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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 04/12/2025, n. 335 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 335 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Castrovillari, in composizione collegiale, composto da:
Dott. Gaetano Laviola Presidente
Dott. Matteo Prato Giudice
Dott.ssa Simona Graziuso Giudice relatrice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1718 Registro Generale degli Affari di Volontaria
Giurisdizione dell'anno 2025 avente per oggetto: divorzio su ricorso congiunto
[...]
(C.F. Parte_1 C.F._1
(C.F. Parte_2 C.F._2
Entrambi rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'Avv. Filomena La Gamma
RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Castrovillari
INTERVENTORE EX LEGGE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio in data Parte_1 Parte_2
12.05.1994 nel Comune di Spezzano Albanese (CS) (atto trascritto nel registro dello stato civile del Comune di Spezzano Albanese, Anno 1994, Numero 8, Parte II, Serie
A); dal matrimonio sono nati tre figli: (il 13.09.1994), Persona_1 Persona_2
(il 19.09.1997) e (il 17.01.2002), tutti maggiorenni ed Persona_3
economicamente autosufficienti. Con decreto n. 3018, pubblicato il 21.02.2022, il Tribunale di Castrovillari ha omologato la separazione personale dei coniugi sulla base degli accordi dagli stessi raggiunti nel corso del giudizio.
Con ricorso depositato in data 25.09.2025 i ricorrenti hanno chiesto pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni adottate dal Tribunale di
Castrovillari con decreto di omologa n. 3018, pubblicato il 21.02.2022, nel proc. n.
1210/2020 R.G.
L'udienza di cui all'art. 473-bis.51, comma terzo è stata sostituita dal deposito telematico di note scritte, avendo le parti rinunciato espressamente a parteciparvi con comunicazione, nella quale hanno dichiarato di essere a conoscenza delle norme processuali che prevedono la partecipazione all'udienza, di aver aderito liberamente alla possibilità di rinunciare alla partecipazione all'udienza, di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso e di non volersi conciliare.
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta;
infatti, con decreto n. 3018, pubblicato il 21.02.2022, il Tribunale di Castrovillari ha omologato la separazione personale dei coniugi sulla base degli accordi dagli stessi raggiunti.
La separazione, protrattasi ininterrottamente dalla comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale per un tempo superiore a sei mesi (art. 3 n. 2 lett. b, secondo capoverso, legge 1° dicembre 1970, n. 898, come modificato dall'art. 1 comma 1 della legge 6 maggio 2015 n. 55), non è stata mai più ripristinata. Di qui la sussistenza della causa tipica prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) citato.
Le parti hanno chiesto di emettere sentenza dichiarativa della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle medesime condizioni di cui al decreto di omologa emesso all'esito della separazione trasformata da giudiziale in consensuale, sopra richiamato, in base al quale la separazione dei coniugi è stata dichiarata alle condizioni di seguito trascritte: “Assegnare la casa coniugale alla sig.ra Parte_1
”.
[...]
Il Tribunale ritiene di poter recepire nella presente sentenza i suddetti patti perché non contrari a norme imperative, con la specificazione che in assenza di figli minori o maggiorenni non economicamente autosufficienti nulla può essere disposto in ordine all'assegnazione della casa coniugale e che l'accordo delle parti deve intendersi volto ad attribuirne il godimento alla Sig,ra . Pt_1 Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
1. PRONUNZIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra Parte_1
e , i quali hanno contratto matrimonio in data
[...] Parte_2
12.05.1994 nel Comune di Spezzano Albanese (CS) (atto trascritto nel registro dello stato civile del Comune di Spezzano Albanese, Anno 1994,
Numero 8, Parte II, Serie A) secondo le condizioni e con la precisazione di cui in parte motiva, da intendersi in questa sede interamente trascritte;
2. NULLA per le spese.
ORDINA all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio è stato trascritto di procedere all'annotazione della sentenza e alle ulteriori incombenze di legge.
MANDA alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
DISPONE, per l'ipotesi di diffusione del presente provvedimento, l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.
Così deciso in data 03/12/2025.
