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Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 10/01/2025, n. 113 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 113 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE
PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
In persona dei giudici: dott. Fulvio Dacomo Presidente dott.ssa Federica Salvatore Consigliere estensore ing. Ernesto De Felice Giudice tecnico riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nei procedimenti riuniti contrassegnati con il n. 3975/2021 e con il n. 4722/2022 R.G., aventi ad oggetto “Risarcimento danni ex art. 2051 c.c.”, fissati per la trattazione scritta all'udienza collegiale dell'8.1.2025 e vertenti entrambi
TRA
(c.f. , rappresentata e difesa, in virtù di procura Parte_1 C.F._1 alle liti a margine di ciascun ricorso, dall'avv. WALTER MILIOTO (c.f. ) C.F._2
ed elettivamente domicilia presso il suo studio, in Cimitile (Na) alla piazza Conte Filo n. 10;
RICORRENTE
E
(c.f. ), in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_1
nel solo giudizio riunito R.G. 4722/2022, in virtù di Procura Generale ad lites per notar Per_1 di Barano d'Ischia del 2.5.2016 rep. n. 31575, racc. 14430, dall'avv. GUIDO MARIA
[...]
TALARICO (c.f. ) dell'Avvocatura Regionale, con il quale è elettivamente C.F._3 domiciliata presso la sede dell'Ente in Napoli alla via Santa Lucia n. 81;
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con un primo ricorso notificato in data 24.9.2021 e rinotificato, ai sensi dell'art. 176 R.D.
1775/1933, in data 9.2.2022, iscritto al n. di R.G. 3975/2021, conveniva in Parte_1
1 giudizio la onde sentirla condannare al risarcimento dei danni patrimoniali - Controparte_1 quantificati, a mezzo CTP in € 22.215,00 - arrecati, a causa dell'esondazione dell'alveo AV verificatasi il 4.9.2021, al fondo dalla stessa condotto e di cui è proprietaria, della totale estensione di are 80,00, riportato in catasto al foglio 5 del Comune di Cicciano (Na), p.lle 564, 565 e 566.
Con un successivo ricorso notificato in data 3.10.2022 e rinotificato, ai sensi dell'art. 176 R.D.
1775/1933, in data 4.11.2022, iscritto al n. di R.G. 4722/2022, la medesima ricorrente conveniva nuovamente in giudizio la onde sentirla condannare al risarcimento dei danni Controparte_1
patrimoniali – quantificati a mezzo CTP sempre in € 22.215,00 – arrecati ai medesimi fondi di sua proprietà a causa di un'ulteriore esondazione dell'alveo AV verificatasi il 10.8.2022.
In ciascuno dei due giudizi la ricorrente deduceva analoghi fatti costitutivi delle domande formulate, assumendo che, a seguito delle esondazioni denunciate, una grande quantità di acqua melmosa e detriti vari si era riversata all'interno del suo fondo, determinando l'allagamento dello stesso e provocando danni alle coltivazioni (85 piante di noci di cui 15 con perdita di verticalità, nonché piccolo orto familiare) e al terreno. A sostegno delle pretese risarcitorie, depositava, per entrambi gli eventi, una consulenza tecnica di parte a firma del dott. agrotecnico Persona_2
richiamata in ciascun ricorso, nonché atto di compravendita e relativa nota di trascrizione con visura storica del terreno in oggetto.
La si costituiva nel solo giudizio riunito avente R.G. 4722/2022, chiedendo Controparte_1
la riunione dei giudizi ed evidenziando, preliminarmente, la propria carenza di legittimazione passiva, invocando la legittimazione del Controparte_2
(tenuto alle funzioni di polizia idraulica e di vigilanza) e del
[...] Controparte_3
(considerato che il bacino dei Regi Lagni svolge la funzione di scolo di acque piovane e reflue, ovviando alla carenza dei sistemi fognari dei comuni del comprensorio). Nel merito deduceva la mancanza di prova sull'entità delle colture praticate e sui relativi danni subiti.
Nessuno si è costituito, invece, per la nel giudizio rubricato al n. R.G. Controparte_1
3975/2021, nonostante la ritualità della notifica e ne è stata, quindi, dichiarata la contumacia.
Ammessa ed espletata in ciascun giudizio la prova testimoniale delegata, con ordinanza dell'8.1.2025, resa all'esito del deposito di note di trattazione scritta, è stata disposta la riunione dei procedimenti e le cause sono state introitate in decisione e decise con la presente sentenza.
In via preliminare, va rilevata la legittimazione attiva della ricorrente, risultante dai documenti in atti (cfr. atto di compravendita per notar nota di trascrizione e visura storica). Persona_3
La legittimazione passiva dell'ente resistente verrà, invece, delibata infra, trattandosi di verificare la fondatezza della pretesa della ricorrente, sotto il profilo dell'astratta configurabilità di una responsabilità risarcitoria in capo all'ente convenuto a fronte del pregiudizio lamentato dalla parte ricorrente. Invero, riguardo il concetto di legittimazione passiva, si rileva che, come chiarito
2 dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. SS.UU. n. 2951/2016), la legittimazione ad agire o a contraddire difetta solo laddove, dalla stessa prospettazione della domanda, emerga che l'attore non sia titolare del diritto di cui si chiede l'affermazione ovvero il convenuto non sia titolare della relativa posizione passiva, attenendo di contro al merito della causa la questione relativa all'effettiva titolarità delle posizioni attive e passive prospettate nella domanda.
Nel merito le domande sono solo parzialmente fondate e vanno accolte nei limiti di seguito indicati.
In linea generale, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza del T.S.A.P. e della
Suprema Corte (cfr., tra le tante, Cass. SS.UU., n. 25928/2011; T.S.A.P. n. 109/2016; T.S.A.P. n.
126/2017; T.S.A.P. n. 71/2012), in mancanza di prova della natura fortuita dell'evento, la fattispecie può essere inquadrata nel paradigma di cui all'art. 2051 c.c., ferma restando la possibilità, nel diverso caso della raggiunta dimostrazione del fortuito, di inquadrare la fattispecie nel diverso paradigma di cui all'art. 2043 c.c.
In base all'art. 2051 c.c., l'imputazione della responsabilità prescinde da qualunque profilo soggettivo, operando sul piano oggettivo del solo accertamento del rapporto causale: in tale ipotesi il danneggiato dovrà dimostrare, oltre alla propria titolarità attiva, all'esistenza ed all'entità del danno, solo il nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno subito;
mentre grava sul danneggiante l'onere di eccepire e dimostrare la ricorrenza dell'eventuale caso fortuito. La natura oggettiva della responsabilità trova la propria ragione giustificatrice nella funzione di contrappeso al riconoscimento di una signoria, quale la custodia, sulla cosa che entra o può entrare a contatto con la generalità dei consociati (cfr., Cass., ord. n. 2480/2018).
Diversamente, laddove venga dimostrato il fortuito e debba quindi inquadrarsi la fattispecie nell'ambito dell'art. 2043 c.c., il danneggiato dovrà dimostrare anche la colpa concreta del custode per inosservanza di normative specifiche o generiche a suo carico, effettivamente idonee ad impedire o comunque a limitare il danno.
In punto di fatto deve ritenersi accertato che nei giorni 4 settembre 2021 e 10 agosto 2022
l'alveo AV esondava, provocando in entrambe le circostanze l'allagamento del fondo per cui è causa.
