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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 28/11/2025, n. 4088 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4088 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI SEZIONE LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
composta dai magistrati:
1.dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente
2.dr.ssa Laura Scarlatelli Consigliere
3.dott.ssa Laura Laureti Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio alla udienza del 20/11/2025, celebrata mediante il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in grado di appello la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 649/2025
T R A
, nato il [...] a [...] ed ivi residente a[...]
Metastasio n.69 ed elettivamente domiciliato presso lo Studio Legale dell'avv. Ignazio Sposito alla via C. Cucca, 295 Brusciano (NA), dal quale è rappresentato e difeso;
Appellante
E
con sede in Napoli al Corso Garibaldi n. 387, in Controparte_1 persona del Presidente del C.d.A. nato a [...] il [...], Controparte_2 rappresentata e difesa dall'avv. Pasquale Allocca e dall'avv. Luca Lepre, con i medesimi elettivamente domiciliata in Napoli al Corso Garibaldi n. 387; Appellato
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 22.3.2024 presso il Tribunale di Avellino in funzione di Giudice del Lavoro, , premesso di essere dipendente della convenuta dall'1.1.2013, in Parte_1 pensione a far data dal settembre 2022, con qualifica di Operatore qualificato della mobilità parametro 151, aveva esposto che nel corso degli anni, nell'espletamento delle proprie mansioni, aveva svolto ogni mese ingenti ore di lavoro straordinario che col passare del tempo avevano leso la sua integrità psico-fisica; precisamente aveva effettuato circa 10.089,95 ore di straordinario negli ultimi nove anni (dal 2014 al 2022), alle quali aveva sottratto le max 250 ore annue previste dalla legge, per un totale di ore eccedenti pari a 7839,95, come attestato dalle buste paga prodotte.
Il lavoratore, dedotta la violazione dell'art. 4 del D.Lgs. n. 66/2003 e dell'art. 28 del CCNL Autoferrotranvieri, quantificato il danno da usura psico-fisica nell'importo pagato dalla società
1 per lo straordinario diurno (euro 13,15 l'ora) e notturno (euro 15,34 l'ora), aveva chiesto di:
“dichiarare illegittimo e contra legem il comportamento posto in essere dalla convenuta Società;
2. Per l'effetto condannare la convenuta società al pagamento della somma di euro 104.018,97 a titolo di risarcimento del danno da usura psico-fisica;
3. In via subordinata, qualora codesto giudicante dovesse ritenere non congrua la cifra di cui sopra, accertare e quantificare il danno da usura psico-fisica sofferto dal ricorrente per aver svolto, nel corso degli anni, ingenti ore di straordinario;
4. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, con attribuzione al sottoscritto procuratore che si dichiara anticipatario”.
Instaurato il contraddittorio, si era costituito l' (di seguito, anche Controparte_1 Contr
“ ”) richiedendo il rigetto del ricorso. Preliminarmente ne aveva eccepito la nullità per violazione dell'art. 414 c.p.c. per la lacunosità degli elementi di fatto e di diritto posti a fondamento della domanda e nel merito l'infondatezza per errata indicazione del numero di ore di straordinario in esubero, dovendo essere sottratte le 150 ore semestrali (300 ore annue) previste dall'art. 28 del CCNL del settore e non le 250 ore annue ex D.Lgs. n. 66/2003; l'errata indicazione del valore orario dello straordinario diverso per ciascun anno di riferimento secondo le tabelle del CCNL;
l'insussistenza del danno da usura psico-fisica, non potendosi configurare un danno in re ipsa e dovendo essere provato anche mediante presunzioni;
la prescrizione quinquennale del diritto azionato per il periodo antecedente all'8.5.2019.
Con la sentenza n. 375/2025 del 27.3.2025, il Giudice adito ha accolto parzialmente la domanda Contr e condannato l' al risarcimento dei danni a favore del lavoratore nella misura di euro 12.639,44 per il periodo da agosto 2014 a dicembre 2022, rigettando nel resto il ricorso, con compensazione delle spese di lite.
In particolare, il Tribunale, premesso che il diritto al risarcimento del danno da usura psico-fisica costituisce una fattispecie di responsabilità contrattuale, attinente alla violazione dell'obbligo di protezione che grava sul datore di lavoro ai sensi dell'art.2087 c.c., e come tale è soggetto all'ordinario termine di prescrizione decennale, ha ritenuto prescritti i crediti maturati sino all'11.07.2014, collocandosi il primo atto interruttivo della prescrizione alla data di notifica del ricorso introduttivo del 12.07.2024.
Quanto al periodo successivo, da agosto 2014 a dicembre 2022, posto che il ricorrente aveva svolto un notevole numero di ore di straordinario con continuità e per un considerevole arco temporale, in misura superiore ai limiti fissati contrattualmente, e che la società non aveva fornito alcuna allegazione né prova in ordine alla effettiva fruizione, da parte del lavoratore, di riposi giornalieri o settimanali compensativi, idonei a ridurre o compensare la maggiore gravosità del lavoro straordinario effettuato, ha accertato l'inadempimento datoriale e il diritto dell'istante al risarcimento del danno da usura psico-fisica e, in ordine al quantum, non ha ritenuto condivisibile la quantificazione operata dal basata sul riconoscimento di un importo pari all'integrale Pt_1 retribuzione erogata per le ore di straordinario svolto (retribuzione oraria + maggiorazione per straordinario notturno ovvero diurno) che avrebbe comportato una inammissibile duplicazione del compenso per la medesima attività.
Il giudice di prime cure ha invece utilizzato quale parametro equitativo il contributo economico pari al 15% dell'importo riconosciuto come straordinario eccedente la soglia annua stabilita contrattualmente, previsto nel Verbale di accordo sindacale dell'11.03.2024 “a titolo di ristoro onnicomprensivo anche del danno da usura psico-fisica”. 2 Basandosi sui conteggi elaborati da parte resistente effettuati considerando detto parametro e moltiplicandolo per le ore di straordinario effettuate in eccesso rispetto alla soglia contrattuale (300 ore annue), detratte le ore di straordinario relative al periodo prescritto (da gennaio a luglio 2014), ha quindi quantificato il credito risarcitorio del lavoratore per il periodo da agosto 2014 a dicembre 2022 nella somma di euro 12.639,44.