La Giudice rel.- est. Il Presidente
Dott.ssa Graziuso Simona Dott. Gaetano Laviola
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Castrovillari, in composizione collegiale, composto da:
Dott. Gaetano Laviola Presidente
Dott. Matteo Prato Giudice
Dott.ssa Simona Graziuso Giudice relatrice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1718 Registro Generale degli Affari di Volontaria
Giurisdizione dell'anno 2025 avente per oggetto: divorzio su ricorso congiunto
[...]
(C.F. Parte_1 C.F._1
(C.F. Parte_2 C.F._2
Entrambi rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'Avv. Filomena La Gamma
RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Castrovillari
INTERVENTORE EX LEGGE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio in data Parte_1 Parte_2
12.05.1994 nel Comune di Spezzano Albanese (CS) (atto trascritto nel registro dello stato civile del Comune di Spezzano Albanese, Anno 1994, Numero 8, Parte II, Serie
A); dal matrimonio sono nati tre figli: (il 13.09.1994), Persona_1 Persona_2
(il 19.09.1997) e (il 17.01.2002), tutti maggiorenni ed Persona_3
economicamente autosufficienti. Con decreto n. 3018, pubblicato il 21.02.2022, il Tribunale di Castrovillari ha omologato la separazione personale dei coniugi sulla base degli accordi dagli stessi raggiunti nel corso del giudizio.
Con ricorso depositato in data 25.09.2025 i ricorrenti hanno chiesto pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni adottate dal Tribunale di
Castrovillari con decreto di omologa n. 3018, pubblicato il 21.02.2022, nel proc. n.
1210/2020 R.G.
L'udienza di cui all'art. 473-bis.51, comma terzo è stata sostituita dal deposito telematico di note scritte, avendo le parti rinunciato espressamente a parteciparvi con comunicazione, nella quale hanno dichiarato di essere a conoscenza delle norme processuali che prevedono la partecipazione all'udienza, di aver aderito liberamente alla possibilità di rinunciare alla partecipazione all'udienza, di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso e di non volersi conciliare.
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta;
infatti, con decreto n. 3018, pubblicato il 21.02.2022, il Tribunale di Castrovillari ha omologato la separazione personale dei coniugi sulla base degli accordi dagli stessi raggiunti.
La separazione, protrattasi ininterrottamente dalla comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale per un tempo superiore a sei mesi (art. 3 n. 2 lett. b, secondo capoverso, legge 1° dicembre 1970, n. 898, come modificato dall'art. 1 comma 1 della legge 6 maggio 2015 n. 55), non è stata mai più ripristinata. Di qui la sussistenza della causa tipica prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) citato.
Le parti hanno chiesto di emettere sentenza dichiarativa della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle medesime condizioni di cui al decreto di omologa emesso all'esito della separazione trasformata da giudiziale in consensuale, sopra richiamato, in base al quale la separazione dei coniugi è stata dichiarata alle condizioni di seguito trascritte: “Assegnare la casa coniugale alla sig.ra Parte_1
”.
[...]
Il Tribunale ritiene di poter recepire nella presente sentenza i suddetti patti perché non contrari a norme imperative, con la specificazione che in assenza di figli minori o maggiorenni non economicamente autosufficienti nulla può essere disposto in ordine all'assegnazione della casa coniugale e che l'accordo delle parti deve intendersi volto ad attribuirne il godimento alla Sig,ra . Pt_1 Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
1. PRONUNZIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra Parte_1
e , i quali hanno contratto matrimonio in data
[...] Parte_2
12.05.1994 nel Comune di Spezzano Albanese (CS) (atto trascritto nel registro dello stato civile del Comune di Spezzano Albanese, Anno 1994,
Numero 8, Parte II, Serie A) secondo le condizioni e con la precisazione di cui in parte motiva, da intendersi in questa sede interamente trascritte;
2. NULLA per le spese.
ORDINA all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio è stato trascritto di procedere all'annotazione della sentenza e alle ulteriori incombenze di legge.
MANDA alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
DISPONE, per l'ipotesi di diffusione del presente provvedimento, l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.
Così deciso in data 03/12/2025.
La Giudice rel.- est. Il Presidente
Dott.ssa Graziuso Simona Dott. Gaetano Laviola