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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 02/07/2025, n. 2219 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2219 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI S. MARIA CAPUA VETERE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Unico del Tribunale di S. Maria C.V., IV° Sezione Civile, g o p avv. Angela
Verolla, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio civile iscritto al R. G. N. 8720/2022 ed avente ad oggetto: o c c u p a z i o n e s i n e t i t u l o .
TRA
(C.F.: ), elettivamente domiciliato in Falciano del Parte_1 CodiceFiscale_1
Massico (CE) via Vellaria 20 presso lo studio dell'avvocato Salvatore Zannini che lo rappresenta e difende in virtù di procura in calce all'atto introduttivo del presente giudizio. P.e.c.:
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ATTORE
E
(CF: ) rappresentato e difeso dall'avvocato Maria CP CodiceFiscale_2
Miraglia come da mandato rilasciato a parte e costituente parte integrante della comparsa do costituzione e risposta e con lo stesso elettivamente domiciliato in Mondragone ( CE) alla via B
Croce n. 27. P.e.c.: Email_2
CONVENUTO
C O N C L U S I O N I
Le parti con note di trattazione scritta, concludevano riportandosi ai propri scritti difensivi, chiedendo l'accoglimento delle richieste ed istanze formulate, con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
La presente sentenza viene redatta ai sensi degli artt.132 cpc e 118 disp. att. cpc con omissione
1 dello “svolgimento del processo” salvo richiamarlo, ove necessario, al fine di una migliore comprensione delle motivazioni della decisione.
Con atto di citazione regolarmente notificato, il sig. premesso di essere Parte_1 proprietario di un locale adibito ad uso commerciale sito in Mondragone detenuto a far data dal mese di maggio 2019 dal signor senza un valido contratto di locazione, risultati vani CP
i tentativi bonari di ottenere il rilascio del suddetto immobile, conveniva in giudizio il signor al fine sentir accogliere le seguenti conclusioni: “… accertare e dichiarare che CP [...]
occupa senza valido titolo gli immobili in premessa descritti ed individuati;
condannare CP
, per l 'effetto , lo stesso all'immediata restituzione a favore di condannare, Parte_1 altresì, il medesimo al pagamento dell'indennità di occupazione a favore dell'attore fino alla restituzione dei beni oltre interessi sulle somme a determinarsi in corso di causa, nella misura di euro 700 mensili a far data dal maggio 2019 e fino al rilascio;
condannare alla CP rimozione delle opere eventualmente eseguite sull'immobile se modificative dello stesso. Vittoria di spese del giudizio”
Instauratosi il contraddittorio,si costituiva il sig. , il quale chiedeva il rigetto della CP domanda , deducendo che l'immobile de quo gli era stato concesso in locazione dal padre dell'attore, con il quale aveva pattuito la somma del canone in € 300,00 mensili che versava regolarmente senza ottenere ricevuta e con l'accordo di far redigere al più presto il relativo contratto per iscritto;
deduceva, altresì, di aver ristrutturato l'immobile pagando un complessivo importo di € 17.726,60, e spiegava domanda riconvenzionale per ottenere la somma esborsata oltre al risarcimento del danno, in via gradata chiedeva di poter locare l'immobile secondo il canone di € 300,00 pattuito con il vecchio proprietario.
Espletata l'istruttoria, la causa veniva confluiva nel ruolo della scrivente giudicante, la quale in data 22 maggio 2025 si riservava per la decisone.
*****
Preliminarmente va esaminata l'eccezione di parte attrice relativa all'inammissibilità della domanda riconvenzionale proposta dal convenuto perché costituitosi oltre il termine previsto dalla legge.
La costituzione tempestiva del convenuto ex art. 166 e 167 c.p.c. deve perentoriamente avvenire almeno 20 giorni prima – 10 giorni nel caso di abbreviazione di termini ex art 163 bis c.p.c. – dell'udienza di comparizione delle parti indicata nell'atto di citazione. Qualora decorra infruttuosamente tale termine, il convenuto decade dalla possibilità di proporre, nella propria comparsa di costituzione e risposta, domanda riconvenzionale, eccezioni di rito e di merito non rilevabili d'ufficio nonché la chiamata in causa di un terzo.
Più dettagliatamente, qualora, come nel caso che ci occupa, l'udienza di prima comparizione indicata nell'atto di citazione sia oggetto di rinvio, ai fini dell'individuazione del dies a quem del temine per la costituzione tempestiva del convenuto, si deve verificare se il rinvio e stato disposto ai sensi del comma 4 e del comma 5 dell'art. 168 bis c.p.c.
Il comma 4 dell'art. 168 bis c.p.c., infatti, dispone che “se nel giorno fissato per la comparizione il giudice istruttore designato non tiene udienza, la comparizione delle parti è d'ufficio
2 rimandata all'udienza immediatamente successiva tenuta dal giudice designato”, prevedendo dunque un rinvio automatico dell'udienza di prima di comparizione, la cui conoscenza avviene per solo onere delle parti in quanto non è prevista alcuna comunicazione da parte della cancelleria;
quello disposto dal comma 5 della medesima norma, invece, è il caso in cui il giudice
– spesso per carichi eccessivi sul ruolo, entro 5 giorni dalla presentazione del fascicolo, differisce con decreto l'udienza di prima comparizione indicata in citazione.