Avverso detta statuizione ha proposto appello il con ricorso depositato in data 31.3.2025, Pt_1 contestando i criteri seguiti dal primo giudice per la quantificazione delle ore di straordinario in esubero contrari alla gerarchia delle fonti di diritto e frutto di erronea interpretazione del contratto collettivo di riferimento. Ha osservato che il limite previsto dalla norma nazionale (250 ore annue ex art. 5 del D.lgs. n. 66/2003) prevale sulle disposizioni dell'art. 28 del CCNL del 28.11.2015, sul limite di 150 ore ogni semestre, in base al principio dell'ordine gerarchico delle fonti;
che nel campo lavoristico a tutela del lavoratore la fonte di rango superiore (nella specie, la norma di legge) è derogabile dalla fonte di rango inferiore (contratto collettivo) solo se più favorevole verso il lavoratore medesimo;
che nella fattispecie de quo, per la quantificazione dello straordinario in eccesso il giudice avrebbe dovuto considerare la soglia legale di 250 ore annue e non invece quella contrattuale di 300 ore.
Il lavoratore ha altresì lamentato che l' ha violato le norme in tema di Controparte_1 limiti di ore di straordinario annuale fissate in 250, ma altresì i limiti previsti dalla normativa vigente per l'orario di lavoro settimanale (48 ore), contravvenendo anche ai propri obblighi di comunicazione.
Ancora, ha censurato la sentenza appellata nella parte relativa alla quantificazione del danno laddove ha accolto le argomentazioni difensive della parte convenuta e basato i conteggi su una Contr proposta di transazione dell' con verbale di accordo del 11.03.2024, non accolta dal lavoratore al fine di meglio tutelare i propri diritti. Ha rilevato che il valore della sola Contr maggiorazione prevista per il lavoro straordinario – proposta da quale criterio di computo del danno da usura psicofisica risarcibile per le ore di straordinario prestate dal ricorrente in eccesso rispetto al limite massimo consentito dalla legge e dal contratto collettivo – vìola i dettami della Corte di Cassazione, tenuto conto del cospicuo numero di ore di straordinario eccedentario e del numero di anni per cui si è protratto l'inadempimento datoriale.
Da ultimo, in merito alla prescrizione ha rappresentato che il diritto azionato dal ricorrente, non avendo natura retributiva, si prescrive nel termine di dieci anni che inizia a decorrere - trattandosi di illecito permanente - dalla cessazione della condotta inadempiente del datore.
Ha quindi chiesto, in riforma parziale della gravata sentenza, di condannare la convenuta società al pagamento della restante somma (€91.418,00) non riconosciuta in primo grado a titolo di risarcimento del danno da usura psico-fisica, con vittoria di spese per entrambi i gradi di giudizio.
Contr Ricostituito il contradittorio, l' ha con plurime argomentazioni resistito al gravame di cui ha chiesto il rigetto, con condanna dell'appellante alle spese del doppio grado di giudizio.
Disposta la trattazione cartolare del procedimento, a seguito del deposito delle note scritte, alla odierna udienza come sostituita ex art. 127 ter c.p.c. la causa è stata riservata in decisione.
L'appello è fondato nei limiti che saranno di seguito esposti. 3 Va premesso che i motivi di gravame attengono alla quantificazione delle ore di straordinario eccedenti il limite massimo legale o contrattuale, al quantum del risarcimento del danno da usura psicofisica determinato dal primo giudice e alla prescrizione, mentre alcuna censura – neanche mediante appello incidentale – è stata sollevata in relazione alle ulteriori questioni trattate in Contr primo grado relative alla condotta inadempiente di , all'an del danno da usura psicofisica e in generale alla sussistenza del diritto risarcitorio del lavoratore, le quali - così come decise dal primo giudice – sono ormai coperte da giudicato e divenute incontestabili.
Nel merito, vanno disattese le doglianze relative alla quantificazione delle ore di straordinario in eccesso e al danno risarcibile.
In punto di diritto, trova applicazione al caso di specie la disposizione di cui all'art. 5 del D.Lgs.n. 66 del 2003 secondo cui “
1.Il ricorso a prestazioni di lavoro straordinario deve essere contenuto.
2. Fermi restando i limiti di cui all'articolo 4, i contratti collettivi di lavoro regolamentano le eventuali modalità di esecuzione delle prestazioni di lavoro straordinario.
3. In difetto di disciplina collettiva applicabile, il ricorso al lavoro straordinario è ammesso soltanto previo accordo tra datore di lavoro e lavoratore per un periodo che non superi le 250 ore annuali.
4. Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi il ricorso a prestazioni di lavoro straordinario è inoltre ammesso in relazione a: a) casi di eccezionali esigenze tecnico-produttive e di impossibilità di fronteggiarle attraverso l'assunzione di altri lavoratori;
b) casi di forza maggiore o casi in cui la mancata esecuzione di prestazioni di lavoro straordinario possa dare luogo a un pericolo grave e immediato ovvero a un danno alle persone o alla produzione;
c) eventi particolari, come mostre, fiere e manifestazioni collegate alla attività produttiva, nonché allestimento di prototipi, modelli o simili, predisposti per le stesse, preventivamente comunicati agli uffici competenti ai sensi dell'articolo 19 della L. 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'articolo 2, comma 10, della L. 24 dicembre 1993, n. 537, e in tempo utile alle rappresentanze sindacali aziendali.
5. Il lavoro straordinario deve essere computato a parte e compensato con le maggiorazioni retributive previste dai contratti collettivi di lavoro. I contratti collettivi possono in ogni caso consentire che, in alternativa o in aggiunta alle maggiorazioni retributive, i lavoratori usufruiscano di riposi compensativi”.
La disciplina del lavoro straordinario è altresì integrata dalle previsioni contenute nel CCNL di settore del 28.11.2015 che all'art. 28 stabilisce che: “
1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 11 dell'A.N. 12 marzo 1980 di rinnovo del c.c.n.l., si considera straordinaria la prestazione lavorativa che al termine del periodo plurisettimanale eccede il limite medio settimanale di cui all'art. 27, comma 1, primo capoverso, del presente accordo, fatti salvi gli accordi aziendali per i quali le ore di prestazione straordinaria sono conteggiate e retribuite relativamente al mese in cui sono svolte dal lavoratorre.
2. In luogo del limite previsto dall'art. 5, comma 3, del D.Lgs. n. 66 del 2003 e s.m.i. e ai sensi del comma 2 dello stesso articolo 5, il limite massimo delle prestazioni lavorative straordinarie individuali è fissato in 150 ore per ogni periodo di 26 settimane consecutive di cui al comma 1 dell'articolo 27. Al conseguimento del predetto limite massimo individuale non concorrono le ore di straordinario svolte: ai sensi dell'art. 5, comma 4, del D.Lgs. n. 66 del 2003 e s.m.i.; ai sensi del secondo e terzo capoverso del comma 8 dell'art. 27 del presente accordo, nel qual caso conteggiate e retribuite relativamente al mese in cui sono prestate dal lavoratore;
per esigenze legate alle caratteristiche delle linee esercitate, in attuazione di accordi collettivi aziendali in 4 materia; entro il limite massimo di 66 ore/anno per singolo lavoratore, per effetto di accordi individuali tra azienda e lavoratore”.
