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Sentenza 25 agosto 2025
Sentenza 25 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 25/08/2025, n. 29 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 29 |
| Data del deposito : | 25 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRENTO
nella persona dei signori magistrati dott. Luciano Spina Presidente
dott. Massimo Morandini Giudice
dott. Benedetto Sieff Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento unitario n. 54 / 2023, e precisamente nel procedimento di
concordato preventivo n. 54-2/ / 2023 instaurato su ricorso di:
(c.f. Parte_1
, P.IVA_1
con gli avv.ti Fabrizio Marchionni e Giorgia Martinelli;
DEBITORE
con l'opposizione di
Parte_2
con l'Avvocatura dello Stato;
CREDITORE OPPONENTE
* * *
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. A fronte della non approvazione del concordato preventivo, in data 09.05.2025 –
ossia nel rispetto del termine di cui all'art. 111 c.c.i.i. – il debitore ha depositato pag. 1 di 13 domanda di omologazione del concordato stesso ai sensi degli artt. 88, comma 3 e
112, comma 5 c.c.i.i..
Con decreto del 14.05.2025 questo Tribunale, tra gli altri incombenti di cui all'art. 48
c.c.i.i., ha fissato l'udienza in camera di consiglio al 09.07.2025, delegando il giudice relatore alla trattazione del procedimento. All'udienza il giudice relatore ha rilevato la mancanza del parere del commissario giudiziale previsto dall'art. 48, comma 2,
c.c.i.i., dunque rinviato alla successiva udienza al 12.08.2025 assegnando un termine al commissario giudiziale per provvedere all'incombente omesso e un ulteriore termine al debitore per depositare eventuali integrazioni alle proprie finali memorie in relazione ai contenuti del parere del commissario giudiziale, al fine di ristabilire la scansione procedimentale di cui al cit. comma 2.
Risulta presentata l'opposizione di con memoria Parte_2
tempestivamente depositata ai sensi del cit. comma 2.
2. deduce preliminarmente l'illegittimità della proposta Parte_2
concordataria, dunque la sua inammissibilità, in considerazione dell'esclusione dal piano della liquidazione di taluni beni di proprietà della società debitrice, nonostante sia proposto un concordato di natura liquidatoria.
In particolare, il piano esclude dalla liquidazione i beni immobili identificati alle pp.edd. 1506, 1237/1 in CC Moena, ossia il fabbricato artigianale in cui è localizzata la sede della società debitrice, per il valore indicato in piano di euro 907.500,00 (ossia applicando una riduzione del 25% sul valore stimato in euro 1.210.000,00 nella perizia a firma dell'ing. . Si tratta di immobili gravati dalle Persona_1
ipoteche iscritte a garanzia di crediti vantati dalla banca PB SA di Fassa Primiero
NO b.c.c. s.c. (PB SA) per finanziamenti erogati in favore della società
debitrice (mutuo ipotecario e saldo passivo di conto corrente ipotecario,
rispettivamente di euro 468.545,36 e di euro 419.782,90 al 31.12.2023).
pag. 2 di 13 Si prevede, dunque, nel piano che i suddetti immobili rimangano nel patrimonio della società debitrice, e quindi non vengano liquidati nell'ambito della procedura,
unitamente ai debiti derivanti dai finanziamenti garantiti da ipoteca iscritta sui medesimi beni, che del pari saranno esclusi dal passivo concordatario e dunque da una soddisfazione nell'ambito della procedura concorsuale. Tanto anche in base ad un accordo parallelamente raggiunto con il creditore PB SA (versato nella scrittura di data 17.05.2024, doc. 22 debitore), nel quale si prevede che i debiti ipotecari in parola saranno in seguito soddisfatti dalla debitrice una volta conclusa la procedura di concordato preventivo.
Le ragioni dell'esclusione, per come indicate nella proposta e riportate nella relazione del Commissario giudiziale, sarebbero da rinvenire nel fatto che la vendita di tali beni immobili non consentirebbe l'integrale soddisfacimento del complessivo credito ipotecario iscritto sui beni medesimi, con conseguente aggravamento del passivo concordatario per la quota parte del credito ipotecario degradato per incapienza,
oltre che nel fatto che l'operazione di vendita richiederebbe un consistente dilatamento dei tempi di esecuzione del concordato preventivo, ben oltre quello dell'anno dall'omologazione fissato nella proposta, anche in considerazione della necessità di dover sistemare talune questioni di natura urbanistica.
3. Orbene, la questione della possibilità di escludere taluni beni dal concordato liquidatorio è dibattuta, e però ha già trovato delle indicazioni da parte del giudice di legittimità nella vigenza dell'articolato legislativo di cui al R.D. n. 267 del 1942, per come successivamente modificato (l. fall.).
In termini generali, nella vigenza delle norme di cui alla l. fall., la risposta positiva muove da una certa lettura dell'articolo 160 l. fall., il quale da un lato afferma l'atipicità della proposta concordataria e, dall'altro, ha visto la soppressione dell'espressione “cessione di tutti i beni”, originariamente presente nel testo del 1942.
Soccorrerebbe anche l'istituto civilistico della cessio bonorum in favore dei creditori di cui agli articoli 1977 ss. c.c., e in particolare proprio all'art. 1977 c.c., il quale pag. 3 di 13 contempla la facoltà per il debitore di cedere ai propri creditori “tutte o alcune sue
attività”.
