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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 29/05/2025, n. 4371 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4371 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 36112/2024
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO Sezione SESTA CIVILE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Claudio Tranquillo ha pronunciato ex art. 281 sexies cc. I e III c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 36112/2024 promossa da: (C.F. , con il patrocinio dell'avv. TOMEZZOLI Parte_1 P.IVA_1
TANCREDI, elettivamente domiciliato in CORSO PORTA NUOVA 109 37121 VERONA presso il difensore avv. TOMEZZOLI TANCREDI attore contro (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_2
SEBASTIANO FABIO, elettivamente domiciliato in VIA CENGIO 15 36100 VICENZA presso il difensore avv. SEBASTIANO FABIO convenuto CONCLUSIONI Per Parte_1
Voglia Codesto Ill.mo Tribunale adito, ogni diversa e contraria domanda, istanza ed eccezione respinta e disattesa per i motivi sopra esposti: In via preliminare urgente: - sospendersi ex art. 649 c.p.c. inaudita altera parte - ovvero, in subordine, previa fissazione di udienza per la sola istanza cautelare da tenersi in via d'urgenza nel termine di 10 giorni dalla notifica del presente atto - la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, per i motivi esposti in narrativa;
- per l'effetto ordinarsi al competente Direttore dell'Ufficio Provinciale – Territorio di Verona di procedere alla cancellazione dell'ipoteca giudiziale costituita da
[...]
sull'immobile di proprietà di In via preliminare di rito - Dichiararsi Controparte_1 Parte_1
l'improcedibilità della domanda di + per mancato esperimento del CP_1 Controparte_1 procedimento di mediazione. In via principale nel merito:
1. dichiararsi nullo, illegittimo e/o inefficace il decreto ingiuntivo opposto per i motivi su esposti e per l'effetto disporsi la sua revoca;
2. accertarsi e dichiararsi la natura usuraria del tasso applicato al contratto di finanziamento concluso tra Parte_1
e e conseguentemente dichiararsi la nullità degli oneri in esso previsto
[...] Controparte_1 ed ogni pattuizione per la corresponsione di interessi, commissioni, spese, assicurazione e/o garanzia e costi vari usurari ex art. 644 c.p., art. 1815 cod. civ. ed ex art. 1346 cod. civ.; 3. per l'effetto condannarsi CP_1
a restituire a gli interessi, le commissioni, le spese e ogni altro Controparte_1 Parte_1 onere a quest'ultima addebitato e/o riscosso per la concessione del credito, oltre a interessi e rivalutazione monetaria dalla data dei versamenti sino all'effettivo soddisfo e rideterminarsi il saldo dovuto dalla società
[...]
escludendo gli interessi usurari e riducendo l'importo dovuto in base al solo capitale;
4. Parte_1 accertare e dichiarare la nullità e/o inefficacia di ogni altra obbligazione connessa all'impugnato rapporto ed accertarsi la responsabilità precontrattuale e contrattuale della convenuta per i danni subiti dall'attrice;
5. condannare la banca a rettificare la illegittima segnalazione alla Centrale Rischi presso la Banca d'Italia a motivo pagina 1 di 4 del rischio falsamente qualificato e quantificato, con domanda di risarcimento dei danni patrimoniali e non, compreso quello “in re ipsa”, da liquidarsi secondo giustizia ed equità.
