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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 23/06/2025, n. 1954 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1954 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
SEZIONE I CIVILE
Nella persona del GU, Dott.Alfredo Granata ha emesso la seguente
Sentenza ex art.190 cpc, decorsi i termini di legge
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 7055/2022, tra
, elettivamente domiciliato come in atti , rappresentato e difeso Parte_1
dall'Avv. Marra Brigida,
OPPONENTE
e
AVV. BIANCO ANGELO, elettivamente domiciliato come in atti, rappresentato e difeso dall'Avv.Salvatore Annunziata
OPPOSTO
CONCLUSIONI:
come da verbale di udienza del 13/02/2025 e relative note difensive .
MOTIVAZIONE
La domanda di pagamento è accolta per quanto di ragione.
La controversia ha per oggetto l' accertamento dei compensi maturati dal ricorrente a seguito di attività professionale sfociata nella difesa degli interessi del Sig
[...]
dinanzi al TR OL di Nola, sezione penale , segnatamente ad Parte_1 un procedimento che vedeva il mentovato convenuto coinvolto in una giudizio penale rubricato con il n. rg 1355-2017, per il reato ascrittogli ai sensi dell'art. 55 quinquies dlgs 165-2001, definito con sentenza di assoluzione n. 2206-2020.
Tanto faceva maturare il diritto al pagamento dei compensi professionali e delle spese di giudizio a favore del difensore nominato dall' attuale opponente.
Si costituiva in giudizio formulando complesse ed articolate difese Parte_1
finalizzate a contestare il procedimento di formazione delle singole poste di credito vantate.
Alla udienza del 07/03/2024 il TR, in diversa composizione, ritenuta la causa di natura documentale, ha fissanto l'udienza ex art 189 cpc, conseguendone la introitazione la stessa in decisione con la concessione dei termini ordinari ex art. 190 cpc.
Nel merito , nella produzione depositata in atti dall'opposto si rilevano gli atti difensivi del giudizio per il quale si chiede l'accertamento dei compensi, comprensivo del regolare mandato , il tutto unitamente agli atti prodromici che hanno ingenerato la decisione in sede di dibattimento penale.
Fatte le preventive verifiche, occorre correttamente inquadrare l'attività svolta dal difensore negli effetti previsionali dell'art .2225 c.c., dato che tra le parti non si è' prodotto alcun patto documentale in merito alle competenze di causa, per cui la causa viene decisa “per tabulas”.
Tali spettanze professionali, essendo rapportate ad un periodo ricompreso tra l'anno
2016, data in cui veniva iniziata l'attivato giudizio, e l'anno 2020, periodo temporale in cui si concludeva l'attività professionale con la richiamata sentenza di assoluzione
, ricadono sotto il “ regime” del DM n. 55 /2014 e successive modifiche.
Pertanto, il giudice, deve valutare le attività svolte dall' avvocato incaricato partendo dall'oggetto della difesa che, nel caso di specie, afferisce ad attività professionali affrontate dinanzi al TR OL , oltre quelle ricadenti sotto l'egida di altri uffici monocratici, posto che il giudizio, come sopra evidenziato, si è concluso con una sentenza di assulzione dell'imputato. Vanno, tuttavia, in virtù della complessità della vicenda processuale e della relativa intersecazione di norme speciali in subiecta materia, svolte preliminari osservazioni sulla specificità della fattispecie esaminata.
CIRCA L'OBBLIGO DI STILARE IL PREVENTIVO IN FORMA SCRITTA.
Sulla tematica in questione occorre evidenziare che l'art.1, comma 141, sub 6, lettera d), della l.
4.8.2017 n.124, ha modificato l'art.13, comma 5, della l. n.247/2012 rendendo per l'avvocato obbligatorio il preventivo in forma scritta dei costi della prestazione.
Tuttavia, orientamenti di legittimità, hanno statuito il principio in base al quale in caso di inadempimento dell'obbligo di redigere il preventivo da parte dell'avvocato, il compenso è comunque dovuto, ma è determinato in base ai parametri ministeriali (
Cass. ,ordinanza n. 33.193 del 10 novembre 2022 ).
Tanto in quanto la violazione dell'obbligo del preventivo , che non incide sulla spettanza del compenso professionale né sull'ammontare, comporta a carico dell'avvocato eventuale azione civilistica da parte del cliente, oltre che conseguenze di natura deontologica, come prevede espressamente l'art.27, comma 2, del codice relativo.
