TRIB
Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 29/01/2025, n. 72 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 72 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori
Magistrati: dott.ssa Elena Sollazzo Presidente dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice dott. Ludovico Rossi Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 3021 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2024, promossa congiuntamente dai coniugi:
, C.F. , nato ad [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avvocato CARLAN HANDY
e
, C.F. , nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2
rappresentata e difesa dall'avvocato CARLAN HANDY
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza.
In punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni delle parti:
1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dal sig. con la sig.ra , celebrato in Monteviale (VI) l'08.06.1996, Parte_1 Controparte_1
trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio presso l'Ufficio dello Stato Civile del medesimo
Comune: Anno 1996, Parte II, Serie A, Atto N. 5;
2) Ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile di detto Comune di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza;
3) Nulla in ordine ai coniugi, in regime di separazione dei beni, in quanto gli stessi, come già dichiarato in sede di separazione, ribadiscono di essere entrambi economicamente autosufficienti, disponendo di redditi da lavoro, e di nulla pretendere reciprocamente a titolo di mantenimento e/o concorso al mantenimento, e di avere già integralmente regolato tutti i rapporti patrimoniali, con piena e reciproca soddisfazione, nulla avendo più a pretendere l'uno dall'altro a nessun titolo, ragione e/o causa;
4) Nulla in ordine alla casa coniugale sita in Vicenza (VI), via Goffredo Mameli n. 20, di proprietà esclusiva della sig.ra , per concorde volontà dei coniugi rimasta nella piena ed Controparte_1
esclusiva disponibilità della stessa e dei figli, non avanzando il sig. alcuna pretesa Parte_1
sulla stessa, dando atto di essersi già trasferito altrove prima della separazione;
5) Nulla in ordine ai figli sig.ri e entrambi maggiorenni ed Persona_1 Persona_2
economicamente autosufficienti.
Conclusioni del Pubblico Ministero: conclude per l'accoglimento del ricorso presentato congiuntamente dalle parti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 06/08/2024 i coniugi indicati in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario da essi contratto in Monteviale (VI) in data 08/06/1996.
All'esito dell'udienza del 10/12/2024 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-è decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi avanti il Giudice Relatore nella procedura di separazione consensuale, omologata con sentenza n. 2057 del 27/10/2023, passata in giudicato, e la data di presentazione del ricorso per cessazione degli effetti civili del matrimonio;
-i certificati prodotti in atti, attestanti la diversa residenza dei coniugi, e le dichiarazioni rilasciate da costoro dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
-risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge 1° dicembre
1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, avendo già regolato tutti i loro rapporti economici, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-nulla va disposto riguardo alle spese, in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e da Parte_1
in Monteviale (VI) l'08/06/1996 alle condizioni in epigrafe riportate;
Controparte_1
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio del
Comune di Monteviale (VI) al n. 5, parte II, serie A, anno 1996;
c) nulla per le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 28/1/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Ludovico Rossi Dott.ssa Elena Sollazzo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori
Magistrati: dott.ssa Elena Sollazzo Presidente dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice dott. Ludovico Rossi Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 3021 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2024, promossa congiuntamente dai coniugi:
, C.F. , nato ad [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avvocato CARLAN HANDY
e
, C.F. , nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2
rappresentata e difesa dall'avvocato CARLAN HANDY
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza.
In punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni delle parti:
1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dal sig. con la sig.ra , celebrato in Monteviale (VI) l'08.06.1996, Parte_1 Controparte_1
trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio presso l'Ufficio dello Stato Civile del medesimo
Comune: Anno 1996, Parte II, Serie A, Atto N. 5;
2) Ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile di detto Comune di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza;
3) Nulla in ordine ai coniugi, in regime di separazione dei beni, in quanto gli stessi, come già dichiarato in sede di separazione, ribadiscono di essere entrambi economicamente autosufficienti, disponendo di redditi da lavoro, e di nulla pretendere reciprocamente a titolo di mantenimento e/o concorso al mantenimento, e di avere già integralmente regolato tutti i rapporti patrimoniali, con piena e reciproca soddisfazione, nulla avendo più a pretendere l'uno dall'altro a nessun titolo, ragione e/o causa;
4) Nulla in ordine alla casa coniugale sita in Vicenza (VI), via Goffredo Mameli n. 20, di proprietà esclusiva della sig.ra , per concorde volontà dei coniugi rimasta nella piena ed Controparte_1
esclusiva disponibilità della stessa e dei figli, non avanzando il sig. alcuna pretesa Parte_1
sulla stessa, dando atto di essersi già trasferito altrove prima della separazione;
5) Nulla in ordine ai figli sig.ri e entrambi maggiorenni ed Persona_1 Persona_2
economicamente autosufficienti.
Conclusioni del Pubblico Ministero: conclude per l'accoglimento del ricorso presentato congiuntamente dalle parti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 06/08/2024 i coniugi indicati in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario da essi contratto in Monteviale (VI) in data 08/06/1996.
All'esito dell'udienza del 10/12/2024 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-è decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi avanti il Giudice Relatore nella procedura di separazione consensuale, omologata con sentenza n. 2057 del 27/10/2023, passata in giudicato, e la data di presentazione del ricorso per cessazione degli effetti civili del matrimonio;
-i certificati prodotti in atti, attestanti la diversa residenza dei coniugi, e le dichiarazioni rilasciate da costoro dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
-risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge 1° dicembre
1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, avendo già regolato tutti i loro rapporti economici, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-nulla va disposto riguardo alle spese, in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e da Parte_1
in Monteviale (VI) l'08/06/1996 alle condizioni in epigrafe riportate;
Controparte_1
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio del
Comune di Monteviale (VI) al n. 5, parte II, serie A, anno 1996;
c) nulla per le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 28/1/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Ludovico Rossi Dott.ssa Elena Sollazzo