Il CCNL del 28.11.2015 ha quindi fissato la soglia massima di lavoro straordinario per il trasporto pubblico locale in 300 ore annuali, suddivise in due semestri di 26 settimane da 150 ore.
L'art. 27 del CCNL prevede inoltre che “
1. Per i lavoratori ai quali si applica il presente c.c.n.l., la durata dell'orario di lavoro settimanale è fissata in 39 ore ed è realizzata come media nell'arco di un periodo plurisettimanale di compensazione di 26 settimane consecutive. La durata media dell'orario di lavoro non può in ogni caso superare, per ogni periodo di 26 settimane, le 48 ore, comprensive del lavoro straordinario. 2,Fermo restando quanto previsto al precedente comma, l'orario di lavoro settimanale di ogni dipendente a tempo pieno può essere programmato dall'azienda: entro il limite massimo di 50 ore e il limite minimo di 27 ore;
limitatamente al personale viaggiante utilizzato esclusivamente in servizi disciplinati dal regolamento CE n. 561/2006 e dal D.Lgs. n. 234 del 2007, entro il limite massimo di 60 ore".
Tanto esposto in punto di diritto, va osservato che le buste paga allegate da parte ricorrente sono idonee a provare - mediante semplice calcolo aritmetico delle ore lavorate a titolo di straordinario
- l'eccessivo ricorso al lavoro straordinario da parte della società convenuta, di gran lunga superiore alla soglia massima fissata dalla normativa di settore.
Ciò posto, la Suprema Corte ha statuito che la prestazione lavorativa “eccedente”, che supera di gran lunga i limiti previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva e si protrae per diversi anni, cagiona al lavoratore un danno da usura psico-fisica, di natura non patrimoniale e distinto da quello biologico, la cui esistenza è presunta nell'an in quanto lesione del diritto garantito dall'art. 36 Cost., mentre ai fini della determinazione del “quantum” occorre tenere conto della gravità della prestazione e delle indicazioni della disciplina collettiva intesa a regolare il risarcimento in oggetto (Cass. Sez. L. Sent. 14.7.2015 n. 14710; Cass. Sez. L. Sent.
1.12.2016 n. 24563; Cass. Ord. 10.5.2019 n. 12538; Cass. Ord. 15.7.2019 n. 18884; Cass. Ord. 29.9.2021 n. 26450 e, di recente, Cass. Ord.
5.7.2024 n. 18390).
Più specificamente in ordine al quantum, il Supremo Collegio, con sentenza n. 17154 del 26.8.2015, ha stabilito che “tale risarcimento, in mancanza di criteri legali o di principi di razionalità che ne impongano la liquidazione in una somma pari ad un'altra retribuzione giornaliera, dev'essere liquidato in concreto dal giudice del merito, alla stregua di una valutazione che - anche mercé l'utilizzazione di strumenti ed istituti previsti dalla contrattazione collettiva - tenga conto della gravosità delle varie prestazioni lavorative”, non essendo il danno per il sacrificio in esame determinabile in astratto.
Pertanto, il criterio, pur essendo equitativo, per essere anche congruo e ragionevole deve essere rapportato alle singole situazioni dedotte in giudizio, nei limiti di specifiche allegazioni, volte a valorizzare il caso concreto al fine di auspicare una diversa e personalizzata valutazione, elementi che non risultano sufficientemente enunciati nel ricorso.
Nel caso in esame, tenuto conto delle peculiarità della fattispecie e delle allegazioni attoree, che rimarcano il cospicuo numero di ore di straordinario eccedentario e il numero di anni per cui si è protratto l'inadempimento datoriale, in adesione alla impostazione del primo giudice si ritiene congruo quale parametro di riferimento, al fine della quantificazione del danno, la percentuale 5 riconosciuta dall'accordo sindacale intervenuto l'11.3.2024 (pari al 15% dell'importo complessivo riconosciuto come straordinario nel periodo in discussione), assumendo rilievo la quantità delle ore di straordinario, espletate in numero maggiore ai limiti consentiti, e la protrazione negli anni dedotti, senza sostanziali variazioni nelle modalità attuative della prestazione. Detta percentuale appare ragionevole in quanto soppesata in una sede qualificata, ove si affrontano gli interessi contrapposti delle parti. Va altresì considerato, allo stesso tempo, anche il contingente contesto economico-finanziario vigente all'epoca dei fatti, con particolare riferimento ai limiti imposti dalla legge alle nuove assunzioni, nonché le peculiarità della prestazione lavorativa in questione inerente al settore del trasporto pubblico locale.
Non appare invece corretto il criterio di computo indicato nel ricorso introduttivo, e riproposto in sede di appello dal lavoratore, con la moltiplicazione al 100% di ogni ora di lavoro straordinario, che condurrebbe ad una ingiustificata duplicazione del compenso già percepito dal ricorrente per il lavoro straordinario espletato, consistente nella paga base maggiorata secondo le percentuali del CCNL, che già esprime – e retribuisce - la maggiore gravosità del lavoro oltre il normale orario contrattuale.
Per quanto riguarda il computo delle ore di lavoro straordinario eccedenti il limite massimo previsto dalla legge o dalla contrattazione collettiva di settore, è la stessa norma di legge a statuire che il limite di 250 ore dalla stessa previsto si applica in assenza di regolamentazione degli accordi collettivi (cfr. art. 5 del D.Lgs. 66/20023 secondo cui “…i contratti collettivi di lavoro regolamentano le eventuali modalità di esecuzione delle prestazioni di lavoro straordinario.
3. In difetto di disciplina collettiva applicabile, il ricorso al lavoro straordinario è ammesso soltanto previo accordo tra datore di lavoro e lavoratore per un periodo che non superi le duecentocinquanta ore annuali...”).
Conformemente alla disciplina di fonte primaria, e non in contrasto con essa, l' del CP_4
28.11.2015 ha normato il limite massimo di prestazioni lavorative straordinarie per il settore, prevedendo che “In luogo del limite previsto dall'art. 5, comma 3, del D.Lgs. n. 66/2003 e s.m.i. e ai sensi del comma 2 dello stesso articolo 5, il limite massimo delle prestazioni lavorative straordinarie individuali è fissato in 150 ore per ogni periodo di 26 settimane consecutive di cui al comma 1 dell'articolo 27”.