V'è più che tale norma modificativa risulta entrata in vigore in epoca successiva al conferimento dell'incarico difensivo, conseguendone la sua inapplicabilità in merito.
SULLA DIFESA DEL DIPENDENTE DELLA P.A.
La legge (art. 18 d.l. 67/1997) dispone che il dipendente della pubblica amministrazione, sottoposto a procedimento per fatti commessi nell'esercizio delle sue funzioni, qualora sia stata accertata l'assenza di responsabilità, abbia diritto al rimborso delle spese legali sostenute per difendersi.
Il ristoro delle spese si fonda, altresì, sul principio secondo cui devono rientrare nella sfera giuridica del titolare dell'interesse sostanziale le conseguenze derivanti dall'operato di chi agisce per suo conto, ovvero, , il dipendente agendo per conto dell'amministrazione , non deve subire conseguenze pregiudizievoli in ragione di ciò. La richiamata normativa, poi, dispone quanto segue: ..«Le spese legali relative a giudizi per responsabilità civile, penale e amministrativa, promossi nei confronti di dipendenti di amministrazioni statali in conseguenza di fatti ed atti connessi con l'espletamento del servizio o con l'assolvimento di obblighi istituzionali e conclusi con sentenza o provvedimento che escluda la loro responsabilità, sono rimborsate dalle amministrazioni di appartenenza nei limiti riconosciuti congrui dall'Avvocatura dello
Stato…”
Inoltre, il ricorrente che non ha prodotto in giudizio le fatture quietanzate delle spese già sostenute è circostanza idonea, di per sé, ad escludere il rimborso.
Tanto in conformità delle pronunzie di legittimità prodotte in tal senso , pertanto la giurisprudenza è costante nell'interpretare la disposizione nel senso che per ottenere il rimborso sia necessario provare l'effettivo esborso.
Infatti, «non può dedursi da una possibilità di anticipazione riservata alla valutazione discrezionale della amministrazione la deroga generale al regime probatorio delle spese per le quali si agisce al fine di ottenerne il rimborso, che è insito nella natura stessa di rimborso della previsione normativa» (Cass. Sez. L. 5980/2022; Cass. 2448/2013).
Nel caso di specie si rinvengono in atti unicamente le fatture n. 25 del 23 12 2016 di
€ 500,00 e n. 13 del 24 06 2016 di € 1.562,00, entrambe quitanzate e sottoscritte dal beneficiario degli importi.
Ne consegue che la posizione afferente l'eventuale rimborso deve stigmatizzarsi sugli importi effettivamente quietanzati.
CIRCA IL VALORE PROBATORIO DEL VISTO DI CONGRUITA'.
L'avvocato che intenda agire con procedimento per ingiunzione per la richiesta dei propri compensi deve porre a base del ricorso o la pattuizione espressa del compenso, ovvero la parcella delle spese delle prestazioni corredata dal parere del Consiglio dell'Ordine, il quale viene rilasciato sulla base dei parametri di cui alla L. n. 247/2012
e dei relativi decreti ministeriali attuativi.
Giurisprudenza costante di legittimità ha stabilito che il parere emesso dal prefato
Organo attesta solo la conformità in astratto della parcella ai parametri del tariffario. Infatti, in caso di opposizione al decreto ingiuntivo, si instaura un giudizio di cognizione ordinario nel quale il giudice non è vincolato al parere del Consiglio dell'Ordine, ma ha il potere di verificare le singole prestazioni svolte dal professionista stesso e la loro corrispondenza con le voci e gli importi indicati nella parcella, potendo anche discostarsi dal parere di congruità indicando anche sommariamente le voci per le quali ritiene il compenso dovuto in misura ridotta (Cass. n. 26860/2019).
Tanto postula che il parere dell'organo professionale ha la funzione di di esprimere un giudizio critico sulla parcella, trattandosi di un atto amministrativo, compreso nelle attribuzioni dei Consigli dell'Ordine, i quali sono tenuti a rilasciarlo ( art. 13, comma 9, l. 31 dicembre 2012, n. 247; art. 14, comma 1°, lett. d), del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578).