Tali circostanze risultano in modo inequivoco dalle dichiarazioni dei testi, i quali hanno confermato non solo l'allagamento del fondo, ma anche la presenza su di esso di un consistente strato di melma e detriti (cfr. le dichiarazioni di tutti i testi in entrambi i giudizi riuniti).
Risulta, altresì, che all'origine dei fatti, oltre ad una carente attività manutentiva, abbia concorso la scarsa azione di prevenzione e controllo nella tenuta e integrità degli argini: i testi escussi hanno, infatti, hanno confermato le circostanze di cui al capitolo 4) dell'articolazione istruttoria, riferendo che al momento dei fatti l'alveo AV si presentava in stato di pessima
3 manutenzione a causa della presenza di vegetazione spontanea, rifiuti e detriti affioranti oltre il livello dell'acqua.
Né gli eventi possono essere considerati di carattere eccezionale, in quanto la reiterazione degli eventi alluvionali e delle conseguenti esondazioni che hanno interessato l'alveo per cui è causa - dimostrata dalla stessa verificazione di eventi ad un anno di distanza l'uno dall'altro - esclude tale natura e, quindi, il “caso fortuito” idoneo ad interrompere il nesso causale, con conseguente responsabilità ex art. 2051 c.c. dei soggetti preposti alla custodia e manutenzione. Peraltro, la convenuta non ha fornito nessun elemento oggettivo al fine di avvalorare la prova CP_1 dell'eccezionalità dell'evento.
Quanto ai danni subiti, in entrambi i giudizi la ricorrente ha richiamato le perizie di parte depositate (per la verità di identico contenuto anche nella quantificazione dei danni), lamentando danni alle coltivazioni in atto (perdita del 30% di noci), danni all'orto familiare e danni al terreno
(determinati dai costi per le attività di pulizia, sterri e riporti, ripristino e fertilizzazione del fondo danneggiato), quantificandoli in entrambi i giudizi in complessivi € 22.215,00.
Quanto al danno alle colture (lamentato per ciascun evento pari alla perdita del 30% delle noci), osserva il Collegio che, sulla base dell'esame delle prove raccolte in ciascun giudizio ed in particolare delle prove testimoniali, non è possibile procedere ad una liquidazione del danno analoga per i due eventi, essendo le prove fornite per i danni subiti in relazione all'evento esondativo del 2021 molto più carenti di quelle raccolte nel corso del giudizio successivo relativo all'evento esondativo del 2022.
Nessun danno alle noci può, quindi, essere riconosciuto alla ricorrente per l'esondazione dell'Alveo AV del 4.9.2021.
Ed infatti, il teste dopo aver specificamente riferito che l'Alveo in questione è Persona_2
esondato, allagando i fondi della ricorrente e che era in stato di pessima manutenzione, si è limitato a “riportarsi pedissequamente alla relazione in atti”. La relazione da lui redatta, datata 15.9.2021, tuttavia, con riferimento ai danni subiti, dopo aver indicato che “la melma ha ricoperto il terreno per uno spessore di circa 10 cm per tutta la estensione del fondo”, con riferimento ai danni alla produzione, ha affermato del tutto genericamente che vi è stata “perdita di parte della Plv delle noci”; perdita che, poi, del tutto immotivatamente ha quantificato nel prospetto dei danni riportato alla pagina successiva nel 30% della produzione.
La prova della perdita del 30% della produzione delle noci non può essere ricavata neppure dalle dichiarazioni dell'altro teste escusso nel corso del giudizio R.G. n. 3975/2021, Tes_1
, atteso che anch'egli si è limitato a riferire in modo del tutto generico che “ricordo che il
[...]
fondo consisteva in una piantagione di noci e prodotti per orto. Ricordo che alcune piante ad alto fusto avevano perso la verticalità”, senza nessun riferimento alla perdita delle noci.
4 Tali generiche dichiarazioni non consentono di individuare l'esistenza e l'effettiva consistenza della perdita del raccolto delle noci, atteso che nessuno dei testi ha riferito che al momento dell'esondazione del 4.9.2021 vi erano noci a terra andate perdute ovvero ha specificato le ragioni per cui l'allagamento del terreno (del quale non è neppure indicata la durata) avrebbe prodotto la perdita del raccolto. La stessa consulenza di parte non offre nessun supporto al riguardo, prospettando una valutazione meramente induttiva della perdita del raccolto di noci, genericamente indicato come “parte del raccolto”, senza nessun riferimento a criteri agronomici o documenti aziendali e fatture atti a giustificarne la riduzione.
Né a fondare una diversa conclusione può sopperire la produzione fotografica allegata alla perizia depositata nel giudizio R.G. 3975/2021, atteso che da essa emerge solo l'imbrattamento del terreno, ma non anche il marcimento delle piante ovvero la presenza di noci a terra, andate perdute.
Diverso discorso deve, invece, essere fatto per i danni alla produzione di noci subiti dalla ricorrente nell'anno 2022 a seguito dell'esondazione dell'Alveo AV del 10.8.2022.
Nel corso di tale giudizio, infatti, l'unico teste escusso, il perito di parte dott. Persona_2 ha espressamente dichiarato che: “Alcune delle piante di noci a seguito dell'allagamento del fondo perdendo la resistenza delle radici sullo stesso si sono inclinate. Preciso che le piante si erano inclinate già a seguito della esondazione del 2021 e che sono grossomodo le stesse”, precisando che
“La melma rimasta sul fondo era di circa 10 cm di spessore;
l'acqua è stata assorbita dal fondo in circa un paio di giorni, tanto che il giorno successivo che io sono andato a fare il sopralluogo vi erano rimasti solo piccoli pantani;
la melma invece è rimasta fino a che la ricorrente non l'ha asportata. Le piante di noci sono state tutte danneggiate perché l'acqua ristagnata sul terreno ha impedito alle radici di respirare e, quindi, vi è stata asfissia radicale. Preciso che le noci maturano da agosto a settembre e quindi parte dei frutti, che posso dire essere stata circa il 20% della regolare produzione, è andata perduta, in quanto l'asfissia della pianta ha impedito la successiva maturazione dei frutti ancora in fase di crescita. Faccio questa stima in quanto ho visto parte delle noci cadute a terra e mischiate alla melma, per cui inutilizzabili. A questo, punto mi viene mostrata la relazione da me redatta e le foto allegate e confermo che le foto corrispondono allo stato dei luoghi da me riscontrato e che sono stato io a scattarle in occasione dei miei sopralluoghi…”.
Tali dichiarazioni, unite alla scarna e induttiva perizia redatta, tuttavia, seppure più puntuali di quelle da lui rese nel corso del primo giudizio, non consentono di riconoscere alla ricorrente i danni alla perdita del raccolto delle noci nella misura richiesta in ricorso. Sia nella deposizione che nella perizia, infatti, la valutazione dei danni è effettuata in una stima approssimativa e non mediante l'effettiva descrizione e l'analisi del prodotto andato perduto.
