Ordinanza cautelare 12 ottobre 2023
Sentenza 24 settembre 2024
Ordinanza cautelare 27 febbraio 2025
Rigetto
Sentenza 1 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 01/09/2025, n. 7163 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 7163 |
| Data del deposito : | 1 settembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07163/2025REG.PROV.COLL.
N. 09202/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9202 del 2024, proposto da
RO MI, rappresentata e difesa dagli avvocati Massimo Togna, Pasquale Freddino, con domicilio eletto presso lo studio Massimo Togna in Roma, via Federico Cesi, n. 21.
contro
Arpa BR - Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale dell'BR, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Fabio Amici, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
IA IC e TI TU, rappresentati e difesi dall'avvocato Fabio Buchicchio, con domicilio eletto presso il suo studio in Perugia, via XX Settembre, n. 76.
nei confronti
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l'BR (Sezione Prima) n. 654 del 2024.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Arpa BR - Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale dell'BR, di IA IC e di TI TU;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 giugno 2025 il Cons. Maurizio Santise e uditi per le parti gli avvocati, come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il presente giudizio ha ad oggetto l’impugnazione da parte di RO MI dell’esito negativo della prova teorico pratica del concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di n. 1 dirigente chimico da assegnare all’PA BR, sede di Terni, e della consequenziale mancata ammissione alla prova orale dell’odierna appellante.
2. In particolare, la procedura concorsuale prevedeva lo svolgimento di tre prove: una di natura scritta svoltasi il 24 maggio 2023, una di carattere teorico - pratico tenutasi il 7 giugno 2023 e, infine, una orale svoltasi in data 19 giugno 2023. Il conseguimento dell’idoneità nelle singole prove, rappresentato dal punteggio di 21/30, costituiva prerequisito necessario per la partecipazione alle seguenti prove.
3. L’odierna appellante, superata la prova scritta con il punteggio di 21/30, non risultava idonea all’esito della prova teorico-pratica avendo conseguito il punteggio di 15/30. Conseguentemente, la sig.ra MI non è stata ammessa alla prova orale, tenutasi in data 19 giugno 2023. Con Determina n. 315 del Direttore Generale di PA BR del 22 giugno 2023 è stata approvata la graduatoria finale ed è stata individuata quale vincitrice la candidata IA IC, con la quale in data 3 luglio 2023 è stato stipulato il contratto di conferimento dell’incarico dirigenziale.
4. La Sig.ra MI ha, quindi, impugnato la mancata ammissione alla prova orale e i successivi esiti della procedura selettiva, oltre ai verbali della Commissione Giudicatrice quali atti presupposti, innanzi al T.a.r. per l’BR, che ha accolto la domanda cautelare e, a seguito della ritenuta fondatezza della censura di insufficienza motivazionale del solo punteggio numerico in presenza della riscontrata genericità dei criteri di valutazione degli elaborati scritti (che nella seduta del 27 aprile 2023 venivano fissati in “conoscenza dell’argomento proposto, chiarezza dell’atto elaborato, livello raggiunto nella soluzione del problema”), la Commissione è stata invitata ad integrare la valutazione con giudizi analitici che consentissero di ricostruire le ragioni di un determinato punteggio assegnato in riferimento a criteri di valutazione eccessivamente ampi.
5. PA BR ha quindi riconvocato la Commissione di Concorso, che nella riunione del 13 novembre 2023 ha riaperto le buste degli elaborati relativi alla prova teorico- pratica e ha provveduto ad integrale rilettura degli stessi, attribuendo la seguente valutazione analitica: “ Del tutto insufficiente e carente la descrizione delle attività di gestione delle emergenze e del coordinamento con gli altri enti coinvolti, come anche delle ripercussioni sulla catena alimentare locale. Si focalizza unicamente sui contaminanti analizzabili a seguito di incendio e sui corrispondenti valori di riferimento normativi, descrivendo le relative tecniche analitiche. Sufficiente chiarezza espositiva e sufficiente capacità di sintesi .”
Con Determina del Direttore Generale n. 41 del 06 febbraio 2024 l’Amministrazione ha preso atto delle motivazioni analitiche a sostegno delle votazioni numeriche ed ha comunque confermato gli esiti della selezione già raggiunti in precedenza.
La sig.ra MI RO ha impugnato con ricorso per motivi aggiunti anche quest’ultimo provvedimento.
