuito – in complessivi euro 12.000,00 iva compresa ed al netto dell'acconto già corrisposto, somma da rivalutarsi ad oggi (a decorrere dal mese del recesso) in base agli indici
Istat e sulla stessa dovevano essere calcolati gli interessi anno per anno fino al giorno della sentenza e poi corrisposti gli interessi legali a decorrere dalla data odierna fino all'effettivo soddisfo.
I motivi di appello
2. Arbitraria ed erronea valutazione delle risultanze probatorie e errata valutazione dei fatti di causa. Anche in violazione ed omessa applicazione dell'art. 1439 c.c. in relazione all'art. 1429 c.c. derivante dalla omessa valutazione di circostanze di fatto rilevanti.
pagina 11 di 16
3. Violazione del diritto alla prova ex art. 1342 c.p.c., per avere il Giudice di primo grado ingiustamente negato alla parte convenuta in primo grado, odierna parte appellante, l'ammissione dei mezzi istruttori ritualmente richiesti sebbene decisivi.
I due motivi possono essere trattati congiuntamente per l'unicità della logica su cui si fondano.
Contestano gli appellanti che il primo giudice avrebbe reso una motivazione meramente adesiva alla tesi di controparte senza aver dato loro la possibilità di dimostrare circostanze utili al giudizio, tanto che “nell'ordinanza di ammissione dei mezzi istruttori, il Giudice si è limitato a definire irrilevanti tutte le prove offerte dalle parti convenute in primo grado odierne parti appellanti.
Con il massimo rispetto per l'Ill.ma Corte adita, si potrebbe definire il giudizio in corso il giudizio sul WhatsApp, infatti, a ber vedere, tutta la costruzione probatoria dell'odierna parte appellata, si basa sul messaggio WhatsApp del 03.11.2021, che, contrariamente a quanto affermato dal Giudice di prime cure, non è vero che non sia stato contestato. Da subito le odierne parti appellanti hanno chiarito che si è trattato di un malizioso espediente commerciale da parte della in quanto, in sede di preventivo, CP_1
tutto era stato chiarito e specificato, anche il colore degli infissi da fornire, e fu il CP_3
con condotta contrattualmente dolosa, per precostituendosi un espediente ed una giustificazione per il macroscopico inadempimento in termini di ritardo nei tempi di consegna, e per far passare gli odierni appellanti a loro volta come inadempienti quando inadempiente non erano, che confondendo l'odierno appellante Parte_1
fece venire allo stesso di dubbi sulla scelta iniziale del colore degli infissi, in realtà già espressamente indicata nel preventivo del 2019 ma che il a distanza di un anno e Pt_1
mezzo non poteva ricordare”.
pagina 12 di 16 I motivi sono manifestamente infondati e devono essere respinti.
Le circostanze oggetto dei capitoli di prova articolati in seconda memoria ex art. 183
c.p.c. – lungi dal potersi ritenere decisive - sono state correttamente valutate come irrilevanti dal primo giudice per l'assoluta genericità che le inficia.
In particolare, è d'immediata evidenza che le stesse sono prive di una precisa collocazione spazio-temporale, così come è evidente che esse non sono riferite ad alcuna delle circostanze valorizzate dal giudice dal primo giudice, ad es. la pattuizione di un termine di consegna specifica degli infissi (essenziale o meno non importa),
l'effettiva completezza dell'ordine iniziale, avuto riguardo anche al colore e ad ogni altro elemento necessario per mettere l'appaltatore in condizione di approntare un prodotto finito e pronto per l'installazione.
Va infatti osservato – con riferimento ai capitoli di prova indicati nella predetta memoria – che essi omettono del tutto ogni considerazione circa il momento genetico del rapporto e dunque il contenuto effettivo dell'iniziale pattuizione;
risultano genericamente riferiti a telefonate cui il teste avrebbe assistito tra marzo e dicembre
2020, con cui avrebbe lamentato il ritardo nelle consegne di;
nessuna Pt_1 CP_1
circostanza è poi articolata con riferimento al fatto che avrebbe, in un'epoca Pt_1
imprecisata, “comunicato verbalmente e personalmente al i non voler procedere CP_3
nell'acquisto degli infissi a seguito del suo grave ed inescusabile inadempimento sui tempi di consegna inizialmente concordati”.