Non vi è, inoltre, agli atti nessun riferimento a fatture o altri documenti idonei ad attestare la quantità del raccolto degli anni precedenti rispetto a quello degli anni dedotti in giudizio;
tali
5 carenze, fanno sì che la perizia di parte in atti e le dichiarazioni rese dal teste non possano costituire prova dell'effettiva consistenza di tutti i danni indicati. A dimostrazione dell'inidoneità della perizia e della deposizione a provare l'esatta entità del danno subito soccorre, altresì, la diversa indicazione della quantità di prodotto andato perduto contenuta nella perizia (in cui la perdita di noci è quantificata nella misura del 30% del raccolto) e nella deposizione testimoniale dello stesso perito
(ove è indicato che la quantità di noci perdute ammonta a circa il 20%).
Va, peraltro, evidenziato che dagli atti non risulta la durata del processo di asfissia delle piante ed anzi il teste in sede di escussione, ha dichiarato che l'acqua ha ristagnato sul terreno Per_2
solo un paio di giorni.
Le dichiarazioni testimoniali e la perizia redatta dal consulente, inoltre, non sono supportate neppure nel giudizio rubricato al n. R.G. 4722/2022 da prove documentali, mancando agli atti il cd. quaderno di campagna, rectius registro dei trattamenti fitosanitari (obbligatorio ai sensi dell'art. 42, comma 3, del DPR 290/2001 per tutte le aziende agricole che utilizzano prodotti fitosanitari per la difesa delle colture agrarie, tranne per quelle che utilizzano prodotti fitosanitari in orti o giardini familiari il cui raccolto è destinato all'autoconsumo), le fatture, le autofatture, obbligatorie anche per le aziende agricole in regime di esonero Iva, ovvero altri documenti atti a dimostrare l'entità della produzione realizzata negli anni precedenti l'esondazione e quella degli anni successivi. Tali documenti avrebbero consentito, infatti, di ricostruire presuntivamente la qualità e quantità delle colture presenti al momento delle inondazioni mediante l'esame degli omologhi dati relativi alle produzioni delle annualità precedenti.
Infine, non può trascurarsi che la valutazione compiuta dal perito non tiene conto della riduzione per presumibile e fisiologico sfrido e scarto da raccolto, dei costi per la raccolta e lavorazione e dei difetti del prodotto.
Giova evidenziare, altresì, in linea generale, che la consulenza di parte, anche se avente la forma della perizia giurata, non è dotata di efficacia probatoria nemmeno rispetto ai fatti che il consulente asserisce di aver accertato, non essendo prevista dall'ordinamento la precostituzione fuori del giudizio di un siffatto mezzo di prova;
ad essa si può solo riconoscere valore di indizio, al pari di ogni documento proveniente da un terzo, il cui apprezzamento è affidato alla valutazione discrezionale del giudice di merito, il quale non è però obbligato in nessun caso a tenerne conto;
tutto ciò fatta salva la facoltà per la parte che ha prodotto la perizia giurata di dedurre prova testimoniale avente ad oggetto le circostanze di fatto accertate dal consulente (e giammai, ovviamente, le sue valutazioni, sulle quali un testimone non può riferire), che, se confermate dal medesimo in veste di testimone, possono acquisire dignità e valore di prova, sulla quale allora il giudice di merito dovrà, esplicitamente o implicitamente, esprimere la propria valutazione ai fini della decisione (cfr. Cass. n. 4437/1997; sulla circostanza che la consulenza di parte sia priva di
6 autonomo valore probatorio cfr. anche Cass. n. 9483/2021).
Né la prova della consistenza dei danni derivanti dall'esondazione dell'agosto 2022 può ricavarsi dalla produzione fotografica allegata alla perizia di parte, da cui si percepisce chiaramente l'allagamento del terreno in oggetto (in ogni caso ricavabile dalle dichiarazioni del teste), ma non lo stato preesistente del fondo agricolo e il danneggiamento delle colture così come descritto in ricorso.
Né, ancora, sarebbe stato utile ammettere una C.T.U. per verificare l'effettiva consistenza dei danni subiti, che, in quanto disposta a distanza di molti anni dall'evento, si sarebbe risolta in una valutazione critica degli atti di causa, che ben può essere compiuta dal Tribunale anche in ragione della sua composizione.
Sulla base delle argomentazioni svolte, posto che risulta raggiunta la prova dell'allagamento del fondo nell'agosto 2022 e che, in base a quanto riferito dal teste egli stesso ha riscontrato Per_2
che alcune noci erano cadute e, quindi, inservibili, ritiene il Collegio, anche in virtù della sua speciale composizione tecnica, che ricorrono i presupposti per procedere ad una liquidazione in via equitativa dei danni subiti alla produzione delle nell'anno 2022. Pt_2
Tale liquidazione, sulla base delle carenze probatorie già evidenziate e della discrasia nell'indicazione della percentuale di prodotto andato perduto tra la perizia allegata al ricorso e le dichiarazioni rese dal consulente in udienza è ritenuta congrua nella misura del 15% di quanto richiesto nella consulenza di parte (ossia del 15% di € 3.000,00, pari ad € 450,00).
Nessun risarcimento può, invece, essere riconosciuto alla ricorrente per il Parte_1 danneggiamento dell'orto familiare, lamentato quale danno subito a seguito di entrambi gli eventi alluvionali, in quanto i testi hanno fatto solo un generico riferimento alla presenza di un orto familiare, senza tuttavia specificare la tipologia di piantagioni effettivamente presenti e danneggiate al momento degli eventi. Anche le perizie di parte risultano sul punto inutilizzabili, atteso che esse non specificano nulla circa la composizione e l'estensione del predetto orto e si limitano ad indicare forfettariamente la somma di € 1.000,00 per ciascun evento, senza neppure specificare le coltivazioni presenti. Diversamente opinando, infatti, si perverrebbe ad una determinazione del danno assolutamente aleatoria.
Infine, quanto ai danni per la realizzazione delle opere di pulizia e di ripristino della fertilità del suolo, va osservato che nessuno dei testi escussi ha fatto riferimento a lavori di pulizia e ripristino del terreno, mentre l'agronomo ha precisato che “La melma rimasta sul fondo era di circa Per_2
10 cm di spessore;
l'acqua è stata assorbita dal fondo in circa un paio di giorni…la melma invece è rimasta fino a che la ricorrente non l'ha asportata” (cfr. dichiarazioni testimoniali), senza tuttavia specificare quali attività la signora abbia concretamente posto in essere. Pt_1
Il siffatto deficit probatorio non è colmato dalla valutazione del perito contenuta nelle perizie di
7 parte (peraltro del tutto identiche sia nell'indicazione dei danni che nella loro quantificazione), atteso che esse sono basate esclusivamente sui lavori ritenuti necessari al ripristino e, come tali, non supportate da nessuna prova documentale circa l'effettiva realizzazione delle opere indicate e dei costi sostenuti per l'acquisto di concimi, fertilizzanti o sangue ps.
Né risultano agli atti fatture relative all'esecuzione di opere di pulizia del terreno o di smaltimento a discarica dei materiali rimossi e accumulati sul fondo ovvero fatture di acquisto di concimi e fertilizzanti: nelle perizie di parte il tecnico, dopo aver illustrato lo stato dei luoghi e gli eventi, ha effettuato solo una stima delle spese necessarie per il ripristino dello status quo ante, indicandone le voci (sterri e riporti, lavori complementari atti a creare l'ambiente ottimale per la semina, trattamenti del terreno con insetticidi e fungicidi, riammonizzazione ed umificazione).
