Ordinanza cautelare 11 giugno 2025
Sentenza 24 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 24/04/2026, n. 623 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 623 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00623/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00569/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 569 del 2025, proposto da
IE ER, rappresentato e difeso dagli avvocati Giorgia Calella, Nunzia Biunno, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Ostuni, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Alfredo Tanzarella, Mary Capriglia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- della Delibera del Consiglio Comunale di Ostuni n. 8 del 24.2.2025, avente ad oggetto “ Accorpamento al demanio stradale del Comune di Ostuni di aree ad uso pubblico ultraventennale nella viabilità esistente sul territorio comunale, ai sensi dell'art. 31, commi 21 e 22, della Legge 23.12.1998 n. 448 e dell'art. 6 L.R. n. 26/2020. Atto programmatico di indirizzo e di autorizzazione all'acquisizione. Contrada Santa CI ”;
- del Decreto del Dirigente Settore Lavori e Opere Pubbliche n. 2 del 25.4.2025, con cui è stato autoritativamente disposto, per quanto in questa sede interessa, l'accorpamento di una quota parte della ex particella 402 di proprietà del ricorrente al demanio comunale, provvedimenti di cui si è venuti a conoscenza in via del tutto fortuita, per essere stato informato, il ricorrente, da alcuni suoi conoscenti a seguito dell'avvenuta pubblicazione di quest'ultimo atto sul sito informatico del Comune di Ostuni in data 27.4.2025;
- di tutti gli atti presupposti e collegati e in particolare della comunicazione di avvio del procedimento di acquisizione gratuita al demanio comunale che, per quanto si riporta nella succitata delibera n. 8/2025, sarebbe stata affissa all'Albo Pretorio del Comune di Ostuni con il n. 3461 del 24.10.2024, non conosciuta se non per il riferimento contenuto nei succitati provvedimenti, e di tutti gli ulteriori atti presupposti, conseguenziali e/o comunque connessi con il procedimento in esame.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Ostuni;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 aprile 2026 il dott. LV SP e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TT e IT
1. Il sig. IE ER - in qualità di proprietario del terreno “individuato nel catasto terreni al foglio 52 p.lle 130, 402, 403, 404, 405, 406, per complessivi mq. 11.302” - ha agito dinanzi a questo Tar per l’annullamento della deliberazione di indirizzo del Consiglio Comunale n. 8/2025 e del conseguente decreto dirigenziale n. 2/2025, con cui il Comune di Ostuni ha disposto l’accorpamento al demanio stradale di una porzione della particella 402 ai sensi dell’art. 31, commi 21 e 22, della legge 448/1998.
In sintesi, il ricorrente ha articolato le seguenti censure:
- nel caso di specie, “manca il presupposto fondamentale per l’esercizio del potere previsto dal citato art. 31, comma 21, L. 448/98, costituito, appunto, dall’uso ultraventennale di un fondo privato come strada pubblica”, dal momento che il terreno in questione “non è stato utilizzato mai come strada pubblica, liberamente fruibile dalla collettività per raggiungere il mare, ma solo perché il ricorrente ha consentito l’accesso alle autovetture, al fine di utilizzarla come area di sosta a pagamento”;
- non sono state indicate le “ragioni di interesse pubblico, concreto ed attuale, sottostanti alla scelta dell’accorpamento del fondo in questione al demanio comunale”;
- il Comune di Ostuni ha ritenuto “l’utilizzo pubblico dell’area corrispondente alla particella 402, anche perché la stessa … risulta facilmente accessibile a chiunque”, laddove la realizzazione della recinzione “è stata impedita … proprio da parte dell’Amministrazione resistente”;
- violazione dell’art. 31, comma 21, della 448/1998, dal momento che “il ricorrente non ha prestato alcun consenso all’accorpamento”;
- non può ravvisarsi il consento tacito del proprietario in ragione della mancata opposizione all’accorpamento a seguito dell’affissione all’albo pretorio dell’Avviso pubblico n. 3461 del 24.10.2024, recante comunicazione dell’avvio del relativo procedimento, dal momento che “nel caso di specie non solo non vi è stato, ma non può neanche desumersi un consenso del ricorrente”, essendo mancata “qualsiasi conoscenza del succitato avviso, per non essere stato formalmente comunicato al ricorrente”;
- peraltro, “a fronte di due sole particelle catastali da accorpare, come si evince dai provvedimenti impugnati vi erano solo due intestatari”, sicché “non ricorreva alcuna delle ipotesi per le quali è normativamente escluso l’obbligo di comunicazione personale dell’avvio del procedimento”.
