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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 01/12/2025, n. 2175 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2175 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice della Sezione Lavoro del Tribunale di Salerno dott. Giovanni Magro
all'udienza del 28.11.2025 ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 5850 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2025
vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Grattacaso Parte_1
presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Battipaglia alla via Roma n.
60/D;
- RICORRENTE -
E , in persona del legale rapp.te Controparte_1
p.t. rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Maiella presso il cui studio è
elettivamente domiciliata in Napoli alla via Del Rione Sirignano n. 7;
- RESISTENTE -
OGGETTO: opposizione a intimazione di pagamento.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 17.10.2025 esponeva che Parte_1
in data 2.10.2025 gli era stata notificata l'intimazione di pagamento n.
10020259016233557000 alla quale sono sottesi - tra gli altri e per quanto di giurisdizione del Giudice del Lavoro - dieci avvisi di addebito per omesso versamento di contributi per il periodo dal 2015 al 2019 (segnatamente, CP_2
gli avvisi di addebito n. 4002019000814351000, n. 40020200000414852000,
n. 40020190000154772000, n. 40020190001819169000, n.
40020170007415379000, n. 4002017000239827000, n.
40020170005961145000, n. 40020160003665981000, n.
40020210003000538000 e n. 40020220000250650000).
Eccepiva l'omessa notifica degli avvisi sottesi all'intimazione di pagamento opposta nonché l'intervenuta prescrizione del credito portato dagli stessi.
Chiedeva, pertanto, l'annullamento e/o la declaratoria di inefficacia della predetta intimazione di pagamento e degli avvisi in essa menzionati, con rifusione di spese ed onorari di causa. Regolarmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio l
[...]
eccependo l'inammissibilità dell'opposizione per Controparte_1
mancata evocazione in giudizio dell e la propria carenza di legittimazione CP_2
passiva. Chiedeva, quindi, il rigettato del ricorso.
La causa veniva istruita in via documentale.
All'odierna prima udienza questo Giudicante, preso atto delle note di trattazione scritta depositate ex art. 127-ter c.p.c., ha deciso la causa depositando sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso proposto dal è inammissibile in quanto la domanda è stata Parte_1
azionata nei confronti del solo agente di riscossione e non nei confronti dell'ente titolare del credito (nella specie l ). CP_2
Sul punto, ormai da più di tre anni, si è espressa la Cassazione Civile, Sezioni
Unite, con la sentenza n. 7514 del 8.3.2022, con la quale ha statuito che "In
tema di riscossione dei crediti previdenziali, ai sensi del D.Lgs. n. 46 del 1999,
art. 24, nell'ipotesi di opposizione tardiva recuperatoria avverso l'iscrizione a ruolo, al fine di far valere l'inesistenza del credito portato dalle cartelle per omessa notificazione, anche per il maturare della prescrizione, la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, quale unico titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio, sicché, in caso di proposizione nei confronti del solo concessionario, non trovando applicazione i meccanismi di cui agli artt. 107 o 102 c.p.c., ne consegue il rigetto del ricorso per carenza di legittimazione passiva in capo al concessionario medesimo,
quale mero destinatario del pagamento ex 1188 c.c.".
In particolare, si legge nella sentenza citata che "La giurisprudenza di questa
Corte, infatti, è consolidata ed univoca nell'affermare che il difetto di legitimatio ad causam (allo stesso modo del difetto di titolarità passiva del rapporto, cfr.
Cass. Sez. U. 16 febbraio 2016 n. 2951), può essere rilevato anche d'ufficio in ogni grado e stato del giudizio, anche in sede di legittimità (cfr. Cass. 4 aprile
2012 n. 5375), sicché nessuna preclusione può derivare dal rilievo tardivo della carenza di legittimazione a contraddire, intervenuto solo nel giudizio di appello ad opera del concessionario contumace in primo grado.