Peraltro, il dott. agr. nelle relazioni da lui redatte si è limitato a dichiarare che “il terreno Per_2 necessita in primo luogo della rimozione dello strato di detriti su di esso convogliato dall'acqua mediante asporto dello stesso con utilizzo di pala meccanica e trasporto a rifiuto, poi di una disinfezione, disinfestazione e riammonizzazione del terreno con idonei prodotti chimici”, senza specificare nel concreto le attività effettivamente compiute rispetto a quelle da lui stesso ritenute necessarie in via astratta.
Le suddette circostanze, attesa l'esistenza della prova del deposito sul fondo di uno strato melmoso di circa 10 cm dopo ciascuno degli eventi dedotti in giudizio, fanno presumere che i lavori di pulizia del fondo siano stati eseguiti in entrambi i casi in economia;
né risultano agli atti fatture relative all'assunzione di manodopera, all'esecuzione di opere di pulizia del terreno e di smaltimento a discarica con asportazione di materiali e detriti rimossi ovvero di acquisto di concimi e fertilizzanti, documenti ancor più necessari considerata la notevole estensione del terreno coltivato e l'attività imprenditoriale esercitata.
Sulla base delle argomentazioni svolte, ritiene, quindi, il Collegio, anche in virtù della sua speciale composizione tecnica, che possano essere riconosciuti alla ricorrente i soli danni relativi agli sterri e riporti, ai lavori complementari atti a creare l'ambiente ottimale alla esecuzione della semina e alla riammonizzazione eseguiti in economia;
la liquidazione di tali danni va, tuttavia, effettuata in via equitativa, nella misura ritenuta congrua, sulla base delle anzidette carenze probatorie, del 25% del valore di tali voci (così come quantificate nelle consulenze di parte in €
4.750,00 per ciascun evento), pari ad € 1.187,50 per i danni derivanti dall'esondazione del 4.9.2021 ed € 1.187,50 per i danni derivanti dall'esondazione del 10.8.2022.
In ordine al soggetto responsabile, osserva il Collegio che va certamente riconosciuta la responsabilità della attesi i principi già espressi da questo Tribunale, dai quali Controparte_1
CP_ non vi è motivo di discostarsi in mancanza di diversi argomenti da parte dell' resistente, e che di seguito sinteticamente si riportano.
8 Giova premettere che l'alveo in questione fa parte dei canali realizzati in epoca Parte_3
borbonica, aventi prevalente funzione scolante. Da tanto consegue la possibilità di ascrivere la responsabilità per l'eventuale omessa manutenzione alla quale ente precostituito per legge CP_1
alla conservazione, manutenzione e gestione delle risorse idriche e delle acque in generale. In particolare, già il D.P.R. n. 616/77 aveva disposto che “tutte le funzioni relative alla tutela, disciplina e utilizzazione delle risorse idriche, con esclusione delle funzioni riservate allo Stato dal successivo articolo, sono delegate alle Regioni che le eserciteranno nell'ambito della programmazione nazionale della destinazione delle risorse idriche e in conformità delle direttive statali sia generali sia di settore per la disciplina dell'economia idrica”. Inoltre, il D.lgs. n. 112/98 ha devoluto alle Regioni e agli enti locali tutte le funzioni amministrative inerenti alla materia delle risorse idriche e della difesa del suolo, ad eccezione di quelle espressamente mantenute allo Stato.
Né la situazione è mutata in seguito al nuovo assetto delle competenze in materia, fissato - in attuazione della delega di cui agli artt. 1 e 4 della legge 15.3.97 n. 59 - dal d.lgs. 31.3.98 n. 112 e dal d. lgs. 30.3.99 n. 96 (art 34), ove si consideri, nel caso di specie, l'assenza di ogni allegazione e prova circa la specifica ripartizione delle competenze tra l'ente regionale e gli enti locali minori nonché il consorzio, nonché in ordine al trasferimento ed assegnazione delle relative risorse. Infine, alla compete comunque l'esecuzione degli interventi di natura strutturale, oltre che il CP_1 controllo della regimentazione delle acque dell'intero comprensorio ex art. 2 comma secondo lett b) del R.d. n. 215/1933 ed art. 1 lett h) del D.P.R. n. 11/1972. Ebbene, alla luce di tali plurimi riferimenti normativi, la consolidata giurisprudenza di legittimità cui questo Tribunale ritiene di aderire ha chiarito che la è vera e propria custode delle acque fluviali e risponde dunque CP_1
dei danni causati dalle acque a prescindere dalla delega delle funzioni di manutenzione e sistemazione dei bacini e della foce dei fiumi ai consorzi di bonifica o ai concessionari delle relative opere, salva la prova del caso fortuito ovvero della perdita della materiale disponibilità dei beni
(cfr., Cass., SS.UU., sent. n. 25928/11, Cass., sent. n. 16196/15).
La va, in definitiva, condannata al pagamento, in favore di CP_1 Parte_1 dell'importo di € 2.825,00.
Sull'importo predetto va calcolata la rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT (indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati -FOI- al netto dei tabacchi) dalla data dell'evento (ossia dal 4.9.2021 sull'importo di € 1.187,50 e dal 10.8.2022 sull'ulteriore importo di €
1.637,50), fino alla data della presente sentenza;
vanno, altresì, riconosciuti gli interessi al tasso legale fino all'effettivo saldo. In applicazione dei principi affermati in materia da Cass. SS.UU. n.
1712/1995 e dalla giurisprudenza seguente tutta conforme (ad es. Cass. n. 4587/2009), il danno da ritardo non può però essere liquidato mediante interessi calcolati sulla somma originaria né su quella rivalutata al momento della liquidazione, ma applicando gli interessi sulla somma originaria
9 rivalutata anno per anno.
Le spese di lite, tenuto conto del limitatissimo accoglimento delle domande, vanno compensate per 2/3; il restante 1/3 segue la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo secondo i parametri minimi delle tabelle professionali, tenuto conto della non particolare complessità delle controversie e della loro totale identità ed esclusi dai compensi professionali dovuti per la seconda causa quelli relativi alla fase decisoria, attesa la riunione in tale fase dei due giudizi.
