Sentenza 1 ottobre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 01/10/2003, n. 14555 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14555 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2003 |
Testo completo
"ESENTE DA REGISTRAZIONE AI SENSI DELL'ART. 9 DELLA LEGGE 3-5-1967 N. 317" REPUBBLICA ITALIANA ONE14 5 5 3 0 7 0 3 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPPEMA D Oggetto SANZIONE SEZION PR AMMINISTRATIVA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 28349/01 Dott. Rosario DE MUSIS - Presidente Dott. Donato PLENTEDA Consigliere Cron.29496 Dott. Walter CELENTANO Consigliere Rep. Rel. Consigliere Dott. Francesco FELICETTI - Consigliere - Ud.02/04/2003 Dott. Carlo PICCININNI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: COMUNE DI SANT'ILARIO DELLO JONIO, in persona del Sindaco pro tempore elettivamente domiciliato in ROMA VIA SISTINA 121, presso l'Avvocato ALBERTO PANUCCIO rappresentato e difeso dall'avvocato FRANCESCO CARNUCCIO, giusta mandato a margine del ricorso;
ricorrente
contro
ME AN;
intimato avverso la sentenza n. 171/01 del Giudice di pace di 2003 LOCRI, depositata il 08/06/01; 868 udita la relazione della causa svolta nella pubblica 1 udienza del 02/04/2003 dal Consigliere Dott. France sco FELICETTI;
udito per il ricorrente 1'Avvocato Carnuccio che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto APICE che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
Svolgimento del processo 1 ME NT, con ricorso depositato il 16 feb- braio 2001, propose opposizione, dinanzi al Giudice di pace di Locri, avverso un verbale della polizia munici- pale di Sant'Ilario dello Ionio di contestazione della " violazione dell'art. 142, comma 7, del codice della strada, accertata il 13 settembre 2000. L'opponente de- duceva, a sostegno del ricorso, tra l'altro, la viola- zione degli artt. 200 e 201 del codice della strada e degli artt. 384 e 396 del relativo regolamento di ese- cuzione, per non essere stata la infrazione immediata- mente contestata. In contraddittorio con il Comune di Sant'Ilario dello Ionio il Giudice di pace di Locri, con sentenza depositata 1'8 giugno 2001, notificata il 17 settembre 2001, accoglieva l'opposizione, sotto l'assorbente profilo che la infrazione non era stata contestata immediatamente, come prescritto dall'art. 200 del codice della strada, affermando che la motiva- 2 zione indicata nel verbale ("le modalità di accertamen- to consentono la determinazione dell'illecito dopo che il veicolo è ormai distante dal punto di accertamento") era generica e in ogni caso, in relazione all'apparecchiatura utilizzata, non giustificava la mancata contestazione immediata. Avverso tale sentenza il Comune di Sant'Ilario dello Ionio ha proposto ricorso a questa Corte con atto notificato al ME il 15 novembre 2001, formulando due motivi di impugnazione. La parte intimata non ha pre- sentato difese. Il ricorrente ha anche depositato memo- ria. Motivi della decisione 1 Dopo avere premesso che il verbale di accertamen- to attestava che la violazione non era stata contestata immediatamente perché l'accertamento era stato "effettuato con apparecchiature di accertamento che consentono la determinazione dell'illecito dopo il pas- saggio del veicolo" e "comunque nella impossibilità di essere fermato in tempo utile e nei modi regolamentari" e che al controllo delle apparecchiature vi era un solo agente, con il primo motivo si denuncia la violazione degli artt. 200 e 201 del codice della strada e dell'art. 384 del relativo regolamento di esecuzione, poiché la contestazione successiva, con notifica del 3 verbale entro il termine previsto dall'art. 201, può essere sempre validamente compiuta nei casi di impossi- bilità di contestazione immediata, fra i quali vi è il caso in cui l'accertamento sia avvenuta a mezzo di ap- parecchi di rilevamento che consentano l'accertamento dell'illecito solo in tempo successivo, ovvero dopo che il veicolo oggetto del rilievo sia già a distanza dal posto di accertamento. Si deduce che nel caso di specie il verbale, che sul