6. Il T.a.r., con sentenza n. 654 del 2024, ha dichiarato in parte improcedibile il ricorso originario e ha respinto il ricorso per motivi aggiunti.
7. La sig.ra MI RO ha, quindi, impugnato la predetta sentenza, contestandone la legittimità e chiedendone l’annullamento per i seguenti motivi:
I. Quanto al rigetto dei motivi aggiunti. Error in iudicando in ordine alla pretesa, parziale improcedibilità sopravvenuta del ricorso originario. Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 7, 10 e 11 della l. n. 241 del 1990; violazione del generale principio di trasparenza e imparzialità dell’amministrazione di cui agli artt. 3, 51 e 97 Cost., anche alla luce del principio del giusto procedimento di cui all’art. 6 CEDU. Violazione del principio di collegialità della valutazione. Difetto di istruttoria. Difetto di motivazione. Eccesso di potere .
Il T.a.r. sarebbe incorso in errore nella parte in cui ha dichiarato in parte improcedibile il ricorso originario a causa dell’adozione di nuovi provvedimenti impugnati con motivi aggiunti, erroneamente ritenuti legittimi dal T.a.r. nonostante replicassero i medesimi vizi (difetto di trasparenza, motivazione, istruttoria e violazione di principi fondamentali del procedimento amministrativo) già riscontrati nei provvedimenti originari, e ciò in quanto la Commissione, integrando successivamente la motivazione dei voti attribuiti alla prova teorico-pratica, avrebbe in realtà omesso di esplicitare criteri valutativi previamente adottati o di richiamare concrete risultanze documentali pregresse, limitandosi a una ricostruzione a posteriori .
L’Amministrazione avrebbe altresì fatto un governo quanto meno singolare dei tempi del procedimento. In particolare, non ci sarebbe adeguata prova che i giudizi assegnati ai concorrenti siano stati effettivamente discussi collegialmente ed approvati nella stessa data del verbale di riunione. Il tutto, unito al lasso di oltre due mesi trascorso tra la firma del verbale ed il suo deposito in giudizio, potrebbe in teoria autorizzare addirittura il sospetto che i giudizi siano stati stesi successivamente.
II. In subordine. Illegittimità costituzionale degli artt. 3, 7, 10 e 11 della l. n. 241 del 1990, ove interpretati nel senso di consentire l’integrazione della motivazione dei provvedimenti impugnati in pendenza del giudizio di impugnazione e al di fuori delle risultanze dell’istruttoria già conclusa; violazione del generale principio di 20 trasparenza e imparzialità dell’amministrazione di cui agli artt. 3, 51, 97 e 117 Cost., nonché del generale principio costituzionale dell’affidamento, anche per la violazione dei principii del giusto procedimento, del giusto processo e del diritto ad un rimedio giurisdizionale effettivo, di cui agli artt. 6 e 13 CEDU .
Nell’ipotesi in cui si ritenesse legittima l’integrazione postuma della motivazione dei provvedimenti impugnati, ne deriverebbe l’illegittimità costituzionale delle disposizioni applicate, per violazione dei principi di eguaglianza, ragionevolezza (art. 3 Cost.), accesso paritario ai pubblici impieghi (art. 51 Cost.), buon andamento e imparzialità dell’amministrazione (art. 97 Cost.), affidamento legittimo, nonché dei diritti al giusto procedimento, al giusto processo e a un rimedio giurisdizionale effettivo (artt. 6 e 13 CEDU, tramite l’art. 117 Cost.), poiché tale interpretazione attribuirebbe all’Amministrazione un potere illimitato di modificare ex post la motivazione dei propri atti, svuotando di senso la tutela giurisdizionale e ledendo gravemente i diritti dei cittadini.
III. In ulteriore subordine. Ancora quanto al rigetto dei motivi aggiunti, e nel merito. Irragionevolezza e contraddittorietà della motivazione della sentenza appellata. Manifesta inattendibilità dei giudizi sintetici ostesi. Travisamento dei fatti. Eccesso di potere .
In via di ulteriore subordine, si insiste per l'accoglimento dell'appello in ragione dell’asserita, evidente inattendibilità del giudizio espresso dalla commissione sulla prova teorico-pratica dell’appellante in quanto fondato su rilievi critici i quali sarebbero manifestamente smentiti dal contenuto dell’elaborato stesso. L’appellante avrebbe affrontato in modo pertinente e strutturato tutte le tematiche richieste con una coerenza argomentativa tale da rendere evidente che la motivazione della valutazione risulta carente.