In favore della tesi negativa si è fatto osservare che il venir meno del riferimento letterale alla cessione di “tutti” i beni non deve essere sopravvalutato, afferendo la cessione unicamente alle modalità attuative della proposta, e occorrendo in ogni caso assicurare il principio della responsabilità patrimoniale, ex art. 2740 c.c., di cui il concordato preventivo è una modalità di realizzazione. In tal senso, la regola della responsabilità patrimoniale ha carattere generale e occorre perciò una disposizione espressa per derogarvi (come ad esempio l'art. 186 bis l. fall., che facoltizza espressamente il debitore a trattenere i beni strumentali alla prosecuzione dell'attività imprenditoriale), deroga che a ben vedere non esiste in relazione al concordato di carattere liquidatorio. Con la logica conseguenza che non è possibile immaginare l'effetto esdebitatorio che naturalmente consegue al concordato liquidatorio in assenza di un'integrale liquidazione del patrimonio del debitore in funzione della soddisfazione concorsuale della massa dei creditori.
Si è poi altresì fatto rilevare che l'art. 1977 c.c. va posto in correlazione con il successivo art. 1980 c.c., il quale esclude che la cessione parziale possa avere un effetto integralmente solutorio o esdebitativo, introducendo un semplice onere di preventiva escussione dei beni ceduti, ferma la possibilità di escutere, in via sussidiaria e in caso di incapienza dei primi, anche i beni residui del debitore. Il che evidentemente pone in luce come non si possa trarre alcunché di utile dal parallelismo con la cessio bonorum di diritto comune, posto che il concordato preventivo consente, e anzi ha quale effetto tipico proprio quello dell'ottenimento dell'esdebitazione attraverso l'integrale esecuzione del piano e l'adempimento della proposta concordataria.
In tale ultimo senso si è espressa Cass. n. 26005 del 2018, per affermare “che il
concordato con cessione solo parziale dei beni realizzi una violazione dell'art. 2740 cod. civ.,
in quanto l'effetto esdebitatorio presuppone la messa a disposizione dei creditori di tutte le
pag. 4 di 13 attività del debitore. Proprio la presenza di tale effetto spiega l'inapplicabilità della disciplina
dettata dall'art. 1977 cod. civ., che consente al debitore di cedere "tutte o alcune sue attività";
in realtà, la cessione dei beni di fonte contrattuale non ha un effetto esdebitatorio, a differenza
di quanto avviene nel concordato, e consente ai creditori cessionari di agire esecutivamente
anche sulle attività non cedute. Così come diversa è la situazione che si presenta nel
concordato con continuità aziendale, ai sensi dell'art. 186 bis L. Fall., in cui la cessione
parziale dei beni è espressamente prevista proprio in relazione alla finalità perseguita
dall'istituto di consentire la prosecuzione dell'attività imprenditoriale. In senso contrario, non
è convincente l'argomento tratto dal testo del novellato art. 160 L. Fall. – che non opera più
un esclusivo e puntuale riferimento alla cessione di "tutti" i beni – giacché la formulazione
del dato normativo in termini generali si spiega in quanto la cessione è divenuta una delle
forme attraverso le quali si possono attuare la prevista ristrutturazione dei debiti e la
soddisfazione dei crediti” (nel senso della vigenza, nel concordato liquidatorio,
dell'obbligo per l'imprenditore di porre a disposizione dei creditori l'intero suo patrimonio, v. anche Cass. n. 6022 del 2014; non si sono reperiti precedenti di legittimità di segno contrario).
4. Ciò detto, a fronte di un dibattito che non può dirsi chiuso – specialmente in correlazione al controverso tema dell'effettiva portata della regola dell'atipicità della proposta di concordato preventivo, quale riflesso della più generale regola di libertà
negoziale (in un contesto in cui compete esclusivamente e insindacabilmente al ceto dei creditori esprimersi sulla convenienza della proposta) – ritiene questo collegio che la necessità di una integrale messa a disposizione del patrimonio del debitore che intenda proporre un concordato liquidatorio debba essere nuovamente affermata anche nella vigenza delle nuove regole introdotte dal c.c.i.i., nelle quali non è data intravedere, in continuità con quanto principalmente rilevato dalla sopra citata Cass.
n. 26005 del 2018, alcuna deroga al principio della responsabilità patrimoniale di cui all'art. 2740 c.c..
pag. 5 di 13 Il debitore valorizza l'indubbio carattere atipico del concordato preventivo, mettendo in evidenza l'ampia libertà di definizione della proposta di concordato di cui –
altrettanto indubbiamente – dispone il debitore, come emerge dalla lettura dell'art. 84
c.c.i.i., che attribuisce all'imprenditore la facoltà di “proporre un concordato che realizzi,
sulla base di un piano avente il contenuto di cui all'articolo 87, il soddisfacimento dei creditori
in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione giudiziale mediante la
continuità aziendale, la liquidazione del patrimonio anche con cessione dei beni, l'attribuzione delle attività ad un assuntore o in qualsiasi altra forma”.
Il debitore valorizza inoltre il dato letterale di cui all'art. 114 c.c.i.i. (nella più recente versione, a seguito delle correzioni introdotte dal d. lgs. n. 136 del 2024, c.d. decreto correttivo ter), nella parte in cui parla di “liquidazione del patrimonio, anche con cessione
di beni” (con formula invero introdotta, per mano dello stesso correttivo, anche all'appena citato art. 84).
Tuttavia, deve questo Tribunale giungere alla conclusione che l'indiscutibile atipicità
del concordato preventivo non può da sola arrivare a derogare alla regola generale della responsabilità patrimoniale del debitore di cui all'art. 2740 c.c., tanto più sotto il profilo della sua correlazione con la natura concorsuale della procedura di concordato preventivo e con l'effetto esdebitatorio che consegue all'esecuzione del relativo piano. Dal che consegue che, in assenza di una specifica norma legislativa di deroga, come quella specificamente prevista per il concordato in continuità, non è
possibile escludere dal piano liquidatorio talune risorse patrimoniali, al pari di come non è possibile omettere talune posizioni debitorie, riflesso passivo della concorsualità indotto dell'altrettanto inderogabile regola della par condicio creditorum
e del rispetto delle cause legittime di prelazione posta dall'art. 2741 c.c..
