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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 05/11/2025, n. 406 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 406 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
4710/2024 R.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il TRIBUNALE di ROVIGO
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa LA Di RA -presidente relatore- dott.ssa Federica Abiuso -giudice- dott. Nicola Del Vecchio -giudice-
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa n. 4710/2024 R.V.G. promossa da
(c.f. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(c.f. ) rappresentati e difesi dall'avv. Emanuela Beltrame ed C.F._2 elettivamente domiciliati presso lo studio della stessa, giusta procura allegata al ricorso;
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: Separazione consensuale e divorzio congiunto (Scioglimento matrimonio)
CONCLUSIONI Per i ricorrenti PRONUNCIARE
1. sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio civile annotato nei Registri dello Stato Civile del Comune di Mira al n 47 parte 1 anno 2016 mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di Mira.
2. la figlia minore è affidata congiuntamente ad entrambi i Persona_1 genitori i quali limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente, con collocazione prevalente presso la madre, nell'immobile adibito a casa familiare sito in Corbola (RO) Via Sabbioni 478. Le decisioni di maggior interesse per la figlia minore relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale della minore
1 medesima dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto anche delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della minore. Relativamente alle modalità di visita del signor Pt_1
3) Il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia minore tutti i giorni Per_1 della settimana dal lunedì al venerdì compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici della stessa;
a week end alternati con prelievo della madre al venerdì sera alle ore 18,00 e riconsegna al coniuge collocatario alle 21,00 della domenica. Relativamente alle modalità di visita durante le festività con le seguenti modalità: a) La 2024 la figlia la passerà con il padre che la preleverà al Parte_3 mattino alle ore 10,00 per poi ricondurla dalla madre alle ore 22,00 mentre il Santo Natale sarà con la madre. Il giorno di Santo Stefano preleverà la figlia alle ore 10,00 e la terrà sino al 30 dicembre;
il 30 dicembre alle ore 10,00 il sig. Pt_1 porterà la figlia alla madre e così ad anni alterni;
allo stesso modo, le vacanze di Pasqua saranno da alternarsi, Pasqua 2025 con la madre, lunedì di Pasquetta con il padre che la preleverà alle ore 10,00 per poi riportarla alla madre alle ore 22,00. b) quindici giorni anche non consecutivi durante le vacanze estive Relativamente al mantenimento della figlia 4) Il Sig. si obbliga a corrispondere alla Sig.ra entro il giorno Pt_1 Parte_2
5 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento della figlia la Per_1 somma di €. 150,00 (euro centocinquanta,00) da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT sul conto corrente che sarà comunicato oltre alla quota del 50% delle spese scolastiche e ricreative, ludiche e sportive e di quelle mediche non coperte dal S.S.N., così come regolate dalle Linee Guida CNF. L'assegno unico universale per la figlia verrà percepito al 50% tra i coniugi. In considerazione dell'indipendenza economica di entrambi i coniugi, nulla sarà versato da uno all'altro ad alcun titolo. Il Sig. dovrà versare alla ricorrente il 50% delle spese mediche non Pt_1 convenzionate scolastiche presenti e future. Il 50% delle seguenti spese mediche, saranno ripartite secondo i seguenti criteri:
1 – da documentare e che non richiedono un preventivo accordo: a) visite mediche specialistiche del SSN prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture sanitarie pubbliche;
c) tickets per trattamenti sanitari erogati dal SSN;
d) medicinali prescritti dal medico curante;
2 – da documentare e che richiedono uno specifico e preventivo accordo: a) cure dentistiche, odontoiatriche, oculistiche private;
b) cure termali o fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari specialistici in libera professione ed interventi chirurgici;
Per il 50% delle seguenti spese scolastiche anche universitarie, secondo i seguenti criteri:
1 - da documentare e che non richiedono un preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
2 e) mensa;
2 – da documentare e che richiedono uno specifico e preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso sede universitaria;
Per il 50% delle seguenti spese extrascolastiche secondo i seguenti criteri:
1 - da documentare e che non richiedono un preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo scuola;
b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
2 – da documentare e che richiedono uno specifico e preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti capi di abbigliamento e attrezzature;
b) viaggi e vacanze senza il genitore. Ogni spesa accessoria dovrà essere corrisposta nella misura del 50% al genitore che l'abbia correttamente anticipata entro il giorno 5 del mese successivo, previa esibizione della relativa documentazione giustificativa. Durante i viaggi – vacanza con la figlia, entrambi i coniugi si impegnano a comunicare all'altro la destinazione della stessa. Spese di giudizio interamente compensate tra le parti.