6. con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio. In via istruttoria: Disporsi consulenza tecnica d'ufficio finalizzata a determinare il TEG (Tasso Effettivo Globale) applicato al contratto di finanziamento ed il suo superamento al tasso soglia di usura vigente al momento della stipula e per tutta la durata del finanziamento, prendendo in considerazione anche eventuali variazioni legislative o normative e finalizzata altresì a determinare se la modalità di ammortamento del debito prevista dal contratto, nota come "piano di rientro alla francese", rispetti i principi di legittimità e trasparenza nei confronti del cliente, in particolare verificando: la corretta applicazione dei criteri di calcolo degli interessi, la conformità del piano alle disposizioni vigenti in materia di trasparenza bancaria e se la struttura del piano, che prevede rate costanti con una composizione variabile tra quota capitale e quota interessi, possa in qualche modo comportare un onere finanziario occulto o non chiaramente esplicitato al cliente. Riservata ogni altra difesa e istanza istruttoria nei termini di legge. Per Controparte_2
: 1) accertato che, per le ragioni di cui in narrativa, non sussistono i gravi motivi di cui
[...] all'art. 649 c.p.c., rigettare l'istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto;
2) ove ritenuto necessario, assegnare termine per l'esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione ex art. 5 D. Lgs. 28/2010; NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE: 3) respingersi l'opposizione e per l'effetto confermarsi il decreto ingiuntivo n. 10291/2024, emesso dal Tribunale di Milano in data 24.07.2024
(R.G. n. 24961/2024); 4) in ogni caso, accertare e dichiarare che C.F. e P. IVA Parte_1
, con sede legale in Verona, Viale Colonnello Galliano n. 43, in persona del legale rappresentante P.IVA_1 pro tempore , è debitrice nei confronti di della Parte_2 Controparte_1 somma di euro 499.003,84, oltre interessi di mora maturandi al tasso contrattualmente pattuito (Euribor 1 mese 360 minimo zero + spread del 4,90% + maggiorazione del 3% a titolo di mora – pag. 2 doc. 3), da calcolarsi solo sulla quota capitale di euro 448.970,32, dal 02.07.2024 al saldo effettivo, fermo in ogni caso il limite del tasso soglia usura, ovvero della diversa somma che dovesse risultare dovuta in corso di causa e, per l'effetto, condannare la medesima attrice al pagamento in favore di Controparte_1 per le causali di cui in premessa, della somma di euro 499.003,84, oltre interessi di mora maturandi al tasso contrattualmente pattuito (Euribor 1 mese 360 minimo zero + spread del 4,90% + maggiorazione del 3% a titolo di mora – pag. 2 doc. 3), da calcolarsi solo sulla quota capitale di euro 448.970,32, dal 02.07.2024 al saldo effettivo, fermo in ogni caso il limite del tasso soglia usura, ovvero della diversa somma che dovesse risultare dovuta in corso di causa;
IN OGNI CASO: 5) con vittoria di spese e compensi di lite oltre accessori di legge. IN VIA ISTRUTTORIA: IN VIA ISTRUTTORIA precisa le conclusioni come in memoria n. 2 e n. 3 opponendosi all'ammissione di CTU contabile perché esplorativa e mancante di qualsiasi elemento presupposto anche solo sommario.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Opposizione a decreto ingiuntivo n. 10291/2024 emesso a favore di Banca cf+ credito fondiario s.p.a., creditrice in base a un contratto di finanziamento, e a carico dell'odierno opponente Parte_1
Non ricorre un contratto bancario. Alla base vi è un mutuo o un'operazione di finanziamento, che non rientra tra i contratti necessariamente bancari, potendo essere concluso anche da un privato. In quanto derogante all'art. 24 Cost., l'art. 5 del d. lgs. n. 28/2010 deve essere restrittivamente interpretato. L'opposizione è infondata. Il contratto, secondo parte opponente, è usurario, alla luce di una perizia autonomamente svolta, sul presupposto che lo stesso integri un mutuo con garanzia ipotecaria. In senso contrario si osserva che si tratta di un finanziamento chirografario. La circostanza di pagina 2 di 4 una garanzia ex l. n. 662/1996, particolarmente rafforzata per essere di natura statale, non consente di inquadrare il mutuo come assistito da ipoteca. Si tratterebbe di analogia in malam partem. La fattispecie rientra nell'ambito degli “altri finanziamenti”. Si allega poi l'indeterminatezza delle prestazioni contrattuali, perché si afferma che il piano di ammortamento è alla francese, caratterizzato da rate costanti, a fronte del fatto che