In tema di liquidazione del compenso all'avvocato, pertanto, pur con l'abrogazione del sistema delle tariffe professionali per gli avvocati, disposta dal d.l. 24 gennaio 2012,
n. 1, convertito dalla l. 27 marzo 2012, n. 27, non ha determinato, in base all'art. 9
d.l. cit., l'abrogazione dell'art. 636 c.p.c.
Ergo, anche a seguito dell'entrata in vigore del d.l. n. 1/2012, convertito dalla l. n.
27/2012, l'avvocato che intende agire per la richiesta dei compensi per prestazioni professionali può avvalersi del procedimento per ingiunzione regolato dagli artt. 633 e
636 c.p.c., ponendo a base del ricorso la parcella delle spese e prestazioni, munita della sottoscrizione del ricorrente e corredata dal parere della competente associazione professionale ( ex multis, Cass.S.U. .n. 19427-2021).
Ne consegue che, a prescindere dalla regolarità procedimentale afferente la formazione del documento prodotto dal COA , nulla osta al professionista procedere secondo i dettami posti dall'art. 636 cpc a mente del quale…”Nei casi previsti nei nn. 2 e 3 dell'articolo 633, la domanda deve essere accompagnata dalla parcella delle spese e prestazioni , munita della sottoscrizione del ricorrente e corredata dal parere della competente associazione professionale . Il parere non occorre se l'ammontare delle spese e delle prestazioni è determinato in base a tariffe obbligatorie. Tale ultimo passaggio postula che la richiesta di emissione del decreto ingiuntivo può essere, o meno, supportata indifferentemente dal parere di congruità , restando tale documento mero indizio del fondamento delle singole poste di credito vantate dal professionista, purchè calcolate sulla scorta dei decreti ministeriali correnti.
Ne consegue che l'eccezione afferente la irregolarità procedurale della formazione del mentovato parere non incide sulla legittimità del procedimento monitorio concesso , assolvendo lo stesso, natura prettamente indiziaria valida ai fini della mera emissione del provvedimento interinale .
NEL MERITO.
Trattandosi di processo meramente documentale si è ritenuto di delibare il contenzioso per tabulas.
Risulta agli atti parcella formatasi il 22 07 2021, indirizzata all'opponente, con la quale il difensore costituito nel presente giuduzio redigeva la richiesta analitica contenente i parametri applicativi costituenti il proprio diritto al credito vantato, supportata dalla prova della ricezione della diffida recapitata con racc/ ar del 23 07 2021.
V'è, altresì, prova dell'invito alla negoziazione assistita inoltrata con lettera racc/ar del
29 10 2021 rimasta inesistata, condizione , questa, della procedibilità della azione giudiziaria.
Orbene, alcuna limitazione di natura regolamentaria disposta dalla Pubblica
Amministrazione per il rimborso delle spese accollate al dipendente può ricadere sul rapporto di natura privatistico legato al mandato professionale tra avvocato e cliente , in quanto soggetto unicamente alle disposizioni normative dei citati decreti ministeriali.
Tanto in virtù del principio di prevalenza, nella scala di graduazione , delle leggi speciali rispetto a regolamenti interni disposti dalla P.A. non ricadenti su soggetti terzi estranei al rapporto di dipendenza.
Tale generale principio comporta la facoltà per il difensore incaricato di poter applicare i valori ricavabili dalle disposizioni normative correnti a prescindere dalla norme regolamentari interne alla singola amministrazione afferenti i rapporti tra quest'ultima ed il proprio dipendente.
Ciò, nondimeno, il difensore inoltra una parcella tariffata sui valori minimi calcolabili, documentando , in buona parte le relative fasi della difesa, traendosi, di contro, le altre attività difensive sulla scorta delle azioni logico-conseguenziali che hanno portato alla sentenza di assoluzione.
Ergo , per le indagini preliminari viene redatta una parcella di € 1.800,00;
per le indagini difensive viene redatta una parcella pari ad € 1.080,00;
per la fase cautelare personale viene redatta una parcella di € 1.440,00;
per la fase procedimentale dinanzi al GIP viene calcolata una parcella di € 1.935,00;
per quella dinanzi al GUP una parcella di € 1.935,00;
per quella dinanzi al TR OL una parcella di € 1.935,00.
Orbene il totale tabellare, al netto di ogni altra considerazione afferenti gli incrementi tariffari, restituisce un totale di € 8.190,00 calcolata, come riaffermato dal difensore della parte opposta, sui minimi tariffari.