Dispone, altresì, che le spese siano distratte in favore dell'avv. Walter Milioto, stante la dichiarazione di averne fatto anticipo.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da nei confronti della Parte_1
disattesa ogni ulteriore deduzione, eccezione ed istanza, in parziale Controparte_1
accoglimento delle stesse, così provvede:
1) condanna la in persona del legale rappresentante pro tempore, al Controparte_1 pagamento, in favore di della complessiva somma di € 2.825,00, oltre Parte_1 rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT dalla data dell'evento (ossia dal 4.9.2021 sull'importo di € 1.187,50 e dal 10.8.2022 sull'ulteriore importo di € 1.637,50), fino alla data della presente sentenza ed interessi al tasso legale sulla somma via via rivalutata;
2) compensa per 2/3 tra le parti le spese di lite e condanna la in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della ricorrente del restante 1/3, che si liquidano in € 176,00 per spese ed € 710,00 per compensi professionali, oltre Iva, Cpa e rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, con distrazione in favore dell'avv. Walter
Milioto per averne fatto anticipo.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio dell'8.1.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Federica Salvatore dott. Fulvio Dacomo
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE
PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
In persona dei giudici: dott. Fulvio Dacomo Presidente dott.ssa Federica Salvatore Consigliere estensore ing. Ernesto De Felice Giudice tecnico riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nei procedimenti riuniti contrassegnati con il n. 3975/2021 e con il n. 4722/2022 R.G., aventi ad oggetto “Risarcimento danni ex art. 2051 c.c.”, fissati per la trattazione scritta all'udienza collegiale dell'8.1.2025 e vertenti entrambi
TRA
(c.f. , rappresentata e difesa, in virtù di procura Parte_1 C.F._1 alle liti a margine di ciascun ricorso, dall'avv. WALTER MILIOTO (c.f. ) C.F._2
ed elettivamente domicilia presso il suo studio, in Cimitile (Na) alla piazza Conte Filo n. 10;
RICORRENTE
E
(c.f. ), in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_1
nel solo giudizio riunito R.G. 4722/2022, in virtù di Procura Generale ad lites per notar Per_1 di Barano d'Ischia del 2.5.2016 rep. n. 31575, racc. 14430, dall'avv. GUIDO MARIA
[...]
TALARICO (c.f. ) dell'Avvocatura Regionale, con il quale è elettivamente C.F._3 domiciliata presso la sede dell'Ente in Napoli alla via Santa Lucia n. 81;
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con un primo ricorso notificato in data 24.9.2021 e rinotificato, ai sensi dell'art. 176 R.D.
1775/1933, in data 9.2.2022, iscritto al n. di R.G. 3975/2021, conveniva in Parte_1
1 giudizio la onde sentirla condannare al risarcimento dei danni patrimoniali - Controparte_1 quantificati, a mezzo CTP in € 22.215,00 - arrecati, a causa dell'esondazione dell'alveo AV verificatasi il 4.9.2021, al fondo dalla stessa condotto e di cui è proprietaria, della totale estensione di are 80,00, riportato in catasto al foglio 5 del Comune di Cicciano (Na), p.lle 564, 565 e 566.
Con un successivo ricorso notificato in data 3.10.2022 e rinotificato, ai sensi dell'art. 176 R.D.
1775/1933, in data 4.11.2022, iscritto al n. di R.G. 4722/2022, la medesima ricorrente conveniva nuovamente in giudizio la onde sentirla condannare al risarcimento dei danni Controparte_1
patrimoniali – quantificati a mezzo CTP sempre in € 22.215,00 – arrecati ai medesimi fondi di sua proprietà a causa di un'ulteriore esondazione dell'alveo AV verificatasi il 10.8.2022.
In ciascuno dei due giudizi la ricorrente deduceva analoghi fatti costitutivi delle domande formulate, assumendo che, a seguito delle esondazioni denunciate, una grande quantità di acqua melmosa e detriti vari si era riversata all'interno del suo fondo, determinando l'allagamento dello stesso e provocando danni alle coltivazioni (85 piante di noci di cui 15 con perdita di verticalità, nonché piccolo orto familiare) e al terreno. A sostegno delle pretese risarcitorie, depositava, per entrambi gli eventi, una consulenza tecnica di parte a firma del dott. agrotecnico Persona_2
richiamata in ciascun ricorso, nonché atto di compravendita e relativa nota di trascrizione con visura storica del terreno in oggetto.
La si costituiva nel solo giudizio riunito avente R.G. 4722/2022, chiedendo Controparte_1
la riunione dei giudizi ed evidenziando, preliminarmente, la propria carenza di legittimazione passiva, invocando la legittimazione del Controparte_2
(tenuto alle funzioni di polizia idraulica e di vigilanza) e del
[...] Controparte_3
(considerato che il bacino dei Regi Lagni svolge la funzione di scolo di acque piovane e reflue, ovviando alla carenza dei sistemi fognari dei comuni del comprensorio). Nel merito deduceva la mancanza di prova sull'entità delle colture praticate e sui relativi danni subiti.
Nessuno si è costituito, invece, per la nel giudizio rubricato al n. R.G. Controparte_1
3975/2021, nonostante la ritualità della notifica e ne è stata, quindi, dichiarata la contumacia.
Ammessa ed espletata in ciascun giudizio la prova testimoniale delegata, con ordinanza dell'8.1.2025, resa all'esito del deposito di note di trattazione scritta, è stata disposta la riunione dei procedimenti e le cause sono state introitate in decisione e decise con la presente sentenza.
In via preliminare, va rilevata la legittimazione attiva della ricorrente, risultante dai documenti in atti (cfr. atto di compravendita per notar nota di trascrizione e visura storica). Persona_3
La legittimazione passiva dell'ente resistente verrà, invece, delibata infra, trattandosi di verificare la fondatezza della pretesa della ricorrente, sotto il profilo dell'astratta configurabilità di una responsabilità risarcitoria in capo all'ente convenuto a fronte del pregiudizio lamentato dalla parte ricorrente. Invero, riguardo il concetto di legittimazione passiva, si rileva che, come chiarito
2 dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. SS.UU. n. 2951/2016), la legittimazione ad agire o a contraddire difetta solo laddove, dalla stessa prospettazione della domanda, emerga che l'attore non sia titolare del diritto di cui si chiede l'affermazione ovvero il convenuto non sia titolare della relativa posizione passiva, attenendo di contro al merito della causa la questione relativa all'effettiva titolarità delle posizioni attive e passive prospettate nella domanda.
Nel merito le domande sono solo parzialmente fondate e vanno accolte nei limiti di seguito indicati.
In linea generale, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza del T.S.A.P. e della
Suprema Corte (cfr., tra le tante, Cass. SS.UU., n. 25928/2011; T.S.A.P. n. 109/2016; T.S.A.P. n.
126/2017; T.S.A.P. n. 71/2012), in mancanza di prova della natura fortuita dell'evento, la fattispecie può essere inquadrata nel paradigma di cui all'art. 2051 c.c., ferma restando la possibilità, nel diverso caso della raggiunta dimostrazione del fortuito, di inquadrare la fattispecie nel diverso paradigma di cui all'art. 2043 c.c.
In base all'art. 2051 c.c., l'imputazione della responsabilità prescinde da qualunque profilo soggettivo, operando sul piano oggettivo del solo accertamento del rapporto causale: in tale ipotesi il danneggiato dovrà dimostrare, oltre alla propria titolarità attiva, all'esistenza ed all'entità del danno, solo il nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno subito;
mentre grava sul danneggiante l'onere di eccepire e dimostrare la ricorrenza dell'eventuale caso fortuito. La natura oggettiva della responsabilità trova la propria ragione giustificatrice nella funzione di contrappeso al riconoscimento di una signoria, quale la custodia, sulla cosa che entra o può entrare a contatto con la generalità dei consociati (cfr., Cass., ord. n. 2480/2018).
Diversamente, laddove venga dimostrato il fortuito e debba quindi inquadrarsi la fattispecie nell'ambito dell'art. 2043 c.c., il danneggiato dovrà dimostrare anche la colpa concreta del custode per inosservanza di normative specifiche o generiche a suo carico, effettivamente idonee ad impedire o comunque a limitare il danno.
In punto di fatto deve ritenersi accertato che nei giorni 4 settembre 2021 e 10 agosto 2022
l'alveo AV esondava, provocando in entrambe le circostanze l'allagamento del fondo per cui è causa.