il taeg è variabile. La doglianza è infondata. Premesso che occorre avere riguardo, piuttosto che al taeg (che è un mero posterius) al tan, il punto è che se il tasso è variabile lo sono parimenti le rate: ma ciò non ha mai ostacolato l'applicazione di un piano di ammortamento alla francese. La variabilità del tasso comporta anzitutto l'ovvia consapevolezza delle parti che l'ammontare delle rate potrebbe variare da scadenza a scadenza. Ma ciò, tecnicamente, comporta solo l'esigenza di conguagli (in relazione alla quota in aumento o in diminuzione della rata per effetto dell'indicizzazione), ovvero (in alternativa) la predisposizione di un nuovo piano di ammortamento ogni qual volta, per effetto dell'indicizzazione, l'ammontare della rata venga a mutare. Il contratto, contrariamente a quanto asserito, ha pertanto un oggetto determinabile ai sensi dell'art. 1346 c.c. L'usura sopravvenuta, del pari contestata, è normativamente irrilevante, posto che nella tipologia di rapporto in esame ha rilievo, ai fini dell'usura, solo il momento genetico del contratto (Cass. S.U. n. 24675/2017) e, pertanto, il tasso soglia vigente in tale momento. Essendo il contratto valido, valide sono del pari le garanzie derivanti dalla l. n. 662/1996. Sono conseguentemente infondate le doglianze sui danni derivanti dalla segnalazione alla Centrale rischi della Banca d'Italia per via del contratto. Parte opponente, in sede di note scritte d'udienza ex art. 281 sexies c.p.c. “rileva preliminarmente come, per stessa conferma di parte opposta (Memoria 2 ex art. 171ter cpc del 07.02.25), ha escusso la garanzia di Medico Credito Centrale CP_1 Controparte_1 riducendo la pretesa creditoria nella minor somma di euro 131.430,46. Tuttavia, parte opposta non dichiara la somma effettivamente incassata da né risulta dai conteggi dimessi la modalità di calcolo utilizzata per quantificare in euro 131.430,46 la somma che ancora dichiara di vantare nei confronti di Il debito residuo in linea Parte_1 capitale di detratte le rate pagate, ammonta ad euro 448.970,32 come Parte_1 da documento 5) della difesa avversaria. Ne consegue che, al netto dell'escussione della garanzia (80 %), il credito che la banca opposta può in ipotesi vantare è pari ad euro 89.794,00”. In effetti parte convenuta ha allegato in seconda memoria ex art. 171 – bis c.p.c. che “ritiene opportuno dare atto dell'intervenuta escussione della garanzia da parte di Parte_3
, il cui incasso ha ridotto il credito attualmente vantato da Banca CF Plus nei confronti
[...] della società debitrice alla somma di euro 131.430,46, oltre interessi di mora maturandi al tasso contrattualmente pattuito e spese”. Occorre però partire dal principio che a venire in rilievo, nella presente causa, è un contratto di finanziamento. Provatane l'erogazione, l'odierna parte convenuta ha sostanzialmente assolto al proprio onere probatorio, e ciò perché a questo punto è provato l'obbligo di parte finanziata di restituire la somma pattiziamente convenuta (capitale più interessi). In questo pagina 3 di 4 contesto è quindi la parte finanziata che deve dare piena prova, trattandosi di un fatto estintivo, di qualsivoglia circostanza che abbia ridotto l'ammontare del suo debito. Ne consegue che il decreto deve essere revocato, ma ciò per cause non imputabili alla parte convenuta, nel cui interesse il decreto è stato regolarmente emesso. Ciò impone altresì di tenere conto delle spese della fase monitoria nella liquidazione di quelle di cui all'odierna causa. La condanna è pari a € 131.430,46, oltre interessi di mora maturandi al tasso contrattualmente pattuito (Euribor 1 mese 360 minimo zero + spread del 4,90% + maggiorazione del 3% a titolo di mora), dal 02.07.2024 al saldo effettivo, fermo in ogni caso il limite del tasso soglia usura. Spese dunque pari a € 24500,00 (tenuto conto delle spese del ricorso monitorio), avuto riguardo al valore della causa e alla mancanza di una sostanziale fase istruttoria, oltre a spese generali pari al 15%, c.p.a. e i.v.a. ed € 684,00 di spese vive.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda o eccezione respinta REVOCA Il decreto ingiuntivo n. 10291/2024 emesso da questo tribunale CONDANNA al pagamento in favore di Banca cf+ credito fondiario s.p.a. Parte_1
• di € 131.430,46, oltre interessi di mora maturandi al tasso contrattualmente pattuito (Euribor 1 mese 360 minimo zero + spread del 4,90% + maggiorazione del 3% a titolo di mora), dal 02.07.2024 al saldo effettivo, fermo in ogni caso il limite del tasso soglia usura.