Il limite legale di 250 ore annuali ha dunque una funzione suppletiva, dovendo applicarsi solo in assenza di una disciplina di fonte contrattuale. Nella specie, dunque, detto limite ex D.Lgs. 66/2003 per il trasporto pubblico locale ha trovato applicazione fino all'anno 2015 quando, con la sottoscrizione dell' 8.11.2015, è stata introdotta la nuova soglia massima di 150 ore ogni CP_4 semestre.
Va aggiunto che, come evidenziato in sentenza, il giudice è chiamato a pronunciarsi nella materia oggetto di causa secondo un criterio equitativo e ciò rende ulteriormente inconsistente l'eccezione in esame relativa al calcolo delle ore di straordinario eccedentarie ai fini della quantificazione del danno risarcibile.
Per quanto riguarda la sentenza di questa Corte territoriale, in diversa composizione, del 17.12.2024 (rg. n. 690/2024), nella stessa si afferma che “… il Tribunale, in relazione al quantum, ha ritenuto congruo considerare quale parametro di riferimento la percentuale riconosciuta dalla contrattazione collettiva sulla retribuzione oraria per lo straordinario (pari al 10%), nella sua integrità, attesa la rilevanza delle ore di straordinario espletate in più e gli anni consecutivi 6 in cui ciò è avvenuto;
l'importo ottenuto è stato, quindi, moltiplicato per le ore in eccesso rispetto al limite contrattuale”. La Corte dunque conferma il criterio di calcolo utilizzato dal primo giudice che ha fatto riferimento alla integrale maggiorazione percentuale prevista dalla contrattazione collettiva per lo straordinario (pari al 10%), e non all'intero compenso – comprensivo di paga base e di maggiorazione - erogato al dipendente per le ore di lavoro straordinario.
Prive di pregio sono anche le osservazioni svolte dall'appellante sul superamento delle 48 ore settimanali e la violazione degli obblighi di comunicazione alla Direzione Provinciale del Lavoro. A parte la novità della contestazione che non risulta dedotta in primo grado, la stessa appare irrilevante atteso che non incide sul diritto invocato né è stata proposta alcuna domanda sul punto.
E' invece fondata la censura inerente alla prescrizione che il primo giudice ha ritenuto maturata relativamente al periodo da gennaio a luglio 2014, escluso nella determinazione del danno risarcibile.
Va richiamato il principio stabilito dalla Cassazione nella sentenza n. 34377 del 2.11.2022 ove si afferma che “… la prescrizione del diritto al risarcimento del danno alla salute patito dal lavoratore in conseguenza della mancata adozione da parte del datore di lavoro di adeguate misure di sicurezza delle condizioni di lavoro, ai sensi dell'art. 2087 c.c., decorre dal momento in cui il danno si è manifestato, divenendo percepibile e riconoscibile nei sensi sopra detti, solo se l'illecito sia istantaneo (ancorché con effetti permanenti) ovvero si esaurisca in un tempo definito, mentre ove l'illecito si sia protratto nel tempo ed abbia perciò carattere permanente, il termine di prescrizione comincia a decorrere al momento della definitiva cessazione della condotta inadempiente” (Cass. 34377/2022 che richiama Cass. n. 7272 del 2011, Cass. n. 9318 del 2018, Cass. n. 32376 del 2018);
La Suprema Corte ha anche chiarito che “…qualora il lavoratore chieda in giudizio il riconoscimento di un diritto avente ad oggetto non già una voce ordinaria o straordinaria della retribuzione, bensì (come nel caso concreto) il risarcimento di un danno patito per effetto di un'inadempienza contrattuale del datore di lavoro, come nel caso di danno da usura psicofisica provocato dal mancato godimento del riposo settimanale, la tutela richiesta non riguarda prestazioni periodiche od aventi una "causa debendi" unica e continuativa, per le quali sia opportuna, secondo la valutazione del legislatore, la più sollecita liberazione del debitore e la soggezione, per ciò stesso, alla disciplina della prescrizione (quinquennale) dei crediti stabilita dall'art. 2948 c.c., ma l'accertamento di un debito connesso e tuttavia di distinta natura, per il quale vale la regola generale della prescrizione nel termine (decennale) ordinario” (Cass n. 13039 del 1997, che richiama Cass. Sent. n. 1607 del 1989; n. 5015 del 1992 e n. 6327 del 1996; cfr. di recente Cass. 24563 del 2016).
Corretta dunque l'applicazione del termine decennale, il Giudice di prime cure ha invece errato laddove ha ritenuto prescritto il diritto del lavoratore relativo ai primi mesi di lavoro straordinario, da gennaio a luglio 2014, oggetto della domanda risarcitoria. Nella fattispecie l'inadempimento datoriale integra evidentemente un illecito permanente essendosi protratto ininterrottamente per svariati anni (dal 2014 sino alla cessazione del rapporto di lavoro nel 2022) ed essendo il connesso danno da usura psicofisica insito proprio nel perdurare della violazione. Il decorso del termine di prescrizione è iniziato solo alla data della cessazione della condotta illecita ed è stato tempestivamente interrotto mediante la notifica del ricorso introduttivo a luglio 2024.
7 Per le ragioni descritte, che assorbono ogni altra questione svolta, l'appello va parzialmente accolto condannando la resistente al pagamento della somma aggiuntiva di euro 179,61 per il danno da usura psicofisica derivante dal lavoro straordinario eccedentario svolto nei mesi da gennaio a luglio 2014, quantificata tenendo conto dei conteggi elaborati dall' CP_1
in primo grado, alla base della determinazione del danno accolta dal primo giudice, che
[...] non sono stati oggetto di specifica contestazione da parte del lavoratore in sede di gravame. La sentenza gravata andrà poi confermata nel resto.
L'accoglimento parziale del gravame limitato ad un aspetto marginale della domanda e ad un importo irrisorio rispetto a quello richiesto (euro 91.418,00) giustifica la compensazione integrale delle spese di lite del grado.
P. Q. M.
La Corte così provvede:
-accoglie l'appello per quanto di ragione e, in riforma parziale della gravata sentenza che nel resto conferma, condanna l' al pagamento, in favore di , Controparte_1 Parte_1 della somma ulteriore di euro 179,61 a titolo di risarcimento dei danni per il periodo da gennaio 2014 a luglio 2014, oltre interessi e rivalutazione come per legge;
-compensa le spese del grado.