IV. Quanto alla pretesa infondatezza del terzo motivo del ricorso originario. Violazione e falsa applicazione degli artt. 15, comma 7, del d. lgs. n. 509 del 1992, 45 del D.P.R. n. 483 del 1997 e 9 del Regolamento per l’accesso agli impieghi dell’PA BR .
Il T.a.r. sarebbe incorso in errore anche laddove ha ritenuto inammissibile o infondata la censura relativa all’illegittima composizione della commissione esaminatrice per asserita genericità della deduzione e mancata allegazione del nesso causale tra la partecipazione del dott. Macellari e l’esito negativo della prova. Il primo giudice avrebbe omesso di considerare che tale vizio era stato puntualmente dedotto già nel ricorso introduttivo con riferimento alla violazione dell’art. 45 del D.P.R. n. 483/1997, nonché del regolamento PA, e successivamente specificato in memoria senza mutamento del thema decidendum ; che la qualifica professionale attribuita al commissario era stata oggetto di travisamento (essendo egli indicato, erroneamente, come dirigente chimico anziché veterinario); che il vizio sarebbe stato correttamente prospettato anche sotto i profili del difetto di istruttoria e di motivazione, e che le competenze proprie della figura del dirigente veterinario non risulterebbero sovrapponibili né fungibili con quelle richieste per l’accesso alla dirigenza tecnica in ambito ambientale.
IV.1. Sempre con riferimento alla composizione della commissione esaminatrice. Omessa pronuncia su un punto decisivo della controversia .
La sentenza impugnata non si è pronunciata sul rilievo della circostanza che il Prof. Macellari risultava per di più aver assunto un incarico di consulenza presso un soggetto controllato dall’PA, sicché avrebbe dovuto astenersi dal partecipare alla Commissione; censura, questa, autonoma rispetto alle altre che la sentenza espressamente confuta, e potenzialmente dirimente,
V. Riproposizione delle censure assorbite .
La sentenza gravata ritiene fondata la censura con la quale si era ritenuta “ erronea la valutazione attribuita dalla Commissione ai titoli di servizio di due concorrenti (segnatamente la vincitrice e RA LE), le quali ottenevano entrambe più di 14 punti nei titoli di carriera, ad onta della previsione dell’art. 6 del bando che fissava il punteggio massimo per tale categoria in 10 punti ”, ma afferma poi che l’odierna appellante, in quanto legittimamente esclusa dal prosieguo del procedimento, non avrebbe interesse a far valere il vizio.
Il motivo è stato, pertanto, riproposto.
Si insiste anche “ nelle censure relative alla valutazione dei titoli, poiché, una volta accertata (come si confida) l’illegittimità dell’esclusione della ricorrente, ella ha sicuro interesse alla corretta valutazione dei titoli ai fini dell’inserimento nella corretta posizione spettante in graduatoria ”, nonché nelle “ censure relative alla violazione delle norme sugli obblighi di trasparenza e sulle cadenze del procedimento, cui la sentenza gravata si limita a replicare che sarebbe stata la stessa lex specialis della procedura a prevedere la pubblicazione di tutti gli annunci esclusivamente sul sito internet dell’Agenzia ”, rilievo al quale sarebbe sfuggito che tale stessa pubblicazione, come risulta dall’apposita sezione “trasparenza” del sito, era tardiva.
8. L’Arpa BR - Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale dell'BR, IA IC e TI TU si sono costituite in giudizio, contestando l’ appello e chiedendone il rigetto.
9. Alla pubblica udienza del 26 giugno 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
10.. Tanto premesso in punto di fatto l’appello è infondato.
11. Con un primo motivo di appello, si contesta la sentenza del T.a.r. nella parte in cui ha dichiarato improcedibile in parte il ricorso originario e ha ritenuto corretta la motivazione espressa dalla Commissione in sede di rivalutazione degli elaborati.
Ritiene il Collegio che, nel rideterminarsi, in seguito all’ordinanza cautelare emessa dal Ta.r. (n. 133 del 2023), la Commissione abbia adeguatamente esposto le ragioni che hanno condotto ad un giudizio di insufficienza della prova teorico-pratica sostenuta dalla sig.ra MI.