Preme osservare come la deroga prevista per il concordato in continuità sia necessariamente correlata alla natura stessa del piano, occorrendo assicurare all'impresa le risorse aziendali necessarie alla continuità, oltre che frutto di una precisa volontà legislativa manifestante un favor per il piano in continuità in pag. 6 di 13 correlazione al valore economico e sociale insito nel far rientrare nel mercato un'impresa in crisi, una volta ristrutturata e risanata, ferma comunque la necessità di realizzare un soddisfacimento dei creditori “in misura non inferiore a quella realizzabile
in caso di liquidazione giudiziale”, virtualmente rievocando la generale regola della responsabilità patrimoniale.
5. Alla luce di quanto, non risulta significativo, ai fini della soluzione della questione che occupa, il ricorso, da parte del legislatore dell'ultimo correttivo, all'espressione
“anche con cessione di beni”, militando in tal senso argomenti non dissimili da quelli già spesi dalla sopra citata Cass. n. 26005 del 2018 in correlazione all'avvenuta rimozione, dal testo dell'art. 160 l. fall. (operata dalla riscrittura dell'articolo introdotta dal d.l. n. 35 del 2005, conv. l. n. 80 del 2005), del riferimento alla cessione di “tutti” i beni esistenti nel patrimonio del debitore.
In tal senso, l'espressione di cui al nuovo testo di legge appare di per sé come meramente riferita ad una delle possibili modalità attuative della proposta, senza incidere sul novero dei beni da ricomprendere nell'attivo da liquidare, ferma l'integrale destinazione del patrimonio del debitore alla soddisfazione dei creditori,
là dove la dismissione del patrimonio, in vista della cessazione dell'attività d'impresa
(e in contrapposizione al modello del concordato in continuità), ben può essere attuata con molteplici altre modalità (quali ad es. la cessione ai creditori di valori finanziari, quali crediti, azioni o altri strumenti finanziari, anche in correlazione ad operazioni straordinarie;
cfr. art. 87, lett. d), c.c.i.i.), senza dire che l'attività di liquidazione del patrimonio implica anche la gestione di risorse attive che non assumono la caratteristica di “bene”, a cominciare dagli stessi diritti di credito
(oggetto di riscossione o di eventuale azione giudiziaria per ottenerne l'accertamento unitamente alla condanna del debitore, specialmente quando di natura risarcitoria),
per non dire dei diritti di privativa industriale (e delle diverse e talora articolate modalità con le quali detti diritti possono essere monetizzati in favore dei creditori, a prescindere da una continuità aziendale).
pag. 7 di 13 Per altro verso, va annotato che, stando alla relazione illustrativa del d. lgs. n. 136 del
2024, la correzione avrebbe portata assai più modesta, e sarebbe una mera conseguenza della ravvisata necessità di emendare la rubrica dell'art. 114 (da
“Cessione di beni” a “Disposizioni sulla liquidazione nel concordato liquidatorio”), “per
meglio chiarire la sua funzione di norma generale che disciplina il patrimonio dell'impresa in
caso di concordato liquidatorio”.
6. Deduce poi il debitore come il concordato proposto dovrebbe essere considerato,
nel suo complesso, liquidatorio, prevedendo due modalità di liquidazione, una interna al perimetro concordatario e una, riferita ai beni immobili di cui s'è detto,
esterna al perimetro stesso, senza peraltro compromettere in alcun modo il principio di par condicio creditorum, data la speculare sottrazione al perimetro concordatario dei debiti ipotecari iscritti sui beni in parola.
La deduzione, però, prova poco, ed anzi rimarca il difetto qui emerso, per di più
aggravato dall'assenza di un creditore – o comunque di una importante posizione creditoria – sul fronte della massa passiva. Si è infatti di fronte alla segregazione di una parte patrimonio del debitore, inteso in senso ampio, dunque su entrambi i fronti, attivo e passivo, destinando detta parte ad incerti e futuri sviluppi. Ciò
inevitabilmente compromette la natura concorsuale della procedura concordataria,
giacché sottrae un (peraltro consistente) segmento dei valori aziendali alla procedura stessa, per come assistita dalle note garanzie di marca pubblicistica, per rimetterla nelle mani del debitore, senza alcun presidio di garanzia per i creditori concorsuali.
Ciò inevitabilmente snatura il concordato liquidatorio come fattispecie dismissiva che, in virtuale parallelo a quella della liquidazione giudiziale, conduce al definitivo venire meno dell'attività di impresa e, ancor più, della realtà aziendale (con naturale estinzione dell'eventuale soggetto imprenditoriale, quando persona giuridica). In tal senso, va annotato che, a seguito dell'avvenuta esecuzione del concordato, resterebbe in vita il soggetto imprenditoriale nella titolarità della proprietà sui fabbricati aziendali, già sede sociale, e v'è da chiedersi quali conseguenze potrebbero derivare pag. 8 di 13 da eventuali ulteriori sviluppi, in ordine alla sorte di detti fabbricati e dei debiti sopra di essi iscritti, difformi da quelli preannunciati nella proposta concordataria (ma esterni agli obblighi con essa assunti), per come sottratti da ogni forma di controllo nell'interesse della massa dei creditori.
Il che, unitamente alla considerazione della mancanza di una precisa regola di deroga alla generale regola della responsabilità patrimoniale di cui all'art. 2740 c.c.,
rende una volta di più evidente come si debba ritenere sottratta al potere negoziale del debitore, in uno con la valutazione di convenienza nel merito che compete ai creditori, la questione della inclusione o meno di taluni beni, e più in generale di talune risorse attive patrimoniali, dal perimetro di un concordato liquidatorio.