5. Aspetti più
problematici pone l'esame del primo motivo di ricorso, il quale, richiedendo un'indagine finalizzata all'individuazione dei legittimi contraddittori, impone di soffermarsi, in primo luogo, sulla natura dell'azione in discussione. In una fattispecie sostanzialmente sovrapponibile la Sezione Lavoro di questa Corte
(Cass. 19 giugno 2019 n. 16425) ha motivatamente affermato (citando Cass.
25 maggio 2007 n. 12239) che nel caso in cui il debitore intenda reagire alla riscossione del credito contributivo per ottenere l'accertamento negativo del credito iscritto a ruolo, tanto per infondatezza della pretesa, quanto per intervenuta prescrizione, opponendosi all'iscrizione a ruolo tardivamente rispetto al termine previsto dal D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 5, sul rilievo della mancata notifica della cartella esattoriale o dell'avviso di addebito, senza tuttavia far valere vizi dell'azione esecutiva, l'azione partecipa della natura dell'opposizione all'esecuzione. La stessa decisione (sul punto si veda anche Cass. 12 novembre 2019 n. 29294) ha evidenziato, inoltre, che l'opposizione all'esecuzione altro non è che un tipo di azione di accertamento negativo del credito. A tal proposito, infatti, non deve trarre in inganno il fatto che il ricorrente lamenti anche la mancata notifica delle cartelle di pagamento,
perché ciò è funzionale esclusivamente al recupero della tempestività
dell'opposizione (come segnala Cass. 8 novembre 2018 n. 28583), altrimenti tardiva, e a far valere la prescrizione (che è pur sempre questione inerente al merito della pretesa creditoria, essendo l'interesse ad agire del ricorrente solo quello di negare di essere debitore), in un ambito, quello della prescrizione dei contributi previdenziali, in cui, secondo un principio costantemente affermato
(Cass. 10 dicembre 2004 n. 23116), il regime della prescrizione già maturata,
avente efficacia estintiva e non meramente preclusiva, è sottratto alla disponibilità delle parti, a differenza di quanto accade nella materia civile. Dalle
premesse enunciate nelle richiamate decisioni (si veda anche Cass. 26
febbraio 2019 n. 5625) queste Sezioni Unite intendono muovere, ravvisandosi anche nella fattispecie in esame un'azione che investe il merito della pretesa previdenziale. Non si fa questione, infatti, della regolarità o della validità degli atti della procedura di riscossione. Ciò che si chiede al giudice è l'accertamento dell'infondatezza della pretesa creditoria o, in ogni caso, della prescrizione dell'azione di riscossione in costanza di omissione della notifica delle cartelle di pagamento, cioè una pronuncia sul merito della pretesa contributiva.
L'omissione della notificazione, d'altra parte, attiene al merito della controversia, perché, oltre ad essere rilevante ai fini della prescrizione, ridonda sulla stessa sussistenza della pretesa, potendone determinare l'eventuale decadenza (Cass. Sez. U. 25 luglio 2007 n. 16412). Tale omissione, per altro verso, assume valenza neutra, potendo essere attribuita tanto a inerzia del concessionario quanto a mancata o ritardata trasmissione del ruolo all'esattore, ancor più in mancanza della prospettazione di specifiche responsabilità del concessionario, le quali, in ogni caso, non assumono rilevanza nei rapporti tra destinatario della pretesa contributiva ed ente titolare del credito, in ragione dell'estraneità dell'obbligato al rapporto (di responsabilità) tra l'esattore e l'ente impositore (Cass. Sez. U. da ultimo citata).
La fattispecie in disamina, pertanto, non rientra nelle ipotesi, pure richiamate nell'ordinanza di rimessione, in cui con unico atto di opposizione sono fatte valere sia ragioni di merito che di regolarità formale della cartella e della procedura di riscossione, con la conseguente legittimazione passiva dell'Ente
impositore o dell'agente per la riscossione in relazione a ciascuna di tali azioni."
Così precisata la natura dell'azione proposta, la Cassazione ha dunque concluso che “con specifico riguardo al processo di opposizione all'iscrizione a ruolo di crediti previdenziali, il D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24, comma
5, - emanato, come il D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 112, art. 39 in attuazione della Legge Delega 28 settembre 1998, n. 337 - disponeva, nel testo originario, che "contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento. Il ricorso va notificato all'ente impositore ed al concessionario".