Tali circostanze risultano in modo inequivoco dalle dichiarazioni dei testi, i quali hanno confermato non solo l'allagamento del fondo, ma anche la presenza su di esso di un consistente strato di melma e detriti (cfr. le dichiarazioni di tutti i testi in entrambi i giudizi riuniti).
Risulta, altresì, che all'origine dei fatti, oltre ad una carente attività manutentiva, abbia concorso la scarsa azione di prevenzione e controllo nella tenuta e integrità degli argini: i testi escussi hanno, infatti, hanno confermato le circostanze di cui al capitolo 4) dell'articolazione istruttoria, riferendo che al momento dei fatti l'alveo AV si presentava in stato di pessima
3 manutenzione a causa della presenza di vegetazione spontanea, rifiuti e detriti affioranti oltre il livello dell'acqua.
Né gli eventi possono essere considerati di carattere eccezionale, in quanto la reiterazione degli eventi alluvionali e delle conseguenti esondazioni che hanno interessato l'alveo per cui è causa - dimostrata dalla stessa verificazione di eventi ad un anno di distanza l'uno dall'altro - esclude tale natura e, quindi, il “caso fortuito” idoneo ad interrompere il nesso causale, con conseguente responsabilità ex art. 2051 c.c. dei soggetti preposti alla custodia e manutenzione. Peraltro, la convenuta non ha fornito nessun elemento oggettivo al fine di avvalorare la prova CP_1 dell'eccezionalità dell'evento.
Quanto ai danni subiti, in entrambi i giudizi la ricorrente ha richiamato le perizie di parte depositate (per la verità di identico contenuto anche nella quantificazione dei danni), lamentando danni alle coltivazioni in atto (perdita del 30% di noci), danni all'orto familiare e danni al terreno
(determinati dai costi per le attività di pulizia, sterri e riporti, ripristino e fertilizzazione del fondo danneggiato), quantificandoli in entrambi i giudizi in complessivi € 22.215,00.
Quanto al danno alle colture (lamentato per ciascun evento pari alla perdita del 30% delle noci), osserva il Collegio che, sulla base dell'esame delle prove raccolte in ciascun giudizio ed in particolare delle prove testimoniali, non è possibile procedere ad una liquidazione del danno analoga per i due eventi, essendo le prove fornite per i danni subiti in relazione all'evento esondativo del 2021 molto più carenti di quelle raccolte nel corso del giudizio successivo relativo all'evento esondativo del 2022.
Nessun danno alle noci può, quindi, essere riconosciuto alla ricorrente per l'esondazione dell'Alveo AV del 4.9.2021.
Ed infatti, il teste dopo aver specificamente riferito che l'Alveo in questione è Persona_2
esondato, allagando i fondi della ricorrente e che era in stato di pessima manutenzione, si è limitato a “riportarsi pedissequamente alla relazione in atti”. La relazione da lui redatta, datata 15.9.2021, tuttavia, con riferimento ai danni subiti, dopo aver indicato che “la melma ha ricoperto il terreno per uno spessore di circa 10 cm per tutta la estensione del fondo”, con riferimento ai danni alla produzione, ha affermato del tutto genericamente che vi è stata “perdita di parte della Plv delle noci”; perdita che, poi, del tutto immotivatamente ha quantificato nel prospetto dei danni riportato alla pagina successiva nel 30% della produzione.
La prova della perdita del 30% della produzione delle noci non può essere ricavata neppure dalle dichiarazioni dell'altro teste escusso nel corso del giudizio R.G. n. 3975/2021, Tes_1
, atteso che anch'egli si è limitato a riferire in modo del tutto generico che “ricordo che il
[...]
fondo consisteva in una piantagione di noci e prodotti per orto. Ricordo che alcune piante ad alto fusto avevano perso la verticalità”, senza nessun riferimento alla perdita delle noci.
4 Tali generiche dichiarazioni non consentono di individuare l'esistenza e l'effettiva consistenza della perdita del raccolto delle noci, atteso che nessuno dei testi ha riferito che al momento dell'esondazione del 4.9.2021 vi erano noci a terra andate perdute ovvero ha specificato le ragioni per cui l'allagamento del terreno (del quale non è neppure indicata la durata) avrebbe prodotto la perdita del raccolto. La stessa consulenza di parte non offre nessun supporto al riguardo, prospettando una valutazione meramente induttiva della perdita del raccolto di noci, genericamente indicato come “parte del raccolto”, senza nessun riferimento a criteri agronomici o documenti aziendali e fatture atti a giustificarne la riduzione.
Né a fondare una diversa conclusione può sopperire la produzione fotografica allegata alla perizia depositata nel giudizio R.G. 3975/2021, atteso che da essa emerge solo l'imbrattamento del terreno, ma non anche il marcimento delle piante ovvero la presenza di noci a terra, andate perdute.
Diverso discorso deve, invece, essere fatto per i danni alla produzione di noci subiti dalla ricorrente nell'anno 2022 a seguito dell'esondazione dell'Alveo AV del 10.8.2022.
Nel corso di tale giudizio, infatti, l'unico teste escusso, il perito di parte dott. Persona_2 ha espressamente dichiarato che: “Alcune delle piante di noci a seguito dell'allagamento del fondo perdendo la resistenza delle radici sullo stesso si sono inclinate. Preciso che le piante si erano inclinate già a seguito della esondazione del 2021 e che sono grossomodo le stesse”, precisando che
“La melma rimasta sul fondo era di circa 10 cm di spessore;
l'acqua è stata assorbita dal fondo in circa un paio di giorni, tanto che il giorno successivo che io sono andato a fare il sopralluogo vi erano rimasti solo piccoli pantani;
la melma invece è rimasta fino a che la ricorrente non l'ha asportata. Le piante di noci sono state tutte danneggiate perché l'acqua ristagnata sul terreno ha impedito alle radici di respirare e, quindi, vi è stata asfissia radicale. Preciso che le noci maturano da agosto a settembre e quindi parte dei frutti, che posso dire essere stata circa il 20% della regolare produzione, è andata perduta, in quanto l'asfissia della pianta ha impedito la successiva maturazione dei frutti ancora in fase di crescita. Faccio questa stima in quanto ho visto parte delle noci cadute a terra e mischiate alla melma, per cui inutilizzabili. A questo, punto mi viene mostrata la relazione da me redatta e le foto allegate e confermo che le foto corrispondono allo stato dei luoghi da me riscontrato e che sono stato io a scattarle in occasione dei miei sopralluoghi…”.
Tali dichiarazioni, unite alla scarna e induttiva perizia redatta, tuttavia, seppure più puntuali di quelle da lui rese nel corso del primo giudizio, non consentono di riconoscere alla ricorrente i danni alla perdita del raccolto delle noci nella misura richiesta in ricorso. Sia nella deposizione che nella perizia, infatti, la valutazione dei danni è effettuata in una stima approssimativa e non mediante l'effettiva descrizione e l'analisi del prodotto andato perduto.