La Commissione non ha, infatti, effettuato una inammissibile integrazione postuma della motivazione.
Quest’ultima è integrata allorquando la p.a. motivi un provvedimento amministrativo successivamente alla sua adozione, direttamente negli scritti difensivi. In siffatti casi la motivazione cd. postuma è inammissibile, perché l’amministrazione deve motivare il provvedimento all’atto della sua emanazione e, comunque, sempre nella naturale sede procedimentale e non certo attraverso gli scritti difensivi (Consiglio di Stato, sez. IV, 5 dicembre 2024, n. 9760).
Peraltro, se la p.a. motiva il provvedimento successivamente all’emanazione del provvedimento, attraverso un nuovo provvedimento, non si può, in astratto e automaticamente, ritenere il nuovo provvedimento illegittimo, potendo lo stesso, ad esempio, integrare una corretta convalida del provvedimento originario, ai sensi dell’art. 21 nonies , comma 2, l. n. 241 del 1990 (cfr., Consiglio di Stato, sez. V, 8 maggio 2025, n. 3918).
Ne consegue che la doglianza di parte appellante è infondata, perché nel caso di specie l’amministrazione si è rideterminata emettendo un nuovo provvedimento, peraltro, in esecuzione dell’ordinanza cautelare del T.a.r.
Non si tratta, dunque, di una integrazione postuma non consentita, perché la motivazione del provvedimento è stata resa nella naturale sede procedimentale e non in quella, non consentita, processuale e, per di più, in esecuzione di un’ordinanza cautelare.
12. Parimenti infondate sono le censure con cui parte appellante deduce che non ci sarebbe un’adeguata prova che i giudizi assegnati dalla Commissione ai concorrenti siano stati effettivamente discussi collegialmente ed approvati nella stessa data del verbale di riunione.
La circostanza che siano trascorsi oltre due mesi tra la firma del verbale ed il suo deposito in giudizio, è infatti un elemento neutro non idoneo ad “ autorizzare addirittura il sospetto che i giudizi siano stati stesi successivamente ”.
Le argomentazioni di parte appellante si rivelano, in realtà, basate su generiche affermazioni prive di qualunque riscontro probatorio.
Ne consegue, quindi, che il primo motivo di appello è infondato.
13. E’ infondato anche il secondo motivo di appello (rubricato nell’atto di appello al n. 1.2), perché, da quanto appena esposto, emerge che nessuna illegittimità costituzionale è predicabile, in quanto, nel caso di specie, l’Amministrazione non ha integrato “ad libitum la motivazione dei propri provvedimenti, ponendo di fatto nel nulla l’azione giudiziale intrapresa dal cittadino e il suo affidamento nella certezza delle situazioni giuridiche ”.
Come già evidenziato, l’amministrazione deve preferibilmente motivare i propri provvedimenti all’atto dell’emanazione degli stessi, ma può, sussistendone i presupposti (come quando si applica l’istituto della convalida), motivare i provvedimenti anche successivamente emanando un nuovo provvedimento.
Il potere della Commissione, e quindi la necessità di rivalutare la posizione giuridica dell’appellante, deriva, nel caso di specie, direttamente dall’ordinanza cautelare che, dunque, giustifica e sorregge il nuovo provvedimento emanato dalla Commissione e nessun contrasto con la Costituzione è evidentemente sostenibile.
14. Infondato è, altresì, il terzo motivo di appello, con cui si contesta “ l’assoluta inattendibilità del giudizio stilato dalla commissione, rilevabile ictu oculi e inspiegabilmente sfuggita alla sentenza appellata ”.
La giurisprudenza amministrativa consolidata di questo Consiglio di Stato è salda nel ritenere che alla Commissione valutatrice va riconosciuta ampia discrezionalità nell'esercizio dell'attività di individuazione dei criteri di valutazione nell'ambito di una procedura selettiva di un concorso pubblico, con conseguente limitazione del relativo sindacato di legittimità del giudice amministrativo alle sole ipotesi di manifesta irragionevolezza, illogicità od abnormità dei criteri (ovvero di loro non intellegibilità e trasparenza) e delle valutazioni, nonché per travisamento di fatto od errore procedurale commesso nella formulazione di queste (cfr., ex plurimis , Consiglio di Stato sez. III, 11/12/2024, n. 9972)
Nel caso di specie, ritiene il Collegio che nel merito del giudizio espresso dalla Commissione, stante la ristretta sindacabilità di tali valutazioni, non ci siano margini per ritenere il giudizio della Commissione palesemente illogico o irragionevole, in quanto lo stesso è adeguatamente e ampiamente motivato, specie in considerazione del fatto che la Commissione si è rideterminata una seconda volta e ha ricorretto gli elaborati su ordine del T.a.r. approntando una motivazione specifica e analitica.
