Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 21/05/2025, n. 3981 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3981 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del tribunale di Napoli in funzione di giudice del lavoro dott. Ada Bonfiglio ha emesso, in data 21/05/2025, alla scadenza del termine per il deposito, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., delle note per la trattazione scritta, la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 5102 del ruolo gen. dell'anno 2024
TRA
in persona del legale rappresentante p.t, rappresentata e difesa, Parte_1 in virtù di mandato in atti, dagli avv.ti Ivan Colella e Christian Iacono, presso i quali elettivamente domicilia;
ricorrente
E
Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, in virtù di mandato in atti dall'avv. Giovanni Sarnataro presso il quale elettivamente domicilia;
resistente
NONCHE'
Controparte_2
in persona del legale rappresentante p.t.
[...]
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
a) Cartella di pagamento n. 07120170069056472000, emessa da Controparte_3
su ruolo emesso da recante la somma di € 2.926,81, per presunto
[...] CP_2 mancato versamento rate I.N.A.I.L. relative all'anno 2015, precisando che si la stessa si assume notificata il 10.5.2018;
b) Cartella di pagamento n. 07120180001622559000, emessa da Controparte_3
nella parte relativa al ruolo emesso da recante la somma di €
[...] CP_2
3.173,16, per presunto mancato versamento rate relative all'anno 2016-2017 CP_2
precisando che si assume notificata il 22.1.2018;
c) Cartella di pagamento n. 07120220097448673000, emessa da Controparte_3
nella parte relativa al ruolo emesso da recante la somma di € 973,23,
[...] CP_2 per presunto mancato versamento rate relative all'anno 2021-2022, precisando CP_2
che si assume notificata il 3.10.2022; ha dedotto in particolare che, alcun valido titolo esecutivo esiste nei suoi confronti;
che invero i crediti vantati dal convenuto Agente della
Riscossione, non sono mai stati preceduti da alcun atto prodromico necessario, pertanto sono prescritti, ed, in ogni caso, non dovuti.
Tanto premesso, rilevando l'estinzione del presunto credito vantato per intervenuta prescrizione quinquennale;
evidenziando la nullità dell' intimazione di pagamento, per omessa notificazione di qualsiasi atto presupposto, ha concluso chiedendo“In merito: 1) in accoglimento della proposta opposizione, dichiarare l'estinzione, l'inesistenza o comunque
l'inammissibilità e/o l'illegittimità o l'annullamento della intimazione di pagamento n. n. 071
2024 90038933 60 000 notificata in data 23.1.2024 per le causali di cui in narrativa con conseguente improcedibilità della pretesa;
” Spese vinte.
Nel resistere alla domanda, l ne ha Controparte_1 dedotto l'inammissibilità oltre che l'infondatezza in fatto ed in diritto, chiedendone l'integrale rigetto.
In particolare, ha rilevato in via preliminare la propria carenza di legittimazione passiva in ordine alle questioni attinenti al merito della vicenda per cui è causa;
ha evidenziato che l'attività di riscossione risulta essere stata effettuata nei termini e nei modi di legge, producendo documentazione attestante la notifica delle cartelle di pagamento di cui all'intimazione oggetto di giudizio, mai opposte dalla società ricorrente;
ha rilevato che risultano in ogni caso notificati successivamente validi ed efficaci atti interruttivi della prescrizione e che la notifica della intimazione di pagamento risulta pienamente legittima anche alla luce dei termini di prescrizione sospesi in virtù della disciplina emergenziale dettata per far fronte all'epidemia da COVID-19 evidenziando dunque la legittimità del proprio operato.
*****
Preliminarmente va dichiarata l'estinzione in parte qua del procedimento in esame, ai sensi dell'ultimo comma dell'art 291 cpc, dal momento che parte ricorrente, sebbene autorizzata alla rinnovazione della notifica del ricorso nei confronti dell' , non vi ha provveduto per CP_2 la nuova udienza di discussione all'uopo fissata alla data del 4.12.2024, non avendo dato prova dell'adempimento disposto ai sensi della norma citata, nonostante a ciò espressamente autorizzata ( cfr verbale d'udienza)
In ordine poi all'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata da
[...]
– ma rilevabile anche d'Ufficio in ogni stato e grado del giudizio - si Controparte_4
osserva quanto segue.