Il D.L. 24 settembre 2002, n. 209, art. 4, comma 2 - quater convertito con L. 22
novembre 2002, n. 265 ha modificato il testo dell'art. 24, comma 5, prevedendo che il ricorso contro l'iscrizione a ruolo debba notificarsi "all'ente impositore" ed espungendo, quindi, l'obbligo di notifica al concessionario. Nel testo oggi vigente, e vigente ratione temporis, il D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24
dispone, dunque, che nel giudizio contro l'iscrizione a ruolo la legittimazione spetta all'ente impositore. Poiché la disposizione del D.Lgs. 26 febbraio 1999,
n. 46, art. 24, comma 5 non è stata modificata nella parte concernente la legittimazione dell'ente impositore, anche quando il legislatore ha deciso di mettervi mano espungendo l'obbligo di notifica del ricorso al concessionario, si deve escludere che questa disposizione sia stata implicitamente superata dal
D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112, art. 39 emanato successivamente all'art. 24
citato. Ne consegue che, limitatamente al processo attinente alle opposizioni a iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali e alle opposizioni (come quella oggetto della presente decisione), concernenti l'accertamento negativo del debito per fatti successivi all'iscrizione a ruolo, entrambe accomunate dall'attinenza al merito della pretesa contributiva, la legittimazione passiva resta regolata dal citato art. 24, senza che possa trovare applicazione il D.Lgs.
13 aprile 1999, n. 112, art. 29 e le conseguenze che da esso ha tratto la giurisprudenza in materia tributaria. Ricostruita nei termini che precedono la disciplina peculiare della riscossione mediante ruolo dei crediti previdenziali e delle implicazioni applicative, ne discende che le soluzioni sulla legittimazione passiva concorrente e disgiunta tra ente impositore ed agente per la riscossione, adottate dalla giurisprudenza tributaria, o quelle sulla legittimazione necessariamente congiunta, fatta propria dal giudice dell'opposizione ad ordinanza-ingiunzione derivata da illecito amministrativo,
risultano non applicabili alle fattispecie in esame. Deve ritersi, invece, per un verso, sussistente la legittimazione a contraddire esclusivamente in capo all'ente impositore, avendo l'azione ad oggetto la sussistenza del debito contributivo iscritto a ruolo, cioè il merito della pretesa contributiva, rispetto al quale l'agente della riscossione resta estraneo, e ciò in conformità al disposto del citato art. 24, il quale declina per il caso di opposizione tempestiva a cartella che la legittimazione passiva è dell'ente impositore. Al contempo non può
ritenersi ricorrere un'ipotesi di litisconsorzio necessario:
considerato che
nel giudizio non si fa questione della legittimità degli atti esecutivi imputabili al concessionario, la sentenza deve ritenersi utiliter data anche senza la partecipazione di quest'ultimo al processo, mentre l'eventuale annullamento della cartella e del ruolo per vizi sostanziali produce comunque effetti nei confronti del medesimo, mero destinatario del pagamento o, più precisamente,
avuto riguardo allo schema dell'art. 1188 c.c., comma 1, soggetto (incaricato dal creditore e) autorizzato dalla legge a ricevere il pagamento, vincolato alla decisione del giudice nella sua qualità di adiectus solutionis causa (Cass. 25
luglio 2007 n. 16412). La ricorrenza del litisconsorzio necessario, infatti, è
funzionale alla tutela dell'integrità del contraddittorio, alla necessità di una decisione unitaria che abbia effetto nei confronti di più soggetti, sicché per il principio del contraddittorio tutti costoro devono essere posti in grado di partecipare al processo. Essa è finalizzata ad attuare la partecipazione di più
parti nel processo, anche attraverso l'impulso del giudice, affinché si eviti che lo stesso si concluda con una sentenza inutile, intendendosi il concetto di utilità
non come riferito all'esito (positivo per il debitore) del giudizio ma all'idoneità
della statuizione a definire il rapporto tra le parti in giudizio in termini satisfattivi del petitum. La rappresentata esigenza non ricorre nel caso in esame, in cui
(Cass. 26 febbraio 2019 n. 5625) l'eventuale annullamento della cartella per vizi sostanziali produce comunque effetti "ultra partes" verso l'esattore
(adiectus), senza la necessità della partecipazione dello stesso al processo”.