2. L’Amministrazione comunale si è costituita in giudizio per resistere al ricorso.
In particolare, il Comune di Ostuni ha eccepito che:
- il ricorso è irricevibile per tardività, essendo stato proposto oltre l’ordinario termine decadenziale decorrente dalla “deliberazione consiliare che dispone l’accorpamento al demanio”, tenuto conto, peraltro, che il relativo avviso “è rimasto affisso per 60 giorni all’Albo Pretorio e vi sono stati ulteriori 60 giorni per formulare osservazioni” e che la stessa “delibera consiliare è rimasta poi pubblicata per ulteriori 15 giorni all’Albo pretorio”;
- le doglianze articolate dal ricorrente hanno “carattere squisitamente petitorio, il che radica con ogni evidenza la giurisdizione ordinaria”;
- il ricorso è inammissibile per intervenuta acquiescenza, dal momento che “l’utilizzo pubblico della strada è stato più volte ribadito dal Comune, da ultimo col diniego opposto alla SCIA 2014-S-104 presentata dal ER per recintare l’intera area di proprietà, ivi inclusa la porzione costituente strada pubblica, diniego espressamente fondato sulla rilevata e non contestata destinazione a strada d’uso pubblico della particella che ne occupa e della circostanza che tale strada costituisce l’accesso pubblico all’area demaniale costiera”.
3. Nella pubblica udienza del giorno 8.4.2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
4. Il ricorso è fondato nei termini appresso indicati.
4.1. Innanzi tutto, deve essere respinta l’eccezione di difetto di giurisdizione, dal momento che le doglianze articolate dal ricorrente si appuntano sul cattivo esercizio del potere autoritativo disciplinato dall’art. 31, comma 21, della legge n. 448/1998, a mente del quale “ 21. In sede di revisione catastale, è data facoltà agli enti locali, con proprio provvedimento, di disporre l'accorpamento al demanio stradale delle porzioni di terreno utilizzate ad uso pubblico, ininterrottamente da oltre venti anni, previa acquisizione del consenso da parte degli attuali proprietari”.
In tal senso, la giurisprudenza pronunciatasi in materia ha ritenuto che: “ i ricorrenti, al contrario di quanto ritenuto dalla sentenza di prime cure, hanno contestato il cattivo uso del potere esercitato dal Comune … nel disporre l’acquisizione al proprio demanio della particella … sul presupposto dell’esistenza di tutti gli elementi della fattispecie di cui all’art. 31, comma 21, della l. n. 448/1998: presupposto che i ricorrenti hanno però censurato, lamentando di non avere mai prestato il consenso previsto da detta disposizione. Dunque quello di cui si controverte è il cattivo esercizio del potere amministrativo, in quanto fondato su un erroneo presupposto di fatto, con il corollario che la controversia è devoluta alla giurisdizione del giudice amministrativo, il cattivo esercizio del potere amministrativo sfuggendo al sindacato del giudice ordinario (cfr. Cass. civ., Sez. Un., 27 maggio 1999, n. 308; C.d.S., Sez. III, 18 dicembre 2020, n. 8156; Sez. IV, 8 novembre 2013, n. 5348; Sez. VI, 21 ottobre 2013, n. 5087; id. 14 agosto 2013, n. 4177) ” (Consiglio di Stato, Sez. VII, 11.6.2024, n. 5239).
