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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 12/11/2025, n. 1335 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 1335 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MODENA
SECONDA SEZIONE CIVILE
VERBALE D'UDIENZA DEL 12.11.2025
N. 903/2025 R.G.
Il Giudice LU MI,
- considerato che è stato disposto lo svolgimento dell'odierna udienza mediante deposito telematico di note scritte e, quindi, senza comparizione in aula dinanzi al giudice;
- dato atto che parte convenuta ha depositato le note scritte con cui insiste nelle proprie conclusioni;
P.Q.M.
decide come da contestuale sentenza.
Si comunichi.
Il Giudice
LU MI REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Seconda Sezione Civile
Il giudice LU MI ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 12.11.2025 nella causa civile iscritta al n. 903/2025 R.G. promossa da: promossa da
(C.F. ) Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Amedeo Colacino ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Lamezia Terme, Via Dei Mille n.
160
ATTRICE OPPONENTE contro
(P.IVA rappresentata e Controparte_1 P.IVA_2 difesa dagli Avv.ti Filippo Sguerso e Fabiola Proietti Coraggi ed elettivamente domiciliata presso l'indirizzo pec del primo
CONVENUTA OPPOSTA
Avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 2555/2024
Conclusioni delle parti: le parti all'udienza del 12.11.2025, tenutasi in modalità cartolare, chiedono e concludono come da note scritte;
lette le conclusioni delle parti;
esaminati gli atti e i documenti di causa;
Pag. 2 di 4 Ragioni di fatto e di diritto della decisione citava in giudizio Parte_1 Controparte_1 al fine di sentire revocare il decreto ingiuntivo n. 2555/2023, per la somma di € 11.202,23=, oltre interessi e spese, divenuto esecutivo per mancata opposizione nei termini e seguito da atto di precetto, in ragione della non debenza delle somme ingiunte e chiedendo, in via riconvenzionale, di condannarla al risarcimento del danno derivante dalla richiesta di pagamento illegittima.
Si costituiva in giudizio incorporante la Controparte_1 CP_2
la quale chiedeva il rigetto della domanda attorea, in quanto
[...] inammissibile e infondata.
Nelle more del giudizio parte opponente chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere, alla quale si opponeva parte convenuta opposta, vedendosi, parte convenuta opposta, soddisfatto il proprio credito a seguito di pignoramento presso terzi in corso ed accantonamento delle somme.
La opposizione a decreto ingiuntivo risulta tardiva.
Al riguardo, giova richiamare l'orientamento giurisprudenziale, che quale aveva già affermato il seguente principio di diritto: “nel regime antecedente alla novella recata dal d.lgs. n. 149 del 2022, la notificazione a mezzo PEC eseguita dall'avvocato ai sensi dell'art.
3- bis della legge n. 53 del 1994 non si perfeziona nel caso in cui il sistema generi un avviso di mancata consegna, anche per causa imputabile al destinatario (come nell'ipotesi di saturazione della casella di PEC con messaggio di errore dalla dicitura “casella piena”), ma soltanto se sia generata la ricevuta di avvenuta consegna
(c.d. “RdAC”)” (valga per tutte Cass. Civ. n. 28452/2024).
Tanto veniva già sancito dall'art. 3 bis, comma 3, della legge n.
53/1994 per il quale: “la notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione prevista dall'articolo 6, comma 1, del decreto del
Pag. 3 di 4 Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, e, per il destinatario, nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna prevista dall'articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, fermo quanto previsto dall'articolo 147, secondo e terzo comma, del codice di procedura civile”.
Orbene, nel caso de quo la notifica del decreto ingiuntivo risulta perfezionata, come si desume dalla avvenuta consegna ed accettazione della stessa (doc. n. 1 comparsa di costituzione e risposta).
Di contro, parte opponente non ha assolto all'onere probatorio di quanto genericamente affermato, ovvero di non avere avuto conoscenza della notifica ed opporre il provvedimento monitorio nei termini per problemi tecnici relativi alla pec aziendale.
Ne discende che la opposizione a decreto ingiuntivo è inammissibile, in quanto tardiva.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto della limitata attività processuale.
PQM
Il Tribunale di Modena, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando della causa civile iscritta al n. 903/2025 R.G.:
- dichiara inammissibile, in quanto tardiva, la opposizione a decreto ingiuntivo n. 25554/2024, che viene confermato;
- condanna alla rifusione in favore di Parte_1 delle spese di giudizio che liquida nella Controparte_1 complessiva somma di € 1.700,00=, oltre accessori.