Nel caso di specie, certamente riconducibile alla riscossione dei crediti previdenziali, deve affermarsi, quindi, in forza della disciplina del D.lgs. 26
febbraio 1999, n. 46, art. 24, che la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, sicché la proposizione nei confronti del concessionario dell'opposizione tardiva recuperatoria avverso l'iscrizione a ruolo, al fine di far valere l'inesistenza del credito portato dall'avviso di addebito delle quali è stata omessa la notificazione, anche per maturarsi del termine prescrizionale (come nella specie, in cui l'interesse del ricorrente è solo quello, in pratica, di negare di essere debitore per sopravvenuta prescrizione, a suo dire, del credito, Cass.
19 giugno 2019 n. 16425), lungi dal dar luogo ai meccanismi di cui all'art. 107
o art. 102 c.p.c., determina il rigetto del ricorso per carenza di legittimazione in capo al concessionario medesimo. La parte che introduce il giudizio, infatti, al fine di ottenere una pronuncia nel merito in astratto satisfattiva delle sue ragioni, deve radicarlo correttamente nei confronti del soggetto legittimato a contraddirvi, quale titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio.
Poiché l'unico soggetto convenuto in giudizio, nel caso in disamina, è l'agente della riscossione e costui non è titolare del diritto di credito, quanto, piuttosto,
mero destinatario del pagamento (Cass. 24 giugno 2004 n. 11746) o, più
precisamente, soggetto autorizzato dalla legge a ricevere il pagamento ex art. 1188 c.c., comma 1 (cfr. Cass. 26 settembre 2006 n. 21222, Cass. 15 luglio
2007 n. 16412), si evidenzia il difetto di legittimazione passiva in capo all'agente per la riscossione ed il difettoso radicamento del contraddittorio da parte di chi ha agito in giudizio nei confronti esclusivamente del medesimo.
Nel caso di opposizione avverso l'iscrizione a ruolo di crediti previdenziali fondata sull'inesistenza del credito portato dagli avvisi sottesi all'intimazione di pagamento per omessa notifica o per maturata prescrizione, la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore ), quale unico titolare del CP_2
diritto fatto valere in giudizio. Sicché in caso di proposizione nei confronti del solo concessionario, non trovando applicazione i meccanismi di cui agli artt. 107 o 102 c.p.c., il ricorso va rigettato per carenza di legittimazione passiva in capo al concessionario medesimo.
Le spese di lite seguono la regola generale della soccombenza di cui all'art. 91
c.p.c. e vanno, pertanto, poste a carico di parte ricorrente.
Per la quantificazione delle predette spese sovvengono i criteri stabiliti dal d.m.
n. 55/2014 avuto riguardo alla tipologia di causa (causa di previdenza) e al valore della causa (€ 32.004,02). Tuttavia, la semplicità delle questioni trattate risoltesi sostanzialmente nel rilevare il difetto di legittimazione passiva in capo all impone di attenersi ai valori minimi (non Controparte_1
a quelli medi) così come la circostanza che la causa sia stata decisa già in prima udienza senza svolgere alcuna effettiva attività istruttoria esclude che si possa tener conto di tale fase.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 5850 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2025 promosso da nei confronti dell Parte_1 [...]
, in persona del legale rapp.te p.t., così provvede: Controparte_1
1) dichiara inammissibile il ricorso;
2) condanna il al pagamento in favore dell' Parte_1 Controparte_3
delle spese del giudizio che liquida in complessivi € 3.291,00 oltre
[...] maggiorazione spese generali nella misura del 15% nonché IVA e CPA come per legge con attribuzione al procuratore antistatario.
Salerno, 28.11.2025.