Ragioni della decisione In fatto – Con ricorso congiunto depositato il 9-12-2024 avanti il Tribunale di Rovigo,
e chiedevano ai sensi degli artt. 473bis.49 Parte_1 Parte_2
c.p.c. e 473-bis.51 c.p.c. la pronuncia di separazione personale consensuale e la successiva pronuncia di divorzio congiunto del matrimonio da loro contratto il 10- 9-2016 a Mira (VE), trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Mira (VE) al n. 47, Parte I, anno 2016, e dalla cui unione era nata la figlia Per_1
il 7-5-2018.
[...]
Con la sentenza n. 105/2025, depositata il 26-6-2025, il Tribunale di Rovigo omologava la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso e ribadite nelle note depositate in sostituzione dell'udienza del 26-3-2025.
Con separata ordinanza le parti erano rimesse innanzi al giudice relatore per la prosecuzione del procedimento in ordine alla domanda di divorzio congiunto e comparivano personalmente all'udienza del 4-11-2025, all'esito della quale il giudice relatore rimetteva la causa al collegio.
In diritto – Sulla scorta dei documenti prodotti in giudizio dalle parti, nonché tenuto conto della comune volontà dei coniugi di giungere all'odierna pronuncia, ritiene il collegio che sussistano i presupposti di cui agli artt. 1 e 3 n. 2) lett. b) L. n.
3 898/1970 per la declaratoria di divorzio congiunto del matrimonio, atteso che la separazione personale dei coniugi, comparsi all'udienza del 26-3-2025, è stata pronunciata con la sentenza n. 105/2025, depositata il 26-3-2025 e passata in giudicato il 28-10-2025, sicché, non essendo la convivenza mai ripresa, la comunione materiale e spirituale tra gli stessi deve ritenersi definitivamente cessata.
Il collegio reputa che gli accordi raggiunti dalle parti, analiticamente indicati nel ricorso e nelle conclusioni in epigrafe, siano conformi alla legge e non contrastino con l'interesse della figlia , minore d'età. Per_1
Le spese di lite si dichiarano interamente compensate.
p.q.m.
definitivamente decidendo nella causa n. 4710/2024 R.G. promossa da Parte_1
e da con il parere del Pubblico Ministero,
[...] Parte_2
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 in data 10-9-2016 a Mira (VE), trascritto nel registro degli Parte_2
Atti di Matrimonio del Comune di Mira (VE) al n. 47, Parte I, anno 2016;
- manda alla cancelleria per gli adempimenti conseguenti;
- prende atto degli accordi raggiunti dalle parti e riportati nelle conclusioni in epigrafe, da intendersi qui trascritte;
- dichiara interamente compensate le spese di lite.
Così deciso a Rovigo, il 5 novembre 2025
il Presidente estensore
LA Di RA
4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il TRIBUNALE di ROVIGO
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa LA Di RA -presidente relatore- dott.ssa Federica Abiuso -giudice- dott. Nicola Del Vecchio -giudice-
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa n. 4710/2024 R.V.G. promossa da
(c.f. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(c.f. ) rappresentati e difesi dall'avv. Emanuela Beltrame ed C.F._2 elettivamente domiciliati presso lo studio della stessa, giusta procura allegata al ricorso;
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: Separazione consensuale e divorzio congiunto (Scioglimento matrimonio)
CONCLUSIONI Per i ricorrenti PRONUNCIARE
1. sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio civile annotato nei Registri dello Stato Civile del Comune di Mira al n 47 parte 1 anno 2016 mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di Mira.
2. la figlia minore è affidata congiuntamente ad entrambi i Persona_1 genitori i quali limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente, con collocazione prevalente presso la madre, nell'immobile adibito a casa familiare sito in Corbola (RO) Via Sabbioni 478. Le decisioni di maggior interesse per la figlia minore relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale della minore
1 medesima dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto anche delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della minore. Relativamente alle modalità di visita del signor Pt_1
3) Il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia minore tutti i giorni Per_1 della settimana dal lunedì al venerdì compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici della stessa;
a week end alternati con prelievo della madre al venerdì sera alle ore 18,00 e riconsegna al coniuge collocatario alle 21,00 della domenica. Relativamente alle modalità di visita durante le festività con le seguenti modalità: a) La 2024 la figlia la passerà con il padre che la preleverà al Parte_3 mattino alle ore 10,00 per poi ricondurla dalla madre alle ore 22,00 mentre il Santo Natale sarà con la madre. Il giorno di Santo Stefano preleverà la figlia alle ore 10,00 e la terrà sino al 30 dicembre;
il 30 dicembre alle ore 10,00 il sig. Pt_1 porterà la figlia alla madre e così ad anni alterni;
allo stesso modo, le vacanze di Pasqua saranno da alternarsi, Pasqua 2025 con la madre, lunedì di Pasquetta con il padre che la preleverà alle ore 10,00 per poi riportarla alla madre alle ore 22,00. b) quindici giorni anche non consecutivi durante le vacanze estive Relativamente al mantenimento della figlia 4) Il Sig. si obbliga a corrispondere alla Sig.ra entro il giorno Pt_1 Parte_2