Non vi è, inoltre, agli atti nessun riferimento a fatture o altri documenti idonei ad attestare la quantità del raccolto degli anni precedenti rispetto a quello degli anni dedotti in giudizio;
tali
5 carenze, fanno sì che la perizia di parte in atti e le dichiarazioni rese dal teste non possano costituire prova dell'effettiva consistenza di tutti i danni indicati. A dimostrazione dell'inidoneità della perizia e della deposizione a provare l'esatta entità del danno subito soccorre, altresì, la diversa indicazione della quantità di prodotto andato perduto contenuta nella perizia (in cui la perdita di noci è quantificata nella misura del 30% del raccolto) e nella deposizione testimoniale dello stesso perito
(ove è indicato che la quantità di noci perdute ammonta a circa il 20%).
Va, peraltro, evidenziato che dagli atti non risulta la durata del processo di asfissia delle piante ed anzi il teste in sede di escussione, ha dichiarato che l'acqua ha ristagnato sul terreno Per_2
solo un paio di giorni.
Le dichiarazioni testimoniali e la perizia redatta dal consulente, inoltre, non sono supportate neppure nel giudizio rubricato al n. R.G. 4722/2022 da prove documentali, mancando agli atti il cd. quaderno di campagna, rectius registro dei trattamenti fitosanitari (obbligatorio ai sensi dell'art. 42, comma 3, del DPR 290/2001 per tutte le aziende agricole che utilizzano prodotti fitosanitari per la difesa delle colture agrarie, tranne per quelle che utilizzano prodotti fitosanitari in orti o giardini familiari il cui raccolto è destinato all'autoconsumo), le fatture, le autofatture, obbligatorie anche per le aziende agricole in regime di esonero Iva, ovvero altri documenti atti a dimostrare l'entità della produzione realizzata negli anni precedenti l'esondazione e quella degli anni successivi. Tali documenti avrebbero consentito, infatti, di ricostruire presuntivamente la qualità e quantità delle colture presenti al momento delle inondazioni mediante l'esame degli omologhi dati relativi alle produzioni delle annualità precedenti.
Infine, non può trascurarsi che la valutazione compiuta dal perito non tiene conto della riduzione per presumibile e fisiologico sfrido e scarto da raccolto, dei costi per la raccolta e lavorazione e dei difetti del prodotto.
Giova evidenziare, altresì, in linea generale, che la consulenza di parte, anche se avente la forma della perizia giurata, non è dotata di efficacia probatoria nemmeno rispetto ai fatti che il consulente asserisce di aver accertato, non essendo prevista dall'ordinamento la precostituzione fuori del giudizio di un siffatto mezzo di prova;
ad essa si può solo riconoscere valore di indizio, al pari di ogni documento proveniente da un terzo, il cui apprezzamento è affidato alla valutazione discrezionale del giudice di merito, il quale non è però obbligato in nessun caso a tenerne conto;
tutto ciò fatta salva la facoltà per la parte che ha prodotto la perizia giurata di dedurre prova testimoniale avente ad oggetto le circostanze di fatto accertate dal consulente (e giammai, ovviamente, le sue valutazioni, sulle quali un testimone non può riferire), che, se confermate dal medesimo in veste di testimone, possono acquisire dignità e valore di prova, sulla quale allora il giudice di merito dovrà, esplicitamente o implicitamente, esprimere la propria valutazione ai fini della decisione (cfr. Cass. n. 4437/1997; sulla circostanza che la consulenza di parte sia priva di
6 autonomo valore probatorio cfr. anche Cass. n. 9483/2021).
Né la prova della consistenza dei danni derivanti dall'esondazione dell'agosto 2022 può ricavarsi dalla produzione fotografica allegata alla perizia di parte, da cui si percepisce chiaramente l'allagamento del terreno in oggetto (in ogni caso ricavabile dalle dichiarazioni del teste), ma non lo stato preesistente del fondo agricolo e il danneggiamento delle colture così come descritto in ricorso.
Né, ancora, sarebbe stato utile ammettere una C.T.U. per verificare l'effettiva consistenza dei danni subiti, che, in quanto disposta a distanza di molti anni dall'evento, si sarebbe risolta in una valutazione critica degli atti di causa, che ben può essere compiuta dal Tribunale anche in ragione della sua composizione.
Sulla base delle argomentazioni svolte, posto che risulta raggiunta la prova dell'allagamento del fondo nell'agosto 2022 e che, in base a quanto riferito dal teste egli stesso ha riscontrato Per_2
che alcune noci erano cadute e, quindi, inservibili, ritiene il Collegio, anche in virtù della sua speciale composizione tecnica, che ricorrono i presupposti per procedere ad una liquidazione in via equitativa dei danni subiti alla produzione delle nell'anno 2022. Pt_2
Tale liquidazione, sulla base delle carenze probatorie già evidenziate e della discrasia nell'indicazione della percentuale di prodotto andato perduto tra la perizia allegata al ricorso e le dichiarazioni rese dal consulente in udienza è ritenuta congrua nella misura del 15% di quanto richiesto nella consulenza di parte (ossia del 15% di € 3.000,00, pari ad € 450,00).
Nessun risarcimento può, invece, essere riconosciuto alla ricorrente per il Parte_1 danneggiamento dell'orto familiare, lamentato quale danno subito a seguito di entrambi gli eventi alluvionali, in quanto i testi hanno fatto solo un generico riferimento alla presenza di un orto familiare, senza tuttavia specificare la tipologia di piantagioni effettivamente presenti e danneggiate al momento degli eventi. Anche le perizie di parte risultano sul punto inutilizzabili, atteso che esse non specificano nulla circa la composizione e l'estensione del predetto orto e si limitano ad indicare forfettariamente la somma di € 1.000,00 per ciascun evento, senza neppure specificare le coltivazioni presenti. Diversamente opinando, infatti, si perverrebbe ad una determinazione del danno assolutamente aleatoria.
Infine, quanto ai danni per la realizzazione delle opere di pulizia e di ripristino della fertilità del suolo, va osservato che nessuno dei testi escussi ha fatto riferimento a lavori di pulizia e ripristino del terreno, mentre l'agronomo ha precisato che “La melma rimasta sul fondo era di circa Per_2
10 cm di spessore;
l'acqua è stata assorbita dal fondo in circa un paio di giorni…la melma invece è rimasta fino a che la ricorrente non l'ha asportata” (cfr. dichiarazioni testimoniali), senza tuttavia specificare quali attività la signora abbia concretamente posto in essere. Pt_1
Il siffatto deficit probatorio non è colmato dalla valutazione del perito contenuta nelle perizie di
7 parte (peraltro del tutto identiche sia nell'indicazione dei danni che nella loro quantificazione), atteso che esse sono basate esclusivamente sui lavori ritenuti necessari al ripristino e, come tali, non supportate da nessuna prova documentale circa l'effettiva realizzazione delle opere indicate e dei costi sostenuti per l'acquisto di concimi, fertilizzanti o sangue ps.
Né risultano agli atti fatture relative all'esecuzione di opere di pulizia del terreno o di smaltimento a discarica dei materiali rimossi e accumulati sul fondo ovvero fatture di acquisto di concimi e fertilizzanti: nelle perizie di parte il tecnico, dopo aver illustrato lo stato dei luoghi e gli eventi, ha effettuato solo una stima delle spese necessarie per il ripristino dello status quo ante, indicandone le voci (sterri e riporti, lavori complementari atti a creare l'ambiente ottimale per la semina, trattamenti del terreno con insetticidi e fungicidi, riammonizzazione ed umificazione).