Il Giudice della Sezione Lavoro
Dott. Giovanni Magro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice della Sezione Lavoro del Tribunale di Salerno dott. Giovanni Magro
all'udienza del 28.11.2025 ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 5850 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2025
vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Grattacaso Parte_1
presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Battipaglia alla via Roma n.
60/D;
- RICORRENTE -
E , in persona del legale rapp.te Controparte_1
p.t. rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Maiella presso il cui studio è
elettivamente domiciliata in Napoli alla via Del Rione Sirignano n. 7;
- RESISTENTE -
OGGETTO: opposizione a intimazione di pagamento.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 17.10.2025 esponeva che Parte_1
in data 2.10.2025 gli era stata notificata l'intimazione di pagamento n.
10020259016233557000 alla quale sono sottesi - tra gli altri e per quanto di giurisdizione del Giudice del Lavoro - dieci avvisi di addebito per omesso versamento di contributi per il periodo dal 2015 al 2019 (segnatamente, CP_2
gli avvisi di addebito n. 4002019000814351000, n. 40020200000414852000,
n. 40020190000154772000, n. 40020190001819169000, n.
40020170007415379000, n. 4002017000239827000, n.
40020170005961145000, n. 40020160003665981000, n.
40020210003000538000 e n. 40020220000250650000).
Eccepiva l'omessa notifica degli avvisi sottesi all'intimazione di pagamento opposta nonché l'intervenuta prescrizione del credito portato dagli stessi.
Chiedeva, pertanto, l'annullamento e/o la declaratoria di inefficacia della predetta intimazione di pagamento e degli avvisi in essa menzionati, con rifusione di spese ed onorari di causa. Regolarmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio l
[...]
eccependo l'inammissibilità dell'opposizione per Controparte_1
mancata evocazione in giudizio dell e la propria carenza di legittimazione CP_2
passiva. Chiedeva, quindi, il rigettato del ricorso.
La causa veniva istruita in via documentale.
All'odierna prima udienza questo Giudicante, preso atto delle note di trattazione scritta depositate ex art. 127-ter c.p.c., ha deciso la causa depositando sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso proposto dal è inammissibile in quanto la domanda è stata Parte_1
azionata nei confronti del solo agente di riscossione e non nei confronti dell'ente titolare del credito (nella specie l ). CP_2
Sul punto, ormai da più di tre anni, si è espressa la Cassazione Civile, Sezioni
Unite, con la sentenza n. 7514 del 8.3.2022, con la quale ha statuito che "In
tema di riscossione dei crediti previdenziali, ai sensi del D.Lgs. n. 46 del 1999,
art. 24, nell'ipotesi di opposizione tardiva recuperatoria avverso l'iscrizione a ruolo, al fine di far valere l'inesistenza del credito portato dalle cartelle per omessa notificazione, anche per il maturare della prescrizione, la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, quale unico titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio, sicché, in caso di proposizione nei confronti del solo concessionario, non trovando applicazione i meccanismi di cui agli artt. 107 o 102 c.p.c., ne consegue il rigetto del ricorso per carenza di legittimazione passiva in capo al concessionario medesimo,
quale mero destinatario del pagamento ex 1188 c.c.".
In particolare, si legge nella sentenza citata che "La giurisprudenza di questa
Corte, infatti, è consolidata ed univoca nell'affermare che il difetto di legitimatio ad causam (allo stesso modo del difetto di titolarità passiva del rapporto, cfr.
Cass. Sez. U. 16 febbraio 2016 n. 2951), può essere rilevato anche d'ufficio in ogni grado e stato del giudizio, anche in sede di legittimità (cfr. Cass. 4 aprile
2012 n. 5375), sicché nessuna preclusione può derivare dal rilievo tardivo della carenza di legittimazione a contraddire, intervenuto solo nel giudizio di appello ad opera del concessionario contumace in primo grado.
5. Aspetti più
problematici pone l'esame del primo motivo di ricorso, il quale, richiedendo un'indagine finalizzata all'individuazione dei legittimi contraddittori, impone di soffermarsi, in primo luogo, sulla natura dell'azione in discussione. In una fattispecie sostanzialmente sovrapponibile la Sezione Lavoro di questa Corte
(Cass. 19 giugno 2019 n. 16425) ha motivatamente affermato (citando Cass.