15. Con il quarto motivo di appello, la sig.ra MI contesta la composizione della Commissione e, in particolare, la circostanza che i provvedimenti impugnati hanno erroneamente affermato in capo ad un componente della Commissione, il dott. Macellari, un fatto (la qualifica di dirigente chimico) che non sussiste. Peraltro, prosegue parte appellante, il Commissario Piero Macellari non avrebbe potuto essere nominato perché è dirigente veterinario e non dirigente chimico: nel caso del reclutamento di personale dirigenziale i componenti della commissione devono, a dire dell’appellante, appartenere non solo alla disciplina, ma anche al medesimo profilo messo a concorso (nel caso, di specie, dirigente chimico).
16. Anche tale motivo di appello è infondato.
Parte appellante, a sostegno delle proprie affermazioni, richiama l’art. 9, comma 5, del Regolamento Arpa che recita “ Alla dirigenza sanitaria presso l’PA si accede mediante concorso per titoli ed esami, in conformità a quanto disposto dall’art. 15, comma 7, del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della Legge 23 ottobre 1992, n. 421. Ai fini dell’individuazione dei requisiti di ammissione l’Agenzia si attiene alle disposizioni contenute nel DPR 10 dicembre 1997, n. 483 Regolamento recante la disciplina concorsuale per il personale della Dirigenza del Servizio Sanitario Nazionale ”.
Il regolamento PA, tuttavia, nella parte evidenziata da parte appellante, rinvia al d.lgs. n. 502/1992 solo per il reclutamento dei dirigenti sanitari dell’Agenzia, mentre nella fattispecie il concorso è stato espletato per un posto di dirigente chimico del ruolo tecnico al quale si applica il più generale art. 17 del Regolamento PA, secondo cui “ Le commissioni esaminatrici di tutte le procedure selettive sono nominate dal Direttore Generale e sono composte da un dirigente dell’Agenzia, il quale assume le funzioni di Presidente, e da due esperti di provata competenza nelle materie della procedura selettiva ”.
Ne consegue che il Commissario contestato rientra tra gli esperti di comprovata competenza, non avendo parte appellante smentito né provato il contrario e non sussiste, dunque, alcuna violazione di legge.
La circostanza che il Commissario dott. Macellari sia stato per errore indicato come dirigente sanitario e non dirigente chimico è sostanzialmente irrilevante, trattandosi, come detto, di esperto di comprovata competenza che rientra tra i commissari che possono essere nominati ai sensi dell’art. 17 del regolamento Arpa.
16.1. L’ulteriore profilo di censura (rubricato nell’atto di appello come 2.1, a pag. 35), è stato rinunciato (cfr. la pag. 1 della memoria dell’appellante in data 24 febbraio 2025).
17. Infine, la riproposizione delle censure il cui esame è stato assorbito dal T.a.r. è inammissibile per genericità. Al riguardo, è sufficiente richiamare la consolidata giurisprudenza amministrativa secondo cui l’onere di riproposizione dei motivi assorbiti esige, per il suo rituale assolvimento, che la parte indichi specificatamente le censure che intende devolvere alla cognizione del giudice di secondo grado, all’evidente fine di consentire a quest’ultimo una compiuta conoscenza delle relative questioni ed alle controparti di contraddire consapevolmente sulle stesse (cfr., da ultimo, Cons. Stato, sez. VII, 3 giugno 2024, n. 4950).
18. L’appello, pertanto, deve essere respinto.
19. In considerazione della peculiarità della vicenda in esame e della natura dell’interesse azionato, sussistono i presupposti di legge per la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese del grado compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Silvia Martino, Presidente FF
Michele Conforti, Consigliere
Emanuela Loria, Consigliere
Luigi Furno, Consigliere
Maurizio Santise, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Maurizio Santise | Silvia Martino |
IL SEGRETARIO