• di € 24500,00 oltre a spese generali pari al 15%, c.p.a. e i.v.a. ed € 684,00 di spese vive Milano, 28 maggio 2025 Il Giudice dott. Claudio Tranquillo
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO Sezione SESTA CIVILE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Claudio Tranquillo ha pronunciato ex art. 281 sexies cc. I e III c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 36112/2024 promossa da: (C.F. , con il patrocinio dell'avv. TOMEZZOLI Parte_1 P.IVA_1
TANCREDI, elettivamente domiciliato in CORSO PORTA NUOVA 109 37121 VERONA presso il difensore avv. TOMEZZOLI TANCREDI attore contro (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_2
SEBASTIANO FABIO, elettivamente domiciliato in VIA CENGIO 15 36100 VICENZA presso il difensore avv. SEBASTIANO FABIO convenuto CONCLUSIONI Per Parte_1
Voglia Codesto Ill.mo Tribunale adito, ogni diversa e contraria domanda, istanza ed eccezione respinta e disattesa per i motivi sopra esposti: In via preliminare urgente: - sospendersi ex art. 649 c.p.c. inaudita altera parte - ovvero, in subordine, previa fissazione di udienza per la sola istanza cautelare da tenersi in via d'urgenza nel termine di 10 giorni dalla notifica del presente atto - la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, per i motivi esposti in narrativa;
- per l'effetto ordinarsi al competente Direttore dell'Ufficio Provinciale – Territorio di Verona di procedere alla cancellazione dell'ipoteca giudiziale costituita da
[...]
sull'immobile di proprietà di In via preliminare di rito - Dichiararsi Controparte_1 Parte_1
l'improcedibilità della domanda di + per mancato esperimento del CP_1 Controparte_1 procedimento di mediazione. In via principale nel merito:
1. dichiararsi nullo, illegittimo e/o inefficace il decreto ingiuntivo opposto per i motivi su esposti e per l'effetto disporsi la sua revoca;
2. accertarsi e dichiararsi la natura usuraria del tasso applicato al contratto di finanziamento concluso tra Parte_1
e e conseguentemente dichiararsi la nullità degli oneri in esso previsto
[...] Controparte_1 ed ogni pattuizione per la corresponsione di interessi, commissioni, spese, assicurazione e/o garanzia e costi vari usurari ex art. 644 c.p., art. 1815 cod. civ. ed ex art. 1346 cod. civ.; 3. per l'effetto condannarsi CP_1
a restituire a gli interessi, le commissioni, le spese e ogni altro Controparte_1 Parte_1 onere a quest'ultima addebitato e/o riscosso per la concessione del credito, oltre a interessi e rivalutazione monetaria dalla data dei versamenti sino all'effettivo soddisfo e rideterminarsi il saldo dovuto dalla società
[...]
escludendo gli interessi usurari e riducendo l'importo dovuto in base al solo capitale;
4. Parte_1 accertare e dichiarare la nullità e/o inefficacia di ogni altra obbligazione connessa all'impugnato rapporto ed accertarsi la responsabilità precontrattuale e contrattuale della convenuta per i danni subiti dall'attrice;
5. condannare la banca a rettificare la illegittima segnalazione alla Centrale Rischi presso la Banca d'Italia a motivo pagina 1 di 4 del rischio falsamente qualificato e quantificato, con domanda di risarcimento dei danni patrimoniali e non, compreso quello “in re ipsa”, da liquidarsi secondo giustizia ed equità.