25 maggio 2007 n. 12239) che nel caso in cui il debitore intenda reagire alla riscossione del credito contributivo per ottenere l'accertamento negativo del credito iscritto a ruolo, tanto per infondatezza della pretesa, quanto per intervenuta prescrizione, opponendosi all'iscrizione a ruolo tardivamente rispetto al termine previsto dal D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 5, sul rilievo della mancata notifica della cartella esattoriale o dell'avviso di addebito, senza tuttavia far valere vizi dell'azione esecutiva, l'azione partecipa della natura dell'opposizione all'esecuzione. La stessa decisione (sul punto si veda anche Cass. 12 novembre 2019 n. 29294) ha evidenziato, inoltre, che l'opposizione all'esecuzione altro non è che un tipo di azione di accertamento negativo del credito. A tal proposito, infatti, non deve trarre in inganno il fatto che il ricorrente lamenti anche la mancata notifica delle cartelle di pagamento,
perché ciò è funzionale esclusivamente al recupero della tempestività
dell'opposizione (come segnala Cass. 8 novembre 2018 n. 28583), altrimenti tardiva, e a far valere la prescrizione (che è pur sempre questione inerente al merito della pretesa creditoria, essendo l'interesse ad agire del ricorrente solo quello di negare di essere debitore), in un ambito, quello della prescrizione dei contributi previdenziali, in cui, secondo un principio costantemente affermato
(Cass. 10 dicembre 2004 n. 23116), il regime della prescrizione già maturata,
avente efficacia estintiva e non meramente preclusiva, è sottratto alla disponibilità delle parti, a differenza di quanto accade nella materia civile. Dalle
premesse enunciate nelle richiamate decisioni (si veda anche Cass. 26
febbraio 2019 n. 5625) queste Sezioni Unite intendono muovere, ravvisandosi anche nella fattispecie in esame un'azione che investe il merito della pretesa previdenziale. Non si fa questione, infatti, della regolarità o della validità degli atti della procedura di riscossione. Ciò che si chiede al giudice è l'accertamento dell'infondatezza della pretesa creditoria o, in ogni caso, della prescrizione dell'azione di riscossione in costanza di omissione della notifica delle cartelle di pagamento, cioè una pronuncia sul merito della pretesa contributiva.
L'omissione della notificazione, d'altra parte, attiene al merito della controversia, perché, oltre ad essere rilevante ai fini della prescrizione, ridonda sulla stessa sussistenza della pretesa, potendone determinare l'eventuale decadenza (Cass. Sez. U. 25 luglio 2007 n. 16412). Tale omissione, per altro verso, assume valenza neutra, potendo essere attribuita tanto a inerzia del concessionario quanto a mancata o ritardata trasmissione del ruolo all'esattore, ancor più in mancanza della prospettazione di specifiche responsabilità del concessionario, le quali, in ogni caso, non assumono rilevanza nei rapporti tra destinatario della pretesa contributiva ed ente titolare del credito, in ragione dell'estraneità dell'obbligato al rapporto (di responsabilità) tra l'esattore e l'ente impositore (Cass. Sez. U. da ultimo citata).
La fattispecie in disamina, pertanto, non rientra nelle ipotesi, pure richiamate nell'ordinanza di rimessione, in cui con unico atto di opposizione sono fatte valere sia ragioni di merito che di regolarità formale della cartella e della procedura di riscossione, con la conseguente legittimazione passiva dell'Ente
impositore o dell'agente per la riscossione in relazione a ciascuna di tali azioni."
Così precisata la natura dell'azione proposta, la Cassazione ha dunque concluso che “con specifico riguardo al processo di opposizione all'iscrizione a ruolo di crediti previdenziali, il D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24, comma
5, - emanato, come il D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 112, art. 39 in attuazione della Legge Delega 28 settembre 1998, n. 337 - disponeva, nel testo originario, che "contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento. Il ricorso va notificato all'ente impositore ed al concessionario".