Napoli, 20/11/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente Dr.ssa Laura Laureti Dr.ssa Anna Carla Catalano
8
composta dai magistrati:
1.dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente
2.dr.ssa Laura Scarlatelli Consigliere
3.dott.ssa Laura Laureti Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio alla udienza del 20/11/2025, celebrata mediante il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in grado di appello la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 649/2025
T R A
, nato il [...] a [...] ed ivi residente a[...]
Metastasio n.69 ed elettivamente domiciliato presso lo Studio Legale dell'avv. Ignazio Sposito alla via C. Cucca, 295 Brusciano (NA), dal quale è rappresentato e difeso;
Appellante
E
con sede in Napoli al Corso Garibaldi n. 387, in Controparte_1 persona del Presidente del C.d.A. nato a [...] il [...], Controparte_2 rappresentata e difesa dall'avv. Pasquale Allocca e dall'avv. Luca Lepre, con i medesimi elettivamente domiciliata in Napoli al Corso Garibaldi n. 387; Appellato
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 22.3.2024 presso il Tribunale di Avellino in funzione di Giudice del Lavoro, , premesso di essere dipendente della convenuta dall'1.1.2013, in Parte_1 pensione a far data dal settembre 2022, con qualifica di Operatore qualificato della mobilità parametro 151, aveva esposto che nel corso degli anni, nell'espletamento delle proprie mansioni, aveva svolto ogni mese ingenti ore di lavoro straordinario che col passare del tempo avevano leso la sua integrità psico-fisica; precisamente aveva effettuato circa 10.089,95 ore di straordinario negli ultimi nove anni (dal 2014 al 2022), alle quali aveva sottratto le max 250 ore annue previste dalla legge, per un totale di ore eccedenti pari a 7839,95, come attestato dalle buste paga prodotte.
Il lavoratore, dedotta la violazione dell'art. 4 del D.Lgs. n. 66/2003 e dell'art. 28 del CCNL Autoferrotranvieri, quantificato il danno da usura psico-fisica nell'importo pagato dalla società
1 per lo straordinario diurno (euro 13,15 l'ora) e notturno (euro 15,34 l'ora), aveva chiesto di:
“dichiarare illegittimo e contra legem il comportamento posto in essere dalla convenuta Società;
2. Per l'effetto condannare la convenuta società al pagamento della somma di euro 104.018,97 a titolo di risarcimento del danno da usura psico-fisica;
3. In via subordinata, qualora codesto giudicante dovesse ritenere non congrua la cifra di cui sopra, accertare e quantificare il danno da usura psico-fisica sofferto dal ricorrente per aver svolto, nel corso degli anni, ingenti ore di straordinario;
4. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, con attribuzione al sottoscritto procuratore che si dichiara anticipatario”.
Instaurato il contraddittorio, si era costituito l' (di seguito, anche Controparte_1 Contr
“ ”) richiedendo il rigetto del ricorso. Preliminarmente ne aveva eccepito la nullità per violazione dell'art. 414 c.p.c. per la lacunosità degli elementi di fatto e di diritto posti a fondamento della domanda e nel merito l'infondatezza per errata indicazione del numero di ore di straordinario in esubero, dovendo essere sottratte le 150 ore semestrali (300 ore annue) previste dall'art. 28 del CCNL del settore e non le 250 ore annue ex D.Lgs. n. 66/2003; l'errata indicazione del valore orario dello straordinario diverso per ciascun anno di riferimento secondo le tabelle del CCNL;
l'insussistenza del danno da usura psico-fisica, non potendosi configurare un danno in re ipsa e dovendo essere provato anche mediante presunzioni;
la prescrizione quinquennale del diritto azionato per il periodo antecedente all'8.5.2019.
Con la sentenza n. 375/2025 del 27.3.2025, il Giudice adito ha accolto parzialmente la domanda Contr e condannato l' al risarcimento dei danni a favore del lavoratore nella misura di euro 12.639,44 per il periodo da agosto 2014 a dicembre 2022, rigettando nel resto il ricorso, con compensazione delle spese di lite.
In particolare, il Tribunale, premesso che il diritto al risarcimento del danno da usura psico-fisica costituisce una fattispecie di responsabilità contrattuale, attinente alla violazione dell'obbligo di protezione che grava sul datore di lavoro ai sensi dell'art.2087 c.c., e come tale è soggetto all'ordinario termine di prescrizione decennale, ha ritenuto prescritti i crediti maturati sino all'11.07.2014, collocandosi il primo atto interruttivo della prescrizione alla data di notifica del ricorso introduttivo del 12.07.2024.
Quanto al periodo successivo, da agosto 2014 a dicembre 2022, posto che il ricorrente aveva svolto un notevole numero di ore di straordinario con continuità e per un considerevole arco temporale, in misura superiore ai limiti fissati contrattualmente, e che la società non aveva fornito alcuna allegazione né prova in ordine alla effettiva fruizione, da parte del lavoratore, di riposi giornalieri o settimanali compensativi, idonei a ridurre o compensare la maggiore gravosità del lavoro straordinario effettuato, ha accertato l'inadempimento datoriale e il diritto dell'istante al risarcimento del danno da usura psico-fisica e, in ordine al quantum, non ha ritenuto condivisibile la quantificazione operata dal basata sul riconoscimento di un importo pari all'integrale Pt_1 retribuzione erogata per le ore di straordinario svolto (retribuzione oraria + maggiorazione per straordinario notturno ovvero diurno) che avrebbe comportato una inammissibile duplicazione del compenso per la medesima attività.
Il giudice di prime cure ha invece utilizzato quale parametro equitativo il contributo economico pari al 15% dell'importo riconosciuto come straordinario eccedente la soglia annua stabilita contrattualmente, previsto nel Verbale di accordo sindacale dell'11.03.2024 “a titolo di ristoro onnicomprensivo anche del danno da usura psico-fisica”. 2 Basandosi sui conteggi elaborati da parte resistente effettuati considerando detto parametro e moltiplicandolo per le ore di straordinario effettuate in eccesso rispetto alla soglia contrattuale (300 ore annue), detratte le ore di straordinario relative al periodo prescritto (da gennaio a luglio 2014), ha quindi quantificato il credito risarcitorio del lavoratore per il periodo da agosto 2014 a dicembre 2022 nella somma di euro 12.639,44.
