TRIB
Decreto 14 giugno 2025
Decreto 14 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, decreto 14/06/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 14 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 296/2025
TRIBUNALE DI GELA
SEZIONE CIVILE
DECRETO INGIUNTIVO
Il Giudice, dott. Pietro Enea, letto il ricorso per la concessione di decreto ingiuntivo depositato da
[...]
(C.F.: ) – in persona del suo legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1
tempore – avente sede a Bologna, in via della Beverara n. 19 in qualità di mandataria con rappresentanza (Cfr. All. A. al ricorso) di (C.F. e P.I.: ) – in Parte_2 P.IVA_2
persona del suo legale rappresentante pro tempore – avente sede a Milano in via Soperga n. 9, rappresentata e difesa dagli avvocati Stefano Padovani e Gianluca Massimei (in qualità di soci di ed elettivamente domiciliata presso l'indirizzo pec Controparte_1
e presso lo studio con sede a Bologna in via Email_1 CP_1
Della Beverara 19;
Rilevato che parte ricorrente ha depositato ricorso per ottenere un decreto ingiuntivo nei confronti di – in proprio e nella qualità di legale rappresentante della Parte_3 [...]
– (debitore principale) e (in qualità di fideiussore), affermando CP_2 Parte_4
la titolarità in capo alla dei crediti, rispettivamente, fondati: Pt_2 Parte_2
- Sul rapporto di conto corrente n. 12104W (Cfr. doc. n. 1) nell'ambito del quale veniva concesso un fido di € 30.000,00 (Cfr. doc. 2, 3 e 3 bis), producendo all'uopo copia dei relativi contratti e dell'estratto conto certificato ai sensi dell'art. 50 . (Cfr. doc. n. 6); Pt_5
- sul contratto di fideiussione omnibus concluso da e Parte_3 Parte_4
(Cfr. doc. n. 7 e 7 bis);
Ritenuto, preliminarmente, che da un sommario esame della documentazione prodotta da parte ricorrente non emergono evidenze che il contratto su cui si fonda la pretesa azionata nelle forme del monitorio sia stato concluso dal debitore per finalità estranee all'esercizio di Parte_3 attività di impresa o professionale, ossia in qualità di “consumatore” ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 206/2005 (c.d. Codice del Consumo);
Tenuto, invece, conto che –con riguardo al fideiussore – non è escluso che il Parte_4 contratto su cui si fonda il credito azionato sia stato concluso per finalità estranee all'esercizio di attività di impresa o professionale, ossia in qualità di “consumatori” ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 206/2005 (c.d. Codice del Consumo);
Rilevato che – benché inviata a prendere posizione sul punto con decreto emesso, ai sensi dell'art. 640, co. 1 c.p.c., in data 13.5.2025 (comunicato in pari data) – parte ricorrente non ha integrato la documentazione versata in atti né, d'altro canto ha fornito i chiarimenti richiesti sicché la domanda proposta nei confronti di deve essere rigettata;
Parte_4
Ritenuto, quindi, che dai documenti prodotti il credito risulta certo, liquido ed esigibile solo con riferimento al debitore principale;
Parte_3
Considerato che sussistono, entro i limiti sopra chiariti, le condizioni previste dall'art. 633 e seguenti c.p.c.
INGIUNGE A
(C.F.: ), nato a [...] il [...] di pagare alla Parte_3 C.F._1
parte ricorrente per le causali di cui al ricorso, entro quaranta giorni dalla notifica del presente decreto:
1) la somma di € 75905,37;
2) gli interessi moratori come da domanda al saggio legale;
3) le spese di questa procedura di ingiunzione, liquidate € 1.121,00 per compenso (applicando una riduzione del 50% rispetto ai parametri medi previsti dalla tabella allegata al D.M.
n.55/2014 per lo scaglione di riferimento, attese le sopra evidenziate lacune documentali e tenuto, altresì, conto dell'inerzia serbata a fronte della richiesta di chiarimenti), in € 406,50 per spese vive, oltre rimborso forfettario del 15% di quanto liquidato per compenso, I.V.A. e
C.P.A. come per legge.
AVVERTE
La parte ingiunta che ha diritto di proporre opposizione contro il presente decreto avanti a questo
Tribunale nel termine perentorio di quaranta giorni dalla notifica e che, in difetto, il decreto diverrà esecutivo e definitivo.