Il D.L. 24 settembre 2002, n. 209, art. 4, comma 2 - quater convertito con L. 22
novembre 2002, n. 265 ha modificato il testo dell'art. 24, comma 5, prevedendo che il ricorso contro l'iscrizione a ruolo debba notificarsi "all'ente impositore" ed espungendo, quindi, l'obbligo di notifica al concessionario. Nel testo oggi vigente, e vigente ratione temporis, il D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24
dispone, dunque, che nel giudizio contro l'iscrizione a ruolo la legittimazione spetta all'ente impositore. Poiché la disposizione del D.Lgs. 26 febbraio 1999,
n. 46, art. 24, comma 5 non è stata modificata nella parte concernente la legittimazione dell'ente impositore, anche quando il legislatore ha deciso di mettervi mano espungendo l'obbligo di notifica del ricorso al concessionario, si deve escludere che questa disposizione sia stata implicitamente superata dal
D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112, art. 39 emanato successivamente all'art. 24
citato. Ne consegue che, limitatamente al processo attinente alle opposizioni a iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali e alle opposizioni (come quella oggetto della presente decisione), concernenti l'accertamento negativo del debito per fatti successivi all'iscrizione a ruolo, entrambe accomunate dall'attinenza al merito della pretesa contributiva, la legittimazione passiva resta regolata dal citato art. 24, senza che possa trovare applicazione il D.Lgs.
13 aprile 1999, n. 112, art. 29 e le conseguenze che da esso ha tratto la giurisprudenza in materia tributaria. Ricostruita nei termini che precedono la disciplina peculiare della riscossione mediante ruolo dei crediti previdenziali e delle implicazioni applicative, ne discende che le soluzioni sulla legittimazione passiva concorrente e disgiunta tra ente impositore ed agente per la riscossione, adottate dalla giurisprudenza tributaria, o quelle sulla legittimazione necessariamente congiunta, fatta propria dal giudice dell'opposizione ad ordinanza-ingiunzione derivata da illecito amministrativo,
risultano non applicabili alle fattispecie in esame. Deve ritersi, invece, per un verso, sussistente la legittimazione a contraddire esclusivamente in capo all'ente impositore, avendo l'azione ad oggetto la sussistenza del debito contributivo iscritto a ruolo, cioè il merito della pretesa contributiva, rispetto al quale l'agente della riscossione resta estraneo, e ciò in conformità al disposto del citato art. 24, il quale declina per il caso di opposizione tempestiva a cartella che la legittimazione passiva è dell'ente impositore. Al contempo non può
ritenersi ricorrere un'ipotesi di litisconsorzio necessario:
considerato che
nel giudizio non si fa questione della legittimità degli atti esecutivi imputabili al concessionario, la sentenza deve ritenersi utiliter data anche senza la partecipazione di quest'ultimo al processo, mentre l'eventuale annullamento della cartella e del ruolo per vizi sostanziali produce comunque effetti nei confronti del medesimo, mero destinatario del pagamento o, più precisamente,
avuto riguardo allo schema dell'art. 1188 c.c., comma 1, soggetto (incaricato dal creditore e) autorizzato dalla legge a ricevere il pagamento, vincolato alla decisione del giudice nella sua qualità di adiectus solutionis causa (Cass. 25
luglio 2007 n. 16412). La ricorrenza del litisconsorzio necessario, infatti, è
funzionale alla tutela dell'integrità del contraddittorio, alla necessità di una decisione unitaria che abbia effetto nei confronti di più soggetti, sicché per il principio del contraddittorio tutti costoro devono essere posti in grado di partecipare al processo. Essa è finalizzata ad attuare la partecipazione di più
parti nel processo, anche attraverso l'impulso del giudice, affinché si eviti che lo stesso si concluda con una sentenza inutile, intendendosi il concetto di utilità
non come riferito all'esito (positivo per il debitore) del giudizio ma all'idoneità
della statuizione a definire il rapporto tra le parti in giudizio in termini satisfattivi del petitum. La rappresentata esigenza non ricorre nel caso in esame, in cui
(Cass. 26 febbraio 2019 n. 5625) l'eventuale annullamento della cartella per vizi sostanziali produce comunque effetti "ultra partes" verso l'esattore
(adiectus), senza la necessità della partecipazione dello stesso al processo”.