4.2. Parimenti infondata è l’eccezione di tardività del ricorso, pure articolata dal Comune di Ostuni, dal momento che il provvedimento recante l’accorpamento al demanio stradale non è stato mai notificato all’interessato nella qualità di soggetto direttamente inciso dai relativi effetti: “ 13.3. … (omissis) … appare irrilevante il fatto che il summenzionato art. 31, commi 21 e 22, della legge n. 448 del 1998, non preveda expressis verbis l’onere dell’ente locale di notificare l’atto acquisitivo al soggetto privato inciso dal potere, atteso che tale atto ablatorio – siccome indubbiamente limitativo della sfera giuridica di soggetti privati – ricade comunque nel campo di applicazione della norma generale dell’art. 21-bis della legge n. 241 del 1990. Ne discende, pertanto, che l’atto amministrativo impugnato nel presente giudizio (id est la determina comunale … con cui il Comune … ha acquisito iure imperii la particella catastale n. … ) doveva essere certamente notificato ai suoi destinatari, non potendo bastare la sola pubblicazione sull’albo pretorio … (omissis) … con la conseguenza che il ricorso di primo grado – come già rilevato dal primo giudice – va dichiarato ricevibile ” (Consiglio di Stato, Sez. VII, 13.11.2025, n. 8903).
4.3. Né può sostenersi che il ricorrente abbia tacitamente acconsentito all’acquisizione del terreno alla mano pubblica, atteso che la norma di cui all’art. 31, comma 21, della legge n. 448/1998 prevede che debba essere specificamente acquisito il consenso del proprietario, sicché, trattandosi del perfezionamento di un effetto traslativo, non è consentito prescindere dalla formale acquisizione di un atto esplicito avente valore negoziale.
Ne consegue che l’omessa opposizione del ricorrente alle previsioni contenute nell’avviso pubblico n. 3461 del 24.10.2024 (peraltro mai notificato all’interessato) e l’omessa impugnazione del provvedimento con cui il Comune di Ostuni aveva denegato la realizzazione della recinzione non possono equivalere all’acquisizione del consenso normativamente richiesto ai fini dell’accorpamento del terreno al demanio stradale: “ Il postulato su cui l'art. 31, comma 21, della legge n. 448 del 1998 fonda la possibilità di un accorpamento al demanio stradale delle aree utilizzate ad uso pubblico, è il consenso degli attuali proprietari. La giurisprudenza di questo Consiglio di Stato - consapevole delle gravose conseguenze ablatorie che possono scaturire dall'esercizio dei poteri autoritativi ex art. 31, comma 21, della legge n. 448/1998 - ha condivisibilmente sposato un'interpretazione rigorosa della nozione di "consenso", e ha quindi richiesto un atto di consenso espresso (cfr. Cons. St., sez. IV, 20 aprile 2023, n. 4012) che non può essere surrogato da comportamenti di natura concludente. Tale atto espresso è innegabilmente mancato nel caso di specie, ciò che avrebbe precluso al Comune di adottare l'atto ablatorio ora impugnato. L'assenza del consenso dei soggetti privati espropriati - essendo da sola sufficiente a determinare l'annullamento del provvedimento impugnato - consente di prescindere dall'esame dell'ulteriore censura incentrata sull'assenza dell'uso pubblico ultraventennale ” (Consiglio di Stato, sentenza 8903/2025, cit.).
4.4. La mancanza del predetto consenso, a prescindere da ogni considerazione in merito alla sussistenza dell’uso pubblico ventennale del terreno (che resta assorbita), inficia in radice i provvedimenti impugnati per violazione dell’art. 31, comma 21, della legge n. 448/1998.
4.5. Per gli anzi detti motivi il ricorso deve essere accolto con il conseguente annullamento degli atti impugnati nella parte in cui dispongono l’accorpamento al demanio stradale del terreno di proprietà del ricorrente.
5. Le spese seguono la soccombenza nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e per l’effetto annulla gli atti impugnati nella parte di interesse del ricorrente.
Condanna il Comune di Ostuni al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente nella misura complessiva di € 2.000,00, oltre accessori di legge e rifusione del contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 8 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
TO PA, Presidente
LV SP, Consigliere, Estensore
Elio Cucchiara, Referendario
| L'RE | IL PRESIDENTE |
| LV SP | TO PA |
IL SEGRETARIO