Occorre, all'uopo, valutare la sussistenza dell'incremento applicato unilateralmente in misura dell'80% in virtù della particolare complessità delle vicende processuali che hanno coinvolto l'assistito.
Orbene, l'art 12 comma 1 del Dm 55 -2014 prevede che ..” Ai fini della liquidazione del compenso spettante per l'attività penale si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della complessità del procedimento, della gravità e del numero delle imputazioni, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, dei contrasti giurisprudenziali, dell'autorità giudiziaria dinanzi cui si svolge la prestazione, della rilevanza patrimoniale, del numero dei documenti e degli atti da esaminare, della continuità dell'impegno anche in relazione alla frequenza di trasferimenti fuori dal luogo ove svolge la professione in modo prevalente, nonché dell'esito ottenuto avuto anche riguardo alle conseguenze civili e alle condizioni finanziarie del cliente. Si tiene altresì conto del numero di udienze, pubbliche o camerali, diverse da quelle di mero rinvio, e del tempo necessario all'espletamento delle attività medesime. Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati (fino al 50 per cento), ovvero possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento..”
Tale norma dispositiva presuppone la ricorrenza delle circostanze elencate al fine di giustificare l'aumento massimo in misura del 50%.
Va osservato, in proposito, che il compendio difensivo svolto dall'Avv. Angelo Bianco sia stato caratterizzato da attività processuali di certo intense ed impegnative che hanno comportato una difesa non certo di natura ordinaria, stante anche pecularietà delle imputazioni contestate al proprio assistito, conseguendone , ad avviso di questo giudice un plusvalore applicabile in misura del 40% sul totale complessivo calcolato sul minimo tabellare.
Ne consegue che l'importo sopra menzionato di € 8.190,00 va di certo accresciuto in misura del 40% , totalizzando un credito parcellare di € 11.466,00 a cui vanno sottratti gli importi afferenti gli acconti versati in misura complessiva di € 9.404,00 oltre
Contr accessori di legge a cui va aggiunto l'importo versato al in misura di € 453,90, totalizzando un credito complessivio di € 9.857,90
Come sopra richiamato, a mente dell'art. 2225 c.c. ..” Il corrispettivo , se non è convenuto dalle parti e non può essere determinato secondo le tariffe professionali o gli usi, è stabilito dal giudice in relazione al risultato ottenuto e al lavoro normalmente necessario per ottenerlo..”
Tanto, fa il paio con la precedente disposizione dettata all'art. 2222 c.c. la quale recita..” Quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente, si applicano le norme di questo capo, salvo che il rapporto abbia una disciplina particolare nel libro IV..”
Trattandosi, pertanto, di opera di natura intellettuale commissionata senza vincolo di subordinazione, la stessa soggiace alle richiamate disposizioni di legge. Ne consegue che il decreto ingiuntivo n. 1912-2022 va revocato per le ragioni sopra esposte e la domanda di pagamento va accolta, per quanto di ragione, e per lo effetto va condannato al pagamento delle spese e competenze di giudizio Parte_1
maturate per l'attività professionale eseguita che si liquidano, in favore dell'Avv.
Angelo Bianco , in € 9.857,90 , oltre accessori di legge, con interessi di legge decorrenti dal dì della domanda giudiziale.
Le spese e competenze di causa seguono la soccombenza e vanno liquidate secondo i parametri del DM 55 del 2014, seppur opportunamente ridotti , stante la assenza di una attività istruttoria piena .
PQM
il TR di Nola, in composizione Monocratica, Dott. Alfredo Granata, cosi' definitivamente provvede:
-revoca il decreto ingiuntivo n. 1912-2022;
- in virtù della domanda di pagamento, dichiara accertati e dovuti i compensi maturati dall'attore, Avv.Angelo Bianco per l'attività di difesa svolta nei confronti di
[...]
; Parte_1
- condanna, per lo effetto, il Sig. a pagare in favore dell'Avv. Angelo Parte_1
Bianco , la complessiva somma di € 9.857,90 oltre accessori di legge, oltre interessi come da motivazione;
- condanna, infine, il sig. al pagamento delle spese e competenze di Parte_1
causa che quantifica in € 3.397,00 per compensi in favore delll'opposto ricorrente con attribuzione ex art. 93 cpc.
Così deciso in Nola 23 giugno 2025 IL GU.
Dr.Alfredo Granata