Nel caso di specie, certamente riconducibile alla riscossione dei crediti previdenziali, deve affermarsi, quindi, in forza della disciplina del D.lgs. 26
febbraio 1999, n. 46, art. 24, che la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, sicché la proposizione nei confronti del concessionario dell'opposizione tardiva recuperatoria avverso l'iscrizione a ruolo, al fine di far valere l'inesistenza del credito portato dall'avviso di addebito delle quali è stata omessa la notificazione, anche per maturarsi del termine prescrizionale (come nella specie, in cui l'interesse del ricorrente è solo quello, in pratica, di negare di essere debitore per sopravvenuta prescrizione, a suo dire, del credito, Cass.
19 giugno 2019 n. 16425), lungi dal dar luogo ai meccanismi di cui all'art. 107
o art. 102 c.p.c., determina il rigetto del ricorso per carenza di legittimazione in capo al concessionario medesimo. La parte che introduce il giudizio, infatti, al fine di ottenere una pronuncia nel merito in astratto satisfattiva delle sue ragioni, deve radicarlo correttamente nei confronti del soggetto legittimato a contraddirvi, quale titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio.
Poiché l'unico soggetto convenuto in giudizio, nel caso in disamina, è l'agente della riscossione e costui non è titolare del diritto di credito, quanto, piuttosto,
mero destinatario del pagamento (Cass. 24 giugno 2004 n. 11746) o, più
precisamente, soggetto autorizzato dalla legge a ricevere il pagamento ex art. 1188 c.c., comma 1 (cfr. Cass. 26 settembre 2006 n. 21222, Cass. 15 luglio
2007 n. 16412), si evidenzia il difetto di legittimazione passiva in capo all'agente per la riscossione ed il difettoso radicamento del contraddittorio da parte di chi ha agito in giudizio nei confronti esclusivamente del medesimo.
Nel caso di opposizione avverso l'iscrizione a ruolo di crediti previdenziali fondata sull'inesistenza del credito portato dagli avvisi sottesi all'intimazione di pagamento per omessa notifica o per maturata prescrizione, la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore ), quale unico titolare del CP_2
diritto fatto valere in giudizio. Sicché in caso di proposizione nei confronti del solo concessionario, non trovando applicazione i meccanismi di cui agli artt. 107 o 102 c.p.c., il ricorso va rigettato per carenza di legittimazione passiva in capo al concessionario medesimo.
Le spese di lite seguono la regola generale della soccombenza di cui all'art. 91
c.p.c. e vanno, pertanto, poste a carico di parte ricorrente.
Per la quantificazione delle predette spese sovvengono i criteri stabiliti dal d.m.
n. 55/2014 avuto riguardo alla tipologia di causa (causa di previdenza) e al valore della causa (€ 32.004,02). Tuttavia, la semplicità delle questioni trattate risoltesi sostanzialmente nel rilevare il difetto di legittimazione passiva in capo all impone di attenersi ai valori minimi (non Controparte_1
a quelli medi) così come la circostanza che la causa sia stata decisa già in prima udienza senza svolgere alcuna effettiva attività istruttoria esclude che si possa tener conto di tale fase.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 5850 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2025 promosso da nei confronti dell Parte_1 [...]
, in persona del legale rapp.te p.t., così provvede: Controparte_1
1) dichiara inammissibile il ricorso;
2) condanna il al pagamento in favore dell' Parte_1 Controparte_3
delle spese del giudizio che liquida in complessivi € 3.291,00 oltre
[...] maggiorazione spese generali nella misura del 15% nonché IVA e CPA come per legge con attribuzione al procuratore antistatario.
Salerno, 28.11.2025.
Il Giudice della Sezione Lavoro
Dott. Giovanni Magro