6. con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio. In via istruttoria: Disporsi consulenza tecnica d'ufficio finalizzata a determinare il TEG (Tasso Effettivo Globale) applicato al contratto di finanziamento ed il suo superamento al tasso soglia di usura vigente al momento della stipula e per tutta la durata del finanziamento, prendendo in considerazione anche eventuali variazioni legislative o normative e finalizzata altresì a determinare se la modalità di ammortamento del debito prevista dal contratto, nota come "piano di rientro alla francese", rispetti i principi di legittimità e trasparenza nei confronti del cliente, in particolare verificando: la corretta applicazione dei criteri di calcolo degli interessi, la conformità del piano alle disposizioni vigenti in materia di trasparenza bancaria e se la struttura del piano, che prevede rate costanti con una composizione variabile tra quota capitale e quota interessi, possa in qualche modo comportare un onere finanziario occulto o non chiaramente esplicitato al cliente. Riservata ogni altra difesa e istanza istruttoria nei termini di legge. Per Controparte_2
: 1) accertato che, per le ragioni di cui in narrativa, non sussistono i gravi motivi di cui
[...] all'art. 649 c.p.c., rigettare l'istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto;
2) ove ritenuto necessario, assegnare termine per l'esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione ex art. 5 D. Lgs. 28/2010; NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE: 3) respingersi l'opposizione e per l'effetto confermarsi il decreto ingiuntivo n. 10291/2024, emesso dal Tribunale di Milano in data 24.07.2024
(R.G. n. 24961/2024); 4) in ogni caso, accertare e dichiarare che C.F. e P. IVA Parte_1
, con sede legale in Verona, Viale Colonnello Galliano n. 43, in persona del legale rappresentante P.IVA_1 pro tempore , è debitrice nei confronti di della Parte_2 Controparte_1 somma di euro 499.003,84, oltre interessi di mora maturandi al tasso contrattualmente pattuito (Euribor 1 mese 360 minimo zero + spread del 4,90% + maggiorazione del 3% a titolo di mora – pag. 2 doc. 3), da calcolarsi solo sulla quota capitale di euro 448.970,32, dal 02.07.2024 al saldo effettivo, fermo in ogni caso il limite del tasso soglia usura, ovvero della diversa somma che dovesse risultare dovuta in corso di causa e, per l'effetto, condannare la medesima attrice al pagamento in favore di Controparte_1 per le causali di cui in premessa, della somma di euro 499.003,84, oltre interessi di mora maturandi al tasso contrattualmente pattuito (Euribor 1 mese 360 minimo zero + spread del 4,90% + maggiorazione del 3% a titolo di mora – pag. 2 doc. 3), da calcolarsi solo sulla quota capitale di euro 448.970,32, dal 02.07.2024 al saldo effettivo, fermo in ogni caso il limite del tasso soglia usura, ovvero della diversa somma che dovesse risultare dovuta in corso di causa;
IN OGNI CASO: 5) con vittoria di spese e compensi di lite oltre accessori di legge. IN VIA ISTRUTTORIA: IN VIA ISTRUTTORIA precisa le conclusioni come in memoria n. 2 e n. 3 opponendosi all'ammissione di CTU contabile perché esplorativa e mancante di qualsiasi elemento presupposto anche solo sommario.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Opposizione a decreto ingiuntivo n. 10291/2024 emesso a favore di Banca cf+ credito fondiario s.p.a., creditrice in base a un contratto di finanziamento, e a carico dell'odierno opponente Parte_1
Non ricorre un contratto bancario. Alla base vi è un mutuo o un'operazione di finanziamento, che non rientra tra i contratti necessariamente bancari, potendo essere concluso anche da un privato. In quanto derogante all'art. 24 Cost., l'art. 5 del d. lgs. n. 28/2010 deve essere restrittivamente interpretato. L'opposizione è infondata. Il contratto, secondo parte opponente, è usurario, alla luce di una perizia autonomamente svolta, sul presupposto che lo stesso integri un mutuo con garanzia ipotecaria. In senso contrario si osserva che si tratta di un finanziamento chirografario. La circostanza di pagina 2 di 4 una garanzia ex l. n. 662/1996, particolarmente rafforzata per essere di natura statale, non consente di inquadrare il mutuo come assistito da ipoteca. Si tratterebbe di analogia in malam partem. La fattispecie rientra nell'ambito degli “altri finanziamenti”. Si allega poi l'indeterminatezza delle prestazioni contrattuali, perché si afferma che il piano di ammortamento è alla francese, caratterizzato da rate costanti, a fronte del fatto che il taeg è variabile. La doglianza è infondata. Premesso che occorre avere riguardo, piuttosto che al taeg (che è un mero posterius) al tan, il punto è che se il tasso è variabile lo sono parimenti le rate: ma ciò non ha mai ostacolato l'applicazione di un piano di ammortamento alla francese. La variabilità del tasso comporta anzitutto l'ovvia consapevolezza delle parti che l'ammontare delle rate potrebbe variare da scadenza a scadenza. Ma ciò, tecnicamente, comporta solo l'esigenza di conguagli (in relazione alla quota in aumento o in diminuzione della rata per effetto dell'indicizzazione), ovvero (in alternativa) la predisposizione di un nuovo piano di ammortamento ogni qual volta, per effetto dell'indicizzazione, l'ammontare della rata venga a mutare. Il contratto, contrariamente a quanto asserito, ha pertanto un oggetto determinabile ai sensi dell'art. 1346 c.c. L'usura sopravvenuta, del pari contestata, è normativamente irrilevante, posto che nella tipologia di rapporto in esame ha rilievo, ai fini dell'usura, solo il momento genetico del contratto (Cass. S.U. n. 24675/2017) e, pertanto, il tasso soglia vigente in tale momento. Essendo il contratto valido, valide sono del pari le garanzie derivanti dalla l. n. 662/1996. Sono conseguentemente infondate le doglianze sui danni derivanti dalla segnalazione alla Centrale rischi della Banca d'Italia per via del contratto. Parte opponente, in sede di note scritte d'udienza ex art. 281 sexies c.p.c. “rileva preliminarmente come, per stessa conferma di parte opposta (Memoria 2 ex art. 171ter cpc del 07.02.25), ha escusso la garanzia di Medico Credito Centrale CP_1 Controparte_1 riducendo la pretesa creditoria nella minor somma di euro 131.430,46. Tuttavia, parte opposta non dichiara la somma effettivamente incassata da né risulta dai conteggi dimessi la modalità di calcolo utilizzata per quantificare in euro 131.430,46 la somma che ancora dichiara di vantare nei confronti di Il debito residuo in linea Parte_1 capitale di detratte le rate pagate, ammonta ad euro 448.970,32 come Parte_1 da documento 5) della difesa avversaria. Ne consegue che, al netto dell'escussione della garanzia (80 %), il credito che la banca opposta può in ipotesi vantare è pari ad euro 89.794,00”. In effetti parte convenuta ha allegato in seconda memoria ex art. 171 – bis c.p.c. che “ritiene opportuno dare atto dell'intervenuta escussione della garanzia da parte di Parte_3
, il cui incasso ha ridotto il credito attualmente vantato da Banca CF Plus nei confronti
[...] della società debitrice alla somma di euro 131.430,46, oltre interessi di mora maturandi al tasso contrattualmente pattuito e spese”. Occorre però partire dal principio che a venire in rilievo, nella presente causa, è un contratto di finanziamento. Provatane l'erogazione, l'odierna parte convenuta ha sostanzialmente assolto al proprio onere probatorio, e ciò perché a questo punto è provato l'obbligo di parte finanziata di restituire la somma pattiziamente convenuta (capitale più interessi). In questo pagina 3 di 4 contesto è quindi la parte finanziata che deve dare piena prova, trattandosi di un fatto estintivo, di qualsivoglia circostanza che abbia ridotto l'ammontare del suo debito. Ne consegue che il decreto deve essere revocato, ma ciò per cause non imputabili alla parte convenuta, nel cui interesse il decreto è stato regolarmente emesso. Ciò impone altresì di tenere conto delle spese della fase monitoria nella liquidazione di quelle di cui all'odierna causa. La condanna è pari a € 131.430,46, oltre interessi di mora maturandi al tasso contrattualmente pattuito (Euribor 1 mese 360 minimo zero + spread del 4,90% + maggiorazione del 3% a titolo di mora), dal 02.07.2024 al saldo effettivo, fermo in ogni caso il limite del tasso soglia usura. Spese dunque pari a € 24500,00 (tenuto conto delle spese del ricorso monitorio), avuto riguardo al valore della causa e alla mancanza di una sostanziale fase istruttoria, oltre a spese generali pari al 15%, c.p.a. e i.v.a. ed € 684,00 di spese vive.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda o eccezione respinta REVOCA Il decreto ingiuntivo n. 10291/2024 emesso da questo tribunale CONDANNA al pagamento in favore di Banca cf+ credito fondiario s.p.a. Parte_1
• di € 131.430,46, oltre interessi di mora maturandi al tasso contrattualmente pattuito (Euribor 1 mese 360 minimo zero + spread del 4,90% + maggiorazione del 3% a titolo di mora), dal 02.07.2024 al saldo effettivo, fermo in ogni caso il limite del tasso soglia usura.
• di € 24500,00 oltre a spese generali pari al 15%, c.p.a. e i.v.a. ed € 684,00 di spese vive Milano, 28 maggio 2025 Il Giudice dott. Claudio Tranquillo
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