Avverso detta statuizione ha proposto appello il con ricorso depositato in data 31.3.2025, Pt_1 contestando i criteri seguiti dal primo giudice per la quantificazione delle ore di straordinario in esubero contrari alla gerarchia delle fonti di diritto e frutto di erronea interpretazione del contratto collettivo di riferimento. Ha osservato che il limite previsto dalla norma nazionale (250 ore annue ex art. 5 del D.lgs. n. 66/2003) prevale sulle disposizioni dell'art. 28 del CCNL del 28.11.2015, sul limite di 150 ore ogni semestre, in base al principio dell'ordine gerarchico delle fonti;
che nel campo lavoristico a tutela del lavoratore la fonte di rango superiore (nella specie, la norma di legge) è derogabile dalla fonte di rango inferiore (contratto collettivo) solo se più favorevole verso il lavoratore medesimo;
che nella fattispecie de quo, per la quantificazione dello straordinario in eccesso il giudice avrebbe dovuto considerare la soglia legale di 250 ore annue e non invece quella contrattuale di 300 ore.
Il lavoratore ha altresì lamentato che l' ha violato le norme in tema di Controparte_1 limiti di ore di straordinario annuale fissate in 250, ma altresì i limiti previsti dalla normativa vigente per l'orario di lavoro settimanale (48 ore), contravvenendo anche ai propri obblighi di comunicazione.
Ancora, ha censurato la sentenza appellata nella parte relativa alla quantificazione del danno laddove ha accolto le argomentazioni difensive della parte convenuta e basato i conteggi su una Contr proposta di transazione dell' con verbale di accordo del 11.03.2024, non accolta dal lavoratore al fine di meglio tutelare i propri diritti. Ha rilevato che il valore della sola Contr maggiorazione prevista per il lavoro straordinario – proposta da quale criterio di computo del danno da usura psicofisica risarcibile per le ore di straordinario prestate dal ricorrente in eccesso rispetto al limite massimo consentito dalla legge e dal contratto collettivo – vìola i dettami della Corte di Cassazione, tenuto conto del cospicuo numero di ore di straordinario eccedentario e del numero di anni per cui si è protratto l'inadempimento datoriale.
Da ultimo, in merito alla prescrizione ha rappresentato che il diritto azionato dal ricorrente, non avendo natura retributiva, si prescrive nel termine di dieci anni che inizia a decorrere - trattandosi di illecito permanente - dalla cessazione della condotta inadempiente del datore.
Ha quindi chiesto, in riforma parziale della gravata sentenza, di condannare la convenuta società al pagamento della restante somma (€91.418,00) non riconosciuta in primo grado a titolo di risarcimento del danno da usura psico-fisica, con vittoria di spese per entrambi i gradi di giudizio.
Contr Ricostituito il contradittorio, l' ha con plurime argomentazioni resistito al gravame di cui ha chiesto il rigetto, con condanna dell'appellante alle spese del doppio grado di giudizio.
Disposta la trattazione cartolare del procedimento, a seguito del deposito delle note scritte, alla odierna udienza come sostituita ex art. 127 ter c.p.c. la causa è stata riservata in decisione.
L'appello è fondato nei limiti che saranno di seguito esposti. 3 Va premesso che i motivi di gravame attengono alla quantificazione delle ore di straordinario eccedenti il limite massimo legale o contrattuale, al quantum del risarcimento del danno da usura psicofisica determinato dal primo giudice e alla prescrizione, mentre alcuna censura – neanche mediante appello incidentale – è stata sollevata in relazione alle ulteriori questioni trattate in Contr primo grado relative alla condotta inadempiente di , all'an del danno da usura psicofisica e in generale alla sussistenza del diritto risarcitorio del lavoratore, le quali - così come decise dal primo giudice – sono ormai coperte da giudicato e divenute incontestabili.
Nel merito, vanno disattese le doglianze relative alla quantificazione delle ore di straordinario in eccesso e al danno risarcibile.
In punto di diritto, trova applicazione al caso di specie la disposizione di cui all'art. 5 del D.Lgs.n. 66 del 2003 secondo cui “
1.Il ricorso a prestazioni di lavoro straordinario deve essere contenuto.
2. Fermi restando i limiti di cui all'articolo 4, i contratti collettivi di lavoro regolamentano le eventuali modalità di esecuzione delle prestazioni di lavoro straordinario.
3. In difetto di disciplina collettiva applicabile, il ricorso al lavoro straordinario è ammesso soltanto previo accordo tra datore di lavoro e lavoratore per un periodo che non superi le 250 ore annuali.
4. Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi il ricorso a prestazioni di lavoro straordinario è inoltre ammesso in relazione a: a) casi di eccezionali esigenze tecnico-produttive e di impossibilità di fronteggiarle attraverso l'assunzione di altri lavoratori;
b) casi di forza maggiore o casi in cui la mancata esecuzione di prestazioni di lavoro straordinario possa dare luogo a un pericolo grave e immediato ovvero a un danno alle persone o alla produzione;
c) eventi particolari, come mostre, fiere e manifestazioni collegate alla attività produttiva, nonché allestimento di prototipi, modelli o simili, predisposti per le stesse, preventivamente comunicati agli uffici competenti ai sensi dell'articolo 19 della L. 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'articolo 2, comma 10, della L. 24 dicembre 1993, n. 537, e in tempo utile alle rappresentanze sindacali aziendali.
5. Il lavoro straordinario deve essere computato a parte e compensato con le maggiorazioni retributive previste dai contratti collettivi di lavoro. I contratti collettivi possono in ogni caso consentire che, in alternativa o in aggiunta alle maggiorazioni retributive, i lavoratori usufruiscano di riposi compensativi”.
La disciplina del lavoro straordinario è altresì integrata dalle previsioni contenute nel CCNL di settore del 28.11.2015 che all'art. 28 stabilisce che: “
1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 11 dell'A.N. 12 marzo 1980 di rinnovo del c.c.n.l., si considera straordinaria la prestazione lavorativa che al termine del periodo plurisettimanale eccede il limite medio settimanale di cui all'art. 27, comma 1, primo capoverso, del presente accordo, fatti salvi gli accordi aziendali per i quali le ore di prestazione straordinaria sono conteggiate e retribuite relativamente al mese in cui sono svolte dal lavoratorre.
2. In luogo del limite previsto dall'art. 5, comma 3, del D.Lgs. n. 66 del 2003 e s.m.i. e ai sensi del comma 2 dello stesso articolo 5, il limite massimo delle prestazioni lavorative straordinarie individuali è fissato in 150 ore per ogni periodo di 26 settimane consecutive di cui al comma 1 dell'articolo 27. Al conseguimento del predetto limite massimo individuale non concorrono le ore di straordinario svolte: ai sensi dell'art. 5, comma 4, del D.Lgs. n. 66 del 2003 e s.m.i.; ai sensi del secondo e terzo capoverso del comma 8 dell'art. 27 del presente accordo, nel qual caso conteggiate e retribuite relativamente al mese in cui sono prestate dal lavoratore;
per esigenze legate alle caratteristiche delle linee esercitate, in attuazione di accordi collettivi aziendali in 4 materia; entro il limite massimo di 66 ore/anno per singolo lavoratore, per effetto di accordi individuali tra azienda e lavoratore”.