5 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento della figlia la Per_1 somma di €. 150,00 (euro centocinquanta,00) da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT sul conto corrente che sarà comunicato oltre alla quota del 50% delle spese scolastiche e ricreative, ludiche e sportive e di quelle mediche non coperte dal S.S.N., così come regolate dalle Linee Guida CNF. L'assegno unico universale per la figlia verrà percepito al 50% tra i coniugi. In considerazione dell'indipendenza economica di entrambi i coniugi, nulla sarà versato da uno all'altro ad alcun titolo. Il Sig. dovrà versare alla ricorrente il 50% delle spese mediche non Pt_1 convenzionate scolastiche presenti e future. Il 50% delle seguenti spese mediche, saranno ripartite secondo i seguenti criteri:
1 – da documentare e che non richiedono un preventivo accordo: a) visite mediche specialistiche del SSN prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture sanitarie pubbliche;
c) tickets per trattamenti sanitari erogati dal SSN;
d) medicinali prescritti dal medico curante;
2 – da documentare e che richiedono uno specifico e preventivo accordo: a) cure dentistiche, odontoiatriche, oculistiche private;
b) cure termali o fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari specialistici in libera professione ed interventi chirurgici;
Per il 50% delle seguenti spese scolastiche anche universitarie, secondo i seguenti criteri:
1 - da documentare e che non richiedono un preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
2 e) mensa;
2 – da documentare e che richiedono uno specifico e preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso sede universitaria;
Per il 50% delle seguenti spese extrascolastiche secondo i seguenti criteri:
1 - da documentare e che non richiedono un preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo scuola;
b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
2 – da documentare e che richiedono uno specifico e preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti capi di abbigliamento e attrezzature;
b) viaggi e vacanze senza il genitore. Ogni spesa accessoria dovrà essere corrisposta nella misura del 50% al genitore che l'abbia correttamente anticipata entro il giorno 5 del mese successivo, previa esibizione della relativa documentazione giustificativa. Durante i viaggi – vacanza con la figlia, entrambi i coniugi si impegnano a comunicare all'altro la destinazione della stessa. Spese di giudizio interamente compensate tra le parti.
Ragioni della decisione In fatto – Con ricorso congiunto depositato il 9-12-2024 avanti il Tribunale di Rovigo,
e chiedevano ai sensi degli artt. 473bis.49 Parte_1 Parte_2
c.p.c. e 473-bis.51 c.p.c. la pronuncia di separazione personale consensuale e la successiva pronuncia di divorzio congiunto del matrimonio da loro contratto il 10- 9-2016 a Mira (VE), trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Mira (VE) al n. 47, Parte I, anno 2016, e dalla cui unione era nata la figlia Per_1
il 7-5-2018.
[...]
Con la sentenza n. 105/2025, depositata il 26-6-2025, il Tribunale di Rovigo omologava la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso e ribadite nelle note depositate in sostituzione dell'udienza del 26-3-2025.
Con separata ordinanza le parti erano rimesse innanzi al giudice relatore per la prosecuzione del procedimento in ordine alla domanda di divorzio congiunto e comparivano personalmente all'udienza del 4-11-2025, all'esito della quale il giudice relatore rimetteva la causa al collegio.
In diritto – Sulla scorta dei documenti prodotti in giudizio dalle parti, nonché tenuto conto della comune volontà dei coniugi di giungere all'odierna pronuncia, ritiene il collegio che sussistano i presupposti di cui agli artt. 1 e 3 n. 2) lett. b) L. n.
3 898/1970 per la declaratoria di divorzio congiunto del matrimonio, atteso che la separazione personale dei coniugi, comparsi all'udienza del 26-3-2025, è stata pronunciata con la sentenza n. 105/2025, depositata il 26-3-2025 e passata in giudicato il 28-10-2025, sicché, non essendo la convivenza mai ripresa, la comunione materiale e spirituale tra gli stessi deve ritenersi definitivamente cessata.
Il collegio reputa che gli accordi raggiunti dalle parti, analiticamente indicati nel ricorso e nelle conclusioni in epigrafe, siano conformi alla legge e non contrastino con l'interesse della figlia , minore d'età. Per_1
Le spese di lite si dichiarano interamente compensate.
p.q.m.
definitivamente decidendo nella causa n. 4710/2024 R.G. promossa da Parte_1
e da con il parere del Pubblico Ministero,
[...] Parte_2
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 in data 10-9-2016 a Mira (VE), trascritto nel registro degli Parte_2
Atti di Matrimonio del Comune di Mira (VE) al n. 47, Parte I, anno 2016;
- manda alla cancelleria per gli adempimenti conseguenti;
- prende atto degli accordi raggiunti dalle parti e riportati nelle conclusioni in epigrafe, da intendersi qui trascritte;
- dichiara interamente compensate le spese di lite.
Così deciso a Rovigo, il 5 novembre 2025
il Presidente estensore
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