Pertanto, il differimento d'ufficio ai sensi dell'art. 168 bis, comma 4, c.p.c. non incide sul termine per la costituzione tempestiva del convenuto, la quale dovrà sempre avvenire 20 giorni prima dell'udienza di prima comparizione indicata nell'atto di citazione.
Nell'ipotesi in cui, invece, il differimento d'ufficio deriva da un provvedimento del giudice ai sensi del comma 5, dell'art. 168 bis c.p.c., i termini per la costituzione tempestiva del convenuto devono essere calcolati in relazione alla data dell'udienza differita e non più a quella indicata da parte attrice nell'atto di citazione.
Orbene, come osservato da parte attrice la prima udienza, indicata nell'atto di citazione, veniva fissata per il 06.03.2023 laddove il convenuto si costituiva successivamente in data 17/02/2023.
Pur essendo stata la prima udienza rinviata di ufficio alla data del 08/03/2023 il signor CP doveva, pertanto, ritenersi decaduto dal diritto di proporre domande riconvenzionali, come dall'odierno ricorrente già tempestivamente dedotto.
Ciò posto la domanda riconvenzionale va dichiarata inammissibile.
Relativamente al merito, la domanda di parte attrice è fondata e pertanto va accolta.
Premesso che la titolarità del diritto reale di proprietà in capo all'odierno attore risulta per tabulas dai documenti in atti (avendo allegato a tal uopo la dichiarazione di successione e di voltura catastale) ed in ogni caso si ritiene un fatto non contestato dal convenuto è necessario qualificare la presente domanda anche al fine di individuare gli oneri probatori in capo alle parti oggi in causa.
In conformità all'orientamento espresso dalla Suprema Corte ( Cass. 13605/2000; Cass.
4416/2007), in tema di difesa della proprietà, l'azione di rivendicazione e quella di restituzione, pur tendendo al medesimo risultato pratico del recupero della materiale disponibilità del bene, hanno natura e presupposti diversi: con la prima, di carattere reale, l'attore assume di essere proprietario del bene e, non essendone in possesso, agisce contro chiunque di fatto ne disponga onde conseguirne nuovamente il possesso, previo riconoscimento del suo diritto di proprietà; con la seconda, di natura personale, l'attore non mira ad ottenere il riconoscimento di tale diritto, del quale non deve, pertanto, fornire la prova, ma solo ad ottenere la riconsegna del bene stesso, e, quindi, può limitarsi alla dimostrazione dell'avvenuta consegna in base ad un titolo e del successivo venir meno di questo per qualsiasi causa, o ad allegare l'insussistenza "ab origine" di qualsiasi titolo", essendo onere del convenuto di dimostrare la esistenza di un valido titolo (ad es. comodato) legittimante l'occupazione ed il godimento del bene (Cass. 18660/2013), onere che, tuttavia, nel caso di specie il convenuto non ha assolto.
Nel caso in esame la domanda proposta dall'attore va qualificata come azione personale di restituzione atteso che il contratto di locazione verbale, che secondo il convenuto sarebbe
3 intercorso con il padre del , costituisce comunque un elemento rilevante ai fini della Pt_1 qualificazione dell'azione indicando la modalità di introduzione del convenuto nell'immobile, tanto che come dichiarato dallo stesso resistente “ … nella predetta occasione venivano consegnate anche le chiavi”.
A tal proposito la Suprema Corte ha più volte dichiarato che la narrazione del contratto di locazione verbale non può essere considerata una semplice “premessa storica”, ma rappresenta un elemento costitutivo della domanda. Questo è particolarmente rilevante perché la qualificazione dell'azione incide sulla distribuzione degli oneri probatori tra le parti. Nelle azioni personali, non è necessario provare un acquisto originario del bene o il compimento dell'usucapione, ma è sufficiente dimostrare l'invalidità del titolo che giustifica l'occupazione.
Infatti, se l'azione mira ad ottenere l'adempimento dell'obbligo di rientrare in possesso dell'immobile precedentemente trasmesso in base a negozi come la locazione, a prescindere, quindi, dalla qualità di proprietario, essa va qualificata come azione personale di restituzione;
nel caso in cui, invece, l'attore chiede di dichiarare abusiva ed illegittima l'occupazione di un immobile di cui assume essere proprietario, non collegando la sua pretesa al venir meno di un rapporto obbligatorio, tale azione va qualificata di rivendicazione.