Il CCNL del 28.11.2015 ha quindi fissato la soglia massima di lavoro straordinario per il trasporto pubblico locale in 300 ore annuali, suddivise in due semestri di 26 settimane da 150 ore.
L'art. 27 del CCNL prevede inoltre che “
1. Per i lavoratori ai quali si applica il presente c.c.n.l., la durata dell'orario di lavoro settimanale è fissata in 39 ore ed è realizzata come media nell'arco di un periodo plurisettimanale di compensazione di 26 settimane consecutive. La durata media dell'orario di lavoro non può in ogni caso superare, per ogni periodo di 26 settimane, le 48 ore, comprensive del lavoro straordinario. 2,Fermo restando quanto previsto al precedente comma, l'orario di lavoro settimanale di ogni dipendente a tempo pieno può essere programmato dall'azienda: entro il limite massimo di 50 ore e il limite minimo di 27 ore;
limitatamente al personale viaggiante utilizzato esclusivamente in servizi disciplinati dal regolamento CE n. 561/2006 e dal D.Lgs. n. 234 del 2007, entro il limite massimo di 60 ore".
Tanto esposto in punto di diritto, va osservato che le buste paga allegate da parte ricorrente sono idonee a provare - mediante semplice calcolo aritmetico delle ore lavorate a titolo di straordinario
- l'eccessivo ricorso al lavoro straordinario da parte della società convenuta, di gran lunga superiore alla soglia massima fissata dalla normativa di settore.
Ciò posto, la Suprema Corte ha statuito che la prestazione lavorativa “eccedente”, che supera di gran lunga i limiti previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva e si protrae per diversi anni, cagiona al lavoratore un danno da usura psico-fisica, di natura non patrimoniale e distinto da quello biologico, la cui esistenza è presunta nell'an in quanto lesione del diritto garantito dall'art. 36 Cost., mentre ai fini della determinazione del “quantum” occorre tenere conto della gravità della prestazione e delle indicazioni della disciplina collettiva intesa a regolare il risarcimento in oggetto (Cass. Sez. L. Sent. 14.7.2015 n. 14710; Cass. Sez. L. Sent.
1.12.2016 n. 24563; Cass. Ord. 10.5.2019 n. 12538; Cass. Ord. 15.7.2019 n. 18884; Cass. Ord. 29.9.2021 n. 26450 e, di recente, Cass. Ord.
5.7.2024 n. 18390).
Più specificamente in ordine al quantum, il Supremo Collegio, con sentenza n. 17154 del 26.8.2015, ha stabilito che “tale risarcimento, in mancanza di criteri legali o di principi di razionalità che ne impongano la liquidazione in una somma pari ad un'altra retribuzione giornaliera, dev'essere liquidato in concreto dal giudice del merito, alla stregua di una valutazione che - anche mercé l'utilizzazione di strumenti ed istituti previsti dalla contrattazione collettiva - tenga conto della gravosità delle varie prestazioni lavorative”, non essendo il danno per il sacrificio in esame determinabile in astratto.
Pertanto, il criterio, pur essendo equitativo, per essere anche congruo e ragionevole deve essere rapportato alle singole situazioni dedotte in giudizio, nei limiti di specifiche allegazioni, volte a valorizzare il caso concreto al fine di auspicare una diversa e personalizzata valutazione, elementi che non risultano sufficientemente enunciati nel ricorso.
Nel caso in esame, tenuto conto delle peculiarità della fattispecie e delle allegazioni attoree, che rimarcano il cospicuo numero di ore di straordinario eccedentario e il numero di anni per cui si è protratto l'inadempimento datoriale, in adesione alla impostazione del primo giudice si ritiene congruo quale parametro di riferimento, al fine della quantificazione del danno, la percentuale 5 riconosciuta dall'accordo sindacale intervenuto l'11.3.2024 (pari al 15% dell'importo complessivo riconosciuto come straordinario nel periodo in discussione), assumendo rilievo la quantità delle ore di straordinario, espletate in numero maggiore ai limiti consentiti, e la protrazione negli anni dedotti, senza sostanziali variazioni nelle modalità attuative della prestazione. Detta percentuale appare ragionevole in quanto soppesata in una sede qualificata, ove si affrontano gli interessi contrapposti delle parti. Va altresì considerato, allo stesso tempo, anche il contingente contesto economico-finanziario vigente all'epoca dei fatti, con particolare riferimento ai limiti imposti dalla legge alle nuove assunzioni, nonché le peculiarità della prestazione lavorativa in questione inerente al settore del trasporto pubblico locale.
Non appare invece corretto il criterio di computo indicato nel ricorso introduttivo, e riproposto in sede di appello dal lavoratore, con la moltiplicazione al 100% di ogni ora di lavoro straordinario, che condurrebbe ad una ingiustificata duplicazione del compenso già percepito dal ricorrente per il lavoro straordinario espletato, consistente nella paga base maggiorata secondo le percentuali del CCNL, che già esprime – e retribuisce - la maggiore gravosità del lavoro oltre il normale orario contrattuale.
Per quanto riguarda il computo delle ore di lavoro straordinario eccedenti il limite massimo previsto dalla legge o dalla contrattazione collettiva di settore, è la stessa norma di legge a statuire che il limite di 250 ore dalla stessa previsto si applica in assenza di regolamentazione degli accordi collettivi (cfr. art. 5 del D.Lgs. 66/20023 secondo cui “…i contratti collettivi di lavoro regolamentano le eventuali modalità di esecuzione delle prestazioni di lavoro straordinario.
3. In difetto di disciplina collettiva applicabile, il ricorso al lavoro straordinario è ammesso soltanto previo accordo tra datore di lavoro e lavoratore per un periodo che non superi le duecentocinquanta ore annuali...”).
Conformemente alla disciplina di fonte primaria, e non in contrasto con essa, l' del CP_4
28.11.2015 ha normato il limite massimo di prestazioni lavorative straordinarie per il settore, prevedendo che “In luogo del limite previsto dall'art. 5, comma 3, del D.Lgs. n. 66/2003 e s.m.i. e ai sensi del comma 2 dello stesso articolo 5, il limite massimo delle prestazioni lavorative straordinarie individuali è fissato in 150 ore per ogni periodo di 26 settimane consecutive di cui al comma 1 dell'articolo 27”.