7. Inconsistente resta la deduzione del debitore secondo cui il caso qui in esame sarebbe diverso da quello considerato da Cass. n. 26005 del 2018, afferente ad un concordato di gruppo con cessione di taluni beni di una società in favore dei creditori di un'altra società del gruppo, atteso che detta circostanza non incide in alcun modo sulla valenza del principio secondo cui una cessione parziale dei beni in un concordato liquidatorio viola l'art. 2740 c.c., il quale peraltro è stato ritenuto dalla
Suprema Corte nella sentenza citata su basi del tutto autonome e autosufficienti rispetto alla trattazione delle ulteriori e particolari questioni poste dalla circostanza del concordato di gruppo (bastandosi in tal senso leggere le motivazioni in cui si articola il punto 2 della sentenza).
8. Quanto precede conduce al rigetto della domanda di omologazione.
La controvertibilità della questione affrontata e, comunque, la sua novità rispetto all'entrata in vigore del c.c.i.i., conduce, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., a un giudizio di integrale compensazione delle spese processuali tra debitore e creditore opponente quanto alla lite insorta in ordine alla richiesta omologazione del concordato.
pag. 9 di 13 9. L'opponente contestualmente chiede, ai sensi dell'art. 48, Parte_2
comma 6, c.c.i.i., l'apertura della liquidazione giudiziale del debitore.
La domanda merita accoglimento.
La società debitrice è da ritenersi imprenditore commerciale, come del resto pacifico.
Lo stato di insolvenza della società debitrice, al momento della presentazione della domanda di concordato, risulta ampiamente dagli atti ed è invero da considerarsi pacifico, atteso che nello stesso ricorso introduttivo il debitore ammette – seppur
(erroneamente) definendolo come stato di crisi – di non essere più in grado di adempiere alle proprie obbligazioni (cfr. p. 7 ricorso, quarta riga), ossia di versare in uno stato che coincide con quello di insolvenza (cfr. art. 2, lett. a) e b), c.c.i.i.).
Nella relazione ex art. 105 c.c.i.i. il Commissario giudiziale riferisce che la crisi sarebbe iniziata nel 2012, come dichiarato nel piano attestato ex art. 67 l. fall. redatto nell'anno 2021, per porre successivamente l'accento sul fatto che “dall'anno 2012
all'anno 2019 la società ha avuto una perdita di fatturato da 6 milioni a 1,8 Parte_1
milioni di euro, in presenza di costi generali elevati che non hanno consentito un riequilibrio
della gestione aziendale”, oltre che sul fatto che “attualmente la società non occupa più
alcun dipendente”.
E' dunque evidente lo stato di impotenza funzionale e non transitoria dell'impresa a soddisfare le proprie obbligazioni, manifestatasi dapprima in una carenza di flussi finanziari sufficienti a sostenere la produzione con margine di redditività, e finalmente consacrata nella cessazione della stessa attività caratteristica, ossia quella delle costruzioni edili.
Va peraltro aggiunto, quale riflesso di un passaggio da uno stato di deficit funzionale ad uno stato di (grave) deficit patrimoniale correlato all'inattività dell'impresa, che nel bilancio del 2020 si è per la prima volta appostato un patrimonio netto di segno negativo per 3,2 milioni di euro, progressivamente aumento sino ai 3,6 milioni di euro del bilancio del 2023. Il che conduce ad annotare, anche quale ulteriore evidente pag. 10 di 13 segno di uno stato di insolvenza, l'omessa attivazione degli organi sociali rispetto agli adempimenti prescritti dalla legge a seguito della perdita del capitale sociale, per come finalizzati alla ricostituzione del capitale stesso (almeno al limite legale)
ovvero, alternativamente, allo scioglimento della società (artt. 2482 ter e 2484 c.c.).
Risulta pacificamente dai bilanci in atti il superamento delle soglie di configurabilità
dell'impresa minore di cui all'art. 2, lettera d), c.c.i.i..
L'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti è complessivamente superiore alla soglia oggettiva di euro trentamila di cui all'art. 49, ultimo comma,
c.c.i.i..
P.Q.M.
Il Tribunale di Trento, nella riportata composizione, definitivamente pronunciando,
ogni altra domanda o eccezione respinta:
rigetta la domanda di omologazione del concordato preventivo di
[...]
Parte_1
compensa le spese processuali tra il debitore e il creditore opponente per intero;
dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale di Parte_1
e conseguentemente:
[...]
a) nomina giudice delegato per la relativa procedura il dott. Benedetto Sieff;
b) nomina curatore Persona_2
c) ordina al debitore il deposito, entro tre giorni, nella Cancelleria di questo
Tribunale, dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-bis del codice civile, dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39;
pag. 11 di 13 d) stabilisce che il giorno 18.12.2025, alle ore 11.30, presso la sede di questo
Tribunale, si terrà l'udienza in cui si procederà all'esame dello stato passivo avanti al giudice delegato, tenendo conto della sospensione feriale dei termini ex art. 201, comma 10, c.c.i.i.;
e) assegna ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'udienza di cui alla lettera d) per la presentazione delle domande di insinuazione;
f) autorizza il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-
quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n.
127;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice,
anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
ricorda che, ai sensi dell'art. 148 c.c.i.i., va consegnata al curatore la corrispondenza di ogni genere, inclusa quella elettronica, diretta al debitore;
tale obbligo è limitato alla corrispondenza riguardante i rapporti compresi nella liquidazione giudiziale, nel caso di debitore persona fisica;
pag. 12 di 13 ricorda altresì che, ai sensi dell'art. 149 l. fall., il debitore persona fisica, gli amministratori e i liquidatori sono tenuti a comunicare al curatore la propria residenza ovvero il proprio domicilio, e ogni loro cambiamento;
dispone la prenotazione a debito delle spese di registrazione della presente sentenza,
onerando il curatore di comunicare al più presto in cancelleria se tra i beni del fallimento vi sia denaro ai fini dell'art. 146 d.p.r. n. 115 del 2002;
dispone che il curatore consegni copia conforme della presente sentenza all'istituto bancario prescelto per l'apertura del conto della procedura;
manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 49, comma 4, c.c.i.i..