Quello che, poi, in questa sede viene ritenuto dagli appellanti un mero espediente commerciale contrario a buona fede (cioè il messaggio whatsapp del 3 novembre 2021)
è in realtà un documento che confligge con tutta la ricostruzione degli appellanti e ne compromette irrimediabilmente il fondamento.
pagina 13 di 16 Non è credibile che, dopo aver trascorso – in pratica – l'intero anno 2020 (da marzo a dicembre) a sollecitare telefonicamente l'appaltatore per la consegna degli infissi, senza peraltro documentare alcuna iniziativa (ma affidandosi solo alla prova per testi), nonostante l'intero cantiere fosse bloccato (così sostengono gli appellanti), Pt_1
risponda ad un messaggio di novembre 2020 (in pratica, dopo un anno dall'ordine)
“Deciso, dovrebbe essere 1001. Finitura opaca. Appena posso vengo a riportare le mazzette, intanto puoi ordinarlo, grazie”; cioè senza lamentare alcunchè e senza fare quello che, in ragione di un'attesa così lunga ed ingiustificata imputabile all'appaltatore, sarebbe stato legittimo fare, cioè rifiutare la prosecuzione del rapporto e non indicare alcuna scelta;
se davvero fosse stato concordato un termine nell'interesse del committente che stava eseguendo all'interno del proprio immobile lavori che erano – quantomeno – condizionati dall'installazione degli infissi, non si giustifica la scelta di provocare l'ulteriore adempimento da parte dell'appaltatore dopo averlo per quasi un anno inutilmente invocato.
Non può essere pertanto condivisa l'affermazione degli appellanti secondo cui “a fronte dell'urgenza rappresentata da Subito al nel 2019, se gli odierni appellanti CP_3
avessero saputo che lo stesso non avrebbe potuto consegnare gli infissi prima di un anno e mezzo, a causa della mole di lavoro che impegnava ed avrebbe impegnato la
certamente non avrebbero neanche discusso il preventivo con la . FAP. CP_1
.”; come già ritenuto dal primo giudice, non vi è alcuna prova che all'appaltatore CP_1
sia stata rappresentata o con lo stesso sia stata concordata l'urgenza della consegna, così come i committenti non possono lamentare di non aver conosciuto i reali tempi di consegna, perché il supposto ritardo, una volta verificatosi, li legittimava ex se ad ogni iniziativa utile ad interrompere il rapporto.
pagina 14 di 16 E' poi inammissibile quanto sostengono ora gli appellanti – per la prima volta in appello
– di aver concordato sin dall'inizio il colore degli infissi, sicchè quello del messaggio sarebbe un mero espediente dell'appaltatore.
In realtà, giovi rammentare che tanto in comparsa di costituzione, quanto in prima memoria ex art. 183 c.p.c. i convenuti/ odierni appellanti omettono ogni riferimento al contenuto del messaggio in questione, tanto che il primo giudice lo ha ritenuto sostanzialmente non contestato. Non si comprende infatti la condotta di un committente che pur avendo concordato sin dall'inizio ogni profilo dell'opera
(compreso il colore RAL 9010), omette ogni contestazione documentabile in merito alla gravità del ritardo e ritira delle mazzette di colori su cui basa la scelta della “finitura opaca” che comunica all'appaltatore, tanto da autorizzarlo a fare il relativo ordinativo.
Non vale a confortare la tesi del mero espediente da parte dell'appaltatore,
l'osservazione degli appellanti secondo cui “nel preventivo dettagliatissimo, colore incluso, guarda caso mancava indicata la data di consegna, sebbene fosse stata la prima preoccupazione degli odierni appellanti che si sono fidati degli accordi verbali. E non può non riconoscersi che l'acquisto fosse urgente se da subito era pagato un cospicuo acconto. Chi pagherebbe prima, sapendo di dover attendere così tanto?
Queste le circostanze non valutate dal Giudice di prime cure”. Infatti, proprio l'omessa previsione esplicita di un termine essenziale di consegna, al pari dell'autorizzazione all'ordine comunicata ben un anno dopo, rendono non condivisibile la tesi secondo cui sarebbe stata prospettata e raccomandata l'urgenza.
Non può essere neppure obliterato che sono gli stessi appellanti a dedurre che, ancora a gennaio 2021, persisteva un loro interesse all'adempimento dell'appaltatore visto pagina 15 di 16 che sostengono che ancorchè disperato, si sarebbe recato in quel mese presso Pt_1
l'officina per vedere se gli infissi fossero finalmente pronti. CP_1
I restanti motivi sono assorbiti nelle considerazioni sin qui espresse.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
PQM
La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n.
120/2023, ogni diversa domanda, istanza o eccezione respinta, così provvede:
• rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza impugnata;
• condanna gli appellanti, in solido tra loro, al pagamento delle spese del presente grado di giudizio in favore di parte appellata che liquida in complessivi euro
3.500,00 per compenso (di cui euro 1.100,00 per fase studio, euro 1.000,00 per fase introduttiva ed il resto per fase decisionale), oltre rimborso spese generali,
IVA e CPA come per legge;
• sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo.
Ancona, 13 febbraio 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Sergio Casarella dott. Gianmichele Marcelli
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