Il limite legale di 250 ore annuali ha dunque una funzione suppletiva, dovendo applicarsi solo in assenza di una disciplina di fonte contrattuale. Nella specie, dunque, detto limite ex D.Lgs. 66/2003 per il trasporto pubblico locale ha trovato applicazione fino all'anno 2015 quando, con la sottoscrizione dell' 8.11.2015, è stata introdotta la nuova soglia massima di 150 ore ogni CP_4 semestre.
Va aggiunto che, come evidenziato in sentenza, il giudice è chiamato a pronunciarsi nella materia oggetto di causa secondo un criterio equitativo e ciò rende ulteriormente inconsistente l'eccezione in esame relativa al calcolo delle ore di straordinario eccedentarie ai fini della quantificazione del danno risarcibile.
Per quanto riguarda la sentenza di questa Corte territoriale, in diversa composizione, del 17.12.2024 (rg. n. 690/2024), nella stessa si afferma che “… il Tribunale, in relazione al quantum, ha ritenuto congruo considerare quale parametro di riferimento la percentuale riconosciuta dalla contrattazione collettiva sulla retribuzione oraria per lo straordinario (pari al 10%), nella sua integrità, attesa la rilevanza delle ore di straordinario espletate in più e gli anni consecutivi 6 in cui ciò è avvenuto;
l'importo ottenuto è stato, quindi, moltiplicato per le ore in eccesso rispetto al limite contrattuale”. La Corte dunque conferma il criterio di calcolo utilizzato dal primo giudice che ha fatto riferimento alla integrale maggiorazione percentuale prevista dalla contrattazione collettiva per lo straordinario (pari al 10%), e non all'intero compenso – comprensivo di paga base e di maggiorazione - erogato al dipendente per le ore di lavoro straordinario.
Prive di pregio sono anche le osservazioni svolte dall'appellante sul superamento delle 48 ore settimanali e la violazione degli obblighi di comunicazione alla Direzione Provinciale del Lavoro. A parte la novità della contestazione che non risulta dedotta in primo grado, la stessa appare irrilevante atteso che non incide sul diritto invocato né è stata proposta alcuna domanda sul punto.
E' invece fondata la censura inerente alla prescrizione che il primo giudice ha ritenuto maturata relativamente al periodo da gennaio a luglio 2014, escluso nella determinazione del danno risarcibile.
Va richiamato il principio stabilito dalla Cassazione nella sentenza n. 34377 del 2.11.2022 ove si afferma che “… la prescrizione del diritto al risarcimento del danno alla salute patito dal lavoratore in conseguenza della mancata adozione da parte del datore di lavoro di adeguate misure di sicurezza delle condizioni di lavoro, ai sensi dell'art. 2087 c.c., decorre dal momento in cui il danno si è manifestato, divenendo percepibile e riconoscibile nei sensi sopra detti, solo se l'illecito sia istantaneo (ancorché con effetti permanenti) ovvero si esaurisca in un tempo definito, mentre ove l'illecito si sia protratto nel tempo ed abbia perciò carattere permanente, il termine di prescrizione comincia a decorrere al momento della definitiva cessazione della condotta inadempiente” (Cass. 34377/2022 che richiama Cass. n. 7272 del 2011, Cass. n. 9318 del 2018, Cass. n. 32376 del 2018);
La Suprema Corte ha anche chiarito che “…qualora il lavoratore chieda in giudizio il riconoscimento di un diritto avente ad oggetto non già una voce ordinaria o straordinaria della retribuzione, bensì (come nel caso concreto) il risarcimento di un danno patito per effetto di un'inadempienza contrattuale del datore di lavoro, come nel caso di danno da usura psicofisica provocato dal mancato godimento del riposo settimanale, la tutela richiesta non riguarda prestazioni periodiche od aventi una "causa debendi" unica e continuativa, per le quali sia opportuna, secondo la valutazione del legislatore, la più sollecita liberazione del debitore e la soggezione, per ciò stesso, alla disciplina della prescrizione (quinquennale) dei crediti stabilita dall'art. 2948 c.c., ma l'accertamento di un debito connesso e tuttavia di distinta natura, per il quale vale la regola generale della prescrizione nel termine (decennale) ordinario” (Cass n. 13039 del 1997, che richiama Cass. Sent. n. 1607 del 1989; n. 5015 del 1992 e n. 6327 del 1996; cfr. di recente Cass. 24563 del 2016).
Corretta dunque l'applicazione del termine decennale, il Giudice di prime cure ha invece errato laddove ha ritenuto prescritto il diritto del lavoratore relativo ai primi mesi di lavoro straordinario, da gennaio a luglio 2014, oggetto della domanda risarcitoria. Nella fattispecie l'inadempimento datoriale integra evidentemente un illecito permanente essendosi protratto ininterrottamente per svariati anni (dal 2014 sino alla cessazione del rapporto di lavoro nel 2022) ed essendo il connesso danno da usura psicofisica insito proprio nel perdurare della violazione. Il decorso del termine di prescrizione è iniziato solo alla data della cessazione della condotta illecita ed è stato tempestivamente interrotto mediante la notifica del ricorso introduttivo a luglio 2024.
7 Per le ragioni descritte, che assorbono ogni altra questione svolta, l'appello va parzialmente accolto condannando la resistente al pagamento della somma aggiuntiva di euro 179,61 per il danno da usura psicofisica derivante dal lavoro straordinario eccedentario svolto nei mesi da gennaio a luglio 2014, quantificata tenendo conto dei conteggi elaborati dall' CP_1
in primo grado, alla base della determinazione del danno accolta dal primo giudice, che
[...] non sono stati oggetto di specifica contestazione da parte del lavoratore in sede di gravame. La sentenza gravata andrà poi confermata nel resto.
L'accoglimento parziale del gravame limitato ad un aspetto marginale della domanda e ad un importo irrisorio rispetto a quello richiesto (euro 91.418,00) giustifica la compensazione integrale delle spese di lite del grado.
P. Q. M.
La Corte così provvede:
-accoglie l'appello per quanto di ragione e, in riforma parziale della gravata sentenza che nel resto conferma, condanna l' al pagamento, in favore di , Controparte_1 Parte_1 della somma ulteriore di euro 179,61 a titolo di risarcimento dei danni per il periodo da gennaio 2014 a luglio 2014, oltre interessi e rivalutazione come per legge;
-compensa le spese del grado.
Napoli, 20/11/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente Dr.ssa Laura Laureti Dr.ssa Anna Carla Catalano
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