Peraltro, il dott. agr. nelle relazioni da lui redatte si è limitato a dichiarare che “il terreno Per_2 necessita in primo luogo della rimozione dello strato di detriti su di esso convogliato dall'acqua mediante asporto dello stesso con utilizzo di pala meccanica e trasporto a rifiuto, poi di una disinfezione, disinfestazione e riammonizzazione del terreno con idonei prodotti chimici”, senza specificare nel concreto le attività effettivamente compiute rispetto a quelle da lui stesso ritenute necessarie in via astratta.
Le suddette circostanze, attesa l'esistenza della prova del deposito sul fondo di uno strato melmoso di circa 10 cm dopo ciascuno degli eventi dedotti in giudizio, fanno presumere che i lavori di pulizia del fondo siano stati eseguiti in entrambi i casi in economia;
né risultano agli atti fatture relative all'assunzione di manodopera, all'esecuzione di opere di pulizia del terreno e di smaltimento a discarica con asportazione di materiali e detriti rimossi ovvero di acquisto di concimi e fertilizzanti, documenti ancor più necessari considerata la notevole estensione del terreno coltivato e l'attività imprenditoriale esercitata.
Sulla base delle argomentazioni svolte, ritiene, quindi, il Collegio, anche in virtù della sua speciale composizione tecnica, che possano essere riconosciuti alla ricorrente i soli danni relativi agli sterri e riporti, ai lavori complementari atti a creare l'ambiente ottimale alla esecuzione della semina e alla riammonizzazione eseguiti in economia;
la liquidazione di tali danni va, tuttavia, effettuata in via equitativa, nella misura ritenuta congrua, sulla base delle anzidette carenze probatorie, del 25% del valore di tali voci (così come quantificate nelle consulenze di parte in €
4.750,00 per ciascun evento), pari ad € 1.187,50 per i danni derivanti dall'esondazione del 4.9.2021 ed € 1.187,50 per i danni derivanti dall'esondazione del 10.8.2022.
In ordine al soggetto responsabile, osserva il Collegio che va certamente riconosciuta la responsabilità della attesi i principi già espressi da questo Tribunale, dai quali Controparte_1
CP_ non vi è motivo di discostarsi in mancanza di diversi argomenti da parte dell' resistente, e che di seguito sinteticamente si riportano.
8 Giova premettere che l'alveo in questione fa parte dei canali realizzati in epoca Parte_3
borbonica, aventi prevalente funzione scolante. Da tanto consegue la possibilità di ascrivere la responsabilità per l'eventuale omessa manutenzione alla quale ente precostituito per legge CP_1
alla conservazione, manutenzione e gestione delle risorse idriche e delle acque in generale. In particolare, già il D.P.R. n. 616/77 aveva disposto che “tutte le funzioni relative alla tutela, disciplina e utilizzazione delle risorse idriche, con esclusione delle funzioni riservate allo Stato dal successivo articolo, sono delegate alle Regioni che le eserciteranno nell'ambito della programmazione nazionale della destinazione delle risorse idriche e in conformità delle direttive statali sia generali sia di settore per la disciplina dell'economia idrica”. Inoltre, il D.lgs. n. 112/98 ha devoluto alle Regioni e agli enti locali tutte le funzioni amministrative inerenti alla materia delle risorse idriche e della difesa del suolo, ad eccezione di quelle espressamente mantenute allo Stato.
Né la situazione è mutata in seguito al nuovo assetto delle competenze in materia, fissato - in attuazione della delega di cui agli artt. 1 e 4 della legge 15.3.97 n. 59 - dal d.lgs. 31.3.98 n. 112 e dal d. lgs. 30.3.99 n. 96 (art 34), ove si consideri, nel caso di specie, l'assenza di ogni allegazione e prova circa la specifica ripartizione delle competenze tra l'ente regionale e gli enti locali minori nonché il consorzio, nonché in ordine al trasferimento ed assegnazione delle relative risorse. Infine, alla compete comunque l'esecuzione degli interventi di natura strutturale, oltre che il CP_1 controllo della regimentazione delle acque dell'intero comprensorio ex art. 2 comma secondo lett b) del R.d. n. 215/1933 ed art. 1 lett h) del D.P.R. n. 11/1972. Ebbene, alla luce di tali plurimi riferimenti normativi, la consolidata giurisprudenza di legittimità cui questo Tribunale ritiene di aderire ha chiarito che la è vera e propria custode delle acque fluviali e risponde dunque CP_1
dei danni causati dalle acque a prescindere dalla delega delle funzioni di manutenzione e sistemazione dei bacini e della foce dei fiumi ai consorzi di bonifica o ai concessionari delle relative opere, salva la prova del caso fortuito ovvero della perdita della materiale disponibilità dei beni
(cfr., Cass., SS.UU., sent. n. 25928/11, Cass., sent. n. 16196/15).
La va, in definitiva, condannata al pagamento, in favore di CP_1 Parte_1 dell'importo di € 2.825,00.
Sull'importo predetto va calcolata la rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT (indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati -FOI- al netto dei tabacchi) dalla data dell'evento (ossia dal 4.9.2021 sull'importo di € 1.187,50 e dal 10.8.2022 sull'ulteriore importo di €
1.637,50), fino alla data della presente sentenza;
vanno, altresì, riconosciuti gli interessi al tasso legale fino all'effettivo saldo. In applicazione dei principi affermati in materia da Cass. SS.UU. n.
1712/1995 e dalla giurisprudenza seguente tutta conforme (ad es. Cass. n. 4587/2009), il danno da ritardo non può però essere liquidato mediante interessi calcolati sulla somma originaria né su quella rivalutata al momento della liquidazione, ma applicando gli interessi sulla somma originaria
9 rivalutata anno per anno.
Le spese di lite, tenuto conto del limitatissimo accoglimento delle domande, vanno compensate per 2/3; il restante 1/3 segue la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo secondo i parametri minimi delle tabelle professionali, tenuto conto della non particolare complessità delle controversie e della loro totale identità ed esclusi dai compensi professionali dovuti per la seconda causa quelli relativi alla fase decisoria, attesa la riunione in tale fase dei due giudizi.
Dispone, altresì, che le spese siano distratte in favore dell'avv. Walter Milioto, stante la dichiarazione di averne fatto anticipo.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da nei confronti della Parte_1
disattesa ogni ulteriore deduzione, eccezione ed istanza, in parziale Controparte_1
accoglimento delle stesse, così provvede:
1) condanna la in persona del legale rappresentante pro tempore, al Controparte_1 pagamento, in favore di della complessiva somma di € 2.825,00, oltre Parte_1 rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT dalla data dell'evento (ossia dal 4.9.2021 sull'importo di € 1.187,50 e dal 10.8.2022 sull'ulteriore importo di € 1.637,50), fino alla data della presente sentenza ed interessi al tasso legale sulla somma via via rivalutata;
2) compensa per 2/3 tra le parti le spese di lite e condanna la in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della ricorrente del restante 1/3, che si liquidano in € 176,00 per spese ed € 710,00 per compensi professionali, oltre Iva, Cpa e rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, con distrazione in favore dell'avv. Walter
Milioto per averne fatto anticipo.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio dell'8.1.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Federica Salvatore dott. Fulvio Dacomo
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