Trento, 21 agosto 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Benedetto Sieff Luciano Spina
pag. 13 di 13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRENTO
nella persona dei signori magistrati dott. Luciano Spina Presidente
dott. Massimo Morandini Giudice
dott. Benedetto Sieff Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento unitario n. 54 / 2023, e precisamente nel procedimento di
concordato preventivo n. 54-2/ / 2023 instaurato su ricorso di:
(c.f. Parte_1
, P.IVA_1
con gli avv.ti Fabrizio Marchionni e Giorgia Martinelli;
DEBITORE
con l'opposizione di
Parte_2
con l'Avvocatura dello Stato;
CREDITORE OPPONENTE
* * *
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. A fronte della non approvazione del concordato preventivo, in data 09.05.2025 –
ossia nel rispetto del termine di cui all'art. 111 c.c.i.i. – il debitore ha depositato pag. 1 di 13 domanda di omologazione del concordato stesso ai sensi degli artt. 88, comma 3 e
112, comma 5 c.c.i.i..
Con decreto del 14.05.2025 questo Tribunale, tra gli altri incombenti di cui all'art. 48
c.c.i.i., ha fissato l'udienza in camera di consiglio al 09.07.2025, delegando il giudice relatore alla trattazione del procedimento. All'udienza il giudice relatore ha rilevato la mancanza del parere del commissario giudiziale previsto dall'art. 48, comma 2,
c.c.i.i., dunque rinviato alla successiva udienza al 12.08.2025 assegnando un termine al commissario giudiziale per provvedere all'incombente omesso e un ulteriore termine al debitore per depositare eventuali integrazioni alle proprie finali memorie in relazione ai contenuti del parere del commissario giudiziale, al fine di ristabilire la scansione procedimentale di cui al cit. comma 2.
Risulta presentata l'opposizione di con memoria Parte_2
tempestivamente depositata ai sensi del cit. comma 2.
2. deduce preliminarmente l'illegittimità della proposta Parte_2
concordataria, dunque la sua inammissibilità, in considerazione dell'esclusione dal piano della liquidazione di taluni beni di proprietà della società debitrice, nonostante sia proposto un concordato di natura liquidatoria.
In particolare, il piano esclude dalla liquidazione i beni immobili identificati alle pp.edd. 1506, 1237/1 in CC Moena, ossia il fabbricato artigianale in cui è localizzata la sede della società debitrice, per il valore indicato in piano di euro 907.500,00 (ossia applicando una riduzione del 25% sul valore stimato in euro 1.210.000,00 nella perizia a firma dell'ing. . Si tratta di immobili gravati dalle Persona_1
ipoteche iscritte a garanzia di crediti vantati dalla banca PB SA di Fassa Primiero
NO b.c.c. s.c. (PB SA) per finanziamenti erogati in favore della società
debitrice (mutuo ipotecario e saldo passivo di conto corrente ipotecario,
rispettivamente di euro 468.545,36 e di euro 419.782,90 al 31.12.2023).
pag. 2 di 13 Si prevede, dunque, nel piano che i suddetti immobili rimangano nel patrimonio della società debitrice, e quindi non vengano liquidati nell'ambito della procedura,
unitamente ai debiti derivanti dai finanziamenti garantiti da ipoteca iscritta sui medesimi beni, che del pari saranno esclusi dal passivo concordatario e dunque da una soddisfazione nell'ambito della procedura concorsuale. Tanto anche in base ad un accordo parallelamente raggiunto con il creditore PB SA (versato nella scrittura di data 17.05.2024, doc. 22 debitore), nel quale si prevede che i debiti ipotecari in parola saranno in seguito soddisfatti dalla debitrice una volta conclusa la procedura di concordato preventivo.
Le ragioni dell'esclusione, per come indicate nella proposta e riportate nella relazione del Commissario giudiziale, sarebbero da rinvenire nel fatto che la vendita di tali beni immobili non consentirebbe l'integrale soddisfacimento del complessivo credito ipotecario iscritto sui beni medesimi, con conseguente aggravamento del passivo concordatario per la quota parte del credito ipotecario degradato per incapienza,
oltre che nel fatto che l'operazione di vendita richiederebbe un consistente dilatamento dei tempi di esecuzione del concordato preventivo, ben oltre quello dell'anno dall'omologazione fissato nella proposta, anche in considerazione della necessità di dover sistemare talune questioni di natura urbanistica.
3. Orbene, la questione della possibilità di escludere taluni beni dal concordato liquidatorio è dibattuta, e però ha già trovato delle indicazioni da parte del giudice di legittimità nella vigenza dell'articolato legislativo di cui al R.D. n. 267 del 1942, per come successivamente modificato (l. fall.).
In termini generali, nella vigenza delle norme di cui alla l. fall., la risposta positiva muove da una certa lettura dell'articolo 160 l. fall., il quale da un lato afferma l'atipicità della proposta concordataria e, dall'altro, ha visto la soppressione dell'espressione “cessione di tutti i beni”, originariamente presente nel testo del 1942.
Soccorrerebbe anche l'istituto civilistico della cessio bonorum in favore dei creditori di cui agli articoli 1977 ss. c.c., e in particolare proprio all'art. 1977 c.c., il quale pag. 3 di 13 contempla la facoltà per il debitore di cedere ai propri creditori “tutte o alcune sue
attività”.
In favore della tesi negativa si è fatto osservare che il venir meno del riferimento letterale alla cessione di “tutti” i beni non deve essere sopravvalutato, afferendo la cessione unicamente alle modalità attuative della proposta, e occorrendo in ogni caso assicurare il principio della responsabilità patrimoniale, ex art. 2740 c.c., di cui il concordato preventivo è una modalità di realizzazione. In tal senso, la regola della responsabilità patrimoniale ha carattere generale e occorre perciò una disposizione espressa per derogarvi (come ad esempio l'art. 186 bis l. fall., che facoltizza espressamente il debitore a trattenere i beni strumentali alla prosecuzione dell'attività imprenditoriale), deroga che a ben vedere non esiste in relazione al concordato di carattere liquidatorio. Con la logica conseguenza che non è possibile immaginare l'effetto esdebitatorio che naturalmente consegue al concordato liquidatorio in assenza di un'integrale liquidazione del patrimonio del debitore in funzione della soddisfazione concorsuale della massa dei creditori.
Si è poi altresì fatto rilevare che l'art. 1977 c.c. va posto in correlazione con il successivo art. 1980 c.c., il quale esclude che la cessione parziale possa avere un effetto integralmente solutorio o esdebitativo, introducendo un semplice onere di preventiva escussione dei beni ceduti, ferma la possibilità di escutere, in via sussidiaria e in caso di incapienza dei primi, anche i beni residui del debitore. Il che evidentemente pone in luce come non si possa trarre alcunché di utile dal parallelismo con la cessio bonorum di diritto comune, posto che il concordato preventivo consente, e anzi ha quale effetto tipico proprio quello dell'ottenimento dell'esdebitazione attraverso l'integrale esecuzione del piano e l'adempimento della proposta concordataria.
In tale ultimo senso si è espressa Cass. n. 26005 del 2018, per affermare “che il
concordato con cessione solo parziale dei beni realizzi una violazione dell'art. 2740 cod. civ.,
in quanto l'effetto esdebitatorio presuppone la messa a disposizione dei creditori di tutte le
pag. 4 di 13 attività del debitore. Proprio la presenza di tale effetto spiega l'inapplicabilità della disciplina
dettata dall'art. 1977 cod. civ., che consente al debitore di cedere "tutte o alcune sue attività";
in realtà, la cessione dei beni di fonte contrattuale non ha un effetto esdebitatorio, a differenza
di quanto avviene nel concordato, e consente ai creditori cessionari di agire esecutivamente
anche sulle attività non cedute. Così come diversa è la situazione che si presenta nel
concordato con continuità aziendale, ai sensi dell'art. 186 bis L. Fall., in cui la cessione
parziale dei beni è espressamente prevista proprio in relazione alla finalità perseguita
dall'istituto di consentire la prosecuzione dell'attività imprenditoriale. In senso contrario, non
è convincente l'argomento tratto dal testo del novellato art. 160 L. Fall. – che non opera più
un esclusivo e puntuale riferimento alla cessione di "tutti" i beni – giacché la formulazione
del dato normativo in termini generali si spiega in quanto la cessione è divenuta una delle
forme attraverso le quali si possono attuare la prevista ristrutturazione dei debiti e la
soddisfazione dei crediti” (nel senso della vigenza, nel concordato liquidatorio,
dell'obbligo per l'imprenditore di porre a disposizione dei creditori l'intero suo patrimonio, v. anche Cass. n. 6022 del 2014; non si sono reperiti precedenti di legittimità di segno contrario).
4. Ciò detto, a fronte di un dibattito che non può dirsi chiuso – specialmente in correlazione al controverso tema dell'effettiva portata della regola dell'atipicità della proposta di concordato preventivo, quale riflesso della più generale regola di libertà
negoziale (in un contesto in cui compete esclusivamente e insindacabilmente al ceto dei creditori esprimersi sulla convenienza della proposta) – ritiene questo collegio che la necessità di una integrale messa a disposizione del patrimonio del debitore che intenda proporre un concordato liquidatorio debba essere nuovamente affermata anche nella vigenza delle nuove regole introdotte dal c.c.i.i., nelle quali non è data intravedere, in continuità con quanto principalmente rilevato dalla sopra citata Cass.
n. 26005 del 2018, alcuna deroga al principio della responsabilità patrimoniale di cui all'art. 2740 c.c..
pag. 5 di 13 Il debitore valorizza l'indubbio carattere atipico del concordato preventivo, mettendo in evidenza l'ampia libertà di definizione della proposta di concordato di cui –
altrettanto indubbiamente – dispone il debitore, come emerge dalla lettura dell'art. 84
c.c.i.i., che attribuisce all'imprenditore la facoltà di “proporre un concordato che realizzi,
sulla base di un piano avente il contenuto di cui all'articolo 87, il soddisfacimento dei creditori
in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione giudiziale mediante la
continuità aziendale, la liquidazione del patrimonio anche con cessione dei beni, l'attribuzione delle attività ad un assuntore o in qualsiasi altra forma”.
Il debitore valorizza inoltre il dato letterale di cui all'art. 114 c.c.i.i. (nella più recente versione, a seguito delle correzioni introdotte dal d. lgs. n. 136 del 2024, c.d. decreto correttivo ter), nella parte in cui parla di “liquidazione del patrimonio, anche con cessione
di beni” (con formula invero introdotta, per mano dello stesso correttivo, anche all'appena citato art. 84).
Tuttavia, deve questo Tribunale giungere alla conclusione che l'indiscutibile atipicità
del concordato preventivo non può da sola arrivare a derogare alla regola generale della responsabilità patrimoniale del debitore di cui all'art. 2740 c.c., tanto più sotto il profilo della sua correlazione con la natura concorsuale della procedura di concordato preventivo e con l'effetto esdebitatorio che consegue all'esecuzione del relativo piano. Dal che consegue che, in assenza di una specifica norma legislativa di deroga, come quella specificamente prevista per il concordato in continuità, non è
possibile escludere dal piano liquidatorio talune risorse patrimoniali, al pari di come non è possibile omettere talune posizioni debitorie, riflesso passivo della concorsualità indotto dell'altrettanto inderogabile regola della par condicio creditorum
e del rispetto delle cause legittime di prelazione posta dall'art. 2741 c.c..
