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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Agrigento, sez. IV, sentenza 09/02/2026, n. 375 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Agrigento |
| Numero : | 375 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 375/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 4, riunita in udienza il 12/12/2025 alle ore 09:40 in composizione monocratica:
OCCHIPINTI ANDREINA MARIA ANGEL, Giudice monocratico in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 291/2025 depositato il 12/02/2025
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Palma Di Montechiaro - Via Fiorentino, 89 92020 Palma Di Montechiaro AG
Difeso da
-Difensore 2 CF_Difensore 2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 855 TARI 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1806/2025 depositato il 22/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: insiste nei propri atti scritti. Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in epigrafe Ricorrente_1 impugnava l'avviso di accertamento n. 855 del 16.07.2024 con cui si intimava il pagamento della somma di €.1.054,92, comprensivo di sanzioni, interessi e spese a titolo di TARI per l'anno di imposta 2020 notificato in data 21.11.2024 limitatamente all'immobile sito nel
Comune di Palma di Montechiaro in Indirizzo_1 indicato al N.C.E.U. al foglio di mappa
Dati_catastali_1.
Deduceva l'illegittimità dell'avviso impugnato per mancanza del presupposto oggettivo (sussistenza di condizioni obiettive di inutilizzabilità dell'immobile che impediscono la stessa produzione di rifiuti) ai sensi dell'art. 62 del D.Lgs. n. 507/1992, trattandosi di immobile inabitabile in quanto magazzino in stato di abbandono e privo di utenze (luce, gas e servizio idrico).
Deduceva, inoltre, l'illegittimità dell'atto di accertamento per difetto assoluto di motivazione ai sensi dell'art. 7 comma 1, della legge 27.07.2000 n. 212.
Il Comune di Palma di Montechiaro si è costituito chiedendo il rigetto del ricorso.
All'odierna udienza, la Corte, in composizione monocratica, decideva come da separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Parte ricorrente ha dimostrato attraverso il deposito di consulenza di parte che l'immobile sito in sito nel
Comune di Palma di Montechiaro in Indirizzo_1 indicato al N.C.E.U. al foglio di mappa 49 particella 407 sub 2 è privo di forniture di acqua, luce e gas, si trova lontano dal centro abitato in zona prettamente agricola ed è insuscettibile di utilizzo.
A fronte di tale documentazione il Comune non ha addotto alcun elemento concreto idoneo a superare il dato della non utilizzabilità dell'immobile.
Il ricorso deve, pertanto, trovare accoglimento con condanna del Comune resistente al pagamento delle spese del giudizio che si liquidano in euro 605,00 oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e annulla l'atto impugnato. Condanna parte resistente al pagamento delle spese del giudizio che si liquidano in euro 605,00, oltre accessori di legge. Agrigento 12.12.2025 Il Giudice
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 4, riunita in udienza il 12/12/2025 alle ore 09:40 in composizione monocratica:
OCCHIPINTI ANDREINA MARIA ANGEL, Giudice monocratico in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 291/2025 depositato il 12/02/2025
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Palma Di Montechiaro - Via Fiorentino, 89 92020 Palma Di Montechiaro AG
Difeso da
-Difensore 2 CF_Difensore 2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 855 TARI 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1806/2025 depositato il 22/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: insiste nei propri atti scritti. Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in epigrafe Ricorrente_1 impugnava l'avviso di accertamento n. 855 del 16.07.2024 con cui si intimava il pagamento della somma di €.1.054,92, comprensivo di sanzioni, interessi e spese a titolo di TARI per l'anno di imposta 2020 notificato in data 21.11.2024 limitatamente all'immobile sito nel
Comune di Palma di Montechiaro in Indirizzo_1 indicato al N.C.E.U. al foglio di mappa
Dati_catastali_1.
Deduceva l'illegittimità dell'avviso impugnato per mancanza del presupposto oggettivo (sussistenza di condizioni obiettive di inutilizzabilità dell'immobile che impediscono la stessa produzione di rifiuti) ai sensi dell'art. 62 del D.Lgs. n. 507/1992, trattandosi di immobile inabitabile in quanto magazzino in stato di abbandono e privo di utenze (luce, gas e servizio idrico).
Deduceva, inoltre, l'illegittimità dell'atto di accertamento per difetto assoluto di motivazione ai sensi dell'art. 7 comma 1, della legge 27.07.2000 n. 212.
Il Comune di Palma di Montechiaro si è costituito chiedendo il rigetto del ricorso.
All'odierna udienza, la Corte, in composizione monocratica, decideva come da separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Parte ricorrente ha dimostrato attraverso il deposito di consulenza di parte che l'immobile sito in sito nel
Comune di Palma di Montechiaro in Indirizzo_1 indicato al N.C.E.U. al foglio di mappa 49 particella 407 sub 2 è privo di forniture di acqua, luce e gas, si trova lontano dal centro abitato in zona prettamente agricola ed è insuscettibile di utilizzo.
A fronte di tale documentazione il Comune non ha addotto alcun elemento concreto idoneo a superare il dato della non utilizzabilità dell'immobile.
Il ricorso deve, pertanto, trovare accoglimento con condanna del Comune resistente al pagamento delle spese del giudizio che si liquidano in euro 605,00 oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e annulla l'atto impugnato. Condanna parte resistente al pagamento delle spese del giudizio che si liquidano in euro 605,00, oltre accessori di legge. Agrigento 12.12.2025 Il Giudice