Sentenza 9 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 09/04/2025, n. 990 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 990 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 5758/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Giovanni Maddaleni Presidente
Dott.ssa Maria Antonia Di Lazzaro Giudice
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice Rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa promossa da:
, C.F. , nata a [...], il [...], ed Parte_1 C.F._1
ivi residente in [...]n. 10/11, elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. Fabio Batini, che la rappresenta e la difende come da procura in atti
- Parte attrice - nei confronti di
, C.F. nato a [...], il [...], CP_1 C.F._2
residente in [...], Corso Martinetti n. 10/11, contumace
- Parte convenuta -
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni per parte attrice: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Genova, disattesa ogni contraria istanza pronunciare la separazione dei coniugi, comunicandone allo stato civile territorialmente competente il provvedimento.
150,00- per ogni figlio) alla madre entro il 5 di ogni mese, oltre Parte_1
rivalutazione istat ed oltre al 50% delle spese extra come in uso presso la Sezione Famiglia di codesto Tribunale e/o in alternativa, poiché si presume che lo stesso non CP_1
rimborsi le spese extra alla signora (vista la pervicace assenza in qualsivoglia Pt_1
suo impegno) statuire la somma di € 200,00 mensili per ogni figlio, compreso in questo caso anche e spese extra per gli stessi.
In ogni caso con affido esclusivo dei figli e alla madre Persona_1 Persona_2 presso la cui residenza i figli vengono collocati”. Parte_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 05/06/2024 e ritualmente notificato, la IG.ra Parte_1
ha chiesto la separazione personale dal marito IG. , con cui aveva contratto CP_1
matrimonio civile a Genova in data 05/11/2020 e dalla cui unione erano nati sempre a Genova
i figli minori e , rispettivamente in data 08/11/2019 e in data 27/07/2021, Per_1 Per_2
rappresentando una situazione di sopravvenuta intollerabilità della prosecuzione della convivenza, interrotta ormai da tempo dal momento che il convenuto si era allontanato dalla casa coniugale disinteressandosi dei figli e venendo meno al proprio obbligo di mantenimento.
In tali premesse, la ricorrente ha chiesto l'affidamento esclusivo a sé dei figli minori e che venisse stabilito a carico del padre un contributo mensile al loro mantenimento dei figli pari ad € 300,00 (€ 150,00 per ciascuno), oltre rivalutazione Istat e al 50% delle spese straordinarie.
Nonostante la regolarità della notifica del ricorso introduttivo effettuata ai sensi dell'art. 140
c.p.c. presso l'indirizzo di residenza risultante dai certificati anagrafici in atti, il IG. non Per_1
si è costituito in giudizio ma è comparso personalmente alla prima udienza del 21/10/2024 senza l'assistenza di un difensore e rifiutandosi di rilasciare dichiarazioni, sicché né è stata dichiarata la contumacia. Con ordinanza ex art. 473 bis.22 c.p.c. del 23/10/2024 sono stati quindi adottati i provvedimenti provvisori e urgenti e la causa, ritenuta matura per la decisione previa acquisizione delle dichiarazioni dei redditi aggiornate del convenuto, è stata rinviata all'udienza cartolare del 30/01/2025 per la precisazione delle conclusioni, che parte attrice ha precisato come in epigrafe, ed è stata rimessa al Collegio per la decisione.
* * * * * *
Ciò premesso, la domanda di separazione personale deve certamente essere accolta dal momento che la ricorrente, nel totale disinteresse del convenuto rimasto contumace, ha evidenziato l'insorgere di una crisi coniugale ormai irreversibile a seguito della quale i coniugi vivono di fatto separati da tempo sicché a fronte dell'evidente frattura affettiva non più ricomposta, sussiste quell'impossibilità nella prosecuzione della convivenza alla quale l'art. 151 c.c. riconduce la pronuncia di separazione.
Quanto all'affidamento dei figli minori, preme ricordare che ai sensi dell'art. 337 quater c.c.
l'affido dei figli ad un solo genitore può essere disposto qualora l'affido all'altro genitore sia contrario all'interesse dei minori, ossia nelle ipotesi in cui il genitore assuma comportamenti pregiudizievoli per la cura e l'educazione della prole oppure laddove, per ragioni oggettive o soggettive, presenti carenze o incapacità ad occuparsene, abdicando di fatto la propria responsabilità genitoriale.
Orbene, nel caso di specie, alla luce del disinteresse mostrato dal padre confermato anche dall'atteggiamento processuale assunto nel presente giudizio dal convenuto che all'udienza del 21/10/2024 non ha smentito le dichiarazioni materne né si premurato di dotarsi nel prosieguo della causa di una difesa tecnica per contestare le deduzioni avversarie dimostrando una volta di più scarsa attenzione per i propri figli, appare maggiormente conforme al superiore interesse degli stessi disporne l'affidamento esclusivo alla madre, potendo così ella far fronte fin d'ora, anche da un punto di vista amministrativo e burocratico, a tutte le questioni relative alle esigenze quotidiane di vita degli stessi.
Stante poi l'attuale difficoltà di ottenere una proficua partecipazione dal padre nella gestione quotidiana dei figli, la IG.ra potrà assumere ai sensi dell'art. 337 quater c.c. tutte le Pt_1
decisioni più importanti nel loro interesse senza la necessità di una preventiva consultazione ovvero del consenso del padre, il quale avrà facoltà di continuare a vigilare sull'educazione degli stessi. Deve altresì essere confermata la collocazione abitativa e la residenza anagrafica dei minori presso la casa materna, ove di fatto hanno sempre vissuto e tuttora vivono, mentre quanto al regime di visita paterno, tenuto conto dell'ancor tenera età dei figli di appena 3 e 5 anni e del fatto che gli stessi non hanno da tempo una regolare frequentazione con il padre, ogni eventuale e futura visita con il medesimo andrà concordata con la madre affidataria secondo la volontà dei minori e in base al loro benessere psico-fisico, potendo il IG. in caso di Per_1
difficoltà interpellare i competenti Servizi Sociali per un percorso di riavvicinamento.
Per quanto concerne invece il contributo economico al mantenimento dei figli, come è noto la sua quantificazione ha natura prevalentemente equitativa ed ha come unico parametro di valutazione quello di “adeguatezza” secondo cui tale contributo va determinato non solo proporzionalmente alle capacità economiche del genitore tenuto al mantenimento, ma anche alle esigenze del figlio che si deve mantenere anche in ragione della sua età, al tenore di vita del figlio in costanza di convivenza dei genitori, ai tempi di permanenza presso ciascun genitore e, non ultimo, alla valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore;
ciò in applicazione dei principi generali da sempre applicati in materia e sanciti ora in particolare dall'art. 337 ter, co. IV, c.c.
Orbene, nel caso di specie, dall'ultima dichiarazione dei redditi acquisita relativa all'anno
2024 è emerso che il IG. nel 2023 ha percepito un reddito imponibile pari ad € 16.981,00 Per_1
da cui detratte le imposte (IRPEF netta € 1.842,00 – Addizionale regionale € 220,00 –
Addizionale comunale € 170,00) residua un reddito netto pari ad € 14.749,00, corrispondente ad una disponibilità mensile nell'ordine di circa € 1.229,08 su dodici mesi.
Pertanto, tenuto conto delle esigenze di vita dei minori in relazione dell'età di appena 5 e 3 anni, appare congruo confermare l'importo richiesto dalla ricorrente pari ad € 300,00 mensili
(€ 150,00 per ciascun figlio), oltre rivalutazione Istat come per legge e al 50% delle spese straordinarie da individuarsi come da documento di orientamento di cui al verbale di riunione della Sezione IV del Tribunale di Genova del 15/09/2016. Il tutto con decorrenza dalla domanda.
L'Assegno unico di famiglia andrà invece percepito integralmente dalla madre in virtù dell'affidamento esclusivo dei figli minori. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico del convenuto nell'importo liquidato come in dispositivo, secondo i parametri minimi (stante l'esiguità dell'istruttoria) di cui al D.M. 55/2014 per le cause dal valore indeterminato di complessità bassa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi IG.ra nata a [...] il Parte_1
07/09/1997, e IG. , nato a [...] il [...], autorizzandoli a vivere CP_1
separatamente portandosi reciproco rispetto;
DISPONE l'affidamento super-esclusivo dei figli minori e nati a Per_1 Persona_2
Genova rispettivamente in data 08/11/2019 e 27/07/2021, alla madre IG.ra Parte_1
con collocazione abitativa presso la stessa, diritto di visita padre-figli come in parte motiva e con facoltà di firmare autonomamente ogni documentazione inerente alle seguenti questioni:
a) questioni mediche di ogni genere compresa l'espressione del consenso informato per qualunque pratica sanitaria;
b) questioni attinenti all'istruzione, alla iscrizione ai corsi di studio di qualunque grado e ordine, ai rapporti con le strutture scolastiche, alle autorizzazioni connesse alle attività scolastiche;
c) questioni attinenti ad attività ludiche e sportive, alla scelta degli sport da praticare, alla iscrizione a società sportive, ai rapporti con le strutture sportive, alla scelta e pratica di attività ludiche;
d) scelta della residenza dei figli e conseguente gestione di tutte le pratiche amministrative;
e) autorizzazione al rilascio dei documenti di identità dei figli validi anche per l'espatrio, nonché del passaporto, con facoltà di gestire tutte le pratiche amministrative e firmare ogni consenso o autorizzazione necessaria;
PONE a carico del IG. un contributo al mantenimento ordinario dei figli pari CP_1
ad € 300,00 mensili (€ 150,00 per ciascun figlio), oltre rivalutazione Istat come per legge, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese in favore della IG.ra con decorrenza Parte_1
dalla domanda, oltre al 50% delle spese straordinarie relative ai figli da individuarsi secondo il documento di orientamento di cui al verbale di riunione della Sezione IV del Tribunale di
Genova del 15/09/2016;
L'assegno unico di famiglia verrà percepito integralmente dalla IG.ra in virtù Parte_1 dell'affidamento esclusivo dei figli minori;
CONDANNA il IG. al pagamento in favore della IG.ra delle CP_1 Parte_1 spese di lite del presente giudizio che liquida in € 3.809,00 per compensi di avvocato, oltre spese generali al 15%, CPA ed IVA se dovuta.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile di Genova (GE) di procedere alle annotazioni della sentenza, passata in giudicato, a margine dell'atto di matrimonio.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Genova, lì 14/03/2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott. Danilo Corvacchiola Dott. Giovanni Maddaleni