Modena, 12 novembre 2025
Il Giudice LU MI
Pag. 4 di 4
SECONDA SEZIONE CIVILE
VERBALE D'UDIENZA DEL 12.11.2025
N. 903/2025 R.G.
Il Giudice LU MI,
- considerato che è stato disposto lo svolgimento dell'odierna udienza mediante deposito telematico di note scritte e, quindi, senza comparizione in aula dinanzi al giudice;
- dato atto che parte convenuta ha depositato le note scritte con cui insiste nelle proprie conclusioni;
P.Q.M.
decide come da contestuale sentenza.
Si comunichi.
Il Giudice
LU MI REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Seconda Sezione Civile
Il giudice LU MI ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 12.11.2025 nella causa civile iscritta al n. 903/2025 R.G. promossa da: promossa da
(C.F. ) Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Amedeo Colacino ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Lamezia Terme, Via Dei Mille n.
160
ATTRICE OPPONENTE contro
(P.IVA rappresentata e Controparte_1 P.IVA_2 difesa dagli Avv.ti Filippo Sguerso e Fabiola Proietti Coraggi ed elettivamente domiciliata presso l'indirizzo pec del primo
CONVENUTA OPPOSTA
Avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 2555/2024
Conclusioni delle parti: le parti all'udienza del 12.11.2025, tenutasi in modalità cartolare, chiedono e concludono come da note scritte;
lette le conclusioni delle parti;
esaminati gli atti e i documenti di causa;
Pag. 2 di 4 Ragioni di fatto e di diritto della decisione citava in giudizio Parte_1 Controparte_1 al fine di sentire revocare il decreto ingiuntivo n. 2555/2023, per la somma di € 11.202,23=, oltre interessi e spese, divenuto esecutivo per mancata opposizione nei termini e seguito da atto di precetto, in ragione della non debenza delle somme ingiunte e chiedendo, in via riconvenzionale, di condannarla al risarcimento del danno derivante dalla richiesta di pagamento illegittima.
Si costituiva in giudizio incorporante la Controparte_1 CP_2
la quale chiedeva il rigetto della domanda attorea, in quanto
[...] inammissibile e infondata.
Nelle more del giudizio parte opponente chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere, alla quale si opponeva parte convenuta opposta, vedendosi, parte convenuta opposta, soddisfatto il proprio credito a seguito di pignoramento presso terzi in corso ed accantonamento delle somme.
La opposizione a decreto ingiuntivo risulta tardiva.
Al riguardo, giova richiamare l'orientamento giurisprudenziale, che quale aveva già affermato il seguente principio di diritto: “nel regime antecedente alla novella recata dal d.lgs. n. 149 del 2022, la notificazione a mezzo PEC eseguita dall'avvocato ai sensi dell'art.
3- bis della legge n. 53 del 1994 non si perfeziona nel caso in cui il sistema generi un avviso di mancata consegna, anche per causa imputabile al destinatario (come nell'ipotesi di saturazione della casella di PEC con messaggio di errore dalla dicitura “casella piena”), ma soltanto se sia generata la ricevuta di avvenuta consegna
(c.d. “RdAC”)” (valga per tutte Cass. Civ. n. 28452/2024).
Tanto veniva già sancito dall'art. 3 bis, comma 3, della legge n.
53/1994 per il quale: “la notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione prevista dall'articolo 6, comma 1, del decreto del
Pag. 3 di 4 Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, e, per il destinatario, nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna prevista dall'articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, fermo quanto previsto dall'articolo 147, secondo e terzo comma, del codice di procedura civile”.
Orbene, nel caso de quo la notifica del decreto ingiuntivo risulta perfezionata, come si desume dalla avvenuta consegna ed accettazione della stessa (doc. n. 1 comparsa di costituzione e risposta).
Di contro, parte opponente non ha assolto all'onere probatorio di quanto genericamente affermato, ovvero di non avere avuto conoscenza della notifica ed opporre il provvedimento monitorio nei termini per problemi tecnici relativi alla pec aziendale.
Ne discende che la opposizione a decreto ingiuntivo è inammissibile, in quanto tardiva.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto della limitata attività processuale.
PQM
Il Tribunale di Modena, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando della causa civile iscritta al n. 903/2025 R.G.:
- dichiara inammissibile, in quanto tardiva, la opposizione a decreto ingiuntivo n. 25554/2024, che viene confermato;
- condanna alla rifusione in favore di Parte_1 delle spese di giudizio che liquida nella Controparte_1 complessiva somma di € 1.700,00=, oltre accessori.
Modena, 12 novembre 2025
Il Giudice LU MI
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