Preme osservare come la deroga prevista per il concordato in continuità sia necessariamente correlata alla natura stessa del piano, occorrendo assicurare all'impresa le risorse aziendali necessarie alla continuità, oltre che frutto di una precisa volontà legislativa manifestante un favor per il piano in continuità in pag. 6 di 13 correlazione al valore economico e sociale insito nel far rientrare nel mercato un'impresa in crisi, una volta ristrutturata e risanata, ferma comunque la necessità di realizzare un soddisfacimento dei creditori “in misura non inferiore a quella realizzabile
in caso di liquidazione giudiziale”, virtualmente rievocando la generale regola della responsabilità patrimoniale.
5. Alla luce di quanto, non risulta significativo, ai fini della soluzione della questione che occupa, il ricorso, da parte del legislatore dell'ultimo correttivo, all'espressione
“anche con cessione di beni”, militando in tal senso argomenti non dissimili da quelli già spesi dalla sopra citata Cass. n. 26005 del 2018 in correlazione all'avvenuta rimozione, dal testo dell'art. 160 l. fall. (operata dalla riscrittura dell'articolo introdotta dal d.l. n. 35 del 2005, conv. l. n. 80 del 2005), del riferimento alla cessione di “tutti” i beni esistenti nel patrimonio del debitore.
In tal senso, l'espressione di cui al nuovo testo di legge appare di per sé come meramente riferita ad una delle possibili modalità attuative della proposta, senza incidere sul novero dei beni da ricomprendere nell'attivo da liquidare, ferma l'integrale destinazione del patrimonio del debitore alla soddisfazione dei creditori,
là dove la dismissione del patrimonio, in vista della cessazione dell'attività d'impresa
(e in contrapposizione al modello del concordato in continuità), ben può essere attuata con molteplici altre modalità (quali ad es. la cessione ai creditori di valori finanziari, quali crediti, azioni o altri strumenti finanziari, anche in correlazione ad operazioni straordinarie;
cfr. art. 87, lett. d), c.c.i.i.), senza dire che l'attività di liquidazione del patrimonio implica anche la gestione di risorse attive che non assumono la caratteristica di “bene”, a cominciare dagli stessi diritti di credito
(oggetto di riscossione o di eventuale azione giudiziaria per ottenerne l'accertamento unitamente alla condanna del debitore, specialmente quando di natura risarcitoria),
per non dire dei diritti di privativa industriale (e delle diverse e talora articolate modalità con le quali detti diritti possono essere monetizzati in favore dei creditori, a prescindere da una continuità aziendale).
pag. 7 di 13 Per altro verso, va annotato che, stando alla relazione illustrativa del d. lgs. n. 136 del
2024, la correzione avrebbe portata assai più modesta, e sarebbe una mera conseguenza della ravvisata necessità di emendare la rubrica dell'art. 114 (da
“Cessione di beni” a “Disposizioni sulla liquidazione nel concordato liquidatorio”), “per
meglio chiarire la sua funzione di norma generale che disciplina il patrimonio dell'impresa in
caso di concordato liquidatorio”.
6. Deduce poi il debitore come il concordato proposto dovrebbe essere considerato,
nel suo complesso, liquidatorio, prevedendo due modalità di liquidazione, una interna al perimetro concordatario e una, riferita ai beni immobili di cui s'è detto,
esterna al perimetro stesso, senza peraltro compromettere in alcun modo il principio di par condicio creditorum, data la speculare sottrazione al perimetro concordatario dei debiti ipotecari iscritti sui beni in parola.
La deduzione, però, prova poco, ed anzi rimarca il difetto qui emerso, per di più
aggravato dall'assenza di un creditore – o comunque di una importante posizione creditoria – sul fronte della massa passiva. Si è infatti di fronte alla segregazione di una parte patrimonio del debitore, inteso in senso ampio, dunque su entrambi i fronti, attivo e passivo, destinando detta parte ad incerti e futuri sviluppi. Ciò
inevitabilmente compromette la natura concorsuale della procedura concordataria,
giacché sottrae un (peraltro consistente) segmento dei valori aziendali alla procedura stessa, per come assistita dalle note garanzie di marca pubblicistica, per rimetterla nelle mani del debitore, senza alcun presidio di garanzia per i creditori concorsuali.
Ciò inevitabilmente snatura il concordato liquidatorio come fattispecie dismissiva che, in virtuale parallelo a quella della liquidazione giudiziale, conduce al definitivo venire meno dell'attività di impresa e, ancor più, della realtà aziendale (con naturale estinzione dell'eventuale soggetto imprenditoriale, quando persona giuridica). In tal senso, va annotato che, a seguito dell'avvenuta esecuzione del concordato, resterebbe in vita il soggetto imprenditoriale nella titolarità della proprietà sui fabbricati aziendali, già sede sociale, e v'è da chiedersi quali conseguenze potrebbero derivare pag. 8 di 13 da eventuali ulteriori sviluppi, in ordine alla sorte di detti fabbricati e dei debiti sopra di essi iscritti, difformi da quelli preannunciati nella proposta concordataria (ma esterni agli obblighi con essa assunti), per come sottratti da ogni forma di controllo nell'interesse della massa dei creditori.
Il che, unitamente alla considerazione della mancanza di una precisa regola di deroga alla generale regola della responsabilità patrimoniale di cui all'art. 2740 c.c.,
rende una volta di più evidente come si debba ritenere sottratta al potere negoziale del debitore, in uno con la valutazione di convenienza nel merito che compete ai creditori, la questione della inclusione o meno di taluni beni, e più in generale di talune risorse attive patrimoniali, dal perimetro di un concordato liquidatorio.
7. Inconsistente resta la deduzione del debitore secondo cui il caso qui in esame sarebbe diverso da quello considerato da Cass. n. 26005 del 2018, afferente ad un concordato di gruppo con cessione di taluni beni di una società in favore dei creditori di un'altra società del gruppo, atteso che detta circostanza non incide in alcun modo sulla valenza del principio secondo cui una cessione parziale dei beni in un concordato liquidatorio viola l'art. 2740 c.c., il quale peraltro è stato ritenuto dalla
Suprema Corte nella sentenza citata su basi del tutto autonome e autosufficienti rispetto alla trattazione delle ulteriori e particolari questioni poste dalla circostanza del concordato di gruppo (bastandosi in tal senso leggere le motivazioni in cui si articola il punto 2 della sentenza).
8. Quanto precede conduce al rigetto della domanda di omologazione.
La controvertibilità della questione affrontata e, comunque, la sua novità rispetto all'entrata in vigore del c.c.i.i., conduce, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., a un giudizio di integrale compensazione delle spese processuali tra debitore e creditore opponente quanto alla lite insorta in ordine alla richiesta omologazione del concordato.
pag. 9 di 13 9. L'opponente contestualmente chiede, ai sensi dell'art. 48, Parte_2
comma 6, c.c.i.i., l'apertura della liquidazione giudiziale del debitore.
La domanda merita accoglimento.
La società debitrice è da ritenersi imprenditore commerciale, come del resto pacifico.
Lo stato di insolvenza della società debitrice, al momento della presentazione della domanda di concordato, risulta ampiamente dagli atti ed è invero da considerarsi pacifico, atteso che nello stesso ricorso introduttivo il debitore ammette – seppur
(erroneamente) definendolo come stato di crisi – di non essere più in grado di adempiere alle proprie obbligazioni (cfr. p. 7 ricorso, quarta riga), ossia di versare in uno stato che coincide con quello di insolvenza (cfr. art. 2, lett. a) e b), c.c.i.i.).
Nella relazione ex art. 105 c.c.i.i. il Commissario giudiziale riferisce che la crisi sarebbe iniziata nel 2012, come dichiarato nel piano attestato ex art. 67 l. fall. redatto nell'anno 2021, per porre successivamente l'accento sul fatto che “dall'anno 2012
all'anno 2019 la società ha avuto una perdita di fatturato da 6 milioni a 1,8 Parte_1
milioni di euro, in presenza di costi generali elevati che non hanno consentito un riequilibrio
della gestione aziendale”, oltre che sul fatto che “attualmente la società non occupa più
alcun dipendente”.
E' dunque evidente lo stato di impotenza funzionale e non transitoria dell'impresa a soddisfare le proprie obbligazioni, manifestatasi dapprima in una carenza di flussi finanziari sufficienti a sostenere la produzione con margine di redditività, e finalmente consacrata nella cessazione della stessa attività caratteristica, ossia quella delle costruzioni edili.
Va peraltro aggiunto, quale riflesso di un passaggio da uno stato di deficit funzionale ad uno stato di (grave) deficit patrimoniale correlato all'inattività dell'impresa, che nel bilancio del 2020 si è per la prima volta appostato un patrimonio netto di segno negativo per 3,2 milioni di euro, progressivamente aumento sino ai 3,6 milioni di euro del bilancio del 2023. Il che conduce ad annotare, anche quale ulteriore evidente pag. 10 di 13 segno di uno stato di insolvenza, l'omessa attivazione degli organi sociali rispetto agli adempimenti prescritti dalla legge a seguito della perdita del capitale sociale, per come finalizzati alla ricostituzione del capitale stesso (almeno al limite legale)
ovvero, alternativamente, allo scioglimento della società (artt. 2482 ter e 2484 c.c.).
Risulta pacificamente dai bilanci in atti il superamento delle soglie di configurabilità
dell'impresa minore di cui all'art. 2, lettera d), c.c.i.i..
L'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti è complessivamente superiore alla soglia oggettiva di euro trentamila di cui all'art. 49, ultimo comma,
c.c.i.i..
P.Q.M.
Il Tribunale di Trento, nella riportata composizione, definitivamente pronunciando,
ogni altra domanda o eccezione respinta:
rigetta la domanda di omologazione del concordato preventivo di
[...]
Parte_1
compensa le spese processuali tra il debitore e il creditore opponente per intero;
dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale di Parte_1
e conseguentemente:
[...]
a) nomina giudice delegato per la relativa procedura il dott. Benedetto Sieff;
b) nomina curatore Persona_2
c) ordina al debitore il deposito, entro tre giorni, nella Cancelleria di questo
Tribunale, dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-bis del codice civile, dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39;
pag. 11 di 13 d) stabilisce che il giorno 18.12.2025, alle ore 11.30, presso la sede di questo
Tribunale, si terrà l'udienza in cui si procederà all'esame dello stato passivo avanti al giudice delegato, tenendo conto della sospensione feriale dei termini ex art. 201, comma 10, c.c.i.i.;
e) assegna ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'udienza di cui alla lettera d) per la presentazione delle domande di insinuazione;
f) autorizza il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-
quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n.
127;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice,
anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
ricorda che, ai sensi dell'art. 148 c.c.i.i., va consegnata al curatore la corrispondenza di ogni genere, inclusa quella elettronica, diretta al debitore;
tale obbligo è limitato alla corrispondenza riguardante i rapporti compresi nella liquidazione giudiziale, nel caso di debitore persona fisica;
pag. 12 di 13 ricorda altresì che, ai sensi dell'art. 149 l. fall., il debitore persona fisica, gli amministratori e i liquidatori sono tenuti a comunicare al curatore la propria residenza ovvero il proprio domicilio, e ogni loro cambiamento;
dispone la prenotazione a debito delle spese di registrazione della presente sentenza,
onerando il curatore di comunicare al più presto in cancelleria se tra i beni del fallimento vi sia denaro ai fini dell'art. 146 d.p.r. n. 115 del 2002;
dispone che il curatore consegni copia conforme della presente sentenza all'istituto bancario prescelto per l'apertura del conto della procedura;
manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 49, comma 4, c.c.i.i..
Trento, 21 agosto 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Benedetto Sieff Luciano Spina
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