Nel presente giudizio la società ricorrente solleva questioni inerenti unicamente al merito della pretesa creditoria, non avendo eccepito alcunché circa il procedimento di notificazione delle cartelle esattoriali sottese all'intimazione di pagamento. La snc infatti lamenta unicamente il decorso del termine di prescrizione prescritto dalla legge per il credito dell' a titolo di premi. Ne consegue che la domanda ha ad oggetto l'accertamento della CP_2 insussistenza della pretesa creditoria in sè, come d'altro canto richiesto nelle conclusioni dell'atto introduttivo, dal momento che non è in alcun modo contestato il 'quomodo' dell'attività di notificazione dei titoli, imputabile ad . CP_5
Ciò posto, al fine della presente decisione, può farsi quindi senz'altro ricorso al recente arresto delle Sezioni Unite della Cassazione in materia, per cui in tema di riscossione dei crediti previdenziali, ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999, nell'ipotesi di opposizione proposta al fine di far valere l'inesistenza del credito, la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, quale unico titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio”… sicché, in caso di proposizione nei confronti del solo concessionario, non trovando applicazione i meccanismi di cui agli artt. 107 o 102 c.p.c., ne consegue il rigetto del ricorso per carenza di legittimazione passiva in capo al concessionario medesimo, quale mero destinatario del pagamento ex 1188 c.c.” ( cfr SU n. 7514/2022)
Si legge in particolare nella citata sentenza “…Deve ritersi, invece, per un verso, sussistente la legittimazione a contraddire esclusivamente in capo all'ente impositore, avendo l'azione ad oggetto la sussistenza del debito contributivo iscritto a ruolo, cioè il merito della pretesa contributiva, rispetto al quale l'agente della riscossione resta estraneo, e ciò in conformità al disposto del citato art. 24, il quale declina per il caso di opposizione tempestiva a cartella che la legittimazione passiva è dell'ente impositore. Al contempo non può ritenersi ricorrere un'ipotesi di litisconsorzio necessario:
considerato che
nel giudizio non si fa questione della legittimità degli atti esecutivi imputabili al concessionario, la sentenza deve ritenersi utiliter data anche senza la partecipazione di quest'ultimo al processo, mentre l'eventuale annullamento della cartella e del ruolo per vizi sostanziali produce comunque effetti nei confronti del medesimo, mero destinatario del pagamento o, più precisamente, avuto riguardo allo schema dell'art. 1188 cod. civ., comma 1, soggetto (incaricato dal creditore e) autorizzato dalla legge a ricevere il pagamento, vincolato alla decisione del giudice nella sua qualità di adiectus solutionis causa …La parte che introduce il giudizio, infatti, al fine di ottenere una pronuncia nel merito in astratto satisfattiva delle sue ragioni, deve radicarlo correttamente nei confronti del soggetto legittimato a contraddirvi, quale titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio. Poiché l'unico soggetto convenuto in giudizio, nel caso in disamina, è l'agente della riscossione e costui non è titolare del diritto di credito, quanto, piuttosto, mero destinatario del pagamento (Cass. 24 giugno 2004 n. 11746) o, più precisamente, soggetto autorizzato dalla legge a ricevere il pagamento ex 1188, I c.c. (cfr. Cass. 26 settembre 2006 n. 21222, Cass. 15 luglio 2007 n.
16412), si evidenzia il difetto di legittimazione passiva in capo all'agente per la riscossione ed il difettoso radicamento del contraddittorio da parte di chi ha agito in giudizio nei confronti esclusivamente del medesimo…”.
Nella fattispecie emerge con ogni evidenza che la società ricorrente si dolga della notifica dell'intimazione opposta, non come 'atto notificatorio' facente parte della procedura esecutiva, avverso la quale nulla infatti è stato eccepito sotto il profilo squisitamente formale, ma piuttosto al solo fine di evidenziare che l'intimazione de qua non andava notificata per insussistenza della pretesa creditoria, inesigibile per asserita prescrizione. Vicende cui l resta estraneo, non potendo incidere in alcun modo sulle questioni Controparte_6
afferenti al merito del credito, come autorevolmente evidenziato dalla riportato pronuncia delle SU, di cui unico titolare è l'Istituto pubblico che non è stato ritualmente evocato in questo giudizio.
Il ricorso quindi va rigettato per difetto di legittimazione passiva di CP_5
Le spese seguono la soccombenza della snc ricorrente e si liquidano come da dispositivo
P.Q.M.
a) rigetta il ricorso nei confronti di per difetto di legittimazione passiva. CP_5
b) Condanna la società ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in complessivi € 1.312,00 oltre spese generali IVA e CPA come per legge c) Dichiara l'estinzione del giudizio nei confronti dell' CP_2
Napoli 21.05.2025
Il giudice del lavoro
Dott.ssa Ada Bonfiglio