punto fa prova fino a querela di falso, afferma che la contestazione non era stata ef- fettuata immediatamente in quanto l'apparecchiatura utilizzata consentiva la determinazione dell'illecito " solo dopo il passaggio del veicolo e ciò giustificava di per sé la contestazione successiva a norma dell'art. 201. Con il secondo motivo si denuncia la violazione degli artt. 200 e 201 del codice della strada dell'art. 384 del relativo regolamento di esecuzione avendo il Giudice di pace accolto l'opposizione omet- tendo di valutare che le modalità di organizzazione del servizio, da lui non censurabili, non consentivano la contestazione immediata, essendo stato impiegato un so- lo agente. Il ricorso è fondato in relazione al primo moti- vo, con assorbimento del secondo. E 4 M Questa Corte, con giurisprudenza consolidata, ha affermato il principio secondo il quale, а norma dell'art. 200 del codice della strada, in materia di violazioni delle norme sulla circolazione stradale, la contestazione immediata dell'infrazione, ove possibile, costituisce un elemento di legittimità del procedimento di irrogazione della sanzione (da ultimo Cass. 20 set- tembre 2002, n. 13774; 28 giugno 2002, n. 9502; 28 giu- gno 2001, n. 8869; 21 febbraio 2001, n. 2494). Quando detta contestazione non sia possibile, a norma dell'art. 201 del codice della strada, le ragioni della mancata contestazione debbono essere indicate nel - verbale, che dovrà essere notificato nel termine ivi stabilito, e su di esse è possibile il sindacato giuri- sdizionale, con il limite della insindacabilità delle modalità di organizzazione del servizio di vigilanza da amministrativa (Cass. 22 giugno parte dell'autorità 8528; 25 maggio 2001, n. 7103, 29 marzo 2001, 2001, 1. n. 4571). Tuttavia nessun sindacato è consentito in propo- sito nelle ipotesi che l'art. 384 del regolamento di esecuzione del codice della strada indica, senza margi- ne di apprezzamento, come ipotesi tipiche di impossibi- lità di contestazione immediata, tra le quali rientra quella in cui l'accertamento sia avvenuto "per mezzo di 5 appositi apparecchi di rilevamento che consentono la determinazione dell'illecito in tempo successivo, ovve- ro dopo che il veicolo oggetto del rilievo sia già a distanza dal posto di accertamento". Il Giudice di pace, nel caso di specie, ha accol- to l'opposizione affermando che la mancata contestazio- ne immediata era ingiustificata perché la motivazione indicata nel verbale, secondo la quale "le modalità di accertamento consentono la determinazione dell'illecito dopo che il veicolo ormai lontano dal luogo dell'accertamento" era generica e il "riferimento al tipo di apparecchio per rilevare la velocità, adottato dall'Amministrazione, non giustifica idoneamente l'omessa mancata contestazione". Tale motivazione contrasta con il sopra indicato principio di diritto, secondo il quale la contestazione successiva sempre consentita ove l'apparecchiatura utilizzata consenta la determinazione dell'illecito so- lo in tempo successivo al transito del veicolo, cosic- ché in tal caso, contrariamente a quanto ritenuto nella sentenza impugnata, il riferimento al tipo di apparec- chio utilizzato, avente la su detta caratteristica, giustifica di per sé la mancata contestazione immedia- ta. Ne deriva che il ricorso deve essere accolto in 6 relazione al primo motivo, con assorbimento del secondo e la sentenza deve essere cassata, con rinvio al Giudi- ce di pace di Reggio Calabria, che deciderà anche sulle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte di cassazione accoglie il primo motivo, dichiara assorbito il secondo, cassa la sentenza impu- gnata e rinvia anche per le spese al Giudice di pace di Reggio Calabria. Così deciso in Roma, il 2 aprile 2003, nella ca- mera di consiglio della prima sezione civile. Il Consigliere estensore Il Presidente 2 (Rosari Musis)Play imi's (Francesco Felicetti) драпированны WERE IL CANCELLIERE Andrea Bianch CANG CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Prima Sezione Civile Depositato in Cancelleria il 二 0.11.2003 IL CANCELLIERE 7