Sul punto la Corte di Cassazione si è espressa anche a Sezioni Unite con la sentenza n. 7305/14, nella quale ha espresso il principio secondo cui si deve distinguere il caso di occupazione abusiva dell'immobile senza che sia mai stato firmato un contratto, nel qual caso il proprietario dovrà promuovere un'azione di rivendicazione dal caso di occupazione senza titolo dell'immobile, ma preceduta da un pregresso accordo e contratto, nel qual caso il proprietario dovrà promuovere l'azione di restituzione.
Tornando alla fattispecie sottoposta alla nostra attenzione, il signor chiedeva Parte_1 di accertare e dichiarare illegittima l'occupazione del locale commerciale oggetto di causa da parte del signor il quale affermava di occupare il suddetto bene sulla base di un CP contratto di locazione verbale stipulato con defunto ed in base alle risultanze CP_2 istruttorie documentali compiute emergeva che la consegna da parte del de cuius al resistente avveniva in modo volontario, nella prospettiva di stipulare poi un contratto di locazione per iscritto.
Il rapporto instauratosi tra le parti è, dunque, rimasto sul piano meramente fattuale e pertanto esso va correttamente inquadrato e deciso in quanto tale: una situazione “di fatto” iniziata e protrattasi nel tempo al di fuori del paradigma della “locazione abitativa” nella quale una buona parte della giurisprudenza ritiene che la posizione del c.d. conduttore va assimilata a quella di un possessore di buona fede;
ciò fino al momento della richiesta di restituzione, che non è soggetta ad alcun vincolo normativo o contrattuale di tipo locatizio. Da tale richiesta il possessore va assimilato ad un “possessore \ detentore qualificato” in mala fede con l'obbligo di restituire il bene a colui che glielo ha concesso.
Per quanto concerne la richiesta di risarcimento del danno si ricorda che con due recentissime pronunce gemelle emesse a Sezioni Unite (sentenza n. 33645/2022 e n. 33659/2022 ) la Suprema
Corte ha inteso porre fine alla questione della prova del danno nell'ipotesi di occupazione abusiva
4 di immobili, chiarendo in particolare se, in tale materia, il pregiudizio debba o meno considerarsi in re ipsa.
Il Supremo Consesso ammette infatti in linea di principio il concetto di danno "presunto" sulla base di tre i principi di diritto: 1. "nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita è la concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto mediante concessione del godimento ad altri dietro corrispettivo, che è andata perduta"; 2. "nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, se il danno da perdita subita di cui il proprietario chieda il risarcimento non può essere provato nel suo preciso ammontare, esso è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, se del caso mediante il parametro del canone locativo di mercato"; 3. "nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da mancato guadagno è lo specifico pregiudizio subito, quale quello che, in mancanza dell'occupazione, egli avrebbe concesso il bene in godimento ad altri verso un corrispettivo superiore al canone locativo di mercato o che lo avrebbe venduto ad un prezzo più conveniente di quello di mercato".
Alla luce dei suesposti principi, la Suprema Corte è arrivata a sostenere che a fondamento del danno emergente risarcibile in ipotesi di occupazione sine titulo è la perdita della possibilità di esercizio del diritto di godimento del bene da parte del proprietario, considerata come conseguenza immediata e diretta della violazione del diritto di proprietà. Pertanto, una volta che il proprietario abbia allegato la perdita della concreta possibilità di esercitare il diritto di godimento, il danno emergente è presunto, e, se non provato nel suo specifico ammontare, può essere liquidato in via equitativa dal giudice, se del caso, adottando come parametro il canone di locazione di mercato. Il risarcimento del lucro cessante non è sottratto all'onere di allegazione specifica. Il proprietario spogliato del bene avrà dunque l'onere di provare la mancata possibilità di locare o vendere l'immobile ad un prezzo superiore a quello di mercato.
Orbene, nel caso che ci sta occupando questo Giudice ritiene di poter procedere alla liquidazione del danno in via equitativa prendendo come canone di riferimento quello dichiarato dalle stesse parto oggi in causa di euro 300,00 da corrispondere alla parte attrice a far data dal mese di maggio
2019 e fino alla restituzione del predetto immobile.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano co me da dispositivo
P. Q. M.
Il Giudice del Tribunale di Santa Maria C.V. , IV Sezione Civile, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale proposta dal convenuto;
- accoglie la domanda attorea e, per l'effetto, ordina al sig. il rilascio CP immediato dell'immobile, sito Mondragone (CE) alla Via Duca degli Abruzzi n. 72, libero e vuoto di persone in cose in favore del sig. ; Parte_1
- condanna il signor a corrispondere in favore del sig. CP Parte_1
l'importo di euro 300,00, a titolo di indennità di occupazione dell'immobile su menzionato, a far data dal mese di maggio 2019 e fino al rilascio dello stesso;
5 - condanna il sig. al pagamento delle spese del giudizio in favore del sig CP
che liquida in complessivi € 2.564,00, di cui € 364,00 per spese ed € Parte_1
2.200,00 per onorari, oltre IVA , CPA e spese accessorie come per legge.
Così deciso in Santa Maria C.V. il 02/07/ 2025
IL GOP
Avv. Angela Verolla
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