Gela, 13 giugno 2025
Il Giudice
Pietro Enea
TRIBUNALE DI GELA
SEZIONE CIVILE
DECRETO INGIUNTIVO
Il Giudice, dott. Pietro Enea, letto il ricorso per la concessione di decreto ingiuntivo depositato da
[...]
(C.F.: ) – in persona del suo legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1
tempore – avente sede a Bologna, in via della Beverara n. 19 in qualità di mandataria con rappresentanza (Cfr. All. A. al ricorso) di (C.F. e P.I.: ) – in Parte_2 P.IVA_2
persona del suo legale rappresentante pro tempore – avente sede a Milano in via Soperga n. 9, rappresentata e difesa dagli avvocati Stefano Padovani e Gianluca Massimei (in qualità di soci di ed elettivamente domiciliata presso l'indirizzo pec Controparte_1
e presso lo studio con sede a Bologna in via Email_1 CP_1
Della Beverara 19;
Rilevato che parte ricorrente ha depositato ricorso per ottenere un decreto ingiuntivo nei confronti di – in proprio e nella qualità di legale rappresentante della Parte_3 [...]
– (debitore principale) e (in qualità di fideiussore), affermando CP_2 Parte_4
la titolarità in capo alla dei crediti, rispettivamente, fondati: Pt_2 Parte_2
- Sul rapporto di conto corrente n. 12104W (Cfr. doc. n. 1) nell'ambito del quale veniva concesso un fido di € 30.000,00 (Cfr. doc. 2, 3 e 3 bis), producendo all'uopo copia dei relativi contratti e dell'estratto conto certificato ai sensi dell'art. 50 . (Cfr. doc. n. 6); Pt_5
- sul contratto di fideiussione omnibus concluso da e Parte_3 Parte_4
(Cfr. doc. n. 7 e 7 bis);
Ritenuto, preliminarmente, che da un sommario esame della documentazione prodotta da parte ricorrente non emergono evidenze che il contratto su cui si fonda la pretesa azionata nelle forme del monitorio sia stato concluso dal debitore per finalità estranee all'esercizio di Parte_3 attività di impresa o professionale, ossia in qualità di “consumatore” ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 206/2005 (c.d. Codice del Consumo);
Tenuto, invece, conto che –con riguardo al fideiussore – non è escluso che il Parte_4 contratto su cui si fonda il credito azionato sia stato concluso per finalità estranee all'esercizio di attività di impresa o professionale, ossia in qualità di “consumatori” ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 206/2005 (c.d. Codice del Consumo);
Rilevato che – benché inviata a prendere posizione sul punto con decreto emesso, ai sensi dell'art. 640, co. 1 c.p.c., in data 13.5.2025 (comunicato in pari data) – parte ricorrente non ha integrato la documentazione versata in atti né, d'altro canto ha fornito i chiarimenti richiesti sicché la domanda proposta nei confronti di deve essere rigettata;
Parte_4
Ritenuto, quindi, che dai documenti prodotti il credito risulta certo, liquido ed esigibile solo con riferimento al debitore principale;
Parte_3
Considerato che sussistono, entro i limiti sopra chiariti, le condizioni previste dall'art. 633 e seguenti c.p.c.
INGIUNGE A
(C.F.: ), nato a [...] il [...] di pagare alla Parte_3 C.F._1
parte ricorrente per le causali di cui al ricorso, entro quaranta giorni dalla notifica del presente decreto:
1) la somma di € 75905,37;
2) gli interessi moratori come da domanda al saggio legale;
3) le spese di questa procedura di ingiunzione, liquidate € 1.121,00 per compenso (applicando una riduzione del 50% rispetto ai parametri medi previsti dalla tabella allegata al D.M.
n.55/2014 per lo scaglione di riferimento, attese le sopra evidenziate lacune documentali e tenuto, altresì, conto dell'inerzia serbata a fronte della richiesta di chiarimenti), in € 406,50 per spese vive, oltre rimborso forfettario del 15% di quanto liquidato per compenso, I.V.A. e
C.P.A. come per legge.
AVVERTE
La parte ingiunta che ha diritto di proporre opposizione contro il presente decreto avanti a questo
Tribunale nel termine perentorio di quaranta giorni dalla notifica e che, in difetto, il decreto diverrà esecutivo e definitivo.
Gela, 13 giugno